TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/07/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale ed in persona dei seguenti signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2158 del R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto domanda di separazione personale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Chiaravalle C.le (CZ) alla Via A. Martelli n. 68, presso lo studio dell'Avv. Salvatore
Giunone che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Chiaravalle C.le (CZ), alla Via A. Martelli n. 68, presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Russomanno che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
Pubblico Ministero – in sede -
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 12 novembre 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le seguenti conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti, atti difensivi e verbali di causa.
RGAC n. 2158/2022 - Pagina 1 di 15 RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso iscritto in data 31 maggio 2022, - premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Chiaravalle Centrale (CZ) in data 16 giugno
2007 con , in costanza del quale erano nati due figli: Controparte_1 CP_2
(nato il [...]) e (nata l'[...]) – adiva l'intestato Tribunale Per_1 al fine di sentir pronunciare la separazione dei coniugi con addebito a carico della moglie per aver cagionato la definitiva rottura dell'unione coniugale, intrattenendo durante il matrimonio una relazione extraconiugale, culminata nella instaurazione della convivenza con il nuovo compagno e nella nascita della figlia, , Persona_2 nata il [...]
Esponeva, dunque, che la violazione dei doveri coniugali della fedeltà e dell'assistenza morale e materiale, derivante dal “repentino allontanamento dai figli
e dal marito” nel mese di luglio del 2020, costituivano la causa della rottura del rapporto matrimoniale e, conseguentemente, cause di addebito della separazione.
Rappresentava, inoltre, che la – sebbene percepisse “benefici assistenziali CP_1 statali” e svolgesse “qualche lavoretto di assistenza anziani in nero” - si disinteressava totalmente dei figli, i quali erano accuditi in via esclusiva dal ricorrente, anche sotto il profilo economico. Esponeva di essere percettore di un reddito modesto, derivante dalla piccola azienda agricola di cui era titolare e dall'attività di operaio dipendente, recentemente associata al sol fine di poter provvedere ai bisogni della prole.
Domandava, pertanto, che la resistente concorresse al mantenimento dei figli nati in costanza di matrimonio mediante versamento di un assegno periodico di € 200,00
e pagamento delle spese straordinarie.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1. Accertare e dichiarare che la sig.ra ha costituito altrove Controparte_1 altro autonomo nucleo familiare e per l'effetto autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza;
2. Assegnare, definitivamente, la casa coniugale al sig. , che di fatto Parte_1 già legittimamente la detiene, che ivi vivrà unitamente ai propri figli minori ed al contempo ordinare alla Sig.ra di lasciare definitivamente la Controparte_1
CP_ n. 2158/2022 - Pagina 2 di 15 casa coniugale, entro e non oltre dieci giorni a far data dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà;
3. Adottare, in considerazione di quanto descritto in narrativa, ogni opportuno provvedimento in termini di contribuzione al mantenimento e modalità di visita dei minori”.
1.1. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta la quale – pur non Controparte_1 opponendosi alla domanda di separazione – impugnava e contestava la fondatezza delle circostanze addotte in ricorso dal coniuge in merito all'addebito della stessa e chiedeva a sua volta l'addebito della separazione a carico del coniuge.
Esponeva, in particolare, che la crisi del rapporto coniugale -conclamatasi nell'estate del 2020 ma in atto “da almeno un biennio precedente” – era stata causata dagli “atteggiamenti irriguardosi ed irrispettosi del ” che, non solo Pt_1 avevano fatto venir meno l'affectio coniugalis, quanto avevano provocato nella resistente “un profondo stato depressivo”; di talché la decisione di lasciare la casa familiare era stata determinata dalla necessità di “preservare il proprio equilibrio psico-fisico”.
Contestava, dunque, la dedotta violazione dell'obbligo di fedeltà, asserendo che la relazione dalla stessa instaurata con il nuovo compagno era successiva al deterioramento del rapporto coniugale;
ed infatti, la figlia era nata tredici mesi dopo l'allontanamento dalla casa familiare.
Contestava, altresì, il disinteressamento dedotto da controparte nei confronti della prole, esponendo al riguardo che la scelta di lasciare i figli con il padre era stata assunta al sol fine di scongiurare il rischio di maggiori turbamenti;
esponeva di ave r, infatti, ripreso con regolarità le frequentazioni con essi, i quali avevano anche
“serenamente accettato” la presenza della nuova sorellina Per tali ragioni, Per_2 dichiarava di non opporsi all'affidamento condiviso, al collocamento prevalente dei figli presso il padre ed all'assegnazione in favore del della casa coniugale. Pt_1
Si opponeva, invece, alla richiesta di mantenimento dei figli, poiché – diversamente dal – non disponeva di redditi sufficienti e chiedeva che venisse, invece, Pt_1
RGAC n. 2158/2022 - Pagina 3 di 15 posto a carico del ricorrente l'obbligo di concorrere al mantenimento della moglie mediante versamento di un assegno mensile di € 300,00.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni Controparte_1 chiedendo“all'Ill.mo Tribunale di Catanzaro, affinché, una volta esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, sia rigettata la domanda di addebito alla moglie, pronunciando invece l'addebito della separazione al marito per tutti i fatti esposti in narrativa, e sia dichiarata la loro separazione personale alle seguenti condizioni, da assumersi anche in via temporanea davanti all'Ill.mo sig. Presidente:
–i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo
l'obbligo di darne comunicazione all'altro;
–i figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali provvederanno direttamente nei periodi di permanenza con i figli alle necessità quotidiane dei minori. Le spese straordinarie saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate.
–essendo i figli ancora minori si ritiene che il domicilio preferito debba essere presso il padre e presso quello che fu la casa coniugale, e pertanto non ci si oppone all'assegnazione della casa coniugale al padre, con diritto di visita della madre da esercitarsi almeno per tre volte a settimana a giorni alterni e per almeno tre ore consecutive a giornata, i week end alterni ed alterne anche le festività;
– il marito corrisponderà alla moglie un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili, entro il giorno cinque di ogni mese, soggetti a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
-Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
1.2. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale del 7 marzo 2023, con separata ordinanza del 14 marzo 2023 il Presidente del
Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati e, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori ed il loro prevalente collocamento presso il padre, nonché l'assegnazione a quest'ultimo della
RGAC n. 2158/2022 - Pagina 4 di 15 casa coniugale. Regolamentava, inoltre, l'esercizio del diritto/dovere di visita della madre, a carico della quale poneva l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, un assegno mensile pari ad € 200,00 (€ 100,00 per ciascuno dei figli), oltre il 50% delle spese straordinarie
Nulla, invece, riconosceva alla resistente in punto di mantenimento della stessa,
“stante la creazione di un nuovo nucleo familiare”.
Quindi, nominava G.I. lo scrivente relatore e fissava per la comparizione e trattazione della causa dinnanzi a questo l'udienza del 13 luglio 2023, differita con provvedimento del 29 maggio 2023 per coincidenza di tale data con il c.d. periodo cuscinetto.
1.4. Concessi all'udienza del 12 settembre 2023 i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta alla successiva udienza del 21 dicembre 2023 la richiesta di parte attrice di interrogatorio formale della convenuta veniva rigettata in ragione della genericità dei capitoli di prova articolati. Veniva ordinato invece, alle parti il deposito della documentazione reddituale e patrimoniale relativa all'ultimo triennio e veniva fissata per detto incombente e la precisazione delle conclusioni l'udienza del 9 maggio 2024.
Differita per necessità di riorganizzazione del ruolo in ragione dell'assegnazione di numerosi procedimenti disposta con decreto presidenziale per lo smaltimento dell'arretrato civile in vista degli obiettivi del PNNR, all'udienza cartolare del 12 novembre 2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., giusto provvedimento del 6 dicembre
2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Alla luce delle risultanze processuali, il Tribunale ritiene che la domanda di separazione giudiziale sia di tutta evidenza fondata e meritevole pertanto di accoglimento.
L'istruttoria della causa ha, infatti, consentito di accertare che il rapporto coniugale si è irreversibilmente deteriorato a causa di una profonda crisi, di tale gravità da escludere ogni ragionevole possibilità di ricostituire l'affectio coniugalis e la
RGAC n. 2158/2022 - Pagina 5 di 15 comunione materiale e spirituale che sono alla base di un rapporto coniugale solido, armonico e duraturo.
Concorre a tale valutazione anche il comportamento endoprocessuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti, dal quale è facilmente evincibile che ogni forma di unione tra i coniugi è venuta meno in maniera irreversibile.
Conseguentemente, previa verifica della sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 151 c.c. e in accoglimento della domanda, deve pronunziarsi la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
3. In via successiva deve procedersi con l'esame delle reciproche domande di addebito della separazione avanzate dalle parti.
In particolare, parte ricorrente deduce che l'irreversibilità della crisi del rapporto matrimoniale sarebbe stata esclusivamente cagionata dal comportamento della CP_1 che, in violazione del dovere di fedeltà, intratteneva in costanza di matrimonio una relazione extraconiugale culminata con l'abbandono della casa familiare e con l'instaurazione della convivenza con il nuovo compagno, dal quale la aveva CP_1 una terza figlia, nata il [...]. Per_2
A tale richiesta di addebito si oppone la resistente, deducendo che la crisi coniugale era stata causata dagli atteggiamenti di “disprezzo e rabbia immotivata” che il aveva assunto durante il matrimonio nei confronti della moglie e precedeva Pt_1 di almeno due anni l'instaurazione della nuova relazione.
3.1. Orbene, non appare superfluo rammentare che la giurisprudenza di legittimità
è pacifica nel ritenere che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (così Cass. civ.,
Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27/06/2006, Rv. 589896).
RGAC n. 2158/2022 - Pagina 6 di 15 Come, dunque si evince dal testo della sentenza citata, l'addebito in sede di separazione personale consegue alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c., a condizione, tuttavia, che tra l'inadempienza suddetta e il fallimento del rapporto di coniugio sussista un vero e proprio nesso eziologico che dev'essere oggetto di prova rigorosa nell'ambito del giudizio. Grava, a tal fine, sul coniuge che chiede la pronuncia di addebito, assolvere a tale onere probatorio, poiché solo così facendo il giudice potrà ritenere che la causa della separazione sia riconducibile al coniuge inadempiente ed emettere, pertanto, una pronuncia in tal senso.
Quanto detto è ulteriormente ribadito dalla Suprema Corte che, nel pronunciarsi proprio sulla violazione del dovere di fedeltà, si è espressa affermando che
“l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (cfr.
Cassazione Sez. I, n.11394 del 29 aprile 2024; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16859 del 14 agosto 2015).
In altri termini, i comportamenti contrari ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico di entrambi i coniugi, così come allegati, devono trovare riscontro probatorio, anche con riferimento alla circostanza che gli stessi siano stati effettivamente causa de lla situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Da ciò consegue che deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorquando non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tenuto da uno o da entrambi i coniugi, abbia concretamente determinato il definitivo tracollo dell'unione matrimoniale e della relativa convivenza.
3.2. Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio ritiene che la domanda di addebito della separazione proposta da sia infondata e debba essere, Parte_1
RGAC n. 2158/2022 - Pagina 7 di 15 pertanto, rigettata, non avendo il ricorrente allegato e dimostrato che la relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie abbia costituito causa efficiente - se non esclusiva, quanto meno principale - della crisi irreversibile del rapporto matrimoniale e della conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
A fronte, infatti, delle specifiche contestazioni mosse dalla resistente alla circostanza dedotta da controparte ed afferente, in particolare, alla preesistente manifestazione della crisi matrimoniale (risalente a circa due anni prima l'instaurazione della relazione con il nuovo compagno), il ricorrente non assolve al proprio specifico e rigoroso onere di dimostrare che la condotta della moglie e la violazione dell'obbligo di fedeltà abbiano assunto efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In altri termini, la mancata dimostrazione del nesso causale tra la manifestazione della crisi coniugale e l'instaurazione della relazione affettiva della consente CP_1 di ritenere che questa fosse già irrimediabilmente in atto
A ciò deve aggiungersi l'assenza di riscontri probatori, giacché il ricorrente - non solo non ha specificamente contestato la preesistenza della crisi del rapporto familiare rispetto alla relazione della moglie - quanto non ha neppure articolato con le seconde memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. alcun mezzo di prova, ad eccezione del generico interrogatorio formale della convenuta, volto a dimostrare la sussistenza del nesso causale tra l'instaurazione della dedotta relazione affettiva e la crisi irreversibile dell'unione matrimoniale.
