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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 721 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
(C.F. ) (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) E C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce Parte_4 C.F._4 dell'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Rocco Cardillo, presso e nel cui studio sito in Lamezia
Terme (CZ) alla via Po, n. 18, hanno eletto domicilio;
-Opponenti-
CONTRO
(P.I. ), in persona del e legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, giusta delibera di affidamento di incarico della Giunta Municipale n. 134 del 4 luglio 2019, dall'Avv. Lidia
Cervadoro, presso e nel cui studio sito in Lamezia Terme alla via G. Marconi, n. 66, ha eletto domicilio;
-Opposto-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo avverso il D.I. n. 170/2020 reso dal Tribunale di
Lamezia Terme il 27.02.2020 nell'ambito del proc. 274/2020 R.G.A.C.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza dell'11.12.2024, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, il in persona del Sindaco e legale Controparte_1
rappresentante p.t., chiedeva all'intestato Tribunale di ingiungere a , , Parte_1 Parte_2
e il pagamento, in solido, della somma di € 18.299,22, oltre agli Parte_3 Controparte_3
interessi legali al tasso legale dalla domanda e sino al soddisfo, nonché le spese e competenze della procedura monitoria, in forza dei canoni annuali (anni 2013-2018) di natura enfiteutica, rimasti
1 insoluti.
Il Tribunale di Lamezia Terme con decreto ingiuntivo n. 170/2020 del 27.02.2020, ingiungeva agli odierni opponenti il pagamento della somma complessiva suindicata.
Avverso tale decreto ingiuntivo proponevano opposizione , , Parte_1 Parte_2 [...]
e , eccependo: 1) titolarità della proprietà e del possesso sul Fondo Parte_3 Controparte_3
“Mucata” in capo agli opponenti con la conseguenza che nessun titolo di proprietà poteva vantare su detti terreni il 2) i terreni per cui è causa potevano, semmai, essere soggetti ad Controparte_1
affrancazione e non a legittimazione;
3) mancanza di ogni dato contabile per determinare l'ammontare dei canoni richiesti;
4) mancata notifica degli avvisi di pagamento e conseguente prescrizione delle annualità 2012 - 2015.
Chiedevano, pertanto, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo;
il tutto con il successo delle spese di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il il quale Controparte_1 contestava dettagliatamente i motivi di opposizione, deducendo l'infondatezza della stessa.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ingiunzione di pagamento n. 170/2020; il tutto con la liquidazione in suo favore delle spese processuali.
Delegato il fascicolo al sottoscritto giudice;
seguivano dei rinvii interlocutori;
rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni;
sulle conclusioni richiamate in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.04.2022; con ordinanza del 20.07.2024 il G.I. rimetteva la causa sul ruolo per acquisire dei chiarimenti;
la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2024, svoltasi secondo il modulo processuale della trattazione scritta, con la concessione alle parti dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, in punto di qualificazione sub specie juris, compito funzionalmente devoluto all'organo giudicante, da esercitarsi sulla base del corretto inquadramento delle doglianze sollevate a prescindere dalla prospettazione operata dalle parti, la controversia nella quale i privati concessionari della legittimazione all'occupazione di terre di uso civico contestino la pretesa del al CP_1 pagamento dei canoni enfiteutici dovuti e la loro determinazione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, a norma dell'art. 133, lett. b), d.lgs. n. 104/2010 (già art. 5, comma 2, legge n.
1034/1971), giacché ad essere in discussione è il diritto soggettivo perfetto dei beneficiari di una concessione amministrativa – tale essendo, sostanzialmente, il predetto provvedimento emesso dal
Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici a norma degli artt. 9 e 10 legge n. 1766/1927 – a non essere sottoposti, da parte dell'Ente pubblico, all'imposizione di canoni o di altre prestazioni
2 pecuniarie se non nella misura e con le modalità stabilite dalla legge e a far valere l'eventuale intervenuto adempimento della relativa obbligazione (cfr. Cass. 9 novembre 1994, n. 9286).
Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, per le motivazioni di seguito specificate.
A dire degli odierni opponenti, per effetto dell'ordinanza commissariale di legittimazione dell'occupazione di terre civiche, il concessionario acquistava, a norma degli artt. 9 e 10 legge n.
1766/1927, non il mero diritto reale di TE sul fondo, ma la sua piena proprietà.
Quindi, nell'ambito delle modalità di liquidazione degli usi civici, l'istituto della legittimazione non poteva essere applicato al caso di specie, dovendo semmai essere applicato l'istituto dell'affrancazione, che prevedeva un canone definitivo e non annuale.
