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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/07/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
RG 519/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. C.F._5 Parte_6
), (C.F. C.F._6 Parte_7
, (C.F. ), C.F._7 Parte_8 C.F._8
(C.F. ), (C.F. Parte_9 C.F._9 Parte_10
), (C.F. ), C.F._10 Parte_11 C.F._11 Parte_12
(C.F. ), (C.F. ), C.F._12 Parte_13 C.F._13
(C.F. ), (C.F. Parte_14 C.F._14 Parte_15
), (C.F. ) e C.F._15 Parte_16 C.F._16 Parte_17
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Paolo Sechi
[...] C.F._17
e Mavi Piredda, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Sassari, Viale
Umberto n. 42;
RICORRENTI contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, elettivamente domiciliata presso gli uffici di quest'ultima in Cagliari, Via Dante n. 23;
CONVENUTA
OGGETTO: retribuzione FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 1.4.2022,
i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio l Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sotto riportate.
[...]
2. I ricorrenti, premessa la qualità di dipendenti della convenuta con inquadramento nelle categorie B, C e D, hanno contestato l'inadempimento dell' al pagamento della CP_1 somma di € 2.185,60 per ciascuno, dovuta a titolo di indennità mensile accessoria (IMA) per il periodo 2018/2021.
3. La parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Reietta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
2) previo accertamento dell' nell'erogazione del Controparte_1 trattamento salariale che compete ai ricorrenti,
3) dichiararsi tenuta l' al pagamento a titolo di Indennità Controparte_1
Mensile (IMA ) di cui all'espositiva di quanto dovuto per il periodo 2018 – 2021, oltre alle ulteriori somme maturande sino all'emandanda sentenza.
4) condannando l' al pagamento a titolo di IMA della Controparte_1 somma di € 2185,60, salvo conguaglio, in favore di ogni ricorrente per il periodo 2018 –
2021 e di quanto risulterà dovuto causa cognita con gli interessi legali ex art. 1284 cod. civ. a far data dal deposito del presente atto e la rivalutazione monetaria;
5) In subordine previo accertamento dell'inadempimento della convenuta nel pagamento della retribuzione contrattualmente dovuta, condannarsi la stessa al risarcimento dei danni, in misura non inferiore al pregiudizio economico sofferto da ciascun ricorrente a causa dell'accertando inadempimento, s del caso in via equitativa ex art 432 cpc .
6) con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
4. Si è ritualmente costituita in giudizio l' Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
5. Parte convenuta ha addotto, a sostegno dell'infondatezza della domanda, l'inevitabile ricaduta degli atti approvati dall'Ateneo all'esito dell'ispezione contabile eseguita dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n.
165/2001, in conseguenza dell'omessa certificazione da parte del Collegio dei Revisori
2 del fondo destinato al finanziamento delle varie componenti del trattamento salariale accessorio del personale dell' ivi inclusa l'indennità oggetto del Controparte_1 presente giudizio. Contr
6. In particolare, le indagini contabili del avrebbero condotto ad accertare il superamento dei vincoli finanziari per la spesa del personale e alla conseguente adozione del Piano di Rientro di cui all'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001, con correlata ricostituzione dei Fondi, inizialmente non certificati.
7. Istruita la causa documentalmente, quest'ultima viene decisa all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
8. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
9. Come posto in luce in controversie analoghe alla presente, il giudicante ritiene che il richiamato art. 40, comma 3-quinques, d.lgs. n. 165/2001 non appare aver rilievo nella vicenda in esame.
10. Prescrive tale norma che “le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato”.
3 11. Presupposto dell'iter amministrativo-contabile regolato dall'art. 40, comma 3-quinquies,
d.lgs. n. 165/2001 è la nullità della clausola sottoscritta dall'Amministrazione in sede decentrata che risulti in contrasto con i vincoli finanziari imposti dalla contrattazione nazionale, nullità che, secondo la prospettazione dell resistente, travolgerebbe CP_1 tutti gli atti posti a fondamento della pretesa azionata in via monitoria da controparte.
12. Non risulta tuttavia allegato (se non, per la prima volta, con le note del 7.11.2024), né appare individuabile all'esame della documentazione in atti, quale sia la clausola della contrattazione integrativa affetta da nullità per contrasto con i vincoli e con i limiti di cui ai contratti collettivi nazionali o alle norme di legge.
