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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9406 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 17/12/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 19302/2025 R.G.
TRA
C.F. 1 rappresentata e difesa dall'avv. CANGELLA Parte_1 c.f.
,
EL presso il cui studio in Pompei (NA) elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona dei legali rappresentanti p.t.,
[...] domiciliati come in ricorso
RESISTENTI CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 6.08.2025 parte ricorrente, sulla premessa di aver sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale per l'anno scolastico 2023/2024 per i periodi e presso gli Istituti meglio indicati in ricorso, e di essere inserita nelle Graduatorie in corso attualmente, nonché docente a tempo determinato per l'anno in corso, ha chiesto condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
il tutto con vittoria di spese.
Non si sono costituiti le parti resistenti, nonostante la rituale notifica del ricorso. L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [...] a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_2 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Controparte_1 e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1 , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione di parte ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del CP_1 di escludere dal beneficio i docenti a termine.
Da ultimo è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, che con sentenza n. 29961/2023 del 27/10/2023 ha stabilito alcuni principi:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico">>.
Conseguentemente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione, atteso che parte ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione per l'anno scolastico 2023/2024 (cfr. contratti in atti) ricevendo incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999.
In quanto interna al sistema delle docenze scolastiche al momento della presente pronuncia giudiziale, va dunque affermato il diritto di parte istante all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
In tal senso deve reputarsi accolto il ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano così come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
1) accerta il diritto di Parte_1 all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione in relazione all'anno scolastico 2023/2024;
2) condanna il Controparte_3 in persona del CP_4 pro tempore al rimborso delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in complessivi €. 321,00, oltre
€. 21,50 per esborsi ed oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. CANGELLA EL.
Napoli, 17/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Manzon Roberta SENTENZA nella causa iscritta al numero 19302/2025 R.G.
TRA
C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. CANGELLA Parte_1 c.f.
,
EL presso il cui studio in CP_1 elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 "
rapp.to e difeso dall'Avv. dal funz.. presso il cui studio è elettivamente domiciliato in CP_1 elettivamente domiciliato in CP_1 presso la sede RESISTENTE
Controparte_5Controparte_3
[...] (C.F. P.IVA 1 ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' sito in Controparte_5
CP_1
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del ?? parte ricorrente, sulla premessa di aver sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, e 2021/2022 per i periodi e presso gli Istituti meglio indicati in ricorso, e di essere docente a tempo indeterminato dal 01.09.2022, ha chiesto condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta
Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00
(cinquecento/00) per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
il tutto con vittoria di spese. Si è costituito il Controparte_3 eccependo, preliminarmente, la carenza di giurisdizione del Giudice adito;
nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento osta alla concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato e che nella fattispecie neppure sussisterebbero i requisiti per l'equiparazione.
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito. Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio.(cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre
2018 n. 32625).
Nel caso in esame, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del Controparte_1 derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. va richiamata Quanto alla legittimazione passiva dell' Controparte_6 una recentissima pronuncia della Cassazione, avente n. 32938 del 9.11.2021, secondo cui “l' [...] Controparte_5 o il dirigente generale ad esso preposto, quale organo privo di soggettività appartenente al Controparte_2 può essere evocato in "
giudizio rispetto al contenzioso con il personale della scuola pubblica non in proprio ma in rappresentanza processuale, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., del predetto CP_1 e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di
"legittimazione passiva"". Ne consegue che, nel caso de quo, può affermarsi sussistente la legittimazione passiva del CP_1 e dell' CP_7 quale rappresentante processuale del CP_1 mentre alcuna legittimazione passiva " costituitosi, purha l' Controparte_5 se non evocato in giudizio. Nel merito, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del
23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c
450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE):
La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al "
fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione di parte ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del CP_1 di escludere dal beneficio i docenti a termine.
Da ultimo è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, che con sentenza n. 29961/2023 del 27/10/2023 ha stabilito alcuni principi:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico">>.
Conseguentemente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione, atteso che parte ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (cfr. contratti in atti) ricevendo incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999.
Quanto all'eccezione di prescrizione del beneficio relativamente agli aa.ss. 2016/17 e 2017/2018, sollevata tempestivamente da parte resistente, va osservato che il termine di prescrizione deve essere ritenuto quello quinquennale per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie, cui va ricondotta la fattispecie in esame, pur con le sue peculiarità di scopo, con cadenza periodica ex art. 2948 n. 4 c.c.; la decorrenza va dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, soggiacendo la domanda di adempimento contrattuale nel caso di specie, fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999\70\CE, alle stesse regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora la stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta.
