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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/07/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 8377/2024 promossa da:
, c.f. , ass. Avv. Carlotta Persico, Parte_1 C.F._1 domiciliata come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, assistito ex art. 417 bis c.p.c. Controparte_1 dalla dirigente dott.ssa Tecla Riverso e dal funzionario dott. Angelo Maurizio
Ragusa, domiciliato come da memoria costitutiva;
- PARTE RESISTENTE -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 10.10.2024, – con riferimento agli Parte_1 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ha chiesto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del CP_1 convenuto al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 2.500,00 tramite la suddetta carta elettronica quale contributo alla propria formazione, invocando il principio di parità di trattamento stabilito dalla normativa europea di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva
1999/70/CE.
1 Ha inoltre chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno CP_1 da abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato nella misura di cui all'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, (quantificando allo scopo la retribuzione di riferimento nella misura di € 2.283,99), o in quella diversa misura che il Giudice dovesse ritenere di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Infine, parte ricorrente ha dedotto di non aver potuto usufruire di tutti i giorni di ferie maturati negli aa. ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 in quanto titolare di contratto sino al 30/06; ha richiesto l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva, commisurata alla retribuzione equivalente ai giorni di ferie maturati e non fruiti secondo quanto disposto dall'art.1, comma 54, della legge 24.12.2012 n. 228 e la condanna del al pagamento in proprio CP_1 favore della somma di € 13.063,85, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Il convenuto si è tempestivamente costituito chiedendo la reiezione delle CP_1 domande.
In data 26 marzo 2025 la parte ricorrente ha depositato un nuovo conteggio con riferimento alla domanda avente ad oggetto di indennità sostitutiva delle ferie e all'odierna udienza ne ha ridotto l'importo ad euro 13.082,01 lordi, alla luce dei rilievi del Ministero in ordine al godimento di alcuni giorni di ferie a seguito della presentazione di apposita domanda.
La causa è stata decisa nei termini di cui al dispositivo dopo aver richiesto, senza esito, ai D.S. degli Istituti in cui parte ricorrente ha prestato servizio di fornire le informazioni indicate nell'ordinanza in atti.
Rilevato.
1. La carta elettronica docenti. non è contestato:
- che i periodi in cui il servizio è stato prestato, siano quelli indicati in ricorso, siccome coincidenti con lo stato matricolare depositato dal;
CP_1
2 - che ai soli docenti di ruolo, nel periodo dedotto, il ha erogato la CP_1
“carta elettronica”, introdotta dall'art. 1 della L. 107/2015;
- che la ricorrente, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo.
Con riferimento alla formazione dei docenti dipendenti del Controparte_1
, devono essere richiamati:
[...]
l'art. 282 del d.lgs 297/1994 a mente del quale l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico- pedagogica;
l'art. 28 del CCNL del 4.8.1995, comparto scuola, che dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
L'art. 63 del CCNL del 27.11.2007, medesimo comparto, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che l'Amministrazione sia tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
l'art. 64 del CCNL da ult. cit che prevede: “la partecipazione ad attività di formazione
e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Trattasi di una normativa collettiva e di fonte legislativa che non opera alcuna differenziazione sulla base della natura del contratto di lavoro, a tempo determinato ovvero indeterminato, in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione.
Lo stesso convenuto nella propria memoria ha richiamato la nota CP_1 ministeriale n. 35 del 07.01.2016 con cui sono state fornite indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione professionale, ove è specificato che
3 detta formazione “comprende nell'ambito dei destinatari tutto il personale docente, di ruolo e non di ruolo, atteso che si legge “la formazione in servizio, obbligatoria, permanente e strutturale è connessa alla funzione docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera”.
La normativa che ha istituito per i soli docenti di ruolo la “carta elettronica” è contenuta nell'art. 1 della legge 107/2015 che, al c. 121, ha stabilito:
“al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea CP_1 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Con DPCM del 23.9.2015 si è stabilito, all'art. 2,: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…). 4.
La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di CP_1
4 interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
La normativa nazionale disciplinante la carta elettronica docente è stata recentemente oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti anche nella la fattispecie in esame;
in particolare, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-
450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato cit., formulata dalla Giudice del lavoro di Vercelli nell'ambito di un giudizio del tutto sovrapponibile a quello in esame, la CGUE ha evidenziato che:
a) la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
b) per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro e che l'indennità ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro;
c) spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore/la lavoratrice, nei periodi in cui era alle dipendenze del in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in CP_1 una situazione comparabile a quella dei lavoratori di ruolo nel corso del medesimo periodo.
La CGUE dopo aver stabilito, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la piena comparabilità della situazione della ricorrente nel procedimento principale, con quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, ha rilevato:
d) che non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del
[...]
[...] , ai quali la carta elettronica è stata riconosciuta, Controparte_2 ed i docenti assunti in forza di contratto a tempo determinato, a cui la carta predetta è stata negata e che la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”.
La CGUE ha pertanto concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Infine, è intervenuta sulle questioni poste anche la Corte di Cassazione, adita ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c..
Con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023, sono stati enunciati i seguenti principi di diritto:”
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
6 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Alla luce della pronuncia sopra richiamata, la normativa nazionale deve essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con riferimento all'a.s. oggetto di domanda.
Nella fattispecie in esame si è già detto come non vi sia contestazione tra le parti circa la “comparabilità”, dal punto di vista della natura del lavoro, delle mansioni espletate e delle competenze professionali richieste, tra l'odierna ricorrente e gli altri docenti di ruolo che hanno prestato servizio nei suoi stessi periodi.
In conclusione, il deve essere condannato al Controparte_1 pagamento in favore della parte ricorrente, per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, del complessivo importo di euro
2.500,00 tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
E' infondata, infatti, l'eccezione di prescrizione formulata dal con CP_1 riferimento all'anno scolastico 2019/2020: tenuto conto che il contratto di lavoro è stato sottoscritto in data 17 settembre 2019, l'atto di diffida trasmesso al CP_1
7 tramite pec in data 31 luglio 2024, ha validamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale (cfr. doc. 2 f.r.).
2. L'indennità sostitutiva delle ferie.
La ricorrente negli aa.ss. dedotti in giudizio ha prestato servizio, in forza di plurimi contratti a tempo determinato, nei seguenti periodo: nell'a.s. 2016/2017, dal
28/10/2016 al 30/06/2017 (in forza di due diversi contratti uno per 6 ore e l'altro per 12 ore settimanali); nell'a.s. 2017/2018, dal 28/09/2017 all'11/10/2017 e dal
12/10/2017 al 30/06/2018; nell'a.s. 2018/2019, dal 05/10/2018 al 30/06/2019; nell'a.s. 2019/2020, dal 17/09/2019 30/06/2020; nell'a.s. 2020/2021, dal
16/09/2020 al 30/06/2021; nell'a.s. 2021/2022, dal 03/09/2021 30/06/2022; nell'a.s. 2022/2023, dal 01/09/2022 al 30/06/2023; nell'a.s. 2023/2024 dal
01/09/2023 al 30/06/2024.
