Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 23/04/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
P.U. 25-1/2025
Ricorso per l'apertura di liquidazione giudiziale
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Il Collegio, composto dai magistrati
Dott. Claudia Frosini Presidente rel.
Dott. Valerio Medaglia Giudice
Dott. Amedeo Russo Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 25-1/2025 promosso da
Parte 1
nei confronti di
Controparte 1 e dei soci illimitatamente responsabili CP 1 CP 1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato da Parte 1 nei confronti della società Controparte 1
e dei soci illimitatamente responsabili CP 1 e CP 1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
lette le memorie;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza alla società mediante deposito presso la casa comunale ed ai soci illimitatamente responsabili personalmente;
vista la costituzione in giudizio del solo socio CP_1 che ha contestato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di liquidazione giudiziale per carenza di interesse ad agire della ricorrente, attesa la mancanza di attivo da liquidare in capo alla società e dello stesso socio illimitatamente responsabile nell'ambito della liquidazione giudiziale;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
premesso che il creditore istante vanta un credito di euro 196.990,80, quale quota parte del maggior credito di euro 590.972,40 riconosciuto in forza della sentenza n. 1812/2015 della Corte d'Appello di Firenze (cfr. doc. n 1); visto che la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 17.05.2024, non essendo dunque ancora decorso un anno dalla cancellazione ai fini del termine di decadenza previsto ex lege dall'articolo 33 c.c.i. per la declaratoria di liquidazione giudiziale:
ritenuto che
la posizione creditoria sia ampiamente confermata dalla documentazione in atti, dovendosi peraltro precisare che, secondo il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi nel vigore della legge fallimentare, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento- prima- e liquidazione giudiziale-
-oggi-, l'articolo 37 comma 2 c.c.i. laddove stabilisce che la liquidazione giudiziale è dichiarata, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa sufficiente, a tal fine, un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cass. civ. Sez. I, 17-02-2015, n. 3111, Cass. civ. Sez. Unite, 23-01-2013, n. 1521); ritenuto pertanto che l'esame dell'esistenza o inesistenza del credito vantato dal ricorrente è estraneo all'oggetto del procedimento di dichiarazione di liquidazione giudiziale, dal momento che l'oggetto del procedimento è solo quello relativo all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale e la valutazione del credito del ricorrente funge esclusivamente da presupposto di legittimazione alla presentazione del ricorso, e ciò è tanto più vero se si considera che comunque il creditore che ha chiesto la liquidazione giudiziale del proprio debitore è tenuto a presentare domanda di ammissione allo stato passivo, se vuole divenire creditore concorsuale;
ritenuto pertanto che non sia neanche necessario che il creditore sia in possesso di un titolo esecutivo, essendo legittimato al ricorso anche il titolare di un credito non scaduto, sottoposto a condizione o contestato;
ritenuto che
la società versi effettivamente in stato di insolvenza come desumibile, oltre che dall'ingente credito vantato dalla ricorrente, anche dal pregresso e protratto stato di inattività della società (per quanto dedotto dallo stesso resistente addirittura risalente agli anni 2000), società che peraltro è stata sciolta senza essere messa in liquidazione (cfr. doc n. 2 allegato alla memoria difensiva della ricorrente, id est estratto dell'atto di scioglimento in cui i soci hanno dato atto di non procedere alla messa in liquidazione della società avendo già provveduto all'estinzione di tutte le passività e alla liquidazione delle attività sociali); rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
rilevato altresì che non ricorrono i presupposti per l'esenzione dalla fallibilità, ai sensi dell'articolo 2 lett d) e 121 C.C.I, posto che la società, non costituendosi in giudizio ( si è infatti costituito il solo socio CP_1 non ha dedotto alcunché in ordine '
all'eventuale sussistenza dei presupposti per tale esenzione, come invece sarebbe stato suo onere;
ed infatti nel procedimento per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, mentre grava sull'istante l'onere di provare gli elementi integranti del fatto costitutivo, ovvero la qualità di imprenditore del soggetto da dichiararsi fallito e lo stato di insolvenza, grava invece sul fallendo la prova degli elementi impeditivi, estintivi e modificativi quali, appunto, la sussistenza delle esclusioni legate al limite dimensionale di fallibilità (cfr., tra le altre, Cass. 6835/2014); ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che
tali conclusioni non possano essere inficiate dalla prospettata assenza di attivo da distribuire in senso alla procedura concorsuale eccepita dal socio che si è costituito, trattandosi di profilo rilevante nella fase esecutiva della procedura, allorché tale circostanza dovesse emergere ed essere compiutamente verificata all'esito delle indagini della curatela, non essendo viceversa tale presupposto previsto come requisito per l'apertura della liquidazione giudiziale, peraltro sulla base di una mera affermazione del socio;
considerato che
in questa sede, per le motivazioni già ampiamente espresse, non rilevano infine le contestazioni in ordine all'esatto quantum debeatur, che sono destinate a rilevare solo in sede di accertamento del passivo;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, applicato il criterio della soccombenza quanto alle spese del presente procedimento e liquidate le stesse in base ai parametri di cui al D.M. n 55/2014 e succ.mod e integr. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
e dei soci illimitatamente responsabili CP 1 e CP 1 Controparte_1
[...] P.IVA P.IVA 1 con sede legale in Grosseto, via Aurelia Nord loc.
Rugginosa, cancellata dal registro delle imprese in data17.05.2024 nomina la dott.ssa Claudia Frosini Giudice Delegato per la procedura nomina che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base il dott. Persona 1 delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. autorizza att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 14.10.2025 ore 10,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI. liquida in favore della ricorrente le spese del procedimento nella misura complessiva di euro 2095,00 per compensi, oltre al rimborso spese in ragione del 15%, iva e cap come per legge;
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 15.4.2025 Il Presidente Dott.ssa Claudia Frosini