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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/07/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati dott. Vincenzo Di Pede Presidente relatore dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 669/2022 r.g. affari civili contenziosi, vertente tra:
(nato a [...] in data [...]), con l' avv. Parte_1
BOCCUTI MARIA (già con l' avv. STASI AGOSTINO) - RICORRENTE
E
(nata a [...] in data [...]), Controparte_1 con l' avv. CONSOLE FRANCESCA - RESISTENTE
E
PRCURATORE DELLA REPUBBLICA - INTERVENIENTE
OGGETTO: separazione giudiziale coniugi (art. 151 CC)
CONCLUSIONI: come da note di p.c. in atti
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 23.3.2022, ha chiesto che fosse Parte_1 pronunciata la separazione dal coniuge , con cui Controparte_1 ha contratto matrimonio in Rossano in data 04/07/2004 (registro atti di matrimonio del detto Comune, anno 2004, parte II^ n. 17). Ha dedotto che dal rapporto di coniugio sono nati (nata il [...]) (nata il Persona_1 Persona_2
09.11.2007), (nata il [...]), (nato il Parte_2 Parte_3
02.06.2013) e (nata il [...]) e che con il tempo la Parte_4
1 convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile. Nessuna particolare condizione ha richiesto a latere della declaratoria di separazione, limitandosi ad invocare l' adozione <di ogni altro provvedimento utile e necessario nell' interesse della prole>>.
2 si è associata alla domanda di separazione, Controparte_1 ma ha richiesto che questa fosse pronunciata con addebito al marito, adducendo che la crisi coniugale è derivata da una relazione extraconiugale del medesimo, a seguito della cui scoperta egli ha lasciato la casa familiare. Ha altresì richiesto l' affido esclusivo della prole minorenne, l' assegnazione della casa familiare e un assegno di mantenimento a carico del marito dell' importo di € 250,00 per lei e di €
1.000,00 per i figli.
4 Fallito il tentativo di conciliazione all' udienza del 13.9.2022, il Presidente ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 708 CPC, affidando la prole ad entrambi i genitori, salva la loro collocazione prevalente presso la madre, assegnataria della casa coniugale, e ponendo a carico del l' obbligo di Pt_1 contribuire al mantenimento dei figli versando alla moglie un assegno mensile di €
700,00 e partecipando al 50% delle spese straordinarie.
Espletata la prova testimoniale richiesta dalla e acquisita nota dell' INPS CP_1 inerente alle erogazioni da esso effettuate in favore dei coniugi, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni con note ex art. 127 ter CPC, richiamando quelle indicate negli atti introduttivi. La ha altresì richiesto che CP_1
l' assegno unico e universale fosse erogato per l' intero importo a lei (e non per il
50% al marito).
5 Con nota del 6.5.2022, il PM ha espresso parere non oppositivo alla pronuncia della separazione.
6 Quindi la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio con ordinanza del
13.5.2025, con concessione dei termini ex art. 190 CPC, ridotti a gg. 20 + 20.
*** *** ***
7.a La domanda di separazione, avanzata dall' uno e dall' altro dei coniugi, va accolta, in quanto la mancata ripresa della convivenza nel tempo di durata del presente procedimento (3 anni) è sintomo sicuro dell' irreversibilità della crisi coniugale e, quindi, della intollerabilità della convivenza.
2
7.b La richiesta di addebito avanzata dalla nei confronti del marito merita CP_1 accoglimento. I tre testimoni addotti dalla medesima - , Testimone_1
e – hanno tutti riferito che il marito ha Testimone_2 Testimone_3 lasciato la casa coniugale nell' agosto 2021, a seguito di una lite insorta per via della scoperta, da parte della moglie, della relazione da lui intrapresa con altra donna. Stante la gravità della violazione del dovere di fedeltà e di coabitazione da parte del e non essendo emerso che l' affectio coniugalis fosse già Pt_1 irrimediabilmente venuta meno al tempo della commissione di tale violazione, deve affermarsi l' addebitabilità a carico del della intollerabilità della Pt_1 convivenza e, quindi, della separazione (vedi, tra le tante, Cass. n. 3923 del
19/02/2018: << Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire
l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà>>).