3.3. Analoghe considerazioni devono rassegnarsi per la dedotta del dovere di coabitazione e di assistenza morale e materiale, trattandosi – la prima - di circostanza consequenziale alla manifestazione della crisi coniugale e la seconda di circostanza rimasta priva di qualsivoglia riscontro probatorio.
3.4. Parimenti infondata deve ritenersi la domanda di addebito formulata dalla resistente: sebbene questa affermi che la crisi del rapporto coniugale sia stata determinata dai comportamenti irriguardosi e dagli atteggiamenti di disprezzo assunti nei suoi confronti dal , il Tribunale rileva che tali circostanze – oltre Pt_1 che genericamente addotte – sono rimaste del tutto non dimostrate.
RGAC n. 2158/2022 - Pagina 8 di 15 La resistente, infatti, non descrive – neppure sommariamente – né riferisce alcun episodio specifico e determinato dal quale evincere l'effettiva assunzione da parte del marito di atteggiamenti di trascuratezza e disistima o comportamenti offensivi della persona della moglie, né ha avanzato richieste istruttorie finalizzate a dimostrare quanto genericamente dedotto.
Il Collegio osserva, invece, che dagli atti emerge una crisi del rapporto coniugale determinata invece dal venir meno dell'affectio coniugalis.
Non avendo, dunque, né il ricorrente, né la resistente assolto al rispettivo onere della prova ed essendo, invece, emersa la preesistenza della crisi matrimoniale dovuta al venir meno dei sentimenti di affezione tra i coniugi, nessun addebito della separazione può essere pronunciato nei confronti dell'uno o dell'altra, sicché entrambe le domande devono essere rigettate perché infondate.
4. Per quel che concerne la domanda della resistente, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire dal ricorrente l'assegno di mantenimento il
Collegio ritiene di dover confermare quanto statuito con l'ordinanza presidenziale, stante la non contestata instaurazione di una stabile convivenza more uxorio della resistente e la costituzione di un nuovo nucleo familiare.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte la sussistenza di un rapporto di convivenza stabile osta al riconoscimento dell'assegno di mantenimento in sede di separazione, giacché - salvo prova contraria data dall'interessato - deve presumersi che le risorse economiche vengano messe in comune (Cass.16982/2018).
La Corte precisa, a tal fine, che affinché “possa legittimamente farsi ricorso a detta presunzione, occorre preventivamente accertare che si tratti di una relazione non solo “affettiva” ma di un rapporto stabile e continuativo, ispirato al modello solidale che connota il matrimonio, che non necessariamente deve sfociare in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando il relativo l'onere probatorio sulla parte che neghi il diritto all'assegno” (Cass. n. 3645 del
07/02/2023).
RGAC n. 2158/2022 - Pagina 9 di 15 Dunque, “In tema di crisi familiare, il diritto all'assegno di mantenimento viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, con onere della prova a carico del coniuge tenuto a corrispondere
l'assegno; ne consegue che la stabilità e la continuità della convivenza può essere presunta, salvo prova contraria, se le risorse economiche sono state messe in comune, mentre, ove difetti la coabitazione, la prova relativa all'assistenza morale
e materiale tra i partner dovrà essere rigorosa” (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
34728 del 12/12/2023).
Ebbene, nel caso di specie, dagli atti di causa si evince inequivocabilmente che la ha instaurato una stabile e perdurante convivenza more uxorio con il proprio CP_1 compagno, in costanza della quale è persino nata una figlia in data 19 agosto 2021,
Per_2
Trattasi, invero, di circostanza non solo non contestata, quanto addotta e confermata dalla stessa resistente;
di talché non può non desumersi agevolmente che il legame affettivo instaurato dai conviventi presenti tutti i caratteri tipici dell'unione matrimoniale, ivi compresa la spontanea e volontaria assunzione dei reciproci impegni di assistenza morale e materiale.
In conseguenza di ciò, la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla resistente non può trovare accoglimento e deve essere, pertanto, rigettata.
5. Parimenti, devono confermarsi i provvedimenti assunti in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale in ordine all'affidamento, al collocamento dei figli minori, e ed alla regolamentazione dei tempi di visita della madre, CP_2 Per_1 quale genitore non collocatario.
Trattasi, invero, di statuizioni che non solo consentono di attuare il generale principio della bigenitorialità nel superiore interesse dei minori, quanto non sono oggetto di contestazione tra le parti.
Il Tribunale, pertanto, dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori, il loro prevalente collocamento presso il padre e l'esercizio del
RGAC n. 2158/2022 - Pagina 10 di 15 diritto/dovere di visita della resistente secondo le seguenti modalità: salvo diversi e migliori accordi tra le parti da stabilire preventivamente e tenendo conto sempre e comunque delle esigenze dei minori, ha facoltà di vedere e Controparte_1 tenere con sé i figli e , compatibilmente con le loro esigenze CP_2 Per_1 scolastiche e ricreative, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 16:00 alle ore
19:00 e, a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica.
Durante le vacanze estive, per un periodo di 15 giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente, tenendo sempre conto dell'esigenze dei bambini, oppure, in difetto, dal 1° al 15 agosto di ciascun anno;
durante le festività natalizie per un periodo di 4 giorni consecutivi, in modo da consentire al padre di poter trascorrere con i figli, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di capodanno;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo,. Sempre secondo il criterio dell'alternanza, i minori trascorreranno con i genitori le ulteriori festività annuali
(1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno). Trascorreranno, invece, con i rispettivi genitori il giorno della Festa della Mamma e della Festa del Papà e quello del compleanno della madre e del padre.
6. In ragione del prevalente collocamento presso il padre, deve altresì confermarsi l'assegnazione a della casa familiare. Parte_1
7. In ultimo, deve confermarsi l'obbligo di mantenimento posto a carico della resistente con il provvedimento presidenziale.
Preme rammentare che l'art. 337 ter c.c. dispone che, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, automaticamente adeguato agli indici ISTAT, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di questi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dai genitori.
RGAC n. 2158/2022 - Pagina 11 di 15 Trattasi di un obbligo che grava sui genitori per il sol fatto di averli generati e che, dunque, prescinde dallo stato di occupazione lavorativa di questi, venendo meno solamente con il raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica dei figli.
Ed invero costituisce principio di diritto unanimemente accolto dalla giurisprudenza e pienamente condiviso anche da questo Tribunale, che lo stato di disoccupazione del genitore - tanto più se, come nel caso di specie trattasi di persona giovane ed abile al lavoro - non costituisce giustificato motivo che esonera questi dall'obbligo di concorrere al sostentamento della prole, né tanto meno osta alla determinazione di un assegno periodico, che deve essere quantificato in base alla «capacità lavorativa generica», atteso che l'assegno di mantenimento assolve alla funzione di assicurare ai figli il diritto ad essere mantenuti ed assistiti materialmente anche nella fase di disgregazione del nucleo familiare.
La giurisprudenza di merito e di legittimità sono, invero, uniformi nel ritenere che non sia sufficiente allegare meramente uno stato di disoccupazione e l'assenza attuale di capacità reddituale, non potendo tali circostanze incidere sull'obbligo gravante sui genitori di mantenere la prole, di cui tutt'al più si deve tenere conto ai fini della determinazione dell'importo. Si richiama a tal proposito la recentissima sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord (sez. I, 13/03/2023, n.1017) in cui si afferma che “Lo stato di disoccupazione del genitore non può esonerare lo stesso dall'obbligo di mantenimento della prole, posto che l'obbligato potrebbe godere di altri introiti reddituali (ad es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc.). Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, persiste”, nonché quella del Tribunale di Terni (sentenza del
27/05/2022, n.448), con la quale si ribadisce che “Anche in assenza di stabile occupazione i genitori dotati di capacità lavorativa sono obbligati a partecipare al mantenimento della prole, al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada solo sul genitore convivente. Infatti, la natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il
RGAC n. 2158/2022 - Pagina 12 di 15 riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica”.
Ed ancora, “La peculiarità dell'obbligazione gravante in capo ai genitori relativa al mantenimento dei figli — per il solo fatto di averli concepiti — impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore, a prescindere dal fatto che questi abbia un'occupazione, in quanto è rilevante esclusivamente la capacità lavorativa generica dello stesso. Pertanto, anche in presenza di genitore dotato di capacità lavorativa generica, anche se disoccupato, il giudice può prevedere un assegno mensile di mantenimento di almeno euro 150” (Tribunale
Roma sez. I, 07/07/2017).
In tali termini si è, inoltre, espressa la giurisprudenza di legittimità che, nel ribadire il principio di diritto in base al quale ai fini della condanna penale per omesso mantenimento dei figli lo stato di disoccupazione del genitore costituisce circostanza irrilevante, statuisce che “Lo stato di disoccupazione non scrimina dall'obbligo di contribuzione in favore della figlia minorenne, a meno che non si provi l'assoluta impossibilità di fare fronte alle obbligazioni attraverso la dimostrazione di una fruttuosa attivazione in tal senso” (Cassazione penale sez. VI,
23/06/2017, n.39411).
Orbene, alla luce di tali principi, tenuto conto delle rispettive condizioni economiche, dell'età dei figli ( , di anni 17 e di anni 15) e delle CP_2 Per_1 esigenze ivi correlate, nonché dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, il
Collegio ritiene che l'importo posto a carico della resistente di € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondere mediante versamento di un assegno mensile entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate, sia congruo, equo e proporzionato alle condizioni economiche delle parti.
8. In considerazione della natura della causa, degli interessi coinvolti, delle questioni giuridiche trattate e dell'esito della causa, che vede le parti reciprocamente soccombenti rispetto alle domande proposte, il Tribunale ritiene sussistenti giustificate ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le medesime delle spese processuali.
RGAC n. 2158/2022 - Pagina 13 di 15
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2158 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi
[...]
e , disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così Pt_1 Controparte_1 provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_2
Centrale (CZ) il 14.09.1983 e nata a [...] Controparte_1
(CZ) il 28.05.177, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Chiaravalle
Centrale in data 16 giugno 2007 e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno 2007, Parte II, Serie A, N. 4;
2. rigetta le reciproche domande di addebito della separazione avanzate dalle parti;
3. rigetta la domanda avanzata da di riconoscimento in suo Controparte_1 favore dell'assegno di mantenimento;
4. conferma l'ordinanza presidenziale , per l'effetto, dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, il loro prevalente collocamento presso il padre e l'esercizio del diritto di visita della madre secondo quanto disposto in parte motiva;
5. conferma l'ordinanza presidenziale e, per l'effetto, pone a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento di entrambi i figli mediante
[...] versamento di un assegno mensile complessivo di € 200,00 (€ 100,00 per ciascuno) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondere a
[...]
entro il giorno cinque del mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, Pt_1 previamente concordate e documentate;
6. conferma l'assegnazione della casa familiare al ricorrente;
7. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiaravalle Centrale (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
RGAC n. 2158/2022 - Pagina 14 di 15 8. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
3 aprile 2025.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 2158/2022 - Pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale ed in persona dei seguenti signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2158 del R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto domanda di separazione personale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Chiaravalle C.le (CZ) alla Via A. Martelli n. 68, presso lo studio dell'Avv. Salvatore
Giunone che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Chiaravalle C.le (CZ), alla Via A. Martelli n. 68, presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Russomanno che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
Pubblico Ministero – in sede -
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 12 novembre 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le seguenti conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti, atti difensivi e verbali di causa.
