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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/11/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3149/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. AL ZZ Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa CA RO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3149/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. DI GREGORIO LUISA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, sentenza di separazione consensuale dei coniugi n. 90/2024, pubblicata in data
19/03/2024 dal Tribunale di Modena nell'ambito del procedimento R.G.
440/2024;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 4 - atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1) “ Dichiarare la cessazione degli effetti civili del del matrimonio civile celebrato a
OR (MO) ordinando all' Ufficiale di Stato Civile di OR (MO) a mezzo rituale comunicazione , di procedere alla trascrizione dell' emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) Confermare le condizioni di separazione nel seguente modo:
Il figlio è affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni dell' affidamento condiviso , restando a vivere con la madre in Sassuolo (SA) alla via Francesco
Selmi , 9 ;
La casa coniugale che prima era in comunione dei due coniugi ora è di proprietà esclusiva ( tramite rogito notarile ) della signora la quale Parte_1 continuerà a vivere con il piccolo;
Per_1
PIANO GENITORIALE
In ordine alla frequentazione padre- figlio , nel rispetto dei reciproci impegni e soprattutto delle esigenze del piccolo , i coniugi concordano che: Per_1 il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà dando un congruo ( almeno un giorno prima ) preavviso;
i sabati e le domeniche saranno alternate.
Nel periodo estivo ( intendendosi per tale quello compreso tra la fine dell' anno scolastico e l' inizio del successivo ) il figlio trascorrerà con il padre metà Per_1 delle vacanze da concordare come scaglionarle , che saranno , in concreto e preventivamente , individuati d' accordo con la madre.
pagina 2 di 4 per le vacanze natalizie il figlio trascorrerà con il padre , metà delle vacanze da concordare come scaglionarle ad anni alterni , i giorni 24 , 25 e 26 dalle ore 17 del 24 alle ore 17 del 26 oppure i giorni 31 dicembre – 1 e 2 gennaio, dalle ore 17 del 31 dicembre alle ore 17 del 2 gennaio , previo accordo tra i genitori;
per le vacanze metà delle vacanze da concordare come scaglionarle di Pasqua il figlio trascorrerà con il padre , ad anni alterni, il giorni di Pasqua o del Lunedì in Albis.
Il regime stabilito deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non convivente;
i coniugi si impegnano , infatti, a consentire che il figlio incontri il padre ogni qual volta lo desidera , compatibilmente con i propri impegni e con quelli dei genitori.
Il signor , corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese la Parte_2 somma mensile di 100,00 quale contributo al mantenimento del figlio da Per_1 sttembre 2025; gli importi suddetti verranno annualmente rivalutati secondo gli indici ISTAT dal mese di luglio 2025.
Il signor si impegna a corrispondere alla signora il 50 % delle Parte_2 spese straordinarie sostenute per il minore , le quali a titolo semplificativo si provvede a fare un elenco ( spese scolastiche , mediche , ludiche ecc. ).
I coniugi , dandosi atto della reciproca autonomia patromoniale , dichiarano di non avere pretese economiche per il loro mantenimento, riconoscendo di non poter pretendere alcunchè , a tale titolo, l' uno dall' altro .
Ogni qualvolta il minore dovrà raggiungere da solo o con uno dei genitori mete fuori dal luogo di residenza nonché fuori da territorio nazionale , sarà necessario il rilascio del consenso di entrambi i genitori o comunque di un genitore nei confronti dell' altro, i quali dovranno portarsi reciprocamente a conoscenze delle mete da raggiungere insieme al minore nonché del tempo di permanenza.
I coniugi , si danno atto dell' assenza di altri beni comuni”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
pagina 3 di 4 - considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in OR il 25/04/2015 fra , nata a Parte_1
SS (MO) il 21/05/1985 e , nato a [...] Parte_2
(MO) il 08/07/1981 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di OR di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2015 Atto n. 1 Parte II Serie A
III - DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice estensore
CA RO
Il Presidente
AL ZZ
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. AL ZZ Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa CA RO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3149/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. DI GREGORIO LUISA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, sentenza di separazione consensuale dei coniugi n. 90/2024, pubblicata in data
19/03/2024 dal Tribunale di Modena nell'ambito del procedimento R.G.