8 Per quanto attiene all' affidamento dei figli, a fronte della richiesta della CP_1 di affidamento esclusivo dei figli minorenni a suo favore in ragione del disinteresse verso gli stessi manifestato dal questi non ha contestato alcunché Pt_1
(vedi memoria integrativa del medesimo ex art. 709 comma 3 CPC, nel testo vigente ratione temporis): ciò induce il Collegio a ritenere che il Pt_1 effettivamente abbia scarsa attenzione alle esigenze della prole e che quindi possa accogliersi la richiesta della di affido esclusivo. Affido che ovviamente va CP_1 riferito solo ai figli ad oggi ancora minorenni, ossia (che comunque diverrà Per_2 maggiorenne il 9 novembre p.v.), , OV e . In Pt_2 Parte_4 dispositivo sono dettate la modalità di visita del padre riguardo ai detti figli minori.
9 In relazione alle richieste di natura economica avanzate dalla – e CP_1 comunque adottabili d' ufficio con riguardo ai figli minori -, va considerato che la
, priva di patrimonio, non lavora, è titolare di una pensione di invalidità e CP_1 percepisce emolumenti assistenziali, laddove il anch' egli privo di Pt_1 patrimonio, è bracciante agricolo e percepisce redditi di poche migliaia di euro l'
3 anno nonché le indennità di disoccupazione agricola. Tale situazione giustifica il rigetto del contributo al proprio mantenimento chiesto dalla a carico del CP_1
e il contenimento dell' obbligo di contribuzione di questo al Pt_1 mantenimento dei figli nella misura di € 750,00 (ossia € 150,00 a figlio, compresa la primogenita , maggiorenne ma ancora non indipendente Per_1 economicamente), oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie.
10 L' addebito della separazione a carico del importa l' imputazione al Pt_1 medesimo delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara la separazione tra i coniugi e Parte_1 [...]
, con addebito al Controparte_1 Pt_1
b) Dispone l' affido esclusivo dei minori , , OV e Per_2 Pt_2 alla madre , alla Parte_4 Controparte_1 quale è assegnata la casa familiare sita alla via Cairoli snc in Corigliano –
Rossano, area urbana Rossano;
c) Dispone che il padre possa incontrare la secondogenita , prossima Per_2 al raggiungimento della maggiore età, su semplice accordo con la medesima;
d) Dispone che il padre possa incontrare e intrattenersi con i figli , Pt_2
OV ed due pomeriggi a settimana;
l' intera Parte_4 giornata del sabato ovvero della domenica (una settimana il sabato, quella successiva la domenica); cinque giorni consecutivi nel periodo natalizio;
tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, nonché dieci giorni consecutivi nel periodo estivo (luglio/agosto);
e) Dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei cinque figli versando alla moglie, con decorrenza dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza, entro il 10 di ogni mese, l' importo di € 750,00
(rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT), nonché partecipando al
50% delle spese straordinarie (intese per tali quelle assolutamente necessarie e di rilevante importo);
4 f) Dispone che l' assegno unico e universale sia erogato nella sua interezza in favore di;
Controparte_1
g) Rigetta la richiesta della di contributo al proprio mantenimento;
CP_1
h) Condanna alla rifusione, a favore della – e, Parte_1 CP_1 per essa, dell' avv. FRANCESCA CONSOLE, procuratore distrattario - delle spese di lite che liquida in € 1.900,00 per compenso d' avvocato, oltre 15 % per rimborso spese generali, nonché cassa e iva.
Castrovillari, camera di consiglio del 16/07/2025
Il Presidente estensore dott. Vincenzo Di Pede
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