13. Ciò che emerge, anche nel verbale n. 143 relativo all'adunanza del Collegio dei Revisori dei Conti del 22 dicembre 2022 (cfr. doc. 6 parte convenuta), è soltanto che per il periodo
2010-2018 vi sia stato il mancato rispetto, nella costituzione dei fondi per il trattamento accessorio del personale di categoria B, C, D e dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale appartenente alla categoria EP e Dirigenti, delle disposizioni di legge succedutesi nel tempo e, in particolare dell'art. 1, c. 189, L. 266/05 (2004 -10%), dell'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 (limite 2010), dell'art. 1, c. 456, L. n. 147/2013, dell'art. 1, c. 236, L 208/2015 (limite 2015) e dell'art.23, c. 2, D.lgs.. n. 75/2017 (limite
2016).
14. Il mancato rispetto di tali norme, tuttavia, non risulta essere dipeso dalla stipulazione di clausole in sede di contrattazione integrativa.
15. L'inosservanza di tali limiti normativi appare essere dipesa da versamenti effettuati in eccedenza dall'amministrazione universitaria, nel periodo 2010/2019, per un importo Co complessivo pari ad € 2.455.118,00 per i fondi B, C, D ed non già dall'applicazione di clausole nulle della contrattazione integrativa che tali limiti hanno inteso superare, non evincendosi alcuna deduzione assertiva a riguardo né, tantomeno, elementi che possano deporre per l'esistenza di tali clausole alla lettura dei contratti integrativi prodotti in atti
(contrattazione integrativa che, peraltro, risulta persino sospesa in alcuni anni, nel corso dei quali nessuna clausola è stata quindi stipulata).
16. In altre parole, non risulta che lo scostamento dai vincoli di bilancio sia dipeso da clausole nulle di contratti collettivi decentrati, bensì, semplicemente, da versamenti eseguiti in
4 eccesso nel corso di dieci anni (2010/2019), così come del resto si evince anche Contr dall'indagine condotta dal (cfr. doc. 8 parte resistente).
17. L'insufficienza delle somme del Fondo salariale accessorio, così come ricostituito dall'Ateneo in seguito all'indagine del MEF, non può, quindi, ricadere sulla posizione dei lavoratori ricorrenti, non dipendendo affatto da nullità di pattuizioni e determinazioni (che parte convenuta, si ribadisce, omette di individuare) in sede di contrattazioni integrative, bensì da violazione di vincoli finanziari per versamenti effettuati in eccedenza nel corso di un decennio.
18. Orbene, l'eventuale responsabilità amministrativa ed erariale della Pubblica
Amministrazione, non giustifica, a parere del Tribunale, la decurtazione o sospensione di emolumenti retributivi pacificamente riconosciuti e non contestati, stante la natura privatistica della relativa obbligazione che trova pacifica derivazione dal contratto collettivo applicabile al rapporto (art. 91 e 92 CCNL).
19. Come condivisibilmente argomentato da questo tribunale in precedenti sovrapponibili, gli eventuali errori di valutazione o quantificazione delle risorse disponibili, ove imputabile alla PA, costituisce violazione dei doveri di correttezza e di buona fede che non possono porre nel nulla le obbligazioni assunte nei confronti dei lavoratori.
20. Da tali considerazioni discende l'illegittimità della condotta di parte resistente, laddove ha deliberatamente sospeso o decurtato gli emolumenti riconosciuti alla parte ricorrente e ciò ha fatto anche in contrasto con la stessa previsione di cui all'art. 40, comma 3-quinquies, del D.lgs. 165/2001 che non prevede il recupero di somme destinate e pacificamente riconosciute ai lavoratori interessati, ma, semmai, l'obbligo di recupero, con quote annuali, nell'ambito di sessioni negoziali successive, che nel caso di specie risultano totalmente omesse.
