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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/07/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Antonio Cestone Consigliere relatore dott. Sante Umberto Pedullà Consigliere
all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 5.5.25 a seguito di richiesta congiunta delle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 452 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'Avv. Carlo Nazzareno Surace Parte_1
appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Elisa Nembri Controparte_1 e Giulio Fabio Poggiali
appellata
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di OL. Rapporto di agenzia. Recesso per giusta causa. Risarcimento danni. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso al tribunale di OL del 10.10.19 esponeva: Parte_1
a) che dal 22.5.15 aveva svolto attività di agente in favore di già con CP_1 CP_2 l'incarico di promuovere nell'interesse della mandante contratti di prestito con cessione del quinto (CQ); b) che l'originario rapporto veniva consensualmente prorogato dalle parti in data 29.1.18 per un ulteriore triennio;
c) che in data 13.12.18 era stato costretto a recedere per giusta causa con effetto immediato dal rapporto di agenzia in conseguenza di gravi comportamenti tenuti da tali da non CP_1 consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. 2) In particolare, poneva a base del recesso per giusta causa i seguenti comportamenti della società mandante:
a) l'avere inviatogli il rappel nuova clientela per il secondo semestre 2018 (ovvero il CP_1 compenso per obiettivi eventualmente raggiunti in tale semestre) solo il 26.11.18; b) l'essersi ingiustificatamente rifiutata di stipulare prestiti con cessione del quinto in CP_1 relazione ai clienti, procacciati dal ricorrente, , , Persona_1 Persona_2 Per_3
, e;
[...] Persona_4 Persona_5 c) l'avere imposto al ricorrente di avvalersi delle compagnie assicurative preventivamente
CP_1 scelte dalla mandante per garantire, come per legge, i prestiti con cessione del quinto;
d) l'avere nell'ambito del progetto triangolazione banca/preponente/agente, smistato i
CP_1 nominativi dei clienti segnalati da Monte Paschi Siena ad altro agente, nonostante che i nominativi dei clienti fossero stati segnalati da agenzie di Monte Paschi Siena ricadenti nel territorio ove operava il ricorrente;
e) l'avere applicato, con riferimento ai prestiti con cessione del quinto dei pensionati,
CP_1 condizioni svantaggiose rispetto ad omologhe compagnie;
f) l'avere richiesto al ricorrente la restituzione delle provvigioni erogate in relazione a due
CP_1 finanziamenti stipulati con e sol perché tali finanziamenti erano stati CP_3 Parte_2 erogati l'1.10.18 e non entro il 30.9.18, dolendosi del fatto che un solo giorno di ritardo nella erogazione dei due prestiti era da imputare a negligenza di
CP_1
3) Chiedeva quindi che, accertata la giusta causa di recesso, venisse condanna a CP_1 corrispondergli la complessiva somma di euro 723.357,95 per i seguenti titoli di natura risarcitoria: a) provvigioni relative alle pratiche dei clienti , , Persona_1 Persona_2 Per_3
, e , non andate a buon fine per esclusiva
[...] Persona_4 Persona_5 responsabilità della preponente;
b) provvigioni che sarebbero presumibilmente maturate ove il rapporto fosse cessato alla sua naturale scadenza (29.1.21); c) mancati guadagni subiti dall'agenzia del ricorrente, che nel 2019 non aveva fatturato alcunché, mentre nel 2018 aveva avuto ricavi per euro 82.776,00; d) danno biologico da quantificare con apposita consulenza medico legale.
4) Nella resistenza di con la sentenza impugnata il tribunale di OL ha respinto il CP_1 ricorso con le seguenti motivazioni:
“§ 2. La domanda è infondata e va rigettata per i motivi che seguono. L'oggetto dell'incarico affidato all'agente con il contratto di agenzia (che a norma dell'art. 1742 c.c., è il contratto con cui una parte (agente) assume stabilmente, verso retribuzione, l'incarico di promuovere per conto dell'altra (preponente) la conclusione di contratti in una zona determinata) è l'attività di "promozione diretta" di contratti nell'interesse del preponente: attività che implica una serie di incombenze di contenuto vario e non predeterminato, che si sostanziano in vari diritti ed obblighi a carico di entrambe le parti. In particolare, la legge, con gli artt. 1748 e 1749 c.c., oltre a disciplinare con la norma di cui all'art. 1746 c.c., gli obblighi dell'agente, regola in modo particolare i diritti di questi e i corrispondenti obblighi cui è tenuto il preponente. Con particolare riguardo a tale soggetto, la disposizione esige prima di tutto un comportamento improntato a lealtà e buona fede, che giuridicamente può qualificarsi come "obblighi di protezione", cioè come concretizzazione della regola di correttezza quale clausola generale dei rapporti obbligatori intesi secondo la concezione moderna;
prevede, poi, una serie di attività specifiche che possono individuarsi, invece, nella categoria degli "obblighi di prestazione", che attengono più specificamente all'azione di adempimento, mentre i primi, naturalmente, possono essere solo violati. La giurisprudenza costante e consolidata di legittimità ha affermato (Cass. n. 12 del 1977; Cass. n. 3942 del 1979; Cass. n. 6857 del 1982) che il recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c., si applica anche ai contratti di agenzia;
quanto alla nozione di giusta causa, la ON (in termini Cass. n. 5072 del 1977) ha precisato che costituisce giusta causa di recesso del contratto di agenzia qualunque fatto che sia tale da incidere sul rapporto di fiducia proprio del contratto di agenzia e tale da arrecare comunque danno, diretto o indiretto, agli interessi delle parti. La previsione dell'obbligo di comportarsi secondo lealtà e buona fede (espressamente contemplato nella direttiva CEE 653/86), che costituisce la prima statuizione dell'art. 1749 c.c., ha assunto un significato più profondo in relazione alla legislazione di fonte comunitaria - rispetto al generale obbligo di cui agli artt. 1175 e 1337 c.c. - perché consente al giudice di avere a disposizione un duttile strumento di valutazione del comportamento dei contraenti nella specifica tipologia contrattuale. L'obbligo ex lege, quindi, non solo integra la prestazione principale ma si articola, oltre che in obblighi strumentali accessori e funzionali alla soddisfazione dell'interesse del creditore, anche in obblighi autonomi e reciproci rivolti a proteggere la sfera giuridica della controparte. Nella valutazione della giusta causa di recesso sopra richiamata, pertanto, l'accertamento del giudice non può essere limitato alla verifica delle violazioni delle norme contrattuali regolanti il solo rapporto agenziale ma, in virtù dell'obbligo sancito dall'art. 1749 c.c., deve considerare ogni invasione comunque lesiva, che viola i principi di lealtà e di buona fede, degli interessi delle parti. In questa ottica, pertanto, assumono rilievo non solo i comportamenti che si riflettono in modo diretto ed immediato sul sinallagma del contratto di agenzia, ma anche quelli i cui effetti si concretizzano in maniera mediata ed indiretta sui rapporti tra le parti, purché idonei ad incidere sul rapporto fiduciario, particolarmente pregnante per tale forma di contratto, recando pregiudizio alle situazioni giuridiche soggettive dei contraenti.
§ 3. Con riguardo in particolare al recesso per giusta causa, si osserva che come affermato dalla giurisprudenza granitica sul punto, “nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso;
in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, 'anche provvisoria', del rapporto.” (Corte appello Roma sez. lav., 03/11/2021, n.3593). In termini analoghi si è affermato che: “Nel contratto di agenzia la giusta causa di recesso si configura nel caso in cui la parte non recedente ponga in essere un comportamento colpevole per impedire in maniera assoluta la prosecuzione del rapporto (ad esempio: omesso pagamento dei contributi previdenziali, molestie sessuali, dequalificazione professionale, ingerenza reiterata e costante del preponente per la conclusione di alcuni affari nella zona di esclusiva dell'agente sottraendo al medesimo le corrispondenti provvigioni, impoverimento del portafoglio dell'agente attraverso la denigrazione di quest'ultimo, ovvero, con riguardo all'agente, l'abuso delle funzioni e la distrazione di somme). Dunque, non si verifica la giusta causa di recesso nell'ipotesi di contrasti e/o situazioni di conflitto che non scaturiscono da finalità dirette a rendere assolutamente impossibile la prosecuzione del rapporto;
in tal caso la parte che recede deve rispettare il termine di preavviso, pena il pagamento della relativa indennità” (Corte appello Palermo sez. lav., 28/12/2021, n.1262).
