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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 15/04/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 336/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 336/2023 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. GIACOBBE Parte_1 VITTORIO, giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice in opposizione contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti FICOLA MARIA LAURA e PIZZUTO CP_1
ANDREA, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto opposto
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n.9/2023- r. g. n. 32/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) Accogliere la presente opposizione e, conseguentemente, dichiarare nullo, annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 9/2023 emesso dal Tribunale della Spezia il 05.01.2023 ad istanza di . CP_1
2) Dichiarare e riconoscere che la concludente è carente di legittimazione passiva in ordine alla domanda avanzata Pt_1 in via monitoria dal ricorrente.
3) In subordine dichiarare e riconoscere che la concludente può legittimamente opporre in compensazione il credito Pt_1 nei confronti del ricorrente come risultante dalla documentazione che si produce.
4) Condannare al pagamento di spese e compensi del presente giudizio”. CP_1
Parte convenuta ha concluso come segue:
“Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza, eccezione e deduzioni rigettata,
NEL MERITO, rigettare l'opposizione promossa da in quanto infondata per i motivi espressi, con CP_2 conferma del decreto ingiuntivo opposto;
IN OGNI CASO, con condanna dell'opponente al pagamento dei compensi, oltre esborsi anche del spese generali
15%), CNA e IVA come per legge di questo giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c., oltre che delle spese sopportate nel procedimento di mediazione n° 278/2023 nonché, a norma dell'art. 96 primo e terzo comma
c.p.c., al pagamento di risarcimento del danno per responsabilità aggravata, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre che di ulteriore somma equitativamente quantificata”.
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato a controparte, la Parte_1 svolgeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 9/2023 con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 333.344,00 oltre interessi e spese del monitorio in favore di . CP_1
Parte attrice premetteva di aver avviato esecuzione presso terzi iscritta a r.g. n. 2/2017, conclusasi con l'assegnazione della somma di Euro 333.344,00 in proprio favore, regolarmente incassata e che- tuttavia- a seguito di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo fondante tale esecuzione forzata
(decreto ingiuntivo n. 1044/2016), il debitore aveva agito in sede monitoria per ottenerne la restituzione da parte della banca, avendo la sentenza n. 564/2021 emessa in accoglimento dell'opposizione svolta dal revocato il decreto ingiuntivo, emesso in origine per Euro 495.530,52 e riconoscendo CP_1 invece un credito in favore del correntista per Euro 88.811,42. Contr svolgeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dall'intestato Tribunale, con cui gli era stata ingiunta la restituzione di tali somme, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, essendo stato il credito azionato in sede esecutiva ceduto in favore di sicché Controparte_3 eventuali preteste restitutorie avrebbero dovuto essere rivolte alla cessionaria, a cui in definitiva la banca aveva inoltrato tali somme.
In subordine, evidenziava come, in ogni caso, la sentenza n. 564/2021 su cui si fondava il decreto ingiuntivo opposto, avesse natura meramente dichiarativa e dunque, ad eccezione del capo relativo alla condanna alle spese di lite, non era provvisoriamente esecutiva, sicché la banca- finché non fosse intervenuta sentenza definitiva- sarebbe rimasta creditrice del per tali importi. CP_1
Sulla base di tali premesse, l'attrice concludeva chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, contestava le eccezioni avversarie, evidenziando che: CP_1
a) L'azione promossa in sede monitoria fosse finalizzata ad ottenere la ripetizione dell'indebito Contr incassato da sulla base del decreto ingiuntivo n. 1044/2016, revocato con sentenza n.
564/2021 e delle somme assegnate nella procedura esecutiva presso terzi nelle more incardinata dalla banca in data 27.7.2017 (data dell'effettivo pagamento da parte del terzo); Contr b) Alcun credito sarebbe sorto in capo a nei confronti di parte convenuta, risultando infondata la ricostruzione in diritto offerta da controparte.
Il GI concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e, nelle more, interveniva anche la sentenza resa dalla Corte d'appello di Genova, n. 651/2023, con cui trovava conferma la sentenza di I grado e l'opponente provvedeva ad eseguire il pagamento delle somme ingiunte. Istruita documentalmente e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa era trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce giudizio di cognizione che presenta una struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è lasciata all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per contestare i fatti costitutivi della pretesa azionata, soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa, che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito.
pagina 2 di 5 Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
In base al principio consacrato dall'art. 2697 c.c. l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto ed ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso assunta nei suoi confronti sulla base di un contratto a prestazioni corrispettive, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare: 1) l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio;
2) l'adempimento della propria obbligazione e l'inadempimento della controparte, nonché l'eventuale danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento, gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione o di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (SS.UU. Cass. n.
3373/2010; SS. UU. Cass. n. 13533/2001).
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorso monitorio è stato depositato dal al fine di ottenere CP_1 la restituzione delle somme indebitamente incassate da a seguito di pignoramento presso CP_4 terzi conclusosi positivamente con l'ordinanza di assegnazione e il successivo pagamento da parte del terzo, a fronte di un giudizio a cognizione piena che ha condotto alla caducazione del titolo esecutivo.
Tali circostanze sono pacifiche e risultano documentalmente provate.
In tale contesto, alcuna fondatezza può riconoscersi all'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'odierna attrice, risultando le somme incassate dalla medesima.
Sul punto, già con ordinanza del 22.6.2023 il GI evidenziava che:
Il motivo di opposizione sub. a) allo stato pare destituito di fondamento, atteso che – in disparte ogni valutazione sui rapporti tra cedente e cessionaria- l'opponente deduce che la cessione del credito vantato nei confronti di 2018 sarebbe intervenuta in data 23.12.2017, mentre l'ordinanza di CP_3 assegnazione da parte del GE nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi, ai sensi dell'art. 552
c.p.c. è del 27.7.2017, sicché la cessione sarebbe intervenuta solo successivamente, inoltre il terzo Contr pignorato ha provveduto ad eseguire i pagamenti sempre in favore di (cfr. doc. 17 fasc. , CP_1 la quale invece non ha allegato alcuna prova a riscontro della circostanza genericamente allegata di aver “agito quale mero veicolo al fine di far pervenire le somme al creditore”.
Tali argomentazioni, peraltro, trovano conferma anche nel ricorso in appello presentato dalla cessionaria, e – in tale contesto- il giudice di appello ha rigettato l'impugnazione da questi proposta in quanto appare evidente che la domanda con cui pretenderebbe di vantare nei Controparte_3 confronti del “debitore” ceduto un credito complessivo di € 279.621,48 (€ 84.190,45 CP_1
+ € 191.431,03) riferito a un credito originario inesistente appare infondata. E ciò in quanto, giova ribadire, nel momento in cui il credito è stato ceduto da a era già CP_2 Controparte_3 pendente la causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1044/2016 iscritta a ruolo nel gennaio 2017,
(quasi un anno prima della cessione dei crediti) e pertanto, e, soprattutto, Controparte_3 [...]
erano perfettamente a conoscenza che veniva ceduto un credito sul quale era insorta una CP_5 contestazione relativamente al suo ammontare”.
pagina 3 di 5 In tale contesto, la dichiarazione proveniente da , in quanto avvenuta solo in corso di CP_3 causa e datata 3.5.2024, non è in grado di incidere sull'esito del presente giudizio, dovendo semmai Contr e regolare i rispettivi rapporti interni, in ragione dell'asserito doppio pagamento eseguito CP_3 dalla banca (l'uno, in favore della cessionaria, l'altro, in ripetizione al convenuto), in disparte la possibilità- non valutata dalla difesa dell'opponente- di chiamare in causa proprio la cessionaria, sì da chiedere di essere manlevata o per indicarla ai fini di una eventuale laudatio actoris.
Quanto al motivo sub. b) la contestazione non è parimenti condivisibile, atteso che il pagamento di indebito deriva dall'incasso della somma di Euro 333.344,00 da parte della banca a fronte dell'esecuzione forzata medio tempore promossa e sfociata nell'ordinanza di assegnazione del
27.7.2017, sulla base di un decreto ingiuntivo successivamente revocato.
Sul punto la S.C. ha affermato che “il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione anche in riferimento alla revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tal caso, la domanda di restituzione può essere proposta dinanzi allo stesso giudice dell'opposizione, ovvero anche separatamente, ed in quest'ultima ipotesi il relativo giudizio non dev'essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione al decreto ingiuntivo, non essendo la restituzione subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'opposizione” (cfr. Cass. n. 19296/2005;
Cass. n. 30389/2019).
Alcuna compensazione può quindi essere eccepita, non essendo più giuridicamente esistente l'accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo, in quanto revocato con la sentenza n. 564/2021 emessa dall'intestato Tribunale e confermata in appello, pur nella pendenza del ricorso in Cassazione. In conclusione, l'opposizione è infondata e, in quanto tale, deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi di cui al DM n. 55/20141 s.m.i. – valore della controversia, in assenza di particolari questioni di diritto e dell'istruttoria meramente documentale. La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c. non può invece essere accolta: anche ritenendo integrati i presupposti oggettivo (soccombenza) e soggettivo (l'aver agito con malafede o colpa grave), si osserva come parte opponente non abbia opportunamente dimostrato la ricorrenza dell'ulteriore elemento.
La responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova;
ed ancora, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento ogni qualvolta sia carente non solo l'elemento soggettivo dell'illecito e, dunque, la mala fede o la colpa grave, ma anche l'elemento oggettivo, ovvero la entità del danno sofferto (cfr. ex multis Trib. Cassino 28.7.2016; Trib. Ivrea 17.2.2012).
E cioè oltre ai presupposti soggettivo e oggettivo sopra richiamati, ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento dei danni è altresì necessario che la controparte dimostri la concreta ed effettiva sussistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima (Cass. n. 4443/2015). pagina 4 di 5 Infatti, la liquidazione dei danni, sebbene effettuabile d'ufficio, richiede comunque la prova, gravante sulla parte che richiede il risarcimento, sia dell'an, ovvero della concreta esistenza di un pregiudizio, che del quantum, ossia della sua quantificazione o, quantomeno, la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (cfr. Cda Firenze 15.9.2010; Trib. Bari 15.11.2017; Trib. Taranto 9.10.2012; Trib. Bassano del Grappa 27.10.2011; Trib. Bari 25.5.2011).
Nel caso di specie, ferma la condanna al pagamento delle spese di lite a carico di parte soccombente, non si ritiene ravvisabile alcun ulteriore danno, in alcun modo allegato, tenuto conto anche dell'anticipazione dell'udienza di comparizione delle parti da parte della Presidente dell'intestato Tribunale e dell'accogliento dell'istanza ex art. 648 c.p.c. da parte del GI, che ha condotto alla restituzione in tempi congrui degli importi indicati nel decreto ingiuntivo.
Parimenti, in relazione al co. 3 dell'art. 96 c.p.c., non si rinvengono i presupposti per l'accoglimento
(cfr. in tal senso Cass. n. 9912/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così dispone:
Rigetta l'opposizione svolta da e conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 9/2023- r. g. n. 32/2023 emesso dall'intestato Tribunale in data 5.1.2023;
Condanna rifondere a le spese del presente Parte_1 CP_1 giudizio, che si liquidano in Euro 11.229,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, se dovuta, da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in La Spezia, in data 14.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 336/2023 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. GIACOBBE Parte_1 VITTORIO, giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice in opposizione contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti FICOLA MARIA LAURA e PIZZUTO CP_1
ANDREA, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto opposto
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n.9/2023- r. g. n. 32/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) Accogliere la presente opposizione e, conseguentemente, dichiarare nullo, annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 9/2023 emesso dal Tribunale della Spezia il 05.01.2023 ad istanza di . CP_1
2) Dichiarare e riconoscere che la concludente è carente di legittimazione passiva in ordine alla domanda avanzata Pt_1 in via monitoria dal ricorrente.
3) In subordine dichiarare e riconoscere che la concludente può legittimamente opporre in compensazione il credito Pt_1 nei confronti del ricorrente come risultante dalla documentazione che si produce.
4) Condannare al pagamento di spese e compensi del presente giudizio”. CP_1
Parte convenuta ha concluso come segue:
“Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza, eccezione e deduzioni rigettata,
NEL MERITO, rigettare l'opposizione promossa da in quanto infondata per i motivi espressi, con CP_2 conferma del decreto ingiuntivo opposto;
IN OGNI CASO, con condanna dell'opponente al pagamento dei compensi, oltre esborsi anche del spese generali
15%), CNA e IVA come per legge di questo giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c., oltre che delle spese sopportate nel procedimento di mediazione n° 278/2023 nonché, a norma dell'art. 96 primo e terzo comma
c.p.c., al pagamento di risarcimento del danno per responsabilità aggravata, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre che di ulteriore somma equitativamente quantificata”.
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato a controparte, la Parte_1 svolgeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 9/2023 con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 333.344,00 oltre interessi e spese del monitorio in favore di . CP_1
Parte attrice premetteva di aver avviato esecuzione presso terzi iscritta a r.g. n. 2/2017, conclusasi con l'assegnazione della somma di Euro 333.344,00 in proprio favore, regolarmente incassata e che- tuttavia- a seguito di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo fondante tale esecuzione forzata
(decreto ingiuntivo n. 1044/2016), il debitore aveva agito in sede monitoria per ottenerne la restituzione da parte della banca, avendo la sentenza n. 564/2021 emessa in accoglimento dell'opposizione svolta dal revocato il decreto ingiuntivo, emesso in origine per Euro 495.530,52 e riconoscendo CP_1 invece un credito in favore del correntista per Euro 88.811,42. Contr svolgeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dall'intestato Tribunale, con cui gli era stata ingiunta la restituzione di tali somme, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, essendo stato il credito azionato in sede esecutiva ceduto in favore di sicché Controparte_3 eventuali preteste restitutorie avrebbero dovuto essere rivolte alla cessionaria, a cui in definitiva la banca aveva inoltrato tali somme.
