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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 21/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1078/2023 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 21/03/2025, ad ore 10,00, innanzi al got AU AT sono comparsi: per parte attrice opponente nessuno per parte convenuta opposta l'avv. MICHELA FOGLIA, anche in sost. avv. MAILA STACCHIOLA,
Parte attrice opponente deve ritenersi precisare le conclusioni come da atto di citazione in opposizione, ossia:
Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto.
Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Parte convenuta opposta precisa le conclusioni come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, in via preliminare,
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ricorrendone i presupposti di legge;
in via principale e nel merito,
- rigettare la proposta opposizione e relative eccezioni sollevate da parte opponente poiché inammissibili-improcedibili, oltre che infondate in fatto ed in diritto,
- dichiarare valido ed efficace il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Fermo e, per l'effetto, condannare la società opponente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 34.886,39 oltre alle spese del procedimento monitorio, nonché gli interessi di cui al D. Lgs. n. 231/02 maturati e maturandi.
- condannare la società in persona del legale rapp.te pro-tempore al risarcimento ex art. 96 CP_1 c.p.c. nella misura di euro 5.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Dopo breve discussione orale, alle ore 10,23, il got invita parte opposta ad allontanarsi, per consentirle di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandola - se crede - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got AU AT, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1078/2023 promossa da:
, in pers. leg. rappr.te p.t. Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. EMANUELE BRUNETTI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1
ATTRICE OPPONENTE contro in pers. leg. rappr.te p.t. Controparte_2 P.IVA_2 con l'avv. MICHELA FOGLIA e l'avv. MAILA STACCHIOLA e con domicilio eletto presso i difensori
Email_2
Email_3
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 14.7.23 ha proposto opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Fermo in data 4/06/2023 nel procedimento n. 815/2023 RG, notificatole in data imprecisata, con cui le era stato ingiunto il pagamento di € 34.886,39 - a titolo di saldo fornitura di cui alle fatture nn. 013649 del 12.08.2022, 014043 del
31.08.2022, 014044 del 31.08.2022, 014538 del 23.09.2022, 014974 del 30.09.2022, 015408 del 14.10.2022 e 015705 del 28.10.2022 e 015946 del 30.11.2022 (all.3 al ricorso per ingiunzione) - oltre alle spese del procedimento monitorio ed agli interessi di cui al D. Lgs. n. 231/02 maturati e maturandi.
L'opponente ha dedotto:
- che la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, limitando la sua efficacia alla sola fase di emissione del decreto ingiuntivo;
- che la società ingiungente le ha consegnato la merce con un intollerabile ritardo, ossia pagina 2 di 4 gennaio 2023, mentre la consegna era stata prevista pattiziamente per i primi di ottobre 2022, sicché la merce destinata alla vendita autunnale-invernale era arrivata soltanto a fine stagione, quando ormai sarebbe stato impossibile collocarla in modo proficuo sul mercato, così come puntualmente segnalato con pec 8/02/2023;
- che ex art. 1218 c.c. il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile;
- che il mancato o inesatto adempimento di una obbligazione legittima la controparte contrattuale a disonorare la rispettiva obbligazione;
- che, se il creditore ingiungente rivendica la soddisfazione di una pretesa la cui rispettiva controprestazione non sia stata eseguita, si può concludere che il decreto ingiuntivo emesso è illegittimo per difetto del requisito di esigibilità del diritto vantato dal creditore.
Si è costituita per contrastare l'avversa opposizione e chiederne il rigetto, Controparte_2 deducendo:
- che è incontestato ed incontestabile che abbia fornito calzature all'odierna CP_2 opponente sulla base delle conferme di ordini allegate, emettendo nei confronti della stessa le regolari fatture per il pagamento del relativo prezzo, credito al cui recupero è teso il decreto ingiuntivo opposto;
- che, nonostante la consegna tempestiva della merce, la società aveva omesso il CP_1 pagamento integrale del prezzo, tanto da causare l'intervento del legale di fiducia, che con pec 27.01.2023 aveva inviato diffida di pagamento alla controparte;
- di non aver ricevuto nulla, neppure a seguito della formale diffida, per cui era stata costretta ad adire le vie giudiziarie con il ricorso monitorio;
- che l'infondatezza della spiegata opposizione è documentata dalle proposte d'ordine e relative conferme d'ordine merce (doc.2), dalle bolle di consegna (ddt) e dalle prove di consegna (pod) firmati da indicati in ogni fattura (doc.3), da cui si ricava che parte della merce è stata CP_1 addirittura consegnata nel mese di Agosto e, dunque, in anticipo rispetto alla scadenza pattuita tra le parti (Ottobre 2022), e che la fornitura è stata completata nel mese di Ottobre 2022;
- che la merce è stata puntualmente consegnata, tanto che ha accettato la consegna CP_1 senza nulla eccepire ed ha in data 9.11.2022 avanzata richiesta di riassortimento merce (doc.5), che veniva consegnata in data 22.11.2022; CoC
- che l'infondatezza è documentata anche dalla richiesta di posticipo della programmate ad ottobre da parte della opponente (doc.4) che costituisce una esplicita ammissione del debito.
Celebrata l'udienza di prima comparizione 14.12.23 il GI ha disposto la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza 4.6.26 ed assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Con successivo decreto 12.3.25 il GI ha delegato trattazione e decisione della causa a questo got, che ha anticipato per precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza odierna.
*
Parte opponente non ha prodotto telematicamente la prova della data della ricezione della notifica del ricorso per ingiunzione e del decreto ingiuntivo telematico.
Occorre quindi osservare che la mancata prova della notifica del decreto ingiuntivo opposto comporta l'inammissibilità dell'opposizione stessa per mancanza di prova (a carico dell'opponente) del rispetto del termine di decadenza fissato dall'art. 641 cpc.
Tale prova potrebbe evincersi anche dagli altri documenti acquisiti al processo o prodotti dalla controparte – ma neppure l'opposta ha prodotto la prova della notifica del decreto – ed a nulla rileva che l'opposto, costituendosi, non abbia contestato la tempestività dell'opposizione,
pagina 3 di 4 trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Visto che, secondo Cass 17495/08, bastano le ammissioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta o nella comparsa conclusionale dell'opposto in ordine alla data della notifica a superare il problema (con buona pace della corrente maggioritaria, per cui si tratta di materia sottratta alla disponibilità delle parti), va ricordato che l'opposta nulla sul punto ha ammesso nei propri atti.
L'opposizione va dunque dichiarata inammissibile.
Mette conto osservare comunque che, nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
L'opponente - come è evidente dalla citazione in opposizione e come ha osservato la difesa dell'opposta - non ha contestato il rapporto (che anzi ha confermato con l'eccepire il ritardo delle consegne) né l'entità del credito monitoriamente azionato (né prima della notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo né nella citazione stessa), per cui ogni ragionamento in ordine al valore probatorio delle fatture, tanto più se accompagnate da DTT e POD, il tutto non contestato né in citazione né prima, risulta superfluo.
L'opponente fonda piuttosto la propria opposizione sull'eccezione dell'inadempimento altrui, consistente nell'aver consegnato la merce in ritardo rispetto ai termini convenuti, il che è stato documentalmente smentito dall'opposta attraverso il deposito di conferme d'ordine, DDT e POD, documenti che l'opponente ha disconosciuto tardivamente (ossia con la seconda memoria ex art. 171 ter cpc) ed assai genericamente (Il sottoscritto difensore, nell'interesse della propria rappresentata, disconosce formalmente il contenuto dei documenti di trasposto prodotti da controparte) mentre Cass n. 16557/2019 prevede che “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (nel caso di specie la Corte, in applicazione del citato principio, escludeva che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità “a quanto espressamente richiesto” con il ricorso), ossia inefficacemente.
L'eccezione di inadempimento sollevata dall'attrice opponente deve quindi essere disattesa, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 55/14 e DM
147/22.
Quanto alla domanda ex art 96 cpc, ritiene il Tribunale che, in difetto di prova di mala fede o di colpa grave, non ricorrano i presupposti per disporre la condanna del soccombente al risarcimento dei danni ex art 96/1 cpc. ovvero al pagamento di una somma ex art 96/3 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da , in pers. leg. rappr.te p.t., e per Parte_1 l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Fermo in data 4/06/2023 nel procedimento n. 815/2023 RG;
2) condanna , in pers. leg. rappr.te p.t., a rimborsare alla parte Parte_1 opposta le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali ed oneri previdenziali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 14,58 non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 21/03/2025
Il got avv. AU AT
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 21/03/2025, ad ore 10,00, innanzi al got AU AT sono comparsi: per parte attrice opponente nessuno per parte convenuta opposta l'avv. MICHELA FOGLIA, anche in sost. avv. MAILA STACCHIOLA,
Parte attrice opponente deve ritenersi precisare le conclusioni come da atto di citazione in opposizione, ossia:
Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto.
Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Parte convenuta opposta precisa le conclusioni come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, in via preliminare,
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ricorrendone i presupposti di legge;
in via principale e nel merito,
- rigettare la proposta opposizione e relative eccezioni sollevate da parte opponente poiché inammissibili-improcedibili, oltre che infondate in fatto ed in diritto,
- dichiarare valido ed efficace il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Fermo e, per l'effetto, condannare la società opponente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 34.886,39 oltre alle spese del procedimento monitorio, nonché gli interessi di cui al D. Lgs. n. 231/02 maturati e maturandi.
- condannare la società in persona del legale rapp.te pro-tempore al risarcimento ex art. 96 CP_1 c.p.c. nella misura di euro 5.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Dopo breve discussione orale, alle ore 10,23, il got invita parte opposta ad allontanarsi, per consentirle di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandola - se crede - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got AU AT, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1078/2023 promossa da:
, in pers. leg. rappr.te p.t. Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. EMANUELE BRUNETTI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1
ATTRICE OPPONENTE contro in pers. leg. rappr.te p.t. Controparte_2 P.IVA_2 con l'avv. MICHELA FOGLIA e l'avv. MAILA STACCHIOLA e con domicilio eletto presso i difensori
Email_2
Email_3
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 14.7.23 ha proposto opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Fermo in data 4/06/2023 nel procedimento n. 815/2023 RG, notificatole in data imprecisata, con cui le era stato ingiunto il pagamento di € 34.886,39 - a titolo di saldo fornitura di cui alle fatture nn. 013649 del 12.08.2022, 014043 del
31.08.2022, 014044 del 31.08.2022, 014538 del 23.09.2022, 014974 del 30.09.2022, 015408 del 14.10.2022 e 015705 del 28.10.2022 e 015946 del 30.11.2022 (all.3 al ricorso per ingiunzione) - oltre alle spese del procedimento monitorio ed agli interessi di cui al D. Lgs. n. 231/02 maturati e maturandi.
L'opponente ha dedotto:
- che la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, limitando la sua efficacia alla sola fase di emissione del decreto ingiuntivo;
- che la società ingiungente le ha consegnato la merce con un intollerabile ritardo, ossia pagina 2 di 4 gennaio 2023, mentre la consegna era stata prevista pattiziamente per i primi di ottobre 2022, sicché la merce destinata alla vendita autunnale-invernale era arrivata soltanto a fine stagione, quando ormai sarebbe stato impossibile collocarla in modo proficuo sul mercato, così come puntualmente segnalato con pec 8/02/2023;
- che ex art. 1218 c.c. il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile;
- che il mancato o inesatto adempimento di una obbligazione legittima la controparte contrattuale a disonorare la rispettiva obbligazione;
- che, se il creditore ingiungente rivendica la soddisfazione di una pretesa la cui rispettiva controprestazione non sia stata eseguita, si può concludere che il decreto ingiuntivo emesso è illegittimo per difetto del requisito di esigibilità del diritto vantato dal creditore.
Si è costituita per contrastare l'avversa opposizione e chiederne il rigetto, Controparte_2 deducendo:
- che è incontestato ed incontestabile che abbia fornito calzature all'odierna CP_2 opponente sulla base delle conferme di ordini allegate, emettendo nei confronti della stessa le regolari fatture per il pagamento del relativo prezzo, credito al cui recupero è teso il decreto ingiuntivo opposto;
- che, nonostante la consegna tempestiva della merce, la società aveva omesso il CP_1 pagamento integrale del prezzo, tanto da causare l'intervento del legale di fiducia, che con pec 27.01.2023 aveva inviato diffida di pagamento alla controparte;
- di non aver ricevuto nulla, neppure a seguito della formale diffida, per cui era stata costretta ad adire le vie giudiziarie con il ricorso monitorio;
- che l'infondatezza della spiegata opposizione è documentata dalle proposte d'ordine e relative conferme d'ordine merce (doc.2), dalle bolle di consegna (ddt) e dalle prove di consegna (pod) firmati da indicati in ogni fattura (doc.3), da cui si ricava che parte della merce è stata CP_1 addirittura consegnata nel mese di Agosto e, dunque, in anticipo rispetto alla scadenza pattuita tra le parti (Ottobre 2022), e che la fornitura è stata completata nel mese di Ottobre 2022;
- che la merce è stata puntualmente consegnata, tanto che ha accettato la consegna CP_1 senza nulla eccepire ed ha in data 9.11.2022 avanzata richiesta di riassortimento merce (doc.5), che veniva consegnata in data 22.11.2022; CoC
- che l'infondatezza è documentata anche dalla richiesta di posticipo della programmate ad ottobre da parte della opponente (doc.4) che costituisce una esplicita ammissione del debito.
Celebrata l'udienza di prima comparizione 14.12.23 il GI ha disposto la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza 4.6.26 ed assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Con successivo decreto 12.3.25 il GI ha delegato trattazione e decisione della causa a questo got, che ha anticipato per precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza odierna.
*
Parte opponente non ha prodotto telematicamente la prova della data della ricezione della notifica del ricorso per ingiunzione e del decreto ingiuntivo telematico.
Occorre quindi osservare che la mancata prova della notifica del decreto ingiuntivo opposto comporta l'inammissibilità dell'opposizione stessa per mancanza di prova (a carico dell'opponente) del rispetto del termine di decadenza fissato dall'art. 641 cpc.
Tale prova potrebbe evincersi anche dagli altri documenti acquisiti al processo o prodotti dalla controparte – ma neppure l'opposta ha prodotto la prova della notifica del decreto – ed a nulla rileva che l'opposto, costituendosi, non abbia contestato la tempestività dell'opposizione,
pagina 3 di 4 trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Visto che, secondo Cass 17495/08, bastano le ammissioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta o nella comparsa conclusionale dell'opposto in ordine alla data della notifica a superare il problema (con buona pace della corrente maggioritaria, per cui si tratta di materia sottratta alla disponibilità delle parti), va ricordato che l'opposta nulla sul punto ha ammesso nei propri atti.
L'opposizione va dunque dichiarata inammissibile.
Mette conto osservare comunque che, nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
L'opponente - come è evidente dalla citazione in opposizione e come ha osservato la difesa dell'opposta - non ha contestato il rapporto (che anzi ha confermato con l'eccepire il ritardo delle consegne) né l'entità del credito monitoriamente azionato (né prima della notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo né nella citazione stessa), per cui ogni ragionamento in ordine al valore probatorio delle fatture, tanto più se accompagnate da DTT e POD, il tutto non contestato né in citazione né prima, risulta superfluo.
L'opponente fonda piuttosto la propria opposizione sull'eccezione dell'inadempimento altrui, consistente nell'aver consegnato la merce in ritardo rispetto ai termini convenuti, il che è stato documentalmente smentito dall'opposta attraverso il deposito di conferme d'ordine, DDT e POD, documenti che l'opponente ha disconosciuto tardivamente (ossia con la seconda memoria ex art. 171 ter cpc) ed assai genericamente (Il sottoscritto difensore, nell'interesse della propria rappresentata, disconosce formalmente il contenuto dei documenti di trasposto prodotti da controparte) mentre Cass n. 16557/2019 prevede che “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (nel caso di specie la Corte, in applicazione del citato principio, escludeva che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità “a quanto espressamente richiesto” con il ricorso), ossia inefficacemente.
L'eccezione di inadempimento sollevata dall'attrice opponente deve quindi essere disattesa, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 55/14 e DM
147/22.
Quanto alla domanda ex art 96 cpc, ritiene il Tribunale che, in difetto di prova di mala fede o di colpa grave, non ricorrano i presupposti per disporre la condanna del soccombente al risarcimento dei danni ex art 96/1 cpc. ovvero al pagamento di una somma ex art 96/3 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da , in pers. leg. rappr.te p.t., e per Parte_1 l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Fermo in data 4/06/2023 nel procedimento n. 815/2023 RG;
2) condanna , in pers. leg. rappr.te p.t., a rimborsare alla parte Parte_1 opposta le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali ed oneri previdenziali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 14,58 non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 21/03/2025
Il got avv. AU AT
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