RGAC n. 2158/2022 - Pagina 1 di 15 RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso iscritto in data 31 maggio 2022, - premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Chiaravalle Centrale (CZ) in data 16 giugno
2007 con , in costanza del quale erano nati due figli: Controparte_1 CP_2
(nato il [...]) e (nata l'[...]) – adiva l'intestato Tribunale Per_1 al fine di sentir pronunciare la separazione dei coniugi con addebito a carico della moglie per aver cagionato la definitiva rottura dell'unione coniugale, intrattenendo durante il matrimonio una relazione extraconiugale, culminata nella instaurazione della convivenza con il nuovo compagno e nella nascita della figlia, , Persona_2 nata il [...]
Esponeva, dunque, che la violazione dei doveri coniugali della fedeltà e dell'assistenza morale e materiale, derivante dal “repentino allontanamento dai figli
e dal marito” nel mese di luglio del 2020, costituivano la causa della rottura del rapporto matrimoniale e, conseguentemente, cause di addebito della separazione.
Rappresentava, inoltre, che la – sebbene percepisse “benefici assistenziali CP_1 statali” e svolgesse “qualche lavoretto di assistenza anziani in nero” - si disinteressava totalmente dei figli, i quali erano accuditi in via esclusiva dal ricorrente, anche sotto il profilo economico. Esponeva di essere percettore di un reddito modesto, derivante dalla piccola azienda agricola di cui era titolare e dall'attività di operaio dipendente, recentemente associata al sol fine di poter provvedere ai bisogni della prole.
Domandava, pertanto, che la resistente concorresse al mantenimento dei figli nati in costanza di matrimonio mediante versamento di un assegno periodico di € 200,00
e pagamento delle spese straordinarie.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1. Accertare e dichiarare che la sig.ra ha costituito altrove Controparte_1 altro autonomo nucleo familiare e per l'effetto autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza;
2. Assegnare, definitivamente, la casa coniugale al sig. , che di fatto Parte_1 già legittimamente la detiene, che ivi vivrà unitamente ai propri figli minori ed al contempo ordinare alla Sig.ra di lasciare definitivamente la Controparte_1
CP_ n. 2158/2022 - Pagina 2 di 15 casa coniugale, entro e non oltre dieci giorni a far data dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà;
3. Adottare, in considerazione di quanto descritto in narrativa, ogni opportuno provvedimento in termini di contribuzione al mantenimento e modalità di visita dei minori”.
1.1. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta la quale – pur non Controparte_1 opponendosi alla domanda di separazione – impugnava e contestava la fondatezza delle circostanze addotte in ricorso dal coniuge in merito all'addebito della stessa e chiedeva a sua volta l'addebito della separazione a carico del coniuge.
Esponeva, in particolare, che la crisi del rapporto coniugale -conclamatasi nell'estate del 2020 ma in atto “da almeno un biennio precedente” – era stata causata dagli “atteggiamenti irriguardosi ed irrispettosi del ” che, non solo Pt_1 avevano fatto venir meno l'affectio coniugalis, quanto avevano provocato nella resistente “un profondo stato depressivo”; di talché la decisione di lasciare la casa familiare era stata determinata dalla necessità di “preservare il proprio equilibrio psico-fisico”.
Contestava, dunque, la dedotta violazione dell'obbligo di fedeltà, asserendo che la relazione dalla stessa instaurata con il nuovo compagno era successiva al deterioramento del rapporto coniugale;
ed infatti, la figlia era nata tredici mesi dopo l'allontanamento dalla casa familiare.
Contestava, altresì, il disinteressamento dedotto da controparte nei confronti della prole, esponendo al riguardo che la scelta di lasciare i figli con il padre era stata assunta al sol fine di scongiurare il rischio di maggiori turbamenti;
esponeva di ave r, infatti, ripreso con regolarità le frequentazioni con essi, i quali avevano anche
“serenamente accettato” la presenza della nuova sorellina Per tali ragioni, Per_2 dichiarava di non opporsi all'affidamento condiviso, al collocamento prevalente dei figli presso il padre ed all'assegnazione in favore del della casa coniugale. Pt_1
Si opponeva, invece, alla richiesta di mantenimento dei figli, poiché – diversamente dal – non disponeva di redditi sufficienti e chiedeva che venisse, invece, Pt_1
RGAC n. 2158/2022 - Pagina 3 di 15 posto a carico del ricorrente l'obbligo di concorrere al mantenimento della moglie mediante versamento di un assegno mensile di € 300,00.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni Controparte_1 chiedendo“all'Ill.mo Tribunale di Catanzaro, affinché, una volta esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, sia rigettata la domanda di addebito alla moglie, pronunciando invece l'addebito della separazione al marito per tutti i fatti esposti in narrativa, e sia dichiarata la loro separazione personale alle seguenti condizioni, da assumersi anche in via temporanea davanti all'Ill.mo sig. Presidente:
–i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo
l'obbligo di darne comunicazione all'altro;
–i figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali provvederanno direttamente nei periodi di permanenza con i figli alle necessità quotidiane dei minori. Le spese straordinarie saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate.