A fondamento della domanda, la parte ricorrente ha richiamato le sentenze pronunciate dalla CGUE in data 6.11.2018 nelle cause riunite C-569/2016 e C-
570/2016, nella causa C-619/2016 e nella causa C-846/2016, nonché le pronunce della S.C. di Cassazione rappresentate dalla sentenza n. 14268/2022 e dall'ordinanza n. 16715/2024 introduttivo ha dedotto di non aver presentato domanda di ferie nel corso degli anni scolastici suddetti e di non essere stata invitata dal datore di lavoro a goderne, nelle forme e nei modi indicati dalla Corte di
Giustizia Europea e dalla Corte di Cassazione.
La materia del contendere è costituita dal fatto che il ritiene, CP_1 contrariamente a quanto sostiene la parte ricorrente, che l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute possa essere riconosciuta nei limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati ed i giorni di sospensione delle lezioni di cui al calendario scolastico regionale (cui si aggiungono gli eventuali giorni di ferie goduti a domanda).
Si richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la condivisibile sentenza pronunciata dal tribunale di Torino, dott.ssa Daniela Paliaga, a definizione del giudizio iscritto al n. RGL 8384/2024 ed avente ad oggetto le medesime questioni oggetto del presente giudizio;
in detta pronuncia, di cui appresso si riportano alcuni passaggi argomentativi, il tribunale ha sostenuto che difettano nel caso concreto i presupposti che consentano di applicare i principi espressi dalla giurisprudenza della CGUE e della S.C. sopra richiamate: la materia delle ferie dei docenti con contratto di lavoro a termine fino al 30 giugno, ovvero con contratto per supplenza
8 breve e saltuaria, infatti, con riferimento alle annualità dedotte in giudizio, è contenuta nell'art. 1 c. 54 della L. 228/2012, norma che destina i giorni di sospensione delle lezioni, come definiti dal calendario scolastico regionale, alle ferie del personale docente e che non introduce un generale divieto di monetizzazione dei giorni di ferie maturati e non goduti una volta terminato il rapporto di lavoro come, invece, avvenuto per il personale delle amministrazioni pubbliche ad opera dell'art. 5, c. 8, del D.L. 95/2012, conv. con mod. dalla L. 135/2012. Infatti, l'art. 5 c. 8 del
D.L. cit. stabilisce che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi ai giorni di ferie maturati e non goduti “non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.”.
La motivazione adottata è la seguente:
“L'onere della prova della mancata fruizione delle ferie.
14. La giurisprudenza di legittimità è del tutto consolidata nell'affermare che “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento oppure di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto”. (così ad es., di recente, Cass. n. 15258/ 2024). (…).
Le regole normative in materia di ferie del personale docente.
16. Per gli anni scolastici dedotti in giudizio la disciplina delle ferie dell'intero personale docente, a termine e di ruolo, è racchiusa nell'articolo 1 comma 54 legge n.
228/2012 (…) il quale prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente
9 alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Nella sentenza citata la Giudice dopo aver richiamato la normativa dettata dal
CCNL 2006/2009 - vigente nel periodo anteriore all'entrata in vigore della legge
228/2012- , diversa per i docenti di ruolo (art. 13 c. 9) e per i docenti con contratto a termine (art. 19 c. 2), ha richiamato la sentenza n. 14268/2022 della Corte di
Cassazione e quindi affermato che: “22. la previsione dell'art. 19 del CCNL Scuola
2006/2009, più favorevole per il docente, è chiaramente contrastante con quella dell'art 1 comma 54 e, a partire dall'1 settembre 2013, non è più applicabile;
la disciplina applicabile agli anni scolastici dedotti in giudizio, che sono successivi al
2012/2013, è dunque costituita unicamente dall'art. 1 comma 54; essendo il regime previsto dall'art. 19 radicalmente diverso da quello di cui all'art. 1 comma 54, quanto affermato dalla Corte di Cassazione in merito alla previsione contrattuale (riportato al punto 20; n.d.r.: il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola) non è applicabile nel caso di specie.” .
Riguardo al riferimento ai “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, contenuto nell'art. 1 c. 54 della L. 228/2012, nella sentenza cit. si evidenzia: “24. Nell'esercizio delle funzioni amministrative relative alla determinazione del calendario scolastico attribuite alla Regione dall'art. 138 comma 1 lett. d) del d.lvo n. 112 /1998, ogni anno le Giunte Regionali emanano apposita delibera in cui, nel rispetto di varie indicazioni normative tra cui quella contenuta nell'art. 74 d.lvo n. 297/1994, individuano la data di inizio e di termine delle lezioni nonché i periodi di sospensione delle stesse, che sono collocati principalmente in concomitanza delle festività nazionali obbligatorie definite dal Ministero.
25. L'art. 74 citato, per quanto qui interessa, stabilisce “1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno
200 giorni”.
26. Sulla scorta di tali previsioni, dunque, è possibile distinguere vari periodi rilevanti nella vita lavorativa del docente: l'”anno scolastico”, che va dall'1 settembre al 31
10 agosto; il periodo in cui si svolgono le “attività didattiche”, che va dall'1 settembre al
30 giugno;
il periodo di sospensione delle attività didattiche, che va dall'1 luglio (salvo il protrarsi degli esami di maturità) al 31 agosto;
il periodo delle “lezioni”, che va dalla data di inizio a quella del termine delle stesse scelte annualmente dalla Giunta
Regionale (di solito, rispettivamente, tra il 10 e il 15 settembre e tra il 10 e il 15 giugno); i giorni di “sospensione delle lezioni” stabiliti annualmente dalla Giunta
Regionale, solitamente a raccordare tra loro le festività di Natale, Capodanno ed
Epifania, nei giorni di carnevale, nei giorni intorno a Pasqua e in prossimità di altre festività, per creare eventuali “ponti” con le domeniche o altre festività.
27. È soltanto a questi ultimi giorni che fa inequivoco riferimento l'art. 1 comma 54 laddove, nel disciplinare la fruizione delle ferie per tutto il personale docente, di ruolo
e a termine, stabilisce che esso fruisce delle ferie “nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.” (…).
Il tribunale sul punto ha pertanto concluso che il legislatore del 2012 ha dato un'indicazione inequivoca: nei giorni di sospensione delle lezioni la regola è il godimento delle ferie ed ha ricordato come “30. Per oltre un decennio dall'entrata in vigore della norma - fino a quando, valorizzando quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 16715/24 e poi nella 28587/24, le difese dei docenti a termine hanno modificato l'impostazione dei loro ricorsi, adottando quella sintetizzata ai punti
1 ss. - il contenzioso relativo al mancato pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie ai docenti a termine negli a.s. dal 2013/2014 in poi ha sempre avuto ad oggetto soltanto i giorni di ferie che residuano decurtando da quelli maturati sia i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico, sia i giorni eventualmente fruiti a domanda nel restante periodo di lavoro. (…). 32. In tale contesto i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico venivano indicati nei ricorsi
e nelle memorie del come fruiti e le sentenze facevano riferimento ad essi in CP_1 termini di fruizione obbligatoria o automatica, senza necessità di approfondire il meccanismo giuridico posto alla base di tale concorde valutazione delle parti. (…).
Con riferimento ed in replica alla deduzione contenuta nel ricorso circa la mancata presentazione ad opera del docente di una domanda di godimento delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, la
Giudice ha argomentato: “41. Il comma 54, laddove stabilisce che il docente “fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, non subordina la fruizione ad una domanda, né comunque la menziona in
11 qualche modo e questo è già un argomento significativo per escludere che, per fruire delle ferie nel periodo in questione, sia necessaria una domanda.
