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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 5076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5076 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
RGAC 34300 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 34300 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuto in decisione alla udienza del 26 marzo 2025 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 9 gennaio 2025 con assegnazione dei termini ex articolo 352 cpc, e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco Parte_1 C.F._1
De Sanctis n. 15 presso lo studio dell'avv. Simona Di Fonso che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
(cf ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Matteotti n. 74
presso lo studio dell'avv. Giuseppe Calabria che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita da , procuratore speciale della società per atto di CP_2 Per_1
, notaio in Roma, in data 22 giugno 2023, rep. 180134 racc. 12348
[...]
APPELLATA
Oggetto: opposizione a cartelle di pagamento in materia di circolazione stradale conosciuta attraverso intimazione di pagamento. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29 marzo 2023 aveva proposto opposizione ex Parte_1
articolo 7 del d.lgs. 150/2011 avverso la cartella di pagamento 09720170162743572,
asseritamente notificata il giorno 26 febbraio 2018, e relativa a sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale elevate nell'anno 2015, della cui esistenza era venuto a conoscenza all'atto della notifica della intimazione di pagamento 09720229043857634
asseritamente notificata il 24 gennaio 2023, con la quale era stato sollecitato il pagamento degli importi dovuti in relazione a d una pluralità di cartelle di pagamento, limitando la impugnazione alla sola cartella di pagamento n. 09720170162743572 per l'importo di euro
269,20.
A fondamento della opposizione aveva dedotto la intervenuta decadenza per non essere stata notificata la cartella di pagamento oltre il termine di due anni dalla emissione del ruolo ai sensi dell'articolo 35 bis introdotto con la legge 244/2007, la mancata notifica della cartella di pagamento, la intervenuta prescrizione i vizi della cartella di pagamento, la mancata sottoscrizione dei titoli presupposti.
Si era costituita la eccependo la inammissibilità della Controparte_1
opposizione proposta in quanto avverso la cartella di pagamento 09720170162743572
risultava essere già stata proposta opposizione che si era definito con sentenza n
8527/2020 del giudice di pace di Roma in data 11 marzo - 9 giugno 2020, sentenza in relazione alla quale non era stato proposto appello.
Ha dedotto, comunque, la avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento impugnata, la inammissibilità per la tardività della contestazione dei vizi della cartella e della notifica, dovendo la stessa essere proposta entro il termine di venti giorniodalla conoscenza della esistenza della cartella di pagamento.
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Aveva contestato la intervenuta prescrizione evidenziando che erano stati notificati, prima della intimazione di pagamento impugnata, altre tre intimazioni di pagamento: la n.09720199078365844 notificata in data 14 novembre 2019, la n. 09720219026446031
consegnata il 6 giugno 2022 e la n. 09720229043857634.
Ha dedotto, inoltre, che la prescrizione era rimasta sospesa per effetto della legittimazione emergenziale dal giorno 8 marzo 2020 per tutta la durata prevista dalla normativa adottata,
e che non era stato introdotto il giudizio nei confronti dell'Ente creditore, sia ai fini della prescrizione sia ai fini della opposizione di cui all'articolo 7 del d.lgs. 150/2011.
Il giudice di pace di Roma, con sentenza 1452/2024 la cui motivazione appare estremamente sintetica, ha respinto la opposizione in quanto la opposizione contro la stessa cartella di pagamento era già stata introdotta e respinta con sentenza 8527/2020 del
Giudice di pace e che per questo era preclusa ogni altra valutazione.
Avverso detta sentenza ha dedotto la omessa decisione del giudice di primo grado in relazione alla dedotta prescrizione e la mancata valutazione della eccezione di decadenza ai sensi dell'articolo 35 della legge 244/2007 riproponendo la questione della nullità della notifica della cartella di pagamento.
Si è costituita la riproponendo le difese svolte nel Controparte_1
giudizio di primo grado ed in particolare l'avvenuto rigetto di una precedente opposizione proposta avverso la stessa cartella di pagamento e la conseguenza non deducibilità dei vizi della cartella della notifica e di eventuali decadenze pregresse per effetto del passaggio in giudicato della sentenza e la mancata integrazione della prescrizioen per la avvenuta notifica degli atti interruttivi e la intervenuta sospensione della prescrizione per effetto della legislazione introdotta a seguito della pandemia da Covid 10.
Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni la causa ai sensi dell'articolo
252 cpc era stata rinviata alla udienza del 5 marzo 2025 per essere trattenuta in decisione
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ed era stata rinviata alla odierna udienza a seguito di richiesta di parte appellante che ha rinunziato a contestare l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza 8527/2024 ed ha chiesto termine per accedere ad una nuova rottamazione.
Alla udienza del 26 marzo 2025, fissata per trattenere la causa in decisione, parte appellante ha chiesto un nuovo rinvio deducendo di aver richiesto la rateizzazione del debito producendo una richiesta datata 21 marzo 2025 senza tuttavia allegare la prova della avvenuta presentazione della richiesta di rateizzazione.
A seguito della opposizione di parte appellata all'ulteriore rinvio la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda le censure proposte dall'appellante osserva il giudicante che l'oggetto della opposizione, anche a seguito dell'avvenuto riconoscimento effettuato in udienza dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di pace di Roma
8527/2020, le censure da esaminare attendono alla prescrizione che si sarebbe verificata dopo la notifica della cartella di pagamento, la decadenza ai sensi dell'articolo 35 della legge 244/2007, e la irregolare notifica della cartella di pagamento stessa.
Per quanto riguarda le censure relative alla notifica della cartella di pagamento impugnata e la intervenuta decadenza per essere stata notificata la stessa oltre due anni dalla ricezione del ruolo, osserva il giudicante che le stesse, come genericamente indicato dal giudice di primo grado, erano precluse dal passaggio in giudicato della sentenza 8527/2020 che aveva respinto la opposizione proposta contro la cartella di pagamento, opposizione che,
peraltro, dimostrava chiaramente la conoscenza della stessa da parte della odierna appellante al momento della presentazione della opposizione iscritta nel 2019.
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D'altra parte osserva il giudicante che deve essere affermata la non applicabilità, al caso di specie, del comma 35 bis dell'articolo 3 del d.l. 30 novembre 2005 n. 203 convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248 inserito con l'articolo 1, comma 153 della legge 244/2006.
Tale norma prevede, infatti il divieto a decorrere per gli agenti della riscossione di agire per il recupero di crediti le cui cartelle di pagamento non siano state notificate entro due anni.
Tuttavia, tale norma non è a regime ma è relativa ad una situazione particolare. Infatti, la stessa disposizione prevede che trovi applicazione solo per le cartelle di pagamento per le quali alla data della acquisizione da parte della della quota di CP_3 Controparte_4
maggioranza delle società concessionarie del servizio nazionale di riscossione, attività da svolgere entro l'ottobre 2006.
Di conseguenza si tratta di una disposizione destinata a decongestionare il numero di cartelle d porre in esecuzione da parte della nuova Riscossione che prendeva il CP_5
posto di quelle precedenti, disposizione non riproposta nei successivi mutamenti posti in essere dal legislatore in relazione alla organizzazione preposta alla riscossione dei crediti a mezzo ruolo.
Detta disposizione, quindi, non era applicabile nel caso di specie trattandosi di ruolo emesso nel 2017 per il quale trovava applicazione il solo termine di prescrizione ex articolo
28 della legge 689/1981.
Per quanto riguarda la dedotta prescrizione osserva il giudicante che la cartella di pagamento 09720170162743572 la stessa risulta essere stata notificata il 26 febbraio 2018
come espressamente confermato nella sentenza 8527/2020 che ha respinto la opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo proposta proprio perché la opposizione recuperatoria non era possibile essendo stata provata la regolare notifica della cartella stessa..
Di conseguenza, in assenza di ulteriori atti interruttivi.
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Inoltre, la sentenza stessa aveva respinto anche la censura relativa alla intervenuta decadenza ai sensi dell'articolo 35 bis della legge 244/2007, decisione passata in giudicato unitamente alla sentenza e quindi non riproponibile nel presente giudizio.
Di conseguenza essendo stata depositata la cartella di pagamento il 25 febbraio 2018 il termine di prescrizione sarebbe decorso il 25 febbraio 2023 in assenza di atti interruttivi.
La stessa opponente nel presente giudizio ha indicato di aver ricevuto la intimazione di pagamento il 26 gennaio 2023.
Quindi la prescrizione al momento della ricezione della intimazione di pagamento n.
