Decreto cautelare 23 novembre 2022
Ordinanza cautelare 14 dicembre 2022
Ordinanza presidenziale 20 gennaio 2026
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 24/03/2026, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00657/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01150/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1150 del 2022, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità di esercenti la potestà sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluca Ubertini, Gianluigi Dell'Acqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte – Ufficio IX, Ambito Territoriale per la Provincia del Verbano Cusio Ossola, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Istituto Comprensivo -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del verbale dello scrutino di classe straordinario del -OMISSIS-, con cui è stata deliberata la non ammissione della alunna alla classe III; - nonché di tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Uff Scolastico Reg Piemonte Uff Ix Ambito Terr per la Provincia del Verbano Cusio Ossola;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. DR PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, in qualità di genitori di -OMISSIS-, hanno impugnato il verbale dello scrutino di classe straordinario del 14.9.2022 con cui è stata deliberata la non ammissione della figlia minore alla classe III.
2. Si è costituto il Ministero intimato, per resistere al ricorso.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Tribunale ha respinto l’istanza di misure cautelari per mancanza del fumus boni iuris .
4. All’udienza straordinaria del 20 marzo 2026, il legale dei ricorrenti ha dichiarato a verbale il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del giudizio, e la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Per consolidato orientamento, in caso di espressa dichiarazione della parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del gravame, il giudice non può decidere la controversia nel merito, non potendo sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa. Infatti, nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
In applicazione dei principi appena esposti, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a;
6. Le spese della fase di merito devono essere compensate, tenuto conto della costituzione soltanto formale dell’Amministrazione resistente e della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO NA, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
DR PA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR PA | RO NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.