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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/03/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 11321/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile iscritta al n. 11321/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. indicato: ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1
speciale P.T., munito dei relativi poteri in virtù di procura del 05.02.2020 per atto del notaio di Bergamo, rep. n. 31238, racc. n. 3023, rappresentata e difesa, in Per_1
virtù di procura allegata all'atto di appello, dall' avv. Giovanni Alberto Peluso (C.F.
) con domicilio digitale indicato in atti; CodiceFiscale_1
- APPELLANTE –
E
(CF. ; Controparte_1 C.F._2
-APPELLATO CONTUMACE –
OGGETTO: appello
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 6.03.2025
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FATTO E DIRITTO
1. Con atto notificato a il 28.12.2023, ha proposto Controparte_1 Parte_1
appello avverso la sentenza n. 1752/2023 del Giudice di Pace di Frattamaggiore, pubblicata in data 31.05.2023.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui: 1) ha erroneamente considerato il contratto di finanziamento usurario confondendo TEG e
TAEG; 2) ha statuito sull'usurarietà nonostante la mancanza di domanda e di prova di superamento del TEG rispetto al tasso soglia;
3) l'errata inclusione nel TEG delle spese assicurative;
4) l'erroneità della condanna al pagamento di una somma superiore agli interessi debitori.
1.1. non si è costituito, nonostante la regolare notifica dell'appello, Controparte_1
talché ne va dichiarata la contumacia.
2. L'appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
3. Il giudice di prime cure ha errato nel rilevare il superamento del tasso soglia attraverso il raffronto tra tale parametro e il TAEG, anziché con il TEG, il quale è inferiore al TAEG, essendo in quest'ultimo ricompresi anche tutti gli oneri relativi al finanziamento, atteso lo scopo di tale indice di fornire al cliente informazioni esaustive sul costo complessivo del credito.
Nel contratto il TAEG veniva indicato nella misura del 16,92% ed il TEG nella misura del 12,86%.
Veniva, però, precisato che il TEG del 12,86% era determinato senza tener conto degli importi afferenti le polizze assicurative o le garanzie e gli oneri erariali.
In primo grado l'attore ha sostenuto che il TEG determinato al netto del costo della polizza assicurativa, non potrebbe essere ritenuto vincolante ai fini della verifica della natura usuraria delle condizioni pattuite.
La convenuta, oggi appellante, invece, ritiene, al contrario, che, nelle istruzioni della
Banca d'IA del 2006, all'epoca vigenti, al paragrafo C4, relativo al trattamento degli oneri e delle spese, era previsto che “ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito” con la precisazione per cui “le
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spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge”. Poiché nei contratti di finanziamento dietro cessione del quinto l'assicurazione è imposta proprio dalla legge e, precisamente, dall'art. 54 D.P.R. n. 80/1950, del suo costo non si deve tener conto nel calcolo del
TEG.
Ai fini del corretto inquadramento del caso in esame, occorre dunque comprendere se, nella individuazione del parametro del TEG, l'interprete sia vincolato all'osservanza delle disposizioni emanate dalla Banca d'IA, ratione temporis applicabili, oppure se, ad esempio, se ne possa invece prescindere in nome del generale principio di onnicomprensività ricavabile dall'art. 644, quarto comma, c.p.
Fatta questa doverosa premessa, va anzitutto osservato che la questione relativa alle modalità di calcolo del costo complessivo dei contratti di finanziamento stipulati anteriormente all'entrata in vigore delle Istruzioni per la rilevazione dei Tassi
Effettivi Globali Medi ai sensi della legge c.d antiusura, aggiornate al mese di agosto
2009 e, in particolare, quella inerente alla necessità di includere, ai fini della verifica della usurarietà dei tassi di interesse, le spese relative ai contratti di assicurazione obbligatoria, è stata oggetto di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale.
