CASS
Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/07/2024, n. 18242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18242 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 6057-2021 proposto da: LE LI, rappresentato e difeso dall’avv. EDMONDO PANELLA e domiciliato presso la cancelleria della Corte di CAzione
- ricorrente -
contro COMUNE DI CELANO, in persona del legale rapprsentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, IA AD BE Civile Sent. Sez. 2 Num. 18242 Anno 2024 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 03/07/2024 2 di 8 n. 1, nello studio dell’avv. ANTONIO FEGATILLI, che lo rappresenta e difende
- controricorrente -
nonchè contro BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA S.C.P.A. - intimata - avverso la sentenza n. 1117/2020 della CORTE DI APPELLO di L’AQUILA, depositata il 11/08/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva;
udito il P.G., nella persona della dott.ssa ROSA MARIA DELL’ERBA uditi i difensori delle parti;
FATTI DI CAUSA Con atto di citazione del 10.1.2013 il Comune di Celano evocava in giudizio LL NO innanzi il Tribunale di Avezzano, invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto della proprietà, per usucapione, in suo favore, di un immobile che l’ente locale aveva precedentemente acquistato giusta atto di compravendita del 28.10.1991 ma che era stato in seguito assoggettato a pignoramento, venduto all’asta e trasferito all’LL giusta decreto di trasferimento del 30.5.2011. Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda e chiamando in causa il creditore pignorante, UN Gestione Crediti S.p.a., il quale a sua volta si costituiva resistendo alla pretesa dell’ente locale attore. Con sentenza n. 812/2015 il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 1117/2020, la Corte di Appello di L’Aquila riformava la decisione di primo grado, accogliendo la domanda di usucapione spiegata dal Comune di Celano, 3 di 8 ravvisando, nella fattispecie, il possesso continuativo, pacifico e ultraventennale del cespite oggetto di causa. Secondo la Corte d’Appello, in particolare, il riferimento, da parte dell’ente locale, all’atto di acquisto del bene oggetto di causa, risalente al 1991, sarebbe stato operato non già ai fini di porre il predetto titolo alla base della relazione con la res, ma al solo scopo di individuare il momento iniziale di detto rapporto di fatto. Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia LL NO, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di Celano. Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.c.r.l., intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Il ricorso, chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 16.11.2023 dinanzi questa medesima sezione, in prossimità della quale la parte controricorrente ha depositato memoria, è stato rinviato a nuovo ruolo, con ordinanza interlocutoria n. 3630/2023, per essere trattato in udienza pubblica. In prossimità dell’udienza pubblica, ambo le parti hanno depositato memoria ed il P.G. ha depositato note scritte. Sono comparsi all’udienza pubblica il P.G. Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, l’avv. Edmondo Panella, per la parte ricorrente, che ha insistito anch’egli per l’accoglimento, e l’avv. NI Fegatilli, per la parte controricorrente, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1158 e 922 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente accolto la domanda di usucapione spiegata dal Comune di Celano, senza considerare che l’odierno ricorrente ne aveva eccepito l’inammissibilità, alla luce del fatto che lo stesso ente locale aveva 4 di 8 dedotto di aver acquistato la proprietà del cespite oggetto di causa mediante atto di compravendita del 1991, anteriore al pignoramento, alla vendita all’asta ed al conseguente trasferimento della proprietà del bene in capo al ricorrente. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia invece la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non contestate circostanze di fatto espressamente contestate dal ricorrente. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate. La sentenza impugnata afferma che l’acquisto del 1991 sarebbe stato menzionato dal Comune, nelle sue difese, “… solo per meglio descrivere la vicenda e far risalire l’inizio del possesso alla data della stipula, ossia al 28.11.1991” (cfr. pag. 7). Il che conferma, tuttavia, la tesi dell’odierno ricorrente, secondo cui l’inizio della relazione con la res consegue alla conclusione di un contratto di trasferimento della proprietà della stessa. La materiale apprensione del cespite alla disponibilità dell’ente locale, quindi, e la sua successiva cessione in comodato all’Associazione Misericordia di Celano, per ricoverarvi l’ambulanza (cfr. pag. 9), non costituiscono manifestazioni di un possesso esercitato uti dominus da colui che non sia il titolare del bene, bensì la diretta conseguenza dell’esplicazione, da parte del proprietario della cosa, delle facoltà di escludere altri dal suo godimento, e di sfruttarla concedendone l’uso a terzi, che costituiscono il nucleo essenziale dello statuto del diritto di proprietà, inteso (appunto) innanzitutto come ius excludendi alios. In altri termini, il riferimento del momento iniziale della relazione di fatto con la cosa ad un titolo idoneo a trasferirne la proprietà esclude la configurabilità di un possesso utile ad usucapionem, posto che il proprietario non può usucapire quel che già gli appartiene. Né rileva il fatto che il cespite sia stato, in 5 di 8 seguito, pignorato e ceduto a terzi, in buona fede, posto che l’acquisto del 1991, dal quale l’ente locale trae, in ultima analisi, il proprio titolo, non era stato trascritto, per evidente scelta, o leggerezza, del Comune stesso: non si configura, dunque, una situazione di acquisto a non domino, o di nullità del titolo di acquisto, del tutto valido tra le parti e quindi idoneo a trasferire la proprietà, bensì un profilo di mera inopponibilità dello stesso nei confronti dei terzi che, in buona fede, hanno, rispettivamente, pignorato il cespite in capo al soggetto che ne risultava ancora formalmente proprietario, in base alle risultanze dei registri immobiliari, ed acquistato la proprietà dello stesso all’esito di aggiudicazione in asta pubblica. Poiché tuttavia l’inopponibilità del contratto del 1991 non ne implica l’invalidità, ma soltanto l’inefficacia nei confronti dei predetti terzi, il titolo in base al quale il Comune aveva acquistato la proprietà del bene di cui è causa rimane valido. La relazione con la cosa intrattenuta negli anni dall’ente locale, dunque, trae il suo fondamento proprio dal (valido) titolo di cui sopra, con conseguente inammissibilità, per il soggetto che già sia proprietario del bene per effetto di un titolo derivativo, di proporre domanda per il riconoscimento dell’acquisto della proprietà dello stesso bene per usucapione. Sul punto, va precisato che la trascrizione del titolo di acquisto, o della domanda giudiziale rientrante nell’elenco di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c. è funzionale alla risoluzione del conflitto tra diversi acquirenti del medesimo bene immobile e non è derogato dalla circostanza che uno dei titoli rechi data anteriore all’altro, dovendosi comunque fare riferimento alla data della trascrizione (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6994 del 23/11/1983, Rv. 431635 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 08/03/2006, Rv. 586332). Da quanto sopra deriva la fondatezza del primo motivo. Altrettanto fondata è la seconda doglianza, poiché la Corte di Appello ha ritenuto accoglibile la domanda di usucapione spiegata 6 di 8 dal Comune di Celano sul presupposto che il possesso esclusivo del cespite oggetto di causa non fosse stato contestato dall’LL e che, comunque, l’ente locale avesse dimostrato l’esercizio di una relazione di fatto con la cosa, laddove invece, al contrario, l’odierno ricorrente non avrebbe provato di aver mai avuto il possesso del bene di cui si discute, né che in relazione allo stesso fosse stata eseguita l’immissione in possesso in capo al custode della procedura esecutiva all’esito della quale l’LL aveva conseguito il decreto trasferimento del magazzino. In realtà, il ricorrente ha dedotto e documentato, mediante il richiamo testuale al contenuto delle sue difese, di aver espressamente contestato il possesso pacifico, continuativo e indisturbato