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Sentenza 26 maggio 2026
Sentenza 26 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/2026, n. 16396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16396 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 28158/2021) proposto da: AN RE RI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti NF CI e LA RO;
- ricorrente principale - e ND RE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti OC LO PU e CA NE;
- ricorrente incidentale - contro DE ON LO, quale ex socio EL IC LI S.r.l. in liquidazione, rappresentato e difeso dall’Avv. CA AV;
- controricorrente -
nonché DELL’ACQUA LA, rappresentata e difesa dall’Avv. AN Rossetti;
R.G.N. 28158/21 U.P. 2/4/2026 Appalto – AV difetti bene immobile – Risarcimento danni – Responsabilità solidale direttore lavori Civile Sent. Sez. 2 Num. 16396 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: TRAPUZZANO CESARE Data pubblicazione: 26/05/2026 2 e ZURICH Insurance Public Limited Company – Rappresentanza generale per l’Italia, in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. OV IE;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - e RA OR, quale ex socio EL IC LI S.r.l. in liquidazione;
ORVI AN;
AXA Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro – tempore;
GROUPAMA Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro – tempore;
IO MI LO, quale ex socio EL Edilcomo S.r.l., già AL S.r.l., fallita e cancellata dal registro delle imprese;
VI CA;
Fallimento EL EDILCOMO S.r.l., in persona del suo curatore pro – tempore;
- intimati -
avverso la sentenza EL Corte d’appello di Milano n. 2569/2021, pubblicata il 6 settembre 2021, notificata a mezzo PEC il 7 settembre 2021; udita la relazione EL causa svolta nella pubblica udienza del 2 aprile 2026 dal Consigliere relatore AR ZA;
viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. AN Pepe, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.; 3 sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. LA RO per il ricorrente principale RA, l’Avv. OC LO PU per il ricorrente incidentale BA, l’Avv. CA AV per il controricorrente EL BO, l’Avv. NF CI – per delega dell’Avv. AN Rossetti – per la controricorrente e ricorrente incidentale L’QU e l’Avv. OV IE per la controricorrente e ricorrente incidentale IC. FATTI DI CAUSA 1.– Esperito procedimento di accertamento preventivo ante causam, la IC LI S.r.l. – in qualità di committente – conveniva, davanti al Tribunale di Busto Arsizio, la AL S.r.l. – in qualità di impresa costruttrice –, RE RI RA e LA L’QU – in qualità di progettisti e direttori dei lavori appaltati –, RE BA – in qualità di responsabile dell’indagine geotecnica e direttore dei lavori in relazione alle demolizioni strutturali, alle sottomurazioni, ai cementi armati e alle strutture in genere – e AN OR – in qualità di collaudatore delle strutture in conglomerato cementizio armato –, chiedendo che, previo accertamento dell’esistenza di gravi vizi e difetti dell’edificio ad uso alberghiero denominato “Hotel Motel D120”, la cui realizzazione era stata commissionata alla AL, giusta contratto di appalto stipulato il 13 giugno 2006, verso il pagamento EL somma complessiva di euro 2.621.500,00, oltre IVA – quali infiltrazioni d’acqua, uno stato fessurativo diffuso, difetti ai serramenti e dissesto EL pavimentazione esterna –, fosse disposta la condanna, in via solidale ovvero secondo le 4 rispettive quote di responsabilità, dei convenuti al pagamento EL somma dovuta a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti. Si costituiva in giudizio la AL S.r.l., la quale eccepiva, in via preliminare, la decadenza e prescrizione EL garanzia per i vizi e dell’azione di responsabilità per rovina e difetti di cosa immobile, contestando, nel merito, la fondatezza EL pretesa avversaria nonché svolgendo domanda subordinata di manleva nei confronti degli altri convenuti e domanda riconvenzionale nei confronti dell’attrice, avente ad oggetto il pagamento delle opere extra-contratto eseguite in suo favore. Si costituivano altresì separatamente RE RI RA e LA L’QU, i quali, in via pregiudiziale, eccepivano l’improponibilità EL domanda per l’esistenza nel contratto di una clausola arbitrale nonché la sua inammissibilità per decorso del termine ai fini dell’instaurazione del giudizio di merito, a seguito dell’esperito accertamento tecnico preventivo;
contestavano altresì l’intervenuta decadenza e prescrizione delle azioni proposte e, nel merito, chiedevano il rigetto EL domanda avversaria, in quanto infondata, avendo gli stessi ricoperto l’incarico di direttori dei lavori con riferimento esclusivo alle opere architettoniche, opere che non presentavano alcun vizio o difetto;
in via subordinata, chiedevano accertarsi la quota di responsabilità ascrivibile a ciascuno, svolgendo domanda di rivalsa nell’ipotesi di condanna solidale;
proponevano, infine, domanda riconvenzionale nei confronti dell’attrice per il pagamento dei propri compensi, pari ad euro 3.300,00 ciascuno, oltre accessori. 5 RE RI RA chiedeva altresì l’autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa IC Insurance, per essere da questa manlevato in ipotesi di sua condanna. Si costituiva inoltre RE BA, il quale, preliminarmente, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa EL propria compagnia assicuratrice Axa Assicurazioni, per essere da questa manlevato nell’ipotesi di sua condanna, ed eccepiva la decadenza e prescrizione delle azioni proposte;
nel merito, chiedeva il rigetto EL domanda attorea. Si costituiva infine AN OR, chiedendo preliminarmente l’autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa Groupama Assicurazioni, eccependo la decadenza e prescrizione delle azioni spiegate;
nel merito, chiedeva il rigetto EL domanda attorea e, in subordine, che la condanna fosse limitata alla quota di propria responsabilità e, nell’ipotesi di condanna solidale dei convenuti, svolgeva domanda di rivalsa nei confronti di questi ultimi. Autorizzate le chiamate in causa, si costituivano in giudizio sia l’Axa Assicurazioni S.p.A., contestando la domanda di manleva, sia la terza chiamata IC Insurance Public Limited Company – Rappresentanza generale per l’Italia, la quale deduceva l’inoperatività, nella fattispecie, EL polizza e l’assenza di rovina totale o parziale delle opere, mentre restava contumace la Groupama Assicurazioni S.p.A. Riassunto il giudizio dopo l’interruzione per l’intervenuto fallimento EL Edilcomo S.r.l. in liquidazione, già AL S.r.l., la cui Curatela restava contumace nella fase successiva, era 6 disposta l’integrazione EL consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo e debitamente acquisita. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 654/2019, depositata il 23 aprile 2019: 1) dichiarava l’improcedibilità EL domanda svolta dall’attrice nei confronti del fallimento EL Edilcomo S.r.l.; 2) accertava che il credito vantato da IC LI S.r.l. nei confronti di RE RI RA e LA L’QU, in solido, era pari ad euro 7.048,00, oltre IVA e accessori;
3) accertava che il credito vantato da RE RI RA nei confronti di IC LI S.r.l. era pari ad euro 3.300,00, oltre accessori;
4) accertava che il credito vantato da LA L’QU nei confronti di IC LI S.r.l. era pari ad euro 3.300,00, oltre accessori;
5) dichiarava che il credito di parte attrice, pari ad euro 7.048,00, oltre IVA, era stato parzialmente estinto per compensazione con il credito di euro 3.300,00, oltre accessori, vantato da RE RI RA e con il credito di euro 3.300,00, oltre accessori, vantato da LA L’QU e, per l’effetto, condannava RE RI RA e LA L’QU, in solido, al pagamento, in favore di IC LI S.r.l., EL differenza;
6) accertava la pari responsabilità di RE RI RA e di LA L’QU nei rapporti interni e dichiarava ciascuno di essi tenuto a rifondere l’altro di quanto versato in eccedenza rispetto alla quota di propria spettanza;
7) in accoglimento EL domanda di manleva, dichiarava tenuta e condannava la IC Insurance Public Limited Company a MA RE RI RA di quanto da 7 quest’ultimo versato a parte attrice;
8) rigettava la domanda attorea nei confronti di RE BA e di AN OR. 2.– La IC LI S.r.l. proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando: 1) l’erroneo rigetto EL domanda risarcitoria verso RE BA, quale progettista e direttore dei lavori delle opere in cemento armato, e AN OR, quale collaudatore;
2) l’omessa considerazione EL responsabilità solidale di RE RI RA e di LA L’QU, quali progettisti e direttori generali dei lavori, anche per l’inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto libero-professionale, in ordine ai vizi che non avevano compromesso il normale godimento del bene;
3) l’erronea dichiarazione dell’improcedibilità EL domanda verso il fallimento EL Edilcomo S.r.l. in liquidazione, a fronte EL possibilità di avvalersi EL condanna solo in esito al ritorno in bonis EL società fallita;
4) la spettanza del risarcimento dei danni anche in ordine alle spese sostenute per il ripristino dello stato del bene, a seguito del parziale distacco di alcune lastre delle facciate, nonché con riferimento al danno all’immagine. Si costituivano separatamente nel giudizio di impugnazione RE BA, RE RI RA, LA L’QU e AN OR, i quali instavano per il rigetto dell’appello principale proposto e spiegavano appello incidentale, attraverso cui chiedevano che fossero rivisti il disposto rigetto delle eccezioni di decadenza e prescrizione e l’estensione EL proposta manleva verso le compagnie assicurative. Si costituivano in appello anche le compagnie di assicurazione IC Insurance Public Limited Company – 8 Rappresentanza generale per l’Italia, Axa Assicurazioni S.p.A. e Groupama Assicurazioni S.p.A. Rimaneva contumace il fallimento EL Edilcomo S.r.l. in liquidazione. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello: - rideterminava in euro 401.402,00 il debito oggetto EL statuizione di condanna del Tribunale, di cui rispondevano solidalmente gli appellati LA L’QU, RE RI RA e RE BA, nei confronti EL IC LI S.r.l., oltre accessori calcolati facendo uso dei criteri adottati dal primo giudice;
- riteneva i suddetti appellati coobbligati in pari quota di un terzo ciascuno nei rapporti interni, li dichiarava reciprocamente tenuti a rifondersi quanto versato in eccedenza rispetto alla quota di un terzo per capitale, accessori e spese;
- determinava in euro 28.800,00 l’entità EL manleva oggetto EL statuizione di condanna del Tribunale dovuta ad RE RI RA dalla IC Insurance;
- respingeva la domanda di manleva proposta da RE BA nei confronti EL Axa Assicurazioni;
- respingeva la domanda proposta dalla IC LI nei confronti di AN OR;
- dichiarava assorbita la domanda di manleva proposta da AN OR nei confronti EL Groupama;
- condannava LA L’QU, RE RI RA e RE BA al pagamento delle spese processuali verso la IC LI. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che il rapporto instaurato tra committente e direttore dei lavori doveva essere 9 ricondotto ad un contratto d’opera, al quale la citazione introduttiva del giudizio in primo grado accennava, avendo la IC chiesto di accertarsi, in via solidale, alternativa o graduata, la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale (anche) dei professionisti convenuti;
b) che il Tribunale aveva esaminato le posizioni dei direttori dei lavori, giungendo alla conclusione che gli stessi non avevano assolto agli obblighi su di essi gravanti in forza dell’incarico professionale loro conferito, consistenti nella direzione e nell’alta sorveglianza dei lavori, con visite periodiche nel numero necessario, ad esclusivo giudizio del professionista, in tal modo evidentemente trattando la vicenda in termini di responsabilità contrattuale;
c) che le obbligazioni qualificanti la carica di direttore dei lavori consistevano nella sorveglianza e nella fattiva vigilanza;
d) che, in tema di appalto, qualora il danno subito dal committente fosse stato conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista), entrambi rispondevano solidalmente dei danni, purché le azioni o le omissioni di ciascuno avessero concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituissero autonomi e distinti fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse;
e) che la responsabilità di LA L’QU e RE RI RA era stata positivamente verificata dal consulente tecnico d’ufficio relativamente alla mancata esecuzione del “giunto architettonico”, che – data la sua evidenza – non poteva e doveva sfuggire alla direzione dei lavori, sia per l’esperienza dei suoi componenti, sia per la pertinenza del fenomeno ai compiti di alta sorveglianza, tipici del ruolo;
f) che proprio questi compiti, contrattualizzati nell’incarico professionale, 10 radicavano la responsabilità, non solo extracontrattuale ex art. 1669 c.c., ma anche contrattuale, dei direttori dei lavori appellati, quali prestatori d’opera intellettuale, anche per gli altri vizi e difetti (stato fessurativo diffuso); g) che RE BA, quale direttore dei lavori relativamente alle opere in cemento armato, era incorso nello stesso genere di inadempienze ascrivibili ai due precedenti direttori dei lavori e soggiaceva allo stesso trattamento, essendo emerso, in esito alle operazioni peritali, che sulla struttura edificata gravavano carichi reali superiori del 37% al piano terreno e del 25% al primo piano, rispetto a quelli progettuali, assunti come base di calcolo;
h) che non rilevava che ne fossero derivate (o non) conseguenze idonee a compromettere la stabilità dell’edificio o a menomare in modo rilevante il suo normale godimento, poiché comunque tale sovraccarico produceva certamente almeno una parte dei noti danni di tipo fessurativo alle pareti interne;
i) che anche nei confronti di RE BA era ravvisabile lo stesso modello di leggerezza ascritto ai due architetti, consistito nella omessa vigilanza sulla corretta esecuzione del progetto che lo stesso ingegnere BA aveva redatto e soprattutto sulla corretta esecuzione EL struttura portante, onere di attenzione che non poteva ritenersi soddisfatto sulla base EL mera constatazione che gli altri direttori dei lavori potessero accorgersi del problema, in quanto in possesso dei progetti;
l) che doveva essere confermato il rigetto delle eccezioni di decadenza e prescrizione, poiché il Tribunale aveva correttamente applicato la regola secondo cui il dies a quo EL denuncia ex art. 1669 c.c. decorreva dall’avvenuto raggiungimento di un completo grado di conoscenza, non solo dei 11 vizi e difetti, ma anche EL loro derivazione causale, requisito tanto più necessario nei casi, come il presente, caratterizzati da una certa complessità, che aveva reso necessario un triplice intervento peritale;
m) che la condizione di conoscenza si era verificata alla data di redazione EL consulenza tecnica di parte, ove si erano affrontati questi presupposti (nel luglio 2012), cui seguivano il deposito del ricorso per A.T.P. (il 21 settembre 2012), il deposito dell’elaborato, con corrispondente interruzione del periodo prescrizionale (il 29 novembre 2013) e la citazione introduttiva del giudizio di merito (il 30 aprile 2014); n) che, d’altro canto, per i titoli di responsabilità estranei all’area di applicazione dell’art. 1669 c.c., la garanzia per vizi e/o difformità costruttive, che il committente avesse fatto valere nei confronti del professionista intellettuale incaricato EL direzione dei lavori affidati all’impresa edile, era soggetta, ai sensi degli artt. 2230 e 2946 c.c., all’ordinaria prescrizione decennale, periodo non decorso all’epoca dell’inizio EL lite. 3.– Avverso la sentenza d’appello hanno proposto separati ricorsi per cassazione, rispettivamente affidati a sette e cinque motivi, RE RI RA e RE BA. Ha resistito avverso entrambi i ricorsi, con separati controricorsi, LO EL BO, quale ex socio EL IC LI S.r.l. in liquidazione. Hanno proposto controricorso, con ricorso incidentale, LA L’QU e la IC Insurance Public Limited Company – Rappresentanza generale per l’Italia, rispettivamente articolati in cinque e due motivi. 12 Ha resistito, con separati controricorsi, ai ricorsi incidentali proposti da LA L’QU e dalla IC Insurance Public Limited Company – Rappresentanza generale per l’Italia, LO EL BO. Ha resistito, con controricorso, al ricorso incidentale proposto dalla IC Insurance Public Limited Company – Rappresentanza generale per l’Italia, RE RI RA. Sono rimasti intimati OR ND, quale ex socio EL IC LI S.r.l. in liquidazione, AN OR, la Axa Assicurazioni S.p.A., la Groupama Assicurazioni S.p.A., MI LO RI, quale ex socio EL Edilcomo S.r.l., già AL S.r.l., fallita e cancellata dal registro delle imprese, CA AV, quale difensore distrattario EL IC LI S.r.l. nel giudizio di gravame, e il fallimento EL Edilcomo S.r.l. 4.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. Le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c. RAGIONI DE DECISIONE 1.– Si premette che il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione EL prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso. Tuttavia quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al 13 primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante (come nella specie), in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c. (secondo la versione vigente ratione temporis), indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’ordinario) di impugnazione in astratto operativi (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021; Sez. L, Sentenza n. 5695 del 20/03/2015; Sez. 2, Ordinanza n. 26622 del 06/12/2005). Nella fattispecie entrambi i ricorsi sono stati notificati il 4 novembre 2021. Ancora in via di premessa, con riferimento all’istanza di rimessione in termini o di autorizzazione alla rinnovazione EL notifica, come avanzata dalla controricorrente e ricorrente incidentale LA L’QU in data 31 marzo 2026, in ordine al deposito degli atti attestanti l’avvenuta notifica del ricorso incidentale verso l’intimato OR ND, notifica regolarmente perfezionatasi, si rileva che la prova dell’avvenuta notifica può avvenire, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., sino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., come accaduto nella specie, sicché occorre solo prendere atto di tale deposito (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 7041 del 17/03/2025; Sez.
