Art. 2. 1. L'assegno straordinario vitalizio di cui all'articolo 1 e' assegnato, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, previa comunicazione al Parlamento, ad un numero massimo di cinque sportivi, per ciascun anno, individuati da una commissione, istituita, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. La commissione di cui al comma 1, nominata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, e' cosi' composta:
a) il presidente;
b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
c) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) un rappresentante designato dal Comitato olimpico nazionale italiano;
e) un rappresentante designato dalla Commissione nazionale atleti.
3. Con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' disciplinato il funzionamento della commissione.
Nota all'art. 2, comma 3:
- Il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
2. La commissione di cui al comma 1, nominata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, e' cosi' composta:
a) il presidente;
b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
c) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) un rappresentante designato dal Comitato olimpico nazionale italiano;
e) un rappresentante designato dalla Commissione nazionale atleti.
3. Con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' disciplinato il funzionamento della commissione.
Nota all'art. 2, comma 3:
- Il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".