Ed invero, l'art. 9 legge n. 1766/1927 prevede che, qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai
Comuni, alle frazioni ed alle associazioni o ad essi pervenute per effetto della liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate, sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni: a) che l'occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie;
b) che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni;
c) che l'occupazione duri almeno da dieci anni (comma 1). Non avvenendo la legittimazione, le terre dovranno essere restituite al all'associazione o alla frazione del Comune, a CP_1 qualunque epoca l'occupazione di esse rimonti (comma 3). Il successivo art. 10 dispone che, nel concedere la legittimazione, il commissario imporrà sul fondo occupato ed in favore del Comune o dell'associazione un canone di natura enfiteutica, il cui capitale corrisponda al valore del fondo stesso, diminuito di quello delle migliorie, aumentato di almeno 10 annualità di interessi: tale aumento non sarà imposto, se l'occupante abbia già corrisposta una prestazione sia in generi che in denaro (comma
1). Il detto canone potrà essere di misura inferiore quando l'occupatore avrebbe potuto beneficiarsi della quotazione (comma 2). Inoltre, ai sensi dell'art. 28, comma 1, r.d. n. 332/1928, recante il regolamento di esecuzione della legge n. 1766/1927, le terre, rispetto alle quali i concessionari non abbiano adempiuto gli obblighi della concessione, saranno rimesse in massa per essere ripartite a norma dell'art. 13 della stessa legge e, ove i possessori non le rilascino volontariamente, il
Commissario provvederà ai sensi dell'art. 29 di quest'ultima.
Le predette disposizioni normative escludono tassativamente, come affermato dalla Suprema Corte
(cfr. Cass. 8 gennaio 1997, n. 64), che, per effetto della legittimazione, l'occupatore abusivo acquisti il diritto di proprietà sui terreni di uso civico. Ed infatti, da un lato, la finalità della legge n. 1766/1927 non è quella di consentire agli occupatori l'acquisto della proprietà dei terreni, ma quella di determinare la cessazione dell'occupazione abusiva dei beni di uso civico e, dall'altro, la terminologia utilizzata dal legislatore e, in particolare, la duplice previsione che tali fondi in tanto possono essere oggetto di legittimazione in quanto preventivamente interessati da “sostanziali e permanenti
3 migliorie” e che gli stessi, dopo la legittimazione, siano assoggettati al pagamento di un canone enfiteutico, per sua natura incompatibile con l'esistenza del diritto di piena proprietà, collidono con l'assunto difensivo degli opponenti. A fortiori, la prescrizione della rimessione in massa delle terre civiche per la loro ripartizione in favore dei coltivatori diretti nel caso dell'inadempimento, da parte dei concessionari, degli obblighi derivanti dal provvedimento di legittimazione costituisce ulteriore ed inequivocabile conferma che il diritto reale da questi ultimi acquisito non è equiparabile a quello della piena proprietà, per essere condizionato, nella sua stessa sussistenza, dal puntuale assolvimento di determinati oneri. La conclusione secondo cui l'occupatore, per effetto del provvedimento di legittimazione, non diviene titolare del diritto di piena proprietà del terreno di uso civico è avvalorata dalla circostanza che, in tale fattispecie, ricorrono, sebbene con talune peculiarità e differenze, entrambi gli elementi essenziali dell'TE, vale a dire il miglioramento del fondo e il pagamento di un canone, come già stabilito dall'art. 1556 del codice civile del 1865 (in forza del quale “l'TE
è un contratto col quale si concede, in perpetuo o a tempo un fondo con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un'annua determinata prestazione in danaro o in derrate”) e ribadito dall'art. 960 del codice del 1942, non essendosi, peraltro, mai dubitato che i beni in questione possano essere oggetto di affrancazione in virtù delle disposizioni della legge n. 607/1966. Del resto, costituisce ius receptum il principio giurisprudenziale secondo cui il provvedimento di legittimazione delle occupazioni abusive di terre del demanio civico comporta la trasformazione del demanio in allodio e, contestualmente, la nascita, in capo all'occupatore, di un diritto soggettivo perfetto di natura reale sul terreno che ne costituisce oggetto, tutelabile, in quanto tale, davanti al giudice ordinario (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 22 maggio 1995 n. 5600; T.A.R. Lazio, Sezione distaccata di Latina, 12 gennaio 2011, n. 5; Trib. Tivoli, 24 maggio 2011, n. 746).
Alteris verbis, in esito al procedimento amministrativo di legittimazione, da un lato, cessa il regime di inalienabilità ed imprescrittibilità delle terre civiche, che confluiscono nel patrimonio del Comune, non diventando di proprietà esclusiva del soggetto in favore del quale è stata pronunciata la legittimazione, e, dall'altro, viene emesso un provvedimento di natura concessoria, impugnabile, come tale, innanzi al giudice amministrativo, in forza del quale il privato acquista un diritto soggettivo di natura reale sul bene, valido ed opponibile erga omnes (cfr., ex plurimis, Cass. 15 giugno 1974 n.