In subordine, evidenziava come, in ogni caso, la sentenza n. 564/2021 su cui si fondava il decreto ingiuntivo opposto, avesse natura meramente dichiarativa e dunque, ad eccezione del capo relativo alla condanna alle spese di lite, non era provvisoriamente esecutiva, sicché la banca- finché non fosse intervenuta sentenza definitiva- sarebbe rimasta creditrice del per tali importi. CP_1
Sulla base di tali premesse, l'attrice concludeva chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, contestava le eccezioni avversarie, evidenziando che: CP_1
a) L'azione promossa in sede monitoria fosse finalizzata ad ottenere la ripetizione dell'indebito Contr incassato da sulla base del decreto ingiuntivo n. 1044/2016, revocato con sentenza n.
564/2021 e delle somme assegnate nella procedura esecutiva presso terzi nelle more incardinata dalla banca in data 27.7.2017 (data dell'effettivo pagamento da parte del terzo); Contr b) Alcun credito sarebbe sorto in capo a nei confronti di parte convenuta, risultando infondata la ricostruzione in diritto offerta da controparte.
Il GI concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e, nelle more, interveniva anche la sentenza resa dalla Corte d'appello di Genova, n. 651/2023, con cui trovava conferma la sentenza di I grado e l'opponente provvedeva ad eseguire il pagamento delle somme ingiunte. Istruita documentalmente e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa era trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce giudizio di cognizione che presenta una struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è lasciata all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per contestare i fatti costitutivi della pretesa azionata, soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa, che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito.
pagina 2 di 5 Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
In base al principio consacrato dall'art. 2697 c.c. l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto ed ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso assunta nei suoi confronti sulla base di un contratto a prestazioni corrispettive, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare: 1) l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio;
2) l'adempimento della propria obbligazione e l'inadempimento della controparte, nonché l'eventuale danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento, gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione o di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (SS.UU. Cass. n.
3373/2010; SS. UU. Cass. n. 13533/2001).
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorso monitorio è stato depositato dal al fine di ottenere CP_1 la restituzione delle somme indebitamente incassate da a seguito di pignoramento presso CP_4 terzi conclusosi positivamente con l'ordinanza di assegnazione e il successivo pagamento da parte del terzo, a fronte di un giudizio a cognizione piena che ha condotto alla caducazione del titolo esecutivo.
Tali circostanze sono pacifiche e risultano documentalmente provate.
In tale contesto, alcuna fondatezza può riconoscersi all'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'odierna attrice, risultando le somme incassate dalla medesima.
Sul punto, già con ordinanza del 22.6.2023 il GI evidenziava che:
Il motivo di opposizione sub. a) allo stato pare destituito di fondamento, atteso che – in disparte ogni valutazione sui rapporti tra cedente e cessionaria- l'opponente deduce che la cessione del credito vantato nei confronti di 2018 sarebbe intervenuta in data 23.12.2017, mentre l'ordinanza di CP_3 assegnazione da parte del GE nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi, ai sensi dell'art. 552
c.p.c. è del 27.7.2017, sicché la cessione sarebbe intervenuta solo successivamente, inoltre il terzo Contr pignorato ha provveduto ad eseguire i pagamenti sempre in favore di (cfr. doc. 17 fasc. , CP_1 la quale invece non ha allegato alcuna prova a riscontro della circostanza genericamente allegata di aver “agito quale mero veicolo al fine di far pervenire le somme al creditore”.
Tali argomentazioni, peraltro, trovano conferma anche nel ricorso in appello presentato dalla cessionaria, e – in tale contesto- il giudice di appello ha rigettato l'impugnazione da questi proposta in quanto appare evidente che la domanda con cui pretenderebbe di vantare nei Controparte_3 confronti del “debitore” ceduto un credito complessivo di € 279.621,48 (€ 84.190,45 CP_1
+ € 191.431,03) riferito a un credito originario inesistente appare infondata. E ciò in quanto, giova ribadire, nel momento in cui il credito è stato ceduto da a era già CP_2 Controparte_3 pendente la causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1044/2016 iscritta a ruolo nel gennaio 2017,
(quasi un anno prima della cessione dei crediti) e pertanto, e, soprattutto, Controparte_3 [...]
