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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/11/2025, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Eduardo Bucciarelli ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 285/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto
“altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)”, e vertente TRA
, C.F.: , rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Parte_1 C.F._1 FEDERICO SIRIMARCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE -
E
, (P.I. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. LUCIANA PLASTINA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato come in atti
(P.I. e C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. ALFONSO NICCOLI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa come in atti dall'avv. LAURA ANANIA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti
- RESISTENTI -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in Cancelleria in data 1.02.2019 ha Parte_1 convenuto in giudizio il , l' Controparte_1 [...]
. Controparte_4 La difesa dell'attrice ha allegato che:
- In data 14.11.2017, alle ore 10:15 circa, l'attrice, percorrendo la strada provinciale 163 a bassa velocità alla guida dell'autoveicolo Fiat Grande Punto targato DA700DM in c.da Algheria/Garda nel Comune di , con direzione c.da Doria, nel rispetto della normativa stradale e Controparte_1 procedendo a moderata velocità, all'altezza del km 0,450, immediatamente dopo una curva, si è vista improvvisamente attraversare la strada da canide color bianco in stato di libertà, privo di qualsivoglia custodia e senza alcun collare identificativo, il quale, immettendosi repentinamente sulla detta strada provinciale e occupando inaspettatamente la corsia di marcia in modo trasversale da ciglio destro rispetto al senso di marcia e con direzione opposta, costrinse l'attrice – onde evitare l'impatto frontale
– ad eseguire manovra di sterzata improvvisa deviando la corsa dell'autoveicolo verso destra e in senso opposto a quello di direzione del canide, così sbandando e impattando fuori strada dopo essere capottata;
pagina 1 di 18 - L'attrice ha riportato gravi danni fisici, con danni permanenti e irreversibili, nonostante indossasse le cinture di sicurezza;
- A causa dell'impatto, l'autoveicolo condotto dalla è risultato distrutto, poiché irreparabile e Pt_1 da rottamare;
- L'attrice è stata prontamente soccorsa da passanti e, successivamente, dagli agenti della Polizia Municipale di ed è stata trasportata presso il P.O. di Rossano per le prime cure. Controparte_1
Successivamente è stata trasferita e ricoverata presso il P.O. di ove le è stato riscontrato un CP_2 grave trauma vertebrale con fratture plurime e ivi sottoposta ad intervento chirurgico il successivo 22/11/2017 presso l'unità operativa complessa di neurochirurgia del Dipartimento di Emergenza per poi essere dimessa in data 25.11.2017. L'attrice è rimasta immobilizzata per almeno 2 mesi con successive terapie e cure anche riabilitative e necessità di permanente assistenza diurna e notturna;
- Sono conseguiti definitivamente all'intervento chirurgico un'evidente spondiloatrosi con sclerosi delle contrapposte superfici articolari e minuta osteofitosi margino-somatica;
- Residuano, dunque, in via permanente e irreversibile il danno biologico, il danno morale e il danno alla vita di relazione, quantificabili, salvo diversa determinazione in seguito ad istruttoria ovvero secondo equità, in:
o Danno biologico del 16%, per € 3.731,23 per punto, per un totale di € 59.699,68;
o Danno morale per 1/3 del danno biologico, per un totale di € 19.899,89;
o ITT al 100% per 60 giorni, per € 98,00 al dì, per un totale di € 5.880,00;
o ITT al 75% per 60 giorni per € 98,00 al dì, per un totale di € 4.410,00;
o ITT al 50% per 20 giorni, per un totale di € 980,00;
o ITT al 25% per 20 giorni per un totale di € 490,00;
o Il tutto per complessivi € 91.359,57;
- Non costituiscono oggetto di pretesa i danni materiali occorsi al veicolo in quanto l'attrice non è proprietaria dell'autovettura condotta al momento dell'evento;
- A ciò si aggiungono, le spese ad oggi sostenute dall'attrice e quelle future da sostenersi per le attività di riabilitazione nonché quanto per sofferenza interiore dalla medesima patita in costanza di impossibilità a svolgere gli atti più elementari del quotidiano, quali il recarsi in bagno e docciarsi per tutto il periodo in cui è risultata impedita a soddisfare in autonomia le proprie esigenze personali a seguito del sinistro nel periodo successivo all'evento, avendo necessità di essere assistita ed accudita quotidianamente e nottetempo, determinati equitativamente in € 10.000,00 ovvero in altra somma di giustizia o ritenuta equa dal giudice;
- Quanto dovuto va altresì maggiorato in ragione dell'invalidità temporanea assoluta per giorni 104, per € 98,00 al giorno, per un totale di € 10.192,00 ovvero in altra somma ritenuta equa o di giustizia;
- Si precisa, inoltre, che il tratto di strada in cui è avvenuto l'evento sinistroso risulta privo di qualsivoglia barriera protettiva laterale, quali guardrail o altri similari;
- I danni patiti dall'attrice hanno fonte extracontrattuale;
- Quanto alla responsabilità dei convenuti, la L. n. 281/91, nell'individuare gli strumenti volti ad arginare il fenomeno del randagismo, ha affidato ai Comuni la costruzione, sistemazione e gestione Cont dei canili e dei rifugi per cani, attribuendo alle le attività di profilassi e controllo igienico- sanitario e di polizia veterinaria e ritenendo sussistente una responsabilità concorrente e solidale tra Cont e di competenza con consequenziale legittimazione processuale passiva di entrambi gli CP_1
pagina 2 di 18 Enti nei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento del danno da lesione derivante da eventi come quello per cui è causa;
- La L.R. Calabria n. 41/90 stabilisce che la responsabilità per la custodia e la cattura dei cani vaganti o randagi grava a Carico dei Comuni nei cui territori medesimi errino;
da ciò ne consegue la legittimazione passiva del e la sua responsabilità per i danni lamentati;
Controparte_1
- I Comuni, peraltro, oltre alla predisposizione dei canili per il ricovero dei cani randagi hanno anche l'obbligo dei controlli connessi all'attuazione della menzionata legge regionale e alla verifica Cont dell'andamento generale dell'attività delle attraverso l'attività di vigilanza del Sindaco, come sancito dall'art. 14 D.L. 502/92; a tal proposito non risulta che gli enti convenuti abbiano mai ottemperato a detti oneri;
- Alla luce di detta normativa si palesa solidale e/o concorsuale la responsabilità dell'ente comunale e dell' sanitaria convenuta;
CP_2
- Peraltro, la strada 163 in cui è avvenuto l'evento sinistroso è toponomasticamente di proprietà esclusiva della convenuta amministrazione provinciale di Cosenza che ne ha la gestione esclusiva, la tutela e il controllo ope legis, per come accertato anche dalla Polizia Municipale del Comune di
, intervenuta in seguito all'occorso; Controparte_1
- Inoltre, il luogo dell'evento è zona che rende possibile all'amministrazione provinciale competente un controllo e una vigilanza idonea a impedire l'insorgenza di cause di pericolo. Ciò con la conseguenza che l'evento va sicuramente ascritto anche alla responsabilità concorsuale dell'ente provinciale, che non risulta abbia adempiuto in alcun modo all'obbligo di vigilanza del proprio territorio tendente ad evitare pericolo quale quello richiamato dalla L. n. 281/91;
- Proprio in relazione a detta normativa, sussiste un'evidente responsabilità concorsuale anche Cont Cont dell' competente, affidando la legge alle le anzidette attività; la convenuta non CP_2 risulta aver mai eseguito, soprattutto nel territorio del convenuto Comune di , Controparte_1 alcuna opera o attività igienico-sanitaria e/o di polizia veterinaria che sia mai stata idonea a evitare eventi dannosi come quello che ha coinvolto l'attrice;
- Per i danni occorsi all'attrice è dunque responsabile in via solidale con il Controparte_1
anche l' territorialmente competente, in quanto entrambi i soggetti sono
[...] CP_6 destinatari di obblighi specifici di prevenzione e controllo del randagismo, previsti dalla citata legge- quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo L. n. 281/91 e dalle singole leggi regionali di attuazione;
- Allo stesso regime normativo e di responsabilità soggiace anche la , in quanto Controparte_3 proprietaria della strada percorsa dall'attrice al momento dell'evento lesivo;
- L'attrice, pertanto chiede il ristoro dei danni ai convenuti per la somma di € 111.551,57, oltre ogni altro accessorio di legge, ovvero altra somma ritenuta equa o di giustizia, ovvero risultante dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria;
- È stata esperita la procedura ex L. n. 26/2010 mediante invito con lettera raccomandata a/r, senza alcun positivo riscontro da parte dei convenuti, che non hanno inteso aderirvi e, si chiede all'uopo la valutazione della condotta dei convenuti anche ex artt. 115 e 116 c.p.c.. Ciò posto, ha chiesto a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare la responsabilità solidale di tutti i convenuti nelle rispettive rappresentanze di legge ovvero di ciascuno di essi nella misura accertanda a seguito dell'espletanda attività istruttoria nella causazione del danno lamentato e subito dalla , ovvero il Comune di Pt_1
pagina 3 di 18 Cassano all'Ionio da solo ovvero congiuntamente all' ovvero Controparte_2 congiuntamente alla , ovvero la da sola ovvero Controparte_3 Controparte_3 congiuntamente all' da sola ovvero la sola Controparte_2 [...]
da sola, e ciascuno di essi nelle rispettive rappresentanze di legge;
2) Per Controparte_2 l'effetto, condannare tutti i convenuti nelle rispettive rappresentanze di legge, ovvero il
[...]
da solo ovvero congiuntamente all' ovvero Controparte_7 Controparte_2 congiuntamente alla , ovvero la da sola ovvero Controparte_3 Controparte_3 congiuntamente all' ovvero la sola Controparte_2 [...]
da sola, e ciascuno di essi nelle rispettive rappresentanze di legge, al Controparte_2 risarcimento dei danni fisici e/o psichici patiti dalla nella misura di complessivi € 111.551,57 Pt_1 ovvero altra determinanda somma ritenuta equa o di giustizia dall'adita Magistratura o risultante dovuta a seguito dell'espletanda attività istruttoria e per le causali di cui in parte motiva del presente atto e per ogni altra ritenuta di giustizia, oltre ad ogni accessorio di legge;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA e come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 8.05.2019 si è costituito in giudizio il deducendo che: Controparte_1
- La domanda avanzata nei confronti dell'ente comunale è inammissibile in quanto infondata, poiché alcuna responsabilità può essere ascritta al per l'occorso; CP_1
- Si eccepisce in primo luogo il difetto di legittimazione passiva del convenuto in quanto CP_1 dalla normativa in materia è chiaro che non può ritenersi ricadente alcun giudizio di responsabilità in capo al CP_1
- La L.R. Calabria n. 41/90 dispone infatti all'art. 12, 2 co. che “i cani vaganti non tatuati devono essere catturati, con metodi indolori e non traumatizzanti, salvo i casi previsti dall'art. 3 comma 2 della L.R. 5 maggio 1990 n. 41, dal Servizio veterinario competente per territorio, il quale tramite la sua Unità operativa adempie agli obblighi previsti dalla presente legge”; Cont
- Qualora la legge regionale demandi il controllo del randagismo ai preposti servizi delle secondo costante giurisprudenza v'è difetto di legittimazione passiva del CP_1
- In secondo luogo, si contesta il fatto per come descritto dalla ricorrente, non essendo dimostrato l'attraversamento della strada “da canide color bianco in stato di libertà, privo di qualsiasi custodia e senza alcun collare identificativo”. Detto canide, infatti, è inspiegabilmente rimasto ignoto e non rintracciato né segnalato da alcuno al momento del fatto alla polizia municipale né al personale ospedaliero dove ha ricevuto le prime cure la ricorrente;
- Inoltre, non sussiste responsabilità del in quanto in materia di danni causati da un CP_1 animale su strada pubblica, ai fini dell'affermazione di responsabilità degli Enti, CP_1 Cont
o è necessaria la precisa individuazione di un concreto e non astratto CP_3 comportamento colposo ascrivibile agli stessi;
- Non può infatti riconoscersi alcuna responsabilità solo sulla base della normativa, senza una puntuale allegazione e prova dell'omissione o della colpa, rientrando la fattispecie nella disciplina generale di cui all'art. 2043 c.c. e non già in quella di cui all'art. 2052 c.c. e presupponendo, dunque, la prova da parte del danneggiato di una concreta condotta colposa ascrivibile all'Ente e la riconducibilità dell'evento dannoso – in base ai principi della causalità omissiva – al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile. Non può affermarsi la responsabilità in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura e alla custodia degli animali randagi;
pagina 4 di 18 - Ciò anche in considerazione della possibilità di spostamento degli animali e della non esigibilità materiale di un controllo del territorio così diffuso ed uno svolgimento di attività di cattura così puntuale e tempestivo da impedire del tutto che possano trovarsi sul territorio degli animali randagi;
- Inoltre, nel rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti di Polizia Municipale, intervenuti sul luogo dell'incidente in data 14.11.2017, non si fa alcun riferimento ad animale randagio;
- In ogni caso, l'evento dannoso, data la dinamica prospettata dalla ricorrente, senza impatto con il presunto canide, è imputabile solo ed esclusivamente al comportamento colposo della ricorrente, che se avesse mantenuto una velocità adeguata, come prescritta dall'art. 141 C.d.S., rapportata alle circostanze concrete della circolazione e del tratto di strada usando quella dovuta diligenza e prudenza – anche in considerazione delle condizioni atmosferiche (pioggia) – avrebbe certamente evitato il sinistro per cui è causa, arrestando regolarmente il veicolo sulla sede stradale;
- Tutto ciò vale ad escludere la responsabilità del per i danni lamentati e non dimostrati;
CP_1
- Il nesso causale tra il danno e il fatto deve essere dimostrato da chi ne invoca l'applicazione a fini risarcitori e se ne contesta la sussistenza nel caso di specie;
- Infine, in subordine in relazione al quantum, si contesta la quantificazione effettuata da parte ricorrente, in quanto esagerata e non provata, nonché tutte le voci risarcitorie richieste in quanto inammissibili, sproporzionate e non provate, facendosi rilevare che non v'è nesso causale tra i danni richiesti e la dinamica del sinistro per come narrata. Peraltro, la documentazione ex adverso prodotta si contesta in quanto irrilevante, priva di attendibilità ed efficacia. Tanto premesso, il ha chiesto a questo Tribunale Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
[...]
e in ogni caso rigettare la domanda giudiziale di parte ricorrente perché totalmente Controparte_1 infondata in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte e comunque non provata;
2) in via meramente subordinata, determinare il danno in misura di molto inferiore a quella paventata dalla ricorrente;
3) in ogni caso condannare la stessa ricorrente alla refusione delle spese e competenze tutte del giudizio, Iva e Cap come per legge.”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 9.05.2019 si è costituita in giudizio l' deducendo che: Controparte_2
- In primo luogo, la domanda non poteva essere proposta con il procedimento ex art. 702 bis c.p.c., dovendo piuttosto essere proposta con rito ordinario, non avendo i presupposti di sommarietà richiesti dalla norma e mancando della semplificazione necessaria che con semplici acquisizioni probatorie, consenta di accertare la manifesta fondatezza e/o infondatezza del ricorso e quindi di definire la lite con rapidità. Difatti la parte attrice nelle conclusioni dell'atto introduttivo non riesce a dimostrare e individuare l'ente responsabile e colpevole del danno che con la sua condotta ha omesso di evitare la presenza del randagio sulla strada che ha causato l'incidente. Si chiede pertanto che il procedimento venga ordinato secondo il procedimento di cognizione ordinario;
- L'azienda sanitaria convenuta non ha alcuna responsabilità rispetto ai fatti contestati, in quanto l' e i suoi servizi veterinari sono strutture pubbliche volte a garantire la tutela CP_6 della salute, assicurare l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro e realizzare una efficiente assistenza ospedaliera ex art. 1 L.R. Calabria n. 11/2004, c.d. Piano della Salute e art. 3 d. lgs. 502/1992;
- Per tale motivo il Servizio veterinario, quale articolazione dell' per effetto della CP_6 normativa vigente è del tutto estraneo al controllo del randagismo sul territorio, cui sono pagina 5 di 18 eventualmente deputati i Comuni che hanno il compito di programmare e pianificare gli interventi per prevenire detto fenomeno, anche ai sensi dell'art. 13 del TUEL;
- Spetta al comune prevenire il pericolo derivante dal randagismo, esplicando i poteri di vigilanza e controllo del fenomeno, ai sensi del citato art. 13 e dalla normativa nazionale di cui alla L. n. 281/1991 e L.R. n. 41/90;
- Ne consegue che la responsabilità per i danni cagionati ad una persona o cosa da un cane randagio deve ascriversi al che deve provvedere alla programmazione della cattura, e promuovere CP_1
i criteri che stanno alla base dell'accalappiamento (art. 2 lett. b. LR 41/90), al ricovero, alla custodia ed al mantenimento dei cani randagi;
- All' spetta, per il tramite del servizio veterinario, la cattura, previa segnalazione CP_6 del Comune, e il controllo igienico sanitario del cane ex art. 3 lett. d) L.R. n. 41/1990;
- Inoltre, gli addetti della ditta di accalappiamento devono attenersi alle indicazioni e/o istruzioni degli Agenti di Polizia Municipale - addetti del Comune;
- Il Commissario ad acta al Piano di Rientro con la Deliberazione n. 197/2012 all'art. 10 ha disposto “Le unità di accalappiamento cani sono alle dipendenze e coordinati dei Servizi Veterinari di Sanità Animale ed operano sotto le direttive del Direttore del Servizio che programma l'attività sulla base delle esigenze territoriali e delle richieste dei sindaci del comprensorio”, disposizione anche ribadita nell'art. 10 del decreto del Commissario ad acta n. 32/2015; Cont
- Ciò dimostra che non c'è alcuna ipotesi di responsabilità solidale atteso che l' può intervenire solo previa richiesta di intervento del CP_1
- La giurisprudenza di legittimità ritiene i Comuni tenuti ad adottare concrete iniziative atte ad assumere provvedimenti volti ad evitare che animali randagi possano arrecare danni alle persone nel territorio di competenza;
Cont
- È dunque evidente che alcun addebito può essere ascritto all' poiché la responsabilità per l'occorso è da imputarsi esclusivamente al che ha omesso di effettuare i dovuti controlli CP_1 al fine di programmare e pianificare, con la partecipazione ex lege degli enti competenti in materia di randagismo, le politiche contro il randagismo e richiedere le misure e gli interventi idonei all'accalappiamento dei cani;
- Per tale motivo si chiede che la responsabilità dell'incidente sia addebitata solo al per CP_1 la sua condotta negligente, per non aver controllato, come era suo onere, la presenza sul territorio di randagi e per aver colpevolmente omesso di pianificare gli interventi di cattura mediante Cont chiamata dell' indicandole i randagi da catturare e autorizzandola al ricovero nel canile comunale dei cani catturati;
- In conclusione, l'attrice non ha fornito prova della solidarietà dei due enti convenuti limitandosi ad elencare le norme di legge senza provare i fatti per l'applicazione della eventuale responsabilità solidale;
- Ciò vale anche nei confronti della VI DI NZ in quanto l' non CP_6
è responsabile della manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali;
- La parte attrice non ha neppure fornito prova della responsabilità ex art. 2043 c.c. dell' CP_6 in quanto, a parte la narrazione dei fatti e la dichiarazione delle competenze legislative
[...] sul randagismo, non ha dimostrato l'esistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2043 c.c., non essendo stata dimostrata una condotta colpevole dell'ente; pagina 6 di 18 Cont
- In particolare, l'attrice avrebbe dovuto dimostrare che l' chiamata dal ad intervenire CP_1 per la cattura dei randagi, ha omesso di accalappiare i cani segnalati;
Cont
- Per tale ragione non può essere imputato all' alcun obbligo neanche solidale di risarcimento, che dovrà essere richiesto esclusivamente al per non aver ottemperato all'obbligo di CP_1 legge di porre in essere tutti i provvedimenti per debellare il randagismo sul suo territorio al fine di non arrecare danni a terzi;
- Si contesta, inoltre, il richiamo alla responsabilità ex art. 2051 c.c. in quanto inapplicabile al caso de quo;
- Peraltro, l'attrice non ha dimostrato che il cane fosse randagio e, dunque, la responsabilità dei convenuti;
- Le generiche allegazioni di parte, infatti, non dimostrano la presenza del randagio, ben potendo l'attrice essere sbandata per cause diverse dall'improvviso attraversamento del randagio;
- Inoltre, non tutti i cani vaganti sono necessariamente randagi, potendo essere considerati tali solo se, una volta catturati, risultano senza alcuna identificazione (tatuaggio o microchip) e se, dopo i 60 giorni previsti dalla legge in caso di mancato tatuaggio, non sono stati riscattati dall'eventuale proprietario;
- Nel caso di specie non è provato che i cani siano randagi perché non sono stati individuati e catturati e, pertanto, non è possibile definirli randagi, dunque, alcuna responsabilità può essere ascritta all' CP_6
- L'omessa dimostrazione del contenuto della condotta obbligatoria esigibile rende poi la domanda infondata per mancanza di prove;
Cont
- Ne consegue che l' non avendo alcun obbligo di prevenzione del randagismo, che spetta invece al e, peraltro, si rileva sul punto la propria carenza di legittimazione passiva oltre CP_1 all'insussistenza di qualsivoglia responsabilità, non essendo stata raggiunta alcuna prova che il cane fosse randagio;
- Si contesta inoltre il quantum debeatur per non avere l'attrice provato le singole voci che compongono il totale della pretesa risarcitoria;
in particolare in relazione al danno non patrimoniale – morale e biologico l'attrice non ha fornito alcuna motivazione circa il procedimento logico contabile mediante cui è pervenuta a determinare il suddetto importo, né l'ingiustizia e gravità del danno, tali da dimostrare l'esistenza del danno morale;
- Si contesta altresì la prova testimoniale in quanto consta di quesiti valutativi. Tanto premesso, l' ha chiesto a questo Controparte_2 Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettare domanda perché infondata in fatto e diritto Con vittoria di lite e di spese”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 10.05.2019 si è costituita in giudizio la deducendo che: Controparte_3
- In via preliminare si chiede il mutamento del rito da sommario ex art. 702 bis c.p.c. ad ordinario, essendo il rito sommario incompatibile con la fattispecie concreta dedotta in giudizio in ragione della pluralità e varietà dei mezzi istruttori richiesti che impongono lo svolgersi di numerose udienze;
- Ancora in via preliminare si eccepisce la carenza di legittimazione passiva della CP_3
in quanto l'ente provincia non ha alcuna competenza in materia di randagismo e non
[...]
pagina 7 di 18 è pertanto responsabile direttamente o indirettamente dei danni cagionati a terzi da cani randagi durante la circolazione dei veicoli;
- La L. n. 281/91 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, individua i Comuni e i servizi veterinari delle ASL quali enti competenti: ai Comuni è affidata la costruzione, sistemazione e gestione dei canili comunali e rifugi per cani, alle ASL invece attività di profilassi, controllo igienico sanitario e di polizia veterinaria con il compito di catturare i cani randagi ove ne sia segnalata la presenza sul territorio comunale. Le ASL svolgono peraltro un compito prettamente tecnico-veterinario e non di vigilanza e di controllo del territorio non agendo in via autonoma ma su incarico dei Comuni;
- La medesima legge, all'art. 3 affida alle Regioni la competenza disciplinare con propria legge l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni, a determinare i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani, nonché ad adottare un programma di prevenzione del randagismo;
- La L.R. Calabria n. 41/90 pone poi in capo ai servizi veterinari delle ASL l'obbligo di recuperare i cani randagi, spettando ai Comuni l'obbligo di vigilanza per il tramite del Corpo di Polizia Municipale e delle guardie zoofile;
- Con il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 51 del 2014 sono state attivate presso ogni Cont le unità di cattura dei cani che programmano le attività sulla base delle esigenze territoriali e le richieste dei sindaci dei comuni del comprensorio. All'art. 12 del decreto è stabilito che “gli eventuali danni cagionati dagli animali reimmessi sul territorio saranno imputabili all'Autorità Comunale”;
- Sulla base di detta normativa e della giurisprudenza in materia, anche di merito, è evidente la carenza di legittimazione passiva della in relazione alla pretesa fatta Controparte_3 valere in giudizio;
- Nel merito la domanda attorea è infondata, in quanto, ex art. 2043 c.c. la responsabilità dell'ente può essere affermata solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile e cioè ove gli siano imputabili condotte genericamente o specificatamente colpose che abbiano reso possibile il verificarsi dell'evento dannoso;
- Entro questo perimetro va verificato il tipo di comportamento esigibile di volta in volta esigibile in concreto dall'ente preposto dalla legge al controllo e alla gestione del fenomeno del randagismo, sì da dedurne l'eventuale responsabilità dello scarto tra la condotta concreta e la condotta esigibile dall'ente preposto dalla legge al controllo e alla gestione del fenomeno del randagismo, sì da dedurre l'eventuale responsabilità sulla base dello scarto tra la condotta concreta e la condotta esigibile, quest'ultima individuata secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato al fenomeno del randagismo;
- Premessa la prevedibilità dell'attraversamento della strada da parte di un animale randagio, essendo questo un evento naturale, l'esistenza di un obbligo in capo all'ente comunale di impedirne il verificarsi deve essere valutata secondo criteri di ragionevole esigibilità, tenendo conto che al fine di imputare a titolo di colpa un evento dannoso non basta che esso sia prevedibile, ma occorre che sia anche evitabile in quel momento e in quella situazione con uno sforzo proporzionato alla capacità dell'agente;
pagina 8 di 18 - Il danneggiato, dunque, al fine di far valere la responsabilità omissiva altrui deve dimostrare la ricorrenza di una colpa specifica – violazione del precetto – ed anche generica, in quanto postulante l'indagine circa le modalità concrete della condotta attraverso i criteri di prevedibilità ed evitabilità;
- Nel caso di specie la ricorrente non ha allegato né provato circostanze di fatto indicative di un comportamento colposo della P.A. ovvero la segnalazione al della presenza abituale di CP_1 animali randagi nel luogo dell'incidente ovvero richieste d'intervento di servizi di cattura e di ricovero nella zona, demandati alla ASL e al rimaste inevase;
CP_1
- La responsabilità del sinistro è da ascriversi esclusivamente alla condotta di guida colposa e imprudente della ricorrente;
il sinistro è avvenuto in pieno giorno e mancano deduzioni sulla presenza di eventuali impedimenti a una corretta visione del luogo del sinistro;
inoltre, l'entità dei danni riportati, la completa distruzione del veicolo, il capottamento del veicolo in seguito alla manovra di emergenza suggeriscono, unitamente agli altri, che la velocità non fosse commisurata al limite di velocità di 50 km/h prescritto nel tratto di strada;
- Dalla relazione del Settore Viabilità dell'Ente emerge che la strada provinciale SP 163 “SP Garda-Cassano” sono collocati cartelli con limite di velocità di 50 km/h in direzione Doria, al km 0+450 (chilometrica indicata come punto dell'incidente) e si sviluppa a mezzo costa con barriere di ritenuta sulla sinistra (tranne un solo tratto di circa 5-6 mt ove è ubicato un accesso stradale, nonché un muro in calcestruzzo e/o terrapieno naturale sulla destra, lato monte;
- In tal senso la dinamica del sinistro descritta appare inverosimile, in quanto la conducente sterzando sulla destra sarebbe dovuta andare a sbattere lato monte contro il muro e il terrapieno naturale, senza possibilità di capottarsi ove la stessa avesse effettivamente rispettato i limiti di velocità imposti;
- Ove si ritenga sussistente la responsabilità dell'ente convenuto, in subordine si chiede l'accertamento del concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c. rideterminando la responsabilità della P.A. danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato con conseguente diminuzione del risarcimento del danno secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
- In ordine al quantum della pretesa, si contesta l'entità dei danni biologici calcolati nella misura del 16% per il danno biologico, in quanto sproporzionati in relazione alle lesioni asseritamente riportate. Infondata è anche la somma richiesta a titolo di personalizzazione del danno in assenza di ulteriori e specifiche allegazioni che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari. Tanto premesso, la VI DI NZ ha chiesto a questo Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “- in via preliminare disporre il mutamento da rito speciale sommario ex artt. 702-bis e ss. c.p.c. in rito ordinario;
- sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della;
- nel merito, rigettare la domanda dell'attrice perché infondata in fatto e in diritto Controparte_3 per le motivazioni suesposte. Con vittoria di spese e competenze”. Disposto il mutamento del rito da sommario ex art. 702 bis c.p.c. ad ordinario con ordinanza del 27.05.2019, alla successiva udienza del 17.06.2019 sono stati assegnati i termini ex art. 183, n. 6 c.p.c.. Depositate le relative memorie ed ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti nei limiti dell'ordinanza emessa, la causa è stata istruita mediante l'escussione 7 testimoni, l'interrogatorio formale della parte attrice e l'espletamento di CTU medica sulla persona dell'attrice. Parte_1
pagina 9 di 18 Successivamente, all'esito dei disposti rinvii, all'ultima udienza del 28.05.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte in sostituzione d'udienza, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da atti e la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza del 26.6.2025. Vale sin da ora precisare che, alla luce del mutamento del rito in ordinario per come disposto, sono superate le eccezioni e deduzioni sollevate dalle parti in punto all'esperibilità dell'azione mediante azione ex art. 702 bis c.p.c.
2. Ragione più liquida GI rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.).
3. In via preliminare. 3.1. In via preliminare, risultano infondate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle parti convenute, le quali peraltro afferiscono, più correttamente, al difetto di titolarità passiva del rapporto controverso. Si osserva infatti sul punto che la legittimazione ad agire o a resistere è una condizione dell'azione, la cui sussistenza va accertata sulla base della prospettazione operata dall'attore nell'atto introduttivo e sussiste ogni qualvolta l'attore si proclami titolare del diritto azionato e agisca nei confronti dei soggetti che indica come i titolari passivi della sua pretesa;
la titolarità del rapporto giuridico controverso attiene, invece, al merito della lite per cui chi agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi del suo diritto e deve, quindi, dimostrare che il convenuto sia effettivamente titolare dal lato passivo della situazione giuridica soggettiva azionata (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 2951 del 2016 e, da ultimo, Cass. civ. n. 9457 del 2020). Ne deriva che ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire o a contraddire deve essere tenuto conto della prospettazione, nella domanda attorea, di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio, a differenza della titolarità del diritto sostanziale che attiene, invece, alla fondatezza della medesima domanda (cfr. Cass, Sez. UU., sent. n. 2951/2016) e, dunque, al merito. Nel caso di specie, avendo l'attrice domandato nel proprio libello introduttivo il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno nei confronti delle parti odierne convenute, individuandole come titolari del rapporto giuridico sostanziale, addebitando loro la responsabilità per l'occorso in base agli specifici titoli di responsabilità dedotti, la questione non è riconducibile ad un difetto di legittimazione passiva, ma al più al merito della controversia, con conseguente infondatezza delle relative eccezioni sul punto. 3.2. Infondato è altresì il rilievo attoreo concernente il difetto di ius postulandi del difensore della in quanto, contrariamente a quanto dedotto Controparte_2 dall'attrice, dall'esame della procura alle liti allegata dalla convenuta si evince Controparte_2 chiaramente che il soggetto che ha rilasciato la procura alle liti nella espressa qualità di legale pagina 10 di 18 rappresentante pro-tempore è il dott. , anche indicato come direttore, ossia soggetto che ex CP_8 art. 3, 6 co. D. lgs. N. 502 del 1992 ha la rappresentanza legale dell'ente ed è abilitato al rilascio del mandato ad litem, a nulla rilevando nel caso di specie le omissioni relative ad altri dati identificativi del soggetto, essendo questo chiaramente identificabile sulla base della espressa funzione per come dichiarata e risultante anche dal timbro apposto in calce alla procura alle liti.
4. Nel merito. 4.1. La domanda è infondata e deve essere integralmente respinta. L'azione, in considerazione del complesso delle allegazioni e deduzioni attoree, nonché del petitum e della causa petendi dedotte, deve essere ricondotta nell'ordito di cui all'art. 2043 c.c., in quanto avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno subito in conseguenza del sinistro verificatosi in data 14.11.2017 allorquando l'attrice alle ore 10:15 circa, alla guida del veicolo Fiat Grande Punto targato DA700DM in c.da Algheria/Garda nel Comune di , con direzione c.da Doria, ha Controparte_1 allegato di essere stata costretta ad una manovra di emergenza consistente in una sterzata a destra, a causa dell'improvviso transito di un cane randagio di colore bianco proveniente dal ciglio destro della strada, che ha determinato il capottamento del veicolo e le lesioni fisiche lamentate. Come infatti chiarito dal consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, la responsabilità per danni causati da animali randagi, la natura degli stessi - connotati per l'appunto dalla qualità di randagi
- rende inapplicabile la fattispecie di cui all'art. 2052 c.c. stante l'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di custodia in capo a qualsivoglia ente o soggetto che si estrinsecherebbe nella concreta possibilità di controllo e di vigilanza sul comportamento degli animali (Cfr. Cass. n. 24895 del 2005, nonché più recentemente Cass. n. 5339 del 2024). 4.2. Sotto il profilo del soggetto responsabile, nei limiti di quanto rilevante ai fini della decisione, si osserva che la responsabilità per i danni cagionati da cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali che hanno dato attuazione alla legge quadro n. 281/1991 attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi (Cfr. Cass. n. 15244 del 2024). La normativa nazionale non ripartisce le specifiche competenze attribuite agli enti ivi individuati, rimandando alle leggi di attuazione regionali detta ripartizione mediante l'individuazione degli specifici enti preposti alla gestione della prevenzione del pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo, attribuendo agli stessi il compito di cattura e custodia dei cani vaganti o randagi (Cfr. Cass. n. 19404 del 2019). La legge quadro, infatti, nella formulazione ratione temporis vigente, si limita a prevedere agli artt. 3 e 4 la competenza relativa all'adozione delle misure atte alla prevenzione del randagismo alle Regioni e ai Comuni imponendo rispettivamente all'art. 3 in capo alle prime l'individuazione dei criteri per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione dei rifugi per cani in conformità alle norme igienico sanitarie, nonché l'adozione di un programma di prevenzione del randagismo che rispetti i criteri di cui al comma 4 e, all'art. 4 in capo ai Comuni, anche in forma associata, la costruzione e la gestione dei rifugi, sottoposti al controllo sanitario dei servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali, per come stabilito dagli artt. 3, co. 2, e 4, co 2. Per quanto di interesse, la Regione Calabria con L.R. n. 41/1990 ratione temporis vigente - successivamente sostituita dall'attuale L.R. n. 4/2023 - ha individuato le specifiche competenze in materia di randagismo, stabilendo espressamente all'art. 12, 2 co. che “I cani vaganti non tatuati devono essere catturati, con metodi indolori e non traumatizzanti, salvo i casi previsti dall'art. 3, comma 2 della L.R. 5 maggio 1990, n. 41, dal Servizio veterinario competente per territorio, il quale tramite la sua Unità operativa adempie agli obblighi previsti dalla presente legge” e decretando, dunque, l'esclusiva competenza del Servizio Veterinario delle Aziende Sanitarie Provinciali (già Unità Sanitarie Locali) per la cattura dei randagi, salvo che nei casi in cui sia stata autorizzata, ex art. 3, 2 co. l'installazione delle cucce igieniche rionali da parte dei Comuni territorialmente competenti d'intesa con le associazioni che abbiano i requisiti indicati dalla legge.
pagina 11 di 18 Restano invece attribuite ai Comuni, tra le altre, le competenze di cui all'art. 2 della legge, consistenti in particolare negli obblighi di “a) realizzare o comunque garantire la presenza di idonee strutture per il ricovero e la custodia temporanea dei cani, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari
o al loro affidamento ad eventuali richiedenti, il ricovero e la custodia dei cani per i quali è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti;
b) promuovere l'informazione sugli obiettivi e i contenuti della presente legge, nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento; c) organizzare programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-ambiente- animale;
d) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali, servendosi, oltre che del Corpo di polizia municipale, delle guardie zoofile volontarie delle Associazioni protezioniste operanti sul territorio e regolarmente iscritte all'albo regionale” e stabilendo ai successivi artt. 5, 6 e 7 le funzioni e gli obblighi da rispettarsi per la gestione dei rifugi. Orbene, per come chiarito da consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, l'attribuzione del compito di cattura e custodia dei randagi costituisce, in caso di omissione, il fondamento della responsabilità civile per i danni eventualmente arrecati dagli animali alla popolazione, con la conseguenza che il soggetto nei cui confronti può farsi concretamente valere detta responsabilità deve essere individuato, nel caso della Regione Calabria, nell' (cfr. in relazione Controparte_2 alla legislazione regionale della Calabria Cass. n. 19404 del 2019), potendosi al contrario ravvisare responsabilità degli ulteriori enti indicati dalla legge, nella specie la Regione e i Comuni, solo nei casi in cui detta responsabilità sia dedotta quale conseguenza della violazione delle specifiche - e differenti - attribuzioni e competenze loro riservate dalla legge. 4.3. Chiariti, dunque, gli ambiti soggettivi di competenza, va tuttavia rilevato come l'accertamento della responsabilità degli enti competenti - e nel caso di specie dell' deve necessariamente essere svolto CP_5 tenendo conto che non è sufficiente la mera attribuzione della competenza in materia di randagismo, in quanto l'indagine deve piuttosto involgere lo specifico contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta, sulla base dei criteri che regolano la causalità omissiva, con onere probatorio posto ex art. 2697 c.c. in capo al danneggiato (cfr. Cass. 11/12/2018, n. 31957; 28/06/2018, n. 17060; Cass. 14/05/2018, n. 11591; Cass. 31/07/2017, n. 18954). Non ignora questo giudice la presenza di altro orientamento della legittimità, apparentemente più favorevole per il danneggiato, secondo il quale, una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileverebbe, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo. L'argomento, invero, altro non è che l'applicazione del principio della causalità della colpa, laddove assume la centralità della concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare. Tale principio, in concreto, non segna il passaggio ad un modello di responsabilità nel quale, verificata la sussistenza della regola cautelare e l'accadimento di un evento astrattamente annoverabile tra quelli che la regola vuole prevenire, possa affermarsi la responsabilità dell'ente per qualunque evento a prescindere delle sue caratteristiche concrete. Ed infatti, la presenza della regola cautelare non esime dalla valutazione del tipo di comportamento esigibile volta per volta e in concreto dall'ente preposto dalla legge al controllo e alla gestione del fenomeno del randagismo. La eventuale responsabilità può desumersi sulla base dello scarto tra la condotta concreta e la condotta esigibile, quest'ultima individuata secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato al fenomeno del randagismo.
pagina 12 di 18 4.4. Peraltro, proprio sul piano causale deve essere ulteriormente osservato che l'attraversamento della strada da parte di un animale randagio è ipotesi prevedibile, con la conseguenza che l'esistenza dell'obbligo in capo all'ente preposto anche alla cattura dell'animale vagante e, dunque, l'obbligo di impedire il verificarsi dell'evento deve essere valutato secondo un criterio di ragionevole esigibilità. In altri termini, il concetto di causalità della colpa agisce su un piano diverso dalla verifica dell'esistenza della colpa, presupponendo la preventiva affermazione che l'evento che la regola cautelare mirava a prevenire sia anche evitabile in quel determinato momento ed in quella particolare situazione con uno sforzo proporzionato alle capacità dell'agente. Non basta, infatti, che un evento sia prevedibile per imputarne il verificarsi a titolo di colpa a chi ha un obbligo di controllo, occorrendo anche che esso sia evitabile, in considerazione delle circostanze soggettive e oggettive del caso concreto. Ne deriva che è onere di colui che agisce facendo valere la responsabilità omissiva altrui quello di dimostrare o almeno di allegare la ricorrenza di una colpa non solo specifica - violazione del precetto - ma anche generica, in quanto postulante l'indagine circa le modalità concrete della condotta attraverso i criteri di prevedibilità ed evitabilità. È da questa lineare constatazione che la giurisprudenza di legittimità, in fattispecie analoghe (come nei menzionati precedenti), esemplificando, ha ritenuto che il danneggiato avrebbe dovuto provare che era stata segnalata all'ente la presenza abituale di animali randagi nel luogo dell'incidente, ovvero che vi fossero state nella zona dell'evento richieste d'intervento dei servizi di cattura e di ricovero, demandati all'ente preposto, rimaste inevase (Cfr. Cass. n. 19404 del 2019, nonché Cass. n. 5339 del 2024). In assenza del necessario ancoraggio al fatto concreto e, dunque, in ipotesi di affermazione della responsabilità sulla base della sola individuazione dell'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, la fattispecie cesserebbe infatti di essere regolata dall'art. 2043 c.c. e finirebbe per essere del tutto disancorata dalla colpa, rendendo la responsabilità dell'ente una responsabilità sottoposta a principi analoghi se non addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c. (da ultimo Cass. civ. n. 5339/2024, che ha peraltro precisato che “alla pubblica amministrazione viene infatti imputata una responsabilità di tipo omissivo, per violazione di uno specifico obbligo giuridico, nella cui esistenza trova fondamento il carattere antigiuridico della condotta omissiva dell'ente, nel senso che l'efficienza causale dell'omissione rispetto all'evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell'imputazione della lesione in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento; in conformità al disposto dell'art. 40, secondo comma, c.p.”). Non va dimenticato, infatti, che l'individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo è circostanza che agisce non sul piano della colpa, ma su quello dell'imputazione della responsabilità omissiva sul piano causale. 4.5. Ebbene, è infondata la domanda proposta nei confronti dell' , unico ente investito Controparte_6 del potere e compito di cattura degli animali randagi e vaganti, difettando la prova in ordine ai presupposti di cui all'art. 2043 c.c. secondo i criteri e i principi sopra declinati. Nel caso di specie, in particolare, deve rilevarsi che, prima ancora di ogni verifica circa l'attendibilità dei testi escussi, pur ammettendo il verificarsi dell'attraversamento del cane sulla sede stradale, il danneggiato non ha allegato e provato le circostanze del caso concreto dalle quali far emergere la responsabilità dell'ente preposto al controllo del randagismo, pur facendo capo al richiedente l'onere della prova sul punto (arg. da Cass. civ. n. 19404 del 2019). In questo specifico aspetto, infatti, la domanda si profila generica sin dal punto di vista assertivo, posto che l'attrice oltre ad indicare solo genericamente la dinamica dell'evento dannoso, non ha assolto al proprio onere di allegazione e prova delle specifiche condotte omissive da attribuirsi agli enti convenuti, essendosi limitata alla deduzioni di generici obblighi di prevenzione in materia di randagismo, senza tuttavia nulla specificare in ordine alla condotta esigibile nella fattispecie concreta, neppure precisata nei termini delle preclusioni assertive. pagina 13 di 18 Ebbene, pur considerando che nel caso di specie veniva chiesto alla i esercitare un controllo sugli CP_5 animali randagi, non vi è prova che in concreto l'evento fosse anche evitabile con uno sforzo ragionevole. In tale prospettiva, invero, sarebbe stata necessaria l'allegazione e la prova di elementi dai quali desumere la conoscenza o conoscibilità del fenomeno del randagismo nella zona del sinistro;
prova da raggiungersi anche per via presuntiva, con l'eventuale allegazione dell'esistenza di precedenti segnalazioni della presenza abituale di cani randagi nel luogo dell'incidente, o comunque lungo la strada statale nei limiti del territorio di competenza dell'ente preposto, ovvero che vi fossero state nella zona richieste d'intervento dei servizi di cattura e di ricovero rimaste inevase o, comunque, di qualunque elemento idoneo a rivelare il fenomeno del randagismo nella zona. In assenza di tali allegazioni si arriverebbe, infatti, ad affermare la responsabilità dell'ente solo sulla base del dato oggettivo della presenza di un cane vagante, trasformando, di fatto, la responsabilità colposa in oggettiva (arg. da Cass. civ. n. 4052/2023), mentre, invece, occorre che il danneggiato, in base alle regole generali, alleghi e dimostri il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalità omissiva (arg. da Cass. civ. n. 5339/2024). Tale onere non è stato assolto e neppure la circostanza è emersa nel corso dell'istruttoria. Al contrario, invece, alcuno dei testi escussi ha riferito di segnalazioni della presenza di randagi nella zona interessata (cfr. dichiarazioni testimoniali), né risultano dedotte da parte attrice precedenti segnalazioni o, comunque, allegati e provati ulteriori elementi idonei a comprovare la conoscenza da parte dell'ente del fenomeno del randagismo nei luoghi in cui è avvenuto il sinistro. D'altronde, neppure l'attrice ha richiesto di provare la sussistenza di segnalazioni o avvistamenti di animali vaganti nella zona in cui è avvenuto il sinistro. A tal fine, poi, risultano irrilevanti gli articoli di testate giornalistiche diffusi online ed attinenti al tema del randagismo (allegati nella memoria di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. di parte attrice), in quanto occorre rilevare che il sinistro si è verificato in data 14.11.2017 mentre gli articoli di giornale si riferiscono a fatti ed atti - emessi dal convenuto - relativi al giugno 2019 (cfr. deliberazione della Commissione CP_1 straordinaria allegata), e, dunque, circa 2 anni dopo l'evento lamentato dall'attrice. Ad abundantiam, anche sorvolando sulla verifica dell'idoneità dell'articolo a rendere conoscibile - in generale ed ora per allora - il fenomeno ai vari enti competenti, si osserva che negli articoli viene riportato il differente tema dell'avvelenamento dei cani randagi presenti sul territorio e gli stessi non contengono alcun riferimento alla specifica zona in cui si è verificato il sinistro. Ad aggiunta di quanto sopra evidenziato, che già comporterebbe di per sè il rigetto della domanda, va altresì specificato che le dichiarazioni testimoniali sono generiche e contraddittorie. Ed infatti, gli unici due testi che hanno confermato la presenza dell'animale hanno reso dichiarazioni contraddittorie circa la rispettiva presenza sui luoghi del sinistro. In particolare, il teste ha Tes_1 dichiarato che il (anch'esso escusso come teste) sopraggiungeva dopo il verificarsi del sinistro e Pt_2 chiedeva informazioni sul sinistro proprio al teste mentre il , sentito come teste, affermava Tes_1 Pt_2 di viaggiare nello stesso senso di marcia della a bordo della propria autovettura e di aver assistito Pt_1 al sinistro. Le dichiarazioni del testimone circa la dinamica dell'evento, inoltre, risultano anche contrastanti Pt_2 con le stesse allegazioni di parte attrice, atteso che il teste riferisce della presenza di altri cani randagi anche sul lato sinistro della carreggiata;
circostanza, invero, mai dedotta da parte attrice e neppure emersa a seguito dell'escussione del teste che ha dichiarato di aver assistito al sinistro. Tes_1 Orbene, pur assumendo come attendibili le sole dichiarazioni del teste dalle stesse non emergono Tes_1 specifici elementi idonei a rivelare un fenomeno di randagismo nella zona, nè la condotta esigibile mancata. Emerge, invece, il carattere episodico e isolato dell'attraversamento del cane in zona che, peraltro, pur rientrando nel territorio di competenza dell'ente preposto – alcuna contestazione specifica è sorta – è comunque lontana dalle vie cittadine e caratterizzata dalla presenza di ampi terreni. Tali elementi, dunque, non possono che condurre al rigetto della domanda. pagina 14 di 18 Per completezza, poi, occorre osservare che il - ente non preposto alla Controparte_7 cattura dei cani vaganti o randagi - ha prodotto la determina n. 1234 del 29.12.2017 dalla quale emerge l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e trattamento dei randagi già catturati sul territorio comunale ad una società di capitali, in continuità con il precedente affidamento alla medesima società. Tale determina, in particolare, concerne il periodo intercorrente tra il giorno 1.09.2017 ed il 30.11.2017 ed è relativa all'attività di gestione dei cani randagi catturati nel territorio comunale in quel frangente temporale (cfr. documentazione allegata dal convenuto con la memoria di cui all'art. 183, co. CP_1 6, n. 2). Orbene, proprio la presenza di tale determina, dalla quale di fatto emerge l'effettivo svolgimento di un'azione di cattura dei randagi sul territorio comunale a partire da epoca antecedente al sinistro, rendeva ancor più ineludibile la necessità per il danneggiato di allegare e dimostrare la specifica condotta omessa dall'ente preposto con riferimento all'avvenuta segnalazione o avvistamento di cani vaganti nella zona del sinistro, atteso che deve ritenersi dimostrato l'effettivo svolgimento dell'attività di cattura dei randagi ben prima del verificarsi del sinistro. Tale onere non è stato assolto nel caso di specie. 4.6. Quanto poi ai profili di responsabilità dedotti per gli ulteriori convenuti, va anzitutto chiarito che ad alcuno degli ulteriori enti convenuti in giudizio è attribuito ex lege il compito di cattura dei cani vaganti. Neppure emergono nei loro confronti specifici elementi a sostegno della fondatezza della domanda attorea, con conseguente rigetto della pretesa. In particolare, non può essere ascritta in capo al convenuto alcuna responsabilità in ordine al CP_1 sinistro verificatosi, neppure a titolo di culpa in vigilando, non potendo l'evento e il danno essere causalmente riconducibili alla violazione di obblighi di legge in materia di randagismo. L'ente comunale, infatti, potrebbe in astratto essere chiamato a rispondere del danno cagionato dai randagi e dai cani vaganti solo ove venga dimostrato che il danno è stato diretta conseguenza della violazione degli obblighi di vigilanza dei rifugi comunali o degli ulteriori obblighi stabiliti all'art. 2 L.R. n. 41/90, come, a titolo esemplificativo, nelle ipotesi in cui il danno sia stato cagionato da animale reimmesso in libertà, o violazioni che abbiano causalmente inciso sul verificarsi dell'evento legate alla gestione dei rifugi (ad esempio, fuga del cane dal ricovero); circostanze, nella specie, neppure dedotte dall'attrice. Gli obblighi di vigilanza genericamente richiamati dall'attore, del resto, ai sensi dell'art. 2 lett. d L.R. n. 41/90, devono essere circoscritti alle specifiche competenze attribuite al e riguardano non già CP_1 obblighi di cattura degli animali vaganti ma le attività di vigilanza sul rispetto delle normative in materia, limitatamente agli ambiti di propria competenza elencati espressamente dalla stessa disposizione. Non consentono di giungere a differenti conclusioni le delibere del Commissario ad acta allegate in atti, in quanto attesa la natura giuridica di tali provvedimenti, il loro contenuto non può rilevare ai fini dell'attribuzione di responsabilità e competenze ulteriori e differenti rispetto a quelli previsti dalla legge, avendo efficacia meramente amministrativa, organizzativa e di programmazione dei servizi in materia di randagismo, secondo il riparto di competenze stabilite dalle fonti di legge (Cfr. Cass. n. 19404 del 2019). Neppure è previsto dalla norma regionale ratione temporis applicabile un autonomo obbligo di segnalazione di fenomeni di randagismo e della presenza di animali vaganti da parte del CP_1 all' competente. CP_5 Ad ogni modo, anche a voler interpretare in senso estensivo gli obblighi menzionati in termini di segnalazione da parte del nel caso di specie è del tutto carente, già sul piano assertivo, qualsiasi CP_1 allegazione circa la mancanza di segnalazione da parte del e dunque del necessario nesso CP_1 causale tra la condotta omessa ed il sinistro, circostanza solo genericamente prospettata negli atti difensivi di parte attrice. A tutto voler concedere, poi, come sopra evidenziato, assumerebbe carattere assorbente l'assenza di prova di avvistamenti di cani vaganti nella zona teatro del sinistro.
pagina 15 di 18 Peraltro, a meri fini di completezza, deve darsi atto che non v'è prova del mancato assolvimento degli obblighi imposti dalla legge in capo al nel frangente temporale in cui è avvenuto il sinistro, CP_1 atteso che l'ente, per come risultante dalla documentazione versata in atti, con determinazione del V Settore di Polizia locale n. 659 del 9.08.2017 ha disposto l'impegno di spesa e l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento di cani randagi nel territorio comunale e che, con successiva determinazione del medesimo settore n. 1234 del 29.12.2017, ha disposto un ulteriore impegno di spesa a tal fine. Ne consegue che, in difetto di attribuzione ex lege dello specifico obbligo di cattura, stante la mancata deduzione di profili di responsabilità afferenti alle specifiche competenze del in materia, la CP_1 domanda nei confronti dell'ente comunale deve essere rigettata. 4.7. Analogamente, deve essere rigettata la domanda nei confronti della , anche Controparte_3 tenuto conto delle precisazioni dall'attrice svolte nell'ambito della memoria ex art. 183, 6 co. n.
1. C.p.c., in relazione alla quale si osserva quanto segue. Contrariamente a quanto dedotto dall'attrice la disposizione di cui all'art. 2051 c.c. non è applicabile nel caso di specie nei confronti della , dovendosi al contrario ricondurre al generale Controparte_3 disposto di cui all'art. 2043 c.c.. La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., infatti, ruota intorno a due presupposti: il primo riguarda la riconducibilità dell'evento dannoso alla res, nel precipuo senso che l'evento dannoso deve essere “cagionato” dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa;
il secondo è rappresentato dalla relazione custodiale tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa. Nella specie, invece, la disposizione è invocata con riguardo al fatto provocato dall'attraversamento dell'animale, non segnalato o non impedito dall'apposizione di barriere o recinti. In ragione dei citati presupposti, la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente ritenuto che tale norma può al più trovare applicazione in talune ipotesi, come ad esempio nel caso delle autostrade, in cui, per le loro peculiari caratteristiche, dati gli obblighi di legge previsti a tale scopo, sono imposte sul custode dei necessari accorgimenti tecnici, non potendosi tuttavia ciò estendere ad ogni sede viaria (cfr. Cass. n. 12112 del 2020). In altri termini, detta fattispecie, può essere applicata solo ove l'ente custode possa concretamente tenere la strada al riparo dall'ingresso di agenti esterni dalle aree circostanti e ove sia tenuta a provvedervi per essere la strada destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, e la relativa domanda può trovare accoglimento solo ove siano dimostrati i presupposti della fattispecie, ivi incluso il nesso eziologico. Tanto chiarito, la domanda non può trovare accoglimento, dovendosi anzitutto osservare che la legge regionale non attribuisce alcuna competenza in capo alle Province in materia di randagismo e, dunque, in difetto di una posizione di garanzia imposta dalla legge non può in via generale ravvisarsi in capo alla stessa responsabilità per l'evento occorso, in quanto non titolare di alcun obbligo che, in caso di omissione, possa essere causalmente riconducibile all'evento dannoso in termini di omissione colposa generica e specifica. Del resto, attribuire tale responsabilità equivarrebbe a configurare un dovere generale di prevenzione estraneo alla sua sfera d'azione. Neppure il nesso eziologico ex art. 2043 c.c. tra l'evento e la condotta omissiva colposa può ravvisarsi in relazione alle dedotte omissioni concernenti la mancata segnalazione mediante apposita cartellonistica,
o nella mancata installazione di elementi quali il guardrail, attesa l'assoluta irrilevanza sul piano causale, neppure quale concausa, ai fini della determinazione del sinistro, che è ricondotto sulla base della prospettazione attorea solo al transito di un cane sulla carreggiata. Peraltro si segnala ad abundantiam che la segnalazione del passaggio di animali vaganti sulla sede stradale - mediante l'apposita cartellonistica di cui all'art. 95 regolamento di esecuzione al Codice della pagina 16 di 18 Strada, D.P.R. n. 495/92 - richiederebbe che si tratti di strade abitualmente frequentate da animali o teatro di precedenti sinistri stradali che abbiano allertato le autorità competenti (arg. da Cass. civ. n. 24895 del 2005), circostanza questa non dedotta, né dimostrata dall'attrice. Ed inoltre, in relazione alla presenza o meno del guardrail va segnalato, altresì, che sebbene nei propri scritti difensivi l'attrice abbia rilevato la mancata installazione di tali opere – circostanza anche riferita dai testi escussi - contraddittoriamente in sede di interrogatorio formale ha confermato lo stato dei luoghi per come ritratto nella fotografia allegata al fascicolo di parte convenuta dalla quale Controparte_3 emergono con chiarezza sia la presenza del guardrail su un lato della carreggiata, sia la presenza del muretto sull'altro lato della carreggiata, posti a delimitazione della sede stradale. L'unica zona ove effettivamente non è previsto alcuno strumento di contenimento - guardrail o muro- è quella posta in corrispondenza dell'accesso di una strada secondaria, come emerge dalle fotografie allegate al rapporto di incidente stradale redatto dalla polizia locale del Comune di Cassano All'ionio (cfr. rapporto n. 29/2017 di cui all'allegato n. 5 della comparsa di costituzione dell'ente comunale). Ed è proprio su tale strada secondaria che veniva rinvenuto il veicolo di parte attrice, non presente sulla SP 163, rendendo altamente probabile che nel dinamismo dell'evento, mai effettivamente chiarito dall'attrice, l'uscita dalla strada principale è avvenuta proprio in corrispondenza di tale imbocco della strada secondaria;
circostanza che, di per sé, rende del tutto irrilevante la presenza o meno di strumenti di contenimento sulla SP 163. Ad ogni modo, va rimarcata la mancanza di prova circa l'incidenza causale della presenza o meno del guardrail nell'eziologia del danno per come verificatosi, tenuto altresì conto che tale dispositivo, alla luce della normativa tecnica di settore - e segnatamente il D.M. n. 223/1992 - non è volto ad impedire l'accesso di animali sulla sede stradale ma un'opera di contenimento e mitigazione degli effetti dell'uscita di strada dei veicoli, concepito per tutelare l'incolumità degli utenti della strada, sicché la sua eventuale mancanza non integra una violazione di una regola cautelare preordinata alla prevenzione del rischio dedotto dall'attrice e non assume rilievo causale rispetto all'evento in concreto verificatosi. 4.8. Occorre a questo punto osservare che, in materia di danni cagionati da animali che vedano coinvolti veicoli a motore, deve trovare applicazione anche il disposto di cui all'art. 2054 c.c. atteso che tale norma esprime principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che subiscono danni dalla circolazione (cfr. Cass. n. 13848 del 2020, applicabile al caso di specie seppure sia ivi contemplata la diversa fattispecie di cui all'art. 2052 c.c., in relazione ai principi generali in materia di sinistri tra veicoli a motore e animali). In conseguenza di ciò il conducente del veicolo a motore che sia incorso in danni cagionati da animali è tenuto a provare ex art. 2054, 1 co. c.c. di aver fatto quanto in suo potere per impedire e prevenire il danno e, nella specie, deve dimostrare che il fatto è avvenuto per caso fortuito, ossia per una condotta dell'animale che si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, tale da operare quale causa autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile del danno. Nel caso di specie tale prova non è stata raggiunta, in quanto l'attrice ha descritto in modo generico l'effettiva dinamica del sinistro, nè la stessa trova efficace riscontro nelle modalità di guida - parimenti generiche - oggetto dei capitoli di prova e confermate dal teste unico effettivamente attendibile. Tes_1 Invero, è rimasta priva di effettivo riscontro probatorio la condotta osservante i precetti di normale prudenza e cautela da parte della . Pt_1 Del resto, alle ore 10:15 del mattino, in condizioni di pioggia in atto (per come rilevate dal verbale di sopralluogo della Polizia Municipale allegato in atti) ed in prossimità di una immissione laterale, la conducente avrebbe dovuto informare la propria condotta di guida ad una maggiore cautela al fine di prevenire il danno. Ed infatti, l'utente deve adeguare la propria condotta alle condizioni della strada, in modo da poter conservare il controllo del mezzo. L'evidente gravità dell'incidente risultante in atti, che ha visto l'attrice perdere il controllo sulla strada provinciale e, poi, terminare la propria corsa sulla strada secondaria ribaltandosi, con gravi danni alla pagina 17 di 18 parte anteriore e posteriore del veicolo con pezzi dello stesso sparsi sulla strada secondaria, porta a ritenere che, in assenza di particolari circostanze che abbiano favorito o agevolato tali gravi danni, l'attrice non abbia effettivamente tenuto una condotta adeguata alle condizioni della strada. Ed infatti, se anche l'attrice avesse dimostrato di aver viaggiato nei limiti di velocità, non ha dimostrato di aver adeguato la propria velocità tenendo conto, da un lato, della situazione atmosferica (condizioni di pioggia), e, dall'altro, della condizione della strada (presenza dell'immissione laterale), tenuto conto del fatto che il sinistro è avvenuto proprio in prossimità dell'imbocco della strada laterale, sulla quale l'attrice proseguiva la propria corsa dopo aver perso il controllo del veicolo. Si deve ritenere, dunque, che l'attrice non abbia fornito prova di aver fatto di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida.
4.9. Alla luce delle superiori considerazioni la domanda attorea deve essere integralmente respinta con assorbimento di ogni ulteriore questione, deduzione ed allegazione di parte incompatibili con il tenore della presente pronuncia, o comunque ininfluenti ai fini del decidere.
5. Le spese processuali. Le spese di lite devono integralmente essere compensate in quanto l'oscillazione degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità - in epoca coeva e successiva all'introduzione della lite - su questioni rilevanti ai fini della decisione rappresentano gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese. Vanno poste a carico di parte attrice, invece, le spese dalla consulenza tecnica d'ufficio esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA la domanda attorea;
B. COMPENSA integralmente le spese di lite;
C. PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese della CTU espletata nel presente giudizio, liquidate come da decreto di liquidazione emesso in data 16.04.2024. D. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito. Così deciso in data 15 novembre 2025. Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli
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