Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/2001, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 1-85 4 / 0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CAPACITA' PROCESSUALE SEZIONE PRIMA CIVILE SEL FALCITY E INERZIA DEL CURATORE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Giovanni OLLA R.G.N. 21506/98 Cron. 3957 Consigliere Dott. Vincenzo PROTO 591 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. Consigliere VITRONE Dott. Ugo Ud. 25/09/00 Rel. Consigliere PLENTEDA - Dott. Donato CORTE SUPREMA CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Rlohlesta copia studio SEN TENZA dal 8ig. IL SOLE 24 ORE -per diritti 3002 sul ricorso proposto da: 11. 29 FI.B. 2001 - NAPOLITANO GABRIELE, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIA G. BITOSSI 22, presso l'avvocato DE SALVO PLACIDO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce LIRE 3000 CANCELLERIA al ricorso;
ricorrente -
contro
CG066692 elettivamente RO TI, AG RT, domiciliati in ROMA VIA L. CARO 2, presso l'avvocato CORTE SUPREMIA DI CASSAZIONE rappresentati e difesi dall'avvocatoDUMONTEL E.. UFFICIO COPIE Richiesta copia studio giusta procura in calce al GENTILI MARCELLO, dal Sig. DE SAND 2000 controricorso;
per diritti L. 3000 il 11 APR. 2001 - controricorrenti 1626 IL CANCELLIERE -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio FALLIMENTO NAPOLITANO GABRIELE;
dal Sig. GEMTili 3.002 - intimato per dur 200 diritti L 1 sentenza n. 2316/98 della Corte d'Appello - avverso la IL CANCELLIERE di MILANO, depositata il 06/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2000 dal Consigliere Dott. Donato LIRE 2000 PLENTEDA;
CANCELIERIA udito per il ricorrente, l'Avvocato De Salvo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
AM203149 udito per il resistente, l'Avvocato Gentili, che ha 1000 chiesto il rigetto del ricorso;
CANCELLERIA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per G26 861 il rigetto del ricorso. 14 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 17.4.1992 NA GA convenne dinanzi al Tribunale di Milano i coniugi NI RT e NI FI e chiese che fosse dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 2901 C.C., l'atto di disposizione patrimoniale con cui il NI, suo debitore, aveva trasferito alla moglie alcune quote di immobili, apparentemente in esecuzione di accordi convenuti nel verbale di separazione legale. I convenuti resistettero, proponendo domanda riconvenzionale e il giudizio, prima interrotto per il fallimento dell'attore e riassunto dai convenuti nei confronti delpoi My concluse con la sentenza curatore, si di rigetto della domanda 14.12.1995/29.1.1996 principale e di quella riconvenzionale. Il NA propose appello in proprio, che la Corte di appello di Milano dichiarò inammissibile, rilevando il difetto di capacità processuale dell'appellante, atteso che non si era verificata la ipotesi di inerzia degli organi potuto giustificarla, fallimentari che avrebbe tant'è che il curatore si era costituito in primo grado e, decidendo poi di non proporre appello - l'autorizzazione del giudice all'uopo richiedendo 3 delegato, salvo ad intervenire nel corso del giudizio di appello, assumendo conclusioni conformi a quelle dell'appellante aveva non già manifestato disinteresse verso il giudizio, ma esercitato una scelta sulla quale non poteva sovrapporsi la volontà del fallito. Dichiarò inoltre inammissibile l'intervento del curatore, in difetto dei presupposti previsti dall'art. 344 c.p.c. Ha proposto ricorso per cassazione NA GA, con due motivi;
hanno resistito con livy controricorso NI RT e NI FI. All'udienza del 14.3.2000 questa corte ha disposto हु la integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore del fallimento di NA GA, che non ha depositato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e 43 L.F., nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata sulla capacità processuale di esso fallito, rilevando che la corte territoriale l'aveva prima ammessa, nel caso di inerzia degli organi fallimentari, e l'aveva poi negata in 4 concreto, indebitamente distinguendo tra totale disinteresse e negativa valutazione della convenienza della controversia. La censura è priva di fondamento e va respinta. E' principio di diritto consolidato che il fallito conserva la capacità processuale, oltrechè per i rapporti non acquisibili alla massa, ai sensi dell'art. 46 L.F., anche rispetto a quelli di diritto patrimoniale che, pur essendo suscettibili di essere acquisiti al fallimento, di fatto non vi fallimentari rientrano per essersene gli organi di resistere disinteressati, omettendo di agire o in giudizio per la loro tutela (Cass. 10146/1998; हु 7200/1998; 8157/1992; 11727/1990; 10612/1990). Tale legittimazione straordinaria suppletiva è peraltro ammissibile solo quando siffatta inerzia sia stata determinata da un effettivo totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione della convenienza della controversia (Cass. 9456/1997; 7308/1996; 8860/1994; 6458/1982). Di tale principio hanno fatto corretta applicazione i giudici di merito, affermando che "la scelta degli organi fallimentari di desistere dal giudizio e di non proporre appello avverso la 5 comunque non legittima il sentenza del tribunale " dell'appello" poiproposizione fallito alla rilevando che all'intervento successivamente svolto secondo grado nondal curatore nel giudizio di potesse attribuirsi la stessa valenza giuridica della impugnazione, essendo la notificazione della sentenza di primo grado avvenuta molti mesi prima tanto da essere divenuta definitiva nei suoi confronti e avendo il curatore dichiarato al giudice delegato al fallimento l'intendimento di non proporre impugnazione, ricevendo autorizzazione in tal senso. La censura è pertanto, infondata, al di là per le stesse ragioni della sua inammissibilità, hanno portato a rendere inammissibile che l'appello. Né diverse sono le conclusioni per ciò che motivo, con il quale il riguarda il secondo deduce la violazione e falsa ricorrente applicazione dell'art. 105 c.p.c. e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata sull'intervento del curatore del fallimento, rilevando che esso aveva così appalesato l'interesse alla controversia, in concorso con quello suo proprio. La corte milanese 6 ha rilevato la inammissibilità dell'intervento per difetto dei presupposti di cui all'art. 344 c.p.c., così fornendo le ragioni della decisione;
e non è dato comprendere come possa il ricorrente sostenere il contrario, dopo avere ricavato la propria legittimazione dal disinteresse del curatore, al quale, se non è più dato riconoscere il titolo a stare in giudizio, per averlo dismesso a seguito della supposta inerzia, che avrebbe abilitato il fallito alle sue iniziative processuali, non è poi consentito attribuire l'interesse ad intervenire, meno ancora per dare, ex post, efficacia e validità all'azione del primo. Peraltro tale censura è Moy inammissibile anche per il difetto di interesse del ricorrente, con riguardo ad una statuizione resa nei confronti di altro soggetto, quale è il curatore fallimentare. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in L. di cui L.
3.000.000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in L. 3992000 di cui L.
3.000.000 per onorari. Roma 25.9.2000 7 Il Relatore CORTE SU Dep t __ 8 Presidente рак 20000 270000) 290200 ATE ROMA 2 15 & MAR 2001 4.ENTR UFFICIO 12831 Registrato in state II versato 9. 272000 DUECENTOSETTANTAMILA) (lire p. Dirigento (D.ssa Maria Grazia Di | Responsabile Corvid (Dr. M. RAC A