Tale termine di decorrenza iniziale della prescrizione va individuato, in conformità con quanto ritenuto dalla sentenza n. 29961\2023 della Cassazione, nel "momento di conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio". Tale momento per l'anno scolastico 2016/2017 è stato fissato dal citato DPCM alla data del 30 novembre 2016, sicché è questa la data di decorrenza della prescrizione perché è da tale data che è possibile procedere alla registrazione per gli assunti di ruolo al fine di esercitare il diritto al beneficio. Conseguentemente deve ritenersi prescritto il diritto per l'anno scolastico 2016/2017, tenuto conto che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dall'atto di diffida e messa in mora, allegato alla produzione di parte ricorrente e datato 16.1.2023, ed a tale data deve ritenersi consumato il termine quinquennale di prescrizione avente decorrenza dal 30 novembre 2016, per quanto sopra.
In riferimento all'eccezione per l'a.s. 2017/2018, il DPCM del 28 novembre 2016 stabilisce anche che "A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari dell'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno". Conseguentemente, poiché il CP_1 ha fatto presente che non esiste alcuna scadenza e l'operatività del sistema non prevede finestre di registrazione prefissate, consentendo dunque l'accesso con le credenziali dal 1° settembre al 30 ottobre, la annualità in esame non può ritenersi prescritta.
In riferimento all'eccezione per l'a.s. 2018/2019, il DPCM del 28 novembre 2016 stabilisce anche che "A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari dell'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno".
Conseguentemente, poiché il CP_1 ha fatto presente che non esiste alcuna scadenza e l'operatività del sistema non prevede finestre di registrazione prefissate, consentendo dunque l'accesso con le credenziali dal 1° settembre al 30 ottobre;
considerato che
il primo incarico per l'anno scolastico in questione è del 17.10.18, la annualità in esame deve ritenersi prescritta atteso che il primo atto interruttivo è del 4.12.23, ovvero oltre il quinquennio.
Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione della pronuncia della Suprema Corte), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione).
In quanto interna al sistema delle docenze scolastiche al momento della presente pronuncia giudiziale, va dunque affermato il diritto di parte istante all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. per l'anno scolastico 2016/2017, secondo l'art. 5 del DPCM 28.11.2016, dal 30.11.2016
In tal senso deve reputarsi accolto il ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano così come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede: 1) accerta il diritto di Parte_1 all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; condanna il in persona del CP_4 pro tempore al 2) Controparte_3 و rimborso delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in complessivi €. 500,00, 700,00 o 1.313,00, oltre €. 49,00 per esborsi ed oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del degli avv. CANGELLA EL e .
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 17/12/2025 Il Giudice
Dr.ssa Manzon Roberta
ACCOGLIMENTO AR AN FINO DATA ANTERIORE AL 30/6
Preliminarmente va rilevato che la ricorrente è allo stato attuale interna al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritta nelle graduatorie per le supplenze. Ella ha poi documentato di avere prestato servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023 (cfr. contratti in atti) ricevendo incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999.
Diversamente, gli incarichi per gli anni 2018/2019 e 2020/2021 non sono fino al termine delle attività didattiche (cfr. doc. 2, 4 e 5).
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda, va, per i soli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, affermato il diritto di parte istante all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Va pertanto pronunciata condanna del [...] alla relativa attribuzione.Controparte_3
In tal senso deve reputarsi accolto il ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano così come in dispositivo, previa compensazione per 1/4 atteso il parziale accoglimento e il sopravvenire della sentenza della Suprema Corte in corso di giudizio. La liquidazione de qua viene fatta in relazione ai valori minimi, trattandosi di controversia seriale, aumentati in considerazione dell'utilizzo del sistema informatico e della predisposizione di funzionali collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede: 1) accerta il diritto di all'attribuzione della Carta Docente, secondo il Parte_2 sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione in relazione agli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023;
2) condanna il Controparte_3 in persona del CP 4 pro tempore alla relativa attribuzione come al capo 1), nonché al rimborso delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che, compensate per 1/3, liquida nel residuo in complessivi €. 1.083,00, oltre €. 36,75 per esborsi ed oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. DELLA MONICA CORINNA.
Si comunichi.
1) in totale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
2) condanna il CP_1 convenuto ad erogare alla ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 17/12/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 19302/2025 R.G.
