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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 5016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5016 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Alla udienza dell'11.12.25 ore 11.00 sono presenti i procuratori delle parti. E' presente altresì la dott.ssa ai fini Persona_1
della pratica forense.
I procuratori discutono la causa e concludono riportandosi ai rispettivi scritti difensivi. In particolare l'avv. Cutietta
ribadisce l'eccezione di nullità della C.T.U. per i motivi già
dedotti; l'avv. si oppone, contesta e chiede che la causa Per_1
venga decisa.
Il G.O.P.
dopo Camera di Consiglio provvede come di seguito.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, all‟esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3422/2021 R.G. vertente tra
( avv. Antonino Bongiorno ) Parte_1
Attore
e :
1 in persona dell‟amministratore pro tempore Controparte_1
( avv. Francesco Cutietta )
Convenuto
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
in persona del G.O.P. dr. Davide Romeo, in funzione di Giudice monocratico ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate da con atto di citazione notificato in data 3.03.2021, così provvede: Parte_1
- condanna il , in persona dell‟amministratore pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di della somma complessiva di Parte_1
€ 29.228,80, oltre rivalutazione e interessi da calcolare come indicato nella parte motiva ed interessi al saggio legale dalla data della sentenza sino al dì dell‟effettiva corresponsione;
- condanna il convenuto alla rifusione in favore di parte attrice delle spese CP_1 processuali ( da distrarsi al difensore ex art. 93 c.p.c. ) che liquida in complessivi € 4.000,00, distinti come in parte motiva;
oltre oneri accessori come per legge;
ed oltre le spese di
C.T.U. come da decreti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da integra richiesta di risarcimento per i danni che lo Parte_1 stesso assume di aver subito in conseguenza di un sinistro occorsogli in data 9.05.19 all‟interno dello stabile condominiale di questa via Don Orione n° 35.
Ciò premesso, la valutazione di fondatezza della pretesa risarcitoria azionata muove – anzitutto
– dalla considerazione che alla luce delle difese attoree spiegate e delle risultanze probatorie acquisite, segnatamente delle dichiarazioni rese dal teste ( che ha riferito di aver assistito al Tes_1
sinistro ), deve ritenersi accertato che nella data suindicata mentre si trovava Parte_1 all‟interno dello stabile condominiale suindicato, inciampava nel lembo del tappeto posto lungo il percorso che conduce dall‟ingresso alle diverse unità immobiliari, non adeguatamente fissato al pavimento e cadeva, riportando lesioni fisiche. Va sul punto osservato come in ordine al dinamismo causale dell‟occorso non offra ulteriori elementi la deposizione del teste che ha affermato Tes_2
2 di aver visto il già a terra, dopo averlo sentito urlare, senza essere peraltro in grado di Parte_1 riferire alcunché in ordine alla condizione del tappeto;
né, d‟altro canto, le sue dichiarazioni sono in grado di inficiare efficacemente la deposizione resa dal teste e la sua presenza sui luoghi Tes_1 teatro del sinistro, avendo la stessa affermato “di non essere in grado di riferire con certezza se vi fossero altri soggetti” al momento dell‟occorso, rilevato altresì come la discordanza tra le due deposizioni avente ad oggetto la rimozione o meno del tappeto a cura del portiere sia da ritenersi solo apparente, in difetto di una precisa collocazione temporale da parte del teste della Tes_1
riferita rimozione ( avendo questi dichiarato genericamente che essa interveniva “a seguito dell'occorso”, laddove il teste ha riferito che non veniva effettuata “in attesa dell'arrivo Tes_2 dell'ambulanza” ).
Deve allora stabilirsi se – e per quale ragione – il suddetto evento sia imputabile al
[...]
, proprietario dell‟area teatro del sinistro ( non sussiste contestazione sul Controparte_2
punto ).
Ora, va innanzitutto osservato che per la qualificazione della domanda attorea, la stessa potrebbe sussumersi, alla luce della prospettazione offerta, nell‟alveo applicativo dell‟art. 2051 c.c.,
avendo, pertanto, il danneggiato diritto di agire invocando la responsabilità, operante in via presuntiva, per danni cagionati da cose in custodia. In tal senso, se da un lato incombe sul danneggiato la prova del nesso eziologico tra la cosa e l‟evento lesivo, dall‟altro, una volta individuato il “custode” del bene, questi per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato deve dimostrare che esso si è verificato „per caso fortuito‟, una simile prova non potendosi semplicemente desumere dall‟assenza di prova relativa alla sussistenza di un‟“insidia”, che non è oggetto di un onere incombente sul danneggiato. Al “caso fortuito” va, invero, assimilato
– nella prospettiva del superamento ( integrale o anche solo parziale ) della richiamata presunzione
– il fatto colposo dello stesso danneggiato o il fatto colposo commesso da soggetti terzi ( cfr. ex multis Cass. civ. n. 24739/07 ).
L‟imputazione di responsabilità che la citata disposizione opera in via presuntiva muove dalla considerazione che la produzione di un evento pregiudizievole oggettivamente riconducibile ad una
„cosa‟, in quanto espressione delle sue potenzialità dannose, è fatto che solo chi sulla cosa medesima eserciti i poteri di vigilanza può evitare, con l‟adozione delle misure idonee a neutralizzare le suddette potenzialità: sicché, laddove l‟evento si verifichi, può presumersi che tali poteri di vigilanza non siano stati diligentemente esercitati.
3 Ciò posto, nel caso di specie, deve ritenersi sufficientemente assolto da parte dell‟odierna attrice, in ragione dell‟accertamento sopra operato in punto di dinamismo causale del sinistro,
l‟onere probatorio sulla stessa incombente;
peraltro, va osservato che l‟anomalia configurante una situazione di pericolo può essere ricondotta, come già accennato, alla presenza nello stabile condominiale di un tappeto non fissato idoneamente alla pavimentazione e dunque con un lembo rialzato, evidentemente non percepibile in modo agevole dal singolo utente dello stabile, „patologia‟ detta attinente alla condizione della superficie di calpestio dello stabile che conduce dall‟ingresso alle diverse unità immobiliari, di cui proprietario risultava essere appunto, all‟epoca del sinistro, il
. Controparte_2
Grava, dunque, a tal punto sul convenuto l‟onere di dimostrare, in presenza della CP_1 materiale riconducibilità sopra individuata, l‟imputabilità dell‟evento dannoso per cui è causa al
„caso fortuito‟, al fatto colposo dello stesso danneggiato ovvero, ancora, al fatto colposo di soggetti terzi.
Parte convenuta ha, invero, adombrato che l‟attore, nel percorrere il tratto teatro del sinistro non aveva osservato le comuni regole di diligenza ed accortezza che gli avrebbero permesso di evitare il verificarsi dell‟infortunio.
Questa è l‟allegazione sulla base della quale detto ente nega di essere responsabile dell‟evento per cui si controverte: una allegazione, cioè, con cui si vuole valorizzare la circostanza che l‟evento occorso a scaturì in realtà da un „fatto‟ non dominabile nell‟esercizio dei poteri- Parte_1
doveri di sorveglianza e manutenzione del condominio.
Ma di un simile fatto parte convenuta avrebbe avuto l‟onere di fornire adeguata prova: onere che è rimasto sostanzialmente inadempiuto.
Conseguentemente, alla luce delle superiori argomentazioni, va accolta la richiesta risarcitoria avanzata dal nei confronti del convenuto. Parte_1 CP_1
Per la liquidazione delle voci risarcitorie, si osserva come le lesioni abbiano provocato un danno permanente all‟integrità psicofisica dell‟odierna attrice pari al 10% della totale, secondo la valutazione operata dal C.T.U., con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati si condividono, pertanto, in questa sede;
risultati che, alla luce della documentazione versata dalla danneggiato, danno pieno conto
4 delle lesioni e dei postumi residuati ( “frattura pertrocanterica del collo femorale di destra” ) ritenuti dall‟esperto compatibili con la dinamica prospettata.