21. Dalla lettura della norma si deduce infatti che il recupero può avvenire solo dopo l'accertamento del superamento dei vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e solo nell'ambito della sessione negoziale successiva, mentre l'amministrazione, che qui opera -come sopra ricordato- nell'ambito del rapporto di lavoro privatizzato, è sì onerata dalla norma al recupero di quanto elargito in eccesso rispetto ai vincoli finanziari, ma a condizione che lo sforamento sia accertato da un organo
5 statale competente e che vi sia il coinvolgimento delle parti sociali nella previsione del piano di rientro mediante contrattazione integrativa.
22. Ora, considerato che nel caso di specie lo sforamento dei vincoli legislativi è stato accertato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10/12/21 (cfr. doc. prodotto dalla convenuta), deve ritenersi che l'attività di recupero avrebbe dovuto essere prevista dalla contrattazione integrativa, a partire dalla sessione negoziale successiva.
23. La prospettazione di parte convenuta risulta quindi infondata anche sotto il profilo della carenza di integrazione delle condizioni normative per l'efficacia, nei confronti dei lavoratori, del piano di rientro, predisposto unilateralmente dall . CP_1
24. Con riferimento al quantum debeatur, osservato che la contestazione attiene sostanzialmente al rilievo dell'insufficienza dei fondi, ritiene il Tribunale che, in mancanza di contrattazione integrativa successiva che determini la percentuale delle risorse destinate all'IMA, la stessa possa essere individuata nell'unico dato disponibile, rinvenibile nel CCI 2018 per l'anno 2017 e ammontante al 47%, sulla base della quale i ricorrenti hanno pacificamente calcolato l'indennità azionata in giudizio.
25. Pertanto, il ricorso deve essere accolto e l' convenuta condannata a versare ad CP_1 ogni ricorrente l'importo di € 2.185,60.
26. Tale somma andrà maggiorata esclusivamente degli interessi legali dal dovuto al saldo, posto il divieto di cumulo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su tutti crediti di tipo retributivo con riferimento ai rapporti di lavoro in essere con un datore di natura pubblica.
27. Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate, comprensive della fase monitoria, sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 per fasi di studio, introduttiva e decisionale avuto riguardo al valore della causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l a Controparte_1 corrispondere in favore dei ricorrenti l'importo di € 2.185,60 ciascuno, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;
6 - condanna l alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 5.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Sassari, 04/07/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
7
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. C.F._5 Parte_6
), (C.F. C.F._6 Parte_7
, (C.F. ), C.F._7 Parte_8 C.F._8
(C.F. ), (C.F. Parte_9 C.F._9 Parte_10
), (C.F. ), C.F._10 Parte_11 C.F._11 Parte_12
(C.F. ), (C.F. ), C.F._12 Parte_13 C.F._13
(C.F. ), (C.F. Parte_14 C.F._14 Parte_15
), (C.F. ) e C.F._15 Parte_16 C.F._16 Parte_17
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Paolo Sechi
[...] C.F._17
e Mavi Piredda, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Sassari, Viale
Umberto n. 42;
RICORRENTI contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, elettivamente domiciliata presso gli uffici di quest'ultima in Cagliari, Via Dante n. 23;
CONVENUTA
OGGETTO: retribuzione FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 1.4.2022,
i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio l Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sotto riportate.
[...]
2. I ricorrenti, premessa la qualità di dipendenti della convenuta con inquadramento nelle categorie B, C e D, hanno contestato l'inadempimento dell' al pagamento della CP_1 somma di € 2.185,60 per ciascuno, dovuta a titolo di indennità mensile accessoria (IMA) per il periodo 2018/2021.
3. La parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Reietta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
2) previo accertamento dell' nell'erogazione del Controparte_1 trattamento salariale che compete ai ricorrenti,
3) dichiararsi tenuta l' al pagamento a titolo di Indennità Controparte_1
Mensile (IMA ) di cui all'espositiva di quanto dovuto per il periodo 2018 – 2021, oltre alle ulteriori somme maturande sino all'emandanda sentenza.
4) condannando l' al pagamento a titolo di IMA della Controparte_1 somma di € 2185,60, salvo conguaglio, in favore di ogni ricorrente per il periodo 2018 –
2021 e di quanto risulterà dovuto causa cognita con gli interessi legali ex art. 1284 cod. civ. a far data dal deposito del presente atto e la rivalutazione monetaria;
5) In subordine previo accertamento dell'inadempimento della convenuta nel pagamento della retribuzione contrattualmente dovuta, condannarsi la stessa al risarcimento dei danni, in misura non inferiore al pregiudizio economico sofferto da ciascun ricorrente a causa dell'accertando inadempimento, s del caso in via equitativa ex art 432 cpc .
6) con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
4. Si è ritualmente costituita in giudizio l' Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
5. Parte convenuta ha addotto, a sostegno dell'infondatezza della domanda, l'inevitabile ricaduta degli atti approvati dall'Ateneo all'esito dell'ispezione contabile eseguita dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n.
165/2001, in conseguenza dell'omessa certificazione da parte del Collegio dei Revisori
2 del fondo destinato al finanziamento delle varie componenti del trattamento salariale accessorio del personale dell' ivi inclusa l'indennità oggetto del Controparte_1 presente giudizio. Contr
6. In particolare, le indagini contabili del avrebbero condotto ad accertare il superamento dei vincoli finanziari per la spesa del personale e alla conseguente adozione del Piano di Rientro di cui all'art. 40, co. 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001, con correlata ricostituzione dei Fondi, inizialmente non certificati.
7. Istruita la causa documentalmente, quest'ultima viene decisa all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
8. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
9. Come posto in luce in controversie analoghe alla presente, il giudicante ritiene che il richiamato art. 40, comma 3-quinques, d.lgs. n. 165/2001 non appare aver rilievo nella vicenda in esame.
10. Prescrive tale norma che “le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato”.
3 11. Presupposto dell'iter amministrativo-contabile regolato dall'art. 40, comma 3-quinquies,
d.lgs. n. 165/2001 è la nullità della clausola sottoscritta dall'Amministrazione in sede decentrata che risulti in contrasto con i vincoli finanziari imposti dalla contrattazione nazionale, nullità che, secondo la prospettazione dell resistente, travolgerebbe CP_1 tutti gli atti posti a fondamento della pretesa azionata in via monitoria da controparte.
12. Non risulta tuttavia allegato (se non, per la prima volta, con le note del 7.11.2024), né appare individuabile all'esame della documentazione in atti, quale sia la clausola della contrattazione integrativa affetta da nullità per contrasto con i vincoli e con i limiti di cui ai contratti collettivi nazionali o alle norme di legge.
13. Ciò che emerge, anche nel verbale n. 143 relativo all'adunanza del Collegio dei Revisori dei Conti del 22 dicembre 2022 (cfr. doc. 6 parte convenuta), è soltanto che per il periodo
2010-2018 vi sia stato il mancato rispetto, nella costituzione dei fondi per il trattamento accessorio del personale di categoria B, C, D e dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale appartenente alla categoria EP e Dirigenti, delle disposizioni di legge succedutesi nel tempo e, in particolare dell'art. 1, c. 189, L. 266/05 (2004 -10%), dell'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 (limite 2010), dell'art. 1, c. 456, L. n. 147/2013, dell'art. 1, c. 236, L 208/2015 (limite 2015) e dell'art.23, c. 2, D.lgs.. n. 75/2017 (limite
2016).
14. Il mancato rispetto di tali norme, tuttavia, non risulta essere dipeso dalla stipulazione di clausole in sede di contrattazione integrativa.
15. L'inosservanza di tali limiti normativi appare essere dipesa da versamenti effettuati in eccedenza dall'amministrazione universitaria, nel periodo 2010/2019, per un importo Co complessivo pari ad € 2.455.118,00 per i fondi B, C, D ed non già dall'applicazione di clausole nulle della contrattazione integrativa che tali limiti hanno inteso superare, non evincendosi alcuna deduzione assertiva a riguardo né, tantomeno, elementi che possano deporre per l'esistenza di tali clausole alla lettura dei contratti integrativi prodotti in atti
(contrattazione integrativa che, peraltro, risulta persino sospesa in alcuni anni, nel corso dei quali nessuna clausola è stata quindi stipulata).
16. In altre parole, non risulta che lo scostamento dai vincoli di bilancio sia dipeso da clausole nulle di contratti collettivi decentrati, bensì, semplicemente, da versamenti eseguiti in
4 eccesso nel corso di dieci anni (2010/2019), così come del resto si evince anche Contr dall'indagine condotta dal (cfr. doc. 8 parte resistente).