6-L, Ordinanza n. 19078 del 18/07/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018; Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008). 2.– Quindi, deve essere affrontata l’eccezione sollevata dal controricorrente LO EL BO in ordine all’inammissibilità dei ricorsi per violazione del principio di autosufficienza, poiché gli 14 stessi sarebbero composti da un elevato numero di motivi palesemente infondati, formulati senza il rispetto del dovere di sinteticità e chiarezza, e riguardanti questioni giuridiche già affrontate dalla Corte d’appello di Milano. 2.1.– L’eccezione è infondata. E tanto perché le argomentazioni esposte nei due atti introduttivi del giudizio di legittimità non si risolvono in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa e non pregiudicano l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così non risultando violati i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4300 del 13/02/2023; Sez. U, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021). RICORSO PRINCIPALE AN 3.– Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. EL parte attrice per intervenuta rinuncia al credito, conseguente alla cancellazione EL società attrice intervenuta in secondo grado e non dedotta dinanzi alla Corte d’appello, con la conseguente cessazione EL materia del contendere. Osserva l’istante che la IC LI S.r.l., quale parte attrice vittoriosa in secondo grado, si era cancellata in pendenza del giudizio di appello in data 4 marzo 2020, giusta visura camerale prodotta, avendo così privilegiato volontariamente la rapida estinzione, senza attendere la conclusione dell’impugnazione, e tenendo quindi un comportamento 15 concludente di disinteresse e di abdicazione, evidentemente anche in ragione dell’esito piuttosto sfavorevole del primo grado. 3.1.– Il motivo è infondato. Infatti, l’estinzione EL società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare, non risultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo sul debitore convenuto in giudizio dall’ex socio – o nei cui confronti quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società – l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19750 del 16/07/2025). Di tali contegni significativi dell’abdicazione al credito litigioso, debitamente portati a conoscenza dei debitori, non vi è traccia nello sviluppo EL doglianza. Non basta fare riferimento – come allude il ricorrente principale nella memoria illustrativa (rinunciando alla censura verso l’ex socio costituito in sede di legittimità e reiterandola verso l’ex socio rimasto intimato) – alla mancata dichiarazione in ordine alla volontà di subentrare già nel giudizio di secondo grado alla società estinta, diversamente dall’altro ex socio che aveva 16 conferito procura notarile al difensore, e alla mancata costituzione dell’ex socio OR ND nel giudizio di legittimità, comportamenti neutri che in sé non sono espressivi EL desistenza dall’intento di far proprio il credito EL società estinta, quale suo successore. 4.– Con il secondo motivo il ricorrente principale lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 345 c.p.c., del principio del contraddittorio e del diritto inviolabile di difesa, per avere la Corte di merito rigettato l’eccezione relativa al divieto di introduzione di nuovi temi di indagine per la prima volta in sede di gravame, emendando la propria originaria azione risarcitoria ex art. 1669 c.c. verso l’appaltatore e verso gli altri convenuti in un concorso di azioni contrattuali verso l’assuntore ex art. 1667 c.c. e per responsabilità professionale verso i direttori dei lavori architettonici ex artt. 1218 e 2236 c.c., al fine di riformare il capo condannatorio risarcitorio solidale di cui alla sentenza di prime cure dei due direttori dei lavori architettonici, capo che era limitato ai soli accertati gravi difetti di costruzione ex art. 1669 c.c. Obietta l’istante che nessuna questione relativa alla responsabilità dell’appaltatore per i vizi dell’opera ex art. 1667 c.c. e in ordine all’adempimento del contratto professionale intercorso tra committente e direttori dei lavori sarebbe stata mai posta, anche sotto il profilo del riparto dell’onere probatorio, nel giudizio di primo grado. 4.1.– Il motivo è infondato. E questo perché, sin dall’origine del giudizio, la IC LI S.r.l., quale società committente, ha richiesto il 17 risarcimento dei danni, nei confronti EL società appaltatrice e dei direttori dei lavori, a titolo aquiliano o contrattuale, con riferimento a tutti i gravi vizi e difetti manifestatisi nell’edificio ad uso alberghiero denominato “Hotel Motel D120”, la cui realizzazione era stata commissionata alla AL, giusta contratto di appalto stipulato il 13 giugno 2006, verso il pagamento EL somma complessiva di euro 2.621.500,00, oltre IVA, quali infiltrazioni d’acqua, uno stato fessurativo diffuso, difetti ai serramenti e dissesto EL pavimentazione esterna. A fronte EL limitazione del danno risarcibile nei confronti dei direttori dei lavori RA e L’QU, in base alle statuizioni EL pronuncia di primo grado, l’appellante IC LI ha specificamente lamentato – da un lato – l’erroneo rigetto EL domanda risarcitoria verso RE BA, quale progettista e direttore dei lavori delle opere in cemento armato, e verso AN OR, quale collaudatore, e – dall’altro lato – l’omessa considerazione EL responsabilità solidale di RE RI RA e di LA L’QU, quali progettisti e direttori generali dei lavori, anche per l’inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto libero-professionale, in ordine ai vizi che non avevano compromesso il normale godimento del bene. In ragione di tale puntuale censura, il rapporto instaurato tra committente e direttore dei lavori è stato ricondotto ad un contratto d’opera, al quale la citazione introduttiva del giudizio in primo grado accennava, avendo la IC chiesto di accertarsi, in via solidale, alternativa o graduata, la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale (anche) dei professionisti convenuti. 18 Sicché il riconoscimento EL tutela risarcitoria in ordine a tutti i difetti contestati, anche in ragione del rapporto contrattuale instauratosi con i direttori dei lavori, non ha violato né il principio EL domanda, né il principio devolutivo in sede di gravame. Si rileva, in proposito, che il giudice può qualificare la domanda proposta ricollegandola all’art. 1669 c.c., invece che considerarla quale richiesta di garanzia per le difformità e i vizi dell’opera ex art. 1667 c.c., allorché a suo fondamento siano dedotti difetti EL costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell’opera stessa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7537 del 20/04/2004; Sez. 2, Sentenza n. 7080 del 22/06/1995; Sez. 1, Sentenza n. 7491 del 24/08/1994; Sez. 1, Sentenza n. 2429 del 28/09/1973). Sicché la potestà di qualificazione EL cornice entro cui si collocava la pretesa azionata, sulla scorta dei fatti addotti, ricadeva sul giudicante, secondo il brocardo jura novit curia. Ed invero, non ricorre una differenza qualitativa tra le difformità e i vizi di cui all’art. 1667 c.c. e i “gravi difetti” di cui all’art. 1669 c.c., bensì quantitativa (attinente appunto al profilo EL gravità, con specifico riferimento alla particolare categoria di beni interessati dalla tutela speciale: edifici e altre cose immobili destinate, per loro natura, a lunga durata). Non sussiste, dunque, un’incompatibilità ontologica tra tali due precetti, potendo il committente di un immobile che presenta “gravi difetti” invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno – quale unico rimedio contemplato dall’art. 1669 c.c. –, anche quelli previsti dall’art. 1668 c.c. – eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo e risoluzione del contratto –, con riguardo ai vizi di cui 19 all’art. 1667 c.c., purché non sia incorso nella decadenza stabilita dal secondo comma di quest’ultimo articolo, dovendosi ritenere che, pur nella diversità EL natura giuridica delle responsabilità rispettivamente disciplinate dalle anzidette norme (l’art. 1669 regola una fattispecie di responsabilità extracontrattuale, l’art. 1667 attiene ad un’ipotesi di responsabilità speciale contrattuale), le relative fattispecie si configurano l’una (l’art. 1669) come sottospecie dell’altra (l’art. 1667), perché i “gravi difetti” dell’opera si traducono inevitabilmente in “vizi” EL medesima, sicché la presenza di elementi costitutivi EL prima implica necessariamente la sussistenza di quelli EL seconda (non vale, per contro, l’equazione inversa), continuando ad applicarsi la norma generale anche in presenza dei presupposti di operatività di quella speciale, così da determinare una concorrenza delle due garanzie, quale risultato conforme alla ratio di rafforzamento EL tutela del committente sottesa allo stesso art. 1669 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19251 del 12/07/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 12814 del 10/05/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 20184 del 25/07/2019; Sez. 1, Sentenza n. 815 del 19/01/2016; Sez. 2, Sentenza n. 3702 del 15/02/2011). Nella fattispecie, la committente ha espressamente invocato la tutela riparatoria in ordine a tutti i difetti dell’edificio realizzato, non solo nella prospettiva EL riconduzione alla categoria giuridica di cui all’art. 1669 c.c., sicché il riconoscimento del risarcimento anche con riguardo ai vizi che non hanno implicato il pregiudizio al godimento EL struttura (vedi il richiamo al quadro fessurativo diffuso delle pareti interne) non ha esondato dai limiti EL domanda. 20 Orbene, in materia di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, l’indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell’art. 1669 c.c., che comporta la responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore, ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668 c.c. in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l’accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto. Al giudice di merito spetta altresì stabilire se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli, al riguardo, non limitarsi alla mera verifica EL sussistenza del pericolo di crollo ovvero alla valutazione dell’incidenza dei medesimi sulle parti essenziali e strutturali dell’immobile, bensì accertare anche se, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, essi siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell’immobile (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1252 del 18/01/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 5648 del 04/03/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 21078 del 04/07/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 10255 del 30/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 24931 del 15/09/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 26529 del 20/11/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 18205 del 02/09/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 22093 del 04/09/2019; Sez. 2, Sentenza n. 8577 del 26/04/2005). Né con riferimento ai vizi acclarati, sebbene non tutti talmente gravi da dar luogo alla responsabilità aquiliana ex art. 1669 c.c. per il pregiudizio arrecato al godimento (limitato alle 21 infiltrazioni d’acqua) – Cass. Sez. U, Sentenza n. 7756 del 27/03/2017 –, era precluso che fosse accertata una concorrente responsabilità contrattuale del prestatore d’opera (nella fattispecie dei direttori dei lavori) per omessa vigilanza, conformemente al tenore EL pretesa sin dall’inizio azionata dalla committenza. Sul punto, si rammenta che il committente non ha agito con le azioni di riduzione del prezzo o di eliminazione dei vizi o di risoluzione dell’appalto, sottese alla garanzia speciale per i vizi (azioni che, per definizione, non possono che essere indirizzate verso l’assuntore), ma si è limitato ad invocare il risarcimento dei danni, anch’esso regolato dall’art. 1668 c.c. in tema di garanzia per i vizi, estendendo la pretesa anche verso i direttori dei lavori, in ragione EL loro prospettata responsabilità professionale, collegata al mancato controllo dell’opera dell’appaltatore, funzionale alla prevenzione dei vizi medesimi, alla stregua degli obblighi su questi incombenti in forza del contratto d’opera professionale concluso con gli stessi. Di talché la tutela apprestata al committente dall’art. 1668 c.c. si inquadra nella normale responsabilità contrattuale per inadempimento, cosicché l’ordinante può sempre chiedere il risarcimento dei danni, in via sostitutiva dell’eliminazione delle difformità e vizi dell’opera, nella misura corrispondente alla spesa necessaria a riparare i vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell’azione di condanna in forma specifica (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19103 del 06/11/2012; Sez. 2, Sentenza n. 21269 del 05/10/2009; Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 19/04/2006; Sez. 2, Sentenza n. 23461 del 16/12/2004; Sez. 2, Sentenza n. 11602 del 02/08/2002; Sez. 2, Sentenza n. 1836 del 18/02/2000). 22 Ne discende che la domanda risarcitoria può essere proposta in alternativa rispetto alle azioni di riduzione del prezzo, di eliminazione dei vizi e di risoluzione dell’appalto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27359 del 24/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 5632 del 18/04/2002; Sez. 2, Sentenza n. 1416 del 10/02/1987; Sez. 2, Sentenza n. 5245 del 30/07/1983; Sez. 2, Sentenza n. 3315 del 20/05/1980; Sez. 1, Sentenza n. 1279 del 07/05/1974). E ove alla causazione dei vizi abbia concorso la condotta omissiva dei direttori dei lavori deputati al controllo EL progressione dell’opera, anche quest’ultimi possono essere chiamati a rispondere del danno dedotto per il titolo professionale che li lega all’ordinante. 5.– Con il terzo motivo il ricorrente principale prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 2055 c.c., nel caso di concorso di titoli omogenei di matrice contrattuale, ovvero la (implicita) violazione degli artt. 1294, 1218, 2236 e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale riformato il capo di condanna risarcitoria in solido dei convenuti direttori dei lavori progettisti, come incaricati dalla committenza, non più nei limiti degli accertati danni da costruzione ex art. 1669 c.c., ma estendendone la responsabilità solidale per tutti i vizi di esecuzione dell’opera accertati in capo all’appaltatore (fallito) ex art. 1667 c.c. ed a titolo contrattuale, avendo il direttore dei lavori (necessariamente) omesso di vigilare sull’esecuzione dell’opera. Evidenzia l’istante che la pronuncia impugnata si sarebbe limitata a dedurre apoditticamente la responsabilità omissiva dei direttori dei lavori dalla mera accertata presenza dei difetti dell’opera eseguita dall’appaltatore, che i medesimi avrebbero 23 avuto l’onere di impedire, sulla scorta del criterio di “casualità omissiva”, ai fini di fondare la solidarietà e ancora prima la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., senza effettuare alcun accertamento in fatto e rigorosamente motivato circa la “catena causale” che avrebbe dovuto intercorrere tra i diversi inadempimenti contrattuali per giustificarne la responsabilità “per il tutto”, stante che, in primo grado, la responsabilità era stata ritenuta nei limiti EL somma di euro 7.000,00 mentre, in secondo grado, era stata estesa ad oltre euro 400.000,00. Aggiunge il ricorrente principale che l’accertamento dell’obbligo di vigilare sull’attività dell’appaltatore per prevenire i vizi avrebbe presupposto il vaglio, in concreto, delle allegazioni difensive e dei documenti prodotti dai direttori dei lavori RA e L’QU, che erano tesi, invece, a dimostrare che questi avevano adempiuto al proprio obbligo di vigilanza e direzione, avendo, dunque, la Corte d’appello omesso di constatare che il direttore dei lavori aveva segnalato e intimato, a più riprese, l’inserimento del giunto architettonico, che l’impresa esecutrice non aveva provveduto ad eseguire, come eccepito e rilevato anche in sede di appello a pag. 12 EL comparsa di costituzione del RA. In detta comparsa si rimarcava: A) che il giunto architettonico era presente nelle tavole progettuali degli elementi architettonici;
B) che era stato adottato un ordine di servizio, a cura del RA, datato 12 dicembre 2007, verso la AL e la committente, in ordine all’installazione dei giunti e in merito alla contestazione EL mancanza di giunto;
C) che era stata inviata una diffida affinché si intervenisse per la risoluzione del problema. 24 6.– Con il quarto motivo il ricorrente principale contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatto decisivo, rappresentato dai report e dalle intimazioni del direttore dei lavori RA, di cui ai documenti 14-32, e, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132 c.p.c., in ordine alla motivazione apodittica, per avere la Corte distrettuale totalmente mancato di motivare le ragioni per le quali vi sarebbe stata un’unica catena causale dei vizi e senza minimamente esporre le ragioni del rigetto delle difese di parte appellata, di cui al punto 6.1 EL comparsa in appello, in ordine alla necessaria distinzione tra vizi e difetti, con la relativa differenziazione di imputazione (questione sulla responsabilità del direttore dei lavori ex art. 1218 c.c., in concorso con la responsabilità dell’appaltatore ex art. 1667 c.c., posta per la prima volta in appello e tale da escludere l’integrazione di una “doppia conforme”). Deduce l’istante che, in ordine alla mancanza del giunto architettonico, tale componente era prevista nel progetto architettonico del RA e l’omissione del giunto era stata segnalata dal direttore dei lavori RA e portata a conoscenza del committente, dettando di inserirlo e sistemarlo, come comprovato dai documenti 24, 16 e 18 del fascicolo RA. Sicché, ai fini di valutare la violazione dell’obbligo di vigilanza sull’attività dell’appaltatore, per prevenire l’integrazione dei vizi, avrebbe dovuto essere appurata la responsabilità per omissione ex art. 1218 c.c. attraverso il vaglio in concreto delle allegazioni difensive e dei documenti prodotti dai direttori dei 25 lavori RA e L’QU, tesi a dimostrare l’adempimento al proprio obbligo di vigilanza e direzione. Dai documenti prodotti e individuati sarebbe, infatti, emerso che i direttori dei lavori avevano segnalato e intimato, a più riprese, l’inserimento del giunto architettonico, cui non seguiva l’ottemperanza dell’appaltatrice, nonostante l’ordine di servizio del 12 dicembre 2007, inviato anche alla committenza, con la diffida ad intervenire per risolvere il problema. Aspetti, questi, decisivi e controversi che sarebbero stati totalmente omessi dalla Corte d’appello, sostenendo che l’esame dei documenti non fosse necessario, in quanto la responsabilità omissiva dei direttori dei lavori si sarebbe ricavata direttamente dalla verificazione dei vizi, perciò non impediti dalla direzione dei lavori. 6.1.– I due motivi – che, in quanto parzialmente connessi sul piano logico e giuridico, possono essere scrutinati congiuntamente – sono fondati nei termini che seguono. 6.1.1.– È anzitutto legittima la disposta condanna solidale in forza di titoli eterogenei. Ora, in tema di appalto, la responsabilità dell’appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista) è improntata al vincolo EL solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, primo comma, e 1292 c.c., allorché i rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il medesimo danno subito dal committente (recte il medesimo evento dannoso), seppure in ragione di più fatti illeciti concorrenti causativi del medesimo danno (recte di più azioni od omissioni di ciascuno che abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento), anche in 26 violazione di norme giuridiche diverse, dovendo, in tal caso, il giudice procedere all’accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda formulata in tal senso (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18405 del 07/07/2025; Sez. 2, Sentenza n. 14502 del 23/05/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 14378 del 24/05/2023; Sez. 2, Sentenza n. 18289 del 03/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 3651 del 24/02/2016; Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012; Sez. 2, Sentenza n. 20294 del 14/10/2004; Sez. 3, Sentenza n. 490 del 15/01/2003; Sez. 2, Sentenza n. 12367 del 22/08/2002; Sez. 2, Sentenza n. 972 del 28/01/2000; Sez. 2, Sentenza n. 5103 del 10/05/1995; Sez. 2, Sentenza n. 13039 del 04/12/1991; Sez. 2, Sentenza n. 1114 del 24/02/1986; Sez. 3, Sentenza n. 488 del 28/01/1985). Ebbene, il vincolo EL responsabilità solidale si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18289 del 03/09/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 29218 del 06/12/2017; Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 367 del 08/01/2025; Sez. 2, Sentenza n. 421 del 08/01/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 35295 del 18/12/2023; Sez. 2, Sentenza n. 15661 del 05/06/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 8278 del 23/03/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 8996 del 21/03/2022). Nel caso di specie è stato appunto fatto valere il rapporto d’opera professionale tra l’appaltante e i direttori dei lavori, come prontamente dedotto dall’attrice nell’atto introduttivo del giudizio e come sostenuto dalla sentenza di merito impugnata. 27 Segnatamente nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l’accertamento EL conformità sia EL progressiva realizzazione dell’opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole EL tecnica, nonché l’adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27045 del 18/10/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 9572 del 09/04/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 39448 del 13/12/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 2913del 07/02/2020; Sez. 2, Sentenza n. 10728 del 24/04/2008; Sez. 2, Sentenza n. 15124 del 28/11/2001). In siffatta prospettiva la responsabilità dell’appaltatore e del progettista-direttore dei lavori prescelto dal committente derivano da due distinti contratti, essendo governate l’una dal rapporto di appalto, l’altra dal contratto d’opera professionale. Soltanto in parte coincide il contenuto delle sanzioni che a quella responsabilità fanno capo, perché al progettista-direttore il committente può richiedere il SO del danno ed eventualmente la correzione del progetto, mentre all’appaltatore può chiedere l’eliminazione dei difetti dell’opera o la riduzione del prezzo e, in certi casi, la risoluzione del contratto, di guisa che in questa ipotesi il risarcimento assume un valore soltanto integrativo dei rimedi concessi in via principale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6488 del 11/03/2025; Sez. 3, Sentenza n. 2887 del 06/09/1968). 28 Senonché, avendo il committente agito contro i direttori dei lavori per far valere le loro inadempienze, correttamente l’azione, con cui la parte ha appunto fatto valere la responsabilità concorrente dei direttori dei lavori per inadempienza ai loro doveri di vigilanza nell’esecuzione delle opere a perfetta regola d’arte (in ordine alla possibilità dell’addebito ai singoli soggetti evocati dei fatti specifici causativi di puntuali e distinti eventi dannosi, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26736 del 15/10/2024; Sez. U, Sentenza n. 13143 del 27/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1842 del 28/01/2021; Sez. 3, Sentenza n. 20192 del 25/09/2014), è stata reputata inerente alla prestazione d’opera professionale dei direttori dei lavori, come tale soggetta ai termini di decadenza e prescrizione previsti per il contratto d’opera, e non a quelli stabiliti per far valere la responsabilità dell’appaltatore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3608 del 06/08/1977; nello stesso senso Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27605 del 29/10/2019). Da ciò discende che l’ipotesi di responsabilità regolata dall’art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili, avente natura extracontrattuale, presuppone che il committente abbia evocato in giudizio, a titolo di concorso con l’appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione del bene, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell’evento dannoso, costituito dall’insorgenza dei vizi in questione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17874 del 23/07/2013; Sez. 2, Sentenza n. 19868 del 15/09/2009; Sez. 2, Sentenza n. 3406 del 16/02/2006). 29 Nondimeno, tali concorrenti rispondono a titolo di responsabilità professionale. E così accade anche allorché la responsabilità professionale del direttore dei lavori (o del progettista) sia fatta valere in ordine alla mancata prevenzione di vizi che non ricadono nei gravi difetti di cui all’art. 1669 c.c. Anche in questo caso è ben configurabile una responsabilità concorrente del direttore dei lavori (o del progettista) che non abbia vigilato e segnalato i predetti vizi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1114 del 24/02/1986; Sez. 3, Sentenza n. 488 del 28/01/1985; Sez. 2, Sentenza n. 5342 del 15/10/1982; Sez. 2, Sentenza n. 4356 del 08/07/1980; Sez. 1, Sentenza n. 1 del 05/01/1976). 6.1.2.– Il mezzo di critica è invece fondato, nella parte in cui è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo, che avrebbe potuto escludere la responsabilità dei direttori dei lavori RA e L’QU, in ordine alla mancata vigilanza volta a prevenire l’integrazione dei vizi (e ciò con precipuo riguardo alla mancata installazione del giunto architettonico, come da documenti nn. 24, 16 e 18). La verificazione dei vizi non è, infatti, imputabile ai direttori dei lavori ove questi abbiano segnalato prontamente, in corso d’opera, le deficienze in cui sia incorso l’assuntore, diffidandolo a rimediare al difetto e inoltrando il relativo rilievo anche al committente, sebbene l’appaltatore non vi abbia fatto seguito. Orbene, la Corte d’appello si è limitata a declarare la responsabilità di LA L’QU e RE RI RA, come positivamente verificata dal consulente tecnico d’ufficio relativamente alla mancata esecuzione del “giunto architettonico”, 30 che – data la sua evidenza – non poteva e doveva sfuggire alla direzione dei lavori, sia per l’esperienza dei suoi componenti, sia per la pertinenza del fenomeno ai compiti di alta sorveglianza, tipici del ruolo. Ad avviso EL Corte di secondo grado, proprio questi compiti, contrattualizzati nell’incarico professionale, radicavano la responsabilità, non solo extracontrattuale ex art. 1669 c.c., ma anche contrattuale, dei direttori dei lavori appellati, quali prestatori d’opera intellettuale, anche per gli altri vizi e difetti (stato fessurativo diffuso). Senonché la pronuncia impugnata ha omesso di rilevare che i direttori dei lavori RA e L’QU avevano segnalato e intimato, a più riprese, l’inserimento del giunto architettonico, che l’impresa esecutrice non aveva provveduto ad eseguire, come eccepito e rilevato anche in sede di appello a pag. 12 EL comparsa di costituzione del RA, in cui si affermava: A) che tale giunto architettonico era presente nelle tavole progettuali degli elementi architettonici;
B) che era stato adottato un ordine di servizio, a cura del RA, datato 12 dicembre 2007, verso la AL e la committente, in ordine all’installazione dei giunti e in merito alla contestazione EL mancanza di giunto;
C) che era stata inviata una diffida affinché si intervenisse per la risoluzione del problema. Per l’effetto, il giudice del rinvio dovrà valutare tali fatti, come emergenti dai documenti evocati (non esaminati dalla sentenza impugnata), ai fini di verificare se le iniziative assunte escludano la responsabilità dei direttori dei lavori RA e L’QU per mancata vigilanza. 31 6.1.3.– Ed invero, quanto alla responsabilità solidale – unitamente all’appaltatore – del direttore dei lavori, questi è tenuto alla sorveglianza ai fini di impedire che le difformità si verifichino e non solo a rilevare le difformità già verificatesi, addebito mosso nella fattispecie ai direttori dei lavori. In proposito, il direttore dei lavori nominato dal committente, quale suo rappresentante, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell’appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo tenuto altrimenti ad astenersi dall’accettare l’incarico e a delimitare sin dall’origine le prestazioni promesse (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18929 del 10/07/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 18839 del 04/07/2023; Sez. 3, Sentenza n. 7370 del 13/04/2015). I compiti del direttore dei lavori attengono, quindi, essenzialmente al controllo sull’attuazione dell’appalto, che l’appaltante ritiene di non poter svolgere di persona, sicché il direttore dei lavori ha il dovere, attesa la connotazione tecnica EL sua obbligazione, di vigilare affinché l’opera sia eseguita in maniera conforme al regolamento contrattuale, al progetto, al capitolato e alle regole EL buona tecnica, derivandone altrimenti la sua corresponsabilità con l’appaltatore, salvo che i difetti dell’opera siano ascrivibili a vizi progettuali per i quali non abbia avuto uno specifico compito di controllo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9572 del 09/04/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 14456 del 24/05/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 23858 del 01/08/2022; Sez. 2, Sentenza n. 18285 del 19/09/2016; Sez. 2, Sentenza n. 8700 del 03/05/2016; Sez. 3, Sentenza n. 20557 del 30/09/2014). 32 Compiti che devono attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle opere e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussistendo, dunque, la sua responsabilità per inosservanza del dovere di controllo e sorveglianza durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all’ultimazione dei lavori. In questa dimensione, alla stregua EL particolare perizia esigibile per lo svolgimento di tali incombenze, la diligenza richiesta ex art. 1176 c.c. è quella professionale, essendo necessario che il direttore dei lavori si attenga a standard particolarmente elevati per impedire l’insorgere EL sua responsabilità, sebbene il direttore dei lavori, per conto del committente, presti un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultato. Tuttavia, questi è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, con la conseguenza che deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere ponderato, non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla luce EL diligentia quam in concreto. Secondo queste coordinate, rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento EL conformità sia EL progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato o alle regole EL tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici 33 (pertanto, in via preventiva), volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi. Ne consegue che non si sottrae a responsabilità il professionista che ommetta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore (per impedire che i difetti si verifichino) e di riferirne appunto al committente prima che le difformità si siano definitivamente cristallizzate. In specie, alla luce EL cornice giuridica innanzi delineata, occorre appurare se i menzionati direttori dei lavori abbiano riscontrato e segnalato tempestivamente la carenza del giunto architettonico ai fini di prevenire il quadro di diffuso stato fessurativo delle pareti interne, rispetto al progetto redatto dagli stessi direttori dei lavori. E questo perché solo una volta che i vizi si siano verificati, senza alcuna segnalazione causalmente idonea a prevenirli, il direttore dei lavori ne risponde in solido con l’appaltatore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18289 del 03/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 23350 del 15/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 22643 del 11/12/2012; Sez. 1, Sentenza n. 24859 del 08/10/2008). Ne deriva che l’attività del direttore dei lavori, per conto del committente, si concreta nell’alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere nel compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo EL realizzazione delle opere nelle sue varie fasi e il conseguente obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se 34 siano state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18929 del 10/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 17213 del 18/08/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 2913 del 07/02/2020; Sez. 2, Sentenza n. 10728 del 24/04/2008; Sez. 2, Sentenza n. 4366 del 27/02/2006; Sez. 2, Sentenza n. 15255 del 20/07/2005; Sez. 2, Sentenza n. 15124 del 28/11/2001; Sez. 2, Sentenza n. 3264 del 22/03/1995; Sez. 2, Sentenza n. 5463 del 08/11/1985). Sorveglianza che deve essere acclarata con precipuo riferimento ai documenti indicati, nella prospettiva EL segnalazione EL installazione del giunto architettonico, cui non abbia colpevolmente fatto seguito l’appaltatore. 7.– Con il quinto motivo il ricorrente principale si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., EL falsa applicazione degli artt. 1302 e 1241 e ss. c.c., in materia di compensazione, e EL violazione dell’art. 1297 c.c. nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., EL violazione dell’art. 112 c.p.c. per il rilievo officioso dell’eccezione ex art. 1302 c.c., per avere la Corte del gravame detratto in compensazione dal credito risarcitorio complessivo nei confronti di ciascuno dei coobbligati solidali (vedi il conteggio: euro 404.702,00 – euro 3.300,00) il controcredito personale del solo architetto RA di euro 3.300,00, a titolo di corrispettivo liquidato a favore di quest’ultimo, sebbene nessuno degli altri condebitori avesse eccepito la compensazione ex art. 1302 c.c., mentre il RA aveva richiesto la c.d. compensazione impropria tra il proprio credito e l’eventuale controcredito risarcitorio nei suoi confronti. 35 8.– Con il sesto motivo il ricorrente principale adduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 99 e 106, seconda parte, c.p.c. nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 2055, secondo comma, c.c. e la violazione degli artt. 1218, 1223 e 1917 c.c., per avere la Corte ambrosiana confinato l’accoglimento EL domanda di garanzia del RA verso la propria assicurazione IC Insurance nei limiti dell’accertata responsabilità nella causazione dell’evento lesivo in capo al committente, pari al 10%, contro il 90% dell’appaltatore risultante dalla consulenza tecnica d’ufficio integrativa dell’accertamento tecnico preventivo, nonostante la Corte d’appello – a differenza del Tribunale – avesse accertato che l’intero danno fosse direttamente riconducibile all’omissione di vigilanza dei direttori dei lavori, per tale ragione condannandoli al pagamento dell’intero. 9.– Il settimo motivo del ricorso investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 93 e 99 c.p.c., per avere la Corte d’appello disposto la distrazione delle spese di lite liquidate in favore del difensore EL parte vincitrice, senza che fosse stata effettuata alcuna istanza di distrazione a cura del medesimo. 9.1.– I motivi che precedono sono assorbiti dall’accoglimento dei pregressi motivi, che attengono, a monte, alla verifica di una responsabilità dei direttori dei lavori per omessa vigilanza. RICORSO INCIDENTALE ND 10.– Passando alla disamina del ricorso incidentale spiegato da RE BA, con il primo motivo tale ricorrente rileva, ai 36 sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1667 e 1669 c.c. nonché degli artt. 2934 e ss. c.c. in tema di prescrizione, congiuntamente all’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, per avere la Corte di seconde cure erroneamente respinto le eccezioni di decadenza e prescrizione delle domande proposte da IC LI, stante che sarebbe stato irragionevole ritenere che la committente non avesse avuto contezza EL presenza di presunti vizi e difetti nel suo albergo per molti anni, fino al deposito EL relazione peritale del 29 novembre 2013, benché, per stessa ammissione di IC, l’albergo fosse stato sempre aperto ed operativo. E ciò anche con riferimento alle difformità e vizi dell’opera non rientranti nei difetti di cui all’art. 1669 c.c., bensì nella previsione di cui all’art. 1667 c.c. 10.1.– Il motivo è inammissibile. La censura si traduce, in realtà, in una richiesta di rivalutazione del momento in cui la committente ha avuto effettiva conoscenza dei vizi e difetti, aspetto, questo, non sindacabile in sede di legittimità, in quanto logicamente e debitamente motivato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19343 del 16/06/2022; Sez. 3, Sentenza n. 26233 del 22/11/2013; Sez. 2, Sentenza n. 13969 del 13/12/1999). Ed invero, la sentenza impugnata, ai fini di individuare il dies a quo di decorrenza del termine per la denuncia dei vizi (sia ai sensi dell’art. 1667, secondo comma, c.c., sia ai sensi dell’art. 1669, primo comma, ultima parte, c.c.), si è attenuta al principio a mente del quale, qualora l’opera appaltata sia affetta da vizi 37 occulti, ossia non percepibili sulla base di una mera verifica esteriore del bene, i termini di decadenza e di prescrizione dell’azione di garanzia disciplinata dall’art. 1667 c.c. decorrono dalla scoperta del vizio (e non dalla consegna del bene), da ricollegare al momento in cui il soggetto acquisisce un affidabile grado di conoscenza in ordine non solo alla sua esistenza, ma anche alla sua riconducibilità a difetti dell’opera (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24002 del 27/08/2025). Con riferimento all’art. 1669 c.c., si riferiscono alla sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, sicché il dies a quo può essere postergato all’esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20678 del 22/07/2025; Sez. 3, Sentenza n. 1909 del 27/01/2025; Sez. 2, Sentenza n. 10048 del 24/04/2018; Sez. 3, Sentenza n. 9966 del 08/05/2014; Sez. 2, Sentenza n. 1463 del 23/01/2008. Non bastava dunque, ai fini EL decorrenza del termine, che la committente avesse preso contezza (o fosse in grado di prendere contezza) delle infiltrazioni d’acqua e del diffuso quadro fessurativo delle pareti interne, in mancanza EL conoscenza delle relative cause. Fermo restando, per quanto anzidetto, che la responsabilità professionale del direttore dei lavori per omessa vigilanza soggiace ai termini di decadenza e prescrizione previsti per il contratto d’opera, e non a quelli stabiliti per far valere la responsabilità dell’artefice dell’opera. 11.– Con il secondo motivo il ricorrente incidentale assume, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o 38 falsa applicazione degli artt. 1176, 1227, 1292 e ss., 1314 e ss., 1655, 2055, 2056 e 2230 c.c. nonché EL legge n. 1086/1971, del d.P.R. n. 425/1994, del d.P.R. n. 380/2001 e EL delibera regionale Lombardia n. 49758 del 27 aprile 2004, normativa che regola il “settore strutturale”, per avere la Corte d’appello erroneamente attribuito la responsabilità dei vizi, difetti e danni subiti dall’albergo anche all’ingegner BA, oltre che agli architetti RA e L’QU, in via solidale e per uguale quota tra loro, invece che in via esclusiva ai due direttori dei lavori architettonici RA e L’QU nonché al principale responsabile degli stessi, ossia al costruttore successivamente fallito, in dissonanza dalle risultanze EL consulenza tecnica d’ufficio espletata, che aveva ripartito la responsabilità nella percentuale del 90% a carico dell’impresa costruttrice e nella percentuale del 10% in capo agli architetti RA e L’QU, per la quota di un mezzo ciascuno, escludendo alcuna responsabilità dell’ingegner BA. Opina l’istante che, invece, la sentenza impugnata avrebbe ritenuto la responsabilità del BA nella misura del 33,33%, errando in merito all’applicazione dei concetti di alta sorveglianza e fattiva vigilanza in capo al direttore dei lavori delle sole strutture in cemento armato e senza esplicitare alcun richiamo all’articolata normativa che regola il “settore strutturale”, atteso che i vizi e difetti riconosciuti dalla consulenza tecnica d’ufficio sarebbero stati riferibili tutti ad opere architettoniche in alcun modo collegabili alle strutture portanti ed al potere direttivo e/o di sorveglianza del direttore dei lavori in cemento armato. 39 Sicché sarebbe stata riconosciuta, a carico del BA, una corresponsabilità oggettiva per analogia, senza che, in concreto, fosse stata accertata o evidenziata alcuna omissione a suo carico, stante che, dopo la conclusione delle opere di cui alle strutture in cemento armato, sarebbe cessata l’attività richiesta all’ingegner BA e, per l’effetto, sarebbe venuta meno ogni sua responsabilità e/o vigilanza del cantiere e dei successivi ingenti lavori ancora necessari per terminare l’opera. Quanto alla statuita solidarietà passiva in quote uguali dei tre soccombenti, la Corte milanese non avrebbe fornito alcuna valida motivazione giuridica, non considerando che gli elementi acquisiti in sede di indagine peritale sarebbero stati certamente idonei, in quanto documentali e ben supportati, a vincere la presunzione di cui alle norme dedicate alla solidarietà, con la conseguenza che la complessiva obbligazione avrebbe dovuto certamente considerarsi divisibile e dunque parziaria. 11.1.– La doglianza è infondata. Al riguardo, la sentenza impugnata ha sostenuto che RE BA, quale direttore dei lavori relativamente alle opere in cemento armato, era incorso nello stesso genere di inadempienze ascrivibili ai due precedenti direttori dei lavori e soggiaceva allo stesso trattamento, essendo emerso, in esito alle operazioni peritali, che sulla struttura edificata gravavano carichi reali superiori del 37% al piano terreno e del 25% al primo piano, rispetto a quelli progettuali, assunti come base di calcolo. Rispetto a detta verifica, secondo la pronuncia d’appello, non rilevava che ne fossero derivate conseguenze idonee a compromettere la stabilità dell’edificio o a menomare in modo 40 rilevante il suo normale godimento, poiché comunque tale sovraccarico produceva certamente almeno una parte dei noti danni di tipo fessurativo alle pareti interne. Sicché anche nei confronti di RE BA sarebbe stato ravvisabile lo stesso modello di leggerezza ascritto ai due architetti, consistito nella omessa vigilanza sulla corretta esecuzione del progetto che lo stesso ingegnere BA aveva redatto e soprattutto sulla corretta esecuzione EL struttura portante, onere di attenzione che non avrebbe potuto ritenersi soddisfatto sulla base EL mera constatazione che gli altri direttori dei lavori potessero accorgersi del problema, in quanto in possesso dei progetti. Pertanto, la responsabilità del direttore dei lavori per le opere in cemento armato è stata ravvisata proprio alla stregua EL non compatibilità EL struttura portante con i carichi reali, di cui tale direttore (che era anche progettista EL struttura portante) avrebbe dovuto prendere contezza durante l’esecuzione dei lavori sino al termine dell’opera (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3150 del 25/03/1998). Il direttore dei lavori EL struttura in cemento armato deve, infatti, vigilare affinché le strutture in c.a. non vengano gravate da carichi non previsti dal progetto, ordinando la sospensione dei lavori in caso di pericolo, con la conseguenza che ricorre la sua responsabilità solidale in caso di sovraccarichi che portano a fessurazioni o cedimenti, poiché questi avrebbe dovuto accorgersi dell’errore ed evitarlo, impartendo direttive o imponendo il fermo delle lavorazioni irregolari. 41 Il BA non avrebbe potuto, dunque, ritenersi esentato da responsabilità per il solo fatto che, al tempo dell’esecuzione EL struttura portante, nessuna irregolarità si fosse determinata, poiché avrebbe dovuto vigilare anche sullo svolgimento delle attività successive, idonee ad incidere sulla compatibilità dei carichi con la struttura. Il direttore dei lavori si sarebbe liberato da responsabilità solo dimostrando di aver segnalato tempestivamente al committente e agli organi competenti le violazioni compiute dall’impresa esecutrice, con precipuo riferimento ai sovraccarichi strutturali non previsti o eccessivi posti in essere durante la costruzione. Con la conseguenza che, attraverso la sua condotta omissiva, ha concorso alla causazione dell’evento dannoso lamentato. 12.– Il terzo motivo del ricorso incidentale concerne, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, con la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 195 c.p.c., in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c., per avere la Corte di seconde cure mancato di considerare la documentata e non contestata presenza del giunto strutturale di competenza dell’ingegner BA, in relazione all’assenza o agli errori relativi al giunto architettonico, di competenza degli architetti RA e L’QU, tralasciando di disporre la rinnovazione EL consulenza tecnica d’ufficio. RM l’istante che il Collegio giudicante avrebbe completamente ignorato una circostanza documentale discussa in corso di causa, che avrebbe rappresentato un fatto decisivo EL 42 controversia, cioè la documentata presenza del giunto strutturale nell’albergo edificato, la cui verifica EL realizzazione era di competenza dell’ingegner BA, circostanza che sarebbe valsa ad escludere, in toto, qualunque responsabilità addebitata e/o addebitabile al direttore dei lavori delle opere in cemento armato. Ad avviso del ricorrente incidentale, l’elaborato tecnico avrebbe espressamente e in via documentale, senza ombra di dubbio, escluso che l’immobile avesse problemi di stabilità dovuti al presunto cedimento del terreno ovvero a presunti inadempimenti dell’ingegner BA, stante che nessuna delle opere di ripristino indicate dal consulente d’ufficio sarebbe stata relativa ad opere di ripristino o rinforzo delle strutture esistenti, a conferma EL circostanza che la struttura fosse adeguata alla funzione per la quale era stata progettata, mentre l’assenza di un corrispondente giunto architettonico su pareti e pavimenti non sarebbe ricaduta nella competenza e nella conseguente responsabilità del direttore dei lavori delle opere in cemento armato. Ancora, secondo l’istante, la Corte ambrosiana avrebbe disatteso, senza un valido ragionamento logico-giuridico, la valutazione tecnica in merito ai carichi permanenti, laddove l’elaborato peritale avrebbe evidenziato che, a fronte di una progettazione delle strutture da parte del BA, con previsioni di carichi permanenti dichiarati sulle tavole e recepiti dall’impresa esecutrice (che aveva controfirmato il progetto e fornito gli elementi formanti i solai), non sarebbe seguita una idonea realizzazione delle finiture, con aggravio dei pesi permanenti. Circostanza, questa, che non avrebbe potuto essere imputata ad 43 un errato comportamento dell’ingegner BA, avendo lo stesso chiaramente indicato nei propri elaborati i valori di progetto che dovevano essere osservati dall’impresa costruttrice e avendo, peraltro, l’indagine tecnica appurato che i vizi e difetti riscontrati non erano tali da compromettere la stabilità dell’edificio, né tantomeno da pregiudicare o menomare in modo rilevante il normale godimento, la funzionalità o l’abitabilità dello stesso. 12.1.– La censura è infondata. Infatti, il ricorrente incidentale non ha fornito alcun elemento da cui si possa desumere che la Corte d’appello abbia omesso di rilevare l’asserito fatto decisivo, rappresentato dalla presenza del giunto tecnico relativo alle strutture portanti, benché le indagini peritali, come richiamate dalla sentenza impugnata, avessero escluso che il diffuso quadro fessurativo delle pareti interne incidesse sulla stabilità dell’edificio. Ora, i giunti tecnici nelle opere in cemento armato sono discontinuità strutturali progettate per permettere movimenti differenziati, prevenendo crepe e fessurazioni da ritiro/dilatazione termica. Essi dividono le campiture, garantendo indipendenza e flessibilità alla struttura. Segnatamente i giunti di dilatazione assorbono le variazioni volumetriche dovute a escursioni termiche o ritiro del calcestruzzo, indispensabili su grandi superfici. Sicché il giunto tecnico è progettato specificamente per gestire e limitare gli effetti negativi di movimenti, deformazioni e, in modo indiretto, alcuni tipi di sovraccarichi (come quelli termici, da assestamento) sulla struttura portante. 44 Pur non eliminando il sovraccarico stesso (cioè la forza peso aggiuntiva), ne neutralizza gli effetti distruttivi, impedendo che la struttura subisca danni a causa EL mancanza di spazio per muoversi. A fronte di questo quadro descrittivo, la consulenza tecnica d’ufficio svolta in sede di accertamento tecnico preventivo (come richiamata dal controricorrente LO EL BO), a pag. 32, ha accertato che l’impresa costruttrice non aveva eseguito le disposizioni operative contenute nel progetto dell’ingegner BA per la posa in opera dei giunti di contrazione, necessari per evitare le fessure da ritiro del calcestruzzo presenti nel piano interrato, sicché la responsabilità del direttore dei lavori delle opere in cemento armato si traduce appunto nella omessa vigilanza in ordine alla circostanza che l’impresa costruttrice avesse eseguito esattamente le prescrizioni indicate nel progetto. Ne discende, dunque, che non emerge alcun “dato”, testuale o extratestuale (recte ricavabile dal testo EL sentenza o dagli atti processuali), da cui il fatto storico dedotto risulti esistente (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Né peraltro tale accadimento si presenta “decisivo” (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso EL controversia). Vi è, infatti, uno specifico riferimento nella sentenza impugnata ai termini EL responsabilità del direttore dei lavori delle strutture in cemento armato, in ragione dei rilevati sovraccarichi (determinanti in sé), senza alcuna omissione del 45 fatto addotto (ossia indipendentemente dalla posa del giunto tecnico). Non è qui in discussione la circostanza che in sede progettuale fossero stati debitamente indicati i carichi compatibili con la struttura portante, quanto il fatto che il direttore dei lavori relativi alla struttura in c.a. non abbia controllato e segnalato, in sede di esecuzione dell’opera, la sussistenza in concreto di sovraccarichi non compatibili. 13.– Il quarto motivo del ricorso incidentale riguarda, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 92 e 93 c.p.c., per avere la Corte di merito condannato il BA al pagamento integrale delle spese di lite in favore di IC LI, nonostante quest’ultima fosse risultata soccombente sulla domanda di risarcimento del danno all’immagine e per danni ulteriori non riconosciuti, senza che fosse stata disposta alcuna compensazione. Inoltre, eccepisce l’istante che erroneamente sarebbe stata pronunciata la distrazione delle spese in favore del difensore EL IC LI, benché il soggetto giuridico coinvolto nella fattispecie “delegataria” fosse venuto a mancare, in ragione EL sua cancellazione dal registro delle imprese. Espone, in ultimo, il ricorrente incidentale che la distrazione delle spese processuali, in favore del difensore, sarebbe stata richiesta nella sola “nota spese” processuale, così essendo irrituale e tardiva la richiesta avanzata, sulla quale la Corte d’appello non avrebbe dovuto pronunciarsi. 13.1.– Il motivo è assorbito dall’accoglimento delle doglianze articolate dal ricorrente principale, con la cassazione 46 parziale EL pronuncia impugnata, che determina la caducazione del capo dipendente relativo alla regolamentazione delle spese di lite, in ragione dell’efficacia espansiva interna ex art. 336, primo comma, c.p.c. 14.– Il quinto motivo del ricorso incidentale attiene, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1669 c.c. e all’omesso esame di un fatto controverso e discusso in appello relativamente alla rilevanza degli artt. 22.9, 22.10, A1 e A2 EL polizza per l’assicurazione professionale sottoscritta dal BA con la Axa, per avere la Corte territoriale escluso che la copertura EL polizza riguardasse anche i danni alle opere oggetto di progettazione, benché l’art. A1 del contratto estendesse la copertura ai gravi difetti riscontrati nell’opera, in quanto avessero reso l’opera stessa inidonea all’uso alla quale era destinata, sicché la copertura sarebbe spettata, poiché il consulente tecnico d’ufficio avrebbe espressamente qualificato i vizi e i difetti rilevati come gravi, ai sensi dell’art. 1669 c.c., stimando in 122 giorni il tempo necessario all’eliminazione di tali difetti. 14.1.– Non vi è luogo a provvedere sul motivo, poiché, con l’allegato atto del 21 gennaio 2022, come sottoscritto da RE BA e dalla Axa Assicurazioni, nonché dai loro legali, il BA ha rinunciato al ricorso verso la Axa, con riguardo a tale specifico motivo. In proposito, si evidenzia che la rinuncia al motivo di ricorso in cassazione non comporta la disposizione del diritto in contesa, ma costituisce espressione di una valutazione tecnica concernente le più opportune modalità di esercizio EL facoltà 47 d’impugnazione, rimessa alla discrezionalità del difensore. Pertanto, deve ritenersi superfluo qualsiasi apprezzamento in ordine alla fondatezza delle censure proposte con i motivi oggetto di rinuncia (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16626 del 21/06/2025; Sez. 6-3, Ordinanza n. 414 del 13/01/2021; Sez. 1, Sentenza n. 22269 del 03/11/2016; Sez. 1, Sentenza n. 12638 del 09/06/2011; Sez. 5, Sentenza n. 11154 del 15/05/2006). RICORSO INCIDENTALE DELL’ACQUA 15.– Passando ad esaminare il ricorso incidentale proposto da LA L’QU, quanto alla doglianza preliminare circa la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo alla IC LI, per rinuncia al credito conseguente alla cancellazione EL medesima società dal registro delle imprese intervenuta nel corso del giudizio di secondo grado e non comunicata alla Corte d’appello, con la correlata cessazione EL materia del contendere, si ribadiscono le ragioni di infondatezza EL censura come già sviluppate con riferimento al primo motivo proposto da RE RI RA. 15.1.– Quindi, in relazione al primo motivo – con cui si contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 345 c.p.c., del principio del contraddittorio e del diritto inviolabile di difesa, nella parte in cui la sentenza d’appello ha rigettato l’eccezione relativa al divieto di introdurre nuovi temi di indagine per la prima volta in secondo grado, emendando l’originaria azione risarcitoria ex art. 1669 c.c. proposta dalla committente verso l’appaltatore e verso gli altri convenuti in una pluralità di azioni contrattuali verso l’appaltatore ex art. 1667 c.c. e per responsabilità professionale verso la 48 direzione dei lavori architettonica ex artt. 1218 e 2236 c.c., con la conseguente inammissibilità dei nuovi temi di indagine introdotti per la prima volta in appello –, si reiterano gli argomenti già sviluppati con riferimento al secondo motivo del ricorso principale, ai fini di sostenere l’infondatezza EL doglianza. 15.2.– Quanto al secondo motivo – attraverso cui la ricorrente incidentale addebita, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1667, 1669 e 2934 e ss. c.c., in ragione dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, quanto all’acquisita conoscenza dei difetti, ai fini dell’accoglimento delle sollevate eccezioni di decadenza e prescrizione dell’azione spiegata – si confermano le ragioni di inammissibilità già sviluppate con riferimento al primo motivo del ricorso incidentale BA. 15.3.– Con riguardo al terzo motivo – mediante il quale si rileva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 2055 c.c., nel caso di concorso di titoli omogenei contrattuali ovvero per (implicita) violazione degli artt. 1294, 1218, 2236 e 2697 c.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha riformato il capo di condanna risarcitoria in solido dei convenuti direttori dei lavori progettisti incaricati dalla committenza, non più nei limiti degli accertati danni da costruzione ex art. 1669 c.c., ma estendendone la responsabilità solidale per tutti i vizi di esecuzione dell’opera accertati in capo all’appaltatore (fallito) ex art. 1667 c.c. ed a titolo contrattuale, avendo omesso il direttore dei lavori di vigilare sull’esecuzione dell’opera, nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e/o 5, c.p.c., in relazione all’omissione del fatto decisivo rappresentato dai report e dalle 49 intimazioni dei direttori dei lavori RA e L’QU, di cui ai documenti 15-33 L’QU e 14-32 RA, con violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apodittica, nella parte in cui la Corte d’appello avrebbe totalmente omesso di motivare le ragioni per le quali vi sarebbe stata un’unica “catena causale” dei vizi e non avrebbe minimamente esposto le ragioni di rigetto delle difese delle direzioni dei lavori appellate, in punto di necessità di distinzione tra vizi e difetti nonché di differenziazione di imputazione rispetto ai soggetti coinvolti – le doglianze sono fondate negli stessi termini in cui è stata ritenuta la fondatezza del terzo e quarto motivo del ricorso principale. 15.4.– In ordine al quarto motivo – con cui la ricorrente incidentale lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 1302 e 1241 e ss. c.c., in materia di compensazione, e la violazione dell’art. 1297 c.c. o, comunque, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha detratto in compensazione dal credito risarcitorio complessivo nei confronti di ciascuno dei coobbligati solidali (vedi il conteggio di euro 404.702,00 – euro 3.300,00) il controcredito personale del solo architetto RA di euro 3.300,00, a titolo di corrispettivo liquidato a favore di quest’ultimo – la censura è assorbita dall’accoglimento del precedente motivo. 15.5.– Infine, con riferimento al quinto motivo – con il quale la ricorrente incidentale contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e/o 4, c.p.c., la violazione degli artt. 93, 99 e 112 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha disposto la distrazione delle liquidate spese di lite di primo e secondo grado in 50 favore del difensore EL IC LI, senza che fosse stata proposta alcuna istanza in tal senso – anche in questo caso il motivo è assorbito dall’accoglimento del terzo motivo. RICORSO INCIDENTALE ZURICH 16.– Resta da esaminare il ricorso incidentale spiegato dalla IC Insurance Public Limited Company – Rappresentanza generale per l’Italia, che si snoda in due motivi. 16.1.– Con il primo motivo la IC deduce l’error in procedendo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., in relazione alla violazione dell’art. 345 c.p.c. e al principio relativo al divieto di modificazione EL domanda nella fase di appello nonché in relazione alla motivazione meramente apparente rispetto alla decisione di accogliere l’appello in base alla nuova configurazione EL responsabilità, rigettando le eccezioni di inammissibilità, per avere la Corte distrettuale erroneamente accolto il gravame in punto di ampliamento del danno risarcibile, EL responsabilità e del relativo titolo, giustificandone l’ammissibilità sulla scorta di argomentazioni forzate e tralatizie, di carattere essenzialmente metagiuridico, stante l’introduzione di una causa petendi radicalmente diversa da quella fatta valere nel giudizio di primo grado e mutata in appello. Evidenzia la IC che l’azione intrapresa da IC LI davanti al Tribunale sarebbe stata una tipica azione extracontrattuale per rovina o gravi difetti di immobile ex art. 1669 c.c., esercitata in solido ex art. 2055 c.c. nei confronti dell’appaltatore e degli altri soggetti che, ciascuno per la sua opera, si erano trovati a partecipare causalmente all’insorgere di una certa situazione dannosa, mentre, nell’atto di appello, la 51 IC LI avrebbe allegato, per la prima volta, la sussistenza di una responsabilità di natura contrattuale dei direttori dei lavori per omessa vigilanza all’espresso fine di superare la delimitazione del risarcimento riconosciuto nell’ambito del danno da rovina o gravi difetti di immobile, estendendolo così a tutte le voci di danno che erano state individuate dal consulente tecnico d’ufficio, che – seppure economicamente rilevanti – non sarebbero rientrate nella figura di cui all’art. 1669 c.c., bensì sarebbero consistite in difformità costruttive suscettibili di normali rifacimenti o sostituzioni. Il motivo è infondato per quanto anzidetto esaminando il secondo motivo del ricorso principale, corrispondente al primo motivo del ricorso incidentale L’QU, di cui è stato ricalcato il contenuto. 16.2.– Con il secondo motivo la IC denuncia l’error in iudicando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione degli artt. 1371 e 1362 e ss. c.c. nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, consistente nella mancata disamina EL polizza IC depositata in atti, con particolare riferimento al menzionato art. 2, di cui alla sezione A, pag. 6, e alla definizione contrattuale di rovina parziale e rovina totale dell’opera, a pag. 4 del libretto di polizza progettisti, depositato in atti nel fascicolo di parte di primo grado, con violazione del principio EL domanda e EL corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., per avere la Corte del gravame riconosciuto l’indennità assicurativa, benché non si trattasse di danni da rovina parziale o totale, siccome definita 52 dalla polizza, o – in subordine – mancato di contenere l’indennità nei limiti EL rovina. La censura è assorbita dall’accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso principale, poiché, in sede di rinvio, deve essere preliminarmente accertata la responsabilità del garantito in base alle coordinate delineate. 17.– In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni esposte, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale RA devono essere accolti, nei sensi di cui in motivazione, mentre il primo e il secondo motivo vanno respinti e il quinto, il sesto e il settimo motivo sono assorbiti. Quanto al ricorso incidentale BA, il primo, il secondo e il terzo motivo sono disattesi, mentre il quarto motivo è assorbito e il quinto è rinunciato. Con riguardo al ricorso incidentale L’QU, va accolto il terzo motivo, nei sensi di cui in motivazione, mentre il primo e il secondo sono rigettati e il quarto e il quinto sono assorbiti. In ordine al ricorso incidentale IC, il primo motivo va respinto mentre il secondo è assorbito. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, limitatamente ai motivi accolti e nei sensi precisati, con rinvio EL causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti incidentali BA e IC, di un 53 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale RA, rigetta il primo e il secondo motivo e dichiara assorbiti i restanti motivi;
rigetta il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale BA, dichiara assorbito il quarto motivo e rinunciato il rimanente motivo;
accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il terzo motivo del ricorso incidentale L’QU, rigetta il primo e il secondo motivo e dichiara assorbiti i restanti motivi;
rigetta il primo motivo del ricorso incidentale IC e dichiara assorbito il rimanente motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto EL sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali BA e IC, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio EL Seconda Sezione civile, in data 2 aprile 2026. 54 Il Consigliere estensore AR ZA La Presidente MI AL
- ricorrente principale - e ND RE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti OC LO PU e CA NE;
- ricorrente incidentale - contro DE ON LO, quale ex socio EL IC LI S.r.l. in liquidazione, rappresentato e difeso dall’Avv. CA AV;
- controricorrente -
nonché DELL’ACQUA LA, rappresentata e difesa dall’Avv. AN Rossetti;
R.G.N. 28158/21 U.P. 2/4/2026 Appalto – AV difetti bene immobile – Risarcimento danni – Responsabilità solidale direttore lavori Civile Sent. Sez. 2 Num. 16396 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: TRAPUZZANO CESARE Data pubblicazione: 26/05/2026 2 e ZURICH Insurance Public Limited Company – Rappresentanza generale per l’Italia, in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. OV IE;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - e RA OR, quale ex socio EL IC LI S.r.l. in liquidazione;
ORVI AN;
AXA Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro – tempore;
GROUPAMA Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro – tempore;
IO MI LO, quale ex socio EL Edilcomo S.r.l., già AL S.r.l., fallita e cancellata dal registro delle imprese;
VI CA;
Fallimento EL EDILCOMO S.r.l., in persona del suo curatore pro – tempore;
- intimati -
avverso la sentenza EL Corte d’appello di Milano n. 2569/2021, pubblicata il 6 settembre 2021, notificata a mezzo PEC il 7 settembre 2021; udita la relazione EL causa svolta nella pubblica udienza del 2 aprile 2026 dal Consigliere relatore AR ZA;
viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. AN Pepe, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.; 3 sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. LA RO per il ricorrente principale RA, l’Avv. OC LO PU per il ricorrente incidentale BA, l’Avv. CA AV per il controricorrente EL BO, l’Avv. NF CI – per delega dell’Avv. AN Rossetti – per la controricorrente e ricorrente incidentale L’QU e l’Avv. OV IE per la controricorrente e ricorrente incidentale IC. FATTI DI CAUSA 1.– Esperito procedimento di accertamento preventivo ante causam, la IC LI S.r.l. – in qualità di committente – conveniva, davanti al Tribunale di Busto Arsizio, la AL S.r.l. – in qualità di impresa costruttrice –, RE RI RA e LA L’QU – in qualità di progettisti e direttori dei lavori appaltati –, RE BA – in qualità di responsabile dell’indagine geotecnica e direttore dei lavori in relazione alle demolizioni strutturali, alle sottomurazioni, ai cementi armati e alle strutture in genere – e AN OR – in qualità di collaudatore delle strutture in conglomerato cementizio armato –, chiedendo che, previo accertamento dell’esistenza di gravi vizi e difetti dell’edificio ad uso alberghiero denominato “Hotel Motel D120”, la cui realizzazione era stata commissionata alla AL, giusta contratto di appalto stipulato il 13 giugno 2006, verso il pagamento EL somma complessiva di euro 2.621.500,00, oltre IVA – quali infiltrazioni d’acqua, uno stato fessurativo diffuso, difetti ai serramenti e dissesto EL pavimentazione esterna –, fosse disposta la condanna, in via solidale ovvero secondo le 4 rispettive quote di responsabilità, dei convenuti al pagamento EL somma dovuta a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti. Si costituiva in giudizio la AL S.r.l., la quale eccepiva, in via preliminare, la decadenza e prescrizione EL garanzia per i vizi e dell’azione di responsabilità per rovina e difetti di cosa immobile, contestando, nel merito, la fondatezza EL pretesa avversaria nonché svolgendo domanda subordinata di manleva nei confronti degli altri convenuti e domanda riconvenzionale nei confronti dell’attrice, avente ad oggetto il pagamento delle opere extra-contratto eseguite in suo favore. Si costituivano altresì separatamente RE RI RA e LA L’QU, i quali, in via pregiudiziale, eccepivano l’improponibilità EL domanda per l’esistenza nel contratto di una clausola arbitrale nonché la sua inammissibilità per decorso del termine ai fini dell’instaurazione del giudizio di merito, a seguito dell’esperito accertamento tecnico preventivo;
contestavano altresì l’intervenuta decadenza e prescrizione delle azioni proposte e, nel merito, chiedevano il rigetto EL domanda avversaria, in quanto infondata, avendo gli stessi ricoperto l’incarico di direttori dei lavori con riferimento esclusivo alle opere architettoniche, opere che non presentavano alcun vizio o difetto;
in via subordinata, chiedevano accertarsi la quota di responsabilità ascrivibile a ciascuno, svolgendo domanda di rivalsa nell’ipotesi di condanna solidale;
proponevano, infine, domanda riconvenzionale nei confronti dell’attrice per il pagamento dei propri compensi, pari ad euro 3.300,00 ciascuno, oltre accessori. 5 RE RI RA chiedeva altresì l’autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa IC Insurance, per essere da questa manlevato in ipotesi di sua condanna. Si costituiva inoltre RE BA, il quale, preliminarmente, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa EL propria compagnia assicuratrice Axa Assicurazioni, per essere da questa manlevato nell’ipotesi di sua condanna, ed eccepiva la decadenza e prescrizione delle azioni proposte;
nel merito, chiedeva il rigetto EL domanda attorea. Si costituiva infine AN OR, chiedendo preliminarmente l’autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa Groupama Assicurazioni, eccependo la decadenza e prescrizione delle azioni spiegate;
nel merito, chiedeva il rigetto EL domanda attorea e, in subordine, che la condanna fosse limitata alla quota di propria responsabilità e, nell’ipotesi di condanna solidale dei convenuti, svolgeva domanda di rivalsa nei confronti di questi ultimi. Autorizzate le chiamate in causa, si costituivano in giudizio sia l’Axa Assicurazioni S.p.A., contestando la domanda di manleva, sia la terza chiamata IC Insurance Public Limited Company – Rappresentanza generale per l’Italia, la quale deduceva l’inoperatività, nella fattispecie, EL polizza e l’assenza di rovina totale o parziale delle opere, mentre restava contumace la Groupama Assicurazioni S.p.A. Riassunto il giudizio dopo l’interruzione per l’intervenuto fallimento EL Edilcomo S.r.l. in liquidazione, già AL S.r.l., la cui Curatela restava contumace nella fase successiva, era 6 disposta l’integrazione EL consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo e debitamente acquisita. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 654/2019, depositata il 23 aprile 2019: 1) dichiarava l’improcedibilità EL domanda svolta dall’attrice nei confronti del fallimento EL Edilcomo S.r.l.; 2) accertava che il credito vantato da IC LI S.r.l. nei confronti di RE RI RA e LA L’QU, in solido, era pari ad euro 7.048,00, oltre IVA e accessori;
3) accertava che il credito vantato da RE RI RA nei confronti di IC LI S.r.l. era pari ad euro 3.300,00, oltre accessori;
4) accertava che il credito vantato da LA L’QU nei confronti di IC LI S.r.l. era pari ad euro 3.300,00, oltre accessori;
5) dichiarava che il credito di parte attrice, pari ad euro 7.048,00, oltre IVA, era stato parzialmente estinto per compensazione con il credito di euro 3.300,00, oltre accessori, vantato da RE RI RA e con il credito di euro 3.300,00, oltre accessori, vantato da LA L’QU e, per l’effetto, condannava RE RI RA e LA L’QU, in solido, al pagamento, in favore di IC LI S.r.l., EL differenza;
6) accertava la pari responsabilità di RE RI RA e di LA L’QU nei rapporti interni e dichiarava ciascuno di essi tenuto a rifondere l’altro di quanto versato in eccedenza rispetto alla quota di propria spettanza;
7) in accoglimento EL domanda di manleva, dichiarava tenuta e condannava la IC Insurance Public Limited Company a MA RE RI RA di quanto da 7 quest’ultimo versato a parte attrice;
8) rigettava la domanda attorea nei confronti di RE BA e di AN OR. 2.– La IC LI S.r.l. proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando: 1) l’erroneo rigetto EL domanda risarcitoria verso RE BA, quale progettista e direttore dei lavori delle opere in cemento armato, e AN OR, quale collaudatore;
2) l’omessa considerazione EL responsabilità solidale di RE RI RA e di LA L’QU, quali progettisti e direttori generali dei lavori, anche per l’inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto libero-professionale, in ordine ai vizi che non avevano compromesso il normale godimento del bene;
3) l’erronea dichiarazione dell’improcedibilità EL domanda verso il fallimento EL Edilcomo S.r.l. in liquidazione, a fronte EL possibilità di avvalersi EL condanna solo in esito al ritorno in bonis EL società fallita;
4) la spettanza del risarcimento dei danni anche in ordine alle spese sostenute per il ripristino dello stato del bene, a seguito del parziale distacco di alcune lastre delle facciate, nonché con riferimento al danno all’immagine. Si costituivano separatamente nel giudizio di impugnazione RE BA, RE RI RA, LA L’QU e AN OR, i quali instavano per il rigetto dell’appello principale proposto e spiegavano appello incidentale, attraverso cui chiedevano che fossero rivisti il disposto rigetto delle eccezioni di decadenza e prescrizione e l’estensione EL proposta manleva verso le compagnie assicurative. Si costituivano in appello anche le compagnie di assicurazione IC Insurance Public Limited Company – 8 Rappresentanza generale per l’Italia, Axa Assicurazioni S.p.A. e Groupama Assicurazioni S.p.A. Rimaneva contumace il fallimento EL Edilcomo S.r.l. in liquidazione. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello: - rideterminava in euro 401.402,00 il debito oggetto EL statuizione di condanna del Tribunale, di cui rispondevano solidalmente gli appellati LA L’QU, RE RI RA e RE BA, nei confronti EL IC LI S.r.l., oltre accessori calcolati facendo uso dei criteri adottati dal primo giudice;
- riteneva i suddetti appellati coobbligati in pari quota di un terzo ciascuno nei rapporti interni, li dichiarava reciprocamente tenuti a rifondersi quanto versato in eccedenza rispetto alla quota di un terzo per capitale, accessori e spese;
- determinava in euro 28.800,00 l’entità EL manleva oggetto EL statuizione di condanna del Tribunale dovuta ad RE RI RA dalla IC Insurance;
- respingeva la domanda di manleva proposta da RE BA nei confronti EL Axa Assicurazioni;
- respingeva la domanda proposta dalla IC LI nei confronti di AN OR;
- dichiarava assorbita la domanda di manleva proposta da AN OR nei confronti EL Groupama;
- condannava LA L’QU, RE RI RA e RE BA al pagamento delle spese processuali verso la IC LI. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che il rapporto instaurato tra committente e direttore dei lavori doveva essere 9 ricondotto ad un contratto d’opera, al quale la citazione introduttiva del giudizio in primo grado accennava, avendo la IC chiesto di accertarsi, in via solidale, alternativa o graduata, la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale (anche) dei professionisti convenuti;
b) che il Tribunale aveva esaminato le posizioni dei direttori dei lavori, giungendo alla conclusione che gli stessi non avevano assolto agli obblighi su di essi gravanti in forza dell’incarico professionale loro conferito, consistenti nella direzione e nell’alta sorveglianza dei lavori, con visite periodiche nel numero necessario, ad esclusivo giudizio del professionista, in tal modo evidentemente trattando la vicenda in termini di responsabilità contrattuale;
c) che le obbligazioni qualificanti la carica di direttore dei lavori consistevano nella sorveglianza e nella fattiva vigilanza;
d) che, in tema di appalto, qualora il danno subito dal committente fosse stato conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista), entrambi rispondevano solidalmente dei danni, purché le azioni o le omissioni di ciascuno avessero concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituissero autonomi e distinti fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse;
e) che la responsabilità di LA L’QU e RE RI RA era stata positivamente verificata dal consulente tecnico d’ufficio relativamente alla mancata esecuzione del “giunto architettonico”, che – data la sua evidenza – non poteva e doveva sfuggire alla direzione dei lavori, sia per l’esperienza dei suoi componenti, sia per la pertinenza del fenomeno ai compiti di alta sorveglianza, tipici del ruolo;
f) che proprio questi compiti, contrattualizzati nell’incarico professionale, 10 radicavano la responsabilità, non solo extracontrattuale ex art. 1669 c.c., ma anche contrattuale, dei direttori dei lavori appellati, quali prestatori d’opera intellettuale, anche per gli altri vizi e difetti (stato fessurativo diffuso); g) che RE BA, quale direttore dei lavori relativamente alle opere in cemento armato, era incorso nello stesso genere di inadempienze ascrivibili ai due precedenti direttori dei lavori e soggiaceva allo stesso trattamento, essendo emerso, in esito alle operazioni peritali, che sulla struttura edificata gravavano carichi reali superiori del 37% al piano terreno e del 25% al primo piano, rispetto a quelli progettuali, assunti come base di calcolo;
h) che non rilevava che ne fossero derivate (o non) conseguenze idonee a compromettere la stabilità dell’edificio o a menomare in modo rilevante il suo normale godimento, poiché comunque tale sovraccarico produceva certamente almeno una parte dei noti danni di tipo fessurativo alle pareti interne;
i) che anche nei confronti di RE BA era ravvisabile lo stesso modello di leggerezza ascritto ai due architetti, consistito nella omessa vigilanza sulla corretta esecuzione del progetto che lo stesso ingegnere BA aveva redatto e soprattutto sulla corretta esecuzione EL struttura portante, onere di attenzione che non poteva ritenersi soddisfatto sulla base EL mera constatazione che gli altri direttori dei lavori potessero accorgersi del problema, in quanto in possesso dei progetti;
l) che doveva essere confermato il rigetto delle eccezioni di decadenza e prescrizione, poiché il Tribunale aveva correttamente applicato la regola secondo cui il dies a quo EL denuncia ex art. 1669 c.c. decorreva dall’avvenuto raggiungimento di un completo grado di conoscenza, non solo dei 11 vizi e difetti, ma anche EL loro derivazione causale, requisito tanto più necessario nei casi, come il presente, caratterizzati da una certa complessità, che aveva reso necessario un triplice intervento peritale;
m) che la condizione di conoscenza si era verificata alla data di redazione EL consulenza tecnica di parte, ove si erano affrontati questi presupposti (nel luglio 2012), cui seguivano il deposito del ricorso per A.T.P. (il 21 settembre 2012), il deposito dell’elaborato, con corrispondente interruzione del periodo prescrizionale (il 29 novembre 2013) e la citazione introduttiva del giudizio di merito (il 30 aprile 2014); n) che, d’altro canto, per i titoli di responsabilità estranei all’area di applicazione dell’art. 1669 c.c., la garanzia per vizi e/o difformità costruttive, che il committente avesse fatto valere nei confronti del professionista intellettuale incaricato EL direzione dei lavori affidati all’impresa edile, era soggetta, ai sensi degli artt. 2230 e 2946 c.c., all’ordinaria prescrizione decennale, periodo non decorso all’epoca dell’inizio EL lite. 3.– Avverso la sentenza d’appello hanno proposto separati ricorsi per cassazione, rispettivamente affidati a sette e cinque motivi, RE RI RA e RE BA. Ha resistito avverso entrambi i ricorsi, con separati controricorsi, LO EL BO, quale ex socio EL IC LI S.r.l. in liquidazione. Hanno proposto controricorso, con ricorso incidentale, LA L’QU e la IC Insurance Public Limited Company – Rappresentanza generale per l’Italia, rispettivamente articolati in cinque e due motivi. 12 Ha resistito, con separati controricorsi, ai ricorsi incidentali proposti da LA L’QU e dalla IC Insurance Public Limited Company – Rappresentanza generale per l’Italia, LO EL BO. Ha resistito, con controricorso, al ricorso incidentale proposto dalla IC Insurance Public Limited Company – Rappresentanza generale per l’Italia, RE RI RA. Sono rimasti intimati OR ND, quale ex socio EL IC LI S.r.l. in liquidazione, AN OR, la Axa Assicurazioni S.p.A., la Groupama Assicurazioni S.p.A., MI LO RI, quale ex socio EL Edilcomo S.r.l., già AL S.r.l., fallita e cancellata dal registro delle imprese, CA AV, quale difensore distrattario EL IC LI S.r.l. nel giudizio di gravame, e il fallimento EL Edilcomo S.r.l. 4.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. Le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c. RAGIONI DE DECISIONE 1.– Si premette che il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione EL prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso. Tuttavia quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al 13 primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante (come nella specie), in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c. (secondo la versione vigente ratione temporis), indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’ordinario) di impugnazione in astratto operativi (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021; Sez. L, Sentenza n. 5695 del 20/03/2015; Sez. 2, Ordinanza n. 26622 del 06/12/2005). Nella fattispecie entrambi i ricorsi sono stati notificati il 4 novembre 2021. Ancora in via di premessa, con riferimento all’istanza di rimessione in termini o di autorizzazione alla rinnovazione EL notifica, come avanzata dalla controricorrente e ricorrente incidentale LA L’QU in data 31 marzo 2026, in ordine al deposito degli atti attestanti l’avvenuta notifica del ricorso incidentale verso l’intimato OR ND, notifica regolarmente perfezionatasi, si rileva che la prova dell’avvenuta notifica può avvenire, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., sino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., come accaduto nella specie, sicché occorre solo prendere atto di tale deposito (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 7041 del 17/03/2025; Sez.
6-L, Ordinanza n. 19078 del 18/07/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018; Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008). 2.– Quindi, deve essere affrontata l’eccezione sollevata dal controricorrente LO EL BO in ordine all’inammissibilità dei ricorsi per violazione del principio di autosufficienza, poiché gli 14 stessi sarebbero composti da un elevato numero di motivi palesemente infondati, formulati senza il rispetto del dovere di sinteticità e chiarezza, e riguardanti questioni giuridiche già affrontate dalla Corte d’appello di Milano. 2.1.– L’eccezione è infondata. E tanto perché le argomentazioni esposte nei due atti introduttivi del giudizio di legittimità non si risolvono in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa e non pregiudicano l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così non risultando violati i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4300 del 13/02/2023; Sez. U, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021). RICORSO PRINCIPALE AN 3.– Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. EL parte attrice per intervenuta rinuncia al credito, conseguente alla cancellazione EL società attrice intervenuta in secondo grado e non dedotta dinanzi alla Corte d’appello, con la conseguente cessazione EL materia del contendere. Osserva l’istante che la IC LI S.r.l., quale parte attrice vittoriosa in secondo grado, si era cancellata in pendenza del giudizio di appello in data 4 marzo 2020, giusta visura camerale prodotta, avendo così privilegiato volontariamente la rapida estinzione, senza attendere la conclusione dell’impugnazione, e tenendo quindi un comportamento 15 concludente di disinteresse e di abdicazione, evidentemente anche in ragione dell’esito piuttosto sfavorevole del primo grado. 3.1.– Il motivo è infondato. Infatti, l’estinzione EL società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare, non risultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo sul debitore convenuto in giudizio dall’ex socio – o nei cui confronti quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società – l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19750 del 16/07/2025). Di tali contegni significativi dell’abdicazione al credito litigioso, debitamente portati a conoscenza dei debitori, non vi è traccia nello sviluppo EL doglianza. Non basta fare riferimento – come allude il ricorrente principale nella memoria illustrativa (rinunciando alla censura verso l’ex socio costituito in sede di legittimità e reiterandola verso l’ex socio rimasto intimato) – alla mancata dichiarazione in ordine alla volontà di subentrare già nel giudizio di secondo grado alla società estinta, diversamente dall’altro ex socio che aveva 16 conferito procura notarile al difensore, e alla mancata costituzione dell’ex socio OR ND nel giudizio di legittimità, comportamenti neutri che in sé non sono espressivi EL desistenza dall’intento di far proprio il credito EL società estinta, quale suo successore. 4.– Con il secondo motivo il ricorrente principale lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 345 c.p.c., del principio del contraddittorio e del diritto inviolabile di difesa, per avere la Corte di merito rigettato l’eccezione relativa al divieto di introduzione di nuovi temi di indagine per la prima volta in sede di gravame, emendando la propria originaria azione risarcitoria ex art. 1669 c.c. verso l’appaltatore e verso gli altri convenuti in un concorso di azioni contrattuali verso l’assuntore ex art. 1667 c.c. e per responsabilità professionale verso i direttori dei lavori architettonici ex artt. 1218 e 2236 c.c., al fine di riformare il capo condannatorio risarcitorio solidale di cui alla sentenza di prime cure dei due direttori dei lavori architettonici, capo che era limitato ai soli accertati gravi difetti di costruzione ex art. 1669 c.c. Obietta l’istante che nessuna questione relativa alla responsabilità dell’appaltatore per i vizi dell’opera ex art. 1667 c.c. e in ordine all’adempimento del contratto professionale intercorso tra committente e direttori dei lavori sarebbe stata mai posta, anche sotto il profilo del riparto dell’onere probatorio, nel giudizio di primo grado. 4.1.– Il motivo è infondato. E questo perché, sin dall’origine del giudizio, la IC LI S.r.l., quale società committente, ha richiesto il 17 risarcimento dei danni, nei confronti EL società appaltatrice e dei direttori dei lavori, a titolo aquiliano o contrattuale, con riferimento a tutti i gravi vizi e difetti manifestatisi nell’edificio ad uso alberghiero denominato “Hotel Motel D120”, la cui realizzazione era stata commissionata alla AL, giusta contratto di appalto stipulato il 13 giugno 2006, verso il pagamento EL somma complessiva di euro 2.621.500,00, oltre IVA, quali infiltrazioni d’acqua, uno stato fessurativo diffuso, difetti ai serramenti e dissesto EL pavimentazione esterna. A fronte EL limitazione del danno risarcibile nei confronti dei direttori dei lavori RA e L’QU, in base alle statuizioni EL pronuncia di primo grado, l’appellante IC LI ha specificamente lamentato – da un lato – l’erroneo rigetto EL domanda risarcitoria verso RE BA, quale progettista e direttore dei lavori delle opere in cemento armato, e verso AN OR, quale collaudatore, e – dall’altro lato – l’omessa considerazione EL responsabilità solidale di RE RI RA e di LA L’QU, quali progettisti e direttori generali dei lavori, anche per l’inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto libero-professionale, in ordine ai vizi che non avevano compromesso il normale godimento del bene. In ragione di tale puntuale censura, il rapporto instaurato tra committente e direttore dei lavori è stato ricondotto ad un contratto d’opera, al quale la citazione introduttiva del giudizio in primo grado accennava, avendo la IC chiesto di accertarsi, in via solidale, alternativa o graduata, la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale (anche) dei professionisti convenuti. 18 Sicché il riconoscimento EL tutela risarcitoria in ordine a tutti i difetti contestati, anche in ragione del rapporto contrattuale instauratosi con i direttori dei lavori, non ha violato né il principio EL domanda, né il principio devolutivo in sede di gravame. Si rileva, in proposito, che il giudice può qualificare la domanda proposta ricollegandola all’art. 1669 c.c., invece che considerarla quale richiesta di garanzia per le difformità e i vizi dell’opera ex art. 1667 c.c., allorché a suo fondamento siano dedotti difetti EL costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell’opera stessa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7537 del 20/04/2004; Sez. 2, Sentenza n. 7080 del 22/06/1995; Sez. 1, Sentenza n. 7491 del 24/08/1994; Sez. 1, Sentenza n. 2429 del 28/09/1973). Sicché la potestà di qualificazione EL cornice entro cui si collocava la pretesa azionata, sulla scorta dei fatti addotti, ricadeva sul giudicante, secondo il brocardo jura novit curia. Ed invero, non ricorre una differenza qualitativa tra le difformità e i vizi di cui all’art. 1667 c.c. e i “gravi difetti” di cui all’art. 1669 c.c., bensì quantitativa (attinente appunto al profilo EL gravità, con specifico riferimento alla particolare categoria di beni interessati dalla tutela speciale: edifici e altre cose immobili destinate, per loro natura, a lunga durata). Non sussiste, dunque, un’incompatibilità ontologica tra tali due precetti, potendo il committente di un immobile che presenta “gravi difetti” invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno – quale unico rimedio contemplato dall’art. 1669 c.c. –, anche quelli previsti dall’art. 1668 c.c. – eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo e risoluzione del contratto –, con riguardo ai vizi di cui 19 all’art. 1667 c.c., purché non sia incorso nella decadenza stabilita dal secondo comma di quest’ultimo articolo, dovendosi ritenere che, pur nella diversità EL natura giuridica delle responsabilità rispettivamente disciplinate dalle anzidette norme (l’art. 1669 regola una fattispecie di responsabilità extracontrattuale, l’art. 1667 attiene ad un’ipotesi di responsabilità speciale contrattuale), le relative fattispecie si configurano l’una (l’art. 1669) come sottospecie dell’altra (l’art. 1667), perché i “gravi difetti” dell’opera si traducono inevitabilmente in “vizi” EL medesima, sicché la presenza di elementi costitutivi EL prima implica necessariamente la sussistenza di quelli EL seconda (non vale, per contro, l’equazione inversa), continuando ad applicarsi la norma generale anche in presenza dei presupposti di operatività di quella speciale, così da determinare una concorrenza delle due garanzie, quale risultato conforme alla ratio di rafforzamento EL tutela del committente sottesa allo stesso art. 1669 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19251 del 12/07/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 12814 del 10/05/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 20184 del 25/07/2019; Sez. 1, Sentenza n. 815 del 19/01/2016; Sez. 2, Sentenza n. 3702 del 15/02/2011). Nella fattispecie, la committente ha espressamente invocato la tutela riparatoria in ordine a tutti i difetti dell’edificio realizzato, non solo nella prospettiva EL riconduzione alla categoria giuridica di cui all’art. 1669 c.c., sicché il riconoscimento del risarcimento anche con riguardo ai vizi che non hanno implicato il pregiudizio al godimento EL struttura (vedi il richiamo al quadro fessurativo diffuso delle pareti interne) non ha esondato dai limiti EL domanda. 20 Orbene, in materia di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, l’indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell’art. 1669 c.c., che comporta la responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore, ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668 c.c. in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l’accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto. Al giudice di merito spetta altresì stabilire se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli, al riguardo, non limitarsi alla mera verifica EL sussistenza del pericolo di crollo ovvero alla valutazione dell’incidenza dei medesimi sulle parti essenziali e strutturali dell’immobile, bensì accertare anche se, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, essi siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell’immobile (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1252 del 18/01/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 5648 del 04/03/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 21078 del 04/07/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 10255 del 30/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 24931 del 15/09/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 26529 del 20/11/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 18205 del 02/09/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 22093 del 04/09/2019; Sez. 2, Sentenza n. 8577 del 26/04/2005). Né con riferimento ai vizi acclarati, sebbene non tutti talmente gravi da dar luogo alla responsabilità aquiliana ex art. 1669 c.c. per il pregiudizio arrecato al godimento (limitato alle 21 infiltrazioni d’acqua) – Cass. Sez. U, Sentenza n. 7756 del 27/03/2017 –, era precluso che fosse accertata una concorrente responsabilità contrattuale del prestatore d’opera (nella fattispecie dei direttori dei lavori) per omessa vigilanza, conformemente al tenore EL pretesa sin dall’inizio azionata dalla committenza. Sul punto, si rammenta che il committente non ha agito con le azioni di riduzione del prezzo o di eliminazione dei vizi o di risoluzione dell’appalto, sottese alla garanzia speciale per i vizi (azioni che, per definizione, non possono che essere indirizzate verso l’assuntore), ma si è limitato ad invocare il risarcimento dei danni, anch’esso regolato dall’art. 1668 c.c. in tema di garanzia per i vizi, estendendo la pretesa anche verso i direttori dei lavori, in ragione EL loro prospettata responsabilità professionale, collegata al mancato controllo dell’opera dell’appaltatore, funzionale alla prevenzione dei vizi medesimi, alla stregua degli obblighi su questi incombenti in forza del contratto d’opera professionale concluso con gli stessi. Di talché la tutela apprestata al committente dall’art. 1668 c.c. si inquadra nella normale responsabilità contrattuale per inadempimento, cosicché l’ordinante può sempre chiedere il risarcimento dei danni, in via sostitutiva dell’eliminazione delle difformità e vizi dell’opera, nella misura corrispondente alla spesa necessaria a riparare i vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell’azione di condanna in forma specifica (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19103 del 06/11/2012; Sez. 2, Sentenza n. 21269 del 05/10/2009; Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 19/04/2006; Sez. 2, Sentenza n. 23461 del 16/12/2004; Sez. 2, Sentenza n. 11602 del 02/08/2002; Sez. 2, Sentenza n. 1836 del 18/02/2000). 22 Ne discende che la domanda risarcitoria può essere proposta in alternativa rispetto alle azioni di riduzione del prezzo, di eliminazione dei vizi e di risoluzione dell’appalto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27359 del 24/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 5632 del 18/04/2002; Sez. 2, Sentenza n. 1416 del 10/02/1987; Sez. 2, Sentenza n. 5245 del 30/07/1983; Sez. 2, Sentenza n. 3315 del 20/05/1980; Sez. 1, Sentenza n. 1279 del 07/05/1974). E ove alla causazione dei vizi abbia concorso la condotta omissiva dei direttori dei lavori deputati al controllo EL progressione dell’opera, anche quest’ultimi possono essere chiamati a rispondere del danno dedotto per il titolo professionale che li lega all’ordinante. 5.– Con il terzo motivo il ricorrente principale prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 2055 c.c., nel caso di concorso di titoli omogenei di matrice contrattuale, ovvero la (implicita) violazione degli artt. 1294, 1218, 2236 e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale riformato il capo di condanna risarcitoria in solido dei convenuti direttori dei lavori progettisti, come incaricati dalla committenza, non più nei limiti degli accertati danni da costruzione ex art. 1669 c.c., ma estendendone la responsabilità solidale per tutti i vizi di esecuzione dell’opera accertati in capo all’appaltatore (fallito) ex art. 1667 c.c. ed a titolo contrattuale, avendo il direttore dei lavori (necessariamente) omesso di vigilare sull’esecuzione dell’opera. Evidenzia l’istante che la pronuncia impugnata si sarebbe limitata a dedurre apoditticamente la responsabilità omissiva dei direttori dei lavori dalla mera accertata presenza dei difetti dell’opera eseguita dall’appaltatore, che i medesimi avrebbero 23 avuto l’onere di impedire, sulla scorta del criterio di “casualità omissiva”, ai fini di fondare la solidarietà e ancora prima la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., senza effettuare alcun accertamento in fatto e rigorosamente motivato circa la “catena causale” che avrebbe dovuto intercorrere tra i diversi inadempimenti contrattuali per giustificarne la responsabilità “per il tutto”, stante che, in primo grado, la responsabilità era stata ritenuta nei limiti EL somma di euro 7.000,00 mentre, in secondo grado, era stata estesa ad oltre euro 400.000,00. Aggiunge il ricorrente principale che l’accertamento dell’obbligo di vigilare sull’attività dell’appaltatore per prevenire i vizi avrebbe presupposto il vaglio, in concreto, delle allegazioni difensive e dei documenti prodotti dai direttori dei lavori RA e L’QU, che erano tesi, invece, a dimostrare che questi avevano adempiuto al proprio obbligo di vigilanza e direzione, avendo, dunque, la Corte d’appello omesso di constatare che il direttore dei lavori aveva segnalato e intimato, a più riprese, l’inserimento del giunto architettonico, che l’impresa esecutrice non aveva provveduto ad eseguire, come eccepito e rilevato anche in sede di appello a pag. 12 EL comparsa di costituzione del RA. In detta comparsa si rimarcava: A) che il giunto architettonico era presente nelle tavole progettuali degli elementi architettonici;
B) che era stato adottato un ordine di servizio, a cura del RA, datato 12 dicembre 2007, verso la AL e la committente, in ordine all’installazione dei giunti e in merito alla contestazione EL mancanza di giunto;
C) che era stata inviata una diffida affinché si intervenisse per la risoluzione del problema. 24 6.– Con il quarto motivo il ricorrente principale contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatto decisivo, rappresentato dai report e dalle intimazioni del direttore dei lavori RA, di cui ai documenti 14-32, e, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132 c.p.c., in ordine alla motivazione apodittica, per avere la Corte distrettuale totalmente mancato di motivare le ragioni per le quali vi sarebbe stata un’unica catena causale dei vizi e senza minimamente esporre le ragioni del rigetto delle difese di parte appellata, di cui al punto 6.1 EL comparsa in appello, in ordine alla necessaria distinzione tra vizi e difetti, con la relativa differenziazione di imputazione (questione sulla responsabilità del direttore dei lavori ex art. 1218 c.c., in concorso con la responsabilità dell’appaltatore ex art. 1667 c.c., posta per la prima volta in appello e tale da escludere l’integrazione di una “doppia conforme”). Deduce l’istante che, in ordine alla mancanza del giunto architettonico, tale componente era prevista nel progetto architettonico del RA e l’omissione del giunto era stata segnalata dal direttore dei lavori RA e portata a conoscenza del committente, dettando di inserirlo e sistemarlo, come comprovato dai documenti 24, 16 e 18 del fascicolo RA. Sicché, ai fini di valutare la violazione dell’obbligo di vigilanza sull’attività dell’appaltatore, per prevenire l’integrazione dei vizi, avrebbe dovuto essere appurata la responsabilità per omissione ex art. 1218 c.c. attraverso il vaglio in concreto delle allegazioni difensive e dei documenti prodotti dai direttori dei 25 lavori RA e L’QU, tesi a dimostrare l’adempimento al proprio obbligo di vigilanza e direzione. Dai documenti prodotti e individuati sarebbe, infatti, emerso che i direttori dei lavori avevano segnalato e intimato, a più riprese, l’inserimento del giunto architettonico, cui non seguiva l’ottemperanza dell’appaltatrice, nonostante l’ordine di servizio del 12 dicembre 2007, inviato anche alla committenza, con la diffida ad intervenire per risolvere il problema. Aspetti, questi, decisivi e controversi che sarebbero stati totalmente omessi dalla Corte d’appello, sostenendo che l’esame dei documenti non fosse necessario, in quanto la responsabilità omissiva dei direttori dei lavori si sarebbe ricavata direttamente dalla verificazione dei vizi, perciò non impediti dalla direzione dei lavori. 6.1.– I due motivi – che, in quanto parzialmente connessi sul piano logico e giuridico, possono essere scrutinati congiuntamente – sono fondati nei termini che seguono. 6.1.1.– È anzitutto legittima la disposta condanna solidale in forza di titoli eterogenei. Ora, in tema di appalto, la responsabilità dell’appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista) è improntata al vincolo EL solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, primo comma, e 1292 c.c., allorché i rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il medesimo danno subito dal committente (recte il medesimo evento dannoso), seppure in ragione di più fatti illeciti concorrenti causativi del medesimo danno (recte di più azioni od omissioni di ciascuno che abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento), anche in 26 violazione di norme giuridiche diverse, dovendo, in tal caso, il giudice procedere all’accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda formulata in tal senso (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18405 del 07/07/2025; Sez. 2, Sentenza n. 14502 del 23/05/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 14378 del 24/05/2023; Sez. 2, Sentenza n. 18289 del 03/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 3651 del 24/02/2016; Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012; Sez. 2, Sentenza n. 20294 del 14/10/2004; Sez. 3, Sentenza n. 490 del 15/01/2003; Sez. 2, Sentenza n. 12367 del 22/08/2002; Sez. 2, Sentenza n. 972 del 28/01/2000; Sez. 2, Sentenza n. 5103 del 10/05/1995; Sez. 2, Sentenza n. 13039 del 04/12/1991; Sez. 2, Sentenza n. 1114 del 24/02/1986; Sez. 3, Sentenza n. 488 del 28/01/1985). Ebbene, il vincolo EL responsabilità solidale si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18289 del 03/09/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 29218 del 06/12/2017; Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 367 del 08/01/2025; Sez. 2, Sentenza n. 421 del 08/01/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 35295 del 18/12/2023; Sez. 2, Sentenza n. 15661 del 05/06/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 8278 del 23/03/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 8996 del 21/03/2022). Nel caso di specie è stato appunto fatto valere il rapporto d’opera professionale tra l’appaltante e i direttori dei lavori, come prontamente dedotto dall’attrice nell’atto introduttivo del giudizio e come sostenuto dalla sentenza di merito impugnata. 27 Segnatamente nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l’accertamento EL conformità sia EL progressiva realizzazione dell’opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole EL tecnica, nonché l’adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27045 del 18/10/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 9572 del 09/04/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 39448 del 13/12/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 2913del 07/02/2020; Sez. 2, Sentenza n. 10728 del 24/04/2008; Sez. 2, Sentenza n. 15124 del 28/11/2001). In siffatta prospettiva la responsabilità dell’appaltatore e del progettista-direttore dei lavori prescelto dal committente derivano da due distinti contratti, essendo governate l’una dal rapporto di appalto, l’altra dal contratto d’opera professionale. Soltanto in parte coincide il contenuto delle sanzioni che a quella responsabilità fanno capo, perché al progettista-direttore il committente può richiedere il SO del danno ed eventualmente la correzione del progetto, mentre all’appaltatore può chiedere l’eliminazione dei difetti dell’opera o la riduzione del prezzo e, in certi casi, la risoluzione del contratto, di guisa che in questa ipotesi il risarcimento assume un valore soltanto integrativo dei rimedi concessi in via principale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6488 del 11/03/2025; Sez. 3, Sentenza n. 2887 del 06/09/1968). 28 Senonché, avendo il committente agito contro i direttori dei lavori per far valere le loro inadempienze, correttamente l’azione, con cui la parte ha appunto fatto valere la responsabilità concorrente dei direttori dei lavori per inadempienza ai loro doveri di vigilanza nell’esecuzione delle opere a perfetta regola d’arte (in ordine alla possibilità dell’addebito ai singoli soggetti evocati dei fatti specifici causativi di puntuali e distinti eventi dannosi, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26736 del 15/10/2024; Sez. U, Sentenza n. 13143 del 27/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1842 del 28/01/2021; Sez. 3, Sentenza n. 20192 del 25/09/2014), è stata reputata inerente alla prestazione d’opera professionale dei direttori dei lavori, come tale soggetta ai termini di decadenza e prescrizione previsti per il contratto d’opera, e non a quelli stabiliti per far valere la responsabilità dell’appaltatore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3608 del 06/08/1977; nello stesso senso Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27605 del 29/10/2019). Da ciò discende che l’ipotesi di responsabilità regolata dall’art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili, avente natura extracontrattuale, presuppone che il committente abbia evocato in giudizio, a titolo di concorso con l’appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione del bene, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell’evento dannoso, costituito dall’insorgenza dei vizi in questione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17874 del 23/07/2013; Sez. 2, Sentenza n. 19868 del 15/09/2009; Sez. 2, Sentenza n. 3406 del 16/02/2006). 29 Nondimeno, tali concorrenti rispondono a titolo di responsabilità professionale. E così accade anche allorché la responsabilità professionale del direttore dei lavori (o del progettista) sia fatta valere in ordine alla mancata prevenzione di vizi che non ricadono nei gravi difetti di cui all’art. 1669 c.c. Anche in questo caso è ben configurabile una responsabilità concorrente del direttore dei lavori (o del progettista) che non abbia vigilato e segnalato i predetti vizi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1114 del 24/02/1986; Sez. 3, Sentenza n. 488 del 28/01/1985; Sez. 2, Sentenza n. 5342 del 15/10/1982; Sez. 2, Sentenza n. 4356 del 08/07/1980; Sez. 1, Sentenza n. 1 del 05/01/1976). 6.1.2.– Il mezzo di critica è invece fondato, nella parte in cui è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo, che avrebbe potuto escludere la responsabilità dei direttori dei lavori RA e L’QU, in ordine alla mancata vigilanza volta a prevenire l’integrazione dei vizi (e ciò con precipuo riguardo alla mancata installazione del giunto architettonico, come da documenti nn. 24, 16 e 18). La verificazione dei vizi non è, infatti, imputabile ai direttori dei lavori ove questi abbiano segnalato prontamente, in corso d’opera, le deficienze in cui sia incorso l’assuntore, diffidandolo a rimediare al difetto e inoltrando il relativo rilievo anche al committente, sebbene l’appaltatore non vi abbia fatto seguito. Orbene, la Corte d’appello si è limitata a declarare la responsabilità di LA L’QU e RE RI RA, come positivamente verificata dal consulente tecnico d’ufficio relativamente alla mancata esecuzione del “giunto architettonico”, 30 che – data la sua evidenza – non poteva e doveva sfuggire alla direzione dei lavori, sia per l’esperienza dei suoi componenti, sia per la pertinenza del fenomeno ai compiti di alta sorveglianza, tipici del ruolo. Ad avviso EL Corte di secondo grado, proprio questi compiti, contrattualizzati nell’incarico professionale, radicavano la responsabilità, non solo extracontrattuale ex art. 1669 c.c., ma anche contrattuale, dei direttori dei lavori appellati, quali prestatori d’opera intellettuale, anche per gli altri vizi e difetti (stato fessurativo diffuso). Senonché la pronuncia impugnata ha omesso di rilevare che i direttori dei lavori RA e L’QU avevano segnalato e intimato, a più riprese, l’inserimento del giunto architettonico, che l’impresa esecutrice non aveva provveduto ad eseguire, come eccepito e rilevato anche in sede di appello a pag. 12 EL comparsa di costituzione del RA, in cui si affermava: A) che tale giunto architettonico era presente nelle tavole progettuali degli elementi architettonici;
B) che era stato adottato un ordine di servizio, a cura del RA, datato 12 dicembre 2007, verso la AL e la committente, in ordine all’installazione dei giunti e in merito alla contestazione EL mancanza di giunto;
C) che era stata inviata una diffida affinché si intervenisse per la risoluzione del problema. Per l’effetto, il giudice del rinvio dovrà valutare tali fatti, come emergenti dai documenti evocati (non esaminati dalla sentenza impugnata), ai fini di verificare se le iniziative assunte escludano la responsabilità dei direttori dei lavori RA e L’QU per mancata vigilanza. 31 6.1.3.– Ed invero, quanto alla responsabilità solidale – unitamente all’appaltatore – del direttore dei lavori, questi è tenuto alla sorveglianza ai fini di impedire che le difformità si verifichino e non solo a rilevare le difformità già verificatesi, addebito mosso nella fattispecie ai direttori dei lavori. In proposito, il direttore dei lavori nominato dal committente, quale suo rappresentante, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell’appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo tenuto altrimenti ad astenersi dall’accettare l’incarico e a delimitare sin dall’origine le prestazioni promesse (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18929 del 10/07/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 18839 del 04/07/2023; Sez. 3, Sentenza n. 7370 del 13/04/2015). I compiti del direttore dei lavori attengono, quindi, essenzialmente al controllo sull’attuazione dell’appalto, che l’appaltante ritiene di non poter svolgere di persona, sicché il direttore dei lavori ha il dovere, attesa la connotazione tecnica EL sua obbligazione, di vigilare affinché l’opera sia eseguita in maniera conforme al regolamento contrattuale, al progetto, al capitolato e alle regole EL buona tecnica, derivandone altrimenti la sua corresponsabilità con l’appaltatore, salvo che i difetti dell’opera siano ascrivibili a vizi progettuali per i quali non abbia avuto uno specifico compito di controllo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9572 del 09/04/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 14456 del 24/05/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 23858 del 01/08/2022; Sez. 2, Sentenza n. 18285 del 19/09/2016; Sez. 2, Sentenza n. 8700 del 03/05/2016; Sez. 3, Sentenza n. 20557 del 30/09/2014). 32 Compiti che devono attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle opere e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussistendo, dunque, la sua responsabilità per inosservanza del dovere di controllo e sorveglianza durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all’ultimazione dei lavori. In questa dimensione, alla stregua EL particolare perizia esigibile per lo svolgimento di tali incombenze, la diligenza richiesta ex art. 1176 c.c. è quella professionale, essendo necessario che il direttore dei lavori si attenga a standard particolarmente elevati per impedire l’insorgere EL sua responsabilità, sebbene il direttore dei lavori, per conto del committente, presti un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultato. Tuttavia, questi è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, con la conseguenza che deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere ponderato, non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla luce EL diligentia quam in concreto. Secondo queste coordinate, rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento EL conformità sia EL progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato o alle regole EL tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici 33 (pertanto, in via preventiva), volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi. Ne consegue che non si sottrae a responsabilità il professionista che ommetta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore (per impedire che i difetti si verifichino) e di riferirne appunto al committente prima che le difformità si siano definitivamente cristallizzate. In specie, alla luce EL cornice giuridica innanzi delineata, occorre appurare se i menzionati direttori dei lavori abbiano riscontrato e segnalato tempestivamente la carenza del giunto architettonico ai fini di prevenire il quadro di diffuso stato fessurativo delle pareti interne, rispetto al progetto redatto dagli stessi direttori dei lavori. E questo perché solo una volta che i vizi si siano verificati, senza alcuna segnalazione causalmente idonea a prevenirli, il direttore dei lavori ne risponde in solido con l’appaltatore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18289 del 03/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 23350 del 15/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 22643 del 11/12/2012; Sez. 1, Sentenza n. 24859 del 08/10/2008). Ne deriva che l’attività del direttore dei lavori, per conto del committente, si concreta nell’alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere nel compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo EL realizzazione delle opere nelle sue varie fasi e il conseguente obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se 34 siano state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18929 del 10/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 17213 del 18/08/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 2913 del 07/02/2020; Sez. 2, Sentenza n. 10728 del 24/04/2008; Sez. 2, Sentenza n. 4366 del 27/02/2006; Sez. 2, Sentenza n. 15255 del 20/07/2005; Sez. 2, Sentenza n. 15124 del 28/11/2001; Sez. 2, Sentenza n. 3264 del 22/03/1995; Sez. 2, Sentenza n. 5463 del 08/11/1985). Sorveglianza che deve essere acclarata con precipuo riferimento ai documenti indicati, nella prospettiva EL segnalazione EL installazione del giunto architettonico, cui non abbia colpevolmente fatto seguito l’appaltatore. 7.– Con il quinto motivo il ricorrente principale si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., EL falsa applicazione degli artt. 1302 e 1241 e ss. c.c., in materia di compensazione, e EL violazione dell’art. 1297 c.c. nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., EL violazione dell’art. 112 c.p.c. per il rilievo officioso dell’eccezione ex art. 1302 c.c., per avere la Corte del gravame detratto in compensazione dal credito risarcitorio complessivo nei confronti di ciascuno dei coobbligati solidali (vedi il conteggio: euro 404.702,00 – euro 3.300,00) il controcredito personale del solo architetto RA di euro 3.300,00, a titolo di corrispettivo liquidato a favore di quest’ultimo, sebbene nessuno degli altri condebitori avesse eccepito la compensazione ex art. 1302 c.c., mentre il RA aveva richiesto la c.d. compensazione impropria tra il proprio credito e l’eventuale controcredito risarcitorio nei suoi confronti. 35 8.– Con il sesto motivo il ricorrente principale adduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 99 e 106, seconda parte, c.p.c. nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 2055, secondo comma, c.c. e la violazione degli artt. 1218, 1223 e 1917 c.c., per avere la Corte ambrosiana confinato l’accoglimento EL domanda di garanzia del RA verso la propria assicurazione IC Insurance nei limiti dell’accertata responsabilità nella causazione dell’evento lesivo in capo al committente, pari al 10%, contro il 90% dell’appaltatore risultante dalla consulenza tecnica d’ufficio integrativa dell’accertamento tecnico preventivo, nonostante la Corte d’appello – a differenza del Tribunale – avesse accertato che l’intero danno fosse direttamente riconducibile all’omissione di vigilanza dei direttori dei lavori, per tale ragione condannandoli al pagamento dell’intero. 9.– Il settimo motivo del ricorso investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 93 e 99 c.p.c., per avere la Corte d’appello disposto la distrazione delle spese di lite liquidate in favore del difensore EL parte vincitrice, senza che fosse stata effettuata alcuna istanza di distrazione a cura del medesimo. 9.1.– I motivi che precedono sono assorbiti dall’accoglimento dei pregressi motivi, che attengono, a monte, alla verifica di una responsabilità dei direttori dei lavori per omessa vigilanza. RICORSO INCIDENTALE ND 10.– Passando alla disamina del ricorso incidentale spiegato da RE BA, con il primo motivo tale ricorrente rileva, ai 36 sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1667 e 1669 c.c. nonché degli artt. 2934 e ss. c.c. in tema di prescrizione, congiuntamente all’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, per avere la Corte di seconde cure erroneamente respinto le eccezioni di decadenza e prescrizione delle domande proposte da IC LI, stante che sarebbe stato irragionevole ritenere che la committente non avesse avuto contezza EL presenza di presunti vizi e difetti nel suo albergo per molti anni, fino al deposito EL relazione peritale del 29 novembre 2013, benché, per stessa ammissione di IC, l’albergo fosse stato sempre aperto ed operativo. E ciò anche con riferimento alle difformità e vizi dell’opera non rientranti nei difetti di cui all’art. 1669 c.c., bensì nella previsione di cui all’art. 1667 c.c. 10.1.– Il motivo è inammissibile. La censura si traduce, in realtà, in una richiesta di rivalutazione del momento in cui la committente ha avuto effettiva conoscenza dei vizi e difetti, aspetto, questo, non sindacabile in sede di legittimità, in quanto logicamente e debitamente motivato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19343 del 16/06/2022; Sez. 3, Sentenza n. 26233 del 22/11/2013; Sez. 2, Sentenza n. 13969 del 13/12/1999). Ed invero, la sentenza impugnata, ai fini di individuare il dies a quo di decorrenza del termine per la denuncia dei vizi (sia ai sensi dell’art. 1667, secondo comma, c.c., sia ai sensi dell’art. 1669, primo comma, ultima parte, c.c.), si è attenuta al principio a mente del quale, qualora l’opera appaltata sia affetta da vizi 37 occulti, ossia non percepibili sulla base di una mera verifica esteriore del bene, i termini di decadenza e di prescrizione dell’azione di garanzia disciplinata dall’art. 1667 c.c. decorrono dalla scoperta del vizio (e non dalla consegna del bene), da ricollegare al momento in cui il soggetto acquisisce un affidabile grado di conoscenza in ordine non solo alla sua esistenza, ma anche alla sua riconducibilità a difetti dell’opera (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24002 del 27/08/2025). Con riferimento all’art. 1669 c.c., si riferiscono alla sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, sicché il dies a quo può essere postergato all’esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20678 del 22/07/2025; Sez. 3, Sentenza n. 1909 del 27/01/2025; Sez. 2, Sentenza n. 10048 del 24/04/2018; Sez. 3, Sentenza n. 9966 del 08/05/2014; Sez. 2, Sentenza n. 1463 del 23/01/2008. Non bastava dunque, ai fini EL decorrenza del termine, che la committente avesse preso contezza (o fosse in grado di prendere contezza) delle infiltrazioni d’acqua e del diffuso quadro fessurativo delle pareti interne, in mancanza EL conoscenza delle relative cause. Fermo restando, per quanto anzidetto, che la responsabilità professionale del direttore dei lavori per omessa vigilanza soggiace ai termini di decadenza e prescrizione previsti per il contratto d’opera, e non a quelli stabiliti per far valere la responsabilità dell’artefice dell’opera. 11.– Con il secondo motivo il ricorrente incidentale assume, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o 38 falsa applicazione degli artt. 1176, 1227, 1292 e ss., 1314 e ss., 1655, 2055, 2056 e 2230 c.c. nonché EL legge n. 1086/1971, del d.P.R. n. 425/1994, del d.P.R. n. 380/2001 e EL delibera regionale Lombardia n. 49758 del 27 aprile 2004, normativa che regola il “settore strutturale”, per avere la Corte d’appello erroneamente attribuito la responsabilità dei vizi, difetti e danni subiti dall’albergo anche all’ingegner BA, oltre che agli architetti RA e L’QU, in via solidale e per uguale quota tra loro, invece che in via esclusiva ai due direttori dei lavori architettonici RA e L’QU nonché al principale responsabile degli stessi, ossia al costruttore successivamente fallito, in dissonanza dalle risultanze EL consulenza tecnica d’ufficio espletata, che aveva ripartito la responsabilità nella percentuale del 90% a carico dell’impresa costruttrice e nella percentuale del 10% in capo agli architetti RA e L’QU, per la quota di un mezzo ciascuno, escludendo alcuna responsabilità dell’ingegner BA. Opina l’istante che, invece, la sentenza impugnata avrebbe ritenuto la responsabilità del BA nella misura del 33,33%, errando in merito all’applicazione dei concetti di alta sorveglianza e fattiva vigilanza in capo al direttore dei lavori delle sole strutture in cemento armato e senza esplicitare alcun richiamo all’articolata normativa che regola il “settore strutturale”, atteso che i vizi e difetti riconosciuti dalla consulenza tecnica d’ufficio sarebbero stati riferibili tutti ad opere architettoniche in alcun modo collegabili alle strutture portanti ed al potere direttivo e/o di sorveglianza del direttore dei lavori in cemento armato. 39 Sicché sarebbe stata riconosciuta, a carico del BA, una corresponsabilità oggettiva per analogia, senza che, in concreto, fosse stata accertata o evidenziata alcuna omissione a suo carico, stante che, dopo la conclusione delle opere di cui alle strutture in cemento armato, sarebbe cessata l’attività richiesta all’ingegner BA e, per l’effetto, sarebbe venuta meno ogni sua responsabilità e/o vigilanza del cantiere e dei successivi ingenti lavori ancora necessari per terminare l’opera. Quanto alla statuita solidarietà passiva in quote uguali dei tre soccombenti, la Corte milanese non avrebbe fornito alcuna valida motivazione giuridica, non considerando che gli elementi acquisiti in sede di indagine peritale sarebbero stati certamente idonei, in quanto documentali e ben supportati, a vincere la presunzione di cui alle norme dedicate alla solidarietà, con la conseguenza che la complessiva obbligazione avrebbe dovuto certamente considerarsi divisibile e dunque parziaria. 11.1.