42. La scelta è del tutto coerente con il fatto che i giorni di sospensione delle lezioni sono già stati destinati a ferie per il personale docente dallo stesso legislatore, il che rende del tutto superflua in relazione ad essi l'attivazione del tradizionale meccanismo della presentazione della domanda di ferie e della sua accettazione, che servono invece quando la collocazione di esse sia rimessa all'accordo delle parti del rapporto di lavoro. (…).
48. In estrema sintesi, a parere di questa giudice, la conclusione che si può e deve trarre dalle considerazioni che precedono è la seguente: il regime delle ferie applicabile ratione temporis al caso di specie contiene la specifica destinazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale tra il primo e l'ultimo giorno delle lezioni e ciò è di per sé sufficiente ad esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza i dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta. (…).
Riguardo al regime delle ferie negli altri periodi dell'anno scolastico in cui non sono tenute le lezioni, dal 1° settembre all'inizio delle lezioni e dal termine delle lezioni al
30 giugno, nella sentenza citata viene chiarito come detti periodi non siano dedicati dal legislatore alla fruizione delle ferie;
si tratta di periodi in cui il docente si dedica alle attività funzionali all'insegnamento, individuali e collegiali, da svolgere alcune necessariamente recandosi presso l'istituto scolastico ed altre che invece possono essere svolte dal docente “quando e dove preferisce”; in tali periodi, quindi, il docente è a disposizione del datore di lavoro e pertanto per ritenerlo in ferie è necessario un espresso provvedimento del dirigente scolastico che abbia accolto la domanda di ferie del docente;
in difetto e cessato il rapporto di lavoro, al docente spetta l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute.
Nella sentenza a questo proposito si osserva: “56. In alcuni periodi, il docente viene espressamente tenuto a disposizione - ciò è previsto, in particolare, dalle ordinanze ministeriali relative agli esami di Stato, secondo cui il personale docente (ed anche dirigente) non utilizzato nelle operazioni di esame deve comunque rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno per eventuali sostituzioni – ma deve comunque ritenersi tale anche in mancanza di un'espressa previsione ogni qual volta, nei periodi diversi da quelli di lezione e di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico destinati a ferie dall'art. 1 comma 54, abbia esaurito tutte le
12 attività didattiche” e tale conclusione viene rafforzata dal richiamo della sentenza della S.C. n. 23934/2020.
Pertanto, la sentenza conclude: “61. In estrema sintesi, il regime delle ferie riguardo ai periodi tra l'1 settembre e l'inizio delle lezioni e tra la fine di esse e il 30 giugno risulta il seguente: i giorni ivi ricompresi non sono destinati a ferie da alcuna norma e, pertanto, possono essere imputati ad esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del dirigente scolastico nel rispetto della condizione, prevista dall'art. 1 comma 54 seconda parte, che non sia necessaria una sostituzione onerosa. “.
Alla luce di tutto quanto sopra argomentato nella sentenza richiamata ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c. e tenuto conto che la parte ricorrente non ha allegato e neppure richiesto di provare di aver prestato attività lavorativa nei giorni di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale e dedicati al godimento delle ferie ex art. 1 c. 54 della legge 228/2012, la domanda può essere accolta limitatamente ai giorni che residuano decurtando dal numero di giorni di ferie maturati, quelli goduti a domanda e quelli corrispondenti ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici.
In conclusione, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in CP_1 favore della parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie, dell'importo Cont complessivo riportato in dispositivo e desunto dalla memoria del , ritenuto contabilmente corretto dalla parte ricorrente, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo.
3. L'abusiva reiterazione dei contratti a termine.
La questione inerente la reiterazione di contratti a termine nel settore pubblico della scuola, dopo una doppia pregiudiziale comunitaria e costituzionale, è stata decisa dalla Corte di Cassazione con una serie di sentenze gemelle pronunciate nel novembre del 2016.
Con la sent. n. 22552/2016, a cui si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., la Suprema
Corte di Cassazione ha ricostruito il quadro normativo che disciplina il reclutamento del personale scolastico e le supplenze (annuali su organico di diritto ex art. 4 c. 1 l. 124/1999, temporanee su organico di fatto ex art. 4 c. 2, temporanee ex art. 4 c. 3), ha preso in rassegna il sistema delle graduatorie e sintetizzato la disciplina introdotta dalla l. 107/2015, per concludere nel senso dell'incompatibilità della disciplina speciale valevole per la scuola pubblica con le
13 norme contenute nel d.lgs 368/2001 con riferimento ai requisiti di forma del contratto a termine ed al regime delle proroghe e dei rinnovi.
Quindi ha ricordato la sentenza pronunciata dalla CGUE il 26 novembre 2014, ed altri e la sentenza 187/2016 pronunciata dalla Corte Costituzionale con Per_1 cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 c. 1 e 11 della L. 124 del
1999 (nella parte in cui autorizza mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili, senza che ragioni obiettive lo giustifichino), per poi pervenire a precisare quali siano le condizioni per la configurabilità dell'abuso.
A questo proposito, la Corte di Cassazione ha rilevato: “(…) 63. (…) il Collegio intende muoversi nell'ottica di una individuazione della sola tipologia contrattuale alla quale hanno fatto riferimento la Corte di Giustizia e la Corte Costituzionale, e che conduce ad escludere recisamente l'estensione alle supplenze su organico di fatto dei principii affermati per l'ipotesi di cui all'art. 4 comma 1, fatto segno all'intervento rammentato in premessa.
64. Sulla prima condizione, ed in primo luogo, in assenza di disposizioni di legge che espressamente individuassero il tempo in cui il rinnovo dei contratti a termine potesse integrare la illegittima ed abusiva reiterazione delle assunzioni a termine, deve ritenersi idoneo parametro il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti (art. 400 del T. U., come modificato dall'art. 1 legge n. 124 del 1999): esso infatti, trasposto in termini di rinnovi contrattuali, sarebbe stato idoneo a giustificare fino a tre contratti a termine, ciascuno di durata annuale ed è, quindi, desumibile in via interpretativa proprio dal sistema peculiare della scuola, ricevendo specifica conferma nel fatto che avranno cadenza triennale i futuri concorsi pubblici, come previsto dal comma 113 dell'art. 1, legge n. 107 del
2015, che ha riformato l'art. 400 del T. U.”.
La Corte, con riguardo ai contratti stipulati ex art. 4 c. 1 l. cit. di durata complessiva superiore ai 36 mesi, anche non continuativi e stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 107/2015, quanto alle ricadute sanzionatorie dell'illecita reiterazione, ha ricordato la vigenza del divieto di conversione nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico e rilevato come la misura della stabilizzazione disposta dal legislatore del 2015 rappresenti una misura satisfattiva rispetto ai pregressi abusi, idonea sanzionare e da cancellare l'illecito comunitario.
Quanto invece ai docenti non aventi concrete chance di stabilizzazione, la Corte ha riconosciuto loro il diritto al risarcimento del danno ex art. 32 183/2010.
14 Con riferimento alla fattispecie concreta in esame, è pacifico che i plurimi contratti a termine sottoscritti dalla ricorrente hanno riguardato supplenze temporanee su organico di fatto con scadenza al 30 giugno ex art. 4 c. 2 o 3 della l. cit..
Nell'atto introduttivo la parte ricorrente ha argomentato in merito alla ravvisabilità di un ricorso improprio da parte dell'Amministrazione a supplenze su organico di fatto ovvero temporanee, rilevando di aver insegnato, in forza dei suddetti contratti a termine, sempre su posto di sostegno nello stesso istituto scolastico “ C.I. Pt_2
Giulio”, in particolare:
a.s. 2016/2017 dal 28/10/2016 fino al 30/06/2017
a.s. 2017/2018 dal 28/09/2017 fino al 30/06/2018
a.s. 2018/2019 dal 05/10/2018 fino al 30/06/2019
a.s. 2019/2020 dal 17/09/2019 fino al 30/06/2020
a.s. 2020/2021 dal 16/09/2020 fino al 30/06/2021.
Circostanze che trovano conferma nello stato matricolare prodotto dal . CP_1
Ebbene, a questo proposito nella sentenza sopra citata la S.C. ha precisato:
“(…) 125. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non
è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.”.
Ricostruito in sintesi quanto accaduto nel mondo della scuola a seguito dell'impiego dei contratti di lavoro a termine per il conferimento di incarichi di supplenza, deve ora essere evidenziato che la fattispecie in concreto esaminata dimostra come, evidentemente, con il piano assunzionale straordinario voluto dal legislatore nel
2015 e con la misura della cadenza triennale dei concorsi a copertura dei posti vacanti e disponibili voluta dalla legge107/2015, non si è posto definitivamente fine al ricorso reiterato di contratti a tempo determinato in contrasto con il diritto dell' CP_4
La norma contenuta nell'articolo 1, comma 131, della legge 107/2015 che fissava la durata complessiva dei 36 mesi ai contratti a tempo determinato stipulati per la
15 copertura di posti vacanti e disponibili, è stata abrogata dall'articolo 4 bis del decreto legge 87/2018convertito dalla legge 96/2018.
Le circostanze evidenziate dal difensore di parte ricorrente dimostrano, senza ombra di dubbio, come presso l' l'esigenza che è stata soddisfatta mediante Controparte_5 il conferimento alla ricorrente di supplenze su organico di fatto, su posto di sostegno, in forza di contratti a tempo determinato non fosse affatto temporanea: la ricorrente, infatti, vi ha insegnato dall'a.s. 2016/2017 all'a.s. 2020/2021, quindi per 5 aa.ss. consecutivi.
Pertanto, deve concludersi che tali contratti si pongono in contrasto con il diritto dell'UE. siccome consentiti da una normativa nazionale che, pur prevedendo in astratto la cadenza triennale dei concorsi per la copertura dei posti vacanti e disponibili, di fatto consente la reiterazione illimitata di contratti a termine per le supplenze.
In conclusione, la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno.
Liquidazione del danno.
Con la sentenza n. 5072/2016 le Sezioni Unite della S.C. hanno espresso il seguente principio: “la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs.
n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”.
La norma richiamata dalle Sezioni Unite è stata sostituita in seguito da quella di analogo tenore contenuta nell'articolo 28 del decreto legislativo 81/2015.
16 L'art. 36, c. 5, del d.lgs 165/2001, come modificato dall'art. 12 del D.L. 131/2024 rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, convertito dalla legge n. 166/2024 , stabilisce: “in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.”.
Si ritiene di dover applicare la nuova disposizione anche alla fattispecie in esame per le condivisibili ragioni espresse nella sentenza pronunciata all'esito del giudizio iscritto al numero RGL 5801/2024 a cui si rinvia ai sensi dell'articolo 118 disp. att.
c.p.c.:
“37. Il fatto che la Commissione Europea abbia comunque portato avanti la procedura di infrazione n. 2014/4231 anche sotto il profilo dell'utilizzo abusivo della successione di contratti a tempo determinato, infatti, impone di ritenere che l'esonero dalla prova del danno per un ammontare compreso tra 2,5 e 12 mensilità non costituisce una tutela del lavoratore contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel lavoro pubblico contrattualizzato sufficientemente effettiva e dissuasiva ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE.
38. Ne è significativa conferma il fatto che il legislatore italiano, prendendone atto, sia intervenuto con urgenza per individuare direttamente nuovi e più ampi confini per l'indennità in relazione alla quale opera l'esonero del lavoratore dall'onere di provare il danno.
17 39. La giurisprudenza non può che prendere atto di tale contrarietà al diritto eurounitario della tutela sinora apprestata e adeguarvisi nell'ambito della propria attività di liquidazione del danno da abusiva reiterazione.
40. La conclusione risulta obbligata anche in ordine alla direzione in cui deve avvenire l'adeguamento.
41. Nell'evidenziare la presa d'atto da parte dell'ordinamento dell'inadeguatezza del criterio di liquidazione del danno da abusiva reiterazione finora utilizzato dalla giurisprudenza e la volontà di porvi rimedio con urgenza, infatti, la modifica dell'art. 36 comma 5 offre alla giurisprudenza stessa che ritenga di non poterne fare ancora diretta applicazione un nuovo ambito normativo più che mai omogeneo, sistematicamente coerente e strettamente contiguo a cui fare comunque riferimento.”.
Si richiama, inoltre, l'ordinanza Cass. n. 19229/2022 in cui è stato espresso il principio secondo cui: “(…). “[…] 1.3. Erronea è […] l'affermazione secondo cui, quando la legge in una determinata materia detti regole per la liquidazione del danno aquiliano, tali regole debbano applicarsi solo ai fatti illeciti 444/ avvenuti dopo l'entrata in vigore di esse. E' vero piuttosto l'esatto contrario: la liquidazione di qualunque danno, ove la legge non disponga altrimenti, deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito. La liquidazione del danno, infatti, non è un elemento della fattispecie astratta "illecito".
La liquidazione del danno è un giudizio, e come tutti i giudizi non può che avvenire in base alle regole (di fonte normativa o pretoria) vigenti al momento in cui viene compiuto. (…).”
Pertanto, nella fattispecie in esame appare congruo liquidare il danno nella misura
5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, quantificata dalla ricorrente in euro 2.283,99 senza incontrare contestazioni e quindi in complessivi euro 11.419,95, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo
(considerato il risarcimento nella misura minima di 4 mensilità per il superamento dei 36 mesi di servizio avvenuto con la stipula del contratto in data 17.9.2019 ed una mensilita' aggiuntiva per il contratto 16.9.2020-30.6.2021).
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., in considerazione della sostanziale natura “seriale” delle questioni proposte e trattate, con distrazione in favore del Difensore di parte ricorrente.
18
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.:
• accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
• condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 parte ricorrente, in relazione agli anni scolastici predetti, dell'importo complessivo di € 2.500,00 tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi nella misura legale dal dovuto al saldo;
• condanna il convenuto al pagamento in favore della parte CP_1 ricorrente della somma lorda di € 2.883,57 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie;
• dichiara la sussistenza di un abuso nella reiterazione dei contratti a termine e per l'effetto condanna il convenuto al risarcimento del danno in CP_1 favore della parte ricorrente che liquida in euro 11.419,95, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
• condanna il alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite che liquida in euro 3.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente avv. Carlotta Persico.
