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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1987/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella seguente composizione: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1987 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 d.lgs. n. 14 del 2019, avverso la sentenza del tribunale di Napoli Nord – Sezione III, pubblicata in data
22.05.2025, n. 72/2025, di apertura della liquidazione giudiziale,
TRA
(P. I.V.A. , in persona del suo legale Parte_1 P.IV_1
rappresentante pro tempore, con sede in Frattamaggiore (NA) alla Parte_2 via Lupoli n. 75 ed ivi elettivamente domiciliata alla Via P.M. Vergara n. 140 presso lo studio dell'avv. Mario Tecame (c.f.: da cui è C.F._1 rappresentata e difesa
Reclamante
Liquidazione giudiziale della (c.f.: - Parte_1 P.IV_1 n. 62/2025 Tribunale di Napoli Nord), in persona del curatore avv. prof.
Vincenzo Maria Cesaro (c.f.: ), rappresentato e difeso C.F._2 dall'avv. Marcello Penta (c.f.: ) con studio in Napoli, Via C.F._3
Crispi n. 74, giusta autorizzazione a costituirsi in giudizio con nomina dell'avv.
M. Penta e contestuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato con 2 provvedimento del G.D., dott. Giovanni di Giorgio, in data 12.6.2025, nonché in virtù di procura ad litem rilasciata dal curatore su foglio separato.
Reclamato
E
(c.f.: e P.IV , in persona del Controparte_1 P.IV_2 P.IV_3
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in RT (NA) alla Via
Leonardo da Vinci n. 128, rappresentata e difesa in primo grado dall'avv.
Gianpaolo Giudice
Reclamato non costituito
(P.IV , in persona del legale Controparte_2 P.IV_4 rappresentante pro tempore, e P.IV , Controparte_3 P.IV_5
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese in primo grado dall'avv. Roberto Iovine
Reclamati non costituiti
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli
Intervenuto ex lege
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli Nord la ha chiesto Controparte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale della reclamante società, dimostrato di esserne creditrice “a) in forza del decreto ingiuntivo n. 733/2024 del Tribunale di
Napoli, dichiarato esecutivo il 5.12.2024, della somma di euro 33.494,06 oltre interessi e spese successive;
b) in forza della sentenza n. 10502/2024 del
Tribunale di Napoli, che ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo, della
R.G.V.G. n. 1987/2025 Sentenza ex art. 51 CC.II.
Corte d'Appello di Napoli - Sezione Prima Civile somma di euro 5.261,00, oltre accessori, per le spese di lite;
c) in forza del decreto ingiuntivo n. 5055/2024 del Giudice di Pace di Napoli, dichiarato esecutivo il 2.07.2024, della somma di euro 9.346,00 oltre interessi e spese successive” (così in motivazione la sentenza impugnata).
Con distinti ricorsi, riuniti a quello delal hanno agito altresì la Controparte_1 3 e la assumendo di essere sue Controparte_3 Controparte_2 creditrici sulla base, rispettivamente, di decreto ingiuntivo n. 8944/2022 del
Tribunale di Napoli, dichiarato esecutivo il 12.06.2023, della somma di euro
5.163,58 oltre interessi e spese, e di decreto ingiuntivo n. 67/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarato esecutivo il 22.03.2024, della somma di euro 30.519,75 oltre interessi e spese successive.
Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza oggetto di reclamo, svolta d'ufficio l'istruttoria, ritenendo provati tutti i presupposti, sia soggettivi che oggettivi, ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
In particolare, il tribunale ha dato atto che da ognuno dei bilanci degli anni 2019,
2020 e 2021, la società ha sempre avuto un attivo superiore ad euro 300.000,00
(euro 611.798,00 nel 2019; euro 597.871,00 nel 2020 ed euro 477.780,00 nel
2021) e ricavi superiori ad euro 200.000,00 (euro 266.256,00 nel 2019; euro
323.075,00 nel 2020 ed euro 433.997,00 nel 2021); che la società debitrice, costituita, non ha fornito elementi che consentano di ritenere che le soglie non siano state superate anche negli anni successivi, di guisa essa non ha i caratteri di impresa minore.
