Articolo 6 della Legge 25 luglio 2000, n. 209
Articolo 5Articolo 7
Versione
29 luglio 2000
Art. 6. Relazione al Parlamento 1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della medesima, che deve necessariamente contenere informazioni relative ai singoli Paesi in via di sviluppo beneficiari, l'ammontare, la data di erogazione e la durata del prestito, il tasso d'interesse e la forma di restituzione in origine concordata, nonche' la data e l'ammontare del credito annullato. La relazione e' corredata dall'elenco completo dei progetti e dei soggetti esecutori corrispondenti ai crediti di aiuto oggetto di annullamento, dall'elenco completo delle operazioni assicurate, dalla documentazione relativa alle controgaranzie fornite dai Paesi debitori e dall'elenco dei beneficiari degli indennizzi corrispondenti ai crediti commerciali di spettanza della SACE oggetto dell'annullamento. Nella relazione sono riportati i dati e le informazioni relativi agli enti e alle organizzazioni attraverso i quali sono realizzati gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b). La relazione contiene, altresi', dati analitici, Paese per Paese, con cui sono individuate le misure per la sospensione degli interventi nei confronti dei Paesi che fuoriescano dalle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2.
Entrata in vigore il 29 luglio 2000