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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/06/2024, n. 3448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3448 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composto dai magistrati
DOTT.SSA SILVIA SEMINI Presidente
DOTT.SSA ANNA CASTELLINO Giudice relatore
DOTT.SSA SIMONA GAMBACORTA Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 19634/2018 R.G.C.
avente per oggetto: divisione ereditaria - successioni
promossa da
E , rappresentati e difesi dall'avv. Edoardo Cagno Parte_1 Parte_2
presso il cui studio in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 16 sono elettivamente domiciliati per procura in atti;
, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Pezziardi e dall'avv. Alberto Parte_3
Borla, presso il cui studio in Torino, via Cialdini 36 è elettivamente domiciliato per procura in atti;
Parte attrice
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Vittorio Parlatano presso il cui Controparte_1
studio in Torino, via Virginio 49 è elettivamente domiciliato per procura in atti;
Parte convenuta
, , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
[...]
pagina 1 di 18 Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 22.3.2024
Per gli attori
Voglia il Giudice, disattesa ogni istanza, eccezione e deduzione,
In via istruttoria
- Disporre consulenza tecnica volta ad operare una ricognizione dei beni morendo dismessi dal signor nonché a formare i vari lotti da attribuire ai legatari ed eredi, e Controparte_6
nell'ambito della divisione delle comproprietà valutare la divisibilità dei cespiti in natura con gli eventuali conguagli.
Nel merito
- Previo accertamento di quali beni ed in quale misura, se per l'intero solo in parte, siano stati attribuiti ai chiamati ed ai legatari con il testamento olografo del signor Controparte_6
pubblicato dal notaio e previa loro assegnazione agli aventi diritto;
Persona_1
- accertare e dichiarare, in via preliminare ed incidentale, che gli esponenti, nella loro qualità di eredi delle signore e , sono comproprietari pro-indiviso di parte Controparte_7 Persona_2
dei beni morendo dismessi dal signor;
Controparte_6
- accertare l'entità del residuo compendio ereditario morendo dismesso dal signor P_
– codice fiscale – deceduto in data 13.6.2015 e procedere alla sua
[...] C.F._1
divisione in natura attribuendo a ciascun erede uno dei lotti che verranno determinati in corso di causa e, in difetto di accordo, procedere all'attribuzione tramite estrazione a sorte fatti salvi gli eventuali conguagli in danaro.
- Procedere alla divisione dei beni attribuiti ai signori , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , e , col legato di cui
[...] CP_4 Parte_3 Parte_1 Parte_2
al testamento del signor Controparte_6
- Disporre, in ogni caso, la divisione di ogni bene di cui gli attori risultino comproprietari insieme con i convenuti.
- disporre che renda il conto della gestione dei cespiti ereditari da lui amministrati Controparte_1
e segnatamente dei canoni di locazione direttamente riscossi nonché di tutte le altre attività
pagina 2 di 18 riconducibili alla massa e da lui direttamente percepite affinché il saldo attivo di tale gestione sia ricompreso nell'asse ereditario, inoltre, chiede che si proceda all'accertamento degli oneri e delle spese direttamente sostenute da affinché anche queste passività rientrino nella Parte_3
massa ereditaria.
Nel merito in via subordinata
Qualora non si possano formare agevolmente i lotti per la divisione procedere alla vendita dei cespiti con riserva a favore degli esponenti di poterli acquistare direttamente secondo il disposto di cui all'art. 720 codice civile.
In ogni caso
Con vittoria delle spese di lite e rimborso forfetario, oltre cpa ed iva.
Per il convenuto Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, anche in via riconvenzionale previa integrazione di ctu sulla pregressa successione a. Accertare e dichiarare la nullità del testamento del de cuius in relazione alle disposizioni testamentarie che pretendono di disporre in merito a futuri assi ereditari di pertinenza dei figli dei figli dei chiamati all'eredità del signor . Controparte_6
Preso e dato atto che a seguito del decesso ab intestato della signora in data Parte_4
13.06.92 la quota pari a ½ già di sua proprietà di beni immobili (cointestati con il marito) è stata oggetto di successione legittima in favore di marito e figli, per l'effetto b. Accertare e dichiarare l'inefficacia delle disposizioni testamentarie con le quali il defunto pretendeva di disporre anche della quota di comproprietà di beni immobili in Controparte_6
capo alla di lui moglie già oggetto di devoluzione legittima;
Parte_4
c. Accertare e dichiarare che il signor ha acquistato in forza di successione Controparte_1
materna una quota pari a 1/12 = 7/72 = 63/216 di tutti gli immobili già in comproprietà dei coniugi in costanza di vita della signora Parte_4
d. Accertare e dichiarare che l'asse di cui risultava proprietario al momento del Controparte_6
decesso era rappresentato dalla quota pari a complessivi 153/216 degli immobili già in comproprietà dei coniugi e di questa solo i 51/216 era disponibile;
pagina 3 di 18 e. Accertare e dichiarare che, essendo premorti a i figli , e Controparte_6 Per_2 CP_8
gli succedono , i due figli di in sua Controparte_7 Controparte_1 Persona_2
rappresentazione ed il figlio di in sua rappresentazione, accrescendosi in parti Controparte_7
uguali la quota di al fratello ed ai discendenti di e . CP_8 CP_1 Per_2 Controparte_7
f. Accertare e dichiarare che la quota di legittima riservata a ciascuno delle tre stirpi – e dunque di
, e rispettivamente dei figli di e - era di 1/3 dei 102/216 (=34/216) CP_1 Per_2 Controparte_7
degli immobili già in comproprietà dei coniugi e che della totalità delle originarie ragioni di comproprietà tra i e solo la quota di 51/216 era disponibile;
Controparte_6 Parte_4
g. Accertare e dichiarare di quali legati sia stato beneficiato ciascun coerede dalle disposizioni testamentarie e quantificarne il valore attraverso idonea CTU estimativa;
h. Accertare e dichiarare che il signor si è appropriato Parte_3
- Del saldo attivo dei libretti presso n.35792364 e n. 35882795 entrambi con saldo CP_9
azzerato al momento del decesso e del libretto numero 000043087401 il cui saldo attivo al moneto del decesso ammontava ad € 34.706,22;
- dei buoni fruttiferi di cui al doc.n.3 di cui alla comparsa di costituzione;
- del buono fruttifero di L 5 milioni n. 01393297;
- dei canoni di locazioni degli immobili (locati dal 1980) che compongono l'asse ereditario,
maturati in vita ed a tutt'oggi, accreditati sul conto corrente ad hoc intestato a;
Parte_3
- degli 85.000,00 euro in contanti di proprietà del de cuius;
- delle ulteriori somme a lui pervenute dai conti intestati al de cuius.
i. Accertare e dichiarare che il signor ha beneficiato de Parte_3
- Il premio della Polizza vita n 50002121291 Postevita pari ad €40.000 liquidata il 13.06.2015;
- Il premio della Polizza vita n. 50006411571 Postevita pari ad € 24.081,59 liquidata il 20.04.2016;
- Di somme accantonate, per 27 anni, dalla nascita di alla morte del de cuius, da Parte_3
per il nipote su di un libretto postale aperto a nome/in favore di Controparte_6 Pt_3 Pt_3
;
[...]
j. Ordinare al signor il rendimento dei conti afferenti la gestione dei beni ereditari Parte_3
esercitata in vita e dopo il decesso.
pagina 4 di 18 k. Previo accertamento che tutte le poste attive finanziarie (sub lettera h. ed i.) di cui si è
appropriato e/o ha beneficiato il signor provenivano esclusivamente dal Parte_3
patrimonio e dalle risorse personali del signor , dichiarare tenuto e condannare il Controparte_6
signor ad apportare alla massa ereditaria gli interi importi di cui sopra e comunque Parte_3
di restituire al signor la quota di legittima spettantegli pari ai 2/9 dell'asse Controparte_1
ereditario di . Controparte_6
l. In via subordinata rispetto alla domanda sub lettera k, nel denegato e non creduto caso in cui codesto Ill.mo Tribunale, in relazione alle eventuali domande e/o eccezioni formulande al riguardo da , dovesse accertare e qualificare che tali contestazioni debbano configurare Parte_3
donazioni indirette, dichiarare tenuto e condannare il signor a collazionare le Parte_3
somme di cui sopra, con consequenziale pronuncia di riduzione delle stesse in misura tale da ripristinare la quota di legittima di (pari ai 2/9) in relazione alle poste di cui sopra. Controparte_1
m. Attesa l'assenza di dispensa dalla collazione, dichiarare tenuti tutti i coeredi a collazionare i legati e le eventuali donazioni ricevute in vita;
n. Accertare e dichiarare che il signor ha disposto migliorie e sostenuto i relativi Controparte_1
costi sia nella mansarda a lui lasciata dal padre con testamento dedotto in causa sia nella mansarda parimenti lasciata con medesimo testamento da al figlio E per Controparte_6 CP_8
l'effetto o. Dedurre ai sensi dell'art. 748 c.c. a favore del signor il valore (al tempo Controparte_1
dell'apertura della successione) delle suddette migliorie così come apportate alle suddette mansarde.
p. Accertare e dichiarare l'eventuale violazione della quota di legittima del signor Controparte_1
e per l'effetto q. Reintegrare la quota di legittima del signor , riducendo le donazioni e i legati di Controparte_1
cui al testamento del signor nella misura in cui siano lesive della quota di Controparte_6
legittima del signor . Controparte_1
Col favore delle spese lite.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. è deceduto il 13 giugno 2015, dopo aver disposto delle sue sostanze con Controparte_6
pagina 5 di 18 testamento olografo in data 11.12.1998 (già premorta il 13.6.1992 la moglie Parte_4
in favore dei quattro figli , , e . Per_2 CP_1 CP_8 Controparte_10
2. Al momento della morte erano chiamati alla successione il figlio e i nipoti CP_1 Pt_3
(figlio della IA premorta ), e (figli
[...] Controparte_7 Parte_1 Parte_2
della IA premorta ), mentre il figlio era premorto (il 23.2.2011 come Persona_2 CP_8
precisato in corso di causa) senza figli.
3. Il compendio ereditario era composto da beni immobili e da somme di danaro depositate in vita dal de cuius in Banca e alle . CP_9
4. Gli attori , e hanno agito nei confronti di Parte_3 Parte_1 Parte_2
, qualificato come erede in quanto in possesso dei beni ereditari, e dei di lui Controparte_1
discendenti , Alberto, e (rimasti contumaci). Nella citazione, CP_2 CP_5 CP_4
premesso che il suddetto testamento contiene dei legati anche in favore dei discendenti di CP_1
che non è chiaro se abbiano o meno accettato l'eredità e il legato, gli attori hanno evocato
[...]
in giudizio anche questi ultimi, domandando nei confronti di tutti i convenuti l'accertamento di
quali beni e in quale misura siano attribuiti ai chiamati e ai legatari col testamento olografo di e la divisione dei beni morendo dismessi dal signor e dei beni Controparte_6 Controparte_6
attribuiti con legato.