TRA
C.F. 1 rappresentata e difesa dall'avv. CANGELLA Parte_1 c.f.
,
EL presso il cui studio in Pompei (NA) elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona dei legali rappresentanti p.t.,
[...] domiciliati come in ricorso
RESISTENTI CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 6.08.2025 parte ricorrente, sulla premessa di aver sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale per l'anno scolastico 2023/2024 per i periodi e presso gli Istituti meglio indicati in ricorso, e di essere inserita nelle Graduatorie in corso attualmente, nonché docente a tempo determinato per l'anno in corso, ha chiesto condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
il tutto con vittoria di spese.
Non si sono costituiti le parti resistenti, nonostante la rituale notifica del ricorso. L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [...] a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_2 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Controparte_1 e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1 , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione di parte ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del CP_1 di escludere dal beneficio i docenti a termine.
Da ultimo è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, che con sentenza n. 29961/2023 del 27/10/2023 ha stabilito alcuni principi:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico">>.
Conseguentemente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione, atteso che parte ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione per l'anno scolastico 2023/2024 (cfr. contratti in atti) ricevendo incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999.
In quanto interna al sistema delle docenze scolastiche al momento della presente pronuncia giudiziale, va dunque affermato il diritto di parte istante all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
In tal senso deve reputarsi accolto il ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano così come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
1) accerta il diritto di Parte_1 all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione in relazione all'anno scolastico 2023/2024;
2) condanna il Controparte_3 in persona del CP_4 pro tempore al rimborso delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in complessivi €. 321,00, oltre
€. 21,50 per esborsi ed oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. CANGELLA EL.
Napoli, 17/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Manzon Roberta SENTENZA nella causa iscritta al numero 19302/2025 R.G.
TRA
C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. CANGELLA Parte_1 c.f.
,
EL presso il cui studio in CP_1 elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 "
rapp.to e difeso dall'Avv. dal funz.. presso il cui studio è elettivamente domiciliato in CP_1 elettivamente domiciliato in CP_1 presso la sede RESISTENTE
Controparte_5Controparte_3
[...] (C.F. P.IVA 1 ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' sito in Controparte_5
CP_1
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del ?? parte ricorrente, sulla premessa di aver sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, e 2021/2022 per i periodi e presso gli Istituti meglio indicati in ricorso, e di essere docente a tempo indeterminato dal 01.09.2022, ha chiesto condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta
Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00
(cinquecento/00) per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
il tutto con vittoria di spese. Si è costituito il Controparte_3 eccependo, preliminarmente, la carenza di giurisdizione del Giudice adito;
nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento osta alla concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato e che nella fattispecie neppure sussisterebbero i requisiti per l'equiparazione.
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito. Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio.(cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre
2018 n. 32625).
Nel caso in esame, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del Controparte_1 derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. va richiamata Quanto alla legittimazione passiva dell' Controparte_6 una recentissima pronuncia della Cassazione, avente n. 32938 del 9.11.2021, secondo cui “l' [...] Controparte_5 o il dirigente generale ad esso preposto, quale organo privo di soggettività appartenente al Controparte_2 può essere evocato in "
giudizio rispetto al contenzioso con il personale della scuola pubblica non in proprio ma in rappresentanza processuale, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., del predetto CP_1 e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di
"legittimazione passiva"". Ne consegue che, nel caso de quo, può affermarsi sussistente la legittimazione passiva del CP_1 e dell' CP_7 quale rappresentante processuale del CP_1 mentre alcuna legittimazione passiva " costituitosi, purha l' Controparte_5 se non evocato in giudizio. Nel merito, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del
23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c
450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE):
La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al "
fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione di parte ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del CP_1 di escludere dal beneficio i docenti a termine.
Da ultimo è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, che con sentenza n. 29961/2023 del 27/10/2023 ha stabilito alcuni principi:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico">>.
Conseguentemente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione, atteso che parte ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (cfr. contratti in atti) ricevendo incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999.
Quanto all'eccezione di prescrizione del beneficio relativamente agli aa.ss. 2016/17 e 2017/2018, sollevata tempestivamente da parte resistente, va osservato che il termine di prescrizione deve essere ritenuto quello quinquennale per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie, cui va ricondotta la fattispecie in esame, pur con le sue peculiarità di scopo, con cadenza periodica ex art. 2948 n. 4 c.c.; la decorrenza va dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, soggiacendo la domanda di adempimento contrattuale nel caso di specie, fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999\70\CE, alle stesse regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora la stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta.