09720229043857634, atto pacificamente interruttivo, non era ancora dedorso nella sua durata prevista dall'articolo 28 della legge 69/1981, senza contare le intimazioni di pagamento notificate qual ad esempio la n. 09720199078365844 notificata a mani della madre dichiaratasi capace e convivente il 14 novembre 2019 nonché la sospensione del termine di prescrizione intervenuto per effetto della legislazione emergenziale adottata a seguito della pandemia da Covid 19, sostando ancora più avanti il temine di prescrizione, al
29 aprile 2023 secondo la tesi di parte appellante e nell'aprile 2025 secondo la interpretazione prevalente di tale legislazione, sempre considerando il termine originario interrotto nel 2019.
Infatti, occorre considerare che per effetto della legislazione emergenziale il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Infatti, per quanto riguarda detta sospensione tra il mese di marzo e quello di dicembre
2020 sono stati adottati, in ordine temporale: il decreto-legge n. 9 del 2020, le cui misure sono poi confluite nel successivo più ampio intervento legislativo contenuto nel decreto-
legge n.18 del 2020, il decreto-legge n. 23 del 2020, il decreto-legge n. 34 del 2020
Rilancio, il decreto-legge n. 104 del 2020, e il decreto-legge n. 137 del 2020, il decreto-
legge n. 149 del 2020, il decreto-legge n.154 del 2020 e il decreto legge n. 157 del 2020.
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In sede di conversione del primo d.l. ristori, i contenuti dei decreti legge n.149, n. 154 e n.
157 sono stati trasposti, con talune modifiche ed integrazioni, nel D.L. n. 137/2020. Tali
normative, succedutesi nel tempo, hanno comportato non solo la sospensione e lo slittamento dei termini di versamento dei tributi e contributi ma anche, naturalmente, la sospensione dei relativi periodi di prescrizione. In particolare, l'art. 67 del d.l. 18/2020 (c.d.
“decreto cura Italia”, convertito in legge, con modifiche, dalla l. 24.04.2020, n. 27) ha così
specificamente disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio
2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto 8 legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è,
altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono
inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31- quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
In relazione alle istanze di interpello, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di
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sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica,
attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria individuata.
Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492- bis del codice di procedura civile e 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché nelle risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159.
Da tale norma, emerge come il legislatore, per far fronte alla crisi pandemica da covid-19
abbia inteso ridisegnare il calendario dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, prevedendo una sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (per un totale,
quindi, di 85 giorni, considerato anche il calcolo del dies a quo) dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso. Infine,
parimenti, era stata disciplinata la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori. In sostanza, l'articolo 67, comma 4, del
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decreto “ ”, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi Parte_2
all'attività degli uffici degli enti impositori aveva previsto l'applicazione, anche in deroga alle disposizioni dello statuto del contribuente, dell'articolo 12, commi 1 e 3 d.lgs. 24 settembre
2015, n. 159. Dette norme prevedono che in presenza di situazioni eccezionali le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Detta norma ha previsto anche che l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.
Il citato articolo interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali, prevedendo che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti,
siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti. Il comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la
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sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31
dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, che gli stessi sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212 (Statuto del contribuente), fino al 31 dicembre del secondo anno successivo decorrente dalla fine del periodo di sospensione.
Inoltre, è stato emanato il d.l. 34/2020 (c.d. “decreto rilancio”, convertito in legge, con modifiche, dalla l. 17.07.2020, n. 77) – come da ultimo sostituito dall'art. 22 bis, comma 1,
d.l. 31.12.2020, n. 183, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, l.
26.02.2021, n. 21 con decorrenza dal 02.03.2021, che all'art. 157, co. 1, prevede che in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza,
calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31
dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio
2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Detta norma, stante il suo tenore letterale, modifica la portata applicativa del precedente art. 67 “decreto cura Italia”, trovando applicazione solo per agli atti accertativi
“naturalmente” in scadenza al 31 dicembre 2020 – e dunque senza tener conto del differimento di 85 giorni previsti dal d.l. 18/2020. In particolare, la citata disposizione introduce un duplice termine di decadenza: uno per l'emissione dell'atto impositivo, entro il TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
richiedono il contestuale versamento di tributi. La norma sopra menzionata ha modificato la portata applicativa dei termini di sospensione per l'accertamento fiscale stabiliti dall'art.67
cit, prevedendo che gli atti che risultano in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020
(senza tenere conto del periodo di sospensione stabilito dall'articolo 67, comma 1, del d.l.