Torino, 4.7.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
19
, c.f. , ass. Avv. Carlotta Persico, Parte_1 C.F._1 domiciliata come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, assistito ex art. 417 bis c.p.c. Controparte_1 dalla dirigente dott.ssa Tecla Riverso e dal funzionario dott. Angelo Maurizio
Ragusa, domiciliato come da memoria costitutiva;
- PARTE RESISTENTE -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 10.10.2024, – con riferimento agli Parte_1 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ha chiesto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del CP_1 convenuto al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 2.500,00 tramite la suddetta carta elettronica quale contributo alla propria formazione, invocando il principio di parità di trattamento stabilito dalla normativa europea di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva
1999/70/CE.
1 Ha inoltre chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno CP_1 da abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato nella misura di cui all'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, (quantificando allo scopo la retribuzione di riferimento nella misura di € 2.283,99), o in quella diversa misura che il Giudice dovesse ritenere di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Infine, parte ricorrente ha dedotto di non aver potuto usufruire di tutti i giorni di ferie maturati negli aa. ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 in quanto titolare di contratto sino al 30/06; ha richiesto l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva, commisurata alla retribuzione equivalente ai giorni di ferie maturati e non fruiti secondo quanto disposto dall'art.1, comma 54, della legge 24.12.2012 n. 228 e la condanna del al pagamento in proprio CP_1 favore della somma di € 13.063,85, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Il convenuto si è tempestivamente costituito chiedendo la reiezione delle CP_1 domande.
In data 26 marzo 2025 la parte ricorrente ha depositato un nuovo conteggio con riferimento alla domanda avente ad oggetto di indennità sostitutiva delle ferie e all'odierna udienza ne ha ridotto l'importo ad euro 13.082,01 lordi, alla luce dei rilievi del Ministero in ordine al godimento di alcuni giorni di ferie a seguito della presentazione di apposita domanda.
La causa è stata decisa nei termini di cui al dispositivo dopo aver richiesto, senza esito, ai D.S. degli Istituti in cui parte ricorrente ha prestato servizio di fornire le informazioni indicate nell'ordinanza in atti.
Rilevato.
1. La carta elettronica docenti. non è contestato:
- che i periodi in cui il servizio è stato prestato, siano quelli indicati in ricorso, siccome coincidenti con lo stato matricolare depositato dal;
CP_1
2 - che ai soli docenti di ruolo, nel periodo dedotto, il ha erogato la CP_1
“carta elettronica”, introdotta dall'art. 1 della L. 107/2015;
- che la ricorrente, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo.
Con riferimento alla formazione dei docenti dipendenti del Controparte_1
, devono essere richiamati:
[...]
l'art. 282 del d.lgs 297/1994 a mente del quale l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico- pedagogica;
l'art. 28 del CCNL del 4.8.1995, comparto scuola, che dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
L'art. 63 del CCNL del 27.11.2007, medesimo comparto, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che l'Amministrazione sia tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
l'art. 64 del CCNL da ult. cit che prevede: “la partecipazione ad attività di formazione
e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Trattasi di una normativa collettiva e di fonte legislativa che non opera alcuna differenziazione sulla base della natura del contratto di lavoro, a tempo determinato ovvero indeterminato, in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione.
Lo stesso convenuto nella propria memoria ha richiamato la nota CP_1 ministeriale n. 35 del 07.01.2016 con cui sono state fornite indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione professionale, ove è specificato che
3 detta formazione “comprende nell'ambito dei destinatari tutto il personale docente, di ruolo e non di ruolo, atteso che si legge “la formazione in servizio, obbligatoria, permanente e strutturale è connessa alla funzione docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera”.
La normativa che ha istituito per i soli docenti di ruolo la “carta elettronica” è contenuta nell'art. 1 della legge 107/2015 che, al c. 121, ha stabilito:
“al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea CP_1 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Con DPCM del 23.9.2015 si è stabilito, all'art. 2,: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…). 4.
La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di CP_1
4 interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
La normativa nazionale disciplinante la carta elettronica docente è stata recentemente oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti anche nella la fattispecie in esame;
in particolare, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-
450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato cit., formulata dalla Giudice del lavoro di Vercelli nell'ambito di un giudizio del tutto sovrapponibile a quello in esame, la CGUE ha evidenziato che:
a) la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
b) per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro e che l'indennità ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro;
c) spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore/la lavoratrice, nei periodi in cui era alle dipendenze del in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in CP_1 una situazione comparabile a quella dei lavoratori di ruolo nel corso del medesimo periodo.
La CGUE dopo aver stabilito, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la piena comparabilità della situazione della ricorrente nel procedimento principale, con quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, ha rilevato:
d) che non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del
[...]
[...] , ai quali la carta elettronica è stata riconosciuta, Controparte_2 ed i docenti assunti in forza di contratto a tempo determinato, a cui la carta predetta è stata negata e che la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”.
La CGUE ha pertanto concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Infine, è intervenuta sulle questioni poste anche la Corte di Cassazione, adita ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c..
Con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023, sono stati enunciati i seguenti principi di diritto:”
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
6 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Alla luce della pronuncia sopra richiamata, la normativa nazionale deve essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con riferimento all'a.s. oggetto di domanda.
Nella fattispecie in esame si è già detto come non vi sia contestazione tra le parti circa la “comparabilità”, dal punto di vista della natura del lavoro, delle mansioni espletate e delle competenze professionali richieste, tra l'odierna ricorrente e gli altri docenti di ruolo che hanno prestato servizio nei suoi stessi periodi.
In conclusione, il deve essere condannato al Controparte_1 pagamento in favore della parte ricorrente, per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, del complessivo importo di euro
2.500,00 tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
E' infondata, infatti, l'eccezione di prescrizione formulata dal con CP_1 riferimento all'anno scolastico 2019/2020: tenuto conto che il contratto di lavoro è stato sottoscritto in data 17 settembre 2019, l'atto di diffida trasmesso al CP_1
7 tramite pec in data 31 luglio 2024, ha validamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale (cfr. doc. 2 f.r.).
2. L'indennità sostitutiva delle ferie.
La ricorrente negli aa.ss. dedotti in giudizio ha prestato servizio, in forza di plurimi contratti a tempo determinato, nei seguenti periodo: nell'a.s. 2016/2017, dal
28/10/2016 al 30/06/2017 (in forza di due diversi contratti uno per 6 ore e l'altro per 12 ore settimanali); nell'a.s. 2017/2018, dal 28/09/2017 all'11/10/2017 e dal
12/10/2017 al 30/06/2018; nell'a.s. 2018/2019, dal 05/10/2018 al 30/06/2019; nell'a.s. 2019/2020, dal 17/09/2019 30/06/2020; nell'a.s. 2020/2021, dal
16/09/2020 al 30/06/2021; nell'a.s. 2021/2022, dal 03/09/2021 30/06/2022; nell'a.s. 2022/2023, dal 01/09/2022 al 30/06/2023; nell'a.s. 2023/2024 dal
01/09/2023 al 30/06/2024.