del Comune per oltre un ventennio (cfr. pag. 13 del ricorso), e di aver anche depositato in atti del giudizio di prime cure il verbale con cui del 28.1.2009 con cui l’I.V.G. territorialmente competente aveva eseguito le operazioni di accesso, ricognizione ed immissione in custodia del compendio immobiliare pignorato, del quale faceva parte anche il magazzino oggetto di causa, e la successiva istanza dell’8.6.2009 rivolta dall’I.V.G., in veste di custode giudiziario, al giudice dell’esecuzione per la liberazione degli immobili pignorati (cfr. pagg. 13 e 14 del ricorso). L’LL, dunque, aveva sia contestato la sussistenza del possesso pacifico, indisturbato, pubblico ed ultraventennale del Comune, sia dimostrato che lo stesso era stato comunque interrotto dagli atti con i quali il custode della procedura esecutiva dalla quale egli traeva il suo titolo di proprietà aveva proceduto all’accesso, alla ricognizione ed all’immissione nel possesso del compendio esecutato. Né rileva, come prova del possesso utile ad usucapionem rivendicato dal Comune, il fatto che quest’ultimo abbia concesso in comodato a terzi il bene, poiché, come già esposto, tale circostanza costituisce una esplicazione tipica delle facoltà spettanti al proprietario della cosa, e dunque una diretta conseguenza del trasferimento di proprietà realizzato, a 7 di 8 favore del Comune, sin dal 1991, in base ad un titolo valido ed efficace, ancorché non trascritto e dunque inopponibile al creditore pignorante ed all’aggiudicatario del cespite in sede esecutiva, i quali in buona fede avevano agito sulla base delle risultanze dei registri immobiliari. In definitiva, il ragionamento in base al quale il giudice di merito ha ritenuto accoglibile la domanda di usucapione proposta dal Comune è doppiamente fallace, da un lato perché si fonda su una mancata contestazione del requisito materiale che, nei fatti, non sussiste, e dall’altro perché valorizza una circostanza – ovverosia la concessione del bene in comodato a terzi– che di per sé non è indice univoco della configurabilità di un possesso utile ad usucapionem, ben potendo costituire l’effetto della signoria sulla cosa derivante dal titolo di acquisto derivativo in forza del quale l’ente locale aveva inizialmente conseguito la disponibilità del cespite oggetto di causa. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 116, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie ed omesso di motivare, o fornito motivazione insufficiente, su un punto fondamentale della controversia, rappresentato dalla mancata considerazione dell’eccezione di inammissibilità della domanda di usucapione proposta dal Comune. La censura è assorbita dall’accoglimento delle prime due. Solo per completezza, ed in replica alle osservazioni svolte in sede di discussione dal difensore dell’ente territoriale, rileva il Collegio che non coglie nel segno, per sostenere la legittimità dell’acqauito per usucapione, il richiamo all’istituto dell’usucapione abbreviata di cui all’art. 1159 cc e all’acquisto per usucapione del bene comune da parte del coerede. 8 di 8 E’ sufficiente in proposito osservare che l’istituto dell’usucapione abbreviata presuppone l’assenza di un titolo valido, e la presenza di un titolo solo astrattamente idoneo, mentre nel caso in esame, il titolo, come si è visto, è valido e perfettamente idoneo a trasferire la proprietà all’acquirente, seppur inopponibile ai terzi per mancata trascrizione. Nel caso di usucapione del bene comune da parte del coerede, a sua volta, manca, ovviamente, un titolo di proprietà dell’intero cespite comune, ipotesi qui certamente non ricorrente perché nel caso in esame l’usucapiente Comune di Celano era già proprietario per intero del bene per averlo acquistato in base ad atto in forma scritta (art. 1350 n. 1 cc). Il giudice del rinvio dovrà dunque procedere ad un rinnovato esame della fattispecie sulla scorta dei principi enunciati. In definitiva, vanno accolti i primi due motivi del ricorso e dichiarato assorbito il terzo. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviava alla Corte di Appello di L’Aquila, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
la Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il terzo. CA la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia la causa alla Corte di Appello di L’Aquila, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
- ricorrente -
contro COMUNE DI CELANO, in persona del legale rapprsentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, IA AD BE Civile Sent. Sez. 2 Num. 18242 Anno 2024 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 03/07/2024 2 di 8 n. 1, nello studio dell’avv. ANTONIO FEGATILLI, che lo rappresenta e difende
- controricorrente -
nonchè contro BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA S.C.P.A. - intimata - avverso la sentenza n. 1117/2020 della CORTE DI APPELLO di L’AQUILA, depositata il 11/08/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva;
udito il P.G., nella persona della dott.ssa ROSA MARIA DELL’ERBA uditi i difensori delle parti;
FATTI DI CAUSA Con atto di citazione del 10.1.2013 il Comune di Celano evocava in giudizio LL NO innanzi il Tribunale di Avezzano, invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto della proprietà, per usucapione, in suo favore, di un immobile che l’ente locale aveva precedentemente acquistato giusta atto di compravendita del 28.10.1991 ma che era stato in seguito assoggettato a pignoramento, venduto all’asta e trasferito all’LL giusta decreto di trasferimento del 30.5.2011. Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda e chiamando in causa il creditore pignorante, UN Gestione Crediti S.p.a., il quale a sua volta si costituiva resistendo alla pretesa dell’ente locale attore. Con sentenza n. 812/2015 il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 1117/2020, la Corte di Appello di L’Aquila riformava la decisione di primo grado, accogliendo la domanda di usucapione spiegata dal Comune di Celano, 3 di 8 ravvisando, nella fattispecie, il possesso continuativo, pacifico e ultraventennale del cespite oggetto di causa. Secondo la Corte d’Appello, in particolare, il riferimento, da parte dell’ente locale, all’atto di acquisto del bene oggetto di causa, risalente al 1991, sarebbe stato operato non già ai fini di porre il predetto titolo alla base della relazione con la res, ma al solo scopo di individuare il momento iniziale di detto rapporto di fatto. Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia LL NO, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di Celano. Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.c.r.l., intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Il ricorso, chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 16.11.2023 dinanzi questa medesima sezione, in prossimità della quale la parte controricorrente ha depositato memoria, è stato rinviato a nuovo ruolo, con ordinanza interlocutoria n. 3630/2023, per essere trattato in udienza pubblica. In prossimità dell’udienza pubblica, ambo le parti hanno depositato memoria ed il P.G. ha depositato note scritte. Sono comparsi all’udienza pubblica il P.G. Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, l’avv. Edmondo Panella, per la parte ricorrente, che ha insistito anch’egli per l’accoglimento, e l’avv. NI Fegatilli, per la parte controricorrente, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1158 e 922 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente accolto la domanda di usucapione spiegata dal Comune di Celano, senza considerare che l’odierno ricorrente ne aveva eccepito l’inammissibilità, alla luce del fatto che lo stesso ente locale aveva 4 di 8 dedotto di aver acquistato la proprietà del cespite oggetto di causa mediante atto di compravendita del 1991, anteriore al pignoramento, alla vendita all’asta ed al conseguente trasferimento della proprietà del bene in capo al ricorrente. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia invece la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non contestate circostanze di fatto espressamente contestate dal ricorrente. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate. La sentenza impugnata afferma che l’acquisto del 1991 sarebbe stato menzionato dal Comune, nelle sue difese, “… solo per meglio descrivere la vicenda e far risalire l’inizio del possesso alla data della stipula, ossia al 28.11.1991” (cfr. pag. 7). Il che conferma, tuttavia, la tesi dell’odierno ricorrente, secondo cui l’inizio della relazione con la res consegue alla conclusione di un contratto di trasferimento della proprietà della stessa. La materiale apprensione del cespite alla disponibilità dell’ente locale, quindi, e la sua successiva cessione in comodato all’Associazione Misericordia di Celano, per ricoverarvi l’ambulanza (cfr. pag. 9), non costituiscono manifestazioni di un possesso esercitato uti dominus da colui che non sia il titolare del bene, bensì la diretta conseguenza dell’esplicazione, da parte del proprietario della cosa, delle facoltà di escludere altri dal suo godimento, e di sfruttarla concedendone l’uso a terzi, che costituiscono il nucleo essenziale dello statuto del diritto di proprietà, inteso (appunto) innanzitutto come ius excludendi alios. In altri termini, il riferimento del momento iniziale della relazione di fatto con la cosa ad un titolo idoneo a trasferirne la proprietà esclude la configurabilità di un possesso utile ad usucapionem, posto che il proprietario non può usucapire quel che già gli appartiene. Né rileva il fatto che il cespite sia stato, in 5 di 8 seguito, pignorato e ceduto a terzi, in buona fede, posto che l’acquisto del 1991, dal quale l’ente locale trae, in ultima analisi, il proprio titolo, non era stato trascritto, per evidente scelta, o leggerezza, del Comune stesso: non si configura, dunque, una situazione di acquisto a non domino, o di nullità del titolo di acquisto, del tutto valido tra le parti e quindi idoneo a trasferire la proprietà, bensì un profilo di mera inopponibilità dello stesso nei confronti dei terzi che, in buona fede, hanno, rispettivamente, pignorato il cespite in capo al soggetto che ne risultava ancora formalmente proprietario, in base alle risultanze dei registri immobiliari, ed acquistato la proprietà dello stesso all’esito di aggiudicazione in asta pubblica. Poiché tuttavia l’inopponibilità del contratto del 1991 non ne implica l’invalidità, ma soltanto l’inefficacia nei confronti dei predetti terzi, il titolo in base al quale il Comune aveva acquistato la proprietà del bene di cui è causa rimane valido. La relazione con la cosa intrattenuta negli anni dall’ente locale, dunque, trae il suo fondamento proprio dal (valido) titolo di cui sopra, con conseguente inammissibilità, per il soggetto che già sia proprietario del bene per effetto di un titolo derivativo, di proporre domanda per il riconoscimento dell’acquisto della proprietà dello stesso bene per usucapione. Sul punto, va precisato che la trascrizione del titolo di acquisto, o della domanda giudiziale rientrante nell’elenco di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c. è funzionale alla risoluzione del conflitto tra diversi acquirenti del medesimo bene immobile e non è derogato dalla circostanza che uno dei titoli rechi data anteriore all’altro, dovendosi comunque fare riferimento alla data della trascrizione (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6994 del 23/11/1983, Rv. 431635 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 08/03/2006, Rv. 586332). Da quanto sopra deriva la fondatezza del primo motivo. Altrettanto fondata è la seconda doglianza, poiché la Corte di Appello ha ritenuto accoglibile la domanda di usucapione spiegata 6 di 8 dal Comune di Celano sul presupposto che il possesso esclusivo del cespite oggetto di causa non fosse stato contestato dall’LL e che, comunque, l’ente locale avesse dimostrato l’esercizio di una relazione di fatto con la cosa, laddove invece, al contrario, l’odierno ricorrente non avrebbe provato di aver mai avuto il possesso del bene di cui si discute, né che in relazione allo stesso fosse stata eseguita l’immissione in possesso in capo al custode della procedura esecutiva all’esito della quale l’LL aveva conseguito il decreto trasferimento del magazzino. In realtà, il ricorrente ha dedotto e documentato, mediante il richiamo testuale al contenuto delle sue difese, di aver espressamente contestato il possesso pacifico, continuativo e indisturbato del Comune per oltre un ventennio (cfr. pag. 13 del ricorso), e di aver anche depositato in atti del giudizio di prime cure il verbale con cui del 28.1.2009 con cui