– La doglianza è infondata. Al riguardo, la sentenza impugnata ha sostenuto che RE BA, quale direttore dei lavori relativamente alle opere in cemento armato, era incorso nello stesso genere di inadempienze ascrivibili ai due precedenti direttori dei lavori e soggiaceva allo stesso trattamento, essendo emerso, in esito alle operazioni peritali, che sulla struttura edificata gravavano carichi reali superiori del 37% al piano terreno e del 25% al primo piano, rispetto a quelli progettuali, assunti come base di calcolo. Rispetto a detta verifica, secondo la pronuncia d’appello, non rilevava che ne fossero derivate conseguenze idonee a compromettere la stabilità dell’edificio o a menomare in modo 40 rilevante il suo normale godimento, poiché comunque tale sovraccarico produceva certamente almeno una parte dei noti danni di tipo fessurativo alle pareti interne. Sicché anche nei confronti di RE BA sarebbe stato ravvisabile lo stesso modello di leggerezza ascritto ai due architetti, consistito nella omessa vigilanza sulla corretta esecuzione del progetto che lo stesso ingegnere BA aveva redatto e soprattutto sulla corretta esecuzione EL struttura portante, onere di attenzione che non avrebbe potuto ritenersi soddisfatto sulla base EL mera constatazione che gli altri direttori dei lavori potessero accorgersi del problema, in quanto in possesso dei progetti. Pertanto, la responsabilità del direttore dei lavori per le opere in cemento armato è stata ravvisata proprio alla stregua EL non compatibilità EL struttura portante con i carichi reali, di cui tale direttore (che era anche progettista EL struttura portante) avrebbe dovuto prendere contezza durante l’esecuzione dei lavori sino al termine dell’opera (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3150 del 25/03/1998). Il direttore dei lavori EL struttura in cemento armato deve, infatti, vigilare affinché le strutture in c.a. non vengano gravate da carichi non previsti dal progetto, ordinando la sospensione dei lavori in caso di pericolo, con la conseguenza che ricorre la sua responsabilità solidale in caso di sovraccarichi che portano a fessurazioni o cedimenti, poiché questi avrebbe dovuto accorgersi dell’errore ed evitarlo, impartendo direttive o imponendo il fermo delle lavorazioni irregolari. 41 Il BA non avrebbe potuto, dunque, ritenersi esentato da responsabilità per il solo fatto che, al tempo dell’esecuzione EL struttura portante, nessuna irregolarità si fosse determinata, poiché avrebbe dovuto vigilare anche sullo svolgimento delle attività successive, idonee ad incidere sulla compatibilità dei carichi con la struttura. Il direttore dei lavori si sarebbe liberato da responsabilità solo dimostrando di aver segnalato tempestivamente al committente e agli organi competenti le violazioni compiute dall’impresa esecutrice, con precipuo riferimento ai sovraccarichi strutturali non previsti o eccessivi posti in essere durante la costruzione. Con la conseguenza che, attraverso la sua condotta omissiva, ha concorso alla causazione dell’evento dannoso lamentato. 12.– Il terzo motivo del ricorso incidentale concerne, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, con la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 195 c.p.c., in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c., per avere la Corte di seconde cure mancato di considerare la documentata e non contestata presenza del giunto strutturale di competenza dell’ingegner BA, in relazione all’assenza o agli errori relativi al giunto architettonico, di competenza degli architetti RA e L’QU, tralasciando di disporre la rinnovazione EL consulenza tecnica d’ufficio. RM l’istante che il Collegio giudicante avrebbe completamente ignorato una circostanza documentale discussa in corso di causa, che avrebbe rappresentato un fatto decisivo EL 42 controversia, cioè la documentata presenza del giunto strutturale nell’albergo edificato, la cui verifica EL realizzazione era di competenza dell’ingegner BA, circostanza che sarebbe valsa ad escludere, in toto, qualunque responsabilità addebitata e/o addebitabile al direttore dei lavori delle opere in cemento armato. Ad avviso del ricorrente incidentale, l’elaborato tecnico avrebbe espressamente e in via documentale, senza ombra di dubbio, escluso che l’immobile avesse problemi di stabilità dovuti al presunto cedimento del terreno ovvero a presunti inadempimenti dell’ingegner BA, stante che nessuna delle opere di ripristino indicate dal consulente d’ufficio sarebbe stata relativa ad opere di ripristino o rinforzo delle strutture esistenti, a conferma EL circostanza che la struttura fosse adeguata alla funzione per la quale era stata progettata, mentre l’assenza di un corrispondente giunto architettonico su pareti e pavimenti non sarebbe ricaduta nella competenza e nella conseguente responsabilità del direttore dei lavori delle opere in cemento armato. Ancora, secondo l’istante, la Corte ambrosiana avrebbe disatteso, senza un valido ragionamento logico-giuridico, la valutazione tecnica in merito ai carichi permanenti, laddove l’elaborato peritale avrebbe evidenziato che, a fronte di una progettazione delle strutture da parte del BA, con previsioni di carichi permanenti dichiarati sulle tavole e recepiti dall’impresa esecutrice (che aveva controfirmato il progetto e fornito gli elementi formanti i solai), non sarebbe seguita una idonea realizzazione delle finiture, con aggravio dei pesi permanenti. Circostanza, questa, che non avrebbe potuto essere imputata ad 43 un errato comportamento dell’ingegner BA, avendo lo stesso chiaramente indicato nei propri elaborati i valori di progetto che dovevano essere osservati dall’impresa costruttrice e avendo, peraltro, l’indagine tecnica appurato che i vizi e difetti riscontrati non erano tali da compromettere la stabilità dell’edificio, né tantomeno da pregiudicare o menomare in modo rilevante il normale godimento, la funzionalità o l’abitabilità dello stesso. 12.1.– La censura è infondata. Infatti, il ricorrente incidentale non ha fornito alcun elemento da cui si possa desumere che la Corte d’appello abbia omesso di rilevare l’asserito fatto decisivo, rappresentato dalla presenza del giunto tecnico relativo alle strutture portanti, benché le indagini peritali, come richiamate dalla sentenza impugnata, avessero escluso che il diffuso quadro fessurativo delle pareti interne incidesse sulla stabilità dell’edificio. Ora, i giunti tecnici nelle opere in cemento armato sono discontinuità strutturali progettate per permettere movimenti differenziati, prevenendo crepe e fessurazioni da ritiro/dilatazione termica. Essi dividono le campiture, garantendo indipendenza e flessibilità alla struttura. Segnatamente i giunti di dilatazione assorbono le variazioni volumetriche dovute a escursioni termiche o ritiro del calcestruzzo, indispensabili su grandi superfici. Sicché il giunto tecnico è progettato specificamente per gestire e limitare gli effetti negativi di movimenti, deformazioni e, in modo indiretto, alcuni tipi di sovraccarichi (come quelli termici, da assestamento) sulla struttura portante. 44 Pur non eliminando il sovraccarico stesso (cioè la forza peso aggiuntiva), ne neutralizza gli effetti distruttivi, impedendo che la struttura subisca danni a causa EL mancanza di spazio per muoversi. A fronte di questo quadro descrittivo, la consulenza tecnica d’ufficio svolta in sede di accertamento tecnico preventivo (come richiamata dal controricorrente LO EL BO), a pag. 32, ha accertato che l’impresa costruttrice non aveva eseguito le disposizioni operative contenute nel progetto dell’ingegner BA per la posa in opera dei giunti di contrazione, necessari per evitare le fessure da ritiro del calcestruzzo presenti nel piano interrato, sicché la responsabilità del direttore dei lavori delle opere in cemento armato si traduce appunto nella omessa vigilanza in ordine alla circostanza che l’impresa costruttrice avesse eseguito esattamente le prescrizioni indicate nel progetto. Ne discende, dunque, che non emerge alcun “dato”, testuale o extratestuale (recte ricavabile dal testo EL sentenza o dagli atti processuali), da cui il fatto storico dedotto risulti esistente (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Né peraltro tale accadimento si presenta “decisivo” (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso EL controversia). Vi è, infatti, uno specifico riferimento nella sentenza impugnata ai termini EL responsabilità del direttore dei lavori delle strutture in cemento armato, in ragione dei rilevati sovraccarichi (determinanti in sé), senza alcuna omissione del 45 fatto addotto (ossia indipendentemente dalla posa del giunto tecnico). Non è qui in discussione la circostanza che in sede progettuale fossero stati debitamente indicati i carichi compatibili con la struttura portante, quanto il fatto che il direttore dei lavori relativi alla struttura in c.a. non abbia controllato e segnalato, in sede di esecuzione dell’opera, la sussistenza in concreto di sovraccarichi non compatibili. 13.– Il quarto motivo del ricorso incidentale riguarda, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 92 e 93 c.p.c., per avere la Corte di merito condannato il BA al pagamento integrale delle spese di lite in favore di IC LI, nonostante quest’ultima fosse risultata soccombente sulla domanda di risarcimento del danno all’immagine e per danni ulteriori non riconosciuti, senza che fosse stata disposta alcuna compensazione. Inoltre, eccepisce l’istante che erroneamente sarebbe stata pronunciata la distrazione delle spese in favore del difensore EL IC LI, benché il soggetto giuridico coinvolto nella fattispecie “delegataria” fosse venuto a mancare, in ragione EL sua cancellazione dal registro delle imprese. Espone, in ultimo, il ricorrente incidentale che la distrazione delle spese processuali, in favore del difensore, sarebbe stata richiesta nella sola “nota spese” processuale, così essendo irrituale e tardiva la richiesta avanzata, sulla quale la Corte d’appello non avrebbe dovuto pronunciarsi. 13.1.– Il motivo è assorbito dall’accoglimento delle doglianze articolate dal ricorrente principale, con la cassazione 46 parziale EL pronuncia impugnata, che determina la caducazione del capo dipendente relativo alla regolamentazione delle spese di lite, in ragione dell’efficacia espansiva interna ex art. 336, primo comma, c.p.c. 14.– Il quinto motivo del ricorso incidentale attiene, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1669 c.c. e all’omesso esame di un fatto controverso e discusso in appello relativamente alla rilevanza degli artt. 22.9, 22.10, A1 e A2 EL polizza per l’assicurazione professionale sottoscritta dal BA con la Axa, per avere la Corte territoriale escluso che la copertura EL polizza riguardasse anche i danni alle opere oggetto di progettazione, benché l’art. A1 del contratto estendesse la copertura ai gravi difetti riscontrati nell’opera, in quanto avessero reso l’opera stessa inidonea all’uso alla quale era destinata, sicché la copertura sarebbe spettata, poiché il consulente tecnico d’ufficio avrebbe espressamente qualificato i vizi e i difetti rilevati come gravi, ai sensi dell’art. 1669 c.c., stimando in 122 giorni il tempo necessario all’eliminazione di tali difetti. 14.1.– Non vi è luogo a provvedere sul motivo, poiché, con l’allegato atto del 21 gennaio 2022, come sottoscritto da RE BA e dalla Axa Assicurazioni, nonché dai loro legali, il BA ha rinunciato al ricorso verso la Axa, con riguardo a tale specifico motivo. In proposito, si evidenzia che la rinuncia al motivo di ricorso in cassazione non comporta la disposizione del diritto in contesa, ma costituisce espressione di una valutazione tecnica concernente le più opportune modalità di esercizio EL facoltà 47 d’impugnazione, rimessa alla discrezionalità del difensore. Pertanto, deve ritenersi superfluo qualsiasi apprezzamento in ordine alla fondatezza delle censure proposte con i motivi oggetto di rinuncia (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16626 del 21/06/2025; Sez. 6-3, Ordinanza n. 414 del 13/01/2021; Sez. 1, Sentenza n. 22269 del 03/11/2016; Sez. 1, Sentenza n. 12638 del 09/06/2011; Sez. 5, Sentenza n. 11154 del 15/05/2006). RICORSO INCIDENTALE DELL’ACQUA 15.– Passando ad esaminare il ricorso incidentale proposto da LA L’QU, quanto alla doglianza preliminare circa la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo alla IC LI, per rinuncia al credito conseguente alla cancellazione EL medesima società dal registro delle imprese intervenuta nel corso del giudizio di secondo grado e non comunicata alla Corte d’appello, con la correlata cessazione EL materia del contendere, si ribadiscono le ragioni di infondatezza EL censura come già sviluppate con riferimento al primo motivo proposto da RE RI RA. 15.1.– Quindi, in relazione al primo motivo – con cui si contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 345 c.p.c., del principio del contraddittorio e del diritto inviolabile di difesa, nella parte in cui la sentenza d’appello ha rigettato l’eccezione relativa al divieto di introdurre nuovi temi di indagine per la prima volta in secondo grado, emendando l’originaria azione risarcitoria ex art. 1669 c.c. proposta dalla committente verso l’appaltatore e verso gli altri convenuti in una pluralità di azioni contrattuali verso l’appaltatore ex art. 1667 c.c. e per responsabilità professionale verso la 48 direzione dei lavori architettonica ex artt. 1218 e 2236 c.c., con la conseguente inammissibilità dei nuovi temi di indagine introdotti per la prima volta in appello –, si reiterano gli argomenti già sviluppati con riferimento al secondo motivo del ricorso principale, ai fini di sostenere l’infondatezza EL doglianza. 15.2.– Quanto al secondo motivo – attraverso cui la ricorrente incidentale addebita, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1667, 1669 e 2934 e ss. c.c., in ragione dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, quanto all’acquisita conoscenza dei difetti, ai fini dell’accoglimento delle sollevate eccezioni di decadenza e prescrizione dell’azione spiegata – si confermano le ragioni di inammissibilità già sviluppate con riferimento al primo motivo del ricorso incidentale BA. 15.3.– Con riguardo al terzo motivo – mediante il quale si rileva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 2055 c.c., nel caso di concorso di titoli omogenei contrattuali ovvero per (implicita) violazione degli artt. 1294, 1218, 2236 e 2697 c.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha riformato il capo di condanna risarcitoria in solido dei convenuti direttori dei lavori progettisti incaricati dalla committenza, non più nei limiti degli accertati danni da costruzione ex art. 1669 c.c., ma estendendone la responsabilità solidale per tutti i vizi di esecuzione dell’opera accertati in capo all’appaltatore (fallito) ex art. 1667 c.c. ed a titolo contrattuale, avendo omesso il direttore dei lavori di vigilare sull’esecuzione dell’opera, nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e/o 5, c.p.c., in relazione all’omissione del fatto decisivo rappresentato dai report e dalle 49 intimazioni dei direttori dei lavori RA e L’QU, di cui ai documenti 15-33 L’QU e 14-32 RA, con violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apodittica, nella parte in cui la Corte d’appello avrebbe totalmente omesso di motivare le ragioni per le quali vi sarebbe stata un’unica “catena causale” dei vizi e non avrebbe minimamente esposto le ragioni di rigetto delle difese delle direzioni dei lavori appellate, in punto di necessità di distinzione tra vizi e difetti nonché di differenziazione di imputazione rispetto ai soggetti coinvolti – le doglianze sono fondate negli stessi termini in cui è stata ritenuta la fondatezza del terzo e quarto motivo del ricorso principale. 15.4.– In ordine al quarto motivo – con cui la ricorrente incidentale lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 1302 e 1241 e ss. c.c., in materia di compensazione, e la violazione dell’art. 1297 c.c. o, comunque, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha detratto in compensazione dal credito risarcitorio complessivo nei confronti di ciascuno dei coobbligati solidali (vedi il conteggio di euro 404.702,00 – euro 3.300,00) il controcredito personale del solo architetto RA di euro 3.300,00, a titolo di corrispettivo liquidato a favore di quest’ultimo – la censura è assorbita dall’accoglimento del precedente motivo. 15.5.– Infine, con riferimento al quinto motivo – con il quale la ricorrente incidentale contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e/o 4, c.p.c., la violazione degli artt. 93, 99 e 112 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha disposto la distrazione delle liquidate spese di lite di primo e secondo grado in 50 favore del difensore EL IC LI, senza che fosse stata proposta alcuna istanza in tal senso – anche in questo caso il motivo è assorbito dall’accoglimento del terzo motivo. RICORSO INCIDENTALE ZURICH 16.– Resta da esaminare il ricorso incidentale spiegato dalla IC Insurance Public Limited Company – Rappresentanza generale per l’Italia, che si snoda in due motivi. 16.1.– Con il primo motivo la IC deduce l’error in procedendo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., in relazione alla violazione dell’art. 345 c.p.c. e al principio relativo al divieto di modificazione EL domanda nella fase di appello nonché in relazione alla motivazione meramente apparente rispetto alla decisione di accogliere l’appello in base alla nuova configurazione EL responsabilità, rigettando le eccezioni di inammissibilità, per avere la Corte distrettuale erroneamente accolto il gravame in punto di ampliamento del danno risarcibile, EL responsabilità e del relativo titolo, giustificandone l’ammissibilità sulla scorta di argomentazioni forzate e tralatizie, di carattere essenzialmente metagiuridico, stante l’introduzione di una causa petendi radicalmente diversa da quella fatta valere nel giudizio di primo grado e mutata in appello. Evidenzia la IC che l’azione intrapresa da IC LI davanti al Tribunale sarebbe stata una tipica azione extracontrattuale per rovina o gravi difetti di immobile ex art. 1669 c.c., esercitata in solido ex art. 2055 c.c. nei confronti dell’appaltatore e degli altri soggetti che, ciascuno per la sua opera, si erano trovati a partecipare causalmente all’insorgere di una certa situazione dannosa, mentre, nell’atto di appello, la 51 IC LI avrebbe allegato, per la prima volta, la sussistenza di una responsabilità di natura contrattuale dei direttori dei lavori per omessa vigilanza all’espresso fine di superare la delimitazione del risarcimento riconosciuto nell’ambito del danno da rovina o gravi difetti di immobile, estendendolo così a tutte le voci di danno che erano state individuate dal consulente tecnico d’ufficio, che – seppure economicamente rilevanti – non sarebbero rientrate nella figura di cui all’art. 1669 c.c., bensì sarebbero consistite in difformità costruttive suscettibili di normali rifacimenti o sostituzioni. Il motivo è infondato per quanto anzidetto esaminando il secondo motivo del ricorso principale, corrispondente al primo motivo del ricorso incidentale L’QU, di cui è stato ricalcato il contenuto. 16.2.– Con il secondo motivo la IC denuncia l’error in iudicando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione degli artt. 1371 e 1362 e ss. c.c. nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, consistente nella mancata disamina EL polizza IC depositata in atti, con particolare riferimento al menzionato art. 2, di cui alla sezione A, pag. 6, e alla definizione contrattuale di rovina parziale e rovina totale dell’opera, a pag. 4 del libretto di polizza progettisti, depositato in atti nel fascicolo di parte di primo grado, con violazione del principio EL domanda e EL corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., per avere la Corte del gravame riconosciuto l’indennità assicurativa, benché non si trattasse di danni da rovina parziale o totale, siccome definita 52 dalla polizza, o – in subordine – mancato di contenere l’indennità nei limiti EL rovina. La censura è assorbita dall’accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso principale, poiché, in sede di rinvio, deve essere preliminarmente accertata la responsabilità del garantito in base alle coordinate delineate. 17.– In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni esposte, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale RA devono essere accolti, nei sensi di cui in motivazione, mentre il primo e il secondo motivo vanno respinti e il quinto, il sesto e il settimo motivo sono assorbiti. Quanto al ricorso incidentale BA, il primo, il secondo e il terzo motivo sono disattesi, mentre il quarto motivo è assorbito e il quinto è rinunciato. Con riguardo al ricorso incidentale L’QU, va accolto il terzo motivo, nei sensi di cui in motivazione, mentre il primo e il secondo sono rigettati e il quarto e il quinto sono assorbiti. In ordine al ricorso incidentale IC, il primo motivo va respinto mentre il secondo è assorbito. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, limitatamente ai motivi accolti e nei sensi precisati, con rinvio EL causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti incidentali BA e IC, di un 53 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale RA, rigetta il primo e il secondo motivo e dichiara assorbiti i restanti motivi;
rigetta il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale BA, dichiara assorbito il quarto motivo e rinunciato il rimanente motivo;
accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il terzo motivo del ricorso incidentale L’QU, rigetta il primo e il secondo motivo e dichiara assorbiti i restanti motivi;
rigetta il primo motivo del ricorso incidentale IC e dichiara assorbito il rimanente motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto EL sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali BA e IC, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio EL Seconda Sezione civile, in data 2 aprile 2026. 54 Il Consigliere estensore AR ZA La Presidente MI AL