A fondamento della domanda, la parte ricorrente ha richiamato le sentenze pronunciate dalla CGUE in data 6.11.2018 nelle cause riunite C-569/2016 e C-
570/2016, nella causa C-619/2016 e nella causa C-846/2016, nonché le pronunce della S.C. di Cassazione rappresentate dalla sentenza n. 14268/2022 e dall'ordinanza n. 16715/2024 introduttivo ha dedotto di non aver presentato domanda di ferie nel corso degli anni scolastici suddetti e di non essere stata invitata dal datore di lavoro a goderne, nelle forme e nei modi indicati dalla Corte di
Giustizia Europea e dalla Corte di Cassazione.
La materia del contendere è costituita dal fatto che il ritiene, CP_1 contrariamente a quanto sostiene la parte ricorrente, che l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute possa essere riconosciuta nei limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati ed i giorni di sospensione delle lezioni di cui al calendario scolastico regionale (cui si aggiungono gli eventuali giorni di ferie goduti a domanda).
Si richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la condivisibile sentenza pronunciata dal tribunale di Torino, dott.ssa Daniela Paliaga, a definizione del giudizio iscritto al n. RGL 8384/2024 ed avente ad oggetto le medesime questioni oggetto del presente giudizio;
in detta pronuncia, di cui appresso si riportano alcuni passaggi argomentativi, il tribunale ha sostenuto che difettano nel caso concreto i presupposti che consentano di applicare i principi espressi dalla giurisprudenza della CGUE e della S.C. sopra richiamate: la materia delle ferie dei docenti con contratto di lavoro a termine fino al 30 giugno, ovvero con contratto per supplenza
8 breve e saltuaria, infatti, con riferimento alle annualità dedotte in giudizio, è contenuta nell'art. 1 c. 54 della L. 228/2012, norma che destina i giorni di sospensione delle lezioni, come definiti dal calendario scolastico regionale, alle ferie del personale docente e che non introduce un generale divieto di monetizzazione dei giorni di ferie maturati e non goduti una volta terminato il rapporto di lavoro come, invece, avvenuto per il personale delle amministrazioni pubbliche ad opera dell'art. 5, c. 8, del D.L. 95/2012, conv. con mod. dalla L. 135/2012. Infatti, l'art. 5 c. 8 del
D.L. cit. stabilisce che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi ai giorni di ferie maturati e non goduti “non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.”.
La motivazione adottata è la seguente:
“L'onere della prova della mancata fruizione delle ferie.
14. La giurisprudenza di legittimità è del tutto consolidata nell'affermare che “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento oppure di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto”. (così ad es., di recente, Cass. n. 15258/ 2024). (…).
Le regole normative in materia di ferie del personale docente.
16. Per gli anni scolastici dedotti in giudizio la disciplina delle ferie dell'intero personale docente, a termine e di ruolo, è racchiusa nell'articolo 1 comma 54 legge n.
228/2012 (…) il quale prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente
9 alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Nella sentenza citata la Giudice dopo aver richiamato la normativa dettata dal
CCNL 2006/2009 - vigente nel periodo anteriore all'entrata in vigore della legge
228/2012- , diversa per i docenti di ruolo (art. 13 c. 9) e per i docenti con contratto a termine (art. 19 c. 2), ha richiamato la sentenza n. 14268/2022 della Corte di
Cassazione e quindi affermato che: “22. la previsione dell'art. 19 del CCNL Scuola
2006/2009, più favorevole per il docente, è chiaramente contrastante con quella dell'art 1 comma 54 e, a partire dall'1 settembre 2013, non è più applicabile;
la disciplina applicabile agli anni scolastici dedotti in giudizio, che sono successivi al
2012/2013, è dunque costituita unicamente dall'art. 1 comma 54; essendo il regime previsto dall'art. 19 radicalmente diverso da quello di cui all'art. 1 comma 54, quanto affermato dalla Corte di Cassazione in merito alla previsione contrattuale (riportato al punto 20; n.d.r.: il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola) non è applicabile nel caso di specie.” .
Riguardo al riferimento ai “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, contenuto nell'art. 1 c. 54 della L. 228/2012, nella sentenza cit. si evidenzia: “24. Nell'esercizio delle funzioni amministrative relative alla determinazione del calendario scolastico attribuite alla Regione dall'art. 138 comma 1 lett. d) del d.lvo n. 112 /1998, ogni anno le Giunte Regionali emanano apposita delibera in cui, nel rispetto di varie indicazioni normative tra cui quella contenuta nell'art. 74 d.lvo n. 297/1994, individuano la data di inizio e di termine delle lezioni nonché i periodi di sospensione delle stesse, che sono collocati principalmente in concomitanza delle festività nazionali obbligatorie definite dal Ministero.
25. L'art. 74 citato, per quanto qui interessa, stabilisce “1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno
200 giorni”.
26. Sulla scorta di tali previsioni, dunque, è possibile distinguere vari periodi rilevanti nella vita lavorativa del docente: l'”anno scolastico”, che va dall'1 settembre al 31
10 agosto; il periodo in cui si svolgono le “attività didattiche”, che va dall'1 settembre al
30 giugno;
il periodo di sospensione delle attività didattiche, che va dall'1 luglio (salvo il protrarsi degli esami di maturità) al 31 agosto;
il periodo delle “lezioni”, che va dalla data di inizio a quella del termine delle stesse scelte annualmente dalla Giunta
Regionale (di solito, rispettivamente, tra il 10 e il 15 settembre e tra il 10 e il 15 giugno); i giorni di “sospensione delle lezioni” stabiliti annualmente dalla Giunta
Regionale, solitamente a raccordare tra loro le festività di Natale, Capodanno ed
Epifania, nei giorni di carnevale, nei giorni intorno a Pasqua e in prossimità di altre festività, per creare eventuali “ponti” con le domeniche o altre festività.
27. È soltanto a questi ultimi giorni che fa inequivoco riferimento l'art. 1 comma 54 laddove, nel disciplinare la fruizione delle ferie per tutto il personale docente, di ruolo
e a termine, stabilisce che esso fruisce delle ferie “nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.” (…).
Il tribunale sul punto ha pertanto concluso che il legislatore del 2012 ha dato un'indicazione inequivoca: nei giorni di sospensione delle lezioni la regola è il godimento delle ferie ed ha ricordato come “30. Per oltre un decennio dall'entrata in vigore della norma - fino a quando, valorizzando quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 16715/24 e poi nella 28587/24, le difese dei docenti a termine hanno modificato l'impostazione dei loro ricorsi, adottando quella sintetizzata ai punti
1 ss. - il contenzioso relativo al mancato pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie ai docenti a termine negli a.s. dal 2013/2014 in poi ha sempre avuto ad oggetto soltanto i giorni di ferie che residuano decurtando da quelli maturati sia i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico, sia i giorni eventualmente fruiti a domanda nel restante periodo di lavoro. (…). 32. In tale contesto i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico venivano indicati nei ricorsi
e nelle memorie del come fruiti e le sentenze facevano riferimento ad essi in CP_1 termini di fruizione obbligatoria o automatica, senza necessità di approfondire il meccanismo giuridico posto alla base di tale concorde valutazione delle parti. (…).
Con riferimento ed in replica alla deduzione contenuta nel ricorso circa la mancata presentazione ad opera del docente di una domanda di godimento delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, la
Giudice ha argomentato: “41. Il comma 54, laddove stabilisce che il docente “fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, non subordina la fruizione ad una domanda, né comunque la menziona in
11 qualche modo e questo è già un argomento significativo per escludere che, per fruire delle ferie nel periodo in questione, sia necessaria una domanda.