Tale termine di decorrenza iniziale della prescrizione va individuato, in conformità con quanto ritenuto dalla sentenza n. 29961\2023 della Cassazione, nel "momento di conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio". Tale momento per l'anno scolastico 2016/2017 è stato fissato dal citato DPCM alla data del 30 novembre 2016, sicché è questa la data di decorrenza della prescrizione perché è da tale data che è possibile procedere alla registrazione per gli assunti di ruolo al fine di esercitare il diritto al beneficio. Conseguentemente deve ritenersi prescritto il diritto per l'anno scolastico 2016/2017, tenuto conto che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dall'atto di diffida e messa in mora, allegato alla produzione di parte ricorrente e datato 16.1.2023, ed a tale data deve ritenersi consumato il termine quinquennale di prescrizione avente decorrenza dal 30 novembre 2016, per quanto sopra.
In riferimento all'eccezione per l'a.s. 2017/2018, il DPCM del 28 novembre 2016 stabilisce anche che "A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari dell'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno". Conseguentemente, poiché il CP_1 ha fatto presente che non esiste alcuna scadenza e l'operatività del sistema non prevede finestre di registrazione prefissate, consentendo dunque l'accesso con le credenziali dal 1° settembre al 30 ottobre, la annualità in esame non può ritenersi prescritta.
In riferimento all'eccezione per l'a.s. 2018/2019, il DPCM del 28 novembre 2016 stabilisce anche che "A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari dell'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno".
Conseguentemente, poiché il CP_1 ha fatto presente che non esiste alcuna scadenza e l'operatività del sistema non prevede finestre di registrazione prefissate, consentendo dunque l'accesso con le credenziali dal 1° settembre al 30 ottobre;
considerato che
il primo incarico per l'anno scolastico in questione è del 17.10.18, la annualità in esame deve ritenersi prescritta atteso che il primo atto interruttivo è del 4.12.23, ovvero oltre il quinquennio.
Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione della pronuncia della Suprema Corte), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione).
In quanto interna al sistema delle docenze scolastiche al momento della presente pronuncia giudiziale, va dunque affermato il diritto di parte istante all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. per l'anno scolastico 2016/2017, secondo l'art. 5 del DPCM 28.11.2016, dal 30.11.2016
In tal senso deve reputarsi accolto il ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano così come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede: 1) accerta il diritto di Parte_1 all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; condanna il in persona del CP_4 pro tempore al 2) Controparte_3 و rimborso delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in complessivi €. 500,00, 700,00 o 1.313,00, oltre €. 49,00 per esborsi ed oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del degli avv. CANGELLA EL e .
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 17/12/2025 Il Giudice
Dr.ssa Manzon Roberta
ACCOGLIMENTO AR AN FINO DATA ANTERIORE AL 30/6
Preliminarmente va rilevato che la ricorrente è allo stato attuale interna al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritta nelle graduatorie per le supplenze. Ella ha poi documentato di avere prestato servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023 (cfr. contratti in atti) ricevendo incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999.
Diversamente, gli incarichi per gli anni 2018/2019 e 2020/2021 non sono fino al termine delle attività didattiche (cfr. doc. 2, 4 e 5).
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda, va, per i soli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, affermato il diritto di parte istante all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Va pertanto pronunciata condanna del [...] alla relativa attribuzione.Controparte_3
In tal senso deve reputarsi accolto il ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano così come in dispositivo, previa compensazione per 1/4 atteso il parziale accoglimento e il sopravvenire della sentenza della Suprema Corte in corso di giudizio. La liquidazione de qua viene fatta in relazione ai valori minimi, trattandosi di controversia seriale, aumentati in considerazione dell'utilizzo del sistema informatico e della predisposizione di funzionali collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede: 1) accerta il diritto di all'attribuzione della Carta Docente, secondo il Parte_2 sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione in relazione agli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023;
2) condanna il Controparte_3 in persona del CP 4 pro tempore alla relativa attribuzione come al capo 1), nonché al rimborso delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che, compensate per 1/3, liquida nel residuo in complessivi €. 1.083,00, oltre €. 36,75 per esborsi ed oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. DELLA MONICA CORINNA.
Si comunichi.
1) in totale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
2) condanna il CP_1 convenuto ad erogare alla ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;