§ 4. Venendo al caso di specie, dalle deduzioni attoree e dai documenti versati in atti emerge che la decisione del ricorrente di interrompere il rapporto di agenzia sia maturata nel tempo, alla luce dei contrasti con la società in ordine alla gestione degli agenti e dei prodotti da offrire alla clientela. In particolare, con riguardo all'episodio della comunicazione tardiva, avvenuta solo il 26.11.2018 degli obiettivi semestrali da raggiungere per il premio di produttività, qualificata dallo stesso ricorrente come “la goccia che ha fatto traboccare il vaso” (cfr. pag. 4 del ricorso), si osserva che tale condotta – su cui peraltro parte resistente ha eccepito e provato (cfr. all. 18, 19, 20 21) che il ritardo ha riguardato tutti gli agenti e non solo il ricorrente – non assume una gravità tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto neanche provvisoriamente, al punto da giustificare un recesso immediato dell'agente. Né, del resto, il ricorrente ha provato che, in caso di comunicazione tempestiva, avrebbe certamente raggiunto l'obiettivo indicato nel Rappel ed ottenuto il premio di produttività. Per quanto concerne, invece, il rifiuto di di concludere taluni contratti con clienti CP_2 individuati dal ricorrente, va evidenziato che tale scelta rientra nelle insindacabili prerogative contrattuali del preponente (cfr. art.
6.2 del Contratto all. ricorrente), così come il prezzo da proporre alla clientela o la scelta della Compagnia Assicurativa cui rivolgersi per le polizze da affiancare ai contratti di finanziamento. In definitiva, si tratta di tutte contestazioni alla gestione economica generale della società, ed, in particolare, di condotte risalenti nel tempo e perpetratesi per tutta la durata del rapporto, che, tuttavia, non hanno costituito un ostacolo alla decisione, condivisa dal ricorrente, di rinnovare il contratto alla scadenza del 29.01.2018, con ciò sconfessando di fatto l'asserita impossibilità di prosecuzione del rapporto stesso. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto la domanda di accertamento della legittimità del recesso per giusta causa va rigettata in quanto infondata e, di conseguenza, vanno rigettate anche le connesse domande risarcitorie.
§ 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione euro 520.001,00 – 1.000.000,00), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge”.
5) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: Parte_1
5.1) l'errore del tribunale per avere escluso che i comportamenti tenuti dalla mandante costituissero giusta causa di recesso. Tanto valeva, in particolare, per la tardiva comunicazione, solo in data 26.11.18, del rappel disciplinante gli obiettivi e i premi per il secondo semestre 2018. Si trattava di una grave condotta tenuta dalla mandante, tanto più che nei precedenti semestri il ricorrente aveva sempre raggiunto gli obiettivi assegnatigli e al riguardo risultava del tutto irrilevante che la comunicazione relativa al rappel fosse stata inviata con ritardo anche ad altri agenti operanti con
Quanto alle insindacabili prerogative contrattuali del preponente citate in sentenza, se CP_1 era vero che era contrattualmente prevista a favore di una deroga al diritto di esclusiva CP_2 di cui all'art. 1743 c.c., nonché la gestione delle pratiche ad “insindacabile giudizio” della mandante, nondimeno non v'è chi non veda come le modalità operative di nel rapporto con il CP_2 proprio agente ed al di là delle previsioni contrattuali vigenti tra le parti, avrebbero dovuto, sempre ed in ogni caso, essere esercitate nel pieno rispetto del principio di lealtà e buona fede sancito dall'art. 1749 c.c. …. Ci si chiede, a questo punto, come un siffatto comportamento, ovvero quello di imporre condizioni sempre più svantaggiose nei confronti dei clienti finali possa essere considerato un comportamento “improntato a lealtà e buona fede, che giuridicamente può qualificarsi come, obblighi di protezione”?
5.2) l'errore del tribunale per aver regolato le spese di lite secondo il principio della soccombenza, mentre la sentenza impugnata dovrà essere riformata anche con riferimento alle spese di lite, e dovrà pertanto disporre il pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio a carico dell'odierna appellata, con conseguente restituzione al signor delle somme a tale titolo dal Parte_1 medesimo già corrisposte a in forza della sentenza di primo grado. CP_1 6) si è costituita concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1 impugnata.
7) Le parti hanno congiuntamente chiesto la trattazione scritta della controversia e, depositate da entrambe note scritte con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) L'appello, che presenta non pochi profili di inammissibilità, deve essere senz'altro respinto.
9) L'appellante, infatti, si limita a denunciare un'erronea valutazione dei fatti operata dal giudice di primo grado, omettendo, fatta eccezione per l'episodio relativo alla tardiva comunicazione del rappel secondo semestre 2018, di prendere posizione sulle singole circostanze che, a suo avviso, integrerebbero, complessivamente considerate, giusta causa di recesso.
10) Ciò detto, la sentenza di primo grado deve essere confermata, non emergendo dai fatti di causa violazioni contrattuali o, comunque, inadempimenti espressivi di violazione dei canoni di buona fede e correttezza da parte della società mandante.
11) Quanto alla tardiva comunicazione degli obiettivi per il secondo semestre 2018, indicata come
“goccia che ha fatto traboccare il vaso”, l'appellante non nega che tanto avvenne, non solo per il ricorrente, ma anche per gli altri agenti operanti per sicché è da escludere in primo luogo CP_1 che l'episodio denoti una disparità di trattamento ai danni del ricorrente, come genericamente paventato nella domanda giudiziale.
11.1) Ma soprattutto il ricorrente non prende alcuna posizione sulla circostanza, da subito espressamente allegata dalla società e in alcun modo contraddetta, secondo cui era stato in precedenza comunicato a tutta la rete degli agenti che gli obiettivi e i parametri relativi al secondo semestre 2018 erano sostanzialmente identici a quelli fissati per il primo semestre dello stesso anno. Ne consegue la pretestuosità del recesso che il ricorrente ha intimato il 13.12.18 sulla base della circostanza di cui si discute.
11.2) A ciò si aggiunga che il ricorrente continua a non chiarire se avesse raggiunto gli obiettivi in caso di comunicazione tempestiva, dovendosi anche rilevare: a) che è comunque interesse dall'agente procacciare il maggior numero di clienti a prescindere dalla fissazione di obiettivi e premi da parte della mandante;
b) che il ricorrente nemmeno deduce che la fissazione di obiettivi semestrali costituiva un preciso obbligo contrattuale per c) che il ricorrente, a fronte della CP_1 comunicazione del 26.11.18, non risulta nemmeno aver provato ad interloquire con la società per tentare di trovare una soluzione alla tardiva comunicazione, preferendo interrompere bruscamente il rapporto con nota del 13.12.18.
11.3) In definitiva, deve escludersi che la circostanza di cui si discute integri una giusta causa di recesso.
12) Quanto al preteso ingiustificato rifiuto di di concludere le pratiche di concessione dei CP_1 prestiti con cessione del quinto ai clienti , Persona_1 Persona_2 Per_3
, e , l'appellante si limita ad una generica, se non
[...] Persona_4 Persona_5 apodittica, affermazione di violazione dell'art. 1749 c.c., anche in tal caso non prendendo posizione sulle specifiche e documentate difese della società mandante sin dal primo grado di giudizio. 12.1) Al riguardo, la società non si è difesa semplicemente facendo leva sulla indiscutibile discrezionalità nell'accettazione delle pratiche prevista dal contratto di agenzia in atti, come ammesso dallo stesso ricorrente. ha ampiamente chiarito e documento le ragioni che non hanno CP_4 consentito di dare definitivo riscontro alle 7 pratiche relativi ai succitati 5 clienti.