Secondo un primo approccio ermeneutico, inaugurato da parte della giurisprudenza di merito, le Istruzioni di vigilanza “…oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate…Pertanto, ferma restando la natura tecnica delle
Istruzioni, è innegabile che esse siano autorizzate dalla normativa regolamentare e siano necessarie al fine di dare uniforme attuazione al disposto della normativa regolamentare e siano necessarie al fine di dare uniforme attuazione al disposto dell'art. 644, quarto comma,
c.p.. La questione del computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica e a tal fine la scelta della Banca d'IA appare del tutto congrua e ragionevole... Non si ravvisano dunque gli estremi per disattendere o disapplicare dette istruzioni. Conseguentemente non può tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti e quindi l'allegazione di parte attrice risulta palesemente
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infondata, di modo che non vi è motivo di disporre c.t.u. sul punto, atteso che tale indagine avrebbe natura meramente esplorativa” (così Tribunale di Milano del 21 ottobre 2014).
Di contrario avviso è, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità più recente che ha, invece affermato che, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito (a prescindere dal carattere obbligatorio o facoltativo delle stesse), in conformità con quanto previsto dall'art. 644, quarto comma, c.p., essendo, a tal fine, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito (in questi termini Cass. civ. n. 8806 del 05/04/2017).
Pertanto la pretesa esclusione dal TEG degli oneri assicurativi, predicata in virtù della normativa secondaria di settore precedentemente richiamata, non ha trovato positivo riscontro nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, la quale anzi ha precisato che le rilevazioni della Banca d'IA hanno l'unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM (tasso effettivo globale medio) e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tener conto al fine di accertare la usurarietà del compenso, in quanto la composizione di esso trova compiuta descrizione nell'art. 644 c.p.
Tale impostazione ha trovato, poi, ulteriore conferma nella pronuncia del 26 novembre 2021 della Corte di Cassazione n.37058, che appare utile richiamare, perlomeno nei suoi aspetti essenziali.
La Corte, infatti, in un caso del tutto analogo al presente, ha ribadito la rilevanza, ai fini del calcolo del TEG, degli oneri assicurativi, anche nel sistema previgente alle
Istruzioni di vigilanza del 2009 ed anche quando tali oneri assumano i caratteri dell'obbligatorietà.
Con la pronuncia in esame infatti la Corte ha, in primo luogo, evidenziato la centralità della fattispecie usuraria, così come definita dall'art. 644, quinto comma,
c.p. – a norma del quale "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" – ribadendo che a tale disposizione normativa si
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devono necessariamente uniformare e raccordare le diverse norme, anche di rango secondario, che intervengono in materia.
Da ciò ne ha conseguentemente ricavato che non ha alcun rilievo la circostanza che, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 la Banca d'IA non avesse inserito i costi assicurativi.
A sostegno di tale soluzione ermeneutica è stata, poi, richiamata la nota sentenza a
Sezioni Unite n. 16303/2018, in materia di commissione di massimo scoperto. In quella sede la Corte aveva infatti affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non inseriscano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644, quinto comma, c.p., dovrebbe invece essere inclusa (si trattava appunto della commissione di massimo scoperto), rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare.
Pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e di disapplicarli.
Ulteriore argomento sistematico da cui dedurre l'inclusione dei costi assicurativi nel
TEG anche in relazione ai rapporti contrattuali sorti anteriormente alle Istruzioni di vigilanza del 2009, è stato poi tratto dalla sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020, in cui la Corte si è occupata, come è noto, dei rapporti tra usura ed interessi moratori.
In questo importante arresto della giurisprudenza di legittimità, infatti, la Corte nel ribadire l'orientamento interpretativo secondo cui in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica, ha, altresì, affermato, con riferimento agli interessi moratori, che anche se nei decreti ministeriali sino al D.M. 22 marzo 2002, difetta la rilevazione, anche se separata, della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal D.M. 25 marzo 2003) "in ragione dell'esigenza
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primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato ".
Sulla base di queste premesse, la Corte, in relazione al problema interpretativo in questione, ne desumeva ulteriormente che “data l'eadem ratio, tale ragionamento (che non ritiene quindi essenziale l'omogeneità delle grandezze da porre al confronto) deve svolgersi anche con riferimento alla mancata rilevazione fino al D.M. del maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del T.E.G.M., esclusione che, come sopra già illustrato, quindi non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto”(cos' Cass.
n. 37058 del 26 novembre 2021).
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche deve ritenersi che il tasso effettivo del rapporto de quo superi il tasso soglia ratione temporis applicabile.
Risulta infatti che, per quanto stabilito nel contratto di finanziamento contro cessione del quinto di quote dello stipendio oggetto di lite, la società mutuante ha finanziato al cedente-mutuatario, sig. , la somma lorda di euro 20.040,00 Controparte_1
comprensiva di capitale, interessi, oneri accessori, spese di finanziamento, tasse ed oneri assicurativi, che la parte mutuataria si impegnava a restituire alle scadenze fissate nel piano di ammortamento e quindi mediante il versamento di 120 rate mensili da euro 167,00.
A garanzia del rimborso del mutuo, il ricorrente sottoscriveva contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento ed in favore dell'istituto mutuante-cessionario una polizza assicurativa per rischio vita e rischio impiego versando il premio complessivo di euro 1.457,06, con cui veniva garantito l'istituto di credito mutuante.
Nel medesimo contratto di finanziamento stipulato tra le parti, la società mutuante, data l'obbligatorietà della polizza assicurativa, imponeva al mutuatario di contrarre in proprio favore la predetta polizza caricandone l'intero importo direttamente alla parte mutuataria che, pertanto, ne corrispondeva la somma anticipatamente insieme alle altre voci di spesa presenti nel contratto di cessione del quinto.
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E' appena il caso di precisare, poi, che alcun dubbio residua in ordine al fatto che la stipulazione della polizza assicurativa abbia costituito, nel caso di specie, un costo connesso all'erogazione del credito.
Depongono in tal senso vari indici presuntivi di particolare pregnanza.
Nel caso in esame, infatti, in primo luogo vi è stata la contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del credito, sicché deve presumersi che il predetto costo fosse collegato alla concessione del credito e fosse concretamente remunerativo della complessa operazione di credito assicurato.
Va rilevato, oltretutto, che l'appellante non ha fornito, da questo punto di vista, nemmeno alcuna concreta allegazione o prova contraria.
Non di minore importanza a tale fine è il rilievo per cui, il contratto di finanziamento, prevedeva espressamente che, dal totale dovuto al mutuatario, sarebbe stato detratto il costo delle polizze assicurative e la circostanza che il pagamento del premio di dette polizze è avvenuto in un'unica soluzione.
Ne emerge che il solo interesse tutelato dall'assicurazione è quello della mutuante.
Dalla documentazione depositata in primo grado si ricava che, tenuto conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, collegate alla erogazione del credito, ivi compreso il costo dell'assicurazione, il TEG ammontava al 15,74%, superiore al tasso soglia del 15,51%.
Pertanto, deve farsi applicazione dell'art. 1815, secondo comma, c.c., a tenore del quale "Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".
4. È invece fondato l'ultimo motivo di appello.
Il giudice di prime cure ha riconosciuto all'attore la somma richiesta di euro 8.538,11 da contenersi nei limiti di competenza del giudice adito, in euro 5.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
In realtà gli interessi ammontavano ad euro 3.660,96 e di questa sola somma andava disposta la restituzione.
5. Stante l'accoglimento parziale dell'appello, vanno integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Antonio Cirma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1752/2023 del Giudice di Parte_2
Pace di Frattamaggiore, pubblicata in data 31.05.2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- 1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- 2) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n.
1752/2023 del Giudice di Pace di Frattamaggiore, condanna al Parte_1
pagamento, in favore di , della somma di euro 3.660,96, oltre Controparte_1
interessi legali dal 14.10.2019 fino al soddisfo;
- 3) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Così deciso in Aversa il 21.03.2025.
Il Giudice
dott. Antonio Cirma
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