Sotto altro profilo, ha ritenuto sussistente l'insolvenza attesi i debiti verso i ricorrenti, nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'INPS, rilevando che il credito vantato nei confronti dell' il cui Parte_3
mancato adempimento ha ritenuto comunque riconducibile al comportamento della resistente, non sarebbe comunque sufficiente a soddisfare tutti i debiti della resistente accertati, debiti che ammontano ad euro 501.204,13.
2. Avverso la predetta decisione, in data 26.5.2025 la società debitrice in persona del suo legale rappresentante ha promosso reclamo ex art. 51 CC.II., articolando
R.G.V.G. n. 1987/2025 Sentenza ex art. 51 CC.II.
Corte d'Appello di Napoli - Sezione Prima Civile un unico, lungo, motivo sul difetto della sua insolvenza.
Ha dedotto di non essere insolvente, atteso che:
--in data 20.05.2025 (prima dell'emissione della sentenza reclamata), provvedeva al pagamento dell'importo pari ad euro 74.016,67 in favore della CP_1
della e della avendo preannunciato il
[...] Controparte_2 Controparte_3 4 pagamento, stante la momentanea sospensione dei mandati di pagamento da parte della;
Parte_3
--in corso di giudizio veniva versata in atti anche la comunicazione della
[...]
del 4.04.2025 con cui l'Ente certificava il credito della Parte_3 [...]
e preannunciava i pagamenti;
Parte_1
--contrariamente a quanto erroneamente indicato dal Tribunale di Napoli Nord nella sentenza n. 72/2025, il “presunto credito” vantato dalla
[...]
è pari soltanto ad euro 186.927,58 e non ad euro Controparte_4
365.047,24, come da atto di pignoramento notificato alla Parte_1 in data 24.04.2025, peraltro impugnato dinanzi al Tribunale di Napoli, nel
[...]
quale deve ritenersi compreso anche il debito verso l'INPS; Parte
-- il credito accertato verso la pari ad euro 402.468,15, avrebbe richiesto un più attento esame della situazione patrimoniale della reclamante.
Fissata la comparizione, disposta ed eseguita con decreto presidenziale la notifica ai controinteressati, si è costituita la liquidazione giudiziale della società
[...]
opponendosi al reclamo e chiedendone il rigetto in quanto Parte_1 infondato, mentre non si sono costituiti i creditori ricorrenti per liquidazione giudiziale.
All'esito di trattazione scritta del 9 luglio 2025, acquisite le note di trattazione delle parti costituite, la Corte, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
***
3. Il reclamo è infondato.
Incontestati i requisiti dimensionali, è infondato l'unico motivo di reclamo, sulla presunta insussistenza dell'insolvenza.
Vale in primo luogo considerare che non vi è nessuna contestazione
R.G.V.G. n. 1987/2025 Sentenza ex art. 51 CC.II.
Corte d'Appello di Napoli - Sezione Prima Civile sull'esistenza di ingente debitoria residua, pari - per quanto anche ammesso in reclamo – a circa 186.927,58 euro nei confronti dell'Erario.
A sfavore della tesi della reclamante depone, inoltre, la mancata tenuta delle scritture contabili e obbligatorie per l'intero periodo dal 2021 ad oggi, atteso che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2021. 5 Peraltro, le ragioni del mancato deposito dei bilanci sarebbero, in parte, la difficoltà di ricostruire le vicende aziendali, come dichiarato dall'amministratore al curatore.
Né il pagamento parziale dei debiti delle sole ricorrenti per liquidazione giudiziale inficia la valutazione sullo stato di decozione.