5. si è costituito domandando in via riconvenzionale l'accertamento della nullità Controparte_1
del testamento nella parte in cui dispone di diritti ereditari dei figli dei figli chiamati all'eredità e l'inefficacia del testamento nella parte in cui dispone anche della quota già di proprietà della moglie deceduta il 13 giugno 1992, e dunque della sua successione già oggetto di Parte_4
devoluzione legittima anche in favore del convenuto;
ha dunque chiesto accertarsi che ha acquistato la quota di 1/12 di tutti gli immobili già in comproprietà col coniuge al 50% e accertarsi l'entità
della quota di cui il de cuius poteva disporre in quanto proprietario e conseguentemente della quota acquistata dai di lui eredi, comprensiva di quella acquisita per accrescimento per la morte del fratello CP_8
ha altresì domandato che si tenga conto dell'accrescimento della quota di Controparte_1
premorto al padre, in favore del fratello e dei discendenti delle sorelle e CP_8 CP_1 Per_2
pagina 6 di 18 ; ha domandato l'accertamento del valore dei legati e dell'eventuale violazione Controparte_7
della sua quota di riserva, tenuto anche conto di quanto incassato da se qualificato Parte_3
come donazione.
6. ha inoltre allegato che : Controparte_1 Parte_3
. si è appropriato di somme di danaro riscosse dai libretti postali a lui cointestati dal nonno e del premio di due polizze vita;
. ha beneficiato dell'intestazione di buoni fruttiferi;
. ha ricevuto dal nonno somme per 85.000,00 euro;
. ha incassato tutti i canoni di locazione degli immobili componenti il patrimonio ereditario,
somme tutte che egli ha rifiutato di includere nell'asse e di cui il convenuto ha domandato la restituzione alla massa (o a sé nella quota di 1/3) o in subordine la riduzione e collazione se qualificate come donazioni.
7. All'udienza di prima comparizione gli attori hanno formulato nei confronti del convenuto una domanda di rendiconto della gestione dei cespiti ereditari.
8. Il convenuto nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. ha proposto domanda avente a oggetto le migliorie da lui apportate ad alcuni immobili ed ha proposto domanda di rendiconto nei confronti di . Parte_3
9. La causa, all'esito di plurimi rinvii pendenti trattative (16.5.2019, 27.6.2019, 28.11.2019,
13.2.2020) è stata istruita in conformità all'ordinanza del 24.6.2020, qui da intendersi integralmente richiamata, con cui le istanze istruttorie del convenuto (non avendone formulate gli attori) sono state rigettate e specificamente:
. le istanze istruttorie funzionali alle domande tardive (rendiconto/migliorie) in quanto superflue;
. le prove inerenti elargizioni verso e/o prelievi da questi effettuati sui conti in Parte_3
quanto generiche e da provare documentalmente;
. le prove relative a incasso di canoni in quanto del tutto generiche su importi e modalità e relative a fatti non tempestivamente dedotti.
Parimenti non sono state ammesse le istanze di esibizione in quanto generiche ed esplorative.
Rigettate tutte le istanze istruttorie, si è dato corso alla sola consulenza tecnica d'ufficio avente ad pagina 7 di 18 oggetto, in sintesi, la verifica di corrispondenza dei beni immobili oggetto della denuncia successione con quelli indicati nel testamento, la verifica della proprietà dei beni in capo a P_
alla data del testamento e delle quote di titolarità, l'identificazione dei beni lasciati al figlio
[...]
– e nipoti per rappresentazione - e dell'alloggio abitato dal de cuius nonché il valore delle quote cadute in successione.
La prosecuzione della ctu è stata sospesa in ragione delle difficoltà tecniche prospettate dal consulente derivanti dall'incertezza circa le successioni di e di Parte_4 Per_3
, premorti al de cuius, pregiudiziali rispetto all'accertamento della quota di proprietà del
[...]
testatore di cui questi poteva disporre ed altresì della quota già di spettanza delle altre parti del giudizio in forza di tali pregresse successioni.
All'udienza del 4.7.2019 le parti hanno domandato un rinvio per accertare chi fossero gli eredi di
, prospettando (concordemente) la possibile esistenza di atti di rinuncia alla di Persona_3
lui eredità da parte di fratelli e nipoti: tale nodo non è mai stato sciolto per cui è tuttora incerto chi sia subentrato nella quota spettante a sull'eredità materna;
conseguentemente, è tuttora CP_8
incerto di quale quota il padre potesse disporre e di quale quota fossero già proprietarie le altre parti al momento della morte del padre.
All'udienza del 30.6.21 le parti si sono dichiarate disponibili a regolarizzare la successione, a monte, di e, successivamente, quella di , e il consulente Parte_4 Persona_3
tecnico d'ufficio, presente in udienza, ha confermato che, 'senza queste regolarizzazioni, non è possibile procedere con gli accertamenti richiesti dal quesito formulato'.
All'esito di plurimi rinvii (un primo dal 30.6.2021 al 16.2.2022, un secondo al 27.4.2022), all'udienza del 1.7.2022 le parti hanno dichiarato di aver risolto tramite il Notaio incaricato i problemi ostativi per cui si è dato incarico al ctu di proseguire nel mandato.
Con nota del 25.1.23 il ctu 'unitamente al collegio peritale' ha evidenziato 'di non aver dato
regolare proseguo alle operazioni peritali, poichè non risultano regolarizzate le denunce e/o
integrazioni di denunce di successione necessarie e nulla è stato depositato telematicamente nel fascicolo di causa' e ribadito che l'attività da compiere a cura delle parti indispensabile alla prosecuzione consisteva in:
pagina 8 di 18 'Dichiarazione di Successione Integrativa della signora . Parte_4
Rettifica dell'intestazione catastale per la corretta cronistoria.
Dichiarazione di Successione Integrativa delle signore e . Per_2 Controparte_10
Dichiarazione di Successione del signor . Persona_3
Dichiarazione di Successione Integrativa di . Controparte_6
Verifiche delle quote dismesse agli aventi causa'.
10. Con ordinanza del 30.1.2023, constatato sulla scorta di quanto indicato dal ctu che decorsi 18
mesi dalla prima richiesta di rinvio non erano stati risolti gli impedimenti ostativi alla prosecuzione delle operazioni peritali, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni previo ulteriore tentativo di conciliazione esperito il 28.4.2023, con verbalizzazione dell'accordo raggiunto nei suoi termini essenziali, e rinvio per consentirne l'esecuzione con atto notarile.
11. Infine, dato atto della mancata formalizzazione con atto notarile degli impegni e al contempo della mancata regolarizzazione delle problematiche ostative alla prosecuzione delle operazioni peritali, la causa è stata trattenuta a decisione.
* * *
Il testamento
“Oggi in data 11-12-1998 io Sottoscritto nata a [...] prov. di Potenza il Controparte_6
7 - 4 - 1928 residente a [...]prov. di Torino in V. Pinerolo 13/4.
Nelle mie piene facoltà mentale in questo Testamento Olografo scritto con il mio pugno dichiaro quanto segue. Essende proprietario di beni immobile in comune, con mia moglie
[...]
nato a [...]=gelo prov. di Potenza il 10 - 10 - 1981 e decedùta _il 13 giugno l992. Parte_4
Rispetto il suo volere di quanto era in vita, di comune accordo tra noi lultimo che lasciasse in vita poteva disporre come meglio credeva lasciando ad ognuno di loro la parte dei nostri beni immobile. Durante la nostra coniugazione abbiamo avuto quat=tro figli. I loro nomi sono in ordine di età, primogenito, Per_4
, , e , tutti nati a S.Arcangelo prov. di Potenza, e tutti
[...] CP_1 CP_8 Controparte_7 residenti in V.Pinerolo -13/4. Frossasco prov. di Torino. I beni immobile sono, un alloggetto in V.
Pellice N°5 Torino con candina aiuoletta esclusiva e tutti i diritti, un alloggietto in Piazza Matteotti
N ° 16 Trebbisacce prov. di Cosenza, un appezzamento di terreno in contrada Marrocco nel tenimento tirritoriale del comune di S. Arcangelo prov. di Potenza con piante di olive, un pezzo di terreno di mq. 2400 circa in V. Pi. N°13/4 Frossasco prov. di Torino con annesso un CP_11
Fab=bricato, cosi composto, uno scandinato di mq. 220 circa. due alloggi al piano rialzato, soprastante al piano rialzato cioè primo piano due mansarde di civile abbitazione con terrazzo di mq 300 circa che copre un locale sottostante con solaio in cemento armato isolante in guaina catrammata e piastrellone, proseguimento di un altro locale coperto con Eternit con capriate in ferro a due acque di 1nq.300 circa, un cortile esclusive dei due locale, la parte del cortile dove esiste una porticino di sicurezza con tettoia appartiene al locale coperto con Eternit. Metà del
pagina 9 di 18 cortile misurante dal cancello scorre=vole è del locale coperta a tetto piano, quest'ultimo deve lasciare il passaggio alla servitù dei locali medesimi, un pezzo di terreno di mq. 1000 circa che costeggia tutto il fabbricato con casetta rurale corti=letto dietro la casetta;
alberi da frutta, giardinetto con alberi ornamentale siepe e cancello scorrevole con cor=tiletto. Lentrata delle alloggi con scala a due rampe, alberi ornamentale e cancelletto sono di proprietà comune servitù, escluso il piccolo corridoio affianco al cancelletto, se mia IA deciderà di costruire un balcone per il suo alloggio Persona_2 nessuno dei proprietari potrà impedirli, Di fronte al fabbricato su detto appezzamento di terreno Di mq. 1600 circa confinante con interno 13 con alberi da frutta. Dopo il mio decesso Per_5 saranno proprietari ognuno di loro della quota da me lasciata.
