Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/05/2024, n. 13755
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Sentenza 17 maggio 2024

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In tema di deducibilità forfettaria dell'IRAP ai fini delle imposte sul reddito - prevista dall'art. 2, co. 1-quater, d.l. n. 201/2011, introdotto dall' art. 4, co.12, d.l. n. 16/2012- anche per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31/12/2012, per i quali alla data (02/03/2012) di entrata in vigore dello stesso d.l. n. 16/2012 non sia maturato il termine decadenziale di cui all'art 38 d.P.R. n. 602/1973, gli interessi sulla sorte da rimborsare mirano a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente per non aver goduto della somma di denaro oggetto di restituzione e maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data del versamento e fino a quella dell'ordinativo di pagamento.

In tema di deducibilità forfettaria dell'IRAP ai fini del rimborso delle imposte sul reddito - prevista dall'art. 2, comma 1-quater, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, anche per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31/12/2012, per i quali alla data del 2/3/2012 non è maturato il termine decadenziale di cui all'art 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - gli interessi sulla sorte da rimborsare sono diretti a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente per non aver goduto della somma di denaro oggetto di restituzione e maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data del versamento e fino a quella dell'ordinativo di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/05/2024, n. 13755
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13755
    Data del deposito : 17 maggio 2024
    Fonte ufficiale :

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