12.2) In particolare, nel costituirsi in giudizio la società mandante aveva espressamente dedotto e documentato quanto segue: Come si evince dal foglio Excel denominato “Pratiche rifiutate” (doc. 21) e dalle singole cartelle create per ciascun cliente (docc. 23/24/25/26) delle sette pratiche rifiutate (relative a 5 clienti) quattro sono state respinte in sede di delibera in quanto nominativi carenti dei necessari requisiti;
una è stata rifiutata in sede di delibera a causa del provvedimento disciplinare di sospensione di 180 giorni comminato al richiedente il prestito;
una è stata annullata a seguito della delibera positiva per assenza della copertura assicurativa prevista ex lege;
una è stata rifiutata (cliente ) in quanto l'agente ha omesso di fornire quanto necessario perché la pratica Per_5 potesse essere deliberata favorevolmente (al riguardo si precisa che con informativa 23.03.2017 doc. 27 era stata prevista la necessità di comunicazione di accettazione del contratto separata). Si precisa, per una miglior lettura dei documenti, che il “ritiro d'ufficio” avviene (come previsto dalla Comunicazione alla Rete 58/2018 del 7.11.2018 – doc. 28) trimestralmente o mensilmente per le pratiche che da più di 90 giorni dalla data di estrazione non hanno avuto aggiornamenti o lavorazioni. Dal file denominato “Respinte per altri agenti” (doc. 29) si ricava poi che, per nessuno dei 5 clienti indicati, sono state deliberate favorevolmente pratiche da parte di neppure se CP_2 proposte da altri agenti. Vi è poi la pratica relativa al cliente (doc.30) che è stata respinta Per_6 in quanto quest'ultimo ha esercitato il legittimo recesso rispetto alla proposta contrattuale intermediata dall'agente ed il prestito CQ è stato poi stipulato con l'agenzia Atlantide Parte_1 (secondo quanto legittimamente previsto dal mandato che non stabilisce alcuna esclusiva in capo alla preponente ed a favore dell'agente).
12.3) Ora, il giudice di primo grado ha correttamente condiviso tale difesa, reputando che da tanto non emergevano violazioni contrattuali o dei principi di buona fede e correttezza da parte della società preponente. E a fronte di ciò, l'atto di appello risulta completamente privo di riferimenti, censure e critiche relative alle spiegazioni puntualmente fornite dalla società appellata, limitandosi, come detto, ad una apodittica denuncia di violazione dell'art. 1749 c.c.
13) Quanto alla pretesa imposizione, da parte della mandante, delle compagnie assicurative per i contratti di assicurazione a garanzia dei prestiti concessi, le parti concordano che la garanzia assicurativa è obbligatoria per legge per i prestiti con cessione del quinto di cui il ricorrente si occupava (Dpr n° 180 del 1950).
13.1) Ciò detto, il ricorrente non indica alcuna clausola contrattuale che prevedeva che la scelta della compagnia assicurativa competesse all'agente o, se si vuole, al cliente, e tanto è in sostanza confermato anche con l'atto di appello.
13.2) Ora, non si comprende dal ricorso in che termini la società mandante sarebbe venuta meno ai suoi obblighi di buona fede e correttezza, né si comprende per quale ragione sarebbe stata CP_1 obbligata a rimettere alla piena discrezionalità dell'agente la scelta circa la compagnia assicurativa più consona e confacente alle esigenze dei singoli clienti come, secondo quanto dedotto ma non provato dal ricorrente, facevano “tutti i competitors del settore del Quinto”.
13.3) A ciò deve aggiungersi che, come dedotto dalla mandante sin dalla nota di riscontro del 28.1.19, risulta del tutto ragionevole che sia proprio il soggetto giuridico che eroga il denaro, nel caso di specie a dover e poter valutare quale sia la compagnia assicurativa più consona a tutelarsi per CP_1 l'ipotesi di inadempimenti della clientela. 13.4) Ancora, l'appello risulta anche qui privo di specifica posizione e critica in merito a quanto sostenuto dalla società nel costituirsi in giudizio, ovvero che, per le operazioni relative ai privati, l'agente ha totale libertà sulla scelta della Compagnia assicuratrice;
per le operazioni relative ai pensionati, la scelta della Compagnia va effettuata – come già specificato – a mezzo del cruscotto assicurativo con la possibilità per l'agente, in sede di caricamento, di selezionare liberamente quella che reputa più opportuna;
per le pratiche riguardanti dipendenti pubblici, in sede di caricamento della pratica, viene invece selezionata automaticamente la compagnia d'assicurazioni più idonea.
13.5) Per il resto, la denuncia riferita alla pretesa imposizione della compagnia assicurativa era stata allegata in termini oltremodo generici, non avendo il ricorrente nemmeno chiarito quale fosse la compagnia assicurativa scelta da che sarebbe stata, secondo le allegazioni attore, CP_1
“chiaramente e stranamente sempre la stessa”. Né risulta provato che la scelta della compagnia assicurativa da parte di determinava che i clienti procacciati dal ricorrente fossero tenuti a CP_1 pagare premi più alti rispetto a quelli di mercato, essendo del tutto insufficiente sul punto il richiamo ad un prospetto redatto dallo stesso ricorrente e riportato a pag. 9 della domanda, che era riferito a pretese condizioni fuori mercato da parte di rispetto ad altri soggetti giuridici operanti nel CP_1 settore dei prestiti CQ;
prospetto che non conteneva alcun specifico riferimento alla incidenza derivante dalla garanzia prestata dalla compagnia assicurativa scelta da rispetto ad altre. CP_1
13.6) Né, infine, il ricorrente ha chiarito, prima che provato, su quali basi le due compagnie assicurative dallo stesso proposte, peraltro solo in relazione a due pratiche (all. 22 e 23 ricorso di primo grado), sarebbero state più convenienti per i clienti rispetto alle condizioni economiche della compagnia scelta da dovendosi comunque tener conto della esigenza della mandante di CP_1 tutelarsi nel modo ritenuto più opportuno rispetto ad eventuali inadempimenti contrattuali della clientela.
14) Quanto al fatto che aveva affidato ad altri due agenti, e non al ricorrente, i nominativi CP_1 di potenziali clienti segnalati da Monte Paschi Siena, anche in tal caso non sussiste alcuna violazione di una clausola contrattuale che tanto imponeva di fare alla società mandante. Questa, inoltre, ha in assenza di contestazioni chiarito di aver segnalato sulla zona di Cosenza i nominativi di potenziali clienti solo a due agenti e che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, nessuno di tali due agenti, tale era diventato solo due anni dopo il contratto di agenzia stipulato con il . Parte_1
14.1) A ciò si aggiunga che non risulta in alcun modo che si fosse impegnata a cedere i CP_1 nominativi dei potenziali clienti all'agente di zona competente per territorio. Sotto tale profilo, infatti, nel ricorso si evidenziava un presunto comportamento contrario a buona fede per avere CP_1 segnalato ad altri agenti i nominativi indicati da filiali di Monte Paschi Siena contigue al Comune di AN, ove il ricorrente era residente e nonostante che proprio il ricorrente fosse l'agente
“competente per territorio”
14.2) Senonché, anche tale deduzione risulta smentita dall'art. 3 del contratto di agenzia del 2015, da cui emerge che “nessuna rilevanza territoriale è attribuita dalle parti al presente accordo” e che
“l'agente ha facoltà di operare su tutto il territorio nazionale, così come ha la illimitata ed CP_2 incondizionata facoltà di incaricare altri agenti nel territorio nazionale, anche per i medesimi prodotti”.