Tanto, sia perché è incontestato che la complessiva debitoria verso queste tre società è ben superiore ai pagamenti effettuati, come dedotto dalla curatela nella comparsa di costituzione nella fase di reclamo e come risulta dalla motivazione – sul punto non censurata - della sentenza impugnata, sia, soprattutto, perché è noto che pagamenti parziali, ad una parte dei creditori, pendendo una procedura volta a dare ingresso alla liquidazione concorsuale di tutti i crediti, è ulteriore sintomo di insolvenza, trattandosi di pagamenti revocabili.
Quando, come nella fattispecie che occupa, l'impresa risulti attiva al momento della dichiarazione di liquidazione giudiziale, ciò che deve apprezzarsi per la valutazione di insolvenza, è la capacità di adempiere con i mezzi ordinari alle obbligazioni assunte, capacità smentita dagli ingenti debiti, scaduti da molto tempo.
Non scalfisce la valutazione del tribunale, la circostanza che vi sarebbe un Parte credito verso la (non pagato, si badi bene, proprio per le irregolarità fiscali e Parte previdenziali emergenti dalla doverosa verifica da parte della presso l'Agenzia delle Entrate), la cui effettiva misura, scadenza ed esigibilità ai fini che occupa è quantomeno posta in dubbio dal disordine dei documenti contabili aziendali, mentre è sicuro che la gravosa esposizione debitoria pari ad oltre mezzo milione di euro, risale addirittura all'esercizio chiuso al 31.12.2021
(l'ultimo di cui vi è documentazione), comprende anche 58.000,00 euro di debiti verso le banche e indica un'esposizione verso l'erario ben inferiore a quella
R.G.V.G. n. 1987/2025 Sentenza ex art. 51 CC.II.
Corte d'Appello di Napoli - Sezione Prima Civile attuale.
Nulla, infatti, è dedotto, in questa fase, su detta ingente debitoria risultante dall'ultimo bilancio approvato.
In definitiva, a smentire le difese della reclamante vi è il dato, incontestato, della esposizione debitoria verso l'erario di circa 185.000,00 euro e verso le 3 società 6 già ricorrenti in primo grado;
senza che possa rilevare, in senso contrario all'insolvenza, la mancata presentazione, ad oggi, di domande di ammissione al passivo.
Per tutte le ragioni fin qui esposte il reclamo è infondato e merita di essere respinto.
***
4. Il governo delle spese segue la soccombenza nei rapporti tra la società reclamante e la curatela, costituita, e, attesa l'ammissione della curatela al patrocinio a carico dello Stato, vanno liquidate in favore dello Stato, come da liquidazione contenuta in dispositivo, secondo i parametri indicati nella tabella
12 del contenzioso in grado di Appello, allegata al d.m. Giustizia 147/2022 - come espressamente previsto dall'art. 4 co. 10 sexies del d.m. 147/2022 - considerando quelli fissati per le cause di valore indeterminato (in termini Cass.
S.U. 24 luglio 2007 n. 16300 est. Morelli;
Cass. 10277/2014, Cass. 1346/2013) di bassa complessità; nessuna statuizione va assunta per spese verso le società ricorrenti in primo grado, vittoriose ma non costituite in fase di reclamo.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
--respinge il reclamo, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n. 72/2025 resa dal Tribunale di Napoli Nord – Sezione III, pubblicata in data 22.05.2025, di apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
--condanna la società reclamante al pagamento in favore dello Stato delle spese
R.G.V.G. n. 1987/2025 Sentenza ex art. 51 CC.II.
Corte d'Appello di Napoli - Sezione Prima Civile di lite, che quantifica in euro 5.000,00 per onorario, oltre rimborso forfettario al
15%, IV e CAP;
nulla per spese relativamente alle società reclamate non costituite;
--ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un 7 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione del reclamo.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.7.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
R.G.V.G. n. 1987/2025 Sentenza ex art. 51 CC.II.