18/2020) sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, mentre per gli altri atti la sospensione della prescrizione decorrente dall'8 marzo
2020 comporta il differimento di venti mesi del termine di prescrizione.
Di conseguenza il termine di prescrizione si è fermato l'8 marzo 2020, quando lo stesso non era ancora decorso ed ha ripreso a decorrere solo dal 1 settembre 2021.
Tale ricostruzione ha trovato conferma nella recente giurisprudenza della corte di cassazione (cfr Cass. Sez. Un, 23 gennaio 2925 n. 1630 e Cass. Sez. I, 15 gennaio 2925,
n960) secondo la quale la normativa citata deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67
e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1,
d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali,
comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché
la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
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accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Deve, inoltre, essere evidenziato che la corte di cassazione nel gennaio del 2025 ha preso in esame la applicazione della legislazione emergenziale ai fini della sospensione della prescrizione (Cass. Sez, I, 15 gennaio 2025 n. 960; Cass. Sez. Un, 23 gennaio 2025, n.
1630) ritenendo che l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
21929 del 15/10/2009;Sez.
2 - Ordinanza n. 27998 del31/10/2018).
Ha ricordato, inoltre, che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8
marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha,
altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica,
anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68
del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_6
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Secondo la cassazione occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159
del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Di conseguenza il termine di prescrizione sarebbe scaduto dopo la avvenuta notifica della intimazione di pagamento impugnata, come già detto, e quindi la prescrizione non si era integrata.
Deve, pertanto, essere respinto l'appello e per l'effetto, confermata la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, respinge l'appello e, per l'effetto,
confermala sentenza del Giudice di pace di Roma n. 1452/2024.
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condanna a rimborsare alla le spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio, spese che liquida, in euro 600, di cui euro 600 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il giorno 31 marzo 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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31 dicembre 2020; L'altro per la sua notifica, entro il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che
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Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 34300 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuto in decisione alla udienza del 26 marzo 2025 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 9 gennaio 2025 con assegnazione dei termini ex articolo 352 cpc, e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco Parte_1 C.F._1
De Sanctis n. 15 presso lo studio dell'avv. Simona Di Fonso che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
(cf ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Matteotti n. 74
presso lo studio dell'avv. Giuseppe Calabria che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita da , procuratore speciale della società per atto di CP_2 Per_1
, notaio in Roma, in data 22 giugno 2023, rep. 180134 racc. 12348
[...]
APPELLATA
Oggetto: opposizione a cartelle di pagamento in materia di circolazione stradale conosciuta attraverso intimazione di pagamento. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29 marzo 2023 aveva proposto opposizione ex Parte_1
articolo 7 del d.lgs. 150/2011 avverso la cartella di pagamento 09720170162743572,
asseritamente notificata il giorno 26 febbraio 2018, e relativa a sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale elevate nell'anno 2015, della cui esistenza era venuto a conoscenza all'atto della notifica della intimazione di pagamento 09720229043857634
asseritamente notificata il 24 gennaio 2023, con la quale era stato sollecitato il pagamento degli importi dovuti in relazione a d una pluralità di cartelle di pagamento, limitando la impugnazione alla sola cartella di pagamento n. 09720170162743572 per l'importo di euro
269,20.
A fondamento della opposizione aveva dedotto la intervenuta decadenza per non essere stata notificata la cartella di pagamento oltre il termine di due anni dalla emissione del ruolo ai sensi dell'articolo 35 bis introdotto con la legge 244/2007, la mancata notifica della cartella di pagamento, la intervenuta prescrizione i vizi della cartella di pagamento, la mancata sottoscrizione dei titoli presupposti.
Si era costituita la eccependo la inammissibilità della Controparte_1
opposizione proposta in quanto avverso la cartella di pagamento 09720170162743572
risultava essere già stata proposta opposizione che si era definito con sentenza n
8527/2020 del giudice di pace di Roma in data 11 marzo - 9 giugno 2020, sentenza in relazione alla quale non era stato proposto appello.