14.3) Non solo, perché è rimasta incontestato quanto espressamente dedotto dalla società ricorrente in ordine alle circostanze secondo cui il ricorrente era residente in [...]e che in tale luogo egli aveva da sempre espletato la propria attività lavorativa. Sul punto la società ha dedotto e documentato quanto segue: L'affermazione non è conforme al vero, giacché l'indirizzo di AN (CS) Via Torino, 14 corrisponde all' attuale residenza dell'ex agente e non a quella che aveva conservato durante quasi tutto lo svolgimento del mandato oggetto di causa. Risulta, infatti, dai reports RI e ED (docc. 2/3/4) che sino al 10.05.2018 era residente a [...] Parte_1 ed ivi aveva sede anche la sua agenzia denominata Capital Credit in attività finanziaria di
L'indirizzo di Milano, Via Sardegna, 48, compare anche su entrambi i contratti Parte_1 di agenzia stipulati con da , in qualità di titolare della ditta individuale CP_2 Parte_1 Capital Credit. Inoltre, all'indirizzo di Milano, Via Sardegna, 48 risultava residente anche CP_5
moglie di e titolare sino al 3.11.2017 della ditta individuale Capital Quinto con
[...] Parte_1 sede anch'essa in Milano, Via Sardegna, 48 (doc.5).
15) Infondata è anche la denuncia riferita ad una pretesa scarsa competitività di rispetto CP_1 ad altre società concorrenti nel limitato campo dei prestiti con cessione del quinto riferiti ai pensionati.
15.1) In primo luogo, nell'art.
6.2.3 del contratto di agenzia era espressamente previsto che “Le condizioni economiche e contrattuali (a titolo esemplificativo: tassi, commissioni e spese) praticate alla clientela beneficiaria dei Prestiti CQ, pur riconducibili a quelle di norma praticate da , CP_2 saranno comunque determinate da stessa a proprio insindacabile giudizio” CP_2
15.2) Nel ricorso, inoltre, si valorizzava la circostanza che il portafoglio del era composto Parte_1 per il 50% da pensionati;
circostanza questa non provata e che è stata smentita da Compass che ha specificamente allegato che, in realtà, il portafogli del ricorrente era composto, nel biennio 2017/2018, per il 24% da pensionati, per l'8% da privati e per ben il 68% da dipendenti pubblici.
15.3 Ma soprattutto la società convenuta ha efficacemente rilevato la scarsa attendibilità dei preventivi che il ricorrente ha prodotto per corroborare le deteriori condizioni sul mercato asseritamente praticate da rispetto a e Sul punto, CP_1 Controparte_6 CP_7 infatti, sono rimaste incontestate le documentate allegazioni di secondo cui dagli elenchi CP_1 OAM si evince che ha sì cessato il proprio mandato diretto con , ma Parte_1 CP_2 risulta titolare di un mandato indiretto in relazione ad altro agente di riferimento, tale
[...]
(suo parente), a sua volta titolare di un mandato di agenzia con la preponente Tes_1 [...] (doc.6). Tali dati trovano piena corrispondenza con quanto annotato nell'elenco OAM CP_6 al nominativo di , il quale è titolare della ditta individuale Capital Cash e dei Testimone_1 mandati con (in essere) e (cessato), ed ha come proprio Controparte_6 Controparte_8 dipendente/collaboratore proprio (doc.7). Parte_1
16) Quanto, infine, alla richiesta di restituzione delle provvigioni riferite ai contratti stipulati dai clienti e dal momento che i relativi finanziamenti erano stati erogati CP_3 Parte_2 l'1.10.18, dunque oltre il trimestre chiuso il 30.9.18, in primo luogo si osserva che il ricorrente ha sostenuto che il solo giorno di ritardo era “riconducibile solo ed esclusivamente a negligenza e responsabilità della preponente”. Senonché, è evidente che la generica allegazione appena riportata risulta del tutto insufficiente a chiarire, prima che provare, le ragioni sulla cui base apprezzare una negligenza e responsabilità della mandante, che è stata quindi apoditticamente affermata e non provata.
16.1) Ma anche con riferimento a tale episodio, il ricorrente non prende posizione sulle specifiche allegazioni di che ha dettagliatamente chiarito quanto segue: Da respingersi è anche CP_1 l'eccepita illegittima richiesta sub f) di restituzione di due contributi rappel, ammontanti complessivamente a circa 550,00 euro relative ai clienti e . Come è CP_3 Parte_2 ben noto all'ex agente e ribadito da nella nota lettera più volte citata, si tratta di due casi di CP_2 finanziamento finalizzati ad estinguere un precedente debito derivante da un finanziamento avente la stessa natura (cioè di rinnovi), per cui l'estinzione del debito da rinnovare da cui dipende l'accettazione delle suddette richieste di finanziamento, doveva avvenire necessariamente non prima del decorso dei due quinti del relativo piano di ammortamento, come previsto per legge ed inderogabilmente. La lettera inviata all'agente (doc.32), relativamente al rappel dipendenti pubblici per le pratiche deliberate positivamente nel periodo 1.03.2018 – 30.06.2018 specifica che “la quota parte di premio rappel riconosciuta, relativamente ai contratti non erogati entro il 30.09.2018, dovrà essere da Voi restituita a entro il 15.10.2018 con contestuale rilascio di che Nota di CP_2 Credito. Tale importo potrà, altresì, essere compensato da con gli importi maturati a CP_2 qualunque titolo da Capital Credit di IN AN e non ancora corrisposti.”. Le due pratiche, erogate a detta del ricorrente con presunto ritardo addebitabile a , non potevano in CP_2 realtà essere rilasciate prima del 1.10.2018 in quanto rinnovi di cui non erano ancora trascorsi i due quinti del piano di ammortamento. Ciò secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. del 1950 e in quanto la Banca d'Italia la ritiene una pratica scorretta, come l'ex agente dovrebbe sapere”.
16.2) A ciò deve aggiungersi che non si vede come una mera richiesta di restituzione di provvigioni per euro 550,00 possa integrare, anche se fosse risultata errata, una giusta causa di recesso.
17) Quanto alle istanze di prova orale ribadite nell'atto di appello, si osserva che le stesse risultano del tutto superflue ed irrilevanti.
17.1) Quanto ai primi due capitoli di prova, riferiti alla impossibilità per il ricorrente di variare la compagnia assicurativa e al fatto che aveva assegnato ad altri agenti i nominativi segnalati CP_1 Contr dalle filiali di prossime ad AN, gli stessi risultano manifestamente superflui alla luce di quanto sopra chiarito in ordine ai due episodi oggetto dei capitoli di prova.
17.2) Quanto al terzo capitolo di prova, con cui si mirava a dimostrare che nel corso del rapporto di lavoro, in particolare nel mese di febbraio dell'anno 2018 il lamentava a Parte_1 CP_2 di ricevere un trattamento differente rispetto agli altri agenti, tanto da qualificarsi quale Agente di serie B, emerge evidente la genericità della circostanza che, in ogni caso, è risultata seccamente smentita per quanto sopra ricostruito sulla base delle risultanze di cause.
17.3) Quanto al quarto capitolo, secondo cui nel corso del rapporto di lavoro il ha sempre Parte_1 tenuto un comportamento corretto e diligente e nessun ammonimento è mai stato fatto nei suoi confronti da la circostanza è manifestamente irrilevante perché oggetto di causa è il CP_2 presunto comportamento contrario a buona fede di che nella prospettiva del ricorrente CP_1 avrebbe integrato una giusta causa di recesso, non il contegno del ricorrente che la stessa compagnia convenuta non ha posto in discussione.
18) Il secondo motivo di appello, riferito alle spese di lite, deve essere senz'altro disatteso. Esso è in realtà un non motivo in quanto l'appellante si limita a sostenere che la condanna alle spese di lite non poteva essere adottata stante la fondatezza della domanda giudiziale. In realtà, un eventuale errore del tribunale sul punto poteva essere apprezzato solo ove l'appellante avesse denunciato, debitamente motivando, che le spese del giudizio dovevano essere compensate pur nell'ipotesi di infondatezza della domanda. Ad ogni modo, ogni questione al riguardo è superata dal rigetto dell'appello.
19) La sentenza impugnata deve essere dunque integralmente confermata essendo risultata manifestamente insussistente la giusta causa di recesso che il ricorrente ha dedotto in giudizio.
20) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia dichiarato dallo stesso appellante (euro 723.357,95). 21) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettivi di esenzione a cura della cancelleria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di OL n° 371/22, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 13.078,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 6.5.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr. Emilio Sirianni
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Antonio Cestone Consigliere relatore dott. Sante Umberto Pedullà Consigliere
all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 5.5.25 a seguito di richiesta congiunta delle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 452 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'Avv. Carlo Nazzareno Surace Parte_1
appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Elisa Nembri Controparte_1 e Giulio Fabio Poggiali
appellata
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di OL. Rapporto di agenzia. Recesso per giusta causa. Risarcimento danni. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso al tribunale di OL del 10.10.19 esponeva: Parte_1
a) che dal 22.5.15 aveva svolto attività di agente in favore di già con CP_1 CP_2 l'incarico di promuovere nell'interesse della mandante contratti di prestito con cessione del quinto (CQ); b) che l'originario rapporto veniva consensualmente prorogato dalle parti in data 29.1.18 per un ulteriore triennio;
c) che in data 13.12.18 era stato costretto a recedere per giusta causa con effetto immediato dal rapporto di agenzia in conseguenza di gravi comportamenti tenuti da tali da non CP_1 consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. 2) In particolare, poneva a base del recesso per giusta causa i seguenti comportamenti della società mandante:
a) l'avere inviatogli il rappel nuova clientela per il secondo semestre 2018 (ovvero il CP_1 compenso per obiettivi eventualmente raggiunti in tale semestre) solo il 26.11.18; b) l'essersi ingiustificatamente rifiutata di stipulare prestiti con cessione del quinto in CP_1 relazione ai clienti, procacciati dal ricorrente, , , Persona_1 Persona_2 Per_3
, e;
[...] Persona_4 Persona_5 c) l'avere imposto al ricorrente di avvalersi delle compagnie assicurative preventivamente
CP_1 scelte dalla mandante per garantire, come per legge, i prestiti con cessione del quinto;
d) l'avere nell'ambito del progetto triangolazione banca/preponente/agente, smistato i
CP_1 nominativi dei clienti segnalati da Monte Paschi Siena ad altro agente, nonostante che i nominativi dei clienti fossero stati segnalati da agenzie di Monte Paschi Siena ricadenti nel territorio ove operava il ricorrente;
e) l'avere applicato, con riferimento ai prestiti con cessione del quinto dei pensionati,
CP_1 condizioni svantaggiose rispetto ad omologhe compagnie;
f) l'avere richiesto al ricorrente la restituzione delle provvigioni erogate in relazione a due
CP_1 finanziamenti stipulati con e sol perché tali finanziamenti erano stati CP_3 Parte_2 erogati l'1.10.18 e non entro il 30.9.18, dolendosi del fatto che un solo giorno di ritardo nella erogazione dei due prestiti era da imputare a negligenza di
CP_1
3) Chiedeva quindi che, accertata la giusta causa di recesso, venisse condanna a CP_1 corrispondergli la complessiva somma di euro 723.357,95 per i seguenti titoli di natura risarcitoria: a) provvigioni relative alle pratiche dei clienti , , Persona_1 Persona_2 Per_3
, e , non andate a buon fine per esclusiva
[...] Persona_4 Persona_5 responsabilità della preponente;
b) provvigioni che sarebbero presumibilmente maturate ove il rapporto fosse cessato alla sua naturale scadenza (29.1.21); c) mancati guadagni subiti dall'agenzia del ricorrente, che nel 2019 non aveva fatturato alcunché, mentre nel 2018 aveva avuto ricavi per euro 82.776,00; d) danno biologico da quantificare con apposita consulenza medico legale.
4) Nella resistenza di con la sentenza impugnata il tribunale di OL ha respinto il CP_1 ricorso con le seguenti motivazioni:
“§ 2. La domanda è infondata e va rigettata per i motivi che seguono. L'oggetto dell'incarico affidato all'agente con il contratto di agenzia (che a norma dell'art. 1742 c.c., è il contratto con cui una parte (agente) assume stabilmente, verso retribuzione, l'incarico di promuovere per conto dell'altra (preponente) la conclusione di contratti in una zona determinata) è l'attività di "promozione diretta" di contratti nell'interesse del preponente: attività che implica una serie di incombenze di contenuto vario e non predeterminato, che si sostanziano in vari diritti ed obblighi a carico di entrambe le parti. In particolare, la legge, con gli artt. 1748 e 1749 c.c., oltre a disciplinare con la norma di cui all'art. 1746 c.c., gli obblighi dell'agente, regola in modo particolare i diritti di questi e i corrispondenti obblighi cui è tenuto il preponente. Con particolare riguardo a tale soggetto, la disposizione esige prima di tutto un comportamento improntato a lealtà e buona fede, che giuridicamente può qualificarsi come "obblighi di protezione", cioè come concretizzazione della regola di correttezza quale clausola generale dei rapporti obbligatori intesi secondo la concezione moderna;
prevede, poi, una serie di attività specifiche che possono individuarsi, invece, nella categoria degli "obblighi di prestazione", che attengono più specificamente all'azione di adempimento, mentre i primi, naturalmente, possono essere solo violati. La giurisprudenza costante e consolidata di legittimità ha affermato (Cass. n. 12 del 1977; Cass. n. 3942 del 1979; Cass. n. 6857 del 1982) che il recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c., si applica anche ai contratti di agenzia;
quanto alla nozione di giusta causa, la ON (in termini Cass. n. 5072 del 1977) ha precisato che costituisce giusta causa di recesso del contratto di agenzia qualunque fatto che sia tale da incidere sul rapporto di fiducia proprio del contratto di agenzia e tale da arrecare comunque danno, diretto o indiretto, agli interessi delle parti. La previsione dell'obbligo di comportarsi secondo lealtà e buona fede (espressamente contemplato nella direttiva CEE 653/86), che costituisce la prima statuizione dell'art. 1749 c.c., ha assunto un significato più profondo in relazione alla legislazione di fonte comunitaria - rispetto al generale obbligo di cui agli artt. 1175 e 1337 c.c. - perché consente al giudice di avere a disposizione un duttile strumento di valutazione del comportamento dei contraenti nella specifica tipologia contrattuale. L'obbligo ex lege, quindi, non solo integra la prestazione principale ma si articola, oltre che in obblighi strumentali accessori e funzionali alla soddisfazione dell'interesse del creditore, anche in obblighi autonomi e reciproci rivolti a proteggere la sfera giuridica della controparte. Nella valutazione della giusta causa di recesso sopra richiamata, pertanto, l'accertamento del giudice non può essere limitato alla verifica delle violazioni delle norme contrattuali regolanti il solo rapporto agenziale ma, in virtù dell'obbligo sancito dall'art. 1749 c.c., deve considerare ogni invasione comunque lesiva, che viola i principi di lealtà e di buona fede, degli interessi delle parti. In questa ottica, pertanto, assumono rilievo non solo i comportamenti che si riflettono in modo diretto ed immediato sul sinallagma del contratto di agenzia, ma anche quelli i cui effetti si concretizzano in maniera mediata ed indiretta sui rapporti tra le parti, purché idonei ad incidere sul rapporto fiduciario, particolarmente pregnante per tale forma di contratto, recando pregiudizio alle situazioni giuridiche soggettive dei contraenti.
§ 3. Con riguardo in particolare al recesso per giusta causa, si osserva che come affermato dalla giurisprudenza granitica sul punto, “nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso;
in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, 'anche provvisoria', del rapporto.” (Corte appello Roma sez. lav., 03/11/2021, n.3593). In termini analoghi si è affermato che: “Nel contratto di agenzia la giusta causa di recesso si configura nel caso in cui la parte non recedente ponga in essere un comportamento colpevole per impedire in maniera assoluta la prosecuzione del rapporto (ad esempio: omesso pagamento dei contributi previdenziali, molestie sessuali, dequalificazione professionale, ingerenza reiterata e costante del preponente per la conclusione di alcuni affari nella zona di esclusiva dell'agente sottraendo al medesimo le corrispondenti provvigioni, impoverimento del portafoglio dell'agente attraverso la denigrazione di quest'ultimo, ovvero, con riguardo all'agente, l'abuso delle funzioni e la distrazione di somme). Dunque, non si verifica la giusta causa di recesso nell'ipotesi di contrasti e/o situazioni di conflitto che non scaturiscono da finalità dirette a rendere assolutamente impossibile la prosecuzione del rapporto;
in tal caso la parte che recede deve rispettare il termine di preavviso, pena il pagamento della relativa indennità” (Corte appello Palermo sez. lav., 28/12/2021, n.1262).
§ 4. Venendo al caso di specie, dalle deduzioni attoree e dai documenti versati in atti emerge che la decisione del ricorrente di interrompere il rapporto di agenzia sia maturata nel tempo, alla luce dei contrasti con la società in ordine alla gestione degli agenti e dei prodotti da offrire alla clientela. In particolare, con riguardo all'episodio della comunicazione tardiva, avvenuta solo il 26.11.2018 degli obiettivi semestrali da raggiungere per il premio di produttività, qualificata dallo stesso ricorrente come “la goccia che ha fatto traboccare il vaso” (cfr. pag. 4 del ricorso), si osserva che tale condotta – su cui peraltro parte resistente ha eccepito e provato (cfr. all. 18, 19, 20 21) che il ritardo ha riguardato tutti gli agenti e non solo il ricorrente – non assume una gravità tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto neanche provvisoriamente, al punto da giustificare un recesso immediato dell'agente. Né, del resto, il ricorrente ha provato che, in caso di comunicazione tempestiva, avrebbe certamente raggiunto l'obiettivo indicato nel Rappel ed ottenuto il premio di produttività. Per quanto concerne, invece, il rifiuto di di concludere taluni contratti con clienti CP_2 individuati dal ricorrente, va evidenziato che tale scelta rientra nelle insindacabili prerogative contrattuali del preponente (cfr. art.
6.2 del Contratto all. ricorrente), così come il prezzo da proporre alla clientela o la scelta della Compagnia Assicurativa cui rivolgersi per le polizze da affiancare ai contratti di finanziamento. In definitiva, si tratta di tutte contestazioni alla gestione economica generale della società, ed, in particolare, di condotte risalenti nel tempo e perpetratesi per tutta la durata del rapporto, che, tuttavia, non hanno costituito un ostacolo alla decisione, condivisa dal ricorrente, di rinnovare il contratto alla scadenza del 29.01.2018, con ciò sconfessando di fatto l'asserita impossibilità di prosecuzione del rapporto stesso. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto la domanda di accertamento della legittimità del recesso per giusta causa va rigettata in quanto infondata e, di conseguenza, vanno rigettate anche le connesse domande risarcitorie.
§ 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione euro 520.001,00 – 1.000.000,00), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge”.
5) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: Parte_1
5.1) l'errore del tribunale per avere escluso che i comportamenti tenuti dalla mandante costituissero giusta causa di recesso. Tanto valeva, in particolare, per la tardiva comunicazione, solo in data 26.11.18, del rappel disciplinante gli obiettivi e i premi per il secondo semestre 2018. Si trattava di una grave condotta tenuta dalla mandante, tanto più che nei precedenti semestri il ricorrente aveva sempre raggiunto gli obiettivi assegnatigli e al riguardo risultava del tutto irrilevante che la comunicazione relativa al rappel fosse stata inviata con ritardo anche ad altri agenti operanti con
Quanto alle insindacabili prerogative contrattuali del preponente citate in sentenza, se CP_1 era vero che era contrattualmente prevista a favore di una deroga al diritto di esclusiva CP_2 di cui all'art. 1743 c.c., nonché la gestione delle pratiche ad “insindacabile giudizio” della mandante, nondimeno non v'è chi non veda come le modalità operative di nel rapporto con il CP_2 proprio agente ed al di là delle previsioni contrattuali vigenti tra le parti, avrebbero dovuto, sempre ed in ogni caso, essere esercitate nel pieno rispetto del principio di lealtà e buona fede sancito dall'art. 1749 c.c. …. Ci si chiede, a questo punto, come un siffatto comportamento, ovvero quello di imporre condizioni sempre più svantaggiose nei confronti dei clienti finali possa essere considerato un comportamento “improntato a lealtà e buona fede, che giuridicamente può qualificarsi come, obblighi di protezione”?
5.2) l'errore del tribunale per aver regolato le spese di lite secondo il principio della soccombenza, mentre la sentenza impugnata dovrà essere riformata anche con riferimento alle spese di lite, e dovrà pertanto disporre il pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio a carico dell'odierna appellata, con conseguente restituzione al signor delle somme a tale titolo dal Parte_1 medesimo già corrisposte a in forza della sentenza di primo grado. CP_1 6) si è costituita concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1 impugnata.
7) Le parti hanno congiuntamente chiesto la trattazione scritta della controversia e, depositate da entrambe note scritte con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) L'appello, che presenta non pochi profili di inammissibilità, deve essere senz'altro respinto.
9) L'appellante, infatti, si limita a denunciare un'erronea valutazione dei fatti operata dal giudice di primo grado, omettendo, fatta eccezione per l'episodio relativo alla tardiva comunicazione del rappel secondo semestre 2018, di prendere posizione sulle singole circostanze che, a suo avviso, integrerebbero, complessivamente considerate, giusta causa di recesso.
10) Ciò detto, la sentenza di primo grado deve essere confermata, non emergendo dai fatti di causa violazioni contrattuali o, comunque, inadempimenti espressivi di violazione dei canoni di buona fede e correttezza da parte della società mandante.
11) Quanto alla tardiva comunicazione degli obiettivi per il secondo semestre 2018, indicata come
“goccia che ha fatto traboccare il vaso”, l'appellante non nega che tanto avvenne, non solo per il ricorrente, ma anche per gli altri agenti operanti per sicché è da escludere in primo luogo CP_1 che l'episodio denoti una disparità di trattamento ai danni del ricorrente, come genericamente paventato nella domanda giudiziale.
11.1) Ma soprattutto il ricorrente non prende alcuna posizione sulla circostanza, da subito espressamente allegata dalla società e in alcun modo contraddetta, secondo cui era stato in precedenza comunicato a tutta la rete degli agenti che gli obiettivi e i parametri relativi al secondo semestre 2018 erano sostanzialmente identici a quelli fissati per il primo semestre dello stesso anno. Ne consegue la pretestuosità del recesso che il ricorrente ha intimato il 13.12.18 sulla base della circostanza di cui si discute.
11.2) A ciò si aggiunga che il ricorrente continua a non chiarire se avesse raggiunto gli obiettivi in caso di comunicazione tempestiva, dovendosi anche rilevare: a) che è comunque interesse dall'agente procacciare il maggior numero di clienti a prescindere dalla fissazione di obiettivi e premi da parte della mandante;
b) che il ricorrente nemmeno deduce che la fissazione di obiettivi semestrali costituiva un preciso obbligo contrattuale per c) che il ricorrente, a fronte della CP_1 comunicazione del 26.11.18, non risulta nemmeno aver provato ad interloquire con la società per tentare di trovare una soluzione alla tardiva comunicazione, preferendo interrompere bruscamente il rapporto con nota del 13.12.18.
11.3) In definitiva, deve escludersi che la circostanza di cui si discute integri una giusta causa di recesso.
12) Quanto al preteso ingiustificato rifiuto di di concludere le pratiche di concessione dei CP_1 prestiti con cessione del quinto ai clienti , Persona_1 Persona_2 Per_3
, e , l'appellante si limita ad una generica, se non
[...] Persona_4 Persona_5 apodittica, affermazione di violazione dell'art. 1749 c.c., anche in tal caso non prendendo posizione sulle specifiche e documentate difese della società mandante sin dal primo grado di giudizio. 12.1) Al riguardo, la società non si è difesa semplicemente facendo leva sulla indiscutibile discrezionalità nell'accettazione delle pratiche prevista dal contratto di agenzia in atti, come ammesso dallo stesso ricorrente. ha ampiamente chiarito e documento le ragioni che non hanno CP_4 consentito di dare definitivo riscontro alle 7 pratiche relativi ai succitati 5 clienti.