–essendo i figli ancora minori si ritiene che il domicilio preferito debba essere presso il padre e presso quello che fu la casa coniugale, e pertanto non ci si oppone all'assegnazione della casa coniugale al padre, con diritto di visita della madre da esercitarsi almeno per tre volte a settimana a giorni alterni e per almeno tre ore consecutive a giornata, i week end alterni ed alterne anche le festività;
– il marito corrisponderà alla moglie un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili, entro il giorno cinque di ogni mese, soggetti a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
-Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
1.2. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale del 7 marzo 2023, con separata ordinanza del 14 marzo 2023 il Presidente del
Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati e, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori ed il loro prevalente collocamento presso il padre, nonché l'assegnazione a quest'ultimo della
RGAC n. 2158/2022 - Pagina 4 di 15 casa coniugale. Regolamentava, inoltre, l'esercizio del diritto/dovere di visita della madre, a carico della quale poneva l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, un assegno mensile pari ad € 200,00 (€ 100,00 per ciascuno dei figli), oltre il 50% delle spese straordinarie
Nulla, invece, riconosceva alla resistente in punto di mantenimento della stessa,
“stante la creazione di un nuovo nucleo familiare”.
Quindi, nominava G.I. lo scrivente relatore e fissava per la comparizione e trattazione della causa dinnanzi a questo l'udienza del 13 luglio 2023, differita con provvedimento del 29 maggio 2023 per coincidenza di tale data con il c.d. periodo cuscinetto.
1.4. Concessi all'udienza del 12 settembre 2023 i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta alla successiva udienza del 21 dicembre 2023 la richiesta di parte attrice di interrogatorio formale della convenuta veniva rigettata in ragione della genericità dei capitoli di prova articolati. Veniva ordinato invece, alle parti il deposito della documentazione reddituale e patrimoniale relativa all'ultimo triennio e veniva fissata per detto incombente e la precisazione delle conclusioni l'udienza del 9 maggio 2024.
Differita per necessità di riorganizzazione del ruolo in ragione dell'assegnazione di numerosi procedimenti disposta con decreto presidenziale per lo smaltimento dell'arretrato civile in vista degli obiettivi del PNNR, all'udienza cartolare del 12 novembre 2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., giusto provvedimento del 6 dicembre
2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Alla luce delle risultanze processuali, il Tribunale ritiene che la domanda di separazione giudiziale sia di tutta evidenza fondata e meritevole pertanto di accoglimento.
L'istruttoria della causa ha, infatti, consentito di accertare che il rapporto coniugale si è irreversibilmente deteriorato a causa di una profonda crisi, di tale gravità da escludere ogni ragionevole possibilità di ricostituire l'affectio coniugalis e la
RGAC n. 2158/2022 - Pagina 5 di 15 comunione materiale e spirituale che sono alla base di un rapporto coniugale solido, armonico e duraturo.
Concorre a tale valutazione anche il comportamento endoprocessuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti, dal quale è facilmente evincibile che ogni forma di unione tra i coniugi è venuta meno in maniera irreversibile.
Conseguentemente, previa verifica della sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 151 c.c. e in accoglimento della domanda, deve pronunziarsi la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
3. In via successiva deve procedersi con l'esame delle reciproche domande di addebito della separazione avanzate dalle parti.
In particolare, parte ricorrente deduce che l'irreversibilità della crisi del rapporto matrimoniale sarebbe stata esclusivamente cagionata dal comportamento della CP_1 che, in violazione del dovere di fedeltà, intratteneva in costanza di matrimonio una relazione extraconiugale culminata con l'abbandono della casa familiare e con l'instaurazione della convivenza con il nuovo compagno, dal quale la aveva CP_1 una terza figlia, nata il [...]. Per_2
A tale richiesta di addebito si oppone la resistente, deducendo che la crisi coniugale era stata causata dagli atteggiamenti di “disprezzo e rabbia immotivata” che il aveva assunto durante il matrimonio nei confronti della moglie e precedeva Pt_1 di almeno due anni l'instaurazione della nuova relazione.
3.1. Orbene, non appare superfluo rammentare che la giurisprudenza di legittimità
è pacifica nel ritenere che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (così Cass. civ.,
Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27/06/2006, Rv. 589896).
RGAC n. 2158/2022 - Pagina 6 di 15 Come, dunque si evince dal testo della sentenza citata, l'addebito in sede di separazione personale consegue alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c., a condizione, tuttavia, che tra l'inadempienza suddetta e il fallimento del rapporto di coniugio sussista un vero e proprio nesso eziologico che dev'essere oggetto di prova rigorosa nell'ambito del giudizio. Grava, a tal fine, sul coniuge che chiede la pronuncia di addebito, assolvere a tale onere probatorio, poiché solo così facendo il giudice potrà ritenere che la causa della separazione sia riconducibile al coniuge inadempiente ed emettere, pertanto, una pronuncia in tal senso.
Quanto detto è ulteriormente ribadito dalla Suprema Corte che, nel pronunciarsi proprio sulla violazione del dovere di fedeltà, si è espressa affermando che
“l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (cfr.
Cassazione Sez. I, n.11394 del 29 aprile 2024; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16859 del 14 agosto 2015).
In altri termini, i comportamenti contrari ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico di entrambi i coniugi, così come allegati, devono trovare riscontro probatorio, anche con riferimento alla circostanza che gli stessi siano stati effettivamente causa de lla situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Da ciò consegue che deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorquando non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tenuto da uno o da entrambi i coniugi, abbia concretamente determinato il definitivo tracollo dell'unione matrimoniale e della relativa convivenza.
3.2. Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio ritiene che la domanda di addebito della separazione proposta da sia infondata e debba essere, Parte_1
RGAC n. 2158/2022 - Pagina 7 di 15 pertanto, rigettata, non avendo il ricorrente allegato e dimostrato che la relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie abbia costituito causa efficiente - se non esclusiva, quanto meno principale - della crisi irreversibile del rapporto matrimoniale e della conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
A fronte, infatti, delle specifiche contestazioni mosse dalla resistente alla circostanza dedotta da controparte ed afferente, in particolare, alla preesistente manifestazione della crisi matrimoniale (risalente a circa due anni prima l'instaurazione della relazione con il nuovo compagno), il ricorrente non assolve al proprio specifico e rigoroso onere di dimostrare che la condotta della moglie e la violazione dell'obbligo di fedeltà abbiano assunto efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In altri termini, la mancata dimostrazione del nesso causale tra la manifestazione della crisi coniugale e l'instaurazione della relazione affettiva della consente CP_1 di ritenere che questa fosse già irrimediabilmente in atto
A ciò deve aggiungersi l'assenza di riscontri probatori, giacché il ricorrente - non solo non ha specificamente contestato la preesistenza della crisi del rapporto familiare rispetto alla relazione della moglie - quanto non ha neppure articolato con le seconde memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. alcun mezzo di prova, ad eccezione del generico interrogatorio formale della convenuta, volto a dimostrare la sussistenza del nesso causale tra l'instaurazione della dedotta relazione affettiva e la crisi irreversibile dell'unione matrimoniale.