1750; Cass. 8 novembre 1983 n. 6589; Cass., Sez. Un. 21 novembre 1983 n. 6916; Cass. 8 gennaio
1997, n. 64, cit.), ma non certamente la piena proprietà.
In tale prospettiva, ben si comprende la formula legislativa che prevede l'imposizione, a carico dei fondi, di un canone di natura enfiteutica, giacché in tanto quest'ultimo è configurabile in quanto esiste non già il diritto reale di proprietà, che, per definizione, esclude qualsiasi peso, onere e limitazione sui beni, ma il diverso diritto di TE (cfr., al riguardo, tra le numerose pronunce che, sia sotto il
4 vigore dell'abrogato codice civile del 1865, sia sotto quello vigente, qualificano l'TE come diritto reale di godimento del concessionario sul fondo, che resta di proprietà del concedente, quelle espresse da Cass. 24 aprile 1969, n. 1331; Cass. 15 novembre 1976, n. 4231).
Ne deriva che, divenendo il concessionario titolare di un diritto reale equiparabile a quello di TE, il canone stabilito dal Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici con l'ordinanza di legittimazione, ai sensi dell'art. 10 legge n. 1766/1927, ed il relativo capitale di affranco devono essere periodicamente aggiornati secondo coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con l'effettiva realtà economica, in conformità ai principi espressi dalla Consulta (cfr. Corte Cost. 7 aprile 1988, n. 406; Corte Cost.
23 maggio 1997, n. 143; Corte Cost. 20 maggio 2008, n. 160), e, di riflesso, ad evitare che l'affrancazione si trasformi in una sostanziale ablazione della proprietà senza alcun effettivo ristoro per il concedente (cfr. Cass. 12 ottobre 2000, n. 13595).
In ogni caso, quand'anche si volesse giuridicamente qualificare il diritto reale acquisito dai concessionari in virtù dell'ordinanza commissariale di legittimazione non in termini di TE, ma di proprietà, in tal modo recependo l'interpretazione talora fornita dalla Corte di Cassazione (cfr.
Cass. 23 giugno 1993, n. 6940; Cass. 8 aprile 2013, n. 8506), non potrebbe comunque negarsi che si tratterebbe pur sempre di una proprietà affievolita e giammai assoluta, per essere ontologicamente gravata dall'onere di corresponsione di canoni espressamente definiti, ex lege, di natura enfiteutica e per potersi espandere nella sua pienezza soltanto all'esito del pagamento del capitale di affrancazione, con la conseguenza che permarrebbe parimenti inalterata la necessità di procedere alla relativa rivalutazione al fine di garantire al concedente la percezione di un controvalore monetario che possa equamente compensare la perdita patrimoniale subita.
Ed invero, la Suprema Corte, con la sentenza n. 8506/2013, nell'affermare che il concessionario, in virtù della legittimazione, è titolare di un “diritto reale assimilabile alla proprietà” e che l'affrancazione speciale prevista dall'art. 24 legge n. 1766/1927 determina soltanto un effetto espansivo del preesistente diritto, con la liberazione del legittimario dall'obbligo di corresponsione del canone annuo, conferma che il diritto dominicale acquisito per effetto del provvedimento amministrativo emesso ai sensi dell'art. 10 del citato corpus normativo è privo del carattere dell'assolutezza, sorgendo come situazione giuridica soggettiva compressa da un gravame ad essa connaturato, la cui rimozione non può avvenire se non a fronte del pagamento, in favore del concedente, di una somma di denaro che, neutralizzando la svalutazione monetaria, sia commisurata alla diminuzione patrimoniale dallo stesso patita.
In definitiva, a prescindere dalla qualificazione giuridica del diritto reale acquisito dai concessionari in virtù dell'ordinanza resa dal Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici a norma dell'art. 5 10 legge n. 1766/1927, sia esso, cioè, assimilabile al diritto di proprietà o a quello di TE, il canone periodico dovuto per la legittimazione ed il relativo capitale di affranco devono essere comunque sottoposti a meccanismi di attualizzazione che ne assicurino l'adeguamento al reale valore economico del fondo.
Al riguardo, invero, la Suprema Corte ebbe a chiarire, con un risalente e consolidato arresto (cfr.
Cass., Sez. Un., 3 aprile 1963, n. 827), che la legge n. 701/1952, contenente norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione, si applicava anche ai canoni, legislativamente qualificati di natura enfiteutica, dovuti per la legittimazione del possesso di porzioni del demanio da parte degli occupatori legittimati, in tal modo equiparandoli ai primi e, dunque, riconoscendo la possibilità di assoggettarli a rivalutazione rispetto al momento in cui ne veniva originariamente determinato l'ammontare con il provvedimento commissariale.
