Sentenza 4 settembre 2023
Massime • 3
Nei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati va esclusa una rilevanza negativa delle motivazioni politiche dell'autore, in quanto esse costituiscono espressione del fondamentale diritto di accesso agli uffici pubblici di natura politica, garantito dall'art. 51 Cost. ai cittadini e, quindi, ai magistrati, anche fuori ruolo, dovendosi delimitare il disvalore disciplinare unicamente alle fattispecie di iscrizione o partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici, di cui all'art. 3, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 109 del 2006.
Non è configurabile l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 nel comportamento dell'incolpato che - partecipando a riunioni private nelle quali un altro magistrato abbia reso, a un terzo interlocutore, dichiarazioni gravemente scorrette nei confronti di altri magistrati - non si dissoci dalle affermazioni dei conversanti e mantenga un contegno silente, non essendo imposto dalla legge l'obbligo di esplicitare il proprio dissenso, né sono configurabili consuetudini che rendano il silenzio ex se significativo di adesione alle altrui affermazioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della sezione disciplinare del CSM che - con motivazione contraddittoria, sulla base della mancata "presa di distanza" dell'incolpato dalle affermazioni scorrette rese da altri, aveva ravvisato una grave scorrettezza nella condotta dell'incolpato, magistrato fuori ruolo con funzioni di sottosegretario di Stato di un Ministero, il quale aveva organizzato e partecipato a due riunioni tra un senatore e un altro magistrato, quest'ultimo autore di affermazioni disciplinarmente rilevanti, in quanto denigratorie dei giudici componenti il collegio di cui anche il propalante aveva fatto parte e che aveva celebrato un processo penale a carico del politico presente alla riunione).
Il dovere di correttezza di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 109 del 2006 individua un modello di comportamento al quale anche il magistrato collocato fuori ruolo deve uniformarsi, in quanto inerente allo "status" di appartenente all'ordine giudiziario, non rilevando l'attività professionale concretamente svolta. (Fattispecie di illecito disciplinare relativa a un magistrato collocato fuori ruolo che, al momento del fatto, ricopriva l'incarico politico di sottosegretario di Stato di un Ministero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/09/2023, n. 25754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25754 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2023 |