Corte d'Appello di Napoli - Sezione Prima Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella seguente composizione: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1987 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 d.lgs. n. 14 del 2019, avverso la sentenza del tribunale di Napoli Nord – Sezione III, pubblicata in data
22.05.2025, n. 72/2025, di apertura della liquidazione giudiziale,
TRA
(P. I.V.A. , in persona del suo legale Parte_1 P.IV_1
rappresentante pro tempore, con sede in Frattamaggiore (NA) alla Parte_2 via Lupoli n. 75 ed ivi elettivamente domiciliata alla Via P.M. Vergara n. 140 presso lo studio dell'avv. Mario Tecame (c.f.: da cui è C.F._1 rappresentata e difesa
Reclamante
Liquidazione giudiziale della (c.f.: - Parte_1 P.IV_1 n. 62/2025 Tribunale di Napoli Nord), in persona del curatore avv. prof.
Vincenzo Maria Cesaro (c.f.: ), rappresentato e difeso C.F._2 dall'avv. Marcello Penta (c.f.: ) con studio in Napoli, Via C.F._3
Crispi n. 74, giusta autorizzazione a costituirsi in giudizio con nomina dell'avv.
M. Penta e contestuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato con 2 provvedimento del G.D., dott. Giovanni di Giorgio, in data 12.6.2025, nonché in virtù di procura ad litem rilasciata dal curatore su foglio separato.
Reclamato
E
(c.f.: e P.IV , in persona del Controparte_1 P.IV_2 P.IV_3
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in RT (NA) alla Via
Leonardo da Vinci n. 128, rappresentata e difesa in primo grado dall'avv.
Gianpaolo Giudice
Reclamato non costituito
(P.IV , in persona del legale Controparte_2 P.IV_4 rappresentante pro tempore, e P.IV , Controparte_3 P.IV_5
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese in primo grado dall'avv. Roberto Iovine
Reclamati non costituiti
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli
Intervenuto ex lege
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli Nord la ha chiesto Controparte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale della reclamante società, dimostrato di esserne creditrice “a) in forza del decreto ingiuntivo n. 733/2024 del Tribunale di
Napoli, dichiarato esecutivo il 5.12.2024, della somma di euro 33.494,06 oltre interessi e spese successive;
b) in forza della sentenza n. 10502/2024 del
Tribunale di Napoli, che ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo, della
R.G.V.G. n. 1987/2025 Sentenza ex art. 51 CC.II.
Corte d'Appello di Napoli - Sezione Prima Civile somma di euro 5.261,00, oltre accessori, per le spese di lite;
c) in forza del decreto ingiuntivo n. 5055/2024 del Giudice di Pace di Napoli, dichiarato esecutivo il 2.07.2024, della somma di euro 9.346,00 oltre interessi e spese successive” (così in motivazione la sentenza impugnata).
Con distinti ricorsi, riuniti a quello delal hanno agito altresì la Controparte_1 3 e la assumendo di essere sue Controparte_3 Controparte_2 creditrici sulla base, rispettivamente, di decreto ingiuntivo n. 8944/2022 del
Tribunale di Napoli, dichiarato esecutivo il 12.06.2023, della somma di euro
5.163,58 oltre interessi e spese, e di decreto ingiuntivo n. 67/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarato esecutivo il 22.03.2024, della somma di euro 30.519,75 oltre interessi e spese successive.
Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza oggetto di reclamo, svolta d'ufficio l'istruttoria, ritenendo provati tutti i presupposti, sia soggettivi che oggettivi, ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
In particolare, il tribunale ha dato atto che da ognuno dei bilanci degli anni 2019,
2020 e 2021, la società ha sempre avuto un attivo superiore ad euro 300.000,00
(euro 611.798,00 nel 2019; euro 597.871,00 nel 2020 ed euro 477.780,00 nel
2021) e ricavi superiori ad euro 200.000,00 (euro 266.256,00 nel 2019; euro
323.075,00 nel 2020 ed euro 433.997,00 nel 2021); che la società debitrice, costituita, non ha fornito elementi che consentano di ritenere che le soglie non siano state superate anche negli anni successivi, di guisa essa non ha i caratteri di impresa minore.