Vanno quindi liquidati ( utilizzando quali parametri di riferimento quelli indicati nelle tabelle di
Milano, aggiornate al 2024 ) i seguenti importi già valutati all'attualità: € 16.458,00 per il danno biologico ed € 4,279,00 per il danno morale, valori tabellari su cui operare un aumento del 15% al fine di adeguare la personalizzazione complessiva della liquidazione determinandosi così l‟importo di € 23.847,55; ed € 1.725,00 per l‟inabilità temporanea assoluta ( gg. 15 ) ed € 3.306,25 per l'inabilità temporanea parziale ( gg. 15 al 75%, gg. 20 al 50% e gg. 30 al 25% ).
Risultano poi documentate e congrue, secondo condivisibile valutazione del C.T.U., le spese mediche in misura pari ad € 350,00, da rivalutarsi ad oggi con decorrenza dalla data di effettuazione
( v. produzione attorea in copia ).
Conseguentemente, il complessivo danno derivante dalla somma delle superiori voci ammonta ad € 29.228,80 ( oltre rivalutazione limitatamente al complessivo importo di € 350,00 ).
Su tale complessiva somma vanno poi conteggiati gli interessi compensativi secondo domanda che, stando all‟insegnamento della Suprema Corte, devono essere calcolati dal giorno dell‟insorgenza del credito, nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Nell‟effettuare detto calcolo bisognerà tenere presente che gli interessi si applicano, secondo il tasso legale vigente per i singoli periodi di riferimento, alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione con cadenza mensile alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
la decorrenza degli interessi va conteggiata: sull‟invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea e non dall‟epoca dell‟incidente; sulla temporanea dal dì del fatto.
Orbene, conclusivamente, la somma spettante a al cui pagamento va Parte_1
condannata il , è pari ad € 29.228,80, oltre interessi e Controparte_2
rivalutazione da ponderare in base alle direttive di cui sopra;
sono dovuti sulla somma totale così
determinata e da determinare gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza, che ha reso liquido il credito, e fino al saldo.
5 Per il principio della soccombenza, l‟ente convenuto dovrà rifondere a parte attrice le spese processuali da liquidarsi in complessivi € 4.000,00, oltre oneri accessori come per legge.
■
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 11.12.2025.
Il Giudice
( dott. Davide Romeo )
6
della pratica forense.
I procuratori discutono la causa e concludono riportandosi ai rispettivi scritti difensivi. In particolare l'avv. Cutietta
ribadisce l'eccezione di nullità della C.T.U. per i motivi già
dedotti; l'avv. si oppone, contesta e chiede che la causa Per_1
venga decisa.
Il G.O.P.
dopo Camera di Consiglio provvede come di seguito.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, all‟esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3422/2021 R.G. vertente tra
( avv. Antonino Bongiorno ) Parte_1
Attore
e :
1 in persona dell‟amministratore pro tempore Controparte_1
( avv. Francesco Cutietta )
Convenuto
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
in persona del G.O.P. dr. Davide Romeo, in funzione di Giudice monocratico ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate da con atto di citazione notificato in data 3.03.2021, così provvede: Parte_1
- condanna il , in persona dell‟amministratore pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di della somma complessiva di Parte_1
€ 29.228,80, oltre rivalutazione e interessi da calcolare come indicato nella parte motiva ed interessi al saggio legale dalla data della sentenza sino al dì dell‟effettiva corresponsione;
- condanna il convenuto alla rifusione in favore di parte attrice delle spese CP_1 processuali ( da distrarsi al difensore ex art. 93 c.p.c. ) che liquida in complessivi € 4.000,00, distinti come in parte motiva;
oltre oneri accessori come per legge;
ed oltre le spese di
C.T.U. come da decreti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da integra richiesta di risarcimento per i danni che lo Parte_1 stesso assume di aver subito in conseguenza di un sinistro occorsogli in data 9.05.19 all‟interno dello stabile condominiale di questa via Don Orione n° 35.
Ciò premesso, la valutazione di fondatezza della pretesa risarcitoria azionata muove – anzitutto
– dalla considerazione che alla luce delle difese attoree spiegate e delle risultanze probatorie acquisite, segnatamente delle dichiarazioni rese dal teste ( che ha riferito di aver assistito al Tes_1
sinistro ), deve ritenersi accertato che nella data suindicata mentre si trovava Parte_1 all‟interno dello stabile condominiale suindicato, inciampava nel lembo del tappeto posto lungo il percorso che conduce dall‟ingresso alle diverse unità immobiliari, non adeguatamente fissato al pavimento e cadeva, riportando lesioni fisiche. Va sul punto osservato come in ordine al dinamismo causale dell‟occorso non offra ulteriori elementi la deposizione del teste che ha affermato Tes_2
2 di aver visto il già a terra, dopo averlo sentito urlare, senza essere peraltro in grado di Parte_1 riferire alcunché in ordine alla condizione del tappeto;
né, d‟altro canto, le sue dichiarazioni sono in grado di inficiare efficacemente la deposizione resa dal teste e la sua presenza sui luoghi Tes_1 teatro del sinistro, avendo la stessa affermato “di non essere in grado di riferire con certezza se vi fossero altri soggetti” al momento dell‟occorso, rilevato altresì come la discordanza tra le due deposizioni avente ad oggetto la rimozione o meno del tappeto a cura del portiere sia da ritenersi solo apparente, in difetto di una precisa collocazione temporale da parte del teste della Tes_1
riferita rimozione ( avendo questi dichiarato genericamente che essa interveniva “a seguito dell'occorso”, laddove il teste ha riferito che non veniva effettuata “in attesa dell'arrivo Tes_2 dell'ambulanza” ).
Deve allora stabilirsi se – e per quale ragione – il suddetto evento sia imputabile al
[...]
, proprietario dell‟area teatro del sinistro ( non sussiste contestazione sul Controparte_2
punto ).
Ora, va innanzitutto osservato che per la qualificazione della domanda attorea, la stessa potrebbe sussumersi, alla luce della prospettazione offerta, nell‟alveo applicativo dell‟art. 2051 c.c.,
avendo, pertanto, il danneggiato diritto di agire invocando la responsabilità, operante in via presuntiva, per danni cagionati da cose in custodia. In tal senso, se da un lato incombe sul danneggiato la prova del nesso eziologico tra la cosa e l‟evento lesivo, dall‟altro, una volta individuato il “custode” del bene, questi per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato deve dimostrare che esso si è verificato „per caso fortuito‟, una simile prova non potendosi semplicemente desumere dall‟assenza di prova relativa alla sussistenza di un‟“insidia”, che non è oggetto di un onere incombente sul danneggiato. Al “caso fortuito” va, invero, assimilato
– nella prospettiva del superamento ( integrale o anche solo parziale ) della richiamata presunzione
– il fatto colposo dello stesso danneggiato o il fatto colposo commesso da soggetti terzi ( cfr. ex multis Cass. civ. n. 24739/07 ).
L‟imputazione di responsabilità che la citata disposizione opera in via presuntiva muove dalla considerazione che la produzione di un evento pregiudizievole oggettivamente riconducibile ad una
„cosa‟, in quanto espressione delle sue potenzialità dannose, è fatto che solo chi sulla cosa medesima eserciti i poteri di vigilanza può evitare, con l‟adozione delle misure idonee a neutralizzare le suddette potenzialità: sicché, laddove l‟evento si verifichi, può presumersi che tali poteri di vigilanza non siano stati diligentemente esercitati.
3 Ciò posto, nel caso di specie, deve ritenersi sufficientemente assolto da parte dell‟odierna attrice, in ragione dell‟accertamento sopra operato in punto di dinamismo causale del sinistro,
l‟onere probatorio sulla stessa incombente;
peraltro, va osservato che l‟anomalia configurante una situazione di pericolo può essere ricondotta, come già accennato, alla presenza nello stabile condominiale di un tappeto non fissato idoneamente alla pavimentazione e dunque con un lembo rialzato, evidentemente non percepibile in modo agevole dal singolo utente dello stabile, „patologia‟ detta attinente alla condizione della superficie di calpestio dello stabile che conduce dall‟ingresso alle diverse unità immobiliari, di cui proprietario risultava essere appunto, all‟epoca del sinistro, il
. Controparte_2
Grava, dunque, a tal punto sul convenuto l‟onere di dimostrare, in presenza della CP_1 materiale riconducibilità sopra individuata, l‟imputabilità dell‟evento dannoso per cui è causa al
„caso fortuito‟, al fatto colposo dello stesso danneggiato ovvero, ancora, al fatto colposo di soggetti terzi.
Parte convenuta ha, invero, adombrato che l‟attore, nel percorrere il tratto teatro del sinistro non aveva osservato le comuni regole di diligenza ed accortezza che gli avrebbero permesso di evitare il verificarsi dell‟infortunio.
Questa è l‟allegazione sulla base della quale detto ente nega di essere responsabile dell‟evento per cui si controverte: una allegazione, cioè, con cui si vuole valorizzare la circostanza che l‟evento occorso a scaturì in realtà da un „fatto‟ non dominabile nell‟esercizio dei poteri- Parte_1
doveri di sorveglianza e manutenzione del condominio.
Ma di un simile fatto parte convenuta avrebbe avuto l‟onere di fornire adeguata prova: onere che è rimasto sostanzialmente inadempiuto.
Conseguentemente, alla luce delle superiori argomentazioni, va accolta la richiesta risarcitoria avanzata dal nei confronti del convenuto. Parte_1 CP_1
Per la liquidazione delle voci risarcitorie, si osserva come le lesioni abbiano provocato un danno permanente all‟integrità psicofisica dell‟odierna attrice pari al 10% della totale, secondo la valutazione operata dal C.T.U., con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati si condividono, pertanto, in questa sede;
risultati che, alla luce della documentazione versata dalla danneggiato, danno pieno conto
4 delle lesioni e dei postumi residuati ( “frattura pertrocanterica del collo femorale di destra” ) ritenuti dall‟esperto compatibili con la dinamica prospettata.
Vanno quindi liquidati ( utilizzando quali parametri di riferimento quelli indicati nelle tabelle di
Milano, aggiornate al 2024 ) i seguenti importi già valutati all'attualità: € 16.458,00 per il danno biologico ed € 4,279,00 per il danno morale, valori tabellari su cui operare un aumento del 15% al fine di adeguare la personalizzazione complessiva della liquidazione determinandosi così l‟importo di € 23.847,55; ed € 1.725,00 per l‟inabilità temporanea assoluta ( gg. 15 ) ed € 3.306,25 per l'inabilità temporanea parziale ( gg. 15 al 75%, gg. 20 al 50% e gg. 30 al 25% ).
Risultano poi documentate e congrue, secondo condivisibile valutazione del C.T.U., le spese mediche in misura pari ad € 350,00, da rivalutarsi ad oggi con decorrenza dalla data di effettuazione
( v. produzione attorea in copia ).
Conseguentemente, il complessivo danno derivante dalla somma delle superiori voci ammonta ad € 29.228,80 ( oltre rivalutazione limitatamente al complessivo importo di € 350,00 ).
Su tale complessiva somma vanno poi conteggiati gli interessi compensativi secondo domanda che, stando all‟insegnamento della Suprema Corte, devono essere calcolati dal giorno dell‟insorgenza del credito, nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Nell‟effettuare detto calcolo bisognerà tenere presente che gli interessi si applicano, secondo il tasso legale vigente per i singoli periodi di riferimento, alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione con cadenza mensile alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
la decorrenza degli interessi va conteggiata: sull‟invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea e non dall‟epoca dell‟incidente; sulla temporanea dal dì del fatto.
Orbene, conclusivamente, la somma spettante a al cui pagamento va Parte_1
condannata il , è pari ad € 29.228,80, oltre interessi e Controparte_2
rivalutazione da ponderare in base alle direttive di cui sopra;
sono dovuti sulla somma totale così
determinata e da determinare gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza, che ha reso liquido il credito, e fino al saldo.
5 Per il principio della soccombenza, l‟ente convenuto dovrà rifondere a parte attrice le spese processuali da liquidarsi in complessivi € 4.000,00, oltre oneri accessori come per legge.
■
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 11.12.2025.
Il Giudice
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