3.3. Analoghe considerazioni devono rassegnarsi per la dedotta del dovere di coabitazione e di assistenza morale e materiale, trattandosi – la prima - di circostanza consequenziale alla manifestazione della crisi coniugale e la seconda di circostanza rimasta priva di qualsivoglia riscontro probatorio.
3.4. Parimenti infondata deve ritenersi la domanda di addebito formulata dalla resistente: sebbene questa affermi che la crisi del rapporto coniugale sia stata determinata dai comportamenti irriguardosi e dagli atteggiamenti di disprezzo assunti nei suoi confronti dal , il Tribunale rileva che tali circostanze – oltre Pt_1 che genericamente addotte – sono rimaste del tutto non dimostrate.
RGAC n. 2158/2022 - Pagina 8 di 15 La resistente, infatti, non descrive – neppure sommariamente – né riferisce alcun episodio specifico e determinato dal quale evincere l'effettiva assunzione da parte del marito di atteggiamenti di trascuratezza e disistima o comportamenti offensivi della persona della moglie, né ha avanzato richieste istruttorie finalizzate a dimostrare quanto genericamente dedotto.
Il Collegio osserva, invece, che dagli atti emerge una crisi del rapporto coniugale determinata invece dal venir meno dell'affectio coniugalis.
Non avendo, dunque, né il ricorrente, né la resistente assolto al rispettivo onere della prova ed essendo, invece, emersa la preesistenza della crisi matrimoniale dovuta al venir meno dei sentimenti di affezione tra i coniugi, nessun addebito della separazione può essere pronunciato nei confronti dell'uno o dell'altra, sicché entrambe le domande devono essere rigettate perché infondate.
4. Per quel che concerne la domanda della resistente, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire dal ricorrente l'assegno di mantenimento il
Collegio ritiene di dover confermare quanto statuito con l'ordinanza presidenziale, stante la non contestata instaurazione di una stabile convivenza more uxorio della resistente e la costituzione di un nuovo nucleo familiare.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte la sussistenza di un rapporto di convivenza stabile osta al riconoscimento dell'assegno di mantenimento in sede di separazione, giacché - salvo prova contraria data dall'interessato - deve presumersi che le risorse economiche vengano messe in comune (Cass.16982/2018).
La Corte precisa, a tal fine, che affinché “possa legittimamente farsi ricorso a detta presunzione, occorre preventivamente accertare che si tratti di una relazione non solo “affettiva” ma di un rapporto stabile e continuativo, ispirato al modello solidale che connota il matrimonio, che non necessariamente deve sfociare in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando il relativo l'onere probatorio sulla parte che neghi il diritto all'assegno” (Cass. n. 3645 del
07/02/2023).
RGAC n. 2158/2022 - Pagina 9 di 15 Dunque, “In tema di crisi familiare, il diritto all'assegno di mantenimento viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, con onere della prova a carico del coniuge tenuto a corrispondere
l'assegno; ne consegue che la stabilità e la continuità della convivenza può essere presunta, salvo prova contraria, se le risorse economiche sono state messe in comune, mentre, ove difetti la coabitazione, la prova relativa all'assistenza morale
e materiale tra i partner dovrà essere rigorosa” (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
34728 del 12/12/2023).
Ebbene, nel caso di specie, dagli atti di causa si evince inequivocabilmente che la ha instaurato una stabile e perdurante convivenza more uxorio con il proprio CP_1 compagno, in costanza della quale è persino nata una figlia in data 19 agosto 2021,
Per_2
Trattasi, invero, di circostanza non solo non contestata, quanto addotta e confermata dalla stessa resistente;
di talché non può non desumersi agevolmente che il legame affettivo instaurato dai conviventi presenti tutti i caratteri tipici dell'unione matrimoniale, ivi compresa la spontanea e volontaria assunzione dei reciproci impegni di assistenza morale e materiale.
In conseguenza di ciò, la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla resistente non può trovare accoglimento e deve essere, pertanto, rigettata.
5. Parimenti, devono confermarsi i provvedimenti assunti in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale in ordine all'affidamento, al collocamento dei figli minori, e ed alla regolamentazione dei tempi di visita della madre, CP_2 Per_1 quale genitore non collocatario.
Trattasi, invero, di statuizioni che non solo consentono di attuare il generale principio della bigenitorialità nel superiore interesse dei minori, quanto non sono oggetto di contestazione tra le parti.
Il Tribunale, pertanto, dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori, il loro prevalente collocamento presso il padre e l'esercizio del
RGAC n. 2158/2022 - Pagina 10 di 15 diritto/dovere di visita della resistente secondo le seguenti modalità: salvo diversi e migliori accordi tra le parti da stabilire preventivamente e tenendo conto sempre e comunque delle esigenze dei minori, ha facoltà di vedere e Controparte_1 tenere con sé i figli e , compatibilmente con le loro esigenze CP_2 Per_1 scolastiche e ricreative, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 16:00 alle ore
19:00 e, a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica.
