Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 23/12/2025, n. 23656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23656 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23656/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12368/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12368 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato -OMISSIS- -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Grottaferrata, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (comunicato a mezzo p.e.c. del 04.09.2025 prot. n. -OMISSIS-), recante il diniego opposto dalla Polizia Locale del Comune di Grottaferrata all’ostensione dei documenti amministrativi richiesti con l’istanza di accesso agli atti ex Lege n. 241/1990 acquisita al protocollo comunale con il numero -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza depositata il 2/12/2025, con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2025 la dott.ssa VI DA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Riferisce la ricorrente di avere chiesto - a seguito di un incidente stradale, occorso il 2/8/2025 nel Comune di Grottaferrata, nel quale aveva riportato lesioni il proprio figlio minore, alla guida di un motociclo – di accedere, mediante visione ed estrazione di copia, ai filmati registrati nella predetta data, tra le ore 2,00 e le ore 3,30, dalle videocamere in uso alla Polizia Locale, installate in prossimità del luogo dell’incidente.
Siffatta istanza, tuttavia, è stata esplicitamente rigettata dall’Amministrazione intimata con il provvedimento oggetto di impugnazione, motivato nel modo seguente: “ Con riferimento alle richiesti di cui ai punti 1 – 3 si comunica che la conservazione dei filmati richiesti è stata eseguita da codesto Comando di Polizia Locale, tuttavia, poiché gli stessi sono stati acquisiti, per accertamenti di polizia giudiziaria, dalla Legione Carabinieri Lazio – Compagnia di Frascati, la richiesta di accesso sui predetti filmati, non può trovare accoglimento, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, in quanto le immagini risultano «coperte da segreto di indagine».
Pertanto, potrà rivolgersi all’Autorità Inquirente o alla competente Procura della Repubblica per chiedere il rilascio della copia degli atti contenuti nel fascicolo penale, ovvero per munirsi del nulla osta al rilascio ”.
2. Avverso la predetta determinazione è insorta l’odierna ricorrente con atto di gravame, proposto ex art. 116 c.p.a., notificato alle controparti in data 2/10/2025 e tempestivamente depositato in giudizio in giudizio in data 17/10/2025, a sostegno del quale ha formulato un unico, articolato, mezzo di gravame, rubricato: “ VIOLAZIONE DI LEGGE – FALSA APPLICAZIONE degli artt. 22, 24 L. 241/1990, 24 e 97 Cost. e 329 c.p.p. ”, con il quale, dopo avere richiamato conferente giurisprudenza, ha dedotto che i filmati delle telecamere di sicurezza in uso alla Polizia Locale non costituiscono atti di indagine ai quali si applica il segreto istruttorio, ma costituiscono atti amministrativi, come tali, suscettibili di ostensione.
3. In data 27/11/2025, tuttavia, la ricorrente ha versato agli atti del giudizio la comunicazione, prot. -OMISSIS- inoltrata a mezzo p.e.c. di pari data, con cui la PL di Grottaferratta le ha consentito l’accesso – effettivamente avvenuto in data 7/11/2025, giusta esibito verbale Prot. n. -OMISSIS-. - alla documentazione richiesta con la predetta istanza e, in particolare, a: “ quattro file video estrapolati dalla videosorveglianza cittadina, relativi al sinistro stradale ”.
3.1 Conseguentemente, la ricorrente, in data 2/12/2025, ha depositato in giudizio una memoria con cui ha chiesto dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere e, in applicazione del criterio di soccombenza virtuale, la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite.
4. Il Comune di Grottaferrata non si è costituito nel presente giudizio.
5. Alla Camera di Consiglio del 19 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Sussistono i presupposti per addivenire ad una pronuncia declaratoria della cessata materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., stante la esplicita istanza di declaratoria in questo senso formulata dalla parte ricorrente con la memoria/istanza depositata il 2/12/2025 e risultando per tabulas che il Comune di Grottaferrata, nelle more del giudizio, ha concesso alla ricorrente l’accesso ai filmati oggetto della pretesa ostensiva, con l’esibito sopravvenuto provvedimento prot. -OMISSIS-.
6. In applicazione dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa ( ex multis , Consiglio di Stato, Sezione IV, 4 aprile 2023, n. 3493; Idem , Sezione III, 5 luglio 2022, n. 559), infatti, va ribadito che: “ La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce il giudizio nel merito e consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale, fatto valere in giudizio, da parte dell’Amministrazione con un provvedimento posto in essere spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale (Consiglio di Stato, Sezione VI, 15 giugno 2020, n. 3767). La cessazione della materia del contendere opera, infatti, quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato (Consiglio di Stato, Sezione II, 18 febbraio 2020, n. 1227; Idem 20 dicembre 2019, n. 8615; Idem, Sezione VI, 23 maggio 2019, n. 3378). È, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Consiglio di Stato, Sezione V, 5 aprile 2016, n. 1332). La dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone, invece, il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice (Consiglio di Stato, Sezione IV, 9 settembre 2009, n. 5402; Idem 11 ottobre 2007, n. 5355). La decisione che dichiara la cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo è caratterizzata, al contrario, dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione (Consiglio di Stato, Sezione IV, 20 novembre 2017, n. 5343); tale decisione non ha pertanto valenza meramente processuale, ma contiene l’accertamento relativo al rapporto amministrativo controverso e alla pretesa sostanziale vantata dall’interessato (Consiglio di Stato, Sezione IV, 14 ottobre 2011, n. 5533) ”.
6.1 Ne deriva che, poichè nella fattispecie di cui è causa l’Amministrazione intimata ha, nelle more del processo, adottato un provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa sostanziale azionata nel presente giudizio, ricorrono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a.
7. In applicazione del principio di soccombenza virtuale, le spese di lite vanno poste a carico del Comune intimato nella misura che, tenuto conto del non elevato livello di complessità della causa, il Collegio ritiene congruo determinare complessivamente nell’importo di Euro 1.000,00 (Mille/00).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a.
Condanna il Comune di Grottaferrata, in persona del Sindaco pro tempore , al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in € 1.000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CH CA, Presidente
VI DA, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI DA | CH CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.