Ha dedotto, comunque, la avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento impugnata, la inammissibilità per la tardività della contestazione dei vizi della cartella e della notifica, dovendo la stessa essere proposta entro il termine di venti giorniodalla conoscenza della esistenza della cartella di pagamento.
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Aveva contestato la intervenuta prescrizione evidenziando che erano stati notificati, prima della intimazione di pagamento impugnata, altre tre intimazioni di pagamento: la n.09720199078365844 notificata in data 14 novembre 2019, la n. 09720219026446031
consegnata il 6 giugno 2022 e la n. 09720229043857634.
Ha dedotto, inoltre, che la prescrizione era rimasta sospesa per effetto della legittimazione emergenziale dal giorno 8 marzo 2020 per tutta la durata prevista dalla normativa adottata,
e che non era stato introdotto il giudizio nei confronti dell'Ente creditore, sia ai fini della prescrizione sia ai fini della opposizione di cui all'articolo 7 del d.lgs. 150/2011.
Il giudice di pace di Roma, con sentenza 1452/2024 la cui motivazione appare estremamente sintetica, ha respinto la opposizione in quanto la opposizione contro la stessa cartella di pagamento era già stata introdotta e respinta con sentenza 8527/2020 del
Giudice di pace e che per questo era preclusa ogni altra valutazione.
Avverso detta sentenza ha dedotto la omessa decisione del giudice di primo grado in relazione alla dedotta prescrizione e la mancata valutazione della eccezione di decadenza ai sensi dell'articolo 35 della legge 244/2007 riproponendo la questione della nullità della notifica della cartella di pagamento.
Si è costituita la riproponendo le difese svolte nel Controparte_1
giudizio di primo grado ed in particolare l'avvenuto rigetto di una precedente opposizione proposta avverso la stessa cartella di pagamento e la conseguenza non deducibilità dei vizi della cartella della notifica e di eventuali decadenze pregresse per effetto del passaggio in giudicato della sentenza e la mancata integrazione della prescrizioen per la avvenuta notifica degli atti interruttivi e la intervenuta sospensione della prescrizione per effetto della legislazione introdotta a seguito della pandemia da Covid 10.
Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni la causa ai sensi dell'articolo
252 cpc era stata rinviata alla udienza del 5 marzo 2025 per essere trattenuta in decisione
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ed era stata rinviata alla odierna udienza a seguito di richiesta di parte appellante che ha rinunziato a contestare l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza 8527/2024 ed ha chiesto termine per accedere ad una nuova rottamazione.
Alla udienza del 26 marzo 2025, fissata per trattenere la causa in decisione, parte appellante ha chiesto un nuovo rinvio deducendo di aver richiesto la rateizzazione del debito producendo una richiesta datata 21 marzo 2025 senza tuttavia allegare la prova della avvenuta presentazione della richiesta di rateizzazione.
A seguito della opposizione di parte appellata all'ulteriore rinvio la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda le censure proposte dall'appellante osserva il giudicante che l'oggetto della opposizione, anche a seguito dell'avvenuto riconoscimento effettuato in udienza dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di pace di Roma
8527/2020, le censure da esaminare attendono alla prescrizione che si sarebbe verificata dopo la notifica della cartella di pagamento, la decadenza ai sensi dell'articolo 35 della legge 244/2007, e la irregolare notifica della cartella di pagamento stessa.
Per quanto riguarda le censure relative alla notifica della cartella di pagamento impugnata e la intervenuta decadenza per essere stata notificata la stessa oltre due anni dalla ricezione del ruolo, osserva il giudicante che le stesse, come genericamente indicato dal giudice di primo grado, erano precluse dal passaggio in giudicato della sentenza 8527/2020 che aveva respinto la opposizione proposta contro la cartella di pagamento, opposizione che,
peraltro, dimostrava chiaramente la conoscenza della stessa da parte della odierna appellante al momento della presentazione della opposizione iscritta nel 2019.
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D'altra parte osserva il giudicante che deve essere affermata la non applicabilità, al caso di specie, del comma 35 bis dell'articolo 3 del d.l. 30 novembre 2005 n. 203 convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248 inserito con l'articolo 1, comma 153 della legge 244/2006.
Tale norma prevede, infatti il divieto a decorrere per gli agenti della riscossione di agire per il recupero di crediti le cui cartelle di pagamento non siano state notificate entro due anni.