440/2024;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 4 - atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1) “ Dichiarare la cessazione degli effetti civili del del matrimonio civile celebrato a
OR (MO) ordinando all' Ufficiale di Stato Civile di OR (MO) a mezzo rituale comunicazione , di procedere alla trascrizione dell' emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) Confermare le condizioni di separazione nel seguente modo:
Il figlio è affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni dell' affidamento condiviso , restando a vivere con la madre in Sassuolo (SA) alla via Francesco
Selmi , 9 ;
La casa coniugale che prima era in comunione dei due coniugi ora è di proprietà esclusiva ( tramite rogito notarile ) della signora la quale Parte_1 continuerà a vivere con il piccolo;
Per_1
PIANO GENITORIALE
In ordine alla frequentazione padre- figlio , nel rispetto dei reciproci impegni e soprattutto delle esigenze del piccolo , i coniugi concordano che: Per_1 il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà dando un congruo ( almeno un giorno prima ) preavviso;
i sabati e le domeniche saranno alternate.
Nel periodo estivo ( intendendosi per tale quello compreso tra la fine dell' anno scolastico e l' inizio del successivo ) il figlio trascorrerà con il padre metà Per_1 delle vacanze da concordare come scaglionarle , che saranno , in concreto e preventivamente , individuati d' accordo con la madre.
pagina 2 di 4 per le vacanze natalizie il figlio trascorrerà con il padre , metà delle vacanze da concordare come scaglionarle ad anni alterni , i giorni 24 , 25 e 26 dalle ore 17 del 24 alle ore 17 del 26 oppure i giorni 31 dicembre – 1 e 2 gennaio, dalle ore 17 del 31 dicembre alle ore 17 del 2 gennaio , previo accordo tra i genitori;
per le vacanze metà delle vacanze da concordare come scaglionarle di Pasqua il figlio trascorrerà con il padre , ad anni alterni, il giorni di Pasqua o del Lunedì in Albis.
Il regime stabilito deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non convivente;
i coniugi si impegnano , infatti, a consentire che il figlio incontri il padre ogni qual volta lo desidera , compatibilmente con i propri impegni e con quelli dei genitori.
Il signor , corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese la Parte_2 somma mensile di 100,00 quale contributo al mantenimento del figlio da Per_1 sttembre 2025; gli importi suddetti verranno annualmente rivalutati secondo gli indici ISTAT dal mese di luglio 2025.
Il signor si impegna a corrispondere alla signora il 50 % delle Parte_2 spese straordinarie sostenute per il minore , le quali a titolo semplificativo si provvede a fare un elenco ( spese scolastiche , mediche , ludiche ecc. ).
I coniugi , dandosi atto della reciproca autonomia patromoniale , dichiarano di non avere pretese economiche per il loro mantenimento, riconoscendo di non poter pretendere alcunchè , a tale titolo, l' uno dall' altro .
Ogni qualvolta il minore dovrà raggiungere da solo o con uno dei genitori mete fuori dal luogo di residenza nonché fuori da territorio nazionale , sarà necessario il rilascio del consenso di entrambi i genitori o comunque di un genitore nei confronti dell' altro, i quali dovranno portarsi reciprocamente a conoscenze delle mete da raggiungere insieme al minore nonché del tempo di permanenza.
I coniugi , si danno atto dell' assenza di altri beni comuni”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
pagina 3 di 4 - considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in OR il 25/04/2015 fra , nata a Parte_1
SS (MO) il 21/05/1985 e , nato a [...] Parte_2
(MO) il 08/07/1981 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di OR di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2015 Atto n. 1 Parte II Serie A
III - DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice estensore
CA RO
Il Presidente
AL ZZ
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