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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 506/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro e previdenza
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati :
1) dott. Eliana Romeo _________ Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti ______ Consigliere rel.
3) dott. Ginevra Chinè _________ Consigliere
all' udienza celebrata nelle forme cartolari ex art.127 ter cpc ha deliberato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 506/2021 in grado d'appello avverso la sentenza emessa dal
Tribunale di Reggio Calabria n. 318 del 2021, pubblicata in data 05.02.2021vertente
TRA
, nato a [...], il Parte_1
7/2/1966 , con l' Avv. Giuseppe Mazzotta: numero di fax 0965.29679 o all'indirizzo di posta elettronica Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(Codice Fiscale e P. Controparte_1
IVA n° ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 CP_2
rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria,
APPELLATO CONCLUSIONI: Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, funzionario amministrativo presso la Ragioneria Territoriale Parte_1
dello Stato di Reggio Calabria, articolazione territoriale del
[...]
, chiedeva al Giudice del lavoro di Reggio Calabria Controparte_1
di essere risarcito per il danno derivato da condotte mobbizzanti ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro.
Tutto sarebbe iniziato nell'anno 2014 quando il ricorrente ed alcuni colleghi avevano denunciato alla magistratura irregolarità nella gestione delle risorse finanziarie relativamente ad alcune procedure di spesa, di cui era venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio .
La tesi del ricorrente è che il fatto di avere sollevato dubbi rispetto al corretto operare dei suoi superiori avrebbe costituito il “movente” che avrebbe poi indotto il Capo servizio e il direttore a usare comportamenti illegittimi nei suoi confronti, concretizzatisi in un progressivo “svuotamento di mansioni”.
In particolare, riferiva che: nello svolgimento delle proprie mansioni aveva rilevato delle anomalie in relazione ad alcune spese trasmesse dalla segreteria dell'ufficio nel giugno 2014, segnalandone l'incongruità al Capo servizio, ma di avere dovuto egualmente provvedere alla registrazione di detti pagamenti, su pressante sollecitazione del superiore;
“successivamente” la direzione aveva attribuito compiti fino a quel momento di sua competenza esclusiva ad un collega di stanza, trovandosi pertanto di fatto improvvisamente svuotato di mansioni cui era proposto, fatta eccezione per un'unica pratica relativa ad acquisto di materiale di cancelleria trasmessa nel dicembre 2014 ; il 26 Marzo 2015 veniva redarguito dal direttore per avere sollevato dubbi CP_3
di regolarità su un decreto di pagamento di consumo dell'energia elettrica dell'ufficio; scriveva al direttore il 27 Marzo 2015 una e- mail di chiarimenti, rimasta CP_3
senza risposta:
il 9 aprile 2015 il capo servizio gli assegnava compiti di tipologia Parte_2
diversa dal precedente (ad es. controllo su congedi biennali e altre forme di assenza) il 13 Aprile 2015 aveva scritto una nuova lettera al direttore , chiedendogli CP_3
di porre rimedio alla situazione venutasi a creare e rappresentando di avere riscontrato in ufficio un clima di insofferenza nei suoi confronti, che faceva acuire le sue precarie condizioni di salute;
nella stessa data aveva rilevato anomalie sulla richiesta di rimborso di spese di missione del direttore, ma aveva poi dovuto registrare il pagamento a seguito di ordine impartito dal capo servizio;
da quel momento veniva definitivamente esautorato dai controlli sui pagamenti, vedendosi affidare invece quelli relativi all'assenza del personale della scuola;
il 28 maggio 2015 aveva saputo di una circolare sul controllo degli speciali ordini di pagamento in conto sospeso, diramata nei giorni precedenti dai superiori ai vari uffici, che non gli era stata inoltrata, nonostante riguardasse specificamente la sua attività; senza esito rimanevano ulteriori richieste dirette al capo servizio nel Parte_2
giugno e nel luglio 2015.
Il ricorrente deduceva che gli attacchi alla possibilità di comunicare (mancato riscontro a e-mail o lettere , poi divieto di comunicazioni a mezzo e-mail) ,
l'isolamento sistematico, l' essere tenuto all'oscuro delle direttive diramate, la sottrazione e il cambiamento forzato di mansioni e le pressioni psicologiche, vicende protrattesi per oltre un anno, avevano inciso sulle condizioni di salute, sfociando in data 2 giugno 2015 in un rialzo pressorio da stress accertato al Pronto soccorso;
il 25 giugno 2015 lo specialista neurologo diagnosticava sindrome ansioso depressiva con insonnia e crisi d'ansia con deflessione del tono dell'umore, perscrivendo ulteriori accertamenti.
Lamentava inoltre che:
inserito in un elenco predisposto dall' della Controparte_4
Ragioneria generale quale revisore dei conti per gli ambiti territoriali scolastici di
Castrovillari e di Catanzaro, aveva dovuto compilare l'accettazione per il solo ambito di Castrovillari, su richiesta del direttore.; il 22 Marzo 2016 veniva trasferito dalla sede di via Bianchi a quella di via
Possidonea e assegnato al servizio stipendi della pubblica istruzione , con mansioni completamente diverse da quelle svolte fino a quel momento.; anche nella nuova sede aveva subito alcuni comportamenti da parte del nuovo
Capo servizio, , che gli contestava una produttività non equivalente Persona_1 ai propri colleghi e in seguito lo invitava a fornire una relazione sulla qualità e quantità della lavorazione giornaliera;
alla successiva richiesta di chiarimenti del ricorrente, aveva risposto di non essere tenuto a giustificare le verifiche Per_1
ritenute opportune in qualità di capo servizio .
Tanto esposto, chiedeva il risarcimento dei danni (biologico, Parte_1
esistenziale, morale) ex art. 2087 c.c. per un importo complessivo di Euro
143.570,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, previo espletamento dei mezzi istruttori richiesti (prova testimoniale e consulenza medico legale).
Si costituiva il e contestava in toto la prospettazione avversaria , CP_1 deducendo che i fatti dedotti in giudizio si inquadravano in un quadro di “mere posizioni divergenti e/o conflittuali, fisiologiche allo svolgimento di un rapporto lavorativo” ( pag. 2 memoria di costituzione), che erano giustificati dall'esercizio dello ius variandi in capo al datore di lavoro e, in ogni caso, era carente il nesso causale tra le condotte imputate all'amministrazione e il danno alla salute.
Il giudice di primo grado non ammetteva la prova per testi (né sui fatti antecedenti al deposito del ricorso, né su quelli asseritamente accaduti dopo l'avvio dell'azione giudiziaria) e rigettava il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di lite.
Premetteva in diritto che, alla stregua della giurisprudenza (tra cui sent. Cass. n.
17698/2014), il mobbing è integrato dai seguenti concorrenti elementi: a) una pluralità di condotte e comportamenti, seppure astrattamente legittime nella loro singolarità, riconducibili al medesimo intento persecutorio e vessatorio, sistematicamente perpetrati in danno del lavoratore, posti in essere dal datore di lavoro, da un suo preposto o, eventualmente, anche dai colleghi;
b) la lesione dei diritti fondamentali del lavoratore (sub. specie di integrità psicofisica e relazionale);
c) il nesso eziologico tra la condotta subita dalla vittima e la lesione della sua sfera di integrità e dignità.
Proseguiva ritenendo che : gli eventi posti a fondamento del giudizio si erano verificati da aprile a luglio 2015, per riprendere a marzo 2016 e fino ad agosto , ossia in due lassi temporali quanto mai ridotti, ciascuno di durata inferiore a sei mesi e intervallati da un periodo di ben
7 mesi , tale da escludere la contiguità temporale che è elemento qualificante del mobbing;
i contrasti con i superiori erano proseguiti anche dopo il mutamento di sede, di mansioni e dei superiori gerarchici;
la spiegazione data dal ricorrente, secondo cui presso la nuova sede era intervenuta
Per la “longa manus del direttore dott. ”, era rimasta del tutto sprovvista di CP_3
prova, sul punto neppure richiesta;
in senso contrario all' ipotizzato fine persecutorio deponeva la mail inviata il 13 Parte Aprile 2015 al proprio direttore (doc 5 fascicolo di parte .
Oltre al tono inappropriato con cui con detta mail si approcciava al Parte_1
direttore appena insediatosi, il GL valorizzava :
a)l'avere ricollegato il mutamento di mansioni e compiti ad “ inquietanti coincidenze“ - ivi non meglio specificate e quindi meramente allusive - , risultate in ogni caso in sede penale inesistenti (archiviazione del Gip di Reggio Calabria del
26 settembre 2017);
b)avere imputato a una malattia autoimmune con scarse capacità di guarigione i medesimi stati d'animo che nel ricorso giudiziale ha attribuito al mobbing;
c) avere ammesso infine di avere interloquito in modo alquanto vivace con il suo capo servizio.
Secondo il primo giudice tutti questi elementi contraddicevano le allegazioni del ricorrente , non rinvenendosi prova di un intento persecutorio , ma solo pessime relazioni interpersonali sul luogo di lavoro , irrilevanti ex art. 2087 c.c., così da escludere anche la necessità di dare corso alla prova testimoniale richiesta.
proponeva appello, lamentando che il giudice di prime cure: Parte_1
- non avesse adeguatamente valutato, nella loro complessità, gli accadimenti storici dedotti in giudizio, che sarebbero collegati tra loro da un “disegno vessatorio”, diretto a sminuire la professionalità dell'appellante, adibendolo a mansioni inferiori, non consone al suo grado di conoscenze e competenze;
- non avesse ammesso la prova testimoniale che, se espletata, avrebbe condotto alla corretta qualificazione giuridica del fatto, insistendo su detta prova e sulla
CTU medico-legale;
- non avesse considerato le ulteriori circostanze emerse dopo il deposito del ricorso, in specie su quanto accaduto il 26 Febbraio 2018;
- avesse preso come unico parametro ai fini della valutazione della domanda la mail del 13 Aprile 2015, senza tenere conto delle altre allegazioni contenuto nel ricorso e senza dare sfogo alle istanze istruttorie. Aggiungeva che , seppure non richiesto nel giudizio di primo grado, fosse configurabile in via subordinata la fattispecie , di recente elaborazione giurisprudenziale, dello “straining”, forma di minore gravità rispetto al mobbing per condotte anche isolate o prive del requisito della continuità, comunque suscettibili di causare stress psicofisico, fonte di danno risarcibile.
Resisteva l'appellato, che eccepiva l'inammissibilità della richiesta di riconoscimento del c.d. “straining” , sia perché domanda nuova non proposta nel giudizio di primo grado, sia perché assorbita dalla carenza dell'elemento soggettivo;
si opponeva alla reiterata richiesta di mezzi istruttori
La causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 15 settembre 2023.
Soltanto parte appellante depositava note di trattazione scritta, insistendo nell'ammissione dei mezzi istruttori.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 13.3.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame in massima parte si esaurisce nella mera riproposizione dei fatti e delle difese dell'originario ricorso.
La critica rivolta alla rilevanza data dal primo giudice al contenuto della mail del
13 Aprile 2015 è priva di specificità, manifestando un generico dissenso nei confronti degli elementi tratti dal contenuto della mail .
A ben vedere , il solo punto attinto dal gravame è il riferimento alla “malattia autoimmune preesistente” , deducendo che la diagnosi risalirebbe all'ottobre 2014, dunque dopo i primi episodi denunciati.
Il rilievo non supera però il dato oggettivo che in detta mail il ricorrente informava il direttore , insediatosi a novembre 2014, del proprio “attuale stato di CP_3 salute”, riferendo di essere stato colpito “nello scorso anno.. da una malattia autoimmune con scarse possibilità di guarigione, Morbo di Graves/Basedow con oftalmopatia”, indicando sintomi (ansietà, emotività, irritabilità, inquietudine, facile preoccupazioni per motivi rilevanti o del tutto assenti, depressione, facile affaticabilità mentale e danni alla vista) che, come bene evidenziato in sentenza, sono sovrapponibili al danno alla salute ricollegato nel ricorso giudiziale alle condotte datoriali (cfr. relazione medico-legale datata 1° Aprile 2016 del dottor sintomatologia psichica caratterizzata da ansia, deflessione, ideazione CP_5
ricorrente legata al proprio stato di salute con insonnia) Il nesso causale fra condotte addebitate all'amministrazione e patologia diagnosticata appare vieppiù smentita:
-dal certificato a firma dott. datato 25 giugno 2014, dove si legge che Persona_3
“ riferisce da circa un mese deflessione del tono dell'umore con Parte_1 insonnia e crisi d'ansia”, dunque con un esordio antecedente al primo episodio lamentato dal ricorrente, risalente al 18 giugno 2014;
-dalla relazione medico legale datata 1.4.2016 , dove il primo fatto riferito da
è collocato nel mese di giugno 2014 , deducendosi che dopo avere Parte_1
segnalato irregolarità in ordine a spese di trasloco trasmesse dalla segreteria dell'ufficio , era stato costretto a registrare i pagamenti “senza opporsi anche perché debilitato fisicamente per via di una sopraggiunta diplopia, sintomo precoce di una malattia di Basedow , successivamente diagnosticata” (il che lascia intendere, ancora una volta, l'anteriorità della patologia rispetto all' inizio dei contrasti sul luogo di lavoro).
Non meno significativo è che nella medesima mail l'appellante si limitasse a descrivere i sintomi della malattia autoimmune sofferta e le cure cui doveva sottoporsi, ma ciò al solo fine di evidenziare l'inopportunità del preannunciato mutamento delle mansioni esercitate per molti anni, senza prospettare affatto che l'aggravamento delle condizioni di salute fosse dipeso dalla sottrazione di una tipologia di pratiche nel corso nel 2014 (quelle “emesse dalla nostra Segreteria”).
In realtà nella mail l'unica doglianza nei confronti della direzione per il periodo pregresso era riferita all' eccessivo carico di lavoro nel controllo sugli speciali ordini di pagamento in conto sospeso (“sono stato lasciato praticamente solo fin dall'emanazione del DM 1° ottobre 2002, tredici anni”) , per il quale avrebbe chiesto senza esito ” di individuare qualcuno con cui condividere il lavoro”, fatto che però non è mai stato posto a fondamento del ricorso in esame.
Nel contempo nessun specifico motivo è stato speso nel gravame sugli altri elementi desunti in sentenza per disattendere l'intento persecutorio dedotto dal ricorrente, quali :
(il) tono inappropriato con cui con detta mail si approcciava al direttore Parte_1
appena insediatosi;
l'avere ricollegato il mutamento di mansioni e compiti a “ inquietanti coincidenze“
- ivi non meglio specificate e quindi meramente allusive - , risultate in ogni caso in sede penale inesistenti (archiviazione del Gip di Reggio Calabria del 26 settembre
2017; avere ammesso di avere interloquito “in modo alquanto vivace” con il suo Capo servizio;
la natura del tutto generica e apodittica dell'affermazione secondo cui il nuovo superiore avrebbe agito su sollecitazione del Capo servizio e del direttore della precedente sede.
L'appellante ha piuttosto contestato che la prima condotta mobbizzante sia stata fatta risalire in sentenza ad Aprile 2015, invece che a giugno 2014 , come dedotto nel ricorso originario.
Il rilievo non giova alla tesi del ricorrente.
Per un verso, ipotizzare l' esordio delle condotte lesive nei confronti del dipendente fin da giugno 2014 dilaterebbe ulteriormente l'arco temporale nel quale sono stati collocati i presunti episodi ritorsivi rispetto al periodo preso in considerazione dal primo giudice per escludere quella continuità temporale che è elemento qualificante del mobbing (ai fatti del giugno 2014 seguirebbe un intervallo senza condotte asseritamente lesive di circa 10 mesi fino all'aprile 2015).
Quel che più rileva, però, è l'infondatezza dell'assunto secondo cui gli episodi mobbizzanti “si manifestarono a partire dal giugno 2014 con un totale svuotamento di mansioni” , risultando invece che uno solo dei molteplici compiti assegnati al ricorrente venne attribuito a un suo collega.
Tanto si evince dalla stessa esposizione dei fatti dell' originario ricorso:
ha premesso che si è occupato fin dalla prima metà degli anni 90 del Parte_1
controllo dei pagamenti dei provvedimenti di cui alla legge 908/60, successivamente che del servizio di cui alla legge 59/1997 (c.d. mandato informatico) , delle autorizzazioni a pagamento (Cedolino unico) e degli speciali ordini di pagamento in conto sospeso;
la modifica delle mansioni esposta alla pag. 3 quale conseguenza della registrazione dei pagamenti in data 19 giugno 2014 (imposta dal Capo Servizio) , era in realtà circoscritta al solo “controllo dei decreti di pagamento emessi dalla segreteria”, posto che alla successiva pagina 5, lamentando dell'assegnazione di mansioni diverse nell'aprile 2015, premetteva di essere stato " escluso Parte_1
già dal mese di giugno 2014 dal controllo dei decreti di pagamento emessi dalla segreteria”.. Di ciò vi è conferma nella mail del 13.4. 2015 , nella quale il ricorrente descriveva al nuovo direttore i diversi compiti nel corso degli anni a lui affidati, dei quali l'unico venuto meno era quello dei pagamenti provenienti dalla segreteria, il che rientra nelle scelte organizzative e gestionali dei datori di lavoro, senza integrare alcuna inoperosità forzata , che sarebbe stata (questa sì) rilevante ai fini del preteso risarcimento, ma una fisiologica rotazione di incarichi.
Per di più, in merito al lamentato cambio di ufficio e sede di svolgimento dell'attività lavorativa, è stato lo stesso , assente per lungo tempo dal Parte_1
lavoro per motivi personali, a chiedere al suo superiore di essere adibito a mansioni consone al suo cagionevole stato di salute (grave patologia autoimmune della tiroide); in ogni caso , il mutamento di funzioni e sede non è ingiustificato, rientrando in una generale riorganizzazione degli uffici, che ha visto coinvolti tutti i dipendenti della medesima area.
Si tratta dell' esercizio di una prerogativa riconosciuta dalla legge, posto che ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 è consentito “al datore di lavoro, nel rispetto delle classificazioni e delle altre eventuali regole di cui alla contrattazione collettiva, un ampio esercizio dello "ius variandi" e quindi di assegnazione ad altri compiti, nei limiti in cui non si realizzi in concreto una sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego, o un intenzionale comportamento vessatorio, causativo di danni” (ex multis, Cassazione civile sez. lav., 25/07/2022, n.23219 ).
Né alla tesi attorea gioverebbe la prova testimoniale, avendo a oggetto unicamente alcune segnalazioni di ritenute irregolarità o anomalie dirette ai superiori (capitoli nn. da 1 a 4) e il rimprovero di un superiore davanti ad altri dipendenti per avere portato alla firma una sola lettera in oltre 4 ore di lavoro (n. 5), fatti che da soli sono chiaramente inidonei a dimostrare l'atteggiamento persecutorio denunciato dal ricorrente, già per il fatto che questi non ha replicato, né offerto credibili ricostruzioni alternative, alle dettagliate ragioni su cui erano basate le decisioni dei superiori, puntualmente esposte dall'amministrazione resistente fin dalla prima difesa.
Per di più, per verificare la bontà ad es. delle segnalazioni di irregolarità, sperequazioni rispetto ad altri dipendenti e così via, la prova testimoniale avrebbe dovuto avere a oggetto tutti i fatti narrati dettagliatamente alle pag. da 2 a 13 dell'originario ricorso e non limitarsi ai pochi episodi capitolati, in tutta evidenza isolati in un arco temporale significativo di oltre due anni e mezzo.
Del resto, il ricorrente non ha preso posizione nel corso del giudizio per replicare, con analoga specificità, a quanto dedotto fin dalla memoria di costituzione in primo grado dal , che per ciascuna delle condotte oggetto di doglianza ha CP_1
indicato le ragioni che le rendevano giustificate, ora per la disciplina dei procedimenti cui inerivano, ora per le ragioni oggettive di natura organizzativa dei servizi poste a fondamento del mutamento di mansioni e poi del trasferimento di sede, tra l'altro tenendo conto delle condizioni di salute del dipendente, una volta apprese, delle numerose assenze documentate nell'arco di un biennio a fronte di taluni servizi (quali ad es. i controlli sui pagamenti) chiaramente improcrastinabili
Nessuna obiezione è stata svolta , tra l'altro: al fatto che nel provvedimento di archiviazione del 26.9.2017 (fg. 181 e segg. del
Parte fasc. primo grado risulta che il procedimento era stato iscritto a seguito di un esposto presentato da quattro dipendenti , tra cui , in data Parte_1
21.4.2015, dunque ben dopo l'asserito primo episodio lesivo (giugno 2014 , perfino dopo il mutamento e la successiva mail del 13.4.2015 giàcitata); al fatto che in concreto non si mai verificata l'assegnazione a mansioni inferiori alla qualifica rivestita e che non è configurabile un diritto del dipendente alla conservazione delle stesse mansioni nel corso del rapporto;
al fatto che il trasferimento di sede disposto con o.d.s. n. 192 del 22/03/2016 era derivato dall'entrata in vigore della circolare n. 3 del 18/02/2016 attuativa del
Decreto del del 3 settembre 2015 e Controparte_1
costituiva un provvedimento di riorganizzazione dell'intero Ufficio (non impugnato dall'appellante), mediante il quale anche per altri funzionari vi era stato mutamento di mansioni e anche di sede;
al fatto che il secondo “ revisorato” era previsto in un elenco dell'Ispettorato
Generale di Finanza della Ragioneria Generale dello Stato avente natura di mera proposta sottoposta alla valutazione del Direttore di sede, e l'assegnazione di un solo incarico era comune ad altri funzionari , né era stata a suo tempo impugnata o contestata.
In conclusione, le vicende descritte nel ricorso originario non integrano azioni lesive della persona e della professionalità del dipendente, rientrando piuttosto , come già evidenziato in sentenza, in una comune dialettica all' interno di un luogo di lavoro, pur se caratterizzata, in talune specifiche situazioni , da contrasti con i superiori gerarchici, di fatto dovuti alla mera diversità di vedute sulle determinazioni relative a singole pratiche (fisiologicamente definite secondo le indicazioni di Capo servizio e direttore) e alle insistite comunicazioni a mezzo e- mail del ricorrente, tali da indurre il Direttore a disciplinare per il futuro l'utilizzo di detta corrispondenza, diramando apposito ordine di servizio, destinato a tutto il personale.
In materia può richiamarsi Cass. n. 16580/2022, che in una fattispecie di sindrome depressiva la cui insorgenza originava da una particolare risposta soggettiva rispetto alle decisioni organizzative assunte dalla dirigenza, ha ritenuto che :
<la corte d ha in concreto ritenuto che nel complesso le condotte>
datoriali si caratterizzassero per essere munite di ragionevoli motivazioni e giustificazione dell'operato; tale valutazione in sé esclude che, se anche in concreto l'effetto della convivenza lavorativa sia stato quello dell'insorgere in capo alla S. di una sindrome depressiva, di essa si possa incolpare a titolo risarcitorio il datore di lavoro;
infatti, la ragionevole motivazione e giustificazione significa che, quali che siano le reazioni soggettive dei singoli coinvolti dall'ambiente, quanto fatto corrisponde
a connotati inscindibilmente non impropri di quella prestazione e contesto lavorativo;
... le condizioni ordinariamente usuranti dal punto di vista psichico (...) per effetto della ricorrenza di contatti umani in un contesto organizzativo e gerarchico, per quanto possano eventualmente costituire fondamento per la tutela assicurativa pubblica (D.P.R. n. 1124 del 1965 e D.Lgs. n. 38 del 2000, nelle forme della c.d.
“costrittività organizzativa”), non sono in sé ragione di responsabilità datoriale, se appunto non si ravvisino gli estremi della colpa comunque insiti nel disposto dell'art. 2087 c.c., che regola anche tale fattispecie;
il riconoscimento di tale ragionevole motivazione e giustificazione esclude dunque ogni responsabilità risarcitoria perché integra di per sé il fatto che il datore di lavoro abbia tenuto un comportamento consono al contesto >>,
Alla luce delle superiori premesse, anche lo spostamento di ufficio e l'adibizione ad altre mansioni, fermi restando il medesimo ambito di appartenenza e il medesimo livello retributivo, sono da ritenersi del tutto legittimi.
La domanda attorea è altresì carente in ordine alla sussistenza dei danni lamentati. Quanto al danno biologico, già il primo giudice ha evidenziato come la patologia che asserisce essere insorta in seguito alle condotte lesive in ambito Parte_1 lavorativo si era invece già manifestata fin dall'anno 2014 , come da lui stesso dichiarato nella mail del 13.4.2015 (si veda quanto sopra rimarcato sui sintomi ivi esposti, sovrapponibili a quanto descritto nella relazione medico-legale a firma e all'ulteriore documentazione medica versata in atti). CP_5
Quanto ai danni esistenziali, il capitolato testimoniale è del tutto vago e inammissibilmente valutativo (“6) Vero che l'emarginazione cui è stato costretto il ricorrente e la privazione del ruolo precedentemente svolto hanno inciso negativamente sulla sua persona portandolo ad alterare in peius le proprie abitudini di vita e determinando una psicopatologia per la quale è costretto a sottoporsi a cure mediche “), come del resto l'allegazione sul punto, essendosi il ricorrente dilungato piuttosto in mere citazioni giurisprudenziali (sicchè è superfluo soffermarsi sull'evoluzione della giurisprudenza su tale voce di danno).
Le considerazioni che precedono rendono irrilevante l'inquadramento dei fatti nel c.d. straining, forma attenuata di mobbing, proposto per la prima volta in appello
(modifica ammissibile secondo costante giurisprudenza: “la prospettazione solo in appello di tale fenomeno, se nel ricorso di primo grado gli stessi fatti erano stati allegati e qualificati "mobbing", non integra la violazione dell'art. 112 c.p.c., costituendo entrambi comportamenti datoriali ostili, atti ad incidere sul diritto alla salute” (Cassazione civile sez. lav., 10/07/2018, n.18164); il fatto dirimente è che
, per le ragioni già viste, non sono rinvenibili comportamenti dei superiori lesivi della professionalità e dignità del ricorrente.
Va disattesa infine la censura all'omesso esame (previa istruttoria) di fatti verificatisi dopo il deposito del ricorso in primo grado;
sul punto va richiamato ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c. il principio statuito da questa Corte nella sentenza n. 732/2018 resa nel giudizio iscritto al n. 436/2016 RG, ribadito nella n. 145 pubblicata il 2 maggio 2023:
<< Né possono essere esaminati, come pretende l'appellante, fatti storici verificatisi dopo il deposito del ricorso in primo grado (...), data alla quale deve ritenersi cristallizzato l'oggetto del decidere, impregiudicata la possibilità per il dipendente di agire giudizialmente per tali ulteriori episodi. Conf. Lav. n. 23949 del 22/10/2013
: “ In tema di domanda di risarcimento danni derivanti da attività di dequalificazione
e mobbing del datore di lavoro (nella specie, il Ministero per i beni ambientali e culturali), deve ritenersi domanda nuova - e come tale preclusa in appello - quella volta ad accertare comportamenti posti in essere dal datore di lavoro dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio in primo grado, in quanto la domanda giudiziale si basa su uno specifico accadimento, produttivo di danni, determinato nel tempo e nello spazio. Ne consegue che, in relazione ai fatti verificatisi dopo il deposito del ricorso in primo grado, non può essere ammessa alcuna attività istruttoria poiché il disposto dell'art. 420, quinto comma, cod. proc. civ. si riferisce ai mezzi di prova relativi a fatti comunque anteriori al deposito del ricorso >>.
Per tutti i motivi sopra esposti, l'appello va rigettato con conseguente condanna dell'appellante a rimborsare all'amministrazione appellata anche le spese di questo grado liquidate come da dispositivo ( valore dichiarato della causa euro 143.570,00
– V scaglione del DM n. 147/2022); l'esito della lite comporta il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro -, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da contro il Parte_1 [...]
e avverso la sentenza n. 318/2021 pubblicata il Controparte_1
05.02.2021, dal Tribunale Reggio Calabria , disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta l'appello e condanna l'appellante a rimborsare all'amministrazione appellata le spese di questo grado , liquidate in complessivi euro 5000;
2. Ricorrono i presupposti per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti ) (dott. Eliana Romeo)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro e previdenza
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati :
1) dott. Eliana Romeo _________ Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti ______ Consigliere rel.
3) dott. Ginevra Chinè _________ Consigliere
all' udienza celebrata nelle forme cartolari ex art.127 ter cpc ha deliberato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 506/2021 in grado d'appello avverso la sentenza emessa dal
Tribunale di Reggio Calabria n. 318 del 2021, pubblicata in data 05.02.2021vertente
TRA
, nato a [...], il Parte_1
7/2/1966 , con l' Avv. Giuseppe Mazzotta: numero di fax 0965.29679 o all'indirizzo di posta elettronica Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(Codice Fiscale e P. Controparte_1
IVA n° ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 CP_2
rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria,
APPELLATO CONCLUSIONI: Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, funzionario amministrativo presso la Ragioneria Territoriale Parte_1
dello Stato di Reggio Calabria, articolazione territoriale del
[...]
, chiedeva al Giudice del lavoro di Reggio Calabria Controparte_1
di essere risarcito per il danno derivato da condotte mobbizzanti ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro.
Tutto sarebbe iniziato nell'anno 2014 quando il ricorrente ed alcuni colleghi avevano denunciato alla magistratura irregolarità nella gestione delle risorse finanziarie relativamente ad alcune procedure di spesa, di cui era venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio .
La tesi del ricorrente è che il fatto di avere sollevato dubbi rispetto al corretto operare dei suoi superiori avrebbe costituito il “movente” che avrebbe poi indotto il Capo servizio e il direttore a usare comportamenti illegittimi nei suoi confronti, concretizzatisi in un progressivo “svuotamento di mansioni”.
In particolare, riferiva che: nello svolgimento delle proprie mansioni aveva rilevato delle anomalie in relazione ad alcune spese trasmesse dalla segreteria dell'ufficio nel giugno 2014, segnalandone l'incongruità al Capo servizio, ma di avere dovuto egualmente provvedere alla registrazione di detti pagamenti, su pressante sollecitazione del superiore;
“successivamente” la direzione aveva attribuito compiti fino a quel momento di sua competenza esclusiva ad un collega di stanza, trovandosi pertanto di fatto improvvisamente svuotato di mansioni cui era proposto, fatta eccezione per un'unica pratica relativa ad acquisto di materiale di cancelleria trasmessa nel dicembre 2014 ; il 26 Marzo 2015 veniva redarguito dal direttore per avere sollevato dubbi CP_3
di regolarità su un decreto di pagamento di consumo dell'energia elettrica dell'ufficio; scriveva al direttore il 27 Marzo 2015 una e- mail di chiarimenti, rimasta CP_3
senza risposta:
il 9 aprile 2015 il capo servizio gli assegnava compiti di tipologia Parte_2
diversa dal precedente (ad es. controllo su congedi biennali e altre forme di assenza) il 13 Aprile 2015 aveva scritto una nuova lettera al direttore , chiedendogli CP_3
di porre rimedio alla situazione venutasi a creare e rappresentando di avere riscontrato in ufficio un clima di insofferenza nei suoi confronti, che faceva acuire le sue precarie condizioni di salute;
nella stessa data aveva rilevato anomalie sulla richiesta di rimborso di spese di missione del direttore, ma aveva poi dovuto registrare il pagamento a seguito di ordine impartito dal capo servizio;
da quel momento veniva definitivamente esautorato dai controlli sui pagamenti, vedendosi affidare invece quelli relativi all'assenza del personale della scuola;
il 28 maggio 2015 aveva saputo di una circolare sul controllo degli speciali ordini di pagamento in conto sospeso, diramata nei giorni precedenti dai superiori ai vari uffici, che non gli era stata inoltrata, nonostante riguardasse specificamente la sua attività; senza esito rimanevano ulteriori richieste dirette al capo servizio nel Parte_2
giugno e nel luglio 2015.
Il ricorrente deduceva che gli attacchi alla possibilità di comunicare (mancato riscontro a e-mail o lettere , poi divieto di comunicazioni a mezzo e-mail) ,
l'isolamento sistematico, l' essere tenuto all'oscuro delle direttive diramate, la sottrazione e il cambiamento forzato di mansioni e le pressioni psicologiche, vicende protrattesi per oltre un anno, avevano inciso sulle condizioni di salute, sfociando in data 2 giugno 2015 in un rialzo pressorio da stress accertato al Pronto soccorso;
il 25 giugno 2015 lo specialista neurologo diagnosticava sindrome ansioso depressiva con insonnia e crisi d'ansia con deflessione del tono dell'umore, perscrivendo ulteriori accertamenti.
Lamentava inoltre che:
inserito in un elenco predisposto dall' della Controparte_4
Ragioneria generale quale revisore dei conti per gli ambiti territoriali scolastici di
Castrovillari e di Catanzaro, aveva dovuto compilare l'accettazione per il solo ambito di Castrovillari, su richiesta del direttore.; il 22 Marzo 2016 veniva trasferito dalla sede di via Bianchi a quella di via
Possidonea e assegnato al servizio stipendi della pubblica istruzione , con mansioni completamente diverse da quelle svolte fino a quel momento.; anche nella nuova sede aveva subito alcuni comportamenti da parte del nuovo
Capo servizio, , che gli contestava una produttività non equivalente Persona_1 ai propri colleghi e in seguito lo invitava a fornire una relazione sulla qualità e quantità della lavorazione giornaliera;
alla successiva richiesta di chiarimenti del ricorrente, aveva risposto di non essere tenuto a giustificare le verifiche Per_1
ritenute opportune in qualità di capo servizio .
Tanto esposto, chiedeva il risarcimento dei danni (biologico, Parte_1
esistenziale, morale) ex art. 2087 c.c. per un importo complessivo di Euro
143.570,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, previo espletamento dei mezzi istruttori richiesti (prova testimoniale e consulenza medico legale).
Si costituiva il e contestava in toto la prospettazione avversaria , CP_1 deducendo che i fatti dedotti in giudizio si inquadravano in un quadro di “mere posizioni divergenti e/o conflittuali, fisiologiche allo svolgimento di un rapporto lavorativo” ( pag. 2 memoria di costituzione), che erano giustificati dall'esercizio dello ius variandi in capo al datore di lavoro e, in ogni caso, era carente il nesso causale tra le condotte imputate all'amministrazione e il danno alla salute.
Il giudice di primo grado non ammetteva la prova per testi (né sui fatti antecedenti al deposito del ricorso, né su quelli asseritamente accaduti dopo l'avvio dell'azione giudiziaria) e rigettava il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di lite.
Premetteva in diritto che, alla stregua della giurisprudenza (tra cui sent. Cass. n.
17698/2014), il mobbing è integrato dai seguenti concorrenti elementi: a) una pluralità di condotte e comportamenti, seppure astrattamente legittime nella loro singolarità, riconducibili al medesimo intento persecutorio e vessatorio, sistematicamente perpetrati in danno del lavoratore, posti in essere dal datore di lavoro, da un suo preposto o, eventualmente, anche dai colleghi;
b) la lesione dei diritti fondamentali del lavoratore (sub. specie di integrità psicofisica e relazionale);
c) il nesso eziologico tra la condotta subita dalla vittima e la lesione della sua sfera di integrità e dignità.
Proseguiva ritenendo che : gli eventi posti a fondamento del giudizio si erano verificati da aprile a luglio 2015, per riprendere a marzo 2016 e fino ad agosto , ossia in due lassi temporali quanto mai ridotti, ciascuno di durata inferiore a sei mesi e intervallati da un periodo di ben
7 mesi , tale da escludere la contiguità temporale che è elemento qualificante del mobbing;
i contrasti con i superiori erano proseguiti anche dopo il mutamento di sede, di mansioni e dei superiori gerarchici;
la spiegazione data dal ricorrente, secondo cui presso la nuova sede era intervenuta
Per la “longa manus del direttore dott. ”, era rimasta del tutto sprovvista di CP_3
prova, sul punto neppure richiesta;
in senso contrario all' ipotizzato fine persecutorio deponeva la mail inviata il 13 Parte Aprile 2015 al proprio direttore (doc 5 fascicolo di parte .
Oltre al tono inappropriato con cui con detta mail si approcciava al Parte_1
direttore appena insediatosi, il GL valorizzava :
a)l'avere ricollegato il mutamento di mansioni e compiti ad “ inquietanti coincidenze“ - ivi non meglio specificate e quindi meramente allusive - , risultate in ogni caso in sede penale inesistenti (archiviazione del Gip di Reggio Calabria del
26 settembre 2017);
b)avere imputato a una malattia autoimmune con scarse capacità di guarigione i medesimi stati d'animo che nel ricorso giudiziale ha attribuito al mobbing;
c) avere ammesso infine di avere interloquito in modo alquanto vivace con il suo capo servizio.
Secondo il primo giudice tutti questi elementi contraddicevano le allegazioni del ricorrente , non rinvenendosi prova di un intento persecutorio , ma solo pessime relazioni interpersonali sul luogo di lavoro , irrilevanti ex art. 2087 c.c., così da escludere anche la necessità di dare corso alla prova testimoniale richiesta.
proponeva appello, lamentando che il giudice di prime cure: Parte_1
- non avesse adeguatamente valutato, nella loro complessità, gli accadimenti storici dedotti in giudizio, che sarebbero collegati tra loro da un “disegno vessatorio”, diretto a sminuire la professionalità dell'appellante, adibendolo a mansioni inferiori, non consone al suo grado di conoscenze e competenze;
- non avesse ammesso la prova testimoniale che, se espletata, avrebbe condotto alla corretta qualificazione giuridica del fatto, insistendo su detta prova e sulla
CTU medico-legale;
- non avesse considerato le ulteriori circostanze emerse dopo il deposito del ricorso, in specie su quanto accaduto il 26 Febbraio 2018;
- avesse preso come unico parametro ai fini della valutazione della domanda la mail del 13 Aprile 2015, senza tenere conto delle altre allegazioni contenuto nel ricorso e senza dare sfogo alle istanze istruttorie. Aggiungeva che , seppure non richiesto nel giudizio di primo grado, fosse configurabile in via subordinata la fattispecie , di recente elaborazione giurisprudenziale, dello “straining”, forma di minore gravità rispetto al mobbing per condotte anche isolate o prive del requisito della continuità, comunque suscettibili di causare stress psicofisico, fonte di danno risarcibile.
Resisteva l'appellato, che eccepiva l'inammissibilità della richiesta di riconoscimento del c.d. “straining” , sia perché domanda nuova non proposta nel giudizio di primo grado, sia perché assorbita dalla carenza dell'elemento soggettivo;
si opponeva alla reiterata richiesta di mezzi istruttori
La causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 15 settembre 2023.
Soltanto parte appellante depositava note di trattazione scritta, insistendo nell'ammissione dei mezzi istruttori.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 13.3.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame in massima parte si esaurisce nella mera riproposizione dei fatti e delle difese dell'originario ricorso.
La critica rivolta alla rilevanza data dal primo giudice al contenuto della mail del
13 Aprile 2015 è priva di specificità, manifestando un generico dissenso nei confronti degli elementi tratti dal contenuto della mail .
A ben vedere , il solo punto attinto dal gravame è il riferimento alla “malattia autoimmune preesistente” , deducendo che la diagnosi risalirebbe all'ottobre 2014, dunque dopo i primi episodi denunciati.
Il rilievo non supera però il dato oggettivo che in detta mail il ricorrente informava il direttore , insediatosi a novembre 2014, del proprio “attuale stato di CP_3 salute”, riferendo di essere stato colpito “nello scorso anno.. da una malattia autoimmune con scarse possibilità di guarigione, Morbo di Graves/Basedow con oftalmopatia”, indicando sintomi (ansietà, emotività, irritabilità, inquietudine, facile preoccupazioni per motivi rilevanti o del tutto assenti, depressione, facile affaticabilità mentale e danni alla vista) che, come bene evidenziato in sentenza, sono sovrapponibili al danno alla salute ricollegato nel ricorso giudiziale alle condotte datoriali (cfr. relazione medico-legale datata 1° Aprile 2016 del dottor sintomatologia psichica caratterizzata da ansia, deflessione, ideazione CP_5
ricorrente legata al proprio stato di salute con insonnia) Il nesso causale fra condotte addebitate all'amministrazione e patologia diagnosticata appare vieppiù smentita:
-dal certificato a firma dott. datato 25 giugno 2014, dove si legge che Persona_3
“ riferisce da circa un mese deflessione del tono dell'umore con Parte_1 insonnia e crisi d'ansia”, dunque con un esordio antecedente al primo episodio lamentato dal ricorrente, risalente al 18 giugno 2014;
-dalla relazione medico legale datata 1.4.2016 , dove il primo fatto riferito da
è collocato nel mese di giugno 2014 , deducendosi che dopo avere Parte_1
segnalato irregolarità in ordine a spese di trasloco trasmesse dalla segreteria dell'ufficio , era stato costretto a registrare i pagamenti “senza opporsi anche perché debilitato fisicamente per via di una sopraggiunta diplopia, sintomo precoce di una malattia di Basedow , successivamente diagnosticata” (il che lascia intendere, ancora una volta, l'anteriorità della patologia rispetto all' inizio dei contrasti sul luogo di lavoro).
Non meno significativo è che nella medesima mail l'appellante si limitasse a descrivere i sintomi della malattia autoimmune sofferta e le cure cui doveva sottoporsi, ma ciò al solo fine di evidenziare l'inopportunità del preannunciato mutamento delle mansioni esercitate per molti anni, senza prospettare affatto che l'aggravamento delle condizioni di salute fosse dipeso dalla sottrazione di una tipologia di pratiche nel corso nel 2014 (quelle “emesse dalla nostra Segreteria”).
In realtà nella mail l'unica doglianza nei confronti della direzione per il periodo pregresso era riferita all' eccessivo carico di lavoro nel controllo sugli speciali ordini di pagamento in conto sospeso (“sono stato lasciato praticamente solo fin dall'emanazione del DM 1° ottobre 2002, tredici anni”) , per il quale avrebbe chiesto senza esito ” di individuare qualcuno con cui condividere il lavoro”, fatto che però non è mai stato posto a fondamento del ricorso in esame.
Nel contempo nessun specifico motivo è stato speso nel gravame sugli altri elementi desunti in sentenza per disattendere l'intento persecutorio dedotto dal ricorrente, quali :
(il) tono inappropriato con cui con detta mail si approcciava al direttore Parte_1
appena insediatosi;
l'avere ricollegato il mutamento di mansioni e compiti a “ inquietanti coincidenze“
- ivi non meglio specificate e quindi meramente allusive - , risultate in ogni caso in sede penale inesistenti (archiviazione del Gip di Reggio Calabria del 26 settembre
2017; avere ammesso di avere interloquito “in modo alquanto vivace” con il suo Capo servizio;
la natura del tutto generica e apodittica dell'affermazione secondo cui il nuovo superiore avrebbe agito su sollecitazione del Capo servizio e del direttore della precedente sede.
L'appellante ha piuttosto contestato che la prima condotta mobbizzante sia stata fatta risalire in sentenza ad Aprile 2015, invece che a giugno 2014 , come dedotto nel ricorso originario.
Il rilievo non giova alla tesi del ricorrente.
Per un verso, ipotizzare l' esordio delle condotte lesive nei confronti del dipendente fin da giugno 2014 dilaterebbe ulteriormente l'arco temporale nel quale sono stati collocati i presunti episodi ritorsivi rispetto al periodo preso in considerazione dal primo giudice per escludere quella continuità temporale che è elemento qualificante del mobbing (ai fatti del giugno 2014 seguirebbe un intervallo senza condotte asseritamente lesive di circa 10 mesi fino all'aprile 2015).
Quel che più rileva, però, è l'infondatezza dell'assunto secondo cui gli episodi mobbizzanti “si manifestarono a partire dal giugno 2014 con un totale svuotamento di mansioni” , risultando invece che uno solo dei molteplici compiti assegnati al ricorrente venne attribuito a un suo collega.
Tanto si evince dalla stessa esposizione dei fatti dell' originario ricorso:
ha premesso che si è occupato fin dalla prima metà degli anni 90 del Parte_1
controllo dei pagamenti dei provvedimenti di cui alla legge 908/60, successivamente che del servizio di cui alla legge 59/1997 (c.d. mandato informatico) , delle autorizzazioni a pagamento (Cedolino unico) e degli speciali ordini di pagamento in conto sospeso;
la modifica delle mansioni esposta alla pag. 3 quale conseguenza della registrazione dei pagamenti in data 19 giugno 2014 (imposta dal Capo Servizio) , era in realtà circoscritta al solo “controllo dei decreti di pagamento emessi dalla segreteria”, posto che alla successiva pagina 5, lamentando dell'assegnazione di mansioni diverse nell'aprile 2015, premetteva di essere stato " escluso Parte_1
già dal mese di giugno 2014 dal controllo dei decreti di pagamento emessi dalla segreteria”.. Di ciò vi è conferma nella mail del 13.4. 2015 , nella quale il ricorrente descriveva al nuovo direttore i diversi compiti nel corso degli anni a lui affidati, dei quali l'unico venuto meno era quello dei pagamenti provenienti dalla segreteria, il che rientra nelle scelte organizzative e gestionali dei datori di lavoro, senza integrare alcuna inoperosità forzata , che sarebbe stata (questa sì) rilevante ai fini del preteso risarcimento, ma una fisiologica rotazione di incarichi.
Per di più, in merito al lamentato cambio di ufficio e sede di svolgimento dell'attività lavorativa, è stato lo stesso , assente per lungo tempo dal Parte_1
lavoro per motivi personali, a chiedere al suo superiore di essere adibito a mansioni consone al suo cagionevole stato di salute (grave patologia autoimmune della tiroide); in ogni caso , il mutamento di funzioni e sede non è ingiustificato, rientrando in una generale riorganizzazione degli uffici, che ha visto coinvolti tutti i dipendenti della medesima area.
Si tratta dell' esercizio di una prerogativa riconosciuta dalla legge, posto che ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 è consentito “al datore di lavoro, nel rispetto delle classificazioni e delle altre eventuali regole di cui alla contrattazione collettiva, un ampio esercizio dello "ius variandi" e quindi di assegnazione ad altri compiti, nei limiti in cui non si realizzi in concreto una sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego, o un intenzionale comportamento vessatorio, causativo di danni” (ex multis, Cassazione civile sez. lav., 25/07/2022, n.23219 ).
Né alla tesi attorea gioverebbe la prova testimoniale, avendo a oggetto unicamente alcune segnalazioni di ritenute irregolarità o anomalie dirette ai superiori (capitoli nn. da 1 a 4) e il rimprovero di un superiore davanti ad altri dipendenti per avere portato alla firma una sola lettera in oltre 4 ore di lavoro (n. 5), fatti che da soli sono chiaramente inidonei a dimostrare l'atteggiamento persecutorio denunciato dal ricorrente, già per il fatto che questi non ha replicato, né offerto credibili ricostruzioni alternative, alle dettagliate ragioni su cui erano basate le decisioni dei superiori, puntualmente esposte dall'amministrazione resistente fin dalla prima difesa.
Per di più, per verificare la bontà ad es. delle segnalazioni di irregolarità, sperequazioni rispetto ad altri dipendenti e così via, la prova testimoniale avrebbe dovuto avere a oggetto tutti i fatti narrati dettagliatamente alle pag. da 2 a 13 dell'originario ricorso e non limitarsi ai pochi episodi capitolati, in tutta evidenza isolati in un arco temporale significativo di oltre due anni e mezzo.
Del resto, il ricorrente non ha preso posizione nel corso del giudizio per replicare, con analoga specificità, a quanto dedotto fin dalla memoria di costituzione in primo grado dal , che per ciascuna delle condotte oggetto di doglianza ha CP_1
indicato le ragioni che le rendevano giustificate, ora per la disciplina dei procedimenti cui inerivano, ora per le ragioni oggettive di natura organizzativa dei servizi poste a fondamento del mutamento di mansioni e poi del trasferimento di sede, tra l'altro tenendo conto delle condizioni di salute del dipendente, una volta apprese, delle numerose assenze documentate nell'arco di un biennio a fronte di taluni servizi (quali ad es. i controlli sui pagamenti) chiaramente improcrastinabili
Nessuna obiezione è stata svolta , tra l'altro: al fatto che nel provvedimento di archiviazione del 26.9.2017 (fg. 181 e segg. del
Parte fasc. primo grado risulta che il procedimento era stato iscritto a seguito di un esposto presentato da quattro dipendenti , tra cui , in data Parte_1
21.4.2015, dunque ben dopo l'asserito primo episodio lesivo (giugno 2014 , perfino dopo il mutamento e la successiva mail del 13.4.2015 giàcitata); al fatto che in concreto non si mai verificata l'assegnazione a mansioni inferiori alla qualifica rivestita e che non è configurabile un diritto del dipendente alla conservazione delle stesse mansioni nel corso del rapporto;
al fatto che il trasferimento di sede disposto con o.d.s. n. 192 del 22/03/2016 era derivato dall'entrata in vigore della circolare n. 3 del 18/02/2016 attuativa del
Decreto del del 3 settembre 2015 e Controparte_1
costituiva un provvedimento di riorganizzazione dell'intero Ufficio (non impugnato dall'appellante), mediante il quale anche per altri funzionari vi era stato mutamento di mansioni e anche di sede;
al fatto che il secondo “ revisorato” era previsto in un elenco dell'Ispettorato
Generale di Finanza della Ragioneria Generale dello Stato avente natura di mera proposta sottoposta alla valutazione del Direttore di sede, e l'assegnazione di un solo incarico era comune ad altri funzionari , né era stata a suo tempo impugnata o contestata.
In conclusione, le vicende descritte nel ricorso originario non integrano azioni lesive della persona e della professionalità del dipendente, rientrando piuttosto , come già evidenziato in sentenza, in una comune dialettica all' interno di un luogo di lavoro, pur se caratterizzata, in talune specifiche situazioni , da contrasti con i superiori gerarchici, di fatto dovuti alla mera diversità di vedute sulle determinazioni relative a singole pratiche (fisiologicamente definite secondo le indicazioni di Capo servizio e direttore) e alle insistite comunicazioni a mezzo e- mail del ricorrente, tali da indurre il Direttore a disciplinare per il futuro l'utilizzo di detta corrispondenza, diramando apposito ordine di servizio, destinato a tutto il personale.
In materia può richiamarsi Cass. n. 16580/2022, che in una fattispecie di sindrome depressiva la cui insorgenza originava da una particolare risposta soggettiva rispetto alle decisioni organizzative assunte dalla dirigenza, ha ritenuto che :
<la corte d ha in concreto ritenuto che nel complesso le condotte>
datoriali si caratterizzassero per essere munite di ragionevoli motivazioni e giustificazione dell'operato; tale valutazione in sé esclude che, se anche in concreto l'effetto della convivenza lavorativa sia stato quello dell'insorgere in capo alla S. di una sindrome depressiva, di essa si possa incolpare a titolo risarcitorio il datore di lavoro;
infatti, la ragionevole motivazione e giustificazione significa che, quali che siano le reazioni soggettive dei singoli coinvolti dall'ambiente, quanto fatto corrisponde
a connotati inscindibilmente non impropri di quella prestazione e contesto lavorativo;
... le condizioni ordinariamente usuranti dal punto di vista psichico (...) per effetto della ricorrenza di contatti umani in un contesto organizzativo e gerarchico, per quanto possano eventualmente costituire fondamento per la tutela assicurativa pubblica (D.P.R. n. 1124 del 1965 e D.Lgs. n. 38 del 2000, nelle forme della c.d.
“costrittività organizzativa”), non sono in sé ragione di responsabilità datoriale, se appunto non si ravvisino gli estremi della colpa comunque insiti nel disposto dell'art. 2087 c.c., che regola anche tale fattispecie;
il riconoscimento di tale ragionevole motivazione e giustificazione esclude dunque ogni responsabilità risarcitoria perché integra di per sé il fatto che il datore di lavoro abbia tenuto un comportamento consono al contesto >>,
Alla luce delle superiori premesse, anche lo spostamento di ufficio e l'adibizione ad altre mansioni, fermi restando il medesimo ambito di appartenenza e il medesimo livello retributivo, sono da ritenersi del tutto legittimi.
La domanda attorea è altresì carente in ordine alla sussistenza dei danni lamentati. Quanto al danno biologico, già il primo giudice ha evidenziato come la patologia che asserisce essere insorta in seguito alle condotte lesive in ambito Parte_1 lavorativo si era invece già manifestata fin dall'anno 2014 , come da lui stesso dichiarato nella mail del 13.4.2015 (si veda quanto sopra rimarcato sui sintomi ivi esposti, sovrapponibili a quanto descritto nella relazione medico-legale a firma e all'ulteriore documentazione medica versata in atti). CP_5
Quanto ai danni esistenziali, il capitolato testimoniale è del tutto vago e inammissibilmente valutativo (“6) Vero che l'emarginazione cui è stato costretto il ricorrente e la privazione del ruolo precedentemente svolto hanno inciso negativamente sulla sua persona portandolo ad alterare in peius le proprie abitudini di vita e determinando una psicopatologia per la quale è costretto a sottoporsi a cure mediche “), come del resto l'allegazione sul punto, essendosi il ricorrente dilungato piuttosto in mere citazioni giurisprudenziali (sicchè è superfluo soffermarsi sull'evoluzione della giurisprudenza su tale voce di danno).
Le considerazioni che precedono rendono irrilevante l'inquadramento dei fatti nel c.d. straining, forma attenuata di mobbing, proposto per la prima volta in appello
(modifica ammissibile secondo costante giurisprudenza: “la prospettazione solo in appello di tale fenomeno, se nel ricorso di primo grado gli stessi fatti erano stati allegati e qualificati "mobbing", non integra la violazione dell'art. 112 c.p.c., costituendo entrambi comportamenti datoriali ostili, atti ad incidere sul diritto alla salute” (Cassazione civile sez. lav., 10/07/2018, n.18164); il fatto dirimente è che
, per le ragioni già viste, non sono rinvenibili comportamenti dei superiori lesivi della professionalità e dignità del ricorrente.
Va disattesa infine la censura all'omesso esame (previa istruttoria) di fatti verificatisi dopo il deposito del ricorso in primo grado;
sul punto va richiamato ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c. il principio statuito da questa Corte nella sentenza n. 732/2018 resa nel giudizio iscritto al n. 436/2016 RG, ribadito nella n. 145 pubblicata il 2 maggio 2023:
<< Né possono essere esaminati, come pretende l'appellante, fatti storici verificatisi dopo il deposito del ricorso in primo grado (...), data alla quale deve ritenersi cristallizzato l'oggetto del decidere, impregiudicata la possibilità per il dipendente di agire giudizialmente per tali ulteriori episodi. Conf. Lav. n. 23949 del 22/10/2013
: “ In tema di domanda di risarcimento danni derivanti da attività di dequalificazione
e mobbing del datore di lavoro (nella specie, il Ministero per i beni ambientali e culturali), deve ritenersi domanda nuova - e come tale preclusa in appello - quella volta ad accertare comportamenti posti in essere dal datore di lavoro dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio in primo grado, in quanto la domanda giudiziale si basa su uno specifico accadimento, produttivo di danni, determinato nel tempo e nello spazio. Ne consegue che, in relazione ai fatti verificatisi dopo il deposito del ricorso in primo grado, non può essere ammessa alcuna attività istruttoria poiché il disposto dell'art. 420, quinto comma, cod. proc. civ. si riferisce ai mezzi di prova relativi a fatti comunque anteriori al deposito del ricorso >>.
Per tutti i motivi sopra esposti, l'appello va rigettato con conseguente condanna dell'appellante a rimborsare all'amministrazione appellata anche le spese di questo grado liquidate come da dispositivo ( valore dichiarato della causa euro 143.570,00
– V scaglione del DM n. 147/2022); l'esito della lite comporta il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro -, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da contro il Parte_1 [...]
e avverso la sentenza n. 318/2021 pubblicata il Controparte_1
05.02.2021, dal Tribunale Reggio Calabria , disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta l'appello e condanna l'appellante a rimborsare all'amministrazione appellata le spese di questo grado , liquidate in complessivi euro 5000;
2. Ricorrono i presupposti per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti ) (dott. Eliana Romeo)