Tuttavia, tale norma non è a regime ma è relativa ad una situazione particolare. Infatti, la stessa disposizione prevede che trovi applicazione solo per le cartelle di pagamento per le quali alla data della acquisizione da parte della della quota di CP_3 Controparte_4
maggioranza delle società concessionarie del servizio nazionale di riscossione, attività da svolgere entro l'ottobre 2006.
Di conseguenza si tratta di una disposizione destinata a decongestionare il numero di cartelle d porre in esecuzione da parte della nuova Riscossione che prendeva il CP_5
posto di quelle precedenti, disposizione non riproposta nei successivi mutamenti posti in essere dal legislatore in relazione alla organizzazione preposta alla riscossione dei crediti a mezzo ruolo.
Detta disposizione, quindi, non era applicabile nel caso di specie trattandosi di ruolo emesso nel 2017 per il quale trovava applicazione il solo termine di prescrizione ex articolo
28 della legge 689/1981.
Per quanto riguarda la dedotta prescrizione osserva il giudicante che la cartella di pagamento 09720170162743572 la stessa risulta essere stata notificata il 26 febbraio 2018
come espressamente confermato nella sentenza 8527/2020 che ha respinto la opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo proposta proprio perché la opposizione recuperatoria non era possibile essendo stata provata la regolare notifica della cartella stessa..
Di conseguenza, in assenza di ulteriori atti interruttivi.
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Inoltre, la sentenza stessa aveva respinto anche la censura relativa alla intervenuta decadenza ai sensi dell'articolo 35 bis della legge 244/2007, decisione passata in giudicato unitamente alla sentenza e quindi non riproponibile nel presente giudizio.
Di conseguenza essendo stata depositata la cartella di pagamento il 25 febbraio 2018 il termine di prescrizione sarebbe decorso il 25 febbraio 2023 in assenza di atti interruttivi.
La stessa opponente nel presente giudizio ha indicato di aver ricevuto la intimazione di pagamento il 26 gennaio 2023.
Quindi la prescrizione al momento della ricezione della intimazione di pagamento n.
09720229043857634, atto pacificamente interruttivo, non era ancora dedorso nella sua durata prevista dall'articolo 28 della legge 69/1981, senza contare le intimazioni di pagamento notificate qual ad esempio la n. 09720199078365844 notificata a mani della madre dichiaratasi capace e convivente il 14 novembre 2019 nonché la sospensione del termine di prescrizione intervenuto per effetto della legislazione emergenziale adottata a seguito della pandemia da Covid 19, sostando ancora più avanti il temine di prescrizione, al
29 aprile 2023 secondo la tesi di parte appellante e nell'aprile 2025 secondo la interpretazione prevalente di tale legislazione, sempre considerando il termine originario interrotto nel 2019.
Infatti, occorre considerare che per effetto della legislazione emergenziale il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Infatti, per quanto riguarda detta sospensione tra il mese di marzo e quello di dicembre
2020 sono stati adottati, in ordine temporale: il decreto-legge n. 9 del 2020, le cui misure sono poi confluite nel successivo più ampio intervento legislativo contenuto nel decreto-
legge n.18 del 2020, il decreto-legge n. 23 del 2020, il decreto-legge n. 34 del 2020
Rilancio, il decreto-legge n. 104 del 2020, e il decreto-legge n. 137 del 2020, il decreto-
legge n. 149 del 2020, il decreto-legge n.154 del 2020 e il decreto legge n. 157 del 2020.
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In sede di conversione del primo d.l. ristori, i contenuti dei decreti legge n.149, n. 154 e n.
157 sono stati trasposti, con talune modifiche ed integrazioni, nel D.L. n. 137/2020. Tali
normative, succedutesi nel tempo, hanno comportato non solo la sospensione e lo slittamento dei termini di versamento dei tributi e contributi ma anche, naturalmente, la sospensione dei relativi periodi di prescrizione. In particolare, l'art. 67 del d.l. 18/2020 (c.d.
“decreto cura Italia”, convertito in legge, con modifiche, dalla l. 24.04.2020, n. 27) ha così
specificamente disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio
2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto 8 legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è,
altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono
inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31- quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
In relazione alle istanze di interpello, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di
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sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica,
attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria individuata.
Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492- bis del codice di procedura civile e 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché nelle risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159.
Da tale norma, emerge come il legislatore, per far fronte alla crisi pandemica da covid-19
abbia inteso ridisegnare il calendario dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, prevedendo una sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (per un totale,
quindi, di 85 giorni, considerato anche il calcolo del dies a quo) dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso. Infine,
parimenti, era stata disciplinata la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori. In sostanza, l'articolo 67, comma 4, del
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decreto “ ”, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi Parte_2
all'attività degli uffici degli enti impositori aveva previsto l'applicazione, anche in deroga alle disposizioni dello statuto del contribuente, dell'articolo 12, commi 1 e 3 d.lgs. 24 settembre
2015, n. 159. Dette norme prevedono che in presenza di situazioni eccezionali le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Detta norma ha previsto anche che l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.
Il citato articolo interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali, prevedendo che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti,
siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti. Il comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la
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sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31
dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, che gli stessi sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212 (Statuto del contribuente), fino al 31 dicembre del secondo anno successivo decorrente dalla fine del periodo di sospensione.
Inoltre, è stato emanato il d.l. 34/2020 (c.d. “decreto rilancio”, convertito in legge, con modifiche, dalla l. 17.07.2020, n. 77) – come da ultimo sostituito dall'art. 22 bis, comma 1,
d.l. 31.12.2020, n. 183, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, l.
26.02.2021, n. 21 con decorrenza dal 02.03.2021, che all'art. 157, co. 1, prevede che in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza,
calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31
dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio
2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Detta norma, stante il suo tenore letterale, modifica la portata applicativa del precedente art. 67 “decreto cura Italia”, trovando applicazione solo per agli atti accertativi
“naturalmente” in scadenza al 31 dicembre 2020 – e dunque senza tener conto del differimento di 85 giorni previsti dal d.l. 18/2020. In particolare, la citata disposizione introduce un duplice termine di decadenza: uno per l'emissione dell'atto impositivo, entro il TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
richiedono il contestuale versamento di tributi. La norma sopra menzionata ha modificato la portata applicativa dei termini di sospensione per l'accertamento fiscale stabiliti dall'art.67
cit, prevedendo che gli atti che risultano in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020
(senza tenere conto del periodo di sospensione stabilito dall'articolo 67, comma 1, del d.l.
18/2020) sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, mentre per gli altri atti la sospensione della prescrizione decorrente dall'8 marzo
2020 comporta il differimento di venti mesi del termine di prescrizione.
Di conseguenza il termine di prescrizione si è fermato l'8 marzo 2020, quando lo stesso non era ancora decorso ed ha ripreso a decorrere solo dal 1 settembre 2021.
Tale ricostruzione ha trovato conferma nella recente giurisprudenza della corte di cassazione (cfr Cass. Sez. Un, 23 gennaio 2925 n. 1630 e Cass. Sez. I, 15 gennaio 2925,
n960) secondo la quale la normativa citata deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67
e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1,
d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali,
comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché
la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
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accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Deve, inoltre, essere evidenziato che la corte di cassazione nel gennaio del 2025 ha preso in esame la applicazione della legislazione emergenziale ai fini della sospensione della prescrizione (Cass. Sez, I, 15 gennaio 2025 n. 960; Cass. Sez. Un, 23 gennaio 2025, n.
1630) ritenendo che l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
21929 del 15/10/2009;Sez.
2 - Ordinanza n. 27998 del31/10/2018).
Ha ricordato, inoltre, che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8
marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha,
altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica,
anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68
del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_6
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Secondo la cassazione occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159
del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Di conseguenza il termine di prescrizione sarebbe scaduto dopo la avvenuta notifica della intimazione di pagamento impugnata, come già detto, e quindi la prescrizione non si era integrata.
Deve, pertanto, essere respinto l'appello e per l'effetto, confermata la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, respinge l'appello e, per l'effetto,
confermala sentenza del Giudice di pace di Roma n. 1452/2024.
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Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
condanna a rimborsare alla le spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio, spese che liquida, in euro 600, di cui euro 600 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il giorno 31 marzo 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 34300 ANNO 2024 Pag. 14 di 14 G.U. Roberto Parziale
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31 dicembre 2020; L'altro per la sua notifica, entro il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che
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