Ordinanza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro- n. 166/2024 r.g.
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26 marzo u.s.; premesso che la presente causa si è caratterizzata per una condotta processuale della parte ricorrente del tutto contraria ai principi di correttezza e ragionevole durata del processo: la parte ricorrente -dopo la pronuncia di nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari- ha riassunto la presente causa depositando il ricorso in riassunzione, ma alla prima udienza del 17.7.2024 non ha dato prova della notifica del ricorso nè al convenuto, né ai litisconsorti, Controparte_1
come rilevato dal tribunale;
la notifica al MINISTERO è stata effettuata dopo la prima udienza;
in data 4.11.2024 (solo un mese prima della nuova udienza del
4.12.2024) la parte ricorrente ha depositato istanza per la notificazione tramite pubblici proclami ai litisconsorti necessari;
all'udienza del 4.12.2024 nessuno è comparso;
all'udienza del 16.12.2024 nessuno è comparso in presenza e solo per scrupolo è stato attivato il collegamento da remoto, ove è risultato presente il procuratore attoreo, nonostante che nessuna autorizzazione fosse stata data in tal senso;
alla stessa udienza la parte ricorrente ha chiesto nuovo termine per poter notificare ai litisconsorti;
fissata l'udienza del 26.3.2025, per la quale è stata disposta la notifica ai litisconsorti nel rispetto dei termini di legge, la parte ricorrente -che non aveva ottenuto l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami- ha inteso documentare la notificazione ai litisconsorti tramite notifica eseguita via pec ex art. 3 bis legge 53/1994 agli istituti scolastici, presso i quali i litisconsorti presterebbero servizio;
rilevato che la notifica a mezzo pec ex art. 3 bis legge 53/1994 è consentita soltanto nei casi previsti dal primo comma dell'art. 3 ter legge cit. (ossia quando il
b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto), sul presupposto che il destinatario stesso (non il suo datore di lavoro) sia dotato di domicilio digitale (obbligatorio od elettivo); ritenuto che la notificazione sia nulla, se non addirittura inesistente, in quanto eseguita a soggetto diverso dal destinatario, non essendovi nemmeno in concreto la prova che gli istituti scolastici, a cui il ricorso è stato notificato via pec, lo abbiano effettivamente comunicato ai destinatari;
ritenuta pertanto integrata la fattispecie del combinato disposto degli articoli 307, terzo comma e 102, secondo comma, c.p.c.; dichiara estinto il presente giudizio.
➪ Si comunichi.
Lecco, 1 aprile 2025.
Il Giudice Federica Trovò