Durante le vacanze estive, per un periodo di 15 giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente, tenendo sempre conto dell'esigenze dei bambini, oppure, in difetto, dal 1° al 15 agosto di ciascun anno;
durante le festività natalizie per un periodo di 4 giorni consecutivi, in modo da consentire al padre di poter trascorrere con i figli, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di capodanno;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo,. Sempre secondo il criterio dell'alternanza, i minori trascorreranno con i genitori le ulteriori festività annuali
(1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno). Trascorreranno, invece, con i rispettivi genitori il giorno della Festa della Mamma e della Festa del Papà e quello del compleanno della madre e del padre.
6. In ragione del prevalente collocamento presso il padre, deve altresì confermarsi l'assegnazione a della casa familiare. Parte_1
7. In ultimo, deve confermarsi l'obbligo di mantenimento posto a carico della resistente con il provvedimento presidenziale.
Preme rammentare che l'art. 337 ter c.c. dispone che, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, automaticamente adeguato agli indici ISTAT, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di questi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dai genitori.
RGAC n. 2158/2022 - Pagina 11 di 15 Trattasi di un obbligo che grava sui genitori per il sol fatto di averli generati e che, dunque, prescinde dallo stato di occupazione lavorativa di questi, venendo meno solamente con il raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica dei figli.
Ed invero costituisce principio di diritto unanimemente accolto dalla giurisprudenza e pienamente condiviso anche da questo Tribunale, che lo stato di disoccupazione del genitore - tanto più se, come nel caso di specie trattasi di persona giovane ed abile al lavoro - non costituisce giustificato motivo che esonera questi dall'obbligo di concorrere al sostentamento della prole, né tanto meno osta alla determinazione di un assegno periodico, che deve essere quantificato in base alla «capacità lavorativa generica», atteso che l'assegno di mantenimento assolve alla funzione di assicurare ai figli il diritto ad essere mantenuti ed assistiti materialmente anche nella fase di disgregazione del nucleo familiare.
La giurisprudenza di merito e di legittimità sono, invero, uniformi nel ritenere che non sia sufficiente allegare meramente uno stato di disoccupazione e l'assenza attuale di capacità reddituale, non potendo tali circostanze incidere sull'obbligo gravante sui genitori di mantenere la prole, di cui tutt'al più si deve tenere conto ai fini della determinazione dell'importo. Si richiama a tal proposito la recentissima sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord (sez. I, 13/03/2023, n.1017) in cui si afferma che “Lo stato di disoccupazione del genitore non può esonerare lo stesso dall'obbligo di mantenimento della prole, posto che l'obbligato potrebbe godere di altri introiti reddituali (ad es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc.). Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, persiste”, nonché quella del Tribunale di Terni (sentenza del
27/05/2022, n.448), con la quale si ribadisce che “Anche in assenza di stabile occupazione i genitori dotati di capacità lavorativa sono obbligati a partecipare al mantenimento della prole, al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada solo sul genitore convivente. Infatti, la natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il
RGAC n. 2158/2022 - Pagina 12 di 15 riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica”.
Ed ancora, “La peculiarità dell'obbligazione gravante in capo ai genitori relativa al mantenimento dei figli — per il solo fatto di averli concepiti — impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore, a prescindere dal fatto che questi abbia un'occupazione, in quanto è rilevante esclusivamente la capacità lavorativa generica dello stesso. Pertanto, anche in presenza di genitore dotato di capacità lavorativa generica, anche se disoccupato, il giudice può prevedere un assegno mensile di mantenimento di almeno euro 150” (Tribunale
Roma sez. I, 07/07/2017).
In tali termini si è, inoltre, espressa la giurisprudenza di legittimità che, nel ribadire il principio di diritto in base al quale ai fini della condanna penale per omesso mantenimento dei figli lo stato di disoccupazione del genitore costituisce circostanza irrilevante, statuisce che “Lo stato di disoccupazione non scrimina dall'obbligo di contribuzione in favore della figlia minorenne, a meno che non si provi l'assoluta impossibilità di fare fronte alle obbligazioni attraverso la dimostrazione di una fruttuosa attivazione in tal senso” (Cassazione penale sez. VI,
23/06/2017, n.39411).
Orbene, alla luce di tali principi, tenuto conto delle rispettive condizioni economiche, dell'età dei figli ( , di anni 17 e di anni 15) e delle CP_2 Per_1 esigenze ivi correlate, nonché dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, il
Collegio ritiene che l'importo posto a carico della resistente di € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondere mediante versamento di un assegno mensile entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate, sia congruo, equo e proporzionato alle condizioni economiche delle parti.
8. In considerazione della natura della causa, degli interessi coinvolti, delle questioni giuridiche trattate e dell'esito della causa, che vede le parti reciprocamente soccombenti rispetto alle domande proposte, il Tribunale ritiene sussistenti giustificate ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le medesime delle spese processuali.
RGAC n. 2158/2022 - Pagina 13 di 15
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2158 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi
[...]
e , disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così Pt_1 Controparte_1 provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_2
Centrale (CZ) il 14.09.1983 e nata a [...] Controparte_1
(CZ) il 28.05.177, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Chiaravalle
Centrale in data 16 giugno 2007 e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno 2007, Parte II, Serie A, N. 4;
2. rigetta le reciproche domande di addebito della separazione avanzate dalle parti;
3. rigetta la domanda avanzata da di riconoscimento in suo Controparte_1 favore dell'assegno di mantenimento;
4. conferma l'ordinanza presidenziale , per l'effetto, dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, il loro prevalente collocamento presso il padre e l'esercizio del diritto di visita della madre secondo quanto disposto in parte motiva;
5. conferma l'ordinanza presidenziale e, per l'effetto, pone a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento di entrambi i figli mediante
[...] versamento di un assegno mensile complessivo di € 200,00 (€ 100,00 per ciascuno) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondere a
[...]
entro il giorno cinque del mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, Pt_1 previamente concordate e documentate;
6. conferma l'assegnazione della casa familiare al ricorrente;
7. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiaravalle Centrale (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
RGAC n. 2158/2022 - Pagina 14 di 15 8. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
3 aprile 2025.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 2158/2022 - Pagina 15 di 15