Sotto altro profilo, ha ritenuto sussistente l'insolvenza attesi i debiti verso i ricorrenti, nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'INPS, rilevando che il credito vantato nei confronti dell' il cui Parte_3
mancato adempimento ha ritenuto comunque riconducibile al comportamento della resistente, non sarebbe comunque sufficiente a soddisfare tutti i debiti della resistente accertati, debiti che ammontano ad euro 501.204,13.
2. Avverso la predetta decisione, in data 26.5.2025 la società debitrice in persona del suo legale rappresentante ha promosso reclamo ex art. 51 CC.II., articolando
R.G.V.G. n. 1987/2025 Sentenza ex art. 51 CC.II.
Corte d'Appello di Napoli - Sezione Prima Civile un unico, lungo, motivo sul difetto della sua insolvenza.
Ha dedotto di non essere insolvente, atteso che:
--in data 20.05.2025 (prima dell'emissione della sentenza reclamata), provvedeva al pagamento dell'importo pari ad euro 74.016,67 in favore della CP_1
della e della avendo preannunciato il
[...] Controparte_2 Controparte_3 4 pagamento, stante la momentanea sospensione dei mandati di pagamento da parte della;
Parte_3
--in corso di giudizio veniva versata in atti anche la comunicazione della
[...]
del 4.04.2025 con cui l'Ente certificava il credito della Parte_3 [...]
e preannunciava i pagamenti;
Parte_1
--contrariamente a quanto erroneamente indicato dal Tribunale di Napoli Nord nella sentenza n. 72/2025, il “presunto credito” vantato dalla
[...]
è pari soltanto ad euro 186.927,58 e non ad euro Controparte_4
365.047,24, come da atto di pignoramento notificato alla Parte_1 in data 24.04.2025, peraltro impugnato dinanzi al Tribunale di Napoli, nel
[...]
quale deve ritenersi compreso anche il debito verso l'INPS; Parte
-- il credito accertato verso la pari ad euro 402.468,15, avrebbe richiesto un più attento esame della situazione patrimoniale della reclamante.
Fissata la comparizione, disposta ed eseguita con decreto presidenziale la notifica ai controinteressati, si è costituita la liquidazione giudiziale della società
[...]
opponendosi al reclamo e chiedendone il rigetto in quanto Parte_1 infondato, mentre non si sono costituiti i creditori ricorrenti per liquidazione giudiziale.
All'esito di trattazione scritta del 9 luglio 2025, acquisite le note di trattazione delle parti costituite, la Corte, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
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3. Il reclamo è infondato.
Incontestati i requisiti dimensionali, è infondato l'unico motivo di reclamo, sulla presunta insussistenza dell'insolvenza.
Vale in primo luogo considerare che non vi è nessuna contestazione
R.G.V.G. n. 1987/2025 Sentenza ex art. 51 CC.II.
Corte d'Appello di Napoli - Sezione Prima Civile sull'esistenza di ingente debitoria residua, pari - per quanto anche ammesso in reclamo – a circa 186.927,58 euro nei confronti dell'Erario.
A sfavore della tesi della reclamante depone, inoltre, la mancata tenuta delle scritture contabili e obbligatorie per l'intero periodo dal 2021 ad oggi, atteso che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2021. 5 Peraltro, le ragioni del mancato deposito dei bilanci sarebbero, in parte, la difficoltà di ricostruire le vicende aziendali, come dichiarato dall'amministratore al curatore.
Né il pagamento parziale dei debiti delle sole ricorrenti per liquidazione giudiziale inficia la valutazione sullo stato di decozione.
