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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/05/2025, n. 2271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2271 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 2425/2023 promossa da:
TO TO, elettivamente domiciliato in Barletta, viale Alighieri 17, presso lo studio dell'avv. Paolo Francesco Bonadies, che lo rappresenta e difende per delega in atti;
attore;
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Marano di Napoli, via Morelli 3, Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Luigi Agliano, che lo rappresenta e difende per delega in atti;
convenuto.
Oggetto: fideiussione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore: “- accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Trani;
-accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione promossa dal convenuto opposto in virtù di tutto quanto evidenziato nel presente atto;
- conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di opposizione.
IN VIA ISTRUTTORIA …”.
Convenuto: “1. rigettare l'opposizione perché inammissibile, improponibile ed infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare integralmente l'opposto decreto ingiuntivo.
2. Accertare e dichiarare l'ulteriore credito del nei Controparte_1 confronti del TO TO nella misura di € 4.142,80 (di cui € 3.100, a titolo di canoni e oneri accessori maturati da novembre 2022 a marzo 2023 ed € 1.042,80
a titolo di ristoro delle spese legali liquidate nel procedimento di convalida);
3. per l'effetto, condannare il TO TO al pagamento, in favore del
, della somma di € 4.142,80, o quella diversa somma ritenuta di Controparte_1
giustizia, oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c.
4. Con vittoria di spese e compensi legali, oltre s.g.s. e CPA, del presente giudizio di opposizione”.
MOTIVAZIONE
L'attore ha chiesto la revoca del decreto n. 9148/2022, con cui il Tribunale gli ha ingiunto di pagare al convenuto € 9.099,35 (oltre interessi e spese della procedura) - in qualità di garante delle obbligazioni scaturenti dalla locazione del
26/06/2019, avente a oggetto l'immobile sito in Torino, corso Brescia 19 -, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino, essendo competente quello di Trani;
nel merito, l'insussistenza della pretesa creditoria, per intervenuta estinzione dell'obbligazione ex art. 1956 e 1957 Cc, con contestuale disconoscimento ex art. 214 Cpc della fideiussione.
Costituendosi in giudizio, il convenuto ha chiesto il rigetto dell'opposizione e delle domande avversarie, con conseguente condanna dell'attore al pagamento della somma ingiunta.
2 Il convenuto ha poi chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento di € 4.142,80, di cui € 2.500,00 a titolo di canoni, € 354,20 a titolo di oneri accessori maturati nel periodo da novembre 2022 a marzo 2023, € 245,80 a titolo di oneri di riscaldamento maturati “da gennaio a ottobre” (comp. p. 10) e €
1.042,80 a titolo di indennizzo delle spese legali liquidate nel procedimento di convalida, oltre interessi legali ex art. 1284 Cc.
Sotto il profilo processuale, in ordine all'eccezione dell'attore relativa al mancato esperimento del procedimento di mediazione, si richiama l'ordinanza del
22/06/2023.
Deve poi essere affrontata, in via preliminare, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'attore.
Sul punto, il convenuto ha sostenuto che il contratto per cui è causa è stato stipulato presso l'Agenzia Immobiliare Investiqui Immobiliare di via Luigi Cherubini, sita in Torino, e ha adito, a tal proposito, il foro alternativo del “luogo in cui è sorta
… l'obbligazione dedotta in giudizio” ex art. 20 Cpc.
Viene in rilievo, nel caso di specie, il costante orientamento della Corte di
Cassazione, secondo il quale l'eccezione d'incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta con riferimento a “tutti i fori concorrenti, ovvero per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., anche a quelli generali, stabiliti nell'art. 18 cod. proc. civ. e, per le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell'art. 19, primo comma, cod. proc. civ.” (Cass. 13202/2011; nello stesso senso, Cass. 31121/2024, 20387/2019 e 20597/2018).
Ciò premesso, l'eccezione in esame deve essere rigettata, considerato che l'attore, in primo luogo, ha contestato la sussistenza del foro del giudice adito solo in relazione alla “residenza” del convenuto, e non anche al “domicilio” dello stesso
(cit. p. 6); in secondo luogo, non ha specificamente contestato l'applicabilità del foro alternativo ex art. 20 Cpc.
Né sono rilevanti, ai fini della verifica della competenza territoriale, le questioni prospettate dall'attore relativamente al disconoscimento della fideiussione.
Passando oltre, le vicende processuali inerenti al disconoscimento della fideiussione (doc. 3a fasc. conv.) e alla relativa istanza di verificazione rendono
3 necessario osservare che, secondo il costante orientamento della Corte di
Cassazione, in primo luogo, “in tema di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica …, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione” (da ultimo, Cass. 33769/2019; nello stesso senso, Cass.
1366/2016, 16551/2015, 14804/2014 e 7267/2014); in secondo luogo, “la parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ha l'onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale della scrittura medesima, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la predetta scrittura sia abbia per riconosciuta in causa” (Cass. 7340/2022 e
16551/2015).