42. La scelta è del tutto coerente con il fatto che i giorni di sospensione delle lezioni sono già stati destinati a ferie per il personale docente dallo stesso legislatore, il che rende del tutto superflua in relazione ad essi l'attivazione del tradizionale meccanismo della presentazione della domanda di ferie e della sua accettazione, che servono invece quando la collocazione di esse sia rimessa all'accordo delle parti del rapporto di lavoro. (…).
48. In estrema sintesi, a parere di questa giudice, la conclusione che si può e deve trarre dalle considerazioni che precedono è la seguente: il regime delle ferie applicabile ratione temporis al caso di specie contiene la specifica destinazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale tra il primo e l'ultimo giorno delle lezioni e ciò è di per sé sufficiente ad esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza i dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta. (…).
Riguardo al regime delle ferie negli altri periodi dell'anno scolastico in cui non sono tenute le lezioni, dal 1° settembre all'inizio delle lezioni e dal termine delle lezioni al
30 giugno, nella sentenza citata viene chiarito come detti periodi non siano dedicati dal legislatore alla fruizione delle ferie;
si tratta di periodi in cui il docente si dedica alle attività funzionali all'insegnamento, individuali e collegiali, da svolgere alcune necessariamente recandosi presso l'istituto scolastico ed altre che invece possono essere svolte dal docente “quando e dove preferisce”; in tali periodi, quindi, il docente è a disposizione del datore di lavoro e pertanto per ritenerlo in ferie è necessario un espresso provvedimento del dirigente scolastico che abbia accolto la domanda di ferie del docente;
in difetto e cessato il rapporto di lavoro, al docente spetta l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute.
Nella sentenza a questo proposito si osserva: “56. In alcuni periodi, il docente viene espressamente tenuto a disposizione - ciò è previsto, in particolare, dalle ordinanze ministeriali relative agli esami di Stato, secondo cui il personale docente (ed anche dirigente) non utilizzato nelle operazioni di esame deve comunque rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno per eventuali sostituzioni – ma deve comunque ritenersi tale anche in mancanza di un'espressa previsione ogni qual volta, nei periodi diversi da quelli di lezione e di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico destinati a ferie dall'art. 1 comma 54, abbia esaurito tutte le
12 attività didattiche” e tale conclusione viene rafforzata dal richiamo della sentenza della S.C. n. 23934/2020.
Pertanto, la sentenza conclude: “61. In estrema sintesi, il regime delle ferie riguardo ai periodi tra l'1 settembre e l'inizio delle lezioni e tra la fine di esse e il 30 giugno risulta il seguente: i giorni ivi ricompresi non sono destinati a ferie da alcuna norma e, pertanto, possono essere imputati ad esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del dirigente scolastico nel rispetto della condizione, prevista dall'art. 1 comma 54 seconda parte, che non sia necessaria una sostituzione onerosa. “.
Alla luce di tutto quanto sopra argomentato nella sentenza richiamata ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c. e tenuto conto che la parte ricorrente non ha allegato e neppure richiesto di provare di aver prestato attività lavorativa nei giorni di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale e dedicati al godimento delle ferie ex art. 1 c. 54 della legge 228/2012, la domanda può essere accolta limitatamente ai giorni che residuano decurtando dal numero di giorni di ferie maturati, quelli goduti a domanda e quelli corrispondenti ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici.
In conclusione, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in CP_1 favore della parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie, dell'importo Cont complessivo riportato in dispositivo e desunto dalla memoria del , ritenuto contabilmente corretto dalla parte ricorrente, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo.
3. L'abusiva reiterazione dei contratti a termine.
La questione inerente la reiterazione di contratti a termine nel settore pubblico della scuola, dopo una doppia pregiudiziale comunitaria e costituzionale, è stata decisa dalla Corte di Cassazione con una serie di sentenze gemelle pronunciate nel novembre del 2016.
Con la sent. n. 22552/2016, a cui si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., la Suprema
Corte di Cassazione ha ricostruito il quadro normativo che disciplina il reclutamento del personale scolastico e le supplenze (annuali su organico di diritto ex art. 4 c. 1 l. 124/1999, temporanee su organico di fatto ex art. 4 c. 2, temporanee ex art. 4 c. 3), ha preso in rassegna il sistema delle graduatorie e sintetizzato la disciplina introdotta dalla l. 107/2015, per concludere nel senso dell'incompatibilità della disciplina speciale valevole per la scuola pubblica con le
13 norme contenute nel d.lgs 368/2001 con riferimento ai requisiti di forma del contratto a termine ed al regime delle proroghe e dei rinnovi.
Quindi ha ricordato la sentenza pronunciata dalla CGUE il 26 novembre 2014, ed altri e la sentenza 187/2016 pronunciata dalla Corte Costituzionale con Per_1 cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 c. 1 e 11 della L. 124 del
1999 (nella parte in cui autorizza mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili, senza che ragioni obiettive lo giustifichino), per poi pervenire a precisare quali siano le condizioni per la configurabilità dell'abuso.
A questo proposito, la Corte di Cassazione ha rilevato: “(…) 63. (…) il Collegio intende muoversi nell'ottica di una individuazione della sola tipologia contrattuale alla quale hanno fatto riferimento la Corte di Giustizia e la Corte Costituzionale, e che conduce ad escludere recisamente l'estensione alle supplenze su organico di fatto dei principii affermati per l'ipotesi di cui all'art. 4 comma 1, fatto segno all'intervento rammentato in premessa.
64. Sulla prima condizione, ed in primo luogo, in assenza di disposizioni di legge che espressamente individuassero il tempo in cui il rinnovo dei contratti a termine potesse integrare la illegittima ed abusiva reiterazione delle assunzioni a termine, deve ritenersi idoneo parametro il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti (art. 400 del T. U., come modificato dall'art. 1 legge n. 124 del 1999): esso infatti, trasposto in termini di rinnovi contrattuali, sarebbe stato idoneo a giustificare fino a tre contratti a termine, ciascuno di durata annuale ed è, quindi, desumibile in via interpretativa proprio dal sistema peculiare della scuola, ricevendo specifica conferma nel fatto che avranno cadenza triennale i futuri concorsi pubblici, come previsto dal comma 113 dell'art. 1, legge n. 107 del
2015, che ha riformato l'art. 400 del T. U.”.
La Corte, con riguardo ai contratti stipulati ex art. 4 c. 1 l. cit. di durata complessiva superiore ai 36 mesi, anche non continuativi e stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 107/2015, quanto alle ricadute sanzionatorie dell'illecita reiterazione, ha ricordato la vigenza del divieto di conversione nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico e rilevato come la misura della stabilizzazione disposta dal legislatore del 2015 rappresenti una misura satisfattiva rispetto ai pregressi abusi, idonea sanzionare e da cancellare l'illecito comunitario.
Quanto invece ai docenti non aventi concrete chance di stabilizzazione, la Corte ha riconosciuto loro il diritto al risarcimento del danno ex art. 32 183/2010.
14 Con riferimento alla fattispecie concreta in esame, è pacifico che i plurimi contratti a termine sottoscritti dalla ricorrente hanno riguardato supplenze temporanee su organico di fatto con scadenza al 30 giugno ex art. 4 c. 2 o 3 della l. cit..