12.2) In particolare, nel costituirsi in giudizio la società mandante aveva espressamente dedotto e documentato quanto segue: Come si evince dal foglio Excel denominato “Pratiche rifiutate” (doc. 21) e dalle singole cartelle create per ciascun cliente (docc. 23/24/25/26) delle sette pratiche rifiutate (relative a 5 clienti) quattro sono state respinte in sede di delibera in quanto nominativi carenti dei necessari requisiti;
una è stata rifiutata in sede di delibera a causa del provvedimento disciplinare di sospensione di 180 giorni comminato al richiedente il prestito;
una è stata annullata a seguito della delibera positiva per assenza della copertura assicurativa prevista ex lege;
una è stata rifiutata (cliente ) in quanto l'agente ha omesso di fornire quanto necessario perché la pratica Per_5 potesse essere deliberata favorevolmente (al riguardo si precisa che con informativa 23.03.2017 doc. 27 era stata prevista la necessità di comunicazione di accettazione del contratto separata). Si precisa, per una miglior lettura dei documenti, che il “ritiro d'ufficio” avviene (come previsto dalla Comunicazione alla Rete 58/2018 del 7.11.2018 – doc. 28) trimestralmente o mensilmente per le pratiche che da più di 90 giorni dalla data di estrazione non hanno avuto aggiornamenti o lavorazioni. Dal file denominato “Respinte per altri agenti” (doc. 29) si ricava poi che, per nessuno dei 5 clienti indicati, sono state deliberate favorevolmente pratiche da parte di neppure se CP_2 proposte da altri agenti. Vi è poi la pratica relativa al cliente (doc.30) che è stata respinta Per_6 in quanto quest'ultimo ha esercitato il legittimo recesso rispetto alla proposta contrattuale intermediata dall'agente ed il prestito CQ è stato poi stipulato con l'agenzia Atlantide Parte_1 (secondo quanto legittimamente previsto dal mandato che non stabilisce alcuna esclusiva in capo alla preponente ed a favore dell'agente).
12.3) Ora, il giudice di primo grado ha correttamente condiviso tale difesa, reputando che da tanto non emergevano violazioni contrattuali o dei principi di buona fede e correttezza da parte della società preponente. E a fronte di ciò, l'atto di appello risulta completamente privo di riferimenti, censure e critiche relative alle spiegazioni puntualmente fornite dalla società appellata, limitandosi, come detto, ad una apodittica denuncia di violazione dell'art. 1749 c.c.
13) Quanto alla pretesa imposizione, da parte della mandante, delle compagnie assicurative per i contratti di assicurazione a garanzia dei prestiti concessi, le parti concordano che la garanzia assicurativa è obbligatoria per legge per i prestiti con cessione del quinto di cui il ricorrente si occupava (Dpr n° 180 del 1950).
13.1) Ciò detto, il ricorrente non indica alcuna clausola contrattuale che prevedeva che la scelta della compagnia assicurativa competesse all'agente o, se si vuole, al cliente, e tanto è in sostanza confermato anche con l'atto di appello.
13.2) Ora, non si comprende dal ricorso in che termini la società mandante sarebbe venuta meno ai suoi obblighi di buona fede e correttezza, né si comprende per quale ragione sarebbe stata CP_1 obbligata a rimettere alla piena discrezionalità dell'agente la scelta circa la compagnia assicurativa più consona e confacente alle esigenze dei singoli clienti come, secondo quanto dedotto ma non provato dal ricorrente, facevano “tutti i competitors del settore del Quinto”.
13.3) A ciò deve aggiungersi che, come dedotto dalla mandante sin dalla nota di riscontro del 28.1.19, risulta del tutto ragionevole che sia proprio il soggetto giuridico che eroga il denaro, nel caso di specie a dover e poter valutare quale sia la compagnia assicurativa più consona a tutelarsi per CP_1 l'ipotesi di inadempimenti della clientela. 13.4) Ancora, l'appello risulta anche qui privo di specifica posizione e critica in merito a quanto sostenuto dalla società nel costituirsi in giudizio, ovvero che, per le operazioni relative ai privati, l'agente ha totale libertà sulla scelta della Compagnia assicuratrice;
per le operazioni relative ai pensionati, la scelta della Compagnia va effettuata – come già specificato – a mezzo del cruscotto assicurativo con la possibilità per l'agente, in sede di caricamento, di selezionare liberamente quella che reputa più opportuna;
per le pratiche riguardanti dipendenti pubblici, in sede di caricamento della pratica, viene invece selezionata automaticamente la compagnia d'assicurazioni più idonea.
13.5) Per il resto, la denuncia riferita alla pretesa imposizione della compagnia assicurativa era stata allegata in termini oltremodo generici, non avendo il ricorrente nemmeno chiarito quale fosse la compagnia assicurativa scelta da che sarebbe stata, secondo le allegazioni attore, CP_1
“chiaramente e stranamente sempre la stessa”. Né risulta provato che la scelta della compagnia assicurativa da parte di determinava che i clienti procacciati dal ricorrente fossero tenuti a CP_1 pagare premi più alti rispetto a quelli di mercato, essendo del tutto insufficiente sul punto il richiamo ad un prospetto redatto dallo stesso ricorrente e riportato a pag. 9 della domanda, che era riferito a pretese condizioni fuori mercato da parte di rispetto ad altri soggetti giuridici operanti nel CP_1 settore dei prestiti CQ;
prospetto che non conteneva alcun specifico riferimento alla incidenza derivante dalla garanzia prestata dalla compagnia assicurativa scelta da rispetto ad altre. CP_1
13.6) Né, infine, il ricorrente ha chiarito, prima che provato, su quali basi le due compagnie assicurative dallo stesso proposte, peraltro solo in relazione a due pratiche (all. 22 e 23 ricorso di primo grado), sarebbero state più convenienti per i clienti rispetto alle condizioni economiche della compagnia scelta da dovendosi comunque tener conto della esigenza della mandante di CP_1 tutelarsi nel modo ritenuto più opportuno rispetto ad eventuali inadempimenti contrattuali della clientela.
14) Quanto al fatto che aveva affidato ad altri due agenti, e non al ricorrente, i nominativi CP_1 di potenziali clienti segnalati da Monte Paschi Siena, anche in tal caso non sussiste alcuna violazione di una clausola contrattuale che tanto imponeva di fare alla società mandante. Questa, inoltre, ha in assenza di contestazioni chiarito di aver segnalato sulla zona di Cosenza i nominativi di potenziali clienti solo a due agenti e che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, nessuno di tali due agenti, tale era diventato solo due anni dopo il contratto di agenzia stipulato con il . Parte_1
14.1) A ciò si aggiunga che non risulta in alcun modo che si fosse impegnata a cedere i CP_1 nominativi dei potenziali clienti all'agente di zona competente per territorio. Sotto tale profilo, infatti, nel ricorso si evidenziava un presunto comportamento contrario a buona fede per avere CP_1 segnalato ad altri agenti i nominativi indicati da filiali di Monte Paschi Siena contigue al Comune di AN, ove il ricorrente era residente e nonostante che proprio il ricorrente fosse l'agente
“competente per territorio”
14.2) Senonché, anche tale deduzione risulta smentita dall'art. 3 del contratto di agenzia del 2015, da cui emerge che “nessuna rilevanza territoriale è attribuita dalle parti al presente accordo” e che
“l'agente ha facoltà di operare su tutto il territorio nazionale, così come ha la illimitata ed CP_2 incondizionata facoltà di incaricare altri agenti nel territorio nazionale, anche per i medesimi prodotti”.
