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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14711 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38737/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38737/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 GALELLA GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. GALELLA GIANFRANCO
ATTORE contro
C.F. ), contumace;
Controparte_1 C.F._1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la quale società di Parte_2 gestione del Fondo Enasarco 2- Fondo Controparte_2 riservato – Comparto ¾, e per essa premettendo che il Fondo era proprietario CP_3 dell'immobile sito in Roma, viale Bruno Rizzieri n. 67, Sc. D, P.2, Int. 3 (N.C.E.U. Foglio 995, p.lla 168, sub. 59) e che in data 31.1.2014, a seguito di comunicazione del portiere dello stabile, si apprendeva che l'appartamento era stato occupato da persona successivamente identificata in
[...]
tanto premesso, conveniva in giudizio quest'ultima, per ivi sentire ordinare il rilascio CP_1 dell'immobile e condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti quantificabili nella somma complessiva di € 132.431,40, oltre ad € 967,50 per ogni mese trascorso fino all'effettivo rilascio del bene o quanto meno fino alla sentenza, oltre al pagamento della somma di cui all'art. 12 bis, comma 3, del D.Lgs 28/2010, spese processuali vinte.
Dichiarata la contumacia della convenuta, la causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti. Concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., il giudice all'udienza del 30.9.2025 tratteneva la causa in decisione.
^^^^^^^
pagina 1 di 3 La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione. Nella specie la proprietà dell'immobile in capo alla parte attrice risulta comprovata dall'atto di apporto del 6.12.2011 Rep. n. 16680 per Notaio con Persona_1 cui la conferiva al Comparto “Unità residenziali nuda proprietà” del Fondo Controparte_4 Enasarco 2, gestito dalla , il diritto di proprietà gravata dal diritto di abitazione su Parte_2 alcune unità immobiliari, tra cui quella in esame (all. 3). Dalla scheda dell'immobile, allegata all'atto notarile, risulta che la provenienza dell'appartamento è fondata sull'atto di compravendita per Notaio dell'11.3.1980, Rep. n. 52777. Persona_2
L'occupazione da parte della convenuta dal febbraio del 2014 deve ritenersi circostanza provata alla luce del verbale di identificazione di persona indagata del 24.6.2014 - che ha fatto seguito alla denuncia presentata il 19.2.2014 dall'attrice per il reato di occupazione abusiva dell'immobile in esame - e in virtù del quale la predetta dichiarava agli agenti di P.G. di essere dimorante presso l'appartamento per cui è causa nonché del decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica di Roma il 2.7.2018 a carico della convenuta per il reato di occupazione abusiva commesso il 4.2.2014. L'occupazione si è perpetrata, poi, quanto meno fino alla data di instaurazione della lite, come risulta dalla rituale notifica dell'atto introduttivo presso l'appartamento in esame, dalla certificazione anagrafica depositata e, non da ultimo, dalla mancata comparizione della convenuta al procedimento di mediazione esperito.
Difetta, al contrario, la prova di un titolo legittimante l'occupazione, cui era onerata la stessa CP_1 rimasta contumace.
In accoglimento della domanda proposta dalla parte attrice, dunque, la convenuta deve essere condannata all'immediato rilascio, in favore della parte attrice, dell'immobile in premessa descritto libero da persone e/o cose.
Accoglibile e fondata risulta, altresì, la domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene. Ed, infatti, nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645). Il diritto al risarcimento, dunque, nasce con l'occupazione senza titolo o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione) ed il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva. La ravvisabilità del pregiudizio è corroborata dalla stessa qualifica di ente pubblico della , in quanto tale deputata Controparte_4 istituzionalmente a perseguire la maggiore efficienza economica del patrimonio immobiliare di cui dispone.
In ordine al quantum, proprio le S.U. richiamate hanno chiarito che, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso oltre ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Nella specie il canone locativo di mercato può essere determinato avuto riguardo alla superficie convenzionale dell'immobile di metri quadri 129 incluse aree scoperte, quale risultante dalla visura catastale in atti ed ai valori a metro quadro correttamente indicati dalla parte attrice in un range pagina 2 di 3 compreso tra euro 10,00 ed euro 7,50 a metro quadro, considerato che dai parametri OMI riferiti al primo semestre del 2014 per le abitazioni di tipo economico detti valori sono compresi tra euro 9,00 ed euro 12,00 a metro quadro. Alla luce di siffatti criteri, corretta appare la quantificazione operata dalla parte attrice quale riportata nel prospetto di cui all'allegato 10, fatta eccezione per il mese di gennaio 2014, che non può essere riconosciuto, essendo dalle prove emerso che l'occupazione risale al febbraio del 2014 e maggiorata della mensilità di settembre del 2024, epoca di instaurazione della lite, con la conseguenza che la convenuta deve essere condannata al risarcimento del danno nella misura di euro 132108,90 dal febbraio del 2014 al settembre del 2024 così determinato equitativamente all'attualità, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo. La misura del risarcimento non può essere estesa fino alla data del rilascio dell'immobile, essendo il petitum cristallizzato con l'atto introduttivo di lite, non avendo peraltro l'attrice depositato la prima memoria Cartabia ex art. 171 ter c.p.c., ed essendo la condanna in futuro ammissibile nei soli casi previsti dalla legge, tra i quali non rientra la fattispecie in esame. Va esclusa l'applicabilità dell'art. 12 bis, comma 3, del D.Lgs 28/2010, difettando riscontri probanti ai fini dell'accoglimento della relativa domanda. Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione, come da dispositivo, è stata operata sulla scorta del valore della causa ed ai parametri minimi, considerata la natura documentale della controversia, che ne ha consentito la definizione nell'arco di due udienze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara che occupa senza titolo alcuno l'immobile sito in Roma, viale Controparte_1 Bruno Rizzieri n. 67, Sc. D, P.2, Int. 3 (N.C.E.U. Foglio 995, p.lla 168, sub. 59) e, per l'effetto, condanna all'immediato rilascio dell'immobile stesso, libero da persone e/o Controparte_1 cose, in favore della parte attrice;
2. Condanna al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, che liquida in Controparte_1 euro 132108,90, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 786,00 per Controparte_1 spese vive ed euro 7052,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Roma, 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38737/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 GALELLA GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. GALELLA GIANFRANCO
ATTORE contro
C.F. ), contumace;
Controparte_1 C.F._1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la quale società di Parte_2 gestione del Fondo Enasarco 2- Fondo Controparte_2 riservato – Comparto ¾, e per essa premettendo che il Fondo era proprietario CP_3 dell'immobile sito in Roma, viale Bruno Rizzieri n. 67, Sc. D, P.2, Int. 3 (N.C.E.U. Foglio 995, p.lla 168, sub. 59) e che in data 31.1.2014, a seguito di comunicazione del portiere dello stabile, si apprendeva che l'appartamento era stato occupato da persona successivamente identificata in
[...]
tanto premesso, conveniva in giudizio quest'ultima, per ivi sentire ordinare il rilascio CP_1 dell'immobile e condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti quantificabili nella somma complessiva di € 132.431,40, oltre ad € 967,50 per ogni mese trascorso fino all'effettivo rilascio del bene o quanto meno fino alla sentenza, oltre al pagamento della somma di cui all'art. 12 bis, comma 3, del D.Lgs 28/2010, spese processuali vinte.
Dichiarata la contumacia della convenuta, la causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti. Concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., il giudice all'udienza del 30.9.2025 tratteneva la causa in decisione.
^^^^^^^
pagina 1 di 3 La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione. Nella specie la proprietà dell'immobile in capo alla parte attrice risulta comprovata dall'atto di apporto del 6.12.2011 Rep. n. 16680 per Notaio con Persona_1 cui la conferiva al Comparto “Unità residenziali nuda proprietà” del Fondo Controparte_4 Enasarco 2, gestito dalla , il diritto di proprietà gravata dal diritto di abitazione su Parte_2 alcune unità immobiliari, tra cui quella in esame (all. 3). Dalla scheda dell'immobile, allegata all'atto notarile, risulta che la provenienza dell'appartamento è fondata sull'atto di compravendita per Notaio dell'11.3.1980, Rep. n. 52777. Persona_2
L'occupazione da parte della convenuta dal febbraio del 2014 deve ritenersi circostanza provata alla luce del verbale di identificazione di persona indagata del 24.6.2014 - che ha fatto seguito alla denuncia presentata il 19.2.2014 dall'attrice per il reato di occupazione abusiva dell'immobile in esame - e in virtù del quale la predetta dichiarava agli agenti di P.G. di essere dimorante presso l'appartamento per cui è causa nonché del decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica di Roma il 2.7.2018 a carico della convenuta per il reato di occupazione abusiva commesso il 4.2.2014. L'occupazione si è perpetrata, poi, quanto meno fino alla data di instaurazione della lite, come risulta dalla rituale notifica dell'atto introduttivo presso l'appartamento in esame, dalla certificazione anagrafica depositata e, non da ultimo, dalla mancata comparizione della convenuta al procedimento di mediazione esperito.
Difetta, al contrario, la prova di un titolo legittimante l'occupazione, cui era onerata la stessa CP_1 rimasta contumace.
In accoglimento della domanda proposta dalla parte attrice, dunque, la convenuta deve essere condannata all'immediato rilascio, in favore della parte attrice, dell'immobile in premessa descritto libero da persone e/o cose.
Accoglibile e fondata risulta, altresì, la domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene. Ed, infatti, nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645). Il diritto al risarcimento, dunque, nasce con l'occupazione senza titolo o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione) ed il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva. La ravvisabilità del pregiudizio è corroborata dalla stessa qualifica di ente pubblico della , in quanto tale deputata Controparte_4 istituzionalmente a perseguire la maggiore efficienza economica del patrimonio immobiliare di cui dispone.
In ordine al quantum, proprio le S.U. richiamate hanno chiarito che, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso oltre ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Nella specie il canone locativo di mercato può essere determinato avuto riguardo alla superficie convenzionale dell'immobile di metri quadri 129 incluse aree scoperte, quale risultante dalla visura catastale in atti ed ai valori a metro quadro correttamente indicati dalla parte attrice in un range pagina 2 di 3 compreso tra euro 10,00 ed euro 7,50 a metro quadro, considerato che dai parametri OMI riferiti al primo semestre del 2014 per le abitazioni di tipo economico detti valori sono compresi tra euro 9,00 ed euro 12,00 a metro quadro. Alla luce di siffatti criteri, corretta appare la quantificazione operata dalla parte attrice quale riportata nel prospetto di cui all'allegato 10, fatta eccezione per il mese di gennaio 2014, che non può essere riconosciuto, essendo dalle prove emerso che l'occupazione risale al febbraio del 2014 e maggiorata della mensilità di settembre del 2024, epoca di instaurazione della lite, con la conseguenza che la convenuta deve essere condannata al risarcimento del danno nella misura di euro 132108,90 dal febbraio del 2014 al settembre del 2024 così determinato equitativamente all'attualità, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo. La misura del risarcimento non può essere estesa fino alla data del rilascio dell'immobile, essendo il petitum cristallizzato con l'atto introduttivo di lite, non avendo peraltro l'attrice depositato la prima memoria Cartabia ex art. 171 ter c.p.c., ed essendo la condanna in futuro ammissibile nei soli casi previsti dalla legge, tra i quali non rientra la fattispecie in esame. Va esclusa l'applicabilità dell'art. 12 bis, comma 3, del D.Lgs 28/2010, difettando riscontri probanti ai fini dell'accoglimento della relativa domanda. Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione, come da dispositivo, è stata operata sulla scorta del valore della causa ed ai parametri minimi, considerata la natura documentale della controversia, che ne ha consentito la definizione nell'arco di due udienze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara che occupa senza titolo alcuno l'immobile sito in Roma, viale Controparte_1 Bruno Rizzieri n. 67, Sc. D, P.2, Int. 3 (N.C.E.U. Foglio 995, p.lla 168, sub. 59) e, per l'effetto, condanna all'immediato rilascio dell'immobile stesso, libero da persone e/o Controparte_1 cose, in favore della parte attrice;
2. Condanna al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, che liquida in Controparte_1 euro 132108,90, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 786,00 per Controparte_1 spese vive ed euro 7052,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Roma, 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
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