l’I.V.G. territorialmente competente aveva eseguito le operazioni di accesso, ricognizione ed immissione in custodia del compendio immobiliare pignorato, del quale faceva parte anche il magazzino oggetto di causa, e la successiva istanza dell’8.6.2009 rivolta dall’I.V.G., in veste di custode giudiziario, al giudice dell’esecuzione per la liberazione degli immobili pignorati (cfr. pagg. 13 e 14 del ricorso). L’LL, dunque, aveva sia contestato la sussistenza del possesso pacifico, indisturbato, pubblico ed ultraventennale del Comune, sia dimostrato che lo stesso era stato comunque interrotto dagli atti con i quali il custode della procedura esecutiva dalla quale egli traeva il suo titolo di proprietà aveva proceduto all’accesso, alla ricognizione ed all’immissione nel possesso del compendio esecutato. Né rileva, come prova del possesso utile ad usucapionem rivendicato dal Comune, il fatto che quest’ultimo abbia concesso in comodato a terzi il bene, poiché, come già esposto, tale circostanza costituisce una esplicazione tipica delle facoltà spettanti al proprietario della cosa, e dunque una diretta conseguenza del trasferimento di proprietà realizzato, a 7 di 8 favore del Comune, sin dal 1991, in base ad un titolo valido ed efficace, ancorché non trascritto e dunque inopponibile al creditore pignorante ed all’aggiudicatario del cespite in sede esecutiva, i quali in buona fede avevano agito sulla base delle risultanze dei registri immobiliari. In definitiva, il ragionamento in base al quale il giudice di merito ha ritenuto accoglibile la domanda di usucapione proposta dal Comune è doppiamente fallace, da un lato perché si fonda su una mancata contestazione del requisito materiale che, nei fatti, non sussiste, e dall’altro perché valorizza una circostanza – ovverosia la concessione del bene in comodato a terzi– che di per sé non è indice univoco della configurabilità di un possesso utile ad usucapionem, ben potendo costituire l’effetto della signoria sulla cosa derivante dal titolo di acquisto derivativo in forza del quale l’ente locale aveva inizialmente conseguito la disponibilità del cespite oggetto di causa. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 116, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie ed omesso di motivare, o fornito motivazione insufficiente, su un punto fondamentale della controversia, rappresentato dalla mancata considerazione dell’eccezione di inammissibilità della domanda di usucapione proposta dal Comune. La censura è assorbita dall’accoglimento delle prime due. Solo per completezza, ed in replica alle osservazioni svolte in sede di discussione dal difensore dell’ente territoriale, rileva il Collegio che non coglie nel segno, per sostenere la legittimità dell’acqauito per usucapione, il richiamo all’istituto dell’usucapione abbreviata di cui all’art. 1159 cc e all’acquisto per usucapione del bene comune da parte del coerede. 8 di 8 E’ sufficiente in proposito osservare che l’istituto dell’usucapione abbreviata presuppone l’assenza di un titolo valido, e la presenza di un titolo solo astrattamente idoneo, mentre nel caso in esame, il titolo, come si è visto, è valido e perfettamente idoneo a trasferire la proprietà all’acquirente, seppur inopponibile ai terzi per mancata trascrizione. Nel caso di usucapione del bene comune da parte del coerede, a sua volta, manca, ovviamente, un titolo di proprietà dell’intero cespite comune, ipotesi qui certamente non ricorrente perché nel caso in esame l’usucapiente Comune di Celano era già proprietario per intero del bene per averlo acquistato in base ad atto in forma scritta (art. 1350 n. 1 cc). Il giudice del rinvio dovrà dunque procedere ad un rinnovato esame della fattispecie sulla scorta dei principi enunciati. In definitiva, vanno accolti i primi due motivi del ricorso e dichiarato assorbito il terzo. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviava alla Corte di Appello di L’Aquila, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
la Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il terzo. CA la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia la causa alla Corte di Appello di L’Aquila, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda