Articolo 3 della Legge 11 luglio 1967, n. 574
Articolo 2
Versione
12 agosto 1967
Art. 3.
All'onere di lire 15.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, nell'anno finanziario 1967, sara' fatto fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 1454 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno anzidetto.
All'onere annuo di lire 3.000.000 per gli anni finanziari successivi, si fara' fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello n. 1454 dell'anno 1967.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 12 agosto 1967