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Decreto 31 marzo 2025
Decreto 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, decreto 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
e Protezione Internazionale M1
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. dott. Edoardo Postacchini Giudice ha emesso il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 1634/2024 R.G., avente ad oggetto: ricorso ex artt. 35 d. lgs.
25/2008, avverso decreto della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia, promosso da:
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Zingarelli del Pt_1
Foro di Terni, con ivi studio in via San Nicandro n. 39, ove è elettivamente domiciliato giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente
Contro
Controparte_1
di Firenze – Sezione di Perugia;
[...]
Resistente
e con la partecipazione del Pubblico – Procura della Repubblica presso il Tribunale CP_1 di Perugia.
****
1. Fatti riferiti dal ricorrente e svolgimento del processo.
Con ricorso tempestivamente depositato , cittadino senegalese, ha impugnato il Pt_1 provvedimento emesso il 20.3.24, notificato il 9.4.24, con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze - Sezione di Perugia ha dichiarato manifestamente infondata la domanda di protezione internazionale e ha chiesto il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria o, in subordine, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Il ha prodotto la documentazione chiesta con il decreto di fissazione Controparte_1 dell'udienza.
Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto della domanda non ravvisando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle protezioni richieste.
Il ricorrente, innanzi alla Commissione Territoriale, ha dichiarato: di essere nato in [...],
a Santhiou Pire, nella regione di Thies, dove ha sempre vissuto;
di essere andato a scuola per
12 anni e di aver lavorato come camionista;
di essere di etnia wolof e di religione musulmana;
che la propria famiglia di origine è composta dalla madre, due fratelli maggiori e una sorella minore, mentre il padre è morto;
di aver avuto problemi con la sua famiglia a causa della relazione avuta per due anni con una ragazza di nome che avrebbe voluto Persona_1 sposare nonostante la contrarietà della famiglia al matrimonio, in quanto la ragazza era di religione cristiana;
che i fratelli avevano iniziato a minacciarlo di morte in quanto lo ritenevano responsabile della morte del padre, deceduto improvvisamente durante una discussione in cui, in presenza dello zio a cui aveva chiesto aiuto, lo aveva minacciato dicendo che, se avesse sposato la ragazza, lo avrebbe ripudiato e cacciato di casa;
che dopo aver invano chiesto allo zio di ospitarlo, si era trasferito a casa di alcuni vicini per stare più tranquillo ed evitare i fratelli;
che dopo circa un mese aveva preferito partire per il Mali, perché lì viveva il figlio dei vicini di cui era ospite e con cui era cresciuto, che lo aveva ospitato in casa per tre mesi;
di essere poi partito per l'Algeria per paura che uno dei suoi fratelli che faceva il camionista lo potesse raggiungere anche nel Mali;
che in Algeria è stato arrestato e detenuto in carcere per un mese e, una volta liberato, è partito per la Tunisia, dove è rimasto sei mesi per poi venire in Italia;
di avere il timore, nel caso di rimpatrio, che i fratelli possano ucciderlo poiché non accettano il matrimonio con una donna di diversa fede religiosa.
La Commissione ha negato la protezione internazionale poiché – pur avendo ritenuto credibili e accettati gli elementi relativi alla nazionalità, alla provenienza e all'appartenenza etnica - ha reputato non credibile la vicenda posta a fondamento della domanda e non fondato il timore in caso di rimpatrio.
In ricorso si contesta la legittimità dell'impugnata decisione, evidenziando che il racconto è coerente e plausibile e che sussistono nella fattispecie i presupposti per il riconoscimento delle protezioni richieste, anche in ragione della sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno del richiedente in Senegal;
si deduce, ulteriormente, nelle note di trattazione depositate nel corso del giudizio, che il ricorrente ha dimostrato volontà di integrarsi sotto il profilo economico-lavorativo nel tessuto sociale ospitante.
All'udienza del giorno 11.3.25, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
2. Quadro normativo di riferimento: status di protezione sussidiaria.
Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva
2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE.
Venendo alle forme di tutela invocate in ricorso, va ricordato che il cittadino straniero è ammesso a beneficiare dello status di protezione sussidiaria qualora “sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave (…) e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese” (art. 2, comma 1, l. g) d.lgs. 251/2007); per “danno grave”, ai sensi dell'art. 14 co. 1 d. lgs. 251/07, deve intendersi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto interno o internazionale (art. 14, comma 1, d.lgs. 251/2007).
La Corte di Giustizia ha chiarito come sebbene di regola (come peraltro evidenziato nel considerando n. 35 della dir. 95/2011 UE, a tenore della quale “i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave”) per integrare il presupposto della “minaccia grave” si rende necessaria la rappresentazione di elementi peculiari qualificanti la posizione individuale del richiedente in rapporto alla situazione complessiva in cui versa il Paese di origine, la personalizzazione del rischio può risultare recessiva a fronte di “una situazione eccezionale, che sia caratterizzata da un grado di rischio a tal punto elevato che sussisterebbero fondati motivi di ritenere che tale persona subisca individualmente il rischio in questione” (C.GUE c. 465/07 Elgafaji c. Paesi Bassi, §37). Con la conseguenza che eccezionalmente gli elementi collettivi possono fondare una prognosi positiva di concessione della misura in parola anche in mancanza di specifici elementi idonei a delineare una condizione di peculiare e differenziata esposizione a pericolo. In questa prospettiva, quanto più la domanda del richiedente risulti circostanziata e fornisca elementi probatoriamente significativi ai fini dell'effettiva individualizzazione della relativa posizione, tanto meno il coefficiente di violenza imperversante nel Paese di origine dovrà risultare elevato onde giustificare la concessione della misura (cfr. Cass. 16202/2015). La
Corte GUE ha chiarito che il “conflitto armato” non va inteso nell'accezione restrittiva coniata dal diritto internazionale umanitario (ossia quella che risulta dal Protocollo aggiuntivo alle convenzioni di Ginevra del 12.8.1949, secondo cui per conflitti armati non internazionali devono intendersi quelli che “si svolgono sul territorio di un'Alta Parte contraente fra le sue forze armate e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che, sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano, su una parte del suo territorio , un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate”). Per conflitto armato interno, ai sensi dell'art. 15 lett. c) della direttiva 2004/83 CE, deve piuttosto intendersi lo scontro tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati ovvero lo scontro tra due o più gruppi armati, non statuali, tra loro, “senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione” (C.GUE c. 285/12 Diakitè c. Commissarie général aux réfugiés et aux apatrides,
§35).
Si è così precisato che la constatazione dell'esistenza di un conflitto armato non deve essere subordinata ad un determinato livello di organizzazione delle forze armate presenti (come invece ai fini dell'applicazione delle convenzioni di Ginevra, laddove è richiesto che si tratti di gruppo organizzati sotto un comando responsabile e in grado di condurre operazioni militari concertate) o ad una durata particolare del conflitto (come ai fini dell'applicazione delle citate convenzioni di Ginevra, laddove è richiesto che si tratti di gruppi armati in grado di condurre operazioni militari prolungate), essendo necessario soltanto che lo scontro tra i contrapposti gruppi armati generi un livello di violenza indiscriminata talmente elevato da far ritenere che un civile rinviato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire una minaccia alla vita o alla persona.
L'elevato livello di violenza che eccezionalmente consente di ritenere sussistente il danno grave, a prescindere dalla prova dell'individualità del rischio, va individuato sulla base dei seguenti criteri (sentenza CEDU 28&6/2011, Sufi e Elmi v. UK):
1. la presa in considerazione del fatto che le parti coinvolte nel conflitto utilizzino metodi o tattiche di combattimento tali da accrescere il numero delle perdite tra i civili, o se prendano di mira civili di proposito;
2. la diffusione dei suddetti metodi e/o tattiche tra le parti in conflitto;
3. se il conflitto è localizzato o diffuso;
4. il numero di civili uccisi, feriti e sfollati a seguito del conflitto.
Quanto, invece, ai concetti di “condanna a morte” e di “esecuzione della pena di morte” deve ritenersi che essi si distinguano in ragione del fatto che la morte consegua o meno a un procedimento giudiziario: nel primo caso (obbligatorietà di preventivo processo) si sarà in presenza di una vera e propria condanna alla sanzione della perdita della vita, mentre nel secondo (assenza di giudizio) vi sarà un'esecuzione sommaria, ossia una mera esecuzione.
Non può invece ricomprendersi nell'ambito di nessuna delle due nozioni innanzi enucleate
(“condanna a morte” e “esecuzione della pena di morte”) la vendetta privata, minacciata da uno o più individui, in quanto non riconducibile al concetto di 'pena' che necessariamente presuppone quello di regola condivisa da una collettività. Invero, in tanto si può parlare di pena, in quanto al male inflitto sia riconosciuta natura di sanzione non dal singolo responsabile dell'azione punitiva, ma da soggetti estranei ad essa e che tuttavia condividono il sistema di valori che si assume violato e che riconoscono la legittimità dell'intervento sanzionatorio.
Dunque, se è vero che, laddove lo Stato sia connivente o incapace/impossibilitato a intervenire, la minaccia rileva anche quando proviene da soggetto non statuale (art. 5 d.lgs. 251/2007), deve pur sempre trattarsi della minaccia di una pena e non di una vendetta privata.
3. Valutazione delle prove.
Centrale per la comprensione del sistema di tutele in questione è l'analisi del profilo relativo all'onere della prova gravante sul ricorrente ex art. 2697 codice civile. Esso, secondo la giurisprudenza prevalente, deve essere interpretato in modo attenuato, stante la possibile ridotta disponibilità di prove da parte ricorrente. Ne consegue che il Giudice dispone di importanti poteri officiosi da utilizzare per acquisire tutte le notizie ed informazioni necessarie ai fini della ricostruzione della situazione socio-politica e giuridico- ordinamentale del Paese di provenienza del migrante. Ciò non toglie, però, che il ricorrente è comunque da intendersi onerato di indicare i fatti costitutivi del diritto che fa valere e di fornire quantomeno gli elementi indiziari necessari alla ricostruzione della propria vicenda personale: “il richiedente deve provare, quanto meno in via presuntiva, il concreto pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività ed alla attualità del rischio” (Cass. SS.UU.
17.11.2008 n. 27310, sul punto vedi anche Cass. 2007 n. 26822; 2006 n. 18353; 2005 n. 28775;
2005 n.26278; 2005 n. 2091).
L'art. 3 del d. lgs. 251/2007 stabilisce, infatti, che il ricorrente è tenuto a produrre tutti gli elementi e i documenti necessari ai fini della motivazione della domanda. Tuttavia, ai sensi del successivo comma 5, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni rese dal richiedente non siano suffragati da prove, essi sono comunque considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:
a) il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti ed è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente siano ritenute coerenti e plausibili;
d) il richiedente abbia presentato la domanda il prima possibile, salvo che non ricorra un giustificato motivo;
e) dai riscontri effettuati il richiedente sia attendibile.
In altri termini, i principi che regolano l'ordinario processo civile operano in modo sensibilmente diverso quando debbano essere applicati alla materia in questione: “Ne risulta così delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente
Commissione e poi del Giudice, cui spetta il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del paese di origine” (Cass. SS.UU. 17.11.2008 n. 27310).
Tale assunto è ulteriormente confermato sul piano normativo dagli artt. 19, comma 8 del d.lgs.
150/2011, ai sensi del quale: “il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia” e 8, comma 3 del d.lgs. 25 del 2008, il quale dispone che le domande devono essere esaminate alla luce delle informazioni “precise ed aggiornate” circa la situazione generale del Paese di provenienza e dei Paesi in cui è transitato il migrante, elaborate dall'apposita Commissione nazionale e messe a disposizione delle
Commissioni territoriali e, in caso di ricorso avverso provvedimenti di diniego, degli organi giudicanti.
4. Merito del ricorso.
Il ricorrente ha allegato di aver dovuto lasciare il Senegal per via del conflitto con i fratelli, che avevano osteggiato la sua relazione con una ragazza di religione cristiana. Ha in particolare riferito che i fratelli lo ritengono responsabile della morte del padre - a sua volta fermamente contrario al matrimonio con una donna di diversa fede religiosa- avvenuta improvvisamente nel corso di un litigio e di avere timore, nel caso di rientro, che i fratelli possano ucciderlo.
Nessuna prova costituita (documenti) o costituenda (prove testimoniali) è stata prodotta e/o articolata dal richiedente per consentire a questo giudice di potere riscontrare la credibilità del suo racconto, sì da non potersi dire compiuto da parte del ricorrente ogni ragionevole sforzo al fine di circostanziare la domanda. L'unica fonte valutabile da questo giudice, onde vagliare la fondatezza del ricorso, poteva essere l'audizione del richiedente, non ritenuta necessaria in conformità all'orientamento interpretativo promanante dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui il giudice investito della procedura di impugnazione può non procedere all'audizione del richiedente quando ritenga di poter effettuare un esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto in base agli elementi contenuti nel fascicolo, tra cui il verbale del colloquio svolto nel procedimento amministrativo di primo grado (cfr. CGUE, , C-348/16, 26 luglio Persona_2
2017).
Invero, il racconto su cui è fondata la richiesta di protezione internazionale, nei termini di cui al verbale di intervista svolta dinanzi alla Commissione, appare completo, e nulla, nelle difese svolte in ricorso, consente di ipotizzare che procedere all'audizione nella presente sede avrebbe consentito di acquisire elementi ulteriori utili alla decisione.
Le perplessità in punto di credibilità del racconto, già evidenziate nel provvedimento impugnato, appaiono da condividere anche nella presente sede.
Ci si riferisce, in particolare, alla estrema genericità delle dichiarazioni inerenti la descrizione della ragazza che in tesi il ricorrente voleva a tutti i costi sposare e della relazione con lei. A fronte di specifiche domande avanzate in audizione il ricorrente si è limitato a riferire che la ragazza gli fu presentata da un amico e che i suoi genitori non hanno mai saputo, fino alla negoziazione prematrimoniale che si usa fare nel suo paese, della differenza di religione. Non ha aggiunto nessun altro elemento descrittivo ed ha anzi riferito di non avere altre informazioni su di lei (v. pag. 6 del verbale).
Con riferimento alle minacce provenienti dai fratelli, vi è inoltre non trascurabile contraddizione tra il fatto che il ricorrente abbia esplicitamente escluso che i predetti gli abbiano mai usato violenza, per aggiungere appena dopo che loro durante i litigi usavano armi e coltelli, fino a che non intervenivano i vicini di casa a separarli.
Nulla poi il ricorrente racconta di come si sia evoluto il rapporto con la ragazza dopo il diniego della sua famiglia al matrimonio, ed appare anomalo che i due giovani, in tesi legati da un forte sentimento amoroso, non abbiano concordato che lei si convertisse all'Islam (“l'ho lasciata libera, perché ognuno deve fare le sue scelte”; pag. 6 del verbale di audizione).
I profili di incoerenza interna di cui si è detto fin qui escludono la verosimiglianza del racconto ed inducono a ritenere che le ragioni dell'allontanamento del ricorrente dal proprio paese esulino da circostanza che possono giustificare il riconoscimento della protezione internazionale, non potendo ritenersi adeguatamente comprovato nè sufficientemente dettagliato il rischio di esposizione a danno grave sì come considerato dall'art. 14, lettere a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251, tanto più ove si consideri che le fonti COI danno conto che in Senegal pluralità religiosa convivono in armonia, facendo del paese un esempio di tolleranza e dialogo interreligioso (https://www.iyezine.com/la-coabitazione-pacifica-fra-musulmani-e-cristiani-
e-la-forza-del-senegal). Nemmeno emergono dalle fonti COI disponibili elementi che consentano di ritenere che vi sia nel Paese né nella specifica zona di provenienza del ricorrente
– Regione di Thies - una situazione di “conflitto armato interno”, nei termini di cui alla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione (cfr. HRW -
Human Rights Watch, World Report 2024 – Senegal, Annual Report on the human rights situation in 2023, 11 January 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2103208.html).
5. Permesso di soggiorno per protezione speciale;
normativa prevista dal diritto interno.
Venendo alla valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione di diritto interno, deve darsi conto che alla fattispecie odierna (la domanda è stata avanzata in data
29.2.24; v. mod. C3) è applicabile la disciplina contenuta nel d.l. n. 20/23 (e nella sua legge di conversione, la n. 50/2023), entrato in vigore in data 11.3.23.
È in proposito doveroso evidenziare che anche dopo le modifiche da ultimo introdotte – a mezzo della soppressione del terzo e quarto periodo del comma 1.1. dell'art. 19 t.u.i. e dell'abrogazione di parte dell'art. 19, comma 1 - permane nell'ordinamento il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare. Al riguardo si osserva che l'art. 8 CEDU – che riconosce e garantisce il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – costituisce un obbligo internazionale all'osservanza del quale lo Stato italiano è tenuto in forza della convenzione stipulata nel 1950 e ratificata in Italia il 26.10.1955.
Secondo quanto esplicitato dall'art. 5, comma VI, t.u.i., il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano costituisce limite al rifiuto (o alla revoca) del permesso di soggiorno. Analogamente, l'attuale testo dell'art. 19, comma 1.1., stabilisce che «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6», così riconoscendo l'obbligo negativo dello Stato di non allontanare o respingere dal territorio nazionale lo straniero, laddove tale allontanamento o respingimento comporti una grave violazione di uno di quei diritti al cui rispetto lo Stato italiano è tenuto in forza degli obblighi costituzionali e internazionali. Del resto, anche in mancanza di un espresso richiamo normativo (comunque mantenuto anche dalla legislazione vigente), resterebbero comunque fermi gli obblighi costituzionali e internazionali (anche ai sensi dell'art. 10 e 117 cost.), come chiarito anche nella relazione di accompagnamento al decreto (laddove si legge che restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato"). In questo senso si è espressa anche recentemente, la Corte costituzionale (sent. n. 88/2023), osservando che «Se, dunque, per un verso, al legislatore va riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda (ex plurimis, sentenze n. 277 del 2014, n. 148 del 2008,
n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994), per altro verso occorre chiarire che tale discrezionalità
«non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti
i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino» (sentenza n. 202 del 2013; in precedenza, anche sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010, n. 78 del 2005). Deve dunque concordarsi con quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione (ord. n.
28162/2023), la quale – pronunciando in merito a un'opposizione avverso un decreto di espulsione emesso ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. b) t.u.i. – dopo aver dato atto dell'intervenuta abrogazione del terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. ad opera CP_2 del d.l. n. 20/2023, ha incidentalmente osservato che «In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali
(cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria».
Tanto chiarito in merito alla persistente vigenza del diritto al permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare, deve ritenersi che per la sua valutazione il giudice dovrà avere riguardo ai criteri elaborati dalla Corte EDU nell'esegesi dell'art. 8 della convenzione, stante l'espunzione, dal testo dell'art. 19, della norma di diritto interno che aveva codificato taluni criteri valutativi (prescrivendo di tenere conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»).
Procedendo per la indicata via, deve darsi atto che il ricorrente ha in effetti fornito elementi sufficienti a dimostrare un buon livello di integrazione nel tessuto sociale italiano. Egli ha ottenuto l'assunzione dapprima con contratto di lavoro a chiamata a tempo determinato come facchino per il periodo 6.8.24/31.1.25 e poi con altro contratto di lavoro a tempo determinato, sempre con la qualifica di facchino, per il periodo 11.2.25/31.12.25 (nel corso del giudizio ha prodotto la lettera di assunzione relativa al primo contratto, la comunicazione Unilav relativa al secondo contratto e le buste paga da agosto 2024 a gennaio 2025); ha inoltre prodotto due certificati attestanti la conoscenza della lingua italiana, rispettivamente livello A1 e A2 (cfr. all.to n. 10 a note dell'11.3.25). Pa Non pare allora dubbio che il rientro in Senegal, ove il non ha un lavoro e un contesto familiare e sociale che possa riaccoglierlo, oltre ad interrompere il positivo percorso di integrazione intrapreso, pregiudicherebbe quella vita “privata” che il ricorrente si è impegnato a costruire in Italia e che la normativa richiamata mira proprio a tutelare e valorizzare.
Deve allora concludersi per il riconoscimento, in favore del ricorrente, del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito della controversia e delle modalità di costituzione in giudizio della parte resistente, devono essere dichiarate irripetibili.
P.T.M.
Visti gli artt. 35 del d.Lgs. 25/2008, 19 del d.Lgs. 150/2011 e 702 bis e seguenti, 737 del c.p.c.:
1) In parziale accoglimento del ricorso, riconosce il diritto di , nato in [...] il Pt_1
15.3.1994, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1. d.lgs. 286/1998 e dispone la trasmissione del presente decreto al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 d.lgs.
286/1998, nel testo modificato dall'art. 1 d.l. 10 marzo 2023, n. 20.
2) Spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, nonché per la comunicazione della presente ordinanza al ricorrente, alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico
Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 24 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Ilenia Miccichè Gaia Muscato
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
e Protezione Internazionale M1
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. dott. Edoardo Postacchini Giudice ha emesso il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 1634/2024 R.G., avente ad oggetto: ricorso ex artt. 35 d. lgs.
25/2008, avverso decreto della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia, promosso da:
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Zingarelli del Pt_1
Foro di Terni, con ivi studio in via San Nicandro n. 39, ove è elettivamente domiciliato giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente
Contro
Controparte_1
di Firenze – Sezione di Perugia;
[...]
Resistente
e con la partecipazione del Pubblico – Procura della Repubblica presso il Tribunale CP_1 di Perugia.
****
1. Fatti riferiti dal ricorrente e svolgimento del processo.
Con ricorso tempestivamente depositato , cittadino senegalese, ha impugnato il Pt_1 provvedimento emesso il 20.3.24, notificato il 9.4.24, con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze - Sezione di Perugia ha dichiarato manifestamente infondata la domanda di protezione internazionale e ha chiesto il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria o, in subordine, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Il ha prodotto la documentazione chiesta con il decreto di fissazione Controparte_1 dell'udienza.
Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto della domanda non ravvisando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle protezioni richieste.
Il ricorrente, innanzi alla Commissione Territoriale, ha dichiarato: di essere nato in [...],
a Santhiou Pire, nella regione di Thies, dove ha sempre vissuto;
di essere andato a scuola per
12 anni e di aver lavorato come camionista;
di essere di etnia wolof e di religione musulmana;
che la propria famiglia di origine è composta dalla madre, due fratelli maggiori e una sorella minore, mentre il padre è morto;
di aver avuto problemi con la sua famiglia a causa della relazione avuta per due anni con una ragazza di nome che avrebbe voluto Persona_1 sposare nonostante la contrarietà della famiglia al matrimonio, in quanto la ragazza era di religione cristiana;
che i fratelli avevano iniziato a minacciarlo di morte in quanto lo ritenevano responsabile della morte del padre, deceduto improvvisamente durante una discussione in cui, in presenza dello zio a cui aveva chiesto aiuto, lo aveva minacciato dicendo che, se avesse sposato la ragazza, lo avrebbe ripudiato e cacciato di casa;
che dopo aver invano chiesto allo zio di ospitarlo, si era trasferito a casa di alcuni vicini per stare più tranquillo ed evitare i fratelli;
che dopo circa un mese aveva preferito partire per il Mali, perché lì viveva il figlio dei vicini di cui era ospite e con cui era cresciuto, che lo aveva ospitato in casa per tre mesi;
di essere poi partito per l'Algeria per paura che uno dei suoi fratelli che faceva il camionista lo potesse raggiungere anche nel Mali;
che in Algeria è stato arrestato e detenuto in carcere per un mese e, una volta liberato, è partito per la Tunisia, dove è rimasto sei mesi per poi venire in Italia;
di avere il timore, nel caso di rimpatrio, che i fratelli possano ucciderlo poiché non accettano il matrimonio con una donna di diversa fede religiosa.
La Commissione ha negato la protezione internazionale poiché – pur avendo ritenuto credibili e accettati gli elementi relativi alla nazionalità, alla provenienza e all'appartenenza etnica - ha reputato non credibile la vicenda posta a fondamento della domanda e non fondato il timore in caso di rimpatrio.
In ricorso si contesta la legittimità dell'impugnata decisione, evidenziando che il racconto è coerente e plausibile e che sussistono nella fattispecie i presupposti per il riconoscimento delle protezioni richieste, anche in ragione della sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno del richiedente in Senegal;
si deduce, ulteriormente, nelle note di trattazione depositate nel corso del giudizio, che il ricorrente ha dimostrato volontà di integrarsi sotto il profilo economico-lavorativo nel tessuto sociale ospitante.
All'udienza del giorno 11.3.25, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
2. Quadro normativo di riferimento: status di protezione sussidiaria.
Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva
2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE.
Venendo alle forme di tutela invocate in ricorso, va ricordato che il cittadino straniero è ammesso a beneficiare dello status di protezione sussidiaria qualora “sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave (…) e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese” (art. 2, comma 1, l. g) d.lgs. 251/2007); per “danno grave”, ai sensi dell'art. 14 co. 1 d. lgs. 251/07, deve intendersi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto interno o internazionale (art. 14, comma 1, d.lgs. 251/2007).
La Corte di Giustizia ha chiarito come sebbene di regola (come peraltro evidenziato nel considerando n. 35 della dir. 95/2011 UE, a tenore della quale “i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave”) per integrare il presupposto della “minaccia grave” si rende necessaria la rappresentazione di elementi peculiari qualificanti la posizione individuale del richiedente in rapporto alla situazione complessiva in cui versa il Paese di origine, la personalizzazione del rischio può risultare recessiva a fronte di “una situazione eccezionale, che sia caratterizzata da un grado di rischio a tal punto elevato che sussisterebbero fondati motivi di ritenere che tale persona subisca individualmente il rischio in questione” (C.GUE c. 465/07 Elgafaji c. Paesi Bassi, §37). Con la conseguenza che eccezionalmente gli elementi collettivi possono fondare una prognosi positiva di concessione della misura in parola anche in mancanza di specifici elementi idonei a delineare una condizione di peculiare e differenziata esposizione a pericolo. In questa prospettiva, quanto più la domanda del richiedente risulti circostanziata e fornisca elementi probatoriamente significativi ai fini dell'effettiva individualizzazione della relativa posizione, tanto meno il coefficiente di violenza imperversante nel Paese di origine dovrà risultare elevato onde giustificare la concessione della misura (cfr. Cass. 16202/2015). La
Corte GUE ha chiarito che il “conflitto armato” non va inteso nell'accezione restrittiva coniata dal diritto internazionale umanitario (ossia quella che risulta dal Protocollo aggiuntivo alle convenzioni di Ginevra del 12.8.1949, secondo cui per conflitti armati non internazionali devono intendersi quelli che “si svolgono sul territorio di un'Alta Parte contraente fra le sue forze armate e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che, sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano, su una parte del suo territorio , un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate”). Per conflitto armato interno, ai sensi dell'art. 15 lett. c) della direttiva 2004/83 CE, deve piuttosto intendersi lo scontro tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati ovvero lo scontro tra due o più gruppi armati, non statuali, tra loro, “senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione” (C.GUE c. 285/12 Diakitè c. Commissarie général aux réfugiés et aux apatrides,
§35).
Si è così precisato che la constatazione dell'esistenza di un conflitto armato non deve essere subordinata ad un determinato livello di organizzazione delle forze armate presenti (come invece ai fini dell'applicazione delle convenzioni di Ginevra, laddove è richiesto che si tratti di gruppo organizzati sotto un comando responsabile e in grado di condurre operazioni militari concertate) o ad una durata particolare del conflitto (come ai fini dell'applicazione delle citate convenzioni di Ginevra, laddove è richiesto che si tratti di gruppi armati in grado di condurre operazioni militari prolungate), essendo necessario soltanto che lo scontro tra i contrapposti gruppi armati generi un livello di violenza indiscriminata talmente elevato da far ritenere che un civile rinviato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire una minaccia alla vita o alla persona.
L'elevato livello di violenza che eccezionalmente consente di ritenere sussistente il danno grave, a prescindere dalla prova dell'individualità del rischio, va individuato sulla base dei seguenti criteri (sentenza CEDU 28&6/2011, Sufi e Elmi v. UK):
1. la presa in considerazione del fatto che le parti coinvolte nel conflitto utilizzino metodi o tattiche di combattimento tali da accrescere il numero delle perdite tra i civili, o se prendano di mira civili di proposito;
2. la diffusione dei suddetti metodi e/o tattiche tra le parti in conflitto;
3. se il conflitto è localizzato o diffuso;
4. il numero di civili uccisi, feriti e sfollati a seguito del conflitto.
Quanto, invece, ai concetti di “condanna a morte” e di “esecuzione della pena di morte” deve ritenersi che essi si distinguano in ragione del fatto che la morte consegua o meno a un procedimento giudiziario: nel primo caso (obbligatorietà di preventivo processo) si sarà in presenza di una vera e propria condanna alla sanzione della perdita della vita, mentre nel secondo (assenza di giudizio) vi sarà un'esecuzione sommaria, ossia una mera esecuzione.
Non può invece ricomprendersi nell'ambito di nessuna delle due nozioni innanzi enucleate
(“condanna a morte” e “esecuzione della pena di morte”) la vendetta privata, minacciata da uno o più individui, in quanto non riconducibile al concetto di 'pena' che necessariamente presuppone quello di regola condivisa da una collettività. Invero, in tanto si può parlare di pena, in quanto al male inflitto sia riconosciuta natura di sanzione non dal singolo responsabile dell'azione punitiva, ma da soggetti estranei ad essa e che tuttavia condividono il sistema di valori che si assume violato e che riconoscono la legittimità dell'intervento sanzionatorio.
Dunque, se è vero che, laddove lo Stato sia connivente o incapace/impossibilitato a intervenire, la minaccia rileva anche quando proviene da soggetto non statuale (art. 5 d.lgs. 251/2007), deve pur sempre trattarsi della minaccia di una pena e non di una vendetta privata.
3. Valutazione delle prove.
Centrale per la comprensione del sistema di tutele in questione è l'analisi del profilo relativo all'onere della prova gravante sul ricorrente ex art. 2697 codice civile. Esso, secondo la giurisprudenza prevalente, deve essere interpretato in modo attenuato, stante la possibile ridotta disponibilità di prove da parte ricorrente. Ne consegue che il Giudice dispone di importanti poteri officiosi da utilizzare per acquisire tutte le notizie ed informazioni necessarie ai fini della ricostruzione della situazione socio-politica e giuridico- ordinamentale del Paese di provenienza del migrante. Ciò non toglie, però, che il ricorrente è comunque da intendersi onerato di indicare i fatti costitutivi del diritto che fa valere e di fornire quantomeno gli elementi indiziari necessari alla ricostruzione della propria vicenda personale: “il richiedente deve provare, quanto meno in via presuntiva, il concreto pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività ed alla attualità del rischio” (Cass. SS.UU.
17.11.2008 n. 27310, sul punto vedi anche Cass. 2007 n. 26822; 2006 n. 18353; 2005 n. 28775;
2005 n.26278; 2005 n. 2091).
L'art. 3 del d. lgs. 251/2007 stabilisce, infatti, che il ricorrente è tenuto a produrre tutti gli elementi e i documenti necessari ai fini della motivazione della domanda. Tuttavia, ai sensi del successivo comma 5, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni rese dal richiedente non siano suffragati da prove, essi sono comunque considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:
a) il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti ed è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente siano ritenute coerenti e plausibili;
d) il richiedente abbia presentato la domanda il prima possibile, salvo che non ricorra un giustificato motivo;
e) dai riscontri effettuati il richiedente sia attendibile.
In altri termini, i principi che regolano l'ordinario processo civile operano in modo sensibilmente diverso quando debbano essere applicati alla materia in questione: “Ne risulta così delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente
Commissione e poi del Giudice, cui spetta il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del paese di origine” (Cass. SS.UU. 17.11.2008 n. 27310).
Tale assunto è ulteriormente confermato sul piano normativo dagli artt. 19, comma 8 del d.lgs.
150/2011, ai sensi del quale: “il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia” e 8, comma 3 del d.lgs. 25 del 2008, il quale dispone che le domande devono essere esaminate alla luce delle informazioni “precise ed aggiornate” circa la situazione generale del Paese di provenienza e dei Paesi in cui è transitato il migrante, elaborate dall'apposita Commissione nazionale e messe a disposizione delle
Commissioni territoriali e, in caso di ricorso avverso provvedimenti di diniego, degli organi giudicanti.
4. Merito del ricorso.
Il ricorrente ha allegato di aver dovuto lasciare il Senegal per via del conflitto con i fratelli, che avevano osteggiato la sua relazione con una ragazza di religione cristiana. Ha in particolare riferito che i fratelli lo ritengono responsabile della morte del padre - a sua volta fermamente contrario al matrimonio con una donna di diversa fede religiosa- avvenuta improvvisamente nel corso di un litigio e di avere timore, nel caso di rientro, che i fratelli possano ucciderlo.
Nessuna prova costituita (documenti) o costituenda (prove testimoniali) è stata prodotta e/o articolata dal richiedente per consentire a questo giudice di potere riscontrare la credibilità del suo racconto, sì da non potersi dire compiuto da parte del ricorrente ogni ragionevole sforzo al fine di circostanziare la domanda. L'unica fonte valutabile da questo giudice, onde vagliare la fondatezza del ricorso, poteva essere l'audizione del richiedente, non ritenuta necessaria in conformità all'orientamento interpretativo promanante dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui il giudice investito della procedura di impugnazione può non procedere all'audizione del richiedente quando ritenga di poter effettuare un esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto in base agli elementi contenuti nel fascicolo, tra cui il verbale del colloquio svolto nel procedimento amministrativo di primo grado (cfr. CGUE, , C-348/16, 26 luglio Persona_2
2017).
Invero, il racconto su cui è fondata la richiesta di protezione internazionale, nei termini di cui al verbale di intervista svolta dinanzi alla Commissione, appare completo, e nulla, nelle difese svolte in ricorso, consente di ipotizzare che procedere all'audizione nella presente sede avrebbe consentito di acquisire elementi ulteriori utili alla decisione.
Le perplessità in punto di credibilità del racconto, già evidenziate nel provvedimento impugnato, appaiono da condividere anche nella presente sede.
Ci si riferisce, in particolare, alla estrema genericità delle dichiarazioni inerenti la descrizione della ragazza che in tesi il ricorrente voleva a tutti i costi sposare e della relazione con lei. A fronte di specifiche domande avanzate in audizione il ricorrente si è limitato a riferire che la ragazza gli fu presentata da un amico e che i suoi genitori non hanno mai saputo, fino alla negoziazione prematrimoniale che si usa fare nel suo paese, della differenza di religione. Non ha aggiunto nessun altro elemento descrittivo ed ha anzi riferito di non avere altre informazioni su di lei (v. pag. 6 del verbale).
Con riferimento alle minacce provenienti dai fratelli, vi è inoltre non trascurabile contraddizione tra il fatto che il ricorrente abbia esplicitamente escluso che i predetti gli abbiano mai usato violenza, per aggiungere appena dopo che loro durante i litigi usavano armi e coltelli, fino a che non intervenivano i vicini di casa a separarli.
Nulla poi il ricorrente racconta di come si sia evoluto il rapporto con la ragazza dopo il diniego della sua famiglia al matrimonio, ed appare anomalo che i due giovani, in tesi legati da un forte sentimento amoroso, non abbiano concordato che lei si convertisse all'Islam (“l'ho lasciata libera, perché ognuno deve fare le sue scelte”; pag. 6 del verbale di audizione).
I profili di incoerenza interna di cui si è detto fin qui escludono la verosimiglianza del racconto ed inducono a ritenere che le ragioni dell'allontanamento del ricorrente dal proprio paese esulino da circostanza che possono giustificare il riconoscimento della protezione internazionale, non potendo ritenersi adeguatamente comprovato nè sufficientemente dettagliato il rischio di esposizione a danno grave sì come considerato dall'art. 14, lettere a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251, tanto più ove si consideri che le fonti COI danno conto che in Senegal pluralità religiosa convivono in armonia, facendo del paese un esempio di tolleranza e dialogo interreligioso (https://www.iyezine.com/la-coabitazione-pacifica-fra-musulmani-e-cristiani-
e-la-forza-del-senegal). Nemmeno emergono dalle fonti COI disponibili elementi che consentano di ritenere che vi sia nel Paese né nella specifica zona di provenienza del ricorrente
– Regione di Thies - una situazione di “conflitto armato interno”, nei termini di cui alla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione (cfr. HRW -
Human Rights Watch, World Report 2024 – Senegal, Annual Report on the human rights situation in 2023, 11 January 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2103208.html).
5. Permesso di soggiorno per protezione speciale;
normativa prevista dal diritto interno.
Venendo alla valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione di diritto interno, deve darsi conto che alla fattispecie odierna (la domanda è stata avanzata in data
29.2.24; v. mod. C3) è applicabile la disciplina contenuta nel d.l. n. 20/23 (e nella sua legge di conversione, la n. 50/2023), entrato in vigore in data 11.3.23.
È in proposito doveroso evidenziare che anche dopo le modifiche da ultimo introdotte – a mezzo della soppressione del terzo e quarto periodo del comma 1.1. dell'art. 19 t.u.i. e dell'abrogazione di parte dell'art. 19, comma 1 - permane nell'ordinamento il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare. Al riguardo si osserva che l'art. 8 CEDU – che riconosce e garantisce il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – costituisce un obbligo internazionale all'osservanza del quale lo Stato italiano è tenuto in forza della convenzione stipulata nel 1950 e ratificata in Italia il 26.10.1955.
Secondo quanto esplicitato dall'art. 5, comma VI, t.u.i., il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano costituisce limite al rifiuto (o alla revoca) del permesso di soggiorno. Analogamente, l'attuale testo dell'art. 19, comma 1.1., stabilisce che «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6», così riconoscendo l'obbligo negativo dello Stato di non allontanare o respingere dal territorio nazionale lo straniero, laddove tale allontanamento o respingimento comporti una grave violazione di uno di quei diritti al cui rispetto lo Stato italiano è tenuto in forza degli obblighi costituzionali e internazionali. Del resto, anche in mancanza di un espresso richiamo normativo (comunque mantenuto anche dalla legislazione vigente), resterebbero comunque fermi gli obblighi costituzionali e internazionali (anche ai sensi dell'art. 10 e 117 cost.), come chiarito anche nella relazione di accompagnamento al decreto (laddove si legge che restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato"). In questo senso si è espressa anche recentemente, la Corte costituzionale (sent. n. 88/2023), osservando che «Se, dunque, per un verso, al legislatore va riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda (ex plurimis, sentenze n. 277 del 2014, n. 148 del 2008,
n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994), per altro verso occorre chiarire che tale discrezionalità
«non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti
i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino» (sentenza n. 202 del 2013; in precedenza, anche sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010, n. 78 del 2005). Deve dunque concordarsi con quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione (ord. n.
28162/2023), la quale – pronunciando in merito a un'opposizione avverso un decreto di espulsione emesso ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. b) t.u.i. – dopo aver dato atto dell'intervenuta abrogazione del terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. ad opera CP_2 del d.l. n. 20/2023, ha incidentalmente osservato che «In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali
(cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria».
Tanto chiarito in merito alla persistente vigenza del diritto al permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare, deve ritenersi che per la sua valutazione il giudice dovrà avere riguardo ai criteri elaborati dalla Corte EDU nell'esegesi dell'art. 8 della convenzione, stante l'espunzione, dal testo dell'art. 19, della norma di diritto interno che aveva codificato taluni criteri valutativi (prescrivendo di tenere conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»).
Procedendo per la indicata via, deve darsi atto che il ricorrente ha in effetti fornito elementi sufficienti a dimostrare un buon livello di integrazione nel tessuto sociale italiano. Egli ha ottenuto l'assunzione dapprima con contratto di lavoro a chiamata a tempo determinato come facchino per il periodo 6.8.24/31.1.25 e poi con altro contratto di lavoro a tempo determinato, sempre con la qualifica di facchino, per il periodo 11.2.25/31.12.25 (nel corso del giudizio ha prodotto la lettera di assunzione relativa al primo contratto, la comunicazione Unilav relativa al secondo contratto e le buste paga da agosto 2024 a gennaio 2025); ha inoltre prodotto due certificati attestanti la conoscenza della lingua italiana, rispettivamente livello A1 e A2 (cfr. all.to n. 10 a note dell'11.3.25). Pa Non pare allora dubbio che il rientro in Senegal, ove il non ha un lavoro e un contesto familiare e sociale che possa riaccoglierlo, oltre ad interrompere il positivo percorso di integrazione intrapreso, pregiudicherebbe quella vita “privata” che il ricorrente si è impegnato a costruire in Italia e che la normativa richiamata mira proprio a tutelare e valorizzare.
Deve allora concludersi per il riconoscimento, in favore del ricorrente, del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito della controversia e delle modalità di costituzione in giudizio della parte resistente, devono essere dichiarate irripetibili.
P.T.M.
Visti gli artt. 35 del d.Lgs. 25/2008, 19 del d.Lgs. 150/2011 e 702 bis e seguenti, 737 del c.p.c.:
1) In parziale accoglimento del ricorso, riconosce il diritto di , nato in [...] il Pt_1
15.3.1994, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1. d.lgs. 286/1998 e dispone la trasmissione del presente decreto al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 d.lgs.
286/1998, nel testo modificato dall'art. 1 d.l. 10 marzo 2023, n. 20.
2) Spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, nonché per la comunicazione della presente ordinanza al ricorrente, alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico
Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 24 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Ilenia Miccichè Gaia Muscato