14.3) Non solo, perché è rimasta incontestato quanto espressamente dedotto dalla società ricorrente in ordine alle circostanze secondo cui il ricorrente era residente in [...]e che in tale luogo egli aveva da sempre espletato la propria attività lavorativa. Sul punto la società ha dedotto e documentato quanto segue: L'affermazione non è conforme al vero, giacché l'indirizzo di AN (CS) Via Torino, 14 corrisponde all' attuale residenza dell'ex agente e non a quella che aveva conservato durante quasi tutto lo svolgimento del mandato oggetto di causa. Risulta, infatti, dai reports RI e ED (docc. 2/3/4) che sino al 10.05.2018 era residente a [...] Parte_1 ed ivi aveva sede anche la sua agenzia denominata Capital Credit in attività finanziaria di
L'indirizzo di Milano, Via Sardegna, 48, compare anche su entrambi i contratti Parte_1 di agenzia stipulati con da , in qualità di titolare della ditta individuale CP_2 Parte_1 Capital Credit. Inoltre, all'indirizzo di Milano, Via Sardegna, 48 risultava residente anche CP_5
moglie di e titolare sino al 3.11.2017 della ditta individuale Capital Quinto con
[...] Parte_1 sede anch'essa in Milano, Via Sardegna, 48 (doc.5).
15) Infondata è anche la denuncia riferita ad una pretesa scarsa competitività di rispetto CP_1 ad altre società concorrenti nel limitato campo dei prestiti con cessione del quinto riferiti ai pensionati.
15.1) In primo luogo, nell'art.
6.2.3 del contratto di agenzia era espressamente previsto che “Le condizioni economiche e contrattuali (a titolo esemplificativo: tassi, commissioni e spese) praticate alla clientela beneficiaria dei Prestiti CQ, pur riconducibili a quelle di norma praticate da , CP_2 saranno comunque determinate da stessa a proprio insindacabile giudizio” CP_2
15.2) Nel ricorso, inoltre, si valorizzava la circostanza che il portafoglio del era composto Parte_1 per il 50% da pensionati;
circostanza questa non provata e che è stata smentita da Compass che ha specificamente allegato che, in realtà, il portafogli del ricorrente era composto, nel biennio 2017/2018, per il 24% da pensionati, per l'8% da privati e per ben il 68% da dipendenti pubblici.
15.3 Ma soprattutto la società convenuta ha efficacemente rilevato la scarsa attendibilità dei preventivi che il ricorrente ha prodotto per corroborare le deteriori condizioni sul mercato asseritamente praticate da rispetto a e Sul punto, CP_1 Controparte_6 CP_7 infatti, sono rimaste incontestate le documentate allegazioni di secondo cui dagli elenchi CP_1 OAM si evince che ha sì cessato il proprio mandato diretto con , ma Parte_1 CP_2 risulta titolare di un mandato indiretto in relazione ad altro agente di riferimento, tale
[...]
(suo parente), a sua volta titolare di un mandato di agenzia con la preponente Tes_1 [...] (doc.6). Tali dati trovano piena corrispondenza con quanto annotato nell'elenco OAM CP_6 al nominativo di , il quale è titolare della ditta individuale Capital Cash e dei Testimone_1 mandati con (in essere) e (cessato), ed ha come proprio Controparte_6 Controparte_8 dipendente/collaboratore proprio (doc.7). Parte_1
16) Quanto, infine, alla richiesta di restituzione delle provvigioni riferite ai contratti stipulati dai clienti e dal momento che i relativi finanziamenti erano stati erogati CP_3 Parte_2 l'1.10.18, dunque oltre il trimestre chiuso il 30.9.18, in primo luogo si osserva che il ricorrente ha sostenuto che il solo giorno di ritardo era “riconducibile solo ed esclusivamente a negligenza e responsabilità della preponente”. Senonché, è evidente che la generica allegazione appena riportata risulta del tutto insufficiente a chiarire, prima che provare, le ragioni sulla cui base apprezzare una negligenza e responsabilità della mandante, che è stata quindi apoditticamente affermata e non provata.
16.1) Ma anche con riferimento a tale episodio, il ricorrente non prende posizione sulle specifiche allegazioni di che ha dettagliatamente chiarito quanto segue: Da respingersi è anche CP_1 l'eccepita illegittima richiesta sub f) di restituzione di due contributi rappel, ammontanti complessivamente a circa 550,00 euro relative ai clienti e . Come è CP_3 Parte_2 ben noto all'ex agente e ribadito da nella nota lettera più volte citata, si tratta di due casi di CP_2 finanziamento finalizzati ad estinguere un precedente debito derivante da un finanziamento avente la stessa natura (cioè di rinnovi), per cui l'estinzione del debito da rinnovare da cui dipende l'accettazione delle suddette richieste di finanziamento, doveva avvenire necessariamente non prima del decorso dei due quinti del relativo piano di ammortamento, come previsto per legge ed inderogabilmente. La lettera inviata all'agente (doc.32), relativamente al rappel dipendenti pubblici per le pratiche deliberate positivamente nel periodo 1.03.2018 – 30.06.2018 specifica che “la quota parte di premio rappel riconosciuta, relativamente ai contratti non erogati entro il 30.09.2018, dovrà essere da Voi restituita a entro il 15.10.2018 con contestuale rilascio di che Nota di CP_2 Credito. Tale importo potrà, altresì, essere compensato da con gli importi maturati a CP_2 qualunque titolo da Capital Credit di IN AN e non ancora corrisposti.”. Le due pratiche, erogate a detta del ricorrente con presunto ritardo addebitabile a , non potevano in CP_2 realtà essere rilasciate prima del 1.10.2018 in quanto rinnovi di cui non erano ancora trascorsi i due quinti del piano di ammortamento. Ciò secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. del 1950 e in quanto la Banca d'Italia la ritiene una pratica scorretta, come l'ex agente dovrebbe sapere”.
16.2) A ciò deve aggiungersi che non si vede come una mera richiesta di restituzione di provvigioni per euro 550,00 possa integrare, anche se fosse risultata errata, una giusta causa di recesso.
17) Quanto alle istanze di prova orale ribadite nell'atto di appello, si osserva che le stesse risultano del tutto superflue ed irrilevanti.
17.1) Quanto ai primi due capitoli di prova, riferiti alla impossibilità per il ricorrente di variare la compagnia assicurativa e al fatto che aveva assegnato ad altri agenti i nominativi segnalati CP_1 Contr dalle filiali di prossime ad AN, gli stessi risultano manifestamente superflui alla luce di quanto sopra chiarito in ordine ai due episodi oggetto dei capitoli di prova.
17.2) Quanto al terzo capitolo di prova, con cui si mirava a dimostrare che nel corso del rapporto di lavoro, in particolare nel mese di febbraio dell'anno 2018 il lamentava a Parte_1 CP_2 di ricevere un trattamento differente rispetto agli altri agenti, tanto da qualificarsi quale Agente di serie B, emerge evidente la genericità della circostanza che, in ogni caso, è risultata seccamente smentita per quanto sopra ricostruito sulla base delle risultanze di cause.
17.3) Quanto al quarto capitolo, secondo cui nel corso del rapporto di lavoro il ha sempre Parte_1 tenuto un comportamento corretto e diligente e nessun ammonimento è mai stato fatto nei suoi confronti da la circostanza è manifestamente irrilevante perché oggetto di causa è il CP_2 presunto comportamento contrario a buona fede di che nella prospettiva del ricorrente CP_1 avrebbe integrato una giusta causa di recesso, non il contegno del ricorrente che la stessa compagnia convenuta non ha posto in discussione.
18) Il secondo motivo di appello, riferito alle spese di lite, deve essere senz'altro disatteso. Esso è in realtà un non motivo in quanto l'appellante si limita a sostenere che la condanna alle spese di lite non poteva essere adottata stante la fondatezza della domanda giudiziale. In realtà, un eventuale errore del tribunale sul punto poteva essere apprezzato solo ove l'appellante avesse denunciato, debitamente motivando, che le spese del giudizio dovevano essere compensate pur nell'ipotesi di infondatezza della domanda. Ad ogni modo, ogni questione al riguardo è superata dal rigetto dell'appello.
19) La sentenza impugnata deve essere dunque integralmente confermata essendo risultata manifestamente insussistente la giusta causa di recesso che il ricorrente ha dedotto in giudizio.
20) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia dichiarato dallo stesso appellante (euro 723.357,95). 21) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettivi di esenzione a cura della cancelleria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di OL n° 371/22, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 13.078,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 6.5.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr. Emilio Sirianni