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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 28/07/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 153 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, pro- mossa da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, elettivamente domiciliati in Tortolì, presso lo studio dell'avv.
[...] Parte_1
Gennaro Di Michele che, unitamente e disgiuntamente all'avv. Mauro Mura, li rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso in primo grado
appellanti contro
, in persona dell'omonimo titolare, elettivamente Controparte_1
domiciliata in Lanusei, presso lo studio degli avv.ti Franco Pilia e Marco Pilia, dai quali è rappresentata e difesa per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado appellata-appellante incidentale
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento delle censure di cui al presente atto d'appello ed in riforma della sentenza nr. 218/2023, del 19.10.23, depositata il 24.10.2024. Reper. n. 309/2023 del 24.10.2023, emessa nella procedura R.G. 109/2013 - DOC.1 – dal Tribunale Civile di Lanusei, Giudice Dott.ssa Giada Rutili, con la quale è stata rigettata la domanda proposta da da da Parte_1 Parte_1 Parte_2
e da di condanna della al pagamento del
[...] Parte_3 Controparte_1
corrispettivo ancora dovuto in rapporto all'appalto del 27 aprile 2007, ed è stata accolta parzialmente una delle domande avanzate dalla parte convenuta , sul pagamento della CP_1
penale per il ritardo nella esecuzione delle opere, quantificata in euro 60.000,00 oltre interessi dalla pronuncia al saldo, con rigetto di tutte le ulteriori domande avanzate dalla controparte;
con condanna di e Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido tra loro, al pagamento in favore della delle spese
[...] Controparte_1
processuali, liquidate in euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere
Nel merito:
B)- Previa riforma della sentenza impugnata,
1) accertare e dichiarare che la risulta debitrice della società Controparte_1 Controparte_1
(per il mancato pagamento delle rate di saldo del Parte_1
15% oltre IVA per i lavori eseguiti di cui alle nr. 7 fatture annesse ai rispettivi libretti misura da nr. 1 a nr. 7, oggetto del contratto di appalto del 27.4.2007) e per l'effetto,
2) condannare la al pagamento delle somme indicate dal ricorrente, Controparte_1
così come rappresentate al n. 8 del ricorso 702 bis c.p.c. e della comparsa di costituzione e risposta, per un totale di € 207.120,13, oltre IVA al 20%, oltre interessi moratori come da contratto dalla scadenza sino al soddisfo (stabiliti dall'art. 12 c. 2 del contratto in questi termini, gli interessi moratori sono calcolati in base al tasso ufficiale di sconto aumentato di 4 punti) e rivalutazione monetaria come per legge;
3)- Confermare il rigetto integrale di tutte le domande di parte convenuta, in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che totalmente destituite di prova e, in riforma da quanto statuito dal
Tribunale, accertare e dichiarare che nessuna penale è dovuta a favore della avendo Controparte_1
la società consegnato le opere di cui al contratto di appalto nei termini pattuiti e, in ogni Pt_1 caso, per aver la ditta committente accettato senza riserve le opere, senza alcun tipo di contestazione nemmeno su eventuali ritardi con decadenza da ogni tipo di azione e pretesa nei confronti della società Pt_1
4)- In ogni caso, condannare infine la ditta al pagamento delle spese (rimborso C.U., CP_1
marca da bollo per entrambi i procedimenti poi riuniti, spese per CTP e notifiche citazioni testimoni), diritti ed onorari di entrambi i gradi di merito.
Nell'interesse dell'appellata: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis: in via principale e preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità, per tardività, dell'avverso appello principale, poiché proposto in data
24.04.2024 oltre il termine di decadenza di sei mesi ex art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione, avvenuta in data 19.10.2023, della appellata sentenza del Tribunale di Lanusei n.
218/2023 pubblicata il 19.10.2023, termine scaduto il 19.04.2024;
- e per l'effetto confermare, in ogni sua parte, la appellata sentenza del Tribunale di Lanusei n.
218/2023 pubblicata il 19.10.2023;
- con vittoria di spese e competenze di lite;
in via subordinata e salvo gravame:
A- rigettare l'avverso appello principale e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di
Lanusei n. 218/2023 pubblicata il 19.10.2023, nella parte in cui:
1) ha rigettato ogni avversa domanda proposta dalla ricorrente società Parte_1
e dai terzi chiamati in causa e nei
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
confronti della;
Controparte_1
2) ha condannato la società in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., in solido con e al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento in favore della della penale per il ritardo nella Controparte_1
esecuzione delle opere, quantificata in euro 60.000,00 oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
3) ha condannato in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
e in solido tra loro, al pagamento in favore Parte_1 Parte_2 Parte_3
della delle spese processuali, che liquida in euro 6.000,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
B- accogliere l'appello incidentale della e per l'effetto, in riforma Controparte_1
della sentenza del Tribunale di Lanusei n. 218/2023 del 19.10.2023, depositata il 24.10.2023:
1) condannare in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
e in solido tra loro, al pagamento in favore Parte_1 Parte_2 Parte_3
della della somma di euro 68.261,99, ovvero quella diversa ritenuta Controparte_1
di giustizia, oltre gli interessi e rivalutazione, per i danni della struttura alberghiera imputabili ai vizi /difetti della appaltatrice nell'esecuzione delle opere oggetto d'appalto. Parte_1
2) condannare in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
e in solido tra loro, al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 Parte_3
di C.T.U. di primo grado, tenendone indenne la;
Controparte_1
C- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 13 febbraio 2013 presso la cancelleria del
Tribunale di Lanusei, la società espose quanto segue: Parte_1
- con contratto del 24.7.2007, la le aveva affidato in appalto i Controparte_1 Controparte_1
lavori di costruzione di una struttura turistico ricettiva nel Comune di Cardedu;
- secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 14 della scrittura privata, il pagamento doveva essere effettuato in tranches, sulla base dei lavori eseguiti;
da ciascun importo - determinato secondo i libretti misura - doveva essere detratto il 15%, da corrispondersi alla consegna dei lavori;
- l'opera era stata ultimata nei termini contrattuali, consegnata ed accettata dal committente che aveva proceduto al suo regolare utilizzo;
- erano stati effettuati anche lavori ulteriori, non previsti nel contratto, consegnati alla data del 30 giugno 2008; in tale occasione la società aveva corrisposto quanto dovuto senza nulla contestare sulle opere;
- all'esito dei lavori, peraltro, la committente aveva omesso di versare il saldo ancora dovuto, pari a
€ 207.120,13, costituito dalla percentuale del 15% trattenuta in occasione dei pagamenti delle sette fatture emesse per i lavori contrattualmente previsti, il cui importo risultava dai libretti delle misure dei corrispondenti sette stati di avanzamento dei lavori.
Chiese, pertanto, la condanna della al pagamento dell'importo di € 207.120,13, oltre Controparte_1
IVA, ed oltre rivalutazione ed interessi.
La costituitasi, contestò il fondamento dell'avversa pretesa, Controparte_1
deducendo di aver versato l'intero corrispettivo dovuto mediante il pagamento delle fatture, tutte emesse per l'intero, senza alcuna trattenuta del 15%.
Per altro verso, sostenne che alla data del 30 aprile 2008, prevista in contratto per l'ultimazione dei lavori, la appaltatrice non aveva ancora completato l'opera, e poi in data 30.6.2008 aveva abbandonato il cantiere senza ultimare i lavori – realizzazione di un sottopassaggio come previsto dall'art. 21 del contratto;
cosicché non vi era mai stata consegna dei lavori, non era mai stato eseguito il collaudo né certificata la conformità degli impianti, in violazione di quanto prescritto dall'art. 14 del contratto.
Inoltre, nel maggio 2011 essa committente aveva constatato la presenza di gravi difetti della costruzione, costituiti dalla presenza di infiltrazioni, umidità e cedimento della pavimentazione delle stanze;
pertanto, in data 19.5.2011 era stato effettuato un sopralluogo in contraddittorio con la società appaltatrice, con riconoscimento da parte di quest'ultima delle proprie inadempienze e impegno a intervenire per eliminare i vizi e difetti dell'opera; i lavori di ripristino, peraltro, non erano mai stati eseguiti.
La convenuta dedusse altresì che per effetto del ritardo nella consegna dell'opera, aveva subito un consistente danno economico in termini di lucro cessante, pari a € 3.330.000,00.
La società convenuta, quindi, previa richiesta di autorizzazione a chiamare in giudizio
[...]
e , in qualità di soci Parte_2 Parte_3 Parte_1 Parte_4
illimitatamente responsabili della società ricorrente, in via riconvenzionale chiese la condanna di tutti, in solido, al pagamento della penale, prevista in contratto nella misura di € 200.000,00 per ogni mese di ritardo, al risarcimento dei danni pari ai costi necessari per l'eliminazione dei vizi, oltre agli asseriti danni da lucro cessante.
e costituitisi, esposero le medesime difese e Parte_2 Parte_3 Parte_1
conclusioni della società Pt_1 , invece, rimase contumace. Parte_4
Disposto il mutamento del rito, ed istruita la causa con produzioni documentali, interrogatorio formale, prova testimoniale e consulenza tecnica, con sentenza n. 218/23 il Tribunale adito rigettò le domande formulate dalla ricorrente e dai chiamati in causa, sul rilievo che non vi era prova di inadempimento alcuno della committente alla sua obbligazione di pagamento del corrispettivo.
In particolare, il primo giudice rilevò che, secondo quanto previsto all'art. 12 del contratto, il prezzo concordato doveva essere pagato successivamente all'inizio dei lavori mediante acconti, e che "ciascun acconto avrà un importo non superiore al 85% della somma indicata nel totale della fattura di riferimento imponibile più iva"; al successivo art. 14 era poi previsto che il pagamento del saldo, pari al 15% dell'importo complessivo dell'appalto, doveva essere corrisposto all'appaltatore entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta verifica e collaudo delle opere.
Nel caso in esame, peraltro, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, le fatture da lei emesse non corrispondevano all' 85% del dovuto, ma al 100% della tranche relativa al corrispondente SAL, e pacificamente erano state pagate dalla committente per l'intero importo indicato in fattura, cosicché doveva ritenersi che la stessa avesse saldato l'intero dovuto, non residuando altre somme.
Per altro verso, il giudice osservò che le somme richieste erano fondate sulle risultanze dei "libretti misure" che, peraltro, erano stati predisposti unilateralmente dalla società ricorrente, senza alcun riscontro né di una comunicazione alla società committente né di un'accettazione da parte della stessa (nello spazio predisposto ad hoc per l'accettazione della committente non vi erano firme), come invece contrattualmente prescritto;
dunque, non vi era neppure data certa di tali libretti, opponibile a parte convenuta, che infatti aveva puntualmente contestato che fossero stati eseguiti i lavori come indicato nei libretti misure, mai stati presentati alla sua attenzione.
In ogni caso, secondo quanto previsto all'art. 14 del contratto, la rata di saldo pari al 15% dell'importo complessivo dell'appalto doveva essere corrisposta all'appaltatrice entro il termine di
30 giorni dall'avvenuta verifica e collaudo delle opere, che nella specie tuttavia non erano mai avvenute, non avendo l'appaltatrice dato prova di consegna delle opere, del loro collaudo, nonché della consegna delle certificazioni degli impianti, cosicché non poteva ritenersi verificata la condizione cui era subordinato il pagamento del saldo.
Quanto alle domande riconvenzionali formulate dalla , il primo giudice ritenne Controparte_1
accertato il ritardo di due mesi nella consegna dei lavori, previsto in contratto per il 30 aprile 2008, con previsione di una penale di euro 200.000,00 per ogni mese di ritardo;
nel caso in esame i mesi di ritardo erano stati due.
Al riguardo, il primo giudice ritenne che l'appaltatrice, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, non aveva fornito prova sufficiente della tempestiva consegna dei lavori, atteso che i testi sentiti avevano rilasciato sul punto dichiarazioni generiche;
inoltre, la stessa società attrice aveva prodotto il libretto misure n. 8, nel quale erano indicati lavori eseguiti nella struttura sino al
30 giugno 2008, quindi in data successiva al termine di consegna del cantiere previsto dal contratto.
Con riferimento ai lavori di cui al predetto libretto di misure, inoltre, non aveva fornito prova essersi trattato di opere richieste dalla committente extra capitolato.
Il giudice, peraltro, ritenne palesemente eccessiva, rispetto al tipo e valore del contratto, la penale concordata, che rideterminò nella misura di € 30.000 per ogni mese di ritardo;
pertanto, avuto riguardo ad un ritardo di due mesi, condannò l'appaltatrice, in solido con i soci, al pagamento della somma di € 60.000,00, oltre interessi dalla decisione al saldo.
Per contro, rigettò la domanda della di risarcimento del danno da lucro cessante per Controparte_1
carenza di prova.
Da ultimo, quanto alla domanda di risarcimento dei danni per i vizi e difetti dell'opera, il primo giudice osservò che dalla compiuta istruttoria era emerso che nel maggio 2011 era stato effettuato un sopralluogo, nel corso del quale la società in persona di e Pt_1 Parte_1 [...]
aveva riconosciuto l'esistenza di vizi e difetti, se pur non nella misura poi denunciata Parte_2
dalla , e che si era impegnata all'eliminazione degli stessi, nei limiti di quelli Controparte_1
riconosciuti come a sé imputabili.
Di conseguenza, il riconoscimento dell'esistenza di vizi e difetti da parte della società appaltatrice escludeva qualsiasi decadenza, come eccepito dall'attrice.
Era invece fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla sia con riguardo ad una Pt_1
fattispecie riconducibile alla garanzia i sensi dell'art. 1667, comma 2, c.c. che a quella di cui all'art. 1669 c.c., essendo decorsi dal 30.6.2008, da individuarsi come data di consegna in senso "atecnico", alla data di introduzione del giudizio, i termini previsti dalle predette disposizioni.
Da ultimo, dichiarò il difetto di legittimazione passiva di , atteso che questi, dalla Parte_4
visura della Camera di Commercio prodotta da parte convenuta, non risultava essere né socio né legale rappresentante della società né comunque firmatario del contratto di appalto. Pt_1
Avverso la predetta decisione la società Parte_1 [...]
e hanno proposto appello, cui ha resistito la Parte_3 Parte_5 Parte_1 [...]
, che ha proposto appello incidentale. CP_1 Controparte_1
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello principale.
La sentenza impugnata non è stata notificata, e pertanto per la determinazione dei termini per proporre appello deve farsi riferimento alla disposizione di cui all'art. 327 c.p.c., secondo la quale il termine per l'impugnazione, indipendentemente dalla notificazione, è di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza.
Gli appellanti principali hanno sostenuto che la sentenza sarebbe stata pubblicata in data
24.10.2023, con conseguente tempestività dell'appello, proposto il 24.4.2024, come risultante dal portale telematico (estratto Netflex del fascicolo di primo grado), e che pertanto solo da tale momento la sentenza era stata ufficialmente depositata ed era divenuta conoscibile alle parti;
al riguardo hanno richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 18569/16, successivamente confermato, secondo il quale il deposito e la pubblicazione di una sentenza si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati;
secondo gli appellanti, nella specie l'iscrizione della sentenza nell'elenco cronologico era avvenuta in data 24.10.2023, per cui doveva aversi riguardo a tale data per l'individuazione del dies a quo del termine lungo per l'impugnazione.
Ebbene, i principi affermati dalla Suprema Corte, come sopra richiamati, non paiono essere conferenti con il caso in esame, in quanto relativi alle ipotesi in cui il deposito della minuta non coincida con la data della pubblicazione;
nel caso in esame, invece, dalla annotazione apposta nella sentenza del Tribunale di Lanusei risulta che alla stessa era stato attribuito il relativo numero identificativo (218/2023) e che era stata pubblicata nella medesima data del 19.10.2023; alle medesime conclusioni si perviene avuto riguardo a quanto risulta dallo storico di cancelleria, rilevato dal portale telematico, ove è annotato che in data 19.10.2023 era stata depositata la minuta della sentenza, che in pari data 19.10.2023 era stato assegnato il numero identificativo della decisione ed era stata effettuata la pubblicazione;
la data del 24.10.2024, invece, riguarda un diverso adempimento della cancelleria, ossia la assegnazione del numero di repertorio e l'invio alla Agenzia delle Entrate.
Pertanto, considerata quale data di pubblicazione il 19.10.2023, l'appello avrebbe dovuto essere proposto entro il 19.4.2024; di conseguenza l'appello, proposto con atto di citazione recante la data del 24.4.2024 ed in pari data notificato, è tardivo e deve essere considerato inammissibile.
Passando all'esame dell'appello incidentale, la ha lamentato la pronuncia di Controparte_1
prescrizione della domanda di danni per vizi dell'opera, assumendo, anzitutto, che nella specie in contratto era stata prevista una garanzia convenzionale di dieci anni, in deroga a quanto prescritto agli artt. 1667 e 1669 c.c.
In ogni caso, i legali rappresentanti della aveva riconosciuto la sussistenza dei vizi e si Pt_1
erano impegnati ad eliminarli, in tal modo assumendo una obbligazione svincolata dai termini di prescrizione di cui all'art. 1667 c.c.
L'appellante incidentale, quindi, ha insistito per la condanna degli appellanti principali al pagamento dell'importo di € 68.261,99, pari ai costi necessari per l'eliminazione dei vizi, come accertati dal consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado.
La censura è fondata.
In materia la Suprema Corte, con indirizzo costante, ha affermato che “Il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare
l'opera, che, ove configurabile, è una nuova e distinta obbligazione soggetta al termine di prescrizione decennale” (Cass. 19343/22).
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che va correttamente tenuto distinto il profilo del riconoscimento dei vizi dal ben diverso profilo dell'assunzione dell'impegno a rimuoverli, che comporta la conseguente assunzione di una obbligazione diversa ed autonoma rispetto a quella originaria, svincolata dal termine decadenziale e soggetta al solo termine prescrizionale ordinario.
Nel caso in esame, come rilevato dallo stesso primo giudice, dall'istruttoria svolta è risultato che nel maggio 2011 era stato effettuato un sopralluogo congiunto tra le parti presso la struttura per verificare la presenza di vizi e difetti, e che in quella circostanza la società appaltatrice aveva riconosciuto la presenza di determinati difetti a sé imputabili e si era impegnata ad eliminarli;
al riguardo, vanno evidenziate le dichiarazioni confessorie rese all'udienza del 15.12.1015, in sede di interrogatorio formale, da e i quali concordemente avevano Parte_1 Parte_2
ammesso di aver riconosciuto che una parte dei danni riscontrati erano imputabile all'appaltatrice e che “ci eravamo impegnati a sistemare quanto di nostra competenza” (così ). Parte_1
Avuto dunque riguardo all'obbligazione assunta, nella specie deve aversi riguardo al termine di prescrizione decennale, decorrente dal maggio 2011, data in cui l'appaltatrice si era obbligata alla eliminazione dei vizi;
pertanto, alla data della proposizione della domanda riconvenzionale – maggio 2013 – la prescrizione non era compiuta.
Ciò posto, il c.t.u. nominato in primo grado aveva, anzitutto, preso in esame le sole opere edili indicate nel computo metrico allegato al contratto, ossia fondazioni, opere murarie, pavimenti e coperture, ed aveva pertanto escluso dai suoi accertamenti vizi e difetti non attinenti alle predette categorie di lavori;
aveva, quindi, rilevato la presenza di vizi e difetti utilizzando la consulenza di parte convenuta, segnatamente la documentazione fotografica alla stessa allegata, considerato il decorso del tempo ed il fatto che, negli anni precedenti, erano state effettuate opere di manutenzione e ripristino che avevano parzialmente modificato lo stato dei luoghi.
Il c.t.u., quindi, aveva limitato la responsabilità dell'appaltatrice ai soli casi di umidità da risalita nelle murature, derivante dalla mancanza di impermeabilizzazione, con esclusione dei fenomeni di risalita capillare sulle tramezzature derivanti da un vespaio non idoneo, ovvero originati da una pluralità di concause, non imputabili all'impresa; non era parimenti ascrivibile all'impresa il cedimento della pavimentazione, rilevato peraltro solo in alcuni casi. Ancora, il c.t.u. aveva ritenuto solo parzialmente imputabile alla la non corretta esecuzione delle pendenze della Pt_1
pavimentazione e del sottostante massetto;
la presenza di lesioni di tipo “non strutturale”, quali le fessurazioni sugli intonaci dovute a fenomeni di ritiro o per dilatazione termica.
Il consulente, quindi, aveva limitato la stima delle opere di ripristino a quelle effettivamente necessarie per l'eliminazione di vizi e difetti imputabili all'impresa, determinando un costo complessivo pari a € 68.261,99. Al riguardo, va rilevato che il consulente di parte attrice ing. CP_2
aveva in generale concordato con quanto indicato dal c.t.u. in ordine ai vizi accertati ed alla loro imputabilità all'appaltatrice, limitandosi a formulare osservazioni con riferimento all'entità degli interventi necessari per eliminarli;
osservazioni alle quali, peraltro, il c.t.u. aveva dato compiuta e congrua risposta.
Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale, gli odierni appellanti debbono essere condannati al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, dell'ulteriore importo di € 68.261,99, pari ai costi necessari per l'eliminazione dei difetti;
ritenuto che
la avrebbe dovuto percepire il CP_1
risarcimento dei predetti danni al maggio 2011, data in cui la convenuta aveva dichiarato aver accertato la presenza dei vizi, il predetto importo, determinato alla data della c.t.u. – aprile 2019 – deve essere devalutato al maggio 2011; sulla somma così ottenuta, pari a € 63.619,40, sono dovuti gli interessi sulla somma rivalutata secondo gli indici Istat di anno in anno sino alla data della presente decisione, ottenendo in tal modo l'importo di € 94.251,30; sul predetto importo sono quindi dovuti gli interessi al tasso legale dalla presente decisione al saldo.
È parimenti fondato il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante incidentale ha lamentato la condanna al pagamento delle spese di c.t.u., disposta dal primo giudice sul rilievo che la domanda di garanzia formulata in via riconvenzionale dalla convenuta era prescritta.
Appare infatti evidente che, riformata sul punto la decisione impugnata, tale indagine era stata necessaria per accertare entità dei difetti e costi per eliminarli, e che dunque i costi debbono essere addebitati alle parti odierne appellanti.
Avuto riguardo all'esito globale del giudizio, considerato il rigetto della domanda di parte attrice, e l'accoglimento parziale delle domande riconvenzionali proposte dalla , con rigetto Controparte_1 della domanda di risarcimento danni per l'importo di oltre tre milioni di euro dalla stessa proposta, si ritiene la sussistenza di una parziale soccombenza reciproca che giustifica una compensazione delle spese dei due gradi del giudizio nella misura di un terzo, ponendo la restante parte a carico degli odierni appellanti principali.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 comportanti l'obbligo degli appellanti principali di provvedere al versamento di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto dalla società e Parte_1
da , e avverso la sentenza n. 218/23 del Parte_1 Parte_3 Parte_2
Tribunale di Lanusei;
2. In accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla avverso Controparte_1
la medesima decisione, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna la società , e Parte_1 Parte_1 Parte_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Parte_2 Controparte_1
della ulteriore somma di € 94.251,30 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi al tasso legale dalla presente decisione al saldo;
3. Dichiara compensate per un terzo tra le parti le spese del giudizio e condanna la società
[...]
, e , in solido tra Parte_1 Parte_1 Parte_3 Parte_2
loro, alla rifusione, in favore della , della restante parte, che liquida Controparte_1
per il primo grado in € 9.402,00 per compensi professionali, e per il presente grado in € 6.660,65 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge. Pone le spese di c.t.u. a carico della società , e Pt_1 Parte_1 Parte_1 Parte_3 [...]
Parte_2
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 comportanti l'obbligo degli appellanti principali di provvedere al versamento di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 153 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, pro- mossa da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, elettivamente domiciliati in Tortolì, presso lo studio dell'avv.
[...] Parte_1
Gennaro Di Michele che, unitamente e disgiuntamente all'avv. Mauro Mura, li rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso in primo grado
appellanti contro
, in persona dell'omonimo titolare, elettivamente Controparte_1
domiciliata in Lanusei, presso lo studio degli avv.ti Franco Pilia e Marco Pilia, dai quali è rappresentata e difesa per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado appellata-appellante incidentale
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento delle censure di cui al presente atto d'appello ed in riforma della sentenza nr. 218/2023, del 19.10.23, depositata il 24.10.2024. Reper. n. 309/2023 del 24.10.2023, emessa nella procedura R.G. 109/2013 - DOC.1 – dal Tribunale Civile di Lanusei, Giudice Dott.ssa Giada Rutili, con la quale è stata rigettata la domanda proposta da da da Parte_1 Parte_1 Parte_2
e da di condanna della al pagamento del
[...] Parte_3 Controparte_1
corrispettivo ancora dovuto in rapporto all'appalto del 27 aprile 2007, ed è stata accolta parzialmente una delle domande avanzate dalla parte convenuta , sul pagamento della CP_1
penale per il ritardo nella esecuzione delle opere, quantificata in euro 60.000,00 oltre interessi dalla pronuncia al saldo, con rigetto di tutte le ulteriori domande avanzate dalla controparte;
con condanna di e Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido tra loro, al pagamento in favore della delle spese
[...] Controparte_1
processuali, liquidate in euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere
Nel merito:
B)- Previa riforma della sentenza impugnata,
1) accertare e dichiarare che la risulta debitrice della società Controparte_1 Controparte_1
(per il mancato pagamento delle rate di saldo del Parte_1
15% oltre IVA per i lavori eseguiti di cui alle nr. 7 fatture annesse ai rispettivi libretti misura da nr. 1 a nr. 7, oggetto del contratto di appalto del 27.4.2007) e per l'effetto,
2) condannare la al pagamento delle somme indicate dal ricorrente, Controparte_1
così come rappresentate al n. 8 del ricorso 702 bis c.p.c. e della comparsa di costituzione e risposta, per un totale di € 207.120,13, oltre IVA al 20%, oltre interessi moratori come da contratto dalla scadenza sino al soddisfo (stabiliti dall'art. 12 c. 2 del contratto in questi termini, gli interessi moratori sono calcolati in base al tasso ufficiale di sconto aumentato di 4 punti) e rivalutazione monetaria come per legge;
3)- Confermare il rigetto integrale di tutte le domande di parte convenuta, in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che totalmente destituite di prova e, in riforma da quanto statuito dal
Tribunale, accertare e dichiarare che nessuna penale è dovuta a favore della avendo Controparte_1
la società consegnato le opere di cui al contratto di appalto nei termini pattuiti e, in ogni Pt_1 caso, per aver la ditta committente accettato senza riserve le opere, senza alcun tipo di contestazione nemmeno su eventuali ritardi con decadenza da ogni tipo di azione e pretesa nei confronti della società Pt_1
4)- In ogni caso, condannare infine la ditta al pagamento delle spese (rimborso C.U., CP_1
marca da bollo per entrambi i procedimenti poi riuniti, spese per CTP e notifiche citazioni testimoni), diritti ed onorari di entrambi i gradi di merito.
Nell'interesse dell'appellata: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis: in via principale e preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità, per tardività, dell'avverso appello principale, poiché proposto in data
24.04.2024 oltre il termine di decadenza di sei mesi ex art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione, avvenuta in data 19.10.2023, della appellata sentenza del Tribunale di Lanusei n.
218/2023 pubblicata il 19.10.2023, termine scaduto il 19.04.2024;
- e per l'effetto confermare, in ogni sua parte, la appellata sentenza del Tribunale di Lanusei n.
218/2023 pubblicata il 19.10.2023;
- con vittoria di spese e competenze di lite;
in via subordinata e salvo gravame:
A- rigettare l'avverso appello principale e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di
Lanusei n. 218/2023 pubblicata il 19.10.2023, nella parte in cui:
1) ha rigettato ogni avversa domanda proposta dalla ricorrente società Parte_1
e dai terzi chiamati in causa e nei
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
confronti della;
Controparte_1
2) ha condannato la società in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., in solido con e al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento in favore della della penale per il ritardo nella Controparte_1
esecuzione delle opere, quantificata in euro 60.000,00 oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
3) ha condannato in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
e in solido tra loro, al pagamento in favore Parte_1 Parte_2 Parte_3
della delle spese processuali, che liquida in euro 6.000,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
B- accogliere l'appello incidentale della e per l'effetto, in riforma Controparte_1
della sentenza del Tribunale di Lanusei n. 218/2023 del 19.10.2023, depositata il 24.10.2023:
1) condannare in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
e in solido tra loro, al pagamento in favore Parte_1 Parte_2 Parte_3
della della somma di euro 68.261,99, ovvero quella diversa ritenuta Controparte_1
di giustizia, oltre gli interessi e rivalutazione, per i danni della struttura alberghiera imputabili ai vizi /difetti della appaltatrice nell'esecuzione delle opere oggetto d'appalto. Parte_1
2) condannare in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
e in solido tra loro, al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 Parte_3
di C.T.U. di primo grado, tenendone indenne la;
Controparte_1
C- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 13 febbraio 2013 presso la cancelleria del
Tribunale di Lanusei, la società espose quanto segue: Parte_1
- con contratto del 24.7.2007, la le aveva affidato in appalto i Controparte_1 Controparte_1
lavori di costruzione di una struttura turistico ricettiva nel Comune di Cardedu;
- secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 14 della scrittura privata, il pagamento doveva essere effettuato in tranches, sulla base dei lavori eseguiti;
da ciascun importo - determinato secondo i libretti misura - doveva essere detratto il 15%, da corrispondersi alla consegna dei lavori;
- l'opera era stata ultimata nei termini contrattuali, consegnata ed accettata dal committente che aveva proceduto al suo regolare utilizzo;
- erano stati effettuati anche lavori ulteriori, non previsti nel contratto, consegnati alla data del 30 giugno 2008; in tale occasione la società aveva corrisposto quanto dovuto senza nulla contestare sulle opere;
- all'esito dei lavori, peraltro, la committente aveva omesso di versare il saldo ancora dovuto, pari a
€ 207.120,13, costituito dalla percentuale del 15% trattenuta in occasione dei pagamenti delle sette fatture emesse per i lavori contrattualmente previsti, il cui importo risultava dai libretti delle misure dei corrispondenti sette stati di avanzamento dei lavori.
Chiese, pertanto, la condanna della al pagamento dell'importo di € 207.120,13, oltre Controparte_1
IVA, ed oltre rivalutazione ed interessi.
La costituitasi, contestò il fondamento dell'avversa pretesa, Controparte_1
deducendo di aver versato l'intero corrispettivo dovuto mediante il pagamento delle fatture, tutte emesse per l'intero, senza alcuna trattenuta del 15%.
Per altro verso, sostenne che alla data del 30 aprile 2008, prevista in contratto per l'ultimazione dei lavori, la appaltatrice non aveva ancora completato l'opera, e poi in data 30.6.2008 aveva abbandonato il cantiere senza ultimare i lavori – realizzazione di un sottopassaggio come previsto dall'art. 21 del contratto;
cosicché non vi era mai stata consegna dei lavori, non era mai stato eseguito il collaudo né certificata la conformità degli impianti, in violazione di quanto prescritto dall'art. 14 del contratto.
Inoltre, nel maggio 2011 essa committente aveva constatato la presenza di gravi difetti della costruzione, costituiti dalla presenza di infiltrazioni, umidità e cedimento della pavimentazione delle stanze;
pertanto, in data 19.5.2011 era stato effettuato un sopralluogo in contraddittorio con la società appaltatrice, con riconoscimento da parte di quest'ultima delle proprie inadempienze e impegno a intervenire per eliminare i vizi e difetti dell'opera; i lavori di ripristino, peraltro, non erano mai stati eseguiti.
La convenuta dedusse altresì che per effetto del ritardo nella consegna dell'opera, aveva subito un consistente danno economico in termini di lucro cessante, pari a € 3.330.000,00.
La società convenuta, quindi, previa richiesta di autorizzazione a chiamare in giudizio
[...]
e , in qualità di soci Parte_2 Parte_3 Parte_1 Parte_4
illimitatamente responsabili della società ricorrente, in via riconvenzionale chiese la condanna di tutti, in solido, al pagamento della penale, prevista in contratto nella misura di € 200.000,00 per ogni mese di ritardo, al risarcimento dei danni pari ai costi necessari per l'eliminazione dei vizi, oltre agli asseriti danni da lucro cessante.
e costituitisi, esposero le medesime difese e Parte_2 Parte_3 Parte_1
conclusioni della società Pt_1 , invece, rimase contumace. Parte_4
Disposto il mutamento del rito, ed istruita la causa con produzioni documentali, interrogatorio formale, prova testimoniale e consulenza tecnica, con sentenza n. 218/23 il Tribunale adito rigettò le domande formulate dalla ricorrente e dai chiamati in causa, sul rilievo che non vi era prova di inadempimento alcuno della committente alla sua obbligazione di pagamento del corrispettivo.
In particolare, il primo giudice rilevò che, secondo quanto previsto all'art. 12 del contratto, il prezzo concordato doveva essere pagato successivamente all'inizio dei lavori mediante acconti, e che "ciascun acconto avrà un importo non superiore al 85% della somma indicata nel totale della fattura di riferimento imponibile più iva"; al successivo art. 14 era poi previsto che il pagamento del saldo, pari al 15% dell'importo complessivo dell'appalto, doveva essere corrisposto all'appaltatore entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta verifica e collaudo delle opere.
Nel caso in esame, peraltro, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, le fatture da lei emesse non corrispondevano all' 85% del dovuto, ma al 100% della tranche relativa al corrispondente SAL, e pacificamente erano state pagate dalla committente per l'intero importo indicato in fattura, cosicché doveva ritenersi che la stessa avesse saldato l'intero dovuto, non residuando altre somme.
Per altro verso, il giudice osservò che le somme richieste erano fondate sulle risultanze dei "libretti misure" che, peraltro, erano stati predisposti unilateralmente dalla società ricorrente, senza alcun riscontro né di una comunicazione alla società committente né di un'accettazione da parte della stessa (nello spazio predisposto ad hoc per l'accettazione della committente non vi erano firme), come invece contrattualmente prescritto;
dunque, non vi era neppure data certa di tali libretti, opponibile a parte convenuta, che infatti aveva puntualmente contestato che fossero stati eseguiti i lavori come indicato nei libretti misure, mai stati presentati alla sua attenzione.
In ogni caso, secondo quanto previsto all'art. 14 del contratto, la rata di saldo pari al 15% dell'importo complessivo dell'appalto doveva essere corrisposta all'appaltatrice entro il termine di
30 giorni dall'avvenuta verifica e collaudo delle opere, che nella specie tuttavia non erano mai avvenute, non avendo l'appaltatrice dato prova di consegna delle opere, del loro collaudo, nonché della consegna delle certificazioni degli impianti, cosicché non poteva ritenersi verificata la condizione cui era subordinato il pagamento del saldo.
Quanto alle domande riconvenzionali formulate dalla , il primo giudice ritenne Controparte_1
accertato il ritardo di due mesi nella consegna dei lavori, previsto in contratto per il 30 aprile 2008, con previsione di una penale di euro 200.000,00 per ogni mese di ritardo;
nel caso in esame i mesi di ritardo erano stati due.
Al riguardo, il primo giudice ritenne che l'appaltatrice, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, non aveva fornito prova sufficiente della tempestiva consegna dei lavori, atteso che i testi sentiti avevano rilasciato sul punto dichiarazioni generiche;
inoltre, la stessa società attrice aveva prodotto il libretto misure n. 8, nel quale erano indicati lavori eseguiti nella struttura sino al
30 giugno 2008, quindi in data successiva al termine di consegna del cantiere previsto dal contratto.
Con riferimento ai lavori di cui al predetto libretto di misure, inoltre, non aveva fornito prova essersi trattato di opere richieste dalla committente extra capitolato.
Il giudice, peraltro, ritenne palesemente eccessiva, rispetto al tipo e valore del contratto, la penale concordata, che rideterminò nella misura di € 30.000 per ogni mese di ritardo;
pertanto, avuto riguardo ad un ritardo di due mesi, condannò l'appaltatrice, in solido con i soci, al pagamento della somma di € 60.000,00, oltre interessi dalla decisione al saldo.
Per contro, rigettò la domanda della di risarcimento del danno da lucro cessante per Controparte_1
carenza di prova.
Da ultimo, quanto alla domanda di risarcimento dei danni per i vizi e difetti dell'opera, il primo giudice osservò che dalla compiuta istruttoria era emerso che nel maggio 2011 era stato effettuato un sopralluogo, nel corso del quale la società in persona di e Pt_1 Parte_1 [...]
aveva riconosciuto l'esistenza di vizi e difetti, se pur non nella misura poi denunciata Parte_2
dalla , e che si era impegnata all'eliminazione degli stessi, nei limiti di quelli Controparte_1
riconosciuti come a sé imputabili.
Di conseguenza, il riconoscimento dell'esistenza di vizi e difetti da parte della società appaltatrice escludeva qualsiasi decadenza, come eccepito dall'attrice.
Era invece fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla sia con riguardo ad una Pt_1
fattispecie riconducibile alla garanzia i sensi dell'art. 1667, comma 2, c.c. che a quella di cui all'art. 1669 c.c., essendo decorsi dal 30.6.2008, da individuarsi come data di consegna in senso "atecnico", alla data di introduzione del giudizio, i termini previsti dalle predette disposizioni.
Da ultimo, dichiarò il difetto di legittimazione passiva di , atteso che questi, dalla Parte_4
visura della Camera di Commercio prodotta da parte convenuta, non risultava essere né socio né legale rappresentante della società né comunque firmatario del contratto di appalto. Pt_1
Avverso la predetta decisione la società Parte_1 [...]
e hanno proposto appello, cui ha resistito la Parte_3 Parte_5 Parte_1 [...]
, che ha proposto appello incidentale. CP_1 Controparte_1
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello principale.
La sentenza impugnata non è stata notificata, e pertanto per la determinazione dei termini per proporre appello deve farsi riferimento alla disposizione di cui all'art. 327 c.p.c., secondo la quale il termine per l'impugnazione, indipendentemente dalla notificazione, è di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza.
Gli appellanti principali hanno sostenuto che la sentenza sarebbe stata pubblicata in data
24.10.2023, con conseguente tempestività dell'appello, proposto il 24.4.2024, come risultante dal portale telematico (estratto Netflex del fascicolo di primo grado), e che pertanto solo da tale momento la sentenza era stata ufficialmente depositata ed era divenuta conoscibile alle parti;
al riguardo hanno richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 18569/16, successivamente confermato, secondo il quale il deposito e la pubblicazione di una sentenza si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati;
secondo gli appellanti, nella specie l'iscrizione della sentenza nell'elenco cronologico era avvenuta in data 24.10.2023, per cui doveva aversi riguardo a tale data per l'individuazione del dies a quo del termine lungo per l'impugnazione.
Ebbene, i principi affermati dalla Suprema Corte, come sopra richiamati, non paiono essere conferenti con il caso in esame, in quanto relativi alle ipotesi in cui il deposito della minuta non coincida con la data della pubblicazione;
nel caso in esame, invece, dalla annotazione apposta nella sentenza del Tribunale di Lanusei risulta che alla stessa era stato attribuito il relativo numero identificativo (218/2023) e che era stata pubblicata nella medesima data del 19.10.2023; alle medesime conclusioni si perviene avuto riguardo a quanto risulta dallo storico di cancelleria, rilevato dal portale telematico, ove è annotato che in data 19.10.2023 era stata depositata la minuta della sentenza, che in pari data 19.10.2023 era stato assegnato il numero identificativo della decisione ed era stata effettuata la pubblicazione;
la data del 24.10.2024, invece, riguarda un diverso adempimento della cancelleria, ossia la assegnazione del numero di repertorio e l'invio alla Agenzia delle Entrate.
Pertanto, considerata quale data di pubblicazione il 19.10.2023, l'appello avrebbe dovuto essere proposto entro il 19.4.2024; di conseguenza l'appello, proposto con atto di citazione recante la data del 24.4.2024 ed in pari data notificato, è tardivo e deve essere considerato inammissibile.
Passando all'esame dell'appello incidentale, la ha lamentato la pronuncia di Controparte_1
prescrizione della domanda di danni per vizi dell'opera, assumendo, anzitutto, che nella specie in contratto era stata prevista una garanzia convenzionale di dieci anni, in deroga a quanto prescritto agli artt. 1667 e 1669 c.c.
In ogni caso, i legali rappresentanti della aveva riconosciuto la sussistenza dei vizi e si Pt_1
erano impegnati ad eliminarli, in tal modo assumendo una obbligazione svincolata dai termini di prescrizione di cui all'art. 1667 c.c.
L'appellante incidentale, quindi, ha insistito per la condanna degli appellanti principali al pagamento dell'importo di € 68.261,99, pari ai costi necessari per l'eliminazione dei vizi, come accertati dal consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado.
La censura è fondata.
In materia la Suprema Corte, con indirizzo costante, ha affermato che “Il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare
l'opera, che, ove configurabile, è una nuova e distinta obbligazione soggetta al termine di prescrizione decennale” (Cass. 19343/22).
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che va correttamente tenuto distinto il profilo del riconoscimento dei vizi dal ben diverso profilo dell'assunzione dell'impegno a rimuoverli, che comporta la conseguente assunzione di una obbligazione diversa ed autonoma rispetto a quella originaria, svincolata dal termine decadenziale e soggetta al solo termine prescrizionale ordinario.
Nel caso in esame, come rilevato dallo stesso primo giudice, dall'istruttoria svolta è risultato che nel maggio 2011 era stato effettuato un sopralluogo congiunto tra le parti presso la struttura per verificare la presenza di vizi e difetti, e che in quella circostanza la società appaltatrice aveva riconosciuto la presenza di determinati difetti a sé imputabili e si era impegnata ad eliminarli;
al riguardo, vanno evidenziate le dichiarazioni confessorie rese all'udienza del 15.12.1015, in sede di interrogatorio formale, da e i quali concordemente avevano Parte_1 Parte_2
ammesso di aver riconosciuto che una parte dei danni riscontrati erano imputabile all'appaltatrice e che “ci eravamo impegnati a sistemare quanto di nostra competenza” (così ). Parte_1
Avuto dunque riguardo all'obbligazione assunta, nella specie deve aversi riguardo al termine di prescrizione decennale, decorrente dal maggio 2011, data in cui l'appaltatrice si era obbligata alla eliminazione dei vizi;
pertanto, alla data della proposizione della domanda riconvenzionale – maggio 2013 – la prescrizione non era compiuta.
Ciò posto, il c.t.u. nominato in primo grado aveva, anzitutto, preso in esame le sole opere edili indicate nel computo metrico allegato al contratto, ossia fondazioni, opere murarie, pavimenti e coperture, ed aveva pertanto escluso dai suoi accertamenti vizi e difetti non attinenti alle predette categorie di lavori;
aveva, quindi, rilevato la presenza di vizi e difetti utilizzando la consulenza di parte convenuta, segnatamente la documentazione fotografica alla stessa allegata, considerato il decorso del tempo ed il fatto che, negli anni precedenti, erano state effettuate opere di manutenzione e ripristino che avevano parzialmente modificato lo stato dei luoghi.
Il c.t.u., quindi, aveva limitato la responsabilità dell'appaltatrice ai soli casi di umidità da risalita nelle murature, derivante dalla mancanza di impermeabilizzazione, con esclusione dei fenomeni di risalita capillare sulle tramezzature derivanti da un vespaio non idoneo, ovvero originati da una pluralità di concause, non imputabili all'impresa; non era parimenti ascrivibile all'impresa il cedimento della pavimentazione, rilevato peraltro solo in alcuni casi. Ancora, il c.t.u. aveva ritenuto solo parzialmente imputabile alla la non corretta esecuzione delle pendenze della Pt_1
pavimentazione e del sottostante massetto;
la presenza di lesioni di tipo “non strutturale”, quali le fessurazioni sugli intonaci dovute a fenomeni di ritiro o per dilatazione termica.
Il consulente, quindi, aveva limitato la stima delle opere di ripristino a quelle effettivamente necessarie per l'eliminazione di vizi e difetti imputabili all'impresa, determinando un costo complessivo pari a € 68.261,99. Al riguardo, va rilevato che il consulente di parte attrice ing. CP_2
aveva in generale concordato con quanto indicato dal c.t.u. in ordine ai vizi accertati ed alla loro imputabilità all'appaltatrice, limitandosi a formulare osservazioni con riferimento all'entità degli interventi necessari per eliminarli;
osservazioni alle quali, peraltro, il c.t.u. aveva dato compiuta e congrua risposta.
Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale, gli odierni appellanti debbono essere condannati al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, dell'ulteriore importo di € 68.261,99, pari ai costi necessari per l'eliminazione dei difetti;
ritenuto che
la avrebbe dovuto percepire il CP_1
risarcimento dei predetti danni al maggio 2011, data in cui la convenuta aveva dichiarato aver accertato la presenza dei vizi, il predetto importo, determinato alla data della c.t.u. – aprile 2019 – deve essere devalutato al maggio 2011; sulla somma così ottenuta, pari a € 63.619,40, sono dovuti gli interessi sulla somma rivalutata secondo gli indici Istat di anno in anno sino alla data della presente decisione, ottenendo in tal modo l'importo di € 94.251,30; sul predetto importo sono quindi dovuti gli interessi al tasso legale dalla presente decisione al saldo.
È parimenti fondato il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante incidentale ha lamentato la condanna al pagamento delle spese di c.t.u., disposta dal primo giudice sul rilievo che la domanda di garanzia formulata in via riconvenzionale dalla convenuta era prescritta.
Appare infatti evidente che, riformata sul punto la decisione impugnata, tale indagine era stata necessaria per accertare entità dei difetti e costi per eliminarli, e che dunque i costi debbono essere addebitati alle parti odierne appellanti.
Avuto riguardo all'esito globale del giudizio, considerato il rigetto della domanda di parte attrice, e l'accoglimento parziale delle domande riconvenzionali proposte dalla , con rigetto Controparte_1 della domanda di risarcimento danni per l'importo di oltre tre milioni di euro dalla stessa proposta, si ritiene la sussistenza di una parziale soccombenza reciproca che giustifica una compensazione delle spese dei due gradi del giudizio nella misura di un terzo, ponendo la restante parte a carico degli odierni appellanti principali.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 comportanti l'obbligo degli appellanti principali di provvedere al versamento di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto dalla società e Parte_1
da , e avverso la sentenza n. 218/23 del Parte_1 Parte_3 Parte_2
Tribunale di Lanusei;
2. In accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla avverso Controparte_1
la medesima decisione, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna la società , e Parte_1 Parte_1 Parte_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Parte_2 Controparte_1
della ulteriore somma di € 94.251,30 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi al tasso legale dalla presente decisione al saldo;
3. Dichiara compensate per un terzo tra le parti le spese del giudizio e condanna la società
[...]
, e , in solido tra Parte_1 Parte_1 Parte_3 Parte_2
loro, alla rifusione, in favore della , della restante parte, che liquida Controparte_1
per il primo grado in € 9.402,00 per compensi professionali, e per il presente grado in € 6.660,65 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge. Pone le spese di c.t.u. a carico della società , e Pt_1 Parte_1 Parte_1 Parte_3 [...]
Parte_2
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 comportanti l'obbligo degli appellanti principali di provvedere al versamento di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu