Trib. Napoli Nord, sentenza 21/03/2025, n. 1078
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Sentenza 21 marzo 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Napoli Nord dal Giudice dott. Antonio Cirma, riguarda un appello contro una sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore. L'appellante ha contestato la decisione di primo grado, sostenendo che il contratto di finanziamento fosse stato erroneamente considerato usurario, in particolare per quanto riguarda il calcolo del TEG e del TAEG, l'inclusione delle spese assicurative e la condanna a un importo superiore agli interessi dovuti. L'appellato, contumace, non ha presentato difese.

Il Giudice ha accolto parzialmente l'appello, evidenziando che il calcolo del TEG deve includere le spese assicurative, contrariamente a quanto sostenuto in primo grado. Ha argomentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le spese collegate all'erogazione del credito devono essere considerate nel calcolo del TEG, e che il tasso effettivo superava il tasso soglia, rendendo quindi usuraria la clausola. Tuttavia, ha corretto l'importo da restituire, stabilendo che la somma dovuta fosse di euro 3.660,96, compensando le spese legali tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli Nord, sentenza 21/03/2025, n. 1078
    Giurisdizione : Trib. Napoli Nord
    Numero : 1078
    Data del deposito : 21 marzo 2025

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