17. L'insufficienza delle somme del Fondo salariale accessorio, così come ricostituito dall'Ateneo in seguito all'indagine del MEF, non può, quindi, ricadere sulla posizione dei lavoratori ricorrenti, non dipendendo affatto da nullità di pattuizioni e determinazioni (che parte convenuta, si ribadisce, omette di individuare) in sede di contrattazioni integrative, bensì da violazione di vincoli finanziari per versamenti effettuati in eccedenza nel corso di un decennio.
18. Orbene, l'eventuale responsabilità amministrativa ed erariale della Pubblica
Amministrazione, non giustifica, a parere del Tribunale, la decurtazione o sospensione di emolumenti retributivi pacificamente riconosciuti e non contestati, stante la natura privatistica della relativa obbligazione che trova pacifica derivazione dal contratto collettivo applicabile al rapporto (art. 91 e 92 CCNL).
19. Come condivisibilmente argomentato da questo tribunale in precedenti sovrapponibili, gli eventuali errori di valutazione o quantificazione delle risorse disponibili, ove imputabile alla PA, costituisce violazione dei doveri di correttezza e di buona fede che non possono porre nel nulla le obbligazioni assunte nei confronti dei lavoratori.
20. Da tali considerazioni discende l'illegittimità della condotta di parte resistente, laddove ha deliberatamente sospeso o decurtato gli emolumenti riconosciuti alla parte ricorrente e ciò ha fatto anche in contrasto con la stessa previsione di cui all'art. 40, comma 3-quinquies, del D.lgs. 165/2001 che non prevede il recupero di somme destinate e pacificamente riconosciute ai lavoratori interessati, ma, semmai, l'obbligo di recupero, con quote annuali, nell'ambito di sessioni negoziali successive, che nel caso di specie risultano totalmente omesse.
21. Dalla lettura della norma si deduce infatti che il recupero può avvenire solo dopo l'accertamento del superamento dei vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e solo nell'ambito della sessione negoziale successiva, mentre l'amministrazione, che qui opera -come sopra ricordato- nell'ambito del rapporto di lavoro privatizzato, è sì onerata dalla norma al recupero di quanto elargito in eccesso rispetto ai vincoli finanziari, ma a condizione che lo sforamento sia accertato da un organo
5 statale competente e che vi sia il coinvolgimento delle parti sociali nella previsione del piano di rientro mediante contrattazione integrativa.
22. Ora, considerato che nel caso di specie lo sforamento dei vincoli legislativi è stato accertato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10/12/21 (cfr. doc. prodotto dalla convenuta), deve ritenersi che l'attività di recupero avrebbe dovuto essere prevista dalla contrattazione integrativa, a partire dalla sessione negoziale successiva.
23. La prospettazione di parte convenuta risulta quindi infondata anche sotto il profilo della carenza di integrazione delle condizioni normative per l'efficacia, nei confronti dei lavoratori, del piano di rientro, predisposto unilateralmente dall . CP_1
24. Con riferimento al quantum debeatur, osservato che la contestazione attiene sostanzialmente al rilievo dell'insufficienza dei fondi, ritiene il Tribunale che, in mancanza di contrattazione integrativa successiva che determini la percentuale delle risorse destinate all'IMA, la stessa possa essere individuata nell'unico dato disponibile, rinvenibile nel CCI 2018 per l'anno 2017 e ammontante al 47%, sulla base della quale i ricorrenti hanno pacificamente calcolato l'indennità azionata in giudizio.
25. Pertanto, il ricorso deve essere accolto e l' convenuta condannata a versare ad CP_1 ogni ricorrente l'importo di € 2.185,60.
26. Tale somma andrà maggiorata esclusivamente degli interessi legali dal dovuto al saldo, posto il divieto di cumulo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su tutti crediti di tipo retributivo con riferimento ai rapporti di lavoro in essere con un datore di natura pubblica.
27. Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate, comprensive della fase monitoria, sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 per fasi di studio, introduttiva e decisionale avuto riguardo al valore della causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l a Controparte_1 corrispondere in favore dei ricorrenti l'importo di € 2.185,60 ciascuno, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;
6 - condanna l alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 5.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Sassari, 04/07/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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