Dall'applicazione di tali principi al caso di specie discende l'inammissibilità del disconoscimento del contratto, considerato, in primo luogo, che il convenuto, a seguito dell'istanza di verificazione ex art. 216 Cpc, formulata in sede di comparsa di costituzione e risposta, ha prodotto l'originale del contratto all'udienza del
21/06/2023; in secondo luogo, che, dopo tale produzione, l'attore non ha contestato, neanche in sede di memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc, l'autenticità della sottoscrizione apposta sull'originale, dovendosi pertanto riconoscere a tale documento l'efficacia di scrittura privata legalmente riconosciuta.
Ciò premesso, l'attore ha eccepito l'estinzione della fideiussione per l'intervenuta liberatoria ex art. 1956 Cc e, comunque, per la decadenza della garanzia ex art. 1957 Cc.
Di contro, il convenuto ha richiesto il rigetto di tali eccezioni sostenendo l'inapplicabilità delle suddette norme in quanto, nel caso di specie, sarebbe stato stipulato tra le parti un contratto autonomo di garanzia.
La natura della controversia rende anzitutto necessario osservare, a differenza di quanto sostenuto dal convenuto, che nella specie è stata stipulata una fideiussione e non un contratto autonomo di garanzia.
A tale conclusione si giunge considerando che dal contenuto della convenzione negoziale – con la quale le parti hanno stabilito, nello specifico, che il
TO “si impegna solidalmente e senza condizioni, per tutta la durata del contratto, per le obbligazioni assunte dalla e in particolare per il Persona_1
pagamento del canone di fitto nonché per il pagamento degli oneri accessori e
4 tutte le spese di competenza del conduttore” (doc. 3a fasc. conv.) – non emerge una piena autonomia della garanzia rispetto al rapporto principale, non essendo prevista né l'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, che costituisce “la più rilevante differenza operativa tra la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia” (Cass. Sez. Un. 3947/2010; sulle diverse accentuazioni del vincolo di accessorietà, Cass. 16213/2015; Cass.
16825/2016), né la preclusione della legittimazione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché della proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento da quest'ultimo effettuato.
Premessa la natura fideiussoria del rapporto, per quanto riguarda l'eccezione liberatoria ex art. 1956 Cc, è necessario rilevare che, secondo la Corte di Cassazione, “in caso di fideiussione a garanzia del pagamento dei canoni di un contratto di locazione, ove si determini una morosità del conduttore tale da giustificare la domanda di risoluzione da parte del locatore, questi è tenuto a riferire al fideiussore della morosità, onde farsi autorizzare ad attendere il pagamento, in tal modo facendo credito al conduttore con la garanzia del fideiussore e, se ciò non avviene, è applicabile la previsione dell'art. 1956 c.c.”
(Cass. 3525/2009).
Dall'applicazione di tali principi al caso di specie discende il rigetto dell'eccezione, poiché i documenti prodotti in giudizio dimostrano che il convenuto ha comunicato tempestivamente al fideiussore le morosità del debitore (in particolare, in via presuntiva, si richiama il passaggio della conversazione
Whatsapp intervenuta tra il TO e , padre del convenuto, in Controparte_2 cui quest'ultimo ha riferito, in data 04/11/2021, che l “ha confessato che R_ non ha fatto nessun bonifico per ottobre”; doc. 6 fasc. conv.); dopo la comunicazione della morosità relativa al mese di ottobre 2021, l'attore ha manifestato più volte l'autorizzazione ad attendere il pagamento del debitore (sul punto, si richiamano, a titolo esemplificativo, i messaggi del 31/01/2022, con il quale il TO ha comunicato che l “mi ha garantito che salda tutto… i R_ soldi ci sono stai tranquillo”, e ha affermato che “lei mi ha detto che paga e pagherà sicuramente” (doc. 6 fasc. conv.); l'autorizzazione del fideiussore è venuta meno solo il 26/02/2022, posto che in quella data, tramite Whatsapp, il TO ha
5 comunicato a la possibilità di “sospendere il contratto” (doc. 6 Controparte_2 fasc. conv.); al venir meno dell'autorizzazione al credito concessa dal fideiussore, il convenuto si è attivato giudizialmente con la procedura di sfratto doc. 3c e 3d fasc. conv.) e tale attivazione esclude l'estinzione dell'obbligazione.
Per quanto concerne, invece, la decadenza della garanzia ai sensi dell'art. 1957 Cc va rilevato anzitutto che, in base a tale disposizione, “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”; secondo la Suprema Corte, “il termine di decadenza … decorre dalla data in cui la prestazione garantita diviene legittimamente esigibile”
(Cass. 15902/2014).
