Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5918 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 26905/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 26905/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to presso lo stu- Parte_1 C.F._1
dio dell'Avv. MARINO FEDERICA (c.f.: ) dal quale è rappr.to e C.F._2
difeso in virtù di procura in atti
- Appellante
E
(c.f.: ), elett.te dom.to pres- Controparte_1 P.IVA_1
so lo studio dell'Avv. GIAMMUSSO LUCA (c.f.: ) dal quale è C.F._3
rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- Appellato
E codice fiscale , in persona del legale rappresen- Controparte_2 P.IVA_2
tante pro tempore, come assistito e difeso dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'avv. Lucia Capriello (C.F. giusta procura generale ad lites, C.F._4
allegata, elettivamente domiciliato in presso la casa comunale sita in Piazza CP_2
Municipio, Palazzo San Giacomo
- Appellato
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CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La sig.ra ha inteso proporre appello avverso la sentenza Parte_1
n. 26470/23 del Giudice di Pace di Sez. II, dott. , resa il 22.05.23 e CP_2 Per_1
depositata il 24.05.23 sul ricorso presentato dalla sig.ra avver- Parte_1
so la cartella esattoriale n. 071 2023 0005075501 000 relativa a sanzioni ammini- strative per l'anno 2019, con interessi e sanzioni, per il totale di euro 286,78.
Con l'originario ricorso l'attuale appellante lamentava l'omessa notifica dell'atto richiamato in cartella (verbale di contestazione della violazione al CdS ele- vato dal con conseguente invalidità derivata della cartella e de- Controparte_2
claratoria di decadenza dell'ente comunale dal potere di contestazione dell'illecito.
Nel giudizio di primo grado sia l' che l'ente Controparte_3
impositore mettevano di costituirsi. Controparte_2
L'appellata sentenza ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di prova della tempestività dell'opposizione.
L'appellante ha inteso contrastare tale statuizione evidenziando che, essendo stata notificata la cartella a mezzo pec inoltrata dall' , come da Controparte_1
ricevuta di consegna in atti, la prova della tempestività emergeva in maniera palese dalla documentazione prodotta. Ha, quindi, chiesto, in riforma della sentenza, acco- gliersi l'opposizione.
L' , costituitasi nel giudizio di appello, ha so- Controparte_1
stanzialmente evidenziato la propria estraneità alla fase di accertamento del credito ed ai motivi di doglianza fatti valere, in chiave recuperatoria, nei confronti del solo
Controparte_2
Quest'ultimo, nel costituirsi, ha preliminarmente negato di essere stato rego- larmente notiziato del procedimento di primo grado;
si legge in comparsa che “il ri- corso in uno al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non sono stati notifi- cati. Del resto, nel fascicolo di primo grado, non c'è prova dell'avvenuta notifica”.
Ha, infine, sostenuto e documentato la rituale notifica del verbale richiamato
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in cartella.
All'esito di numerosi rinvii volti a consentire l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, rilevatisi improduttivi in ragione dello smarrimento e man- cato rinvenimento dello stesso, la causa è stata rinviata alla data del 12 giugno 2025 per la decisione, con sostituzione dell'udienza a mezzo del deposito di note di trat- tazione scritta ex art.127 ter c.p.c..
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Dagli atti di causa emerge l'omessa acquisizione del fascicolo d'ufficio di pri- mo grado, non trasmesso a questo Tribunale pur a fronte dei numerosi e reiterati solleciti formulati dalla cancelleria del giudice del gravame a quello di primo grado.
L'impossibilità di rinvenimento del fascicolo d'ufficio e delle produzioni di parte ivi inserite emerge in maniera inequivoca dall'attestazione di cancelleria de- positata telematicamente dall'appellante in data 23 gennaio 2025; essa, inoltre, fa seguito al mancato riscontro dei solleciti sopra richiamati.
Ancora in data 10 giugno 2025 (cfr. note depositate dall'appellante in data 11 giugno 2025) viene confermato il mancato rinvenimento di detto fascicolo.
Ciò premesso e tenuto conto di quanto dedotto dal in or- Controparte_2
dine al difetto di instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti nell'ambito del giudizio di primo grado appare evidente come lo smarrimento del fascicolo d'ufficio di primo grado impedisca qualsivoglia verifica di detta circostanza, avuto particolare riguardo alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.
Invero l'art.7 comma 7 del D. Lgs. n.150 del 2011 prescrive che “ Con il decre- to di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice or- dina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancel- leria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricor- so ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5”.
Nel caso di specie, occorre far applicazione dei principi affermati dalla Su- prema Corte di Cassazione che, con la pronunzia del 01/10/2014 n.20757, ha affer-
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mato che “in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il giudice d'appello che ravvisi l'inesistenza della notificazione del ricorso in opposizione ed il perfeziona- mento della fase dell' "edictio actionis" con il tempestivo deposito del ricorso nel termine di legge, deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata e, in applica- zione analogica dell'art. 354 cod. proc. civ., rimettere la causa al primo giudice il quale provvederà ad assegnare termine perentorio per la notificazione, così da per- mettere l'instaurazione del contraddittorio con la controparte. Nè rileva che l'inesi- stenza della notificazione dell'atto introduttivo non sia (a differenza della nullità del- la notificazione) contemplata dall'art. 354 cod. proc. civ., che fa riferimento ai pro- cedimenti introdotti con citazione, nei quali non può verificarsi l'inesistenza della no- tificazione, dal momento che l'iscrizione della causa a ruolo presuppone che sia in- tervenuta la notifica della citazione, e non tiene conto della scissione tra "edictio ac- tionis" e "vocatio in jus" che si verifica nei procedimenti introdotti con ricorso”.
In difetto di prova della regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del giudizio di primo grado, va dichiarata la nullità della sentenza impu- gnata e rimessi gli atti al Giudice di Pace di che provvederà alla rituale in- CP_2
staurazione del contraddittorio delle parti.
L'ascrivibilità del motivo di nullità ad inefficienze imputabili all'organo giudi- cante giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 26470/23 del Giudice di Pace di Sez. II,
[...] CP_2
dott. D'Onofrio, resa il 22.05.23 e depositata il 24.05.23, e per l'effetto, di- chiara la nullità di detta sentenza, rimettendo le parti innanzi al Giudice di
Pace di norma dell'art.354 c.p.c., con riassunzione da operarsi a cura CP_2
delle stesse nel termine di legge;
➢ compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Si comunichi ai difensori a norma dell'art.430 c.p.c..
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Così deciso in Napoli il 13 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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