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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/12/2025, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3493/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3493/2021 R.G. avente a oggetto risarcimento danni da sinistro stradale, promossa da
, C.F.: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04.08.1994 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabio Ferrara (C.F.: ) che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
– attore – contro
, C.F.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
04.08.1951 ed ivi residente in [...];
– convenuto contumace –
e con sede in Verona, Lungadige Controparte_2
Cangrande n. 16, C.F. n. , P.IVA n. , in persona del suo P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Feliciana Ponzio (C.F.: ) presso il cui studio in C.F._4
EL è elettivamente domiciliata;
– convenuta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludevano come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30/09/2025 nei seguenti termini: ATTORE
“Dichiarare e ritenere che il sinistro di cui in oggetto si è verificato per esclusivo fatto e colpa dell'autoveicolo MI CO tg. FR 570 HW, che in violazione delle norme sulla sicurezza e circolazione stradale ometteva di adottare tutte le cautele necessarie al fine di evitare il sinistro per cui è causa;
pagina 1 di 13 - Condannare la in persona del legale Controparte_3 Pt_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Lungadige Cangrande n. 16, Verona (37126), C.F. e P.IVA: e il sig. , nato a P.IVA_1 Controparte_1
SO (RG) il 04.08.1951 ed ivi residente in [...] c.f.:
, in solido tra loro, a risarcire al signor C.F._3 Parte_1 tutti i seguenti danni:
[...]
a) danno materiale per € 1.200,00, già detratta la somma offerta di cui al punto n. 12 della premessa, o in quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà opportuna anche a seguito delle risultanze istruttorie, oltre interessi moratori dal momento del sinistro fino all'effettivo soddisfo, nonché alla rivalutazione monetaria secondo indici Istat;
b) danno fisico, morale e conseguenziale, già detratta la somma offerta di cui al punto n. 12 della premessa, patiti in seguito al sinistro de quo, che ammontano ad € 261.667,00 e così calcolati: € 57.691,00 a titolo di Ip al 20% oltre personalizzazione massima e così per € 100.958,00; € 4.455,00 a titolo di I.T.A. per giorni 45; € 1.485,00 a titolo di I.T. al 75% per giorni 20; € 1.485,00 a titolo di I.T. al 50% per giorni 30; € 30.000,00 a titolo di danno morale;
€ 150.000,00 a titolo di perdita di capacità lavorativa specifica e/o generica;
€ 451,00 per spese mediche documentate;
o in quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà opportuna anche a seguito delle risultanze istruttorie e con l'ausilio del CTU, oltre interessi moratori dal momento del sinistro fino all'effettivo soddisfo, nonché alla rivalutazione monetaria secondo indici Istat;
c) spese legali per la fase stragiudiziale quantificati in € 2.924,75 oltre accessori di legge e per un totale di € 3.500,00, calcolati sulla base del dm 55/2014, somma a cui detrarre quanto corrisposto in sede di offerta per € 2.070,00 per onorari e così per residui € 1.430,00 per la sola fase stragiudiziale;
d) Spese consulenza di parte € 1.800,00; e) E così per un totale complessivo di € 266.097,00 o in quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà opportuna anche a seguito delle risultanze istruttorie e con l'ausilio del CTU, oltre interessi moratori dal momento del sinistro fino all'effettivo soddisfo, nonché alla rivalutazione monetaria secondo indici Istat;
- In subordine, e senza recesso da quanto sopra, Voglia l'Ill.Mo Giudice del Tribunale adito, condannare la in persona del legale Controparte_3 Pt_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Lungadige Cangrande n. 16, Verona (37126), C.F. e P.IVA: e il sig. , nato a P.IVA_1 Controparte_1
SO (RG) il 04.08.1951 ed ivi residente in [...] c.f.:
, in solido tra loro, a risarcire al signor C.F._3 Parte_1 tutti i danni materiali, fisici, morali e materiali e conseguenziali patiti in
[...] seguito al sinistro de quo, per come espressi al precedente punto, applicando una corresponsabilità graduata, nella causazione del sinistro, valutate tutte le circostanze del caso de quo anche sulla base alle risultanze istruttorie, o in quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà opportuna anche a seguito delle risultanze istruttorie e con l'ausilio del CTU, oltre interessi moratori dal momento del sinistro fino all'effettivo soddisfo, nonché alla rivalutazione monetaria secondo indici Istat;
- In ulteriore subordine, e senza recesso da quanto sopra, Voglia l'Ill.Mo Giudice del Tribunale adito, condannare la in persona del Controparte_3 Pt_2 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Lungadige Cangrande n. pagina 2 di 13 16, Verona (37126), C.F. e P.IVA: e il sig. , nato a P.IVA_1 Controparte_1
SO (RG) il 04.08.1951 ed ivi residente in [...] c.f.:
, in solido tra loro, a risarcire al signor C.F._3 Parte_1 tutti i danni fisici, morali e materiali e conseguenziali patiti in seguito al
[...] sinistro de quo, per come espressi al precedente punto, applicando una corresponsabilità, nella causazione del sinistro, secondo i criteri di cui all'art. 2054 del codice civile, valutate tutte le circostanze del caso de quo anche sulla base alle risultanze istruttorie, o in quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà opportuna anche a seguito delle risultanze istruttorie e con l'ausilio del CTU, oltre interessi moratori dal momento del sinistro fino all'effettivo soddisfo, nonché alla rivalutazione monetaria secondo indici Istat;
- In ogni caso condannare la . e Controparte_3 Pt_2 CP_1
in solido tra loro, ex art. 93 c.p.c. alle spese e compensi del presente
[...] giudizio al sottoscritto procuratore anticipatario”. Controparte_2
“1. Accertare la responsabilità concorsuale dell'attore nello incidente e, per l'effetto dichiarare la domanda attorea infondata e, conseguentemente respingerla integralmente in ragione dell'intervenuto e satisfattivo pagamento in via stragiudiziale;
2. Accertare e Dichiarare la mancanza di prova e l'insussistenza del nesso causale e per l'effetto rigettare la domanda;
3. In ogni caso accertare e dichiarare la concorsuale responsabilità in misura prevalente a carico di ex art. 2054 c.c. e per l'effetto ridurre Parte_1 la quantificazione dei danni in proporzione del concorso di colpa;
4. In subordine, senza recesso accertare e dichiarare la concorsuale responsabilità in misura equivalente del danneggiato e per l'effetto ridurre Parte_1 la quantificazione dei danni;
4. Accertare e Dichiarare l'insussistenza del nesso causale tra i danni lamentati e l'evento incidente e per l'effetto rigettare la domanda;
5. In ogni caso ritenere la domanda non provata e rigettarla ed eventualmente, per i danni materiali limitarla al valore commerciale del veicolo;
6. SUL QUANTUM DEI DANNI In ogni caso, rigettare ai sensi dell'art.1227 II co c.c. il chiesto risarcimento per i danni riconducibili al mancato utilizzo del casco protettivo o di casco protettivo omologato da parte del conducente;
7. in ulteriore subordine, escludere il risarcimento per i danni che il Parte_1 avrebbe potuto evitare ai sensi dell'art. 1227 c.c. indossando il casco
[...] protettivo o casco protettivo omologato;
8. Accertare e Dichiarare l'infondatezza della domanda e/o la mancanza di prova in ordine al danno alla capacità lavorativa specifica e per l'effetto rigettare la domanda, in subordine ritenere la quantificazione eccessiva e ridurla al dovuto e provato in corso di causa;
8. In subordine accertare e dichiarare eccessivi speculativi tutti i danni richiesti dall'attrice e ricondurli al dovuto e provato;
9. In ogni caso entro i limiti del massimale di legge. Spese competenze ed onorari di causa”.
pagina 3 di 13 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi a questo Tribunale, la e Controparte_2
affinché, dichiarata la responsabilità esclusiva del veicolo MI Controparte_1
CO tg. FR 570 HW, di proprietà di quest'ultimo e condotta nell'occasione da
, nella causazione del sinistro verificatosi il 26.07.2020, alle ore 13.15 CP_4 circa, in SO (RG) lungo la via Piave, all'altezza del “Bar delle Rose”, gli stessi fossero condannati, in via solidale, all'integrale risarcimento di tutti i danni materiali, fisici, morali e materiali e conseguenziali patiti in conseguenza del sinistro de quo, previa decurtazione delle somme versate dalla Compagnia e trattenute a titolo di acconto. In subordine, chiedeva che gli stessi fossero condannati, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni fisici, morali e materiali e conseguenziali patiti in seguito al sinistro de quo, applicando una corresponsabilità graduata nella causazione del sinistro. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi dal dì della domanda al soddisfo. A fondamento della proposta domanda, deduceva parte attrice che, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte, mentre percorreva alla guida del proprio motociclo Honda SH 300 tg. DP 43092 la via Piave in SO (RG), giunto all'altezza del “Bar delle Rose” si trovava di fronte la MI CO tg. FR 570 HW, di proprietà del sig.
e condotta da , che, provenendo da un parcheggio, Controparte_1 CP_4 si immetteva in carreggiata e repentinamente, senza azionare gli indicatori di direzione, procedeva ad un'inversione a U per imboccare la corsia riservata ai mezzi provenienti nel senso opposto di marcia. Tuttavia, non riuscendo a completare l'inversione con un'unica manovra, l'autoveicolo MI CO tg. FR 570 HW si arrestava al centro della careggiata e ciò rendeva inevitabile la collisione tra i veicoli che si concretizzava tra la parte anteriore del motociclo e la fiancata lato guidatore della MI CO. A causa del violento impatto l'attore riportava gravi lesioni fisiche che rendevano necessario il trasportato presso il locale P.S. per le cure del caso. Anche il motociclo riportava danni materiali. Nonostante la richiesta di risarcimento stragiudiziale, la convenuta compagnia offriva una somma ritenuta incongrua e trattenuta soltanto a titolo di acconto sul maggior dovuto. Incardinatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_2 la quale, nel merito, contestava an e quantum della pretesa ed insisteva,
[...] pertanto, per l'integrale rigetto delle domande attoree o, comunque, per la limitazione dell'eventuale onere risarcitorio per effetto della concorsuale responsabilità in misura prevalente o, quantomeno, equivalente escludendo il risarcimento per quei danni che avrebbero potuto essere evitati ai sensi dell'art. 1227 c.c. Nonostante la regolarità della notifica ometteva invece di costituirsi CP_1
.
[...]
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante le produzioni documentali e l'assunzione di prova orale. Venivano, altresì, disposte ed espletate una CTU medico-legale atta a stimare i danni fisici patiti e la loro riferibilità e compatibilità con il sinistro per cui è causa nonché una consulenza pagina 4 di 13 tecnica finalizzata ad accertare il costo delle riparazioni occorrenti ed il valore di mercato del motociclo alla data del sinistro. All'udienza del 30.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Tanto premesso in punto di fatto, deve, in primo luogo, dichiararsi la contumacia del convenuto il quale, nonostante la regolarità della notifica Controparte_1 dell'atto di citazione, non si è costituito nel presente giudizio. Deve, altresì, darsi atto della proponibilità in rito della domanda, avendo parte attrice provveduto ad inviare, prima dell'introduzione del presente giudizio, la richiesta stragiudiziale di risarcimento che si pone come condizione di procedibilità della domanda. Nel merito, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Com'è noto, l'art. 2054, primo comma, c.c., prevede che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La norma di cui all'articolo citato stabilisce, quindi, una presunzione di responsabilità, che può essere vinta dal conducente soltanto fornendo la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (cfr. ex multis Cass. n. 19053/2003; Cass. n. 10987/2003). È, tuttavia, opportuno precisare che la presunzione legale di colpa ha funzione meramente sussidiaria