Dall'applicazione dei suddetti principi discende l'accoglimento dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione con riferimento ai canoni di ottobre, novembre e dicembre 2021, atteso che, rispetto a tali prestazioni, esigibili, rispettivamente, il
25/10/2021, il 25/11/2021 e il 25/12/2021 - posto che in base al contratto di locazione il canone va corrisposto “in rate mensili di € 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese” (doc. 3a fasc. conv.) e che, secondo l'art. 5 L. 372/78, “… il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista … costituisce motivo di risoluzione ex art. 1455 Cc” - il ha agito dopo la scadenza del CP_1
termine semestrale di decadenza ex art. 1957 Cc, come si evince, nello specifico, dalla circostanza che la rinnovazione della citazione di convalida è stata notificata il
09/07/2022 (doc. 3d fasc. conv.; sulla parziarietà dell'estinzione, Cass.
15902/2014).
Ne discendono il parziale accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna del TO a pagare al € CP_1
7.599,35, oltre interessi ex art. 1284 Cc.
Riguardo, infine, alle domande riconvenzionali formulate dal convenuto, quest'ultimo ha chiesto, anzitutto, la condanna dell'attore al pagamento di €
3.100,00, di cui € 2.500,00 a titolo di canoni e € 354,20 a titolo di oneri condominiali insoluti per il periodo da novembre 2022 al marzo 2023; € 245,80 a titolo di oneri di riscaldamento per il periodo “da gennaio a ottobre” (comp. p. 10); €
1.042,80 a titolo di indennizzo delle spese liquidate nel procedimento di convalida.
Per quanto concerne il primo profilo, viene in rilievo l'orientamento della
6 giurisprudenza di legittimità secondo il quale “in tema di fideiussione, fermo il principio secondo cui, salvo che sia diversamente disposto, la garanzia fideiussoria si estende a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione gravanti sul conduttore, nell'ipotesi di fideiussione prestata da un terzo per tutti gli obblighi assunti con il contratto di locazione, il fideiussore risponde anche dei danni per ritardata restituzione della cosa locata e quindi dell'indennità di occupazione pari al corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, dovuta ex art. 1591 cod. civ., in quanto la garanzia fideiussoria si giustifica proprio in funzione del mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali del conduttore. Infatti, l'obbligazione di pagamento del canone di occupazione dell'immobile concesso in locazione e da doversi restituire al locatore trova fonte nella legge, ma è, pur sempre, geneticamente collegata al contratto” (Cass. 11587/2020).
Alla luce di tale principio, la domanda di condanna dell'attore al pagamento dei canoni e degli oneri accessori rimasti insoluti fino al rilascio dell'immobile, nella sua qualità di garante “per le obbligazioni assunte dalla e in Persona_1
particolare per il pagamento del canone di fitto nonché per il pagamento degli oneri accessori e tutte le spese di competenza del conduttore”, deve essere accolta, in quanto il convenuto, sul punto, ha allegato che “la liberazione dell'immobile … è avvenuta in data 09/03/2023” (comp. p. 10) e, a sostegno delle proprie pretese, ha prodotto in giudizio la locazione - nella quale sono indicati gli importi dovuti a titolo di canone e di spese accessorie (pari, rispettivamente, a € 500,00 ed € 70,84 mensili), l'atto di citazione per la convalida di sfratto del 20/04/2022 e il verbale di rilascio dell'immobile del 09/03/2023, dal quale si evince che nell'immobile è presente “la parte tenuta al rilascio” (doc. 3a e 11 fasc. conv.).
Per questi titoli, tenuto conto dell'effettiva durata dell'occupazione, risulta dovuta la somma di € 2.449,09.
Deve essere rigettata, invece, la domanda del convenuto concernente la condanna dell'attore al pagamento di € 245,80 a titolo di oneri di riscaldamento, atteso che il si è limitato a sostenere genericamente la debenza di tali CP_1 somme, ma non ha fornito la prova del credito vantato nei confronti dell'attore.
Parimenti, deve essere rigettata la domanda di condanna dell'attore al pagamento di € 1.042,80 a titolo di ristoro delle spese legali liquidate in sede di
7 convalida, posto che, come risulta dai documenti prodotti in giudizio, la procedura per la convalida dello sfratto è stata instaurata esclusivamente nei confronti del conduttore dell'immobile (doc. 3c – 3e fasc. conv.).
Alla luce di queste considerazioni, il TO deve essere condannato a pagare al complessivi € 10.048,44 - di cui € 7.599,35 (quale importo CP_1
ottenuto sottraendo alla somma ingiunta i canoni non dovuti relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021) ed € 2.449,09 a titolo di canoni e oneri accessori insoluti da novembre 2022 al 09/03/2023, oltre interessi ex art. 1284 Cc dal giorno del dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 5.077,00 per compenso (in conformità con i valori medi dello scaglione di riferimento per la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio, la fase istruttoria e la fase decisionale), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, revoca il decreto ingiuntivo n. 9148/2022; condanna TO TO a pagare ad € 10.048,44, Controparte_1
oltre interessi ex art. 1284 Cc dal giorno del dovuto al saldo;
condanna TO TO a rimborsare ad le spese di Controparte_1 lite, liquidate in € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Torino, 09/05/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
Con Sentenza redatta con l'assistenza della funzionaria dell dr.ssa Ylenia Perdichizzi.
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