Nello specifico, il documentalmente ha provato la sussistenza della pretesa Controparte_1 creditoria azionata, tra l'altro già cristallizzata con un precedente decreto ingiuntivo non opposto, relativo a pregresse annualità ed emesso nell'anno 2004.
Con Decreto del Ministero della Giustizia n. 400378 del 29 marzo 2001(all. n. 1 fascicolo proc. monitorio) è stata approvata la delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 2119 del 24 aprile
1998 (all. n. 2 fascicolo proc. monitorio), così come integrata dalla successiva delibera di Giunta
Regionale n. 1090 del 28 dicembre 2000 (all. n. 3 fascicolo proc. monitorio), con la quale, ricorrendo tutte le condizioni previste dall'art. 9 della L. 1766/1927, è stata concessa la legittimazione del possesso di porzione del terreno facente parte del demanio “Mucata” appartenente al Comune di ai signori , , e , in qualità di CP_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 eredi di , deceduto il 31/03/1983. Persona_1
Agli odierni opponenti, è stato, quindi, imposto l'onere del pagamento del canone, così come specificato nella delibera regionale, sopra indicata;
e secondo le previsioni di legge, con le deliberazioni della Giunta Comunale di n. 125 del 07.07.2010 (all. n. 4 fascicolo proc. CP_1 monitorio) rettificata dalla delibera n. 131 del 07.09.2011 (all. n. 5 fascicolo proc. monitorio) e la successiva n. 88 del 26.06.2013 (all. n. 6 fascicolo proc. monitorio), ha provveduto ad aggiornare i canoni annuali di natura enfiteutica, posti a carico dei soggetti legittimati.
In base a tale aggiornamento dei canoni, al terreno oggetto di causa, ricadente nella regione agraria n. 11, doveva essere applicato il canone di € 644,27 per ettaro, per un ammontare di € 3.049,87 ed un totale di € 18.299,22 per il canone dell'anno 2018 oltre alle cinque annualità non prescritte.
Gli opponenti eccepivano, altresì, la mancanza di ogni dato contabile per determinare l'ammontare dei canoni richiesti in base alla porzione dei terreni posseduti, senza dedurre alcuna contestazione specifica e tecnica sulle modalità di calcolo, ben esplicate nelle Delibere di Giunta.
6 Tale eccezione è, quindi, priva di pregio.
In ordine all'eccepita prescrizione dei canoni annui di natura enfiteutica per le annualità intercorrenti tra il 2012 ed il 2015 per mancata notifica della richiesta di pagamento dell'anno 2017, la stessa deve essere rigettata perché infondata.
La prescrizione del diritto del alla riscossione dei canoni è stata interrotta dall'invio Controparte_1
e dalla ricezione da parte degli opponenti della richiesta di pagamento (all. fascicolo proc. monitorio), con la conseguenza che l'Ente opposto può legittimamente pretendere il pagamento delle annualità richieste.
Per completezza, è doveroso precisare che la notifica delle richieste di pagamento del 2017 risultano perfezionate per gli opponenti.
Nello specifico, per ed , la notifica si è Controparte_3 Parte_1 Parte_2 perfezionata con la consegna nelle mani della non essendo stato eccepito da ed CP_3 Pt_1 Pt_2
la mancata conoscenza dell'intimazione di pagamento, consegnata comunque nelle mani della
[...] madre.
Per quanto riguarda l'altro opponente , la raccomandata, addirittura, non risulta Parte_3 ritirata e pertanto, la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
Si parla di "compiuta giacenza" quando il destinatario di una raccomandata (o di un atto giudiziario)
è assente al momento della consegna e, pur avendo ricevuto il c.d. "avviso di giacenza", non è andato poi a ritirare la raccomandata o l'atto entro il termine indicato. In tal caso la raccomandata o l'atto si considerano regolarmente consegnati e notificati al destinatario. La raccomandata si presume pervenuta alla data in cui l'ufficio postale rilascia il relativo avviso di giacenza (Cass. n. 27526/2013).
Nel caso di specie è stato depositato l'avviso di giacenza per cui la notifica deve ritenersi valida.
Le altre questioni restano assorbite.
Tanto rilevato, deve concludersi per il rigetto della spiegata opposizione e va disposta la conferma del D.I. n. 170/2020 reso dal Tribunale di Lamezia Terme il 27.02.2020 nell'ambito del proc.
274/2020 R.G.A.C.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la peculiarità della materia trattata, le stesse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione civile, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunciando, in ordine alla causa iscritta al n. 721/2020 R.G., pendente tra
, , E , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
- opponenti- contro , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, - opposto- disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
7 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 170/2020 reso dal Tribunale di Lamezia
Terme il 27.02.2020 nell'ambito del proc. 274/2020 R.G.A.C.
2) compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, 12.02.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
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