ed opera solamente se non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, ossia se non sia possibile accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia determinato l'evento dannoso (vedi Cass. n. 477/2003; conformi Cass. n. 7453/2001; Cass. n. 14412/2001). Al contrario, se è possibile individuare in concreto il diverso grado di colpa dei conducenti coinvolti nell'evento dannoso, il giudice di merito è tenuto a procedere alla graduazione della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, tenendo conto, peraltro, che opera pur sempre la presunzione di colpa di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c.; per cui l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico, ossia la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza (Cass. n. 477/2003; Cass. n. 18941/2003; Cass. n. 12692/98; Cass. n. 11235/97; Cass. n. 1198/97). Da ciò consegue che solo l'accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla circostanza che l'incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti e che, per converso ed in pari tempo, nessuna colpa sia ravvisabile nel comportamento dell'altro, comporta che quest'ultimo resti esonerato dalla presunzione de qua, e non sia, conseguentemente, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 477/2003 anche in motivazione;
Cass. n. 4639/2002; Cass. n. 7453/01; Cass. n. 14412/01; Cass. n. 5671/2000). La colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo - liberatoria, per il conducente di questo ultimo, dall'onere di provare di pagina 5 di 13 aver fatto tutto il possibile per evitarlo - può tuttavia risultare anche indirettamente dall'accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l'evento dannoso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4055 del 2009; Cass. 18/02/1998, n. 1724; Cass. 11/11/1975, n. 3804). Solo ove, in base al materiale probatorio acquisito, nessuna delle parti sia riuscita a fornire al Giudice la prova dell'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente e della responsabilità esclusiva o maggiore dell'altra parte nella causazione del sinistro, deve avere applicazione la presunzione di pari e concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. (Cass. n. 1198/97; Cass. n. 8287/96; Cass. n. 3958/94). In particolare, per superare la presunzione dell'art. 2054 c.c. si richiede che ciascuno dei due conducenti dimostri di aver osservato tutte le norme di comportamento imposte dal codice della strada e di aver comunque tenuto una condotta di guida prudente;
si richiede quindi una prova positiva sui doveri di prudenza che devono essere osservati nella circolazione stradale (Cassazione penale sez. IV, 15 novembre 2012, n. 48439): le norme sulla circolazione stradale impongono, infatti, severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili ed ancora che il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente a quanto richiesto dalle norme che regolano la circolazione stradale rispetto al suo veicolo, ma deve altresì prefigurarsi, nell'ambito della normale prevedibilità, l'altrui condotta imprudente, negligente e persino imperita (vedi Cass. pen. n.36186/2019, n. 44323/2016, n. 32202/2010). Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie occorre anzitutto accertare l'esatta dinamica del sinistro, la cui esistenza è pacifica, al fine di determinare, poi, se la responsabilità del convenuto sia esclusiva oppure se vi sia la sussistenza di una condotta imprudente dell'attore che possa configurare una sua concorrente responsabilità idonea a ridurre la pretesa risarcitoria azionata. In proposito, ritiene il Tribunale che effettivamente la MI CO effettuava una imprudente inversione del senso di marcia con una manovra di svolta cd. a “U" senza accorgersi dell'arrivo dello scooter Honda SH 300, tg. DP 43092, che vedendosi tagliata la strada non aveva il tempo di evitare la collisione concretizzatasi tra la parte anteriore del motociclo e la fiancata lato guidatore della MI CO. Tale manovra costituisce senz'altro un antecedente causale alla verificazione del sinistro. Tale ricostruzione trova conferma nelle dichiarazioni testimoniali acquisite ed a cui deve farsi necessariamente riferimento stante l'assenza di un rapporto di incidente stradale redatto dalla pubblica autorità ovvero di riproduzioni fotografiche che attestino la posizione di quiete post-urto assunta dai veicoli. Nello specifico, le deposizioni testimoniali rese dai testi di parte attrice, Tes_1
e sono risultate concordanti, coerenti e attendibili (cfr.
