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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 21/11/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 8674/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 04/08/2025 da e Parte_1 Parte_2 entrambi con il proc. e dom. avv.ti NADALIN LORIS e DEL BIANCO MARA, avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 09/05/1998 in SEDEGLIANO
(UD), con atto trascritto presso il Comune di SEDEGLIANO (UD) al numero 1, parte 2, serie A, volume unico, anno 1998;
- dato atto che dall'unione è nato il figlio maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
1 - preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e il cui Parte_1 Parte_2 matrimonio è stato celebrato in data 09/05/1998, in SEDEGLIANO (UD), con atto trascritto presso il comune di SEDEGLIANO (UD) al n. 1, Parte 2, Serie A, volume unico, anno 1998, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria dimora ove lo ritenga più opportuno.
2) Dà atto che i coniugi si prestano il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo di qualsiasi documento idoneo all'espatrio.
3) Dà atto che la casa coniugale, costituita dall'unità immobiliare, dalle sue pertinenze e parti accessorie, sita in Codroipo, Via Grovis n. 17, già di proprietà della sig.ra Pt_1 rimarrà nella disponibilità di costei, con tutti gli arredi e corredi in essa contenuti per ivi continuare a vivere unitamente al figlio impegnandosi, nel contempo, il sig. Per_1
a rilasciare la suddetta casa coniugale ed a trasferire altrove la propria Parte_2 residenza, entro e non oltre il termine di 30 giorni dall'emissione della presente sentenza di separazione.
4) Dà atto che il sig. percepisce emolumenti pensionistici, come da dichiarazioni Pt_2 dei redditi allegate al ricorso, mentre la sig.ra è disoccupata, in quanto può Pt_1 disporre di sostanze economiche e patrimoniali derivanti dalla propria famiglia d'origine: in ragione di un tanto i coniugi dichiarano di nulla avere a pretendere l'un l'altro a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
5) Dà atto che le parti convengono che l'autovettura marca Peugeot targata GD653VP, in comproprietà tra le stesse, rimanga assegnata in proprietà esclusiva alla sig.ra di Pt_1 talché il sig. si obbliga e si impegna a dar corso a tutte le formalità del caso entro Pt_2
e non oltre il termine di 60 giorni dall'emissione della presente sentenza di separazione, precisando, nel contempo, laddove occorra che il suddetto accordo costituisce elemento funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale ai fini
2 dell'applicazione delle esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87
e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
6) Dà atto che le parti, con il rispetto delle condizioni indicate nel ricorso, dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico e quindi di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente per qualsiasi titolo e ragione.
7) Dà atto che le parti hanno dichiarato di non voler impugnare la presente sentenza, prestando acquiescenza alla stessa.
8) Nulla sulle spese. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SEDEGLIANO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 1, parte 2, serie A, volume unico, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1998.
Udine, li 20/11/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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