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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 3151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3151 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13254/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 13254/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CARUSO GRAZIA MARIA RITA giusta procura in atti.
ATTORE/I contro
(C.F. ), domiciliato in VIA ORSO CORBINO 7 98124 MESSINA;
CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. BARBARO ALESSANDRO giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza ex art. 189 c.p.c. del 26.5.2025 le parti hanno concluso come in verbale e la causa è stata posta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
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Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, l'opponente spiegava le seguenti domande:
“1) accertare e dichiarare che non ha diritto a procedere all'esecuzione forzata nei CP_1 confronti di 2)accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità dei titoli esecutivi di Parte_1 cui in espositiva e comunque la loro inefficacia;
3)accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione per prescrizione dei diritti di credito azionati;
4)col favore delle spese oltre spese generali ed accessori di legge;
5)con ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, nella misura ritenuta di giustizia..”.
Si costituiva l'opposto che concludeva, chiedendo il rigetto delle avverse domande: “1) Ritenere e dichiarare inammissibili e infondate, in fatto e in diritto, le domande attoree proposte nei confronti della a sua volta rappresentata dalla Procuratrice e rigettare Controparte_2 CP_1 l'opposizione avversaria;
2) Respingere la richiesta avversaria avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., difettandone nella fattispecie i presupposti fattuali e giuridici. 3) Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
pagina 1 di 3 All'udienza ex art. 189 c.p.c. del 26.5.2025 le parti hanno concluso come in verbale e la causa è stata posta in decisione.
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In data 25.10.2023, la notificava al Sig. l'atto di precetto (doc. 1) avente CP_1 Parte_1 ad oggetto il pagamento della somma di euro 75.782,28 oltre alle relative spese, per crediti asseritamente derivanti dal Decreto Ingiuntivo n. 39/2013 (RG n.112/2013) riferito ad una linea di credito costituita da contratto di conto corrente e dal Contratto di finanziamento fondiario del 25.03.2008, in favore della Banca Agricola Popolare di Ragusa, credito conseguente ad una cessione di crediti originariamente vantati da Banca Agricola Popolare di Ragusa, successivamente ceduti a
[...] che, a sua volta, in data 17.12.2020 conferiva procura alla per la gestione dei Controparte_2 CP_1 crediti e diritti collegati.
Assume l'opponente che:
- il decreto ingiuntivo n. 39/2013 è divenuto inefficace in conseguenza della sua mancata notifica in quanto mai eseguita, ed il diritto sotteso è comunque prescritto per intervenuto decorso del termine decennale, con la conseguenza che la relativa domanda non potrà essere riproposta neanche incidentalmente nella presente sede;
- il contratto di Finanziamento non è stato notificato in forma esecutiva, ed il diritto di Parte_2 credito è comunque prescritto per decorso del termine decennale, come di seguito meglio precisato.
Eccepisce, quindi,
- nullità derivata dell'atto di precetto (quale atto consequenziale) per inesistenza giuridica, o nullità, o inesistenza mai sanata della notificazione del Decreto Ingiuntivo n. 39/2013 (RG n. 112/2013) e del Contratto di finanziamento fondiario del 2008.
- inesistenza della pretesa creditoria stante l'estinzione dell'obbligo di pagamento in conseguenza dell'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.p.c..
Nelle memorie successive ha sollevato l'ulteriore eccezione di difetto di titolarità attiva del credito in capo all'opposta.
Risulta fondata quest'ultima eccezione.
L'opposta, prescindendo dalla pretesa tardività dell'eccezione, trattandosi di profilo rilevabile d'ufficio dal giudice, ha replicato che la titolarità del credito fatto valere si ricaverebbe: a) dalle vicende societarie già dettagliate;
b) dalla pubblicazione degli avvisi di cessione in GU, che non sostituisce solo la notifica ma: “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario”, contenendo anche la esatta indicazione delle categorie di crediti ceduti (tra cui quello per cui è causa); c) dall'elenco dei creditori ceduti pubblicati sul dominio istituzionale;
d) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1262, per avere la cedente consegnato alla cessionaria e odierna opposta i documenti probatori del credito;
e) dal fatto che la creditrice cedente, nell'ambito della esecuzione immobiliare connessa iscritta al n. 117/16 RE del Tribunale di Catania, non si è opposta e non ha contestato il subentro della odierna deducente, costituendo ciò ficta confessio.
Orbene, osserva il Giudicante come la detta prova non possa ritenersi raggiunta, debitamente considerando che, quanto alla circostanza sub a), trattasi di allegazione generiche e non documentate, quanto alla circostanza sub b) trattasi di mera petizione di principio quella per cui si potrebbe pagina 2 di 3 desumere anche la esatta indicazione delle categorie di crediti ceduti (tra cui quello per cui è causa), quanto alla circostanza sub c) ovvero essere l'elenco dei creditori ceduti pubblicati sul dominio istituzionale trattasi della pretesa di identificare l'oggetto specifico per cui è causa della cessione con rinvio ad un elemento esterno e in alcun modo documentato e, quanto alla circostanza sub e) trattandosi di riferimento ad una procedura incoata verso altro soggetto rispetto all'odierno opponente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie l'opposizione e annulla l'atto di precetto opposto;
- condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 3500, 00 per compenso di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 17 giugno 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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