erano perfettamente a conoscenza che veniva ceduto un credito sul quale era insorta una CP_5 contestazione relativamente al suo ammontare”.
pagina 3 di 5 In tale contesto, la dichiarazione proveniente da , in quanto avvenuta solo in corso di CP_3 causa e datata 3.5.2024, non è in grado di incidere sull'esito del presente giudizio, dovendo semmai Contr e regolare i rispettivi rapporti interni, in ragione dell'asserito doppio pagamento eseguito CP_3 dalla banca (l'uno, in favore della cessionaria, l'altro, in ripetizione al convenuto), in disparte la possibilità- non valutata dalla difesa dell'opponente- di chiamare in causa proprio la cessionaria, sì da chiedere di essere manlevata o per indicarla ai fini di una eventuale laudatio actoris.
Quanto al motivo sub. b) la contestazione non è parimenti condivisibile, atteso che il pagamento di indebito deriva dall'incasso della somma di Euro 333.344,00 da parte della banca a fronte dell'esecuzione forzata medio tempore promossa e sfociata nell'ordinanza di assegnazione del
27.7.2017, sulla base di un decreto ingiuntivo successivamente revocato.
Sul punto la S.C. ha affermato che “il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione anche in riferimento alla revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tal caso, la domanda di restituzione può essere proposta dinanzi allo stesso giudice dell'opposizione, ovvero anche separatamente, ed in quest'ultima ipotesi il relativo giudizio non dev'essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione al decreto ingiuntivo, non essendo la restituzione subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'opposizione” (cfr. Cass. n. 19296/2005;
Cass. n. 30389/2019).
Alcuna compensazione può quindi essere eccepita, non essendo più giuridicamente esistente l'accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo, in quanto revocato con la sentenza n. 564/2021 emessa dall'intestato Tribunale e confermata in appello, pur nella pendenza del ricorso in Cassazione. In conclusione, l'opposizione è infondata e, in quanto tale, deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi di cui al DM n. 55/20141 s.m.i. – valore della controversia, in assenza di particolari questioni di diritto e dell'istruttoria meramente documentale. La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c. non può invece essere accolta: anche ritenendo integrati i presupposti oggettivo (soccombenza) e soggettivo (l'aver agito con malafede o colpa grave), si osserva come parte opponente non abbia opportunamente dimostrato la ricorrenza dell'ulteriore elemento.
La responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova;
ed ancora, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento ogni qualvolta sia carente non solo l'elemento soggettivo dell'illecito e, dunque, la mala fede o la colpa grave, ma anche l'elemento oggettivo, ovvero la entità del danno sofferto (cfr. ex multis Trib. Cassino 28.7.2016; Trib. Ivrea 17.2.2012).
E cioè oltre ai presupposti soggettivo e oggettivo sopra richiamati, ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento dei danni è altresì necessario che la controparte dimostri la concreta ed effettiva sussistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima (Cass. n. 4443/2015). pagina 4 di 5 Infatti, la liquidazione dei danni, sebbene effettuabile d'ufficio, richiede comunque la prova, gravante sulla parte che richiede il risarcimento, sia dell'an, ovvero della concreta esistenza di un pregiudizio, che del quantum, ossia della sua quantificazione o, quantomeno, la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (cfr. Cda Firenze 15.9.2010; Trib. Bari 15.11.2017; Trib. Taranto 9.10.2012; Trib. Bassano del Grappa 27.10.2011; Trib. Bari 25.5.2011).
Nel caso di specie, ferma la condanna al pagamento delle spese di lite a carico di parte soccombente, non si ritiene ravvisabile alcun ulteriore danno, in alcun modo allegato, tenuto conto anche dell'anticipazione dell'udienza di comparizione delle parti da parte della Presidente dell'intestato Tribunale e dell'accogliento dell'istanza ex art. 648 c.p.c. da parte del GI, che ha condotto alla restituzione in tempi congrui degli importi indicati nel decreto ingiuntivo.
Parimenti, in relazione al co. 3 dell'art. 96 c.p.c., non si rinvengono i presupposti per l'accoglimento
(cfr. in tal senso Cass. n. 9912/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così dispone:
Rigetta l'opposizione svolta da e conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 9/2023- r. g. n. 32/2023 emesso dall'intestato Tribunale in data 5.1.2023;
Condanna rifondere a le spese del presente Parte_1 CP_1 giudizio, che si liquidano in Euro 11.229,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, se dovuta, da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in La Spezia, in data 14.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
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