A mia IA lascio un alloggio lato nord. del fabbricato in V. Pinerolo 13/4 Frossasco (TO.) Per_2
a piano rialzato composto, due camere da letto entrata saloncino cucina servizio e sgabuzzino che si trova in fonto a lentra=ta comune, metà del sottoscale confinante con il suo alloggio, lo scandinato lo diviso come meglio o creduto per farlo aggibile in tutte le sue parte a loro assegnato, lascìanto il passaggio di un corridoio di m.4 circa di larghezza e lungo m.16 clrca che resterà in comune per dare il diritto di passaggio, nessuno dovrà lasciare macchine parcheggiate oggetti ecc... . IA IA lascio la prima parte cioè di fronte alla rampa di accesso con due posti auto Per_2 contrassegniato con N°1 un pezzo di terreno in V.Pinerolo inter. .l3 – di lunghezza m 60 e larghezza m 13. Dai m.13 dovrà lasciare m 4 per tutta la lunghezza dei m.60 e dai m 13 dovrà lasciare m.4 per dare il passaggio al pezzo di terreno sottostante che a inizio dal cancello di Pt_5
. A mio figlio lascio una mansarda di civile abbitazione composta da, due camere da
[...] CP_1 letto salone cucina e servi=zio con metà terrazzo, un terzo del locale sottostante coperto a 'tetto piano, un pezzo di scandinato segniato Con il N°3 ed un pezzo di terreno che io o diviso in tre parte, soprastante con sua sorella , sottostante diviso in due parte uguale con suo fratello Per_2
e la terza parte di terreno nel sud, in contrada, Mar=rocco comune di S Arcangelo di CP_8
Potenza,divisi in tre parte uguale, , ,e con tutti i dirìt=ti costituzionale. CP_12 CP_1 CP_8
Tutto la sua parte, mio figlio avrà il godimento di usufrutto per tutto la sua vita durante, CP_1 mio figlio cià tre figli del primo letto coniugato con , CP_1 Controparte_2 Persona_6
ed li a avuto con la sua convivente , dopo la separazione con Controparte_3 CP_4 Persona_7 sua moglie, tuttora insieme, con la , secondo il mio punto di vista sono tre figli leggittimi, Per_7 dopo il decesso del loro padre saranno i suo tre figli i proprietari che divìdiranno in parte uguale leredità. A mio figlio lascio dopo il mio decesso,una mansarda di civile abbitazione, CP_8 composta due camere da letto salone cucina servizio con metà terrazzo che copre il locale sottostante a tetto piano, una terza parte del locale coperto a tetto piano un pezzo di candina contrassegnìato con il N ° 4 ed un pezzo di terreno come su detto diviso con suo frate=llo . CP_1
Tutto la sua parte, mio figlio avrà il godimento di usufrutto per tutto la sua vita. CP_8
Durante. Dopo il suo decesso, saranno i suoi nipoti a dividersi tutto questo che io li o lasciato in parte uguale fra di loro. I lori nomi sono, e , Parte_2 Pt_1 Controparte_2 Pt_3
e Ad una condizione che ogniuno di loro si comportano, educati
[...] Controparte_3 CP_4 rispettosi è ubidíenti sul bisogno del loro zio, cioè in salute o malattia, perché zio ME non a figli e i nipoti si dovranno comportare come tale, se qualcu=no non 'vuole aderire come gl'altri sarà espulso della eredità. Dichiaro inoltre a mia IA lascio la terzo parte del locale Per_2 coperto a tetto piano che si aggiunce alla terza parte dei suoi fratelli che divideranno lutile in parte uguale, con una eccez=zione che la sorella non essente proprietario del terrazzo sopra Per_2 citato in caso riparazíone della acque infiltrazione di calamità naturale la sopra citato non a nessuno obligo a contribuire alle spese. Invece saranno i proprietari del terrazzo che godono il calpestio responsabile a repristinare ogni qualvolta che ce ne sarà bisogno a loro spese a partire
pagina 10 di 18 da oggi in data 11-12-1998 che godono la servitù a loro piacimento. Mia IA dal 1986 Per_2 abbita nella alloggio con candina su detto prima del mio decesso,questo e stato mio volere. Mio figlio abbita nella mansarda su detto dal 1994 con candina e nel 1985 con un suo
CP_8 disguido finanziario indebitantosi fino al collo, socio con suo fratello di un negozio, e finito nei peggiori dei modi, e in quel periedo sono stato costretto da mio figlio di farmi vendere
CP_8 un alloggio in Corso Sebasto=poli 295 inter.l3 Torino con pochi spiccioli, dico questo perché in data di oggi detto alloggio su mercato vale duecentocincquata milioni circa, e in quel momento o dovuto aiutarli dandogli trenta milioni a mio figlio e trenta milioni a mio figlio negli
CP_8 CP_1 anni successivi altri otto milioni a e ventiquattro ad , così in tutto mio figlio
CP_8 CP_1
avuto da mè £ 54.000.000 e mio figlio in tutto £ 38.000.000#. Mia IA CP_1 CP_8 [...]
solo £ 15.000000 con la differenza che non e stata mai sposata, e una donna, ragazza CP_7 madre ancora tuttoggi il suo contributo poco o tanto l'a portato sempre a casa. Nel momento più difficile del fabbricato in costruzione con il suo stipendio abbiamo vissuti quasi tutti in famiglia, e con il mio stipendio e distribuzione del mio tempo libero, collaborazione di altri figli quanto potevano,oggi lopera e stato completata e tutti noi abbitiamo qui, l'ultimo ad arrivare, il 1998 e stato ad abbitare mio figlio ,che ogniuno di Di loro abbitano nelle alloggi da me assigniati. Nel 1992 sono CP_1 rimasto vedovo e da quel giorno mia IA mi accudisce. Oggi cia un figlio di Controparte_7 anni 10 si chiama li voglio tanto bene io cerco di aiutare i più deboli e lui lo è, Parte_3 con un padre snaturate e sua madre disoccupato dal 30 Novembre 1998, sono lunico sostegno,vivono da sem=pre in casa mia. Pertanto a mio nipote dopo il mio decesso lascio Pt_3 due piccole allogette una si trova in V.Pellice N°5 Torino con candina e tutti i diritti, l'alra in
Piazza Matteotti N°16 Trebbisacce (C.S.). A mia IA lascio l'alloggìo dove io Controparte_7 abito compresi i mobili masserizi e tutto quello che si trova dentro e soldi se ce ne saranno,
l'alloggio e composta due camere da letto salone cucina servizio, con balcone che sporge nel cortiletto, uno sgabbuzzino che si trova infonto a lentrata principale deg1i alloggi confinanti con sua sorel1a,sia con l'alloggio e lo sgabuzzino, una candina carrozzabile, con due sottoscale lentrata e dalla medesima, una sala cal=daia,misura rn. 2,70xm.2,9O,specíficanto infonto alla candina carrozzabìle, esiste il sottoscale gran=de, di acqua potabile servizii e tutto arredato com=preso il sottoscale piccolo tutto pieni di varie natu=re tutto quello che si trova dentro è suo, nessuno Dovrà obbiettare. La candina e contrassegniata con il N°2 confinante da un lato con sua sorella e dalll=tra con suo fratello . Un locale artigianale mq. 300circa coperto con CP_1 capriate in ferro ed Eternit a due acque con tutte le servitù. sopra detto, un pezzo di terreno che costeggia tutto il fabbricato di circa,mq.1000# compreso tutto quello che o già specificato sopra, delto terreno se un domani diventerà edificabile,mia IA o suo figlio Controparte_7 potranno edificare un locale appog=giato ai locali esistenti,al nuovo locale dovranno Pt_3 creare dei finestroni sul tetto per dare luce a quello a tetto piano esiste una portícina di sicurezza, con sola servitù d'ingendio,sotto il balcone dell'alloggío esiste una vetrata e un cancello scorrevole di passaggio carraio e di sua esclusiva proprietà, ,confinante con Peirette, se vuole può anche chiudere dallo spigolo del fabbricato al cancello scorrevole. Mia IA come su Controparte_7 detto,vittima di un uomo,cioè il padre di suo figlio io non posso ìmpedirle di rifarsi una vita con il padre di suo figlio o un altro uomo, questo die io li o lasciato e solo usufrutto di sua vita durante,se questo dovesse accadere o sposarsi o convivere;
da quel giorno perderà anche lusufrutto, che va a beneficio di suo figlio Oggi in data 11-12-1998 letto e firmato con il mio Pt_3 pugno Io Sottoscritto ” Controparte_6
Le domande di nullità del testamento
Poiché l'intera causa verte sulla successione testamentaria di , è logicamente Controparte_6 pagina 11 di 18 preliminare esaminare le domande riconvenzionali del convenuto in punto nullità/inefficacia del testamento sopra integralmente riportato nel suo contenuto.
La contestazione del convenuto in ordine alla validità del testamento si articola in due profili:
a) l'inefficacia del testamento nella parte in cui dispone anche della quota già di proprietà della moglie e dunque della sua successione già oggetto di devoluzione Parte_4
legittima;
b) la nullità nella parte in cui dispone di diritti ereditari dei figli chiamati all'eredità.
Sotto il primo profilo, nell'incipit del lungo e articolato testamento dichiara di Controparte_6
voler disporre interamente dei beni già in comunione con la moglie in quanto 'di comune accordo
tra noi lultimo che lasciasse in vita poteva disporre come meglio credeva lasciando ad ognuno di
loro la parte dei nostri beni immobile'.
Ai sensi dell'art. 652 c.c. se al testatore appartiene una parte della cosa legata, il legato è valido solo relativamente a questa parte salvo il richiamo all'art. 651 c.c. in base al quale se il testatore sapeva che la cosa apparteneva al terzo l'onerato è obbligato ad acquistare la proprietà o pagare al legatario il giusto prezzo.
Dalla lettura del testamento, tuttavia, emerge che il testatore non riteneva affatto di disporre di una cosa altrui, ma al contrario reputava di poter liberamente disporre del patrimonio già dismesso dalla moglie premorta come di cosa propria, in virtù degli accordi di reciprocità presi in vita in palese violazione del divieto di cui all'art. 458 c.c.
Pertanto, le disposizioni testamentarie sono valide limitatamente alla quota appartenente a P_
(iure proprio o iure successionis a seguito della morte del coniuge), mentre sono nulle
[...]
nella parte in cui dispongono della quota della moglie premorta già devoluta secondo la successione legittima.
Il secondo motivo di impugnazione attiene alla parte del testamento in cui Controparte_6
dispone di diritti ereditari dei figli e in favore dei nipoti, fattispecie astrattamente CP_1 CP_8
riconducibile all'art. 692 c.c. che vieta la sostituzione fedecommissaria piuttosto che all'art. 458 c.c.
Tale domanda tuttavia a una più attenta lettura del testamento – secondo il principio ermeneutico di conservazione applicabile anche agli atti mortis causa (Cass. 23393/2017) - non può essere accolta:
pagina 12 di 18 il testatore infatti, relativamente ai beni di Sant'Arcangelo di Potenza, ha lasciato ai figli il solo diritto di usufrutto per cui la delazione in favore dei nipoti, che dopo la morte dell'usufruttuario divideranno il lascito in parti uguali, non è altro che l'immediata delazione della nuda proprietà. In tal senso, d'altronde, è stato interpretato il testamento nella formulazione del punto 6 del quesito peritale su cui le parti non hanno sollevato questioni.
La domanda di nullità sul punto deve pertanto essere respinta.
Le domande di accertamento dell'asse, di divisione, di collazione e di riduzione
Come esposto in premessa oggetto del presente giudizio è la sola successione di Controparte_6
in ordine alla quale sono formulate domande di accertamento dell'asse ereditario e di divisione da parte attrice e di petizione e riduzione da parte convenuta.
Poiché il de cuius non poteva che disporre della quota di cui era proprietario, l'accertamento dell'asse morendo dismesso da e la sua divisione presuppongono Controparte_6
necessariamente l'accertamento in ordine alle pregresse successioni del coniuge e del figlio premorto.
Le parti non hanno mai contestato tale punto ed anzi si sono rese disponibili a risolvere le questioni preliminari senza tuttavia mai darvi corso nei termini di volta in volta rinviati.