Tanto, sia perché è incontestato che la complessiva debitoria verso queste tre società è ben superiore ai pagamenti effettuati, come dedotto dalla curatela nella comparsa di costituzione nella fase di reclamo e come risulta dalla motivazione – sul punto non censurata - della sentenza impugnata, sia, soprattutto, perché è noto che pagamenti parziali, ad una parte dei creditori, pendendo una procedura volta a dare ingresso alla liquidazione concorsuale di tutti i crediti, è ulteriore sintomo di insolvenza, trattandosi di pagamenti revocabili.
Quando, come nella fattispecie che occupa, l'impresa risulti attiva al momento della dichiarazione di liquidazione giudiziale, ciò che deve apprezzarsi per la valutazione di insolvenza, è la capacità di adempiere con i mezzi ordinari alle obbligazioni assunte, capacità smentita dagli ingenti debiti, scaduti da molto tempo.
Non scalfisce la valutazione del tribunale, la circostanza che vi sarebbe un Parte credito verso la (non pagato, si badi bene, proprio per le irregolarità fiscali e Parte previdenziali emergenti dalla doverosa verifica da parte della presso l'Agenzia delle Entrate), la cui effettiva misura, scadenza ed esigibilità ai fini che occupa è quantomeno posta in dubbio dal disordine dei documenti contabili aziendali, mentre è sicuro che la gravosa esposizione debitoria pari ad oltre mezzo milione di euro, risale addirittura all'esercizio chiuso al 31.12.2021
(l'ultimo di cui vi è documentazione), comprende anche 58.000,00 euro di debiti verso le banche e indica un'esposizione verso l'erario ben inferiore a quella
R.G.V.G. n. 1987/2025 Sentenza ex art. 51 CC.II.
Corte d'Appello di Napoli - Sezione Prima Civile attuale.
Nulla, infatti, è dedotto, in questa fase, su detta ingente debitoria risultante dall'ultimo bilancio approvato.
In definitiva, a smentire le difese della reclamante vi è il dato, incontestato, della esposizione debitoria verso l'erario di circa 185.000,00 euro e verso le 3 società 6 già ricorrenti in primo grado;
senza che possa rilevare, in senso contrario all'insolvenza, la mancata presentazione, ad oggi, di domande di ammissione al passivo.
Per tutte le ragioni fin qui esposte il reclamo è infondato e merita di essere respinto.
***
4. Il governo delle spese segue la soccombenza nei rapporti tra la società reclamante e la curatela, costituita, e, attesa l'ammissione della curatela al patrocinio a carico dello Stato, vanno liquidate in favore dello Stato, come da liquidazione contenuta in dispositivo, secondo i parametri indicati nella tabella
12 del contenzioso in grado di Appello, allegata al d.m. Giustizia 147/2022 - come espressamente previsto dall'art. 4 co. 10 sexies del d.m. 147/2022 - considerando quelli fissati per le cause di valore indeterminato (in termini Cass.
S.U. 24 luglio 2007 n. 16300 est. Morelli;
Cass. 10277/2014, Cass. 1346/2013) di bassa complessità; nessuna statuizione va assunta per spese verso le società ricorrenti in primo grado, vittoriose ma non costituite in fase di reclamo.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
--respinge il reclamo, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n. 72/2025 resa dal Tribunale di Napoli Nord – Sezione III, pubblicata in data 22.05.2025, di apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
--condanna la società reclamante al pagamento in favore dello Stato delle spese
R.G.V.G. n. 1987/2025 Sentenza ex art. 51 CC.II.
Corte d'Appello di Napoli - Sezione Prima Civile di lite, che quantifica in euro 5.000,00 per onorario, oltre rimborso forfettario al
15%, IV e CAP;
nulla per spese relativamente alle società reclamate non costituite;
--ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un 7 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione del reclamo.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.7.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
R.G.V.G. n. 1987/2025 Sentenza ex art. 51 CC.II.
Corte d'Appello di Napoli - Sezione Prima Civile