Nell'atto introduttivo la parte ricorrente ha argomentato in merito alla ravvisabilità di un ricorso improprio da parte dell'Amministrazione a supplenze su organico di fatto ovvero temporanee, rilevando di aver insegnato, in forza dei suddetti contratti a termine, sempre su posto di sostegno nello stesso istituto scolastico “ C.I. Pt_2
Giulio”, in particolare:
a.s. 2016/2017 dal 28/10/2016 fino al 30/06/2017
a.s. 2017/2018 dal 28/09/2017 fino al 30/06/2018
a.s. 2018/2019 dal 05/10/2018 fino al 30/06/2019
a.s. 2019/2020 dal 17/09/2019 fino al 30/06/2020
a.s. 2020/2021 dal 16/09/2020 fino al 30/06/2021.
Circostanze che trovano conferma nello stato matricolare prodotto dal . CP_1
Ebbene, a questo proposito nella sentenza sopra citata la S.C. ha precisato:
“(…) 125. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non
è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.”.
Ricostruito in sintesi quanto accaduto nel mondo della scuola a seguito dell'impiego dei contratti di lavoro a termine per il conferimento di incarichi di supplenza, deve ora essere evidenziato che la fattispecie in concreto esaminata dimostra come, evidentemente, con il piano assunzionale straordinario voluto dal legislatore nel
2015 e con la misura della cadenza triennale dei concorsi a copertura dei posti vacanti e disponibili voluta dalla legge107/2015, non si è posto definitivamente fine al ricorso reiterato di contratti a tempo determinato in contrasto con il diritto dell' CP_4
La norma contenuta nell'articolo 1, comma 131, della legge 107/2015 che fissava la durata complessiva dei 36 mesi ai contratti a tempo determinato stipulati per la
15 copertura di posti vacanti e disponibili, è stata abrogata dall'articolo 4 bis del decreto legge 87/2018convertito dalla legge 96/2018.
Le circostanze evidenziate dal difensore di parte ricorrente dimostrano, senza ombra di dubbio, come presso l' l'esigenza che è stata soddisfatta mediante Controparte_5 il conferimento alla ricorrente di supplenze su organico di fatto, su posto di sostegno, in forza di contratti a tempo determinato non fosse affatto temporanea: la ricorrente, infatti, vi ha insegnato dall'a.s. 2016/2017 all'a.s. 2020/2021, quindi per 5 aa.ss. consecutivi.
Pertanto, deve concludersi che tali contratti si pongono in contrasto con il diritto dell'UE. siccome consentiti da una normativa nazionale che, pur prevedendo in astratto la cadenza triennale dei concorsi per la copertura dei posti vacanti e disponibili, di fatto consente la reiterazione illimitata di contratti a termine per le supplenze.
In conclusione, la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno.
Liquidazione del danno.
Con la sentenza n. 5072/2016 le Sezioni Unite della S.C. hanno espresso il seguente principio: “la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs.
n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”.
La norma richiamata dalle Sezioni Unite è stata sostituita in seguito da quella di analogo tenore contenuta nell'articolo 28 del decreto legislativo 81/2015.
16 L'art. 36, c. 5, del d.lgs 165/2001, come modificato dall'art. 12 del D.L. 131/2024 rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, convertito dalla legge n. 166/2024 , stabilisce: “in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.”.
Si ritiene di dover applicare la nuova disposizione anche alla fattispecie in esame per le condivisibili ragioni espresse nella sentenza pronunciata all'esito del giudizio iscritto al numero RGL 5801/2024 a cui si rinvia ai sensi dell'articolo 118 disp. att.
c.p.c.:
“37. Il fatto che la Commissione Europea abbia comunque portato avanti la procedura di infrazione n. 2014/4231 anche sotto il profilo dell'utilizzo abusivo della successione di contratti a tempo determinato, infatti, impone di ritenere che l'esonero dalla prova del danno per un ammontare compreso tra 2,5 e 12 mensilità non costituisce una tutela del lavoratore contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel lavoro pubblico contrattualizzato sufficientemente effettiva e dissuasiva ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE.
38. Ne è significativa conferma il fatto che il legislatore italiano, prendendone atto, sia intervenuto con urgenza per individuare direttamente nuovi e più ampi confini per l'indennità in relazione alla quale opera l'esonero del lavoratore dall'onere di provare il danno.
17 39. La giurisprudenza non può che prendere atto di tale contrarietà al diritto eurounitario della tutela sinora apprestata e adeguarvisi nell'ambito della propria attività di liquidazione del danno da abusiva reiterazione.
40. La conclusione risulta obbligata anche in ordine alla direzione in cui deve avvenire l'adeguamento.
41. Nell'evidenziare la presa d'atto da parte dell'ordinamento dell'inadeguatezza del criterio di liquidazione del danno da abusiva reiterazione finora utilizzato dalla giurisprudenza e la volontà di porvi rimedio con urgenza, infatti, la modifica dell'art. 36 comma 5 offre alla giurisprudenza stessa che ritenga di non poterne fare ancora diretta applicazione un nuovo ambito normativo più che mai omogeneo, sistematicamente coerente e strettamente contiguo a cui fare comunque riferimento.”.
Si richiama, inoltre, l'ordinanza Cass. n. 19229/2022 in cui è stato espresso il principio secondo cui: “(…). “[…] 1.3. Erronea è […] l'affermazione secondo cui, quando la legge in una determinata materia detti regole per la liquidazione del danno aquiliano, tali regole debbano applicarsi solo ai fatti illeciti 444/ avvenuti dopo l'entrata in vigore di esse. E' vero piuttosto l'esatto contrario: la liquidazione di qualunque danno, ove la legge non disponga altrimenti, deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito. La liquidazione del danno, infatti, non è un elemento della fattispecie astratta "illecito".
La liquidazione del danno è un giudizio, e come tutti i giudizi non può che avvenire in base alle regole (di fonte normativa o pretoria) vigenti al momento in cui viene compiuto. (…).”
Pertanto, nella fattispecie in esame appare congruo liquidare il danno nella misura
5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, quantificata dalla ricorrente in euro 2.283,99 senza incontrare contestazioni e quindi in complessivi euro 11.419,95, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo
(considerato il risarcimento nella misura minima di 4 mensilità per il superamento dei 36 mesi di servizio avvenuto con la stipula del contratto in data 17.9.2019 ed una mensilita' aggiuntiva per il contratto 16.9.2020-30.6.2021).
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., in considerazione della sostanziale natura “seriale” delle questioni proposte e trattate, con distrazione in favore del Difensore di parte ricorrente.
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P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.:
• accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
• condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 parte ricorrente, in relazione agli anni scolastici predetti, dell'importo complessivo di € 2.500,00 tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi nella misura legale dal dovuto al saldo;
• condanna il convenuto al pagamento in favore della parte CP_1 ricorrente della somma lorda di € 2.883,57 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie;
• dichiara la sussistenza di un abuso nella reiterazione dei contratti a termine e per l'effetto condanna il convenuto al risarcimento del danno in CP_1 favore della parte ricorrente che liquida in euro 11.419,95, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
• condanna il alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite che liquida in euro 3.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente avv. Carlotta Persico.
Torino, 4.7.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
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