Ancora, nelle difese conclusive, hanno riconosciuto il perdurare dell'impedimento all'accertamento del compendio ereditario morendo dismesso da (pag. 17 conclusionale attori Controparte_6
, pagg.
8-9 conclusionale attore , pag. 2 replica ) Pt_1 Parte_3 Controparte_1
controvertendo solo sull'imputabilità dello stesso.
Deve pertanto trovare inevitabilmente applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui, pur non gravando su chi domanda lo scioglimento della comunione lo stesso rigoroso onere probatorio dell'azione di rivendicazione "poiché non si tratta di accertare
positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi", è comunque onere delle parti fornire 'la
dimostrazione dell'appartenenza dei beni al de cuius o più genericamente la prova della comproprietà' (Cass. civ., Sez. VI, 02.03.2023, n. 6228 che richiama Cass. n. 10067-2020, e Cass.
n. 1965-2022).
pagina 13 di 18 pur nel contesto di un onere probatorio affievolito, cui può sopperire la verifica compiuta Per_8
dal ctu, è evidente che nella specie non si tratta solo di acquisire documenti non prodotti per accertare quanto dalle parti allegato, ma di procedere ad attività e incombenti esplorativi – relativi alle successioni di soggetti diversi da - che esulano dai poteri officiosi Controparte_6
(presentazioni di dichiarazioni di successione, con relativo pagamento delle imposte per la successione apertasi nel 1992 – su cui le parti avevano trovato un accordo all'udienza del 28.4.2023
salvo poi non darvi seguito - accertamenti in ordine a accettazioni o rinunce di eredità prospettati in udienza e mai chiariti ecc.), che era onere delle parti compiere al fine di accertare la consistenza dell'asse ereditario quale presupposto della domanda di divisione (Cassazione civile sez. II,
05/03/2024, n.5920: 'Il giudizio di divisione, in quanto volto ad accertare un diritto comune a tutte
le parti in causa su determinati beni, presuppone l'appartenenza di quest'ultimi alla comunione;
appartenenza che deve sussistere sino alla definizione della divisione, non potendosi addivenire
all'apporzionamento di beni che abbiano perso il carattere della proprietà comune, per essere stati
oggetto di acquisto da parte di un terzo nel corso del giudizio'). Onere che le parti non hanno assolto allegando genericamente, e non provando e documentando, le sorti della successione di e dell'asse ereditario di Persona_3 Parte_4
In conclusione, deve essere emessa una pronuncia in rito di improcedibilità (inidonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale: Cass.15383/2014) di tutte le domande attoree di accertamento dell'asse e di divisione (non essendovi interesse alla domanda di accertamento della qualità di eredi delle madri, non contestata) e delle domande riconvenzionali del convenuto (lettere da c a g) che presuppongono anch'esse l'accertamento dell'asse, delle quote e dei valori dei beni caduti in successione.
Per l'effetto sono improcedibili anche le domande di collazione (in seno alle operazioni divisionali)
e di riduzione (lettere l,m,p,q) che parimenti implicano la determinazione e la valutazione del relictum, con onere del legittimario di 'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di
riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota
di legittima violata' (Cass. 1357/2017; Cass, 18199/2020).
Infine, anche le domande riconvenzionali sub i), in quanto volte a determinare il donatum, sempre pagina 14 di 18 in funzione delle domande di collazione e di reintegrazione della quota di riserva eventualmente lesa, sono assorbite dall'improcedibilità della domanda di accertamento dell'asse e del valore delle quote cadute in successione, presupposto della domanda di riduzione.
Rileva dunque sotto questo profilo anche il riferimento a quanto incassato da , se Parte_3
qualificato come donazione, di cui al punto i) con particolare riferimento alle polizze di cui Pt_3
sarebbe beneficiario, circostanza in sé riconosciuta dall'attore che ha tuttavia contestato la
[...]
qualificazione come beni caduti in successione, in quanto il diritto del beneficiario sorge successivamente al decesso del titolare del contratto.
La contestazione è in parte qua fondata in quanto il contratto di assicurazione è negozio inter vivos
con effetti post mortem, nel quale cioè la morte dell'assicurato segna il consolidamento del diritto già acquistato dal beneficiario in forza della designazione, 'restando la somma assicurata
comunque estranea al patrimonio del de cuius che cade in successione' (per tutte Cass. SSUU
30.4.2021, n.11421).
Quanto invece al beneficio che ne ha tratto a titolo di donazione indiretta (nella Parte_3
minor somma tra l'ammontare dei premi pagati ed il capitale: Cass. 22.10.2021, n. 29583), la questione, di rilievo eventualmente ai fini della riduzione (richiamata sub k ultima parte) e collazione, è qui assorbita a monte dall'improcedibilità delle domande che presuppongono l'accertamento dell'asse.
Le domande di rendiconto
Le domande di rendiconto sono state proposte dagli attori alla prima udienza e dal convenuto nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. (lett j).
Tale domanda, per consolidata giurisprudenza, è 'autonoma e distinta rispetto alla domanda di
scioglimento della comunione con la conseguenza che la domanda riconvenzionale con la quale si
intende chiedere il rendiconto dev'essere proposta, a pena di inammissibilità con la comparsa di
risposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c., che ne preclude la proponibilità nell'ulteriore corso del
giudizio' (Cassazione civile sez. II, 04/06/2019, n.15182 da ultimo richiamata da Cass. Cass.
12.1.24 n. 1319). Pertanto, la domanda di entrambe le parti è inammissibile in quanto tardivamente proposte (per l'attore non essendo consequenziale alle domande del convenuto).
pagina 15 di 18 Parimenti tardive e inammissibili le domande del convenuto in relazione alle migliorie asseritamente apportate agli immobili (lett. n e o) in quanto tardivamente proposta nella memoria ex art. 183 c.p.c.
La domanda di petizione ereditaria
Il convenuto chiede di 'apportare alla massa' (lett. k) le somme di cui si sarebbe 'appropriato'
come elencate nelle conclusioni sub h). Parte_3
Trattasi di domanda di petizione ereditaria con finalità recuperatoria di beni che si assumono appartenere all'asse ereditario nei confronti di chi li possiede senza titolo.
La domanda si articola in riferimento alle voci di seguito separatamente esaminate.
a) Libretti e conti correnti
Nella denuncia di successione sono indicati:
. i libretti di risparmio postale n. 35792364 e 35882795 cointestati (50%) con saldo zero;
. il libretto n. 43087401 con saldo indicato al 100% in € 34.706,22.
Dal doc. 2 di parte convenuta risulta che:
. i libretti n. 35792364 (cointestato a e n. 35882795 (cointestato a avevano Pt_3 CP_8
saldo zero alla data del decesso;
. il libretto n. 43087401 (cointestato a aveva saldo di € 34.706,22 al decesso. Pt_3
Pertanto, rispetto ai libretti con saldo zero non risulta alcun attivo caduto in successione e non vi è
prova alcuna di prelievi fatti dall'attore prima del decesso (si richiama quanto esposto in premessa circa il rigetto delle istanze istruttorie).
Quanto al libretto n. 43087401 il saldo fa pacificamente parte dell'asse (e come tale è indicato nella denuncia di successione) e non vi è prova alcuna di un'appropriazione da parte dell'attore.
Quanto, poi, ad eventuali successivi accrediti sul conto a titolo di canoni di locazione, si rientra nell'ambito della domanda di rendiconto qui inammissibile in quanto tardiva. Lo stesso dicasi del conto corrente aperto pressi (n.19229) intestato al solo per il CP_13 Controparte_6
quale nella denuncia di successione risulta un saldo di € 22.609,21 a comporre l'asse al momento della morte, senza alcuna tempestiva allegazione o prova circa la movimentazione da parte del nipote.
pagina 16 di 18 Pertanto, la domanda così come formulata (sub i 'appropriazione' e k 'apportare alla massa') deve essere respinta in mancanza di prova dell'allegata 'appropriazione'.
b) Buoni fruttiferi
Il doc. 3 di parte convenuta contiene un elenco di buoni fruttiferi senza indicazione dei cointestatari;
in ogni caso risultano tutti liquidati prima della morte, senza prova alcuna di una 'appropriazione' da parte dell'attore, eccetto il buono fruttifero di L. 5 milioni n. 01393297 (doc. 3- 4) che la parte attrice riconosce appartenere all'asse (come tale è indicato nella denuncia di successione) e non liquidato in quanto tuttora 'bloccato per successione' (come da doc. 3); nessuna prova, dunque, dell'allegata 'appropriazione'.
c) Canoni di locazione
Non vi è prova alcuna dell'apprensione dei canoni da parte attrice prima del decesso di P_
, mentre la gestione successiva alla morte dovrà formare oggetto della domanda di
[...]
rendiconto qui inammissibile.
d) Somma di € 85.000 in contanti
Nella comparsa il convenuto ha allegato trattarsi di donazione, mentre nella memoria ex art. 183
c.p.c. ha dedotto trattasi di appropriazioni indebite: in ogni caso le prove non sono state ammesse in ragione di tale contraddittorietà e genericità.
Del tutto generica e sfornita di prova, infine, l'allegazione circa ulteriori prelievi del convenuto dai conti.
In conclusione, le domande sub h) nelle varie articolazioni della stessa devono essere respinte.
Le spese di lite
In merito alle ragioni che hanno portato all'improcedibilità il Collegio non dispone di elementi per imputare all'una o all'altra parte la condotta (stragiudiziale) ostativa alla soluzione delle problematiche tecniche che hanno impedito di portare utilmente a termine le operazioni peritali e di addivenire a una pronuncia di merito, per cui le spese di lite devono essere integralmente compensate fra le parti.
Circa le residue domande oggetto di pronuncia – per altro marginali nell'economia della causa – sussiste reciproca soccombenza in ragione dell'accoglimento della domanda di nullità del pagina 17 di 18 testamento (sub b) e del rigetto di quella di petizione (sub h).
Le spese della ctu, come liquidate con separato decreto, devono porsi in pari quota a carico della parte attrice e della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda disattesa o assorbita,
1. in accoglimento della domanda di parte convenuta sub b) dichiara la nullità del testamento olografo di in data 11.12.1998 nella parte in cui dispone della quota di Controparte_6
comproprietà di beni immobili in capo a già oggetto di devoluzione Parte_4
legittima;
2. rigetta la domanda di parte convenuta di nullità del testamento sub a) e la domanda di petizione ereditaria sub h) e k);
3. dichiara inammissibili in quanto tardive le domande di rendiconto formulate da parte attrice e da parte convenuta (lett. j) e le ulteriori domande del convenuto sub n) e o);
4. dichiara improcedibili tutte le altre domande proposte da parte attrice e da parte convenuta
(da c a g, i, l, m, p, q);
5. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
6. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio in pari quota a carico delle parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio della seconda sezione civile del 6 giugno 2024
Il Presidente
dr.ssa Silvia Semini
Il giudice estensore dr.ssa Anna Castellino
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composto dai magistrati
DOTT.SSA SILVIA SEMINI Presidente
DOTT.SSA ANNA CASTELLINO Giudice relatore
DOTT.SSA SIMONA GAMBACORTA Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 19634/2018 R.G.C.
avente per oggetto: divisione ereditaria - successioni
promossa da
E , rappresentati e difesi dall'avv. Edoardo Cagno Parte_1 Parte_2
presso il cui studio in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 16 sono elettivamente domiciliati per procura in atti;
, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Pezziardi e dall'avv. Alberto Parte_3
Borla, presso il cui studio in Torino, via Cialdini 36 è elettivamente domiciliato per procura in atti;
Parte attrice
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Vittorio Parlatano presso il cui Controparte_1
studio in Torino, via Virginio 49 è elettivamente domiciliato per procura in atti;
Parte convenuta
, , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
[...]
pagina 1 di 18 Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 22.3.2024
Per gli attori
Voglia il Giudice, disattesa ogni istanza, eccezione e deduzione,
In via istruttoria
- Disporre consulenza tecnica volta ad operare una ricognizione dei beni morendo dismessi dal signor nonché a formare i vari lotti da attribuire ai legatari ed eredi, e Controparte_6
nell'ambito della divisione delle comproprietà valutare la divisibilità dei cespiti in natura con gli eventuali conguagli.
Nel merito
- Previo accertamento di quali beni ed in quale misura, se per l'intero solo in parte, siano stati attribuiti ai chiamati ed ai legatari con il testamento olografo del signor Controparte_6
pubblicato dal notaio e previa loro assegnazione agli aventi diritto;
Persona_1
- accertare e dichiarare, in via preliminare ed incidentale, che gli esponenti, nella loro qualità di eredi delle signore e , sono comproprietari pro-indiviso di parte Controparte_7 Persona_2
dei beni morendo dismessi dal signor;
Controparte_6
- accertare l'entità del residuo compendio ereditario morendo dismesso dal signor P_
– codice fiscale – deceduto in data 13.6.2015 e procedere alla sua
[...] C.F._1
divisione in natura attribuendo a ciascun erede uno dei lotti che verranno determinati in corso di causa e, in difetto di accordo, procedere all'attribuzione tramite estrazione a sorte fatti salvi gli eventuali conguagli in danaro.
- Procedere alla divisione dei beni attribuiti ai signori , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , e , col legato di cui
[...] CP_4 Parte_3 Parte_1 Parte_2
al testamento del signor Controparte_6
- Disporre, in ogni caso, la divisione di ogni bene di cui gli attori risultino comproprietari insieme con i convenuti.
- disporre che renda il conto della gestione dei cespiti ereditari da lui amministrati Controparte_1
e segnatamente dei canoni di locazione direttamente riscossi nonché di tutte le altre attività
pagina 2 di 18 riconducibili alla massa e da lui direttamente percepite affinché il saldo attivo di tale gestione sia ricompreso nell'asse ereditario, inoltre, chiede che si proceda all'accertamento degli oneri e delle spese direttamente sostenute da affinché anche queste passività rientrino nella Parte_3
massa ereditaria.
Nel merito in via subordinata
Qualora non si possano formare agevolmente i lotti per la divisione procedere alla vendita dei cespiti con riserva a favore degli esponenti di poterli acquistare direttamente secondo il disposto di cui all'art. 720 codice civile.
In ogni caso
Con vittoria delle spese di lite e rimborso forfetario, oltre cpa ed iva.
Per il convenuto Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, anche in via riconvenzionale previa integrazione di ctu sulla pregressa successione a. Accertare e dichiarare la nullità del testamento del de cuius in relazione alle disposizioni testamentarie che pretendono di disporre in merito a futuri assi ereditari di pertinenza dei figli dei figli dei chiamati all'eredità del signor . Controparte_6
Preso e dato atto che a seguito del decesso ab intestato della signora in data Parte_4
13.06.92 la quota pari a ½ già di sua proprietà di beni immobili (cointestati con il marito) è stata oggetto di successione legittima in favore di marito e figli, per l'effetto b. Accertare e dichiarare l'inefficacia delle disposizioni testamentarie con le quali il defunto pretendeva di disporre anche della quota di comproprietà di beni immobili in Controparte_6
capo alla di lui moglie già oggetto di devoluzione legittima;
Parte_4
c. Accertare e dichiarare che il signor ha acquistato in forza di successione Controparte_1
materna una quota pari a 1/12 = 7/72 = 63/216 di tutti gli immobili già in comproprietà dei coniugi in costanza di vita della signora Parte_4
d. Accertare e dichiarare che l'asse di cui risultava proprietario al momento del Controparte_6
decesso era rappresentato dalla quota pari a complessivi 153/216 degli immobili già in comproprietà dei coniugi e di questa solo i 51/216 era disponibile;
pagina 3 di 18 e. Accertare e dichiarare che, essendo premorti a i figli , e Controparte_6 Per_2 CP_8
gli succedono , i due figli di in sua Controparte_7 Controparte_1 Persona_2
rappresentazione ed il figlio di in sua rappresentazione, accrescendosi in parti Controparte_7
uguali la quota di al fratello ed ai discendenti di e . CP_8 CP_1 Per_2 Controparte_7
f. Accertare e dichiarare che la quota di legittima riservata a ciascuno delle tre stirpi – e dunque di
, e rispettivamente dei figli di e - era di 1/3 dei 102/216 (=34/216) CP_1 Per_2 Controparte_7
degli immobili già in comproprietà dei coniugi e che della totalità delle originarie ragioni di comproprietà tra i e solo la quota di 51/216 era disponibile;
Controparte_6 Parte_4
g. Accertare e dichiarare di quali legati sia stato beneficiato ciascun coerede dalle disposizioni testamentarie e quantificarne il valore attraverso idonea CTU estimativa;
h. Accertare e dichiarare che il signor si è appropriato Parte_3
- Del saldo attivo dei libretti presso n.35792364 e n. 35882795 entrambi con saldo CP_9
azzerato al momento del decesso e del libretto numero 000043087401 il cui saldo attivo al moneto del decesso ammontava ad € 34.706,22;
- dei buoni fruttiferi di cui al doc.n.3 di cui alla comparsa di costituzione;
- del buono fruttifero di L 5 milioni n. 01393297;
- dei canoni di locazioni degli immobili (locati dal 1980) che compongono l'asse ereditario,
maturati in vita ed a tutt'oggi, accreditati sul conto corrente ad hoc intestato a;
Parte_3
- degli 85.000,00 euro in contanti di proprietà del de cuius;
- delle ulteriori somme a lui pervenute dai conti intestati al de cuius.
i. Accertare e dichiarare che il signor ha beneficiato de Parte_3
- Il premio della Polizza vita n 50002121291 Postevita pari ad €40.000 liquidata il 13.06.2015;
- Il premio della Polizza vita n. 50006411571 Postevita pari ad € 24.081,59 liquidata il 20.04.2016;
- Di somme accantonate, per 27 anni, dalla nascita di alla morte del de cuius, da Parte_3
per il nipote su di un libretto postale aperto a nome/in favore di Controparte_6 Pt_3 Pt_3
;
[...]
j. Ordinare al signor il rendimento dei conti afferenti la gestione dei beni ereditari Parte_3
esercitata in vita e dopo il decesso.
pagina 4 di 18 k. Previo accertamento che tutte le poste attive finanziarie (sub lettera h. ed i.) di cui si è
appropriato e/o ha beneficiato il signor provenivano esclusivamente dal Parte_3
patrimonio e dalle risorse personali del signor , dichiarare tenuto e condannare il Controparte_6
signor ad apportare alla massa ereditaria gli interi importi di cui sopra e comunque Parte_3
di restituire al signor la quota di legittima spettantegli pari ai 2/9 dell'asse Controparte_1
ereditario di . Controparte_6
l. In via subordinata rispetto alla domanda sub lettera k, nel denegato e non creduto caso in cui codesto Ill.mo Tribunale, in relazione alle eventuali domande e/o eccezioni formulande al riguardo da , dovesse accertare e qualificare che tali contestazioni debbano configurare Parte_3
donazioni indirette, dichiarare tenuto e condannare il signor a collazionare le Parte_3
somme di cui sopra, con consequenziale pronuncia di riduzione delle stesse in misura tale da ripristinare la quota di legittima di (pari ai 2/9) in relazione alle poste di cui sopra. Controparte_1
m. Attesa l'assenza di dispensa dalla collazione, dichiarare tenuti tutti i coeredi a collazionare i legati e le eventuali donazioni ricevute in vita;
n. Accertare e dichiarare che il signor ha disposto migliorie e sostenuto i relativi Controparte_1
costi sia nella mansarda a lui lasciata dal padre con testamento dedotto in causa sia nella mansarda parimenti lasciata con medesimo testamento da al figlio E per Controparte_6 CP_8
l'effetto o. Dedurre ai sensi dell'art. 748 c.c. a favore del signor il valore (al tempo Controparte_1
dell'apertura della successione) delle suddette migliorie così come apportate alle suddette mansarde.
p. Accertare e dichiarare l'eventuale violazione della quota di legittima del signor Controparte_1
e per l'effetto q. Reintegrare la quota di legittima del signor , riducendo le donazioni e i legati di Controparte_1
cui al testamento del signor nella misura in cui siano lesive della quota di Controparte_6
legittima del signor . Controparte_1
Col favore delle spese lite.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. è deceduto il 13 giugno 2015, dopo aver disposto delle sue sostanze con Controparte_6
pagina 5 di 18 testamento olografo in data 11.12.1998 (già premorta il 13.6.1992 la moglie Parte_4
in favore dei quattro figli , , e . Per_2 CP_1 CP_8 Controparte_10
2. Al momento della morte erano chiamati alla successione il figlio e i nipoti CP_1 Pt_3
(figlio della IA premorta ), e (figli
[...] Controparte_7 Parte_1 Parte_2
della IA premorta ), mentre il figlio era premorto (il 23.2.2011 come Persona_2 CP_8
precisato in corso di causa) senza figli.
3. Il compendio ereditario era composto da beni immobili e da somme di danaro depositate in vita dal de cuius in Banca e alle . CP_9
4. Gli attori , e hanno agito nei confronti di Parte_3 Parte_1 Parte_2
, qualificato come erede in quanto in possesso dei beni ereditari, e dei di lui Controparte_1
discendenti , Alberto, e (rimasti contumaci). Nella citazione, CP_2 CP_5 CP_4
premesso che il suddetto testamento contiene dei legati anche in favore dei discendenti di CP_1
che non è chiaro se abbiano o meno accettato l'eredità e il legato, gli attori hanno evocato
[...]
in giudizio anche questi ultimi, domandando nei confronti di tutti i convenuti l'accertamento di
quali beni e in quale misura siano attribuiti ai chiamati e ai legatari col testamento olografo di e la divisione dei beni morendo dismessi dal signor e dei beni Controparte_6 Controparte_6
attribuiti con legato.
5. si è costituito domandando in via riconvenzionale l'accertamento della nullità Controparte_1
del testamento nella parte in cui dispone di diritti ereditari dei figli dei figli chiamati all'eredità e l'inefficacia del testamento nella parte in cui dispone anche della quota già di proprietà della moglie deceduta il 13 giugno 1992, e dunque della sua successione già oggetto di Parte_4
devoluzione legittima anche in favore del convenuto;
ha dunque chiesto accertarsi che ha acquistato la quota di 1/12 di tutti gli immobili già in comproprietà col coniuge al 50% e accertarsi l'entità
della quota di cui il de cuius poteva disporre in quanto proprietario e conseguentemente della quota acquistata dai di lui eredi, comprensiva di quella acquisita per accrescimento per la morte del fratello CP_8
ha altresì domandato che si tenga conto dell'accrescimento della quota di Controparte_1
premorto al padre, in favore del fratello e dei discendenti delle sorelle e CP_8 CP_1 Per_2
pagina 6 di 18 ; ha domandato l'accertamento del valore dei legati e dell'eventuale violazione Controparte_7
della sua quota di riserva, tenuto anche conto di quanto incassato da se qualificato Parte_3
come donazione.
6. ha inoltre allegato che : Controparte_1 Parte_3
. si è appropriato di somme di danaro riscosse dai libretti postali a lui cointestati dal nonno e del premio di due polizze vita;
. ha beneficiato dell'intestazione di buoni fruttiferi;
. ha ricevuto dal nonno somme per 85.000,00 euro;
. ha incassato tutti i canoni di locazione degli immobili componenti il patrimonio ereditario,
somme tutte che egli ha rifiutato di includere nell'asse e di cui il convenuto ha domandato la restituzione alla massa (o a sé nella quota di 1/3) o in subordine la riduzione e collazione se qualificate come donazioni.
7. All'udienza di prima comparizione gli attori hanno formulato nei confronti del convenuto una domanda di rendiconto della gestione dei cespiti ereditari.
8. Il convenuto nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. ha proposto domanda avente a oggetto le migliorie da lui apportate ad alcuni immobili ed ha proposto domanda di rendiconto nei confronti di . Parte_3
9. La causa, all'esito di plurimi rinvii pendenti trattative (16.5.2019, 27.6.2019, 28.11.2019,
13.2.2020) è stata istruita in conformità all'ordinanza del 24.6.2020, qui da intendersi integralmente richiamata, con cui le istanze istruttorie del convenuto (non avendone formulate gli attori) sono state rigettate e specificamente:
. le istanze istruttorie funzionali alle domande tardive (rendiconto/migliorie) in quanto superflue;
. le prove inerenti elargizioni verso e/o prelievi da questi effettuati sui conti in Parte_3
quanto generiche e da provare documentalmente;
. le prove relative a incasso di canoni in quanto del tutto generiche su importi e modalità e relative a fatti non tempestivamente dedotti.
Parimenti non sono state ammesse le istanze di esibizione in quanto generiche ed esplorative.
Rigettate tutte le istanze istruttorie, si è dato corso alla sola consulenza tecnica d'ufficio avente ad pagina 7 di 18 oggetto, in sintesi, la verifica di corrispondenza dei beni immobili oggetto della denuncia successione con quelli indicati nel testamento, la verifica della proprietà dei beni in capo a P_
alla data del testamento e delle quote di titolarità, l'identificazione dei beni lasciati al figlio
[...]
– e nipoti per rappresentazione - e dell'alloggio abitato dal de cuius nonché il valore delle quote cadute in successione.
La prosecuzione della ctu è stata sospesa in ragione delle difficoltà tecniche prospettate dal consulente derivanti dall'incertezza circa le successioni di e di Parte_4 Per_3
, premorti al de cuius, pregiudiziali rispetto all'accertamento della quota di proprietà del
[...]
testatore di cui questi poteva disporre ed altresì della quota già di spettanza delle altre parti del giudizio in forza di tali pregresse successioni.
All'udienza del 4.7.2019 le parti hanno domandato un rinvio per accertare chi fossero gli eredi di
, prospettando (concordemente) la possibile esistenza di atti di rinuncia alla di Persona_3
lui eredità da parte di fratelli e nipoti: tale nodo non è mai stato sciolto per cui è tuttora incerto chi sia subentrato nella quota spettante a sull'eredità materna;
conseguentemente, è tuttora CP_8
incerto di quale quota il padre potesse disporre e di quale quota fossero già proprietarie le altre parti al momento della morte del padre.
All'udienza del 30.6.21 le parti si sono dichiarate disponibili a regolarizzare la successione, a monte, di e, successivamente, quella di , e il consulente Parte_4 Persona_3
tecnico d'ufficio, presente in udienza, ha confermato che, 'senza queste regolarizzazioni, non è possibile procedere con gli accertamenti richiesti dal quesito formulato'.
All'esito di plurimi rinvii (un primo dal 30.6.2021 al 16.2.2022, un secondo al 27.4.2022), all'udienza del 1.7.2022 le parti hanno dichiarato di aver risolto tramite il Notaio incaricato i problemi ostativi per cui si è dato incarico al ctu di proseguire nel mandato.
Con nota del 25.1.23 il ctu 'unitamente al collegio peritale' ha evidenziato 'di non aver dato
regolare proseguo alle operazioni peritali, poichè non risultano regolarizzate le denunce e/o
integrazioni di denunce di successione necessarie e nulla è stato depositato telematicamente nel fascicolo di causa' e ribadito che l'attività da compiere a cura delle parti indispensabile alla prosecuzione consisteva in:
pagina 8 di 18 'Dichiarazione di Successione Integrativa della signora . Parte_4
Rettifica dell'intestazione catastale per la corretta cronistoria.
Dichiarazione di Successione Integrativa delle signore e . Per_2 Controparte_10
Dichiarazione di Successione del signor . Persona_3
Dichiarazione di Successione Integrativa di . Controparte_6
Verifiche delle quote dismesse agli aventi causa'.
10. Con ordinanza del 30.1.2023, constatato sulla scorta di quanto indicato dal ctu che decorsi 18
mesi dalla prima richiesta di rinvio non erano stati risolti gli impedimenti ostativi alla prosecuzione delle operazioni peritali, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni previo ulteriore tentativo di conciliazione esperito il 28.4.2023, con verbalizzazione dell'accordo raggiunto nei suoi termini essenziali, e rinvio per consentirne l'esecuzione con atto notarile.
11. Infine, dato atto della mancata formalizzazione con atto notarile degli impegni e al contempo della mancata regolarizzazione delle problematiche ostative alla prosecuzione delle operazioni peritali, la causa è stata trattenuta a decisione.
* * *
Il testamento
“Oggi in data 11-12-1998 io Sottoscritto nata a [...] prov. di Potenza il Controparte_6
7 - 4 - 1928 residente a [...]prov. di Torino in V. Pinerolo 13/4.
Nelle mie piene facoltà mentale in questo Testamento Olografo scritto con il mio pugno dichiaro quanto segue. Essende proprietario di beni immobile in comune, con mia moglie
[...]
nato a [...]=gelo prov. di Potenza il 10 - 10 - 1981 e decedùta _il 13 giugno l992. Parte_4
Rispetto il suo volere di quanto era in vita, di comune accordo tra noi lultimo che lasciasse in vita poteva disporre come meglio credeva lasciando ad ognuno di loro la parte dei nostri beni immobile. Durante la nostra coniugazione abbiamo avuto quat=tro figli. I loro nomi sono in ordine di età, primogenito, Per_4
, , e , tutti nati a S.Arcangelo prov. di Potenza, e tutti
[...] CP_1 CP_8 Controparte_7 residenti in V.Pinerolo -13/4. Frossasco prov. di Torino. I beni immobile sono, un alloggetto in V.
Pellice N°5 Torino con candina aiuoletta esclusiva e tutti i diritti, un alloggietto in Piazza Matteotti
N ° 16 Trebbisacce prov. di Cosenza, un appezzamento di terreno in contrada Marrocco nel tenimento tirritoriale del comune di S. Arcangelo prov. di Potenza con piante di olive, un pezzo di terreno di mq. 2400 circa in V. Pi. N°13/4 Frossasco prov. di Torino con annesso un CP_11
Fab=bricato, cosi composto, uno scandinato di mq. 220 circa. due alloggi al piano rialzato, soprastante al piano rialzato cioè primo piano due mansarde di civile abbitazione con terrazzo di mq 300 circa che copre un locale sottostante con solaio in cemento armato isolante in guaina catrammata e piastrellone, proseguimento di un altro locale coperto con Eternit con capriate in ferro a due acque di 1nq.300 circa, un cortile esclusive dei due locale, la parte del cortile dove esiste una porticino di sicurezza con tettoia appartiene al locale coperto con Eternit. Metà del
pagina 9 di 18 cortile misurante dal cancello scorre=vole è del locale coperta a tetto piano, quest'ultimo deve lasciare il passaggio alla servitù dei locali medesimi, un pezzo di terreno di mq. 1000 circa che costeggia tutto il fabbricato con casetta rurale corti=letto dietro la casetta;
alberi da frutta, giardinetto con alberi ornamentale siepe e cancello scorrevole con cor=tiletto. Lentrata delle alloggi con scala a due rampe, alberi ornamentale e cancelletto sono di proprietà comune servitù, escluso il piccolo corridoio affianco al cancelletto, se mia IA deciderà di costruire un balcone per il suo alloggio Persona_2 nessuno dei proprietari potrà impedirli, Di fronte al fabbricato su detto appezzamento di terreno Di mq. 1600 circa confinante con interno 13 con alberi da frutta. Dopo il mio decesso Per_5 saranno proprietari ognuno di loro della quota da me lasciata.
A mia IA lascio un alloggio lato nord. del fabbricato in V. Pinerolo 13/4 Frossasco (TO.) Per_2
a piano rialzato composto, due camere da letto entrata saloncino cucina servizio e sgabuzzino che si trova in fonto a lentra=ta comune, metà del sottoscale confinante con il suo alloggio, lo scandinato lo diviso come meglio o creduto per farlo aggibile in tutte le sue parte a loro assegnato, lascìanto il passaggio di un corridoio di m.4 circa di larghezza e lungo m.16 clrca che resterà in comune per dare il diritto di passaggio, nessuno dovrà lasciare macchine parcheggiate oggetti ecc... . IA IA lascio la prima parte cioè di fronte alla rampa di accesso con due posti auto Per_2 contrassegniato con N°1 un pezzo di terreno in V.Pinerolo inter. .l3 – di lunghezza m 60 e larghezza m 13. Dai m.13 dovrà lasciare m 4 per tutta la lunghezza dei m.60 e dai m 13 dovrà lasciare m.4 per dare il passaggio al pezzo di terreno sottostante che a inizio dal cancello di Pt_5
. A mio figlio lascio una mansarda di civile abbitazione composta da, due camere da
[...] CP_1 letto salone cucina e servi=zio con metà terrazzo, un terzo del locale sottostante coperto a 'tetto piano, un pezzo di scandinato segniato Con il N°3 ed un pezzo di terreno che io o diviso in tre parte, soprastante con sua sorella , sottostante diviso in due parte uguale con suo fratello Per_2
e la terza parte di terreno nel sud, in contrada, Mar=rocco comune di S Arcangelo di CP_8
Potenza,divisi in tre parte uguale, , ,e con tutti i dirìt=ti costituzionale. CP_12 CP_1 CP_8
Tutto la sua parte, mio figlio avrà il godimento di usufrutto per tutto la sua vita durante, CP_1 mio figlio cià tre figli del primo letto coniugato con , CP_1 Controparte_2 Persona_6
ed li a avuto con la sua convivente , dopo la separazione con Controparte_3 CP_4 Persona_7 sua moglie, tuttora insieme, con la , secondo il mio punto di vista sono tre figli leggittimi, Per_7 dopo il decesso del loro padre saranno i suo tre figli i proprietari che divìdiranno in parte uguale leredità. A mio figlio lascio dopo il mio decesso,una mansarda di civile abbitazione, CP_8 composta due camere da letto salone cucina servizio con metà terrazzo che copre il locale sottostante a tetto piano, una terza parte del locale coperto a tetto piano un pezzo di candina contrassegnìato con il N ° 4 ed un pezzo di terreno come su detto diviso con suo frate=llo . CP_1
Tutto la sua parte, mio figlio avrà il godimento di usufrutto per tutto la sua vita. CP_8
Durante. Dopo il suo decesso, saranno i suoi nipoti a dividersi tutto questo che io li o lasciato in parte uguale fra di loro. I lori nomi sono, e , Parte_2 Pt_1 Controparte_2 Pt_3
e Ad una condizione che ogniuno di loro si comportano, educati
[...] Controparte_3 CP_4 rispettosi è ubidíenti sul bisogno del loro zio, cioè in salute o malattia, perché zio ME non a figli e i nipoti si dovranno comportare come tale, se qualcu=no non 'vuole aderire come gl'altri sarà espulso della eredità. Dichiaro inoltre a mia IA lascio la terzo parte del locale Per_2 coperto a tetto piano che si aggiunce alla terza parte dei suoi fratelli che divideranno lutile in parte uguale, con una eccez=zione che la sorella non essente proprietario del terrazzo sopra Per_2 citato in caso riparazíone della acque infiltrazione di calamità naturale la sopra citato non a nessuno obligo a contribuire alle spese. Invece saranno i proprietari del terrazzo che godono il calpestio responsabile a repristinare ogni qualvolta che ce ne sarà bisogno a loro spese a partire
pagina 10 di 18 da oggi in data 11-12-1998 che godono la servitù a loro piacimento. Mia IA dal 1986 Per_2 abbita nella alloggio con candina su detto prima del mio decesso,questo e stato mio volere. Mio figlio abbita nella mansarda su detto dal 1994 con candina e nel 1985 con un suo
CP_8 disguido finanziario indebitantosi fino al collo, socio con suo fratello di un negozio, e finito nei peggiori dei modi, e in quel periedo sono stato costretto da mio figlio di farmi vendere
CP_8 un alloggio in Corso Sebasto=poli 295 inter.l3 Torino con pochi spiccioli, dico questo perché in data di oggi detto alloggio su mercato vale duecentocincquata milioni circa, e in quel momento o dovuto aiutarli dandogli trenta milioni a mio figlio e trenta milioni a mio figlio negli
CP_8 CP_1 anni successivi altri otto milioni a e ventiquattro ad , così in tutto mio figlio
CP_8 CP_1
avuto da mè £ 54.000.000 e mio figlio in tutto £ 38.000.000#. Mia IA CP_1 CP_8 [...]
solo £ 15.000000 con la differenza che non e stata mai sposata, e una donna, ragazza CP_7 madre ancora tuttoggi il suo contributo poco o tanto l'a portato sempre a casa. Nel momento più difficile del fabbricato in costruzione con il suo stipendio abbiamo vissuti quasi tutti in famiglia, e con il mio stipendio e distribuzione del mio tempo libero, collaborazione di altri figli quanto potevano,oggi lopera e stato completata e tutti noi abbitiamo qui, l'ultimo ad arrivare, il 1998 e stato ad abbitare mio figlio ,che ogniuno di Di loro abbitano nelle alloggi da me assigniati. Nel 1992 sono CP_1 rimasto vedovo e da quel giorno mia IA mi accudisce. Oggi cia un figlio di Controparte_7 anni 10 si chiama li voglio tanto bene io cerco di aiutare i più deboli e lui lo è, Parte_3 con un padre snaturate e sua madre disoccupato dal 30 Novembre 1998, sono lunico sostegno,vivono da sem=pre in casa mia. Pertanto a mio nipote dopo il mio decesso lascio Pt_3 due piccole allogette una si trova in V.Pellice N°5 Torino con candina e tutti i diritti, l'alra in
Piazza Matteotti N°16 Trebbisacce (C.S.). A mia IA lascio l'alloggìo dove io Controparte_7 abito compresi i mobili masserizi e tutto quello che si trova dentro e soldi se ce ne saranno,
l'alloggio e composta due camere da letto salone cucina servizio, con balcone che sporge nel cortiletto, uno sgabbuzzino che si trova infonto a lentrata principale deg1i alloggi confinanti con sua sorel1a,sia con l'alloggio e lo sgabuzzino, una candina carrozzabile, con due sottoscale lentrata e dalla medesima, una sala cal=daia,misura rn. 2,70xm.2,9O,specíficanto infonto alla candina carrozzabìle, esiste il sottoscale gran=de, di acqua potabile servizii e tutto arredato com=preso il sottoscale piccolo tutto pieni di varie natu=re tutto quello che si trova dentro è suo, nessuno Dovrà obbiettare. La candina e contrassegniata con il N°2 confinante da un lato con sua sorella e dalll=tra con suo fratello . Un locale artigianale mq. 300circa coperto con CP_1 capriate in ferro ed Eternit a due acque con tutte le servitù. sopra detto, un pezzo di terreno che costeggia tutto il fabbricato di circa,mq.1000# compreso tutto quello che o già specificato sopra, delto terreno se un domani diventerà edificabile,mia IA o suo figlio Controparte_7 potranno edificare un locale appog=giato ai locali esistenti,al nuovo locale dovranno Pt_3 creare dei finestroni sul tetto per dare luce a quello a tetto piano esiste una portícina di sicurezza, con sola servitù d'ingendio,sotto il balcone dell'alloggío esiste una vetrata e un cancello scorrevole di passaggio carraio e di sua esclusiva proprietà, ,confinante con Peirette, se vuole può anche chiudere dallo spigolo del fabbricato al cancello scorrevole. Mia IA come su Controparte_7 detto,vittima di un uomo,cioè il padre di suo figlio io non posso ìmpedirle di rifarsi una vita con il padre di suo figlio o un altro uomo, questo die io li o lasciato e solo usufrutto di sua vita durante,se questo dovesse accadere o sposarsi o convivere;
da quel giorno perderà anche lusufrutto, che va a beneficio di suo figlio Oggi in data 11-12-1998 letto e firmato con il mio Pt_3 pugno Io Sottoscritto ” Controparte_6
Le domande di nullità del testamento
Poiché l'intera causa verte sulla successione testamentaria di , è logicamente Controparte_6 pagina 11 di 18 preliminare esaminare le domande riconvenzionali del convenuto in punto nullità/inefficacia del testamento sopra integralmente riportato nel suo contenuto.
La contestazione del convenuto in ordine alla validità del testamento si articola in due profili:
a) l'inefficacia del testamento nella parte in cui dispone anche della quota già di proprietà della moglie e dunque della sua successione già oggetto di devoluzione Parte_4
legittima;
b) la nullità nella parte in cui dispone di diritti ereditari dei figli chiamati all'eredità.
Sotto il primo profilo, nell'incipit del lungo e articolato testamento dichiara di Controparte_6
voler disporre interamente dei beni già in comunione con la moglie in quanto 'di comune accordo
tra noi lultimo che lasciasse in vita poteva disporre come meglio credeva lasciando ad ognuno di
loro la parte dei nostri beni immobile'.
Ai sensi dell'art. 652 c.c. se al testatore appartiene una parte della cosa legata, il legato è valido solo relativamente a questa parte salvo il richiamo all'art. 651 c.c. in base al quale se il testatore sapeva che la cosa apparteneva al terzo l'onerato è obbligato ad acquistare la proprietà o pagare al legatario il giusto prezzo.
Dalla lettura del testamento, tuttavia, emerge che il testatore non riteneva affatto di disporre di una cosa altrui, ma al contrario reputava di poter liberamente disporre del patrimonio già dismesso dalla moglie premorta come di cosa propria, in virtù degli accordi di reciprocità presi in vita in palese violazione del divieto di cui all'art. 458 c.c.
Pertanto, le disposizioni testamentarie sono valide limitatamente alla quota appartenente a P_
(iure proprio o iure successionis a seguito della morte del coniuge), mentre sono nulle
[...]
nella parte in cui dispongono della quota della moglie premorta già devoluta secondo la successione legittima.
Il secondo motivo di impugnazione attiene alla parte del testamento in cui Controparte_6
dispone di diritti ereditari dei figli e in favore dei nipoti, fattispecie astrattamente CP_1 CP_8
riconducibile all'art. 692 c.c. che vieta la sostituzione fedecommissaria piuttosto che all'art. 458 c.c.
Tale domanda tuttavia a una più attenta lettura del testamento – secondo il principio ermeneutico di conservazione applicabile anche agli atti mortis causa (Cass. 23393/2017) - non può essere accolta:
pagina 12 di 18 il testatore infatti, relativamente ai beni di Sant'Arcangelo di Potenza, ha lasciato ai figli il solo diritto di usufrutto per cui la delazione in favore dei nipoti, che dopo la morte dell'usufruttuario divideranno il lascito in parti uguali, non è altro che l'immediata delazione della nuda proprietà. In tal senso, d'altronde, è stato interpretato il testamento nella formulazione del punto 6 del quesito peritale su cui le parti non hanno sollevato questioni.
La domanda di nullità sul punto deve pertanto essere respinta.
Le domande di accertamento dell'asse, di divisione, di collazione e di riduzione
Come esposto in premessa oggetto del presente giudizio è la sola successione di Controparte_6
in ordine alla quale sono formulate domande di accertamento dell'asse ereditario e di divisione da parte attrice e di petizione e riduzione da parte convenuta.
Poiché il de cuius non poteva che disporre della quota di cui era proprietario, l'accertamento dell'asse morendo dismesso da e la sua divisione presuppongono Controparte_6
necessariamente l'accertamento in ordine alle pregresse successioni del coniuge e del figlio premorto.
Le parti non hanno mai contestato tale punto ed anzi si sono rese disponibili a risolvere le questioni preliminari senza tuttavia mai darvi corso nei termini di volta in volta rinviati.
Ancora, nelle difese conclusive, hanno riconosciuto il perdurare dell'impedimento all'accertamento del compendio ereditario morendo dismesso da (pag. 17 conclusionale attori Controparte_6
, pagg.
8-9 conclusionale attore , pag. 2 replica ) Pt_1 Parte_3 Controparte_1
controvertendo solo sull'imputabilità dello stesso.
Deve pertanto trovare inevitabilmente applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui, pur non gravando su chi domanda lo scioglimento della comunione lo stesso rigoroso onere probatorio dell'azione di rivendicazione "poiché non si tratta di accertare
positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi", è comunque onere delle parti fornire 'la
dimostrazione dell'appartenenza dei beni al de cuius o più genericamente la prova della comproprietà' (Cass. civ., Sez. VI, 02.03.2023, n. 6228 che richiama Cass. n. 10067-2020, e Cass.
n. 1965-2022).
pagina 13 di 18 pur nel contesto di un onere probatorio affievolito, cui può sopperire la verifica compiuta Per_8
dal ctu, è evidente che nella specie non si tratta solo di acquisire documenti non prodotti per accertare quanto dalle parti allegato, ma di procedere ad attività e incombenti esplorativi – relativi alle successioni di soggetti diversi da - che esulano dai poteri officiosi Controparte_6
(presentazioni di dichiarazioni di successione, con relativo pagamento delle imposte per la successione apertasi nel 1992 – su cui le parti avevano trovato un accordo all'udienza del 28.4.2023
salvo poi non darvi seguito - accertamenti in ordine a accettazioni o rinunce di eredità prospettati in udienza e mai chiariti ecc.), che era onere delle parti compiere al fine di accertare la consistenza dell'asse ereditario quale presupposto della domanda di divisione (Cassazione civile sez. II,
05/03/2024, n.5920: 'Il giudizio di divisione, in quanto volto ad accertare un diritto comune a tutte
le parti in causa su determinati beni, presuppone l'appartenenza di quest'ultimi alla comunione;
appartenenza che deve sussistere sino alla definizione della divisione, non potendosi addivenire
all'apporzionamento di beni che abbiano perso il carattere della proprietà comune, per essere stati
oggetto di acquisto da parte di un terzo nel corso del giudizio'). Onere che le parti non hanno assolto allegando genericamente, e non provando e documentando, le sorti della successione di e dell'asse ereditario di Persona_3 Parte_4
In conclusione, deve essere emessa una pronuncia in rito di improcedibilità (inidonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale: Cass.15383/2014) di tutte le domande attoree di accertamento dell'asse e di divisione (non essendovi interesse alla domanda di accertamento della qualità di eredi delle madri, non contestata) e delle domande riconvenzionali del convenuto (lettere da c a g) che presuppongono anch'esse l'accertamento dell'asse, delle quote e dei valori dei beni caduti in successione.
Per l'effetto sono improcedibili anche le domande di collazione (in seno alle operazioni divisionali)
e di riduzione (lettere l,m,p,q) che parimenti implicano la determinazione e la valutazione del relictum, con onere del legittimario di 'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di
riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota
di legittima violata' (Cass. 1357/2017; Cass, 18199/2020).
Infine, anche le domande riconvenzionali sub i), in quanto volte a determinare il donatum, sempre pagina 14 di 18 in funzione delle domande di collazione e di reintegrazione della quota di riserva eventualmente lesa, sono assorbite dall'improcedibilità della domanda di accertamento dell'asse e del valore delle quote cadute in successione, presupposto della domanda di riduzione.
Rileva dunque sotto questo profilo anche il riferimento a quanto incassato da , se Parte_3
qualificato come donazione, di cui al punto i) con particolare riferimento alle polizze di cui Pt_3
sarebbe beneficiario, circostanza in sé riconosciuta dall'attore che ha tuttavia contestato la
[...]
qualificazione come beni caduti in successione, in quanto il diritto del beneficiario sorge successivamente al decesso del titolare del contratto.
La contestazione è in parte qua fondata in quanto il contratto di assicurazione è negozio inter vivos
con effetti post mortem, nel quale cioè la morte dell'assicurato segna il consolidamento del diritto già acquistato dal beneficiario in forza della designazione, 'restando la somma assicurata
comunque estranea al patrimonio del de cuius che cade in successione' (per tutte Cass. SSUU
30.4.2021, n.11421).
Quanto invece al beneficio che ne ha tratto a titolo di donazione indiretta (nella Parte_3
minor somma tra l'ammontare dei premi pagati ed il capitale: Cass. 22.10.2021, n. 29583), la questione, di rilievo eventualmente ai fini della riduzione (richiamata sub k ultima parte) e collazione, è qui assorbita a monte dall'improcedibilità delle domande che presuppongono l'accertamento dell'asse.
Le domande di rendiconto
Le domande di rendiconto sono state proposte dagli attori alla prima udienza e dal convenuto nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. (lett j).
Tale domanda, per consolidata giurisprudenza, è 'autonoma e distinta rispetto alla domanda di
scioglimento della comunione con la conseguenza che la domanda riconvenzionale con la quale si
intende chiedere il rendiconto dev'essere proposta, a pena di inammissibilità con la comparsa di
risposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c., che ne preclude la proponibilità nell'ulteriore corso del
giudizio' (Cassazione civile sez. II, 04/06/2019, n.15182 da ultimo richiamata da Cass. Cass.
12.1.24 n. 1319). Pertanto, la domanda di entrambe le parti è inammissibile in quanto tardivamente proposte (per l'attore non essendo consequenziale alle domande del convenuto).
pagina 15 di 18 Parimenti tardive e inammissibili le domande del convenuto in relazione alle migliorie asseritamente apportate agli immobili (lett. n e o) in quanto tardivamente proposta nella memoria ex art. 183 c.p.c.
La domanda di petizione ereditaria
Il convenuto chiede di 'apportare alla massa' (lett. k) le somme di cui si sarebbe 'appropriato'
come elencate nelle conclusioni sub h). Parte_3
Trattasi di domanda di petizione ereditaria con finalità recuperatoria di beni che si assumono appartenere all'asse ereditario nei confronti di chi li possiede senza titolo.
La domanda si articola in riferimento alle voci di seguito separatamente esaminate.
a) Libretti e conti correnti
Nella denuncia di successione sono indicati:
. i libretti di risparmio postale n. 35792364 e 35882795 cointestati (50%) con saldo zero;
. il libretto n. 43087401 con saldo indicato al 100% in € 34.706,22.
Dal doc. 2 di parte convenuta risulta che:
. i libretti n. 35792364 (cointestato a e n. 35882795 (cointestato a avevano Pt_3 CP_8
saldo zero alla data del decesso;
. il libretto n. 43087401 (cointestato a aveva saldo di € 34.706,22 al decesso. Pt_3
Pertanto, rispetto ai libretti con saldo zero non risulta alcun attivo caduto in successione e non vi è
prova alcuna di prelievi fatti dall'attore prima del decesso (si richiama quanto esposto in premessa circa il rigetto delle istanze istruttorie).
Quanto al libretto n. 43087401 il saldo fa pacificamente parte dell'asse (e come tale è indicato nella denuncia di successione) e non vi è prova alcuna di un'appropriazione da parte dell'attore.
Quanto, poi, ad eventuali successivi accrediti sul conto a titolo di canoni di locazione, si rientra nell'ambito della domanda di rendiconto qui inammissibile in quanto tardiva. Lo stesso dicasi del conto corrente aperto pressi (n.19229) intestato al solo per il CP_13 Controparte_6
quale nella denuncia di successione risulta un saldo di € 22.609,21 a comporre l'asse al momento della morte, senza alcuna tempestiva allegazione o prova circa la movimentazione da parte del nipote.
pagina 16 di 18 Pertanto, la domanda così come formulata (sub i 'appropriazione' e k 'apportare alla massa') deve essere respinta in mancanza di prova dell'allegata 'appropriazione'.
b) Buoni fruttiferi
Il doc. 3 di parte convenuta contiene un elenco di buoni fruttiferi senza indicazione dei cointestatari;
in ogni caso risultano tutti liquidati prima della morte, senza prova alcuna di una 'appropriazione' da parte dell'attore, eccetto il buono fruttifero di L. 5 milioni n. 01393297 (doc. 3- 4) che la parte attrice riconosce appartenere all'asse (come tale è indicato nella denuncia di successione) e non liquidato in quanto tuttora 'bloccato per successione' (come da doc. 3); nessuna prova, dunque, dell'allegata 'appropriazione'.
c) Canoni di locazione
Non vi è prova alcuna dell'apprensione dei canoni da parte attrice prima del decesso di P_
, mentre la gestione successiva alla morte dovrà formare oggetto della domanda di
[...]
rendiconto qui inammissibile.
d) Somma di € 85.000 in contanti
Nella comparsa il convenuto ha allegato trattarsi di donazione, mentre nella memoria ex art. 183
c.p.c. ha dedotto trattasi di appropriazioni indebite: in ogni caso le prove non sono state ammesse in ragione di tale contraddittorietà e genericità.
Del tutto generica e sfornita di prova, infine, l'allegazione circa ulteriori prelievi del convenuto dai conti.
In conclusione, le domande sub h) nelle varie articolazioni della stessa devono essere respinte.
Le spese di lite
In merito alle ragioni che hanno portato all'improcedibilità il Collegio non dispone di elementi per imputare all'una o all'altra parte la condotta (stragiudiziale) ostativa alla soluzione delle problematiche tecniche che hanno impedito di portare utilmente a termine le operazioni peritali e di addivenire a una pronuncia di merito, per cui le spese di lite devono essere integralmente compensate fra le parti.
Circa le residue domande oggetto di pronuncia – per altro marginali nell'economia della causa – sussiste reciproca soccombenza in ragione dell'accoglimento della domanda di nullità del pagina 17 di 18 testamento (sub b) e del rigetto di quella di petizione (sub h).
Le spese della ctu, come liquidate con separato decreto, devono porsi in pari quota a carico della parte attrice e della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda disattesa o assorbita,
1. in accoglimento della domanda di parte convenuta sub b) dichiara la nullità del testamento olografo di in data 11.12.1998 nella parte in cui dispone della quota di Controparte_6
comproprietà di beni immobili in capo a già oggetto di devoluzione Parte_4
legittima;
2. rigetta la domanda di parte convenuta di nullità del testamento sub a) e la domanda di petizione ereditaria sub h) e k);
3. dichiara inammissibili in quanto tardive le domande di rendiconto formulate da parte attrice e da parte convenuta (lett. j) e le ulteriori domande del convenuto sub n) e o);
4. dichiara improcedibili tutte le altre domande proposte da parte attrice e da parte convenuta
(da c a g, i, l, m, p, q);
5. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
6. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio in pari quota a carico delle parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio della seconda sezione civile del 6 giugno 2024
Il Presidente
dr.ssa Silvia Semini
Il giudice estensore dr.ssa Anna Castellino
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