[...] Testimone_2 verbali d'udienza del 31/01/2023 e del 16/05/2023). Entrambi i testi, che hanno assistito all'incidente, hanno confermato che la MI CO stava effettuando un'inversione di marcia e che lo scontro con il motociclo avveniva “quasi al centro della carreggiata” (così il teste in risposta all'articolato 5) “nella corsia di Tes_1 marcia riservata ai mezzi con entro città ossia la corsia di marcia in quel frangente percorsa da parte attrice” (così il teste in risposta all'articolato 5). Tes_2
Di diverso tenore, invece, la dichiarazione testimoniale resa dal teste di parte convenuta, (cfr. verbale d'udienza del 19/09/2023), la quale Testimone_3
pagina 6 di 13 dichiarava che “l'urto tra il motociclo e l'autovettura è avvenuto nella corsia di marcia riservata alla percorrenza dei veicoli in direzione opposta sia a quella dell'autovettura sia a quella del motociclo;
l'autovettura in cui mi trovavo stava terminando di effettuare una manovra di svolta a sinistra per entrare in un accesso privato”. Questa deposizione, tuttavia, presenta, ad avviso del Tribunale, un rilevante profilo di contrasto con le risultanze emergenti dalla documentazione probatoria prodotta dalla stessa compagnia assicurativa e, nella specie, con le risultanze dell'allegata relazione investigativa (cfr. all. 4) che, per l'appunto, conferma l'effettuazione di una manovra di inversione a “U” da parte della MI CO. Ebbene, tale elemento di contrasto rileva per escludere l'attendibilità della testimonianza. Peraltro, anche il punto d'urto tra i mezzi, individuato sulla parte postero-laterale sinistra della macchina, rende evidente che la MI CO, al momento dell'impatto, stesse eseguendo una manovra di svolta a sinistra per invertire il proprio senso di marcia. Ed ancora, non può certamente assumere carattere dirimente ai fini dell'accertamento della dinamica la denuncia contenuta nel modulo CAI allegato dalla compagnia assicuratrice e sottoscritto unicamente dal conducente dell'autoveicolo. Del resto, quand'anche fosse stato sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, il modulo in parola avrebbe al più assunto il valore di una presunzione iuris tantum. Tanto precisato in ordine alla dinamica dell'incidente, da cui discende l'affermazione della sussistenza della responsabilità civile del convenuto per il sinistro stradale, è ora necessario verificare se la predetta responsabilità civile sia esclusiva oppure se anche parte attrice abbia posto in essere una condotta imprudente e negligente tale da configurare un concorso colposo ex artt. 1227 e 2054 c.c. Ed invero, richiamando i principi generali su esposti, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico, ossia la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza In merito deve anzitutto chiarirsi, in contrapposizione rispetto a quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta, come nessuna rilevanza assuma la circostanza che parte attrice circolasse senza copertura assicurativa e senza idonea patente di guida. Invero, l'inosservanza di una norma di circolazione stradale, pur comportando responsabilità sotto altro titolo, non è di per sé sufficiente a determinare la responsabilità civile per l'evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima (Cass. Civ. Sez. III 31 maggio 2019 n. 14885; Cass. Civ. Sez. III 22 novembre 2013 n. 26239; Cass. Civ. Sez. III 21 gennaio 1995 n. 699; Cass. Civ. Sez. III 29 novembre 1995 n. 12390). Affinché la violazione di una norma possa costituire causa o concausa di un evento, è necessario che essa sia preordinata ad impedirlo;
in caso contrario la condotta trasgressiva assume autonoma rilevanza giuridica, non però costitutiva di un rapporto di causalità con l'evento, in relazione al quale diviene un mero antecedente storico occasionale (Cass. Civ. Sez. III 9 giugno 2010 n. 13830). È necessario, quindi, valutare se la violazione della norma disciplinante la circolazione stradale abbia esplicato incidenza causale sull'evento dannoso (Cass. Civ. Sez. III 08 aprile 2010 n. 8366). pagina 7 di 13 Nella specie, l'aver circolato senza copertura assicurativa e senza la prescritta patente di guida non costituiscono violazione di regole cautelari dirette ad impedire l'evento dannoso verificatosi. A ben vedere, non si tratta neanche di vere e proprie regole cautelari, in quanto non hanno carattere modale: avere la patente di guida, del resto, è una generale prescrizione imposta dalla legge per assicurare la sicurezza della circolazione, ma nulla specifica in merito a come comportarsi per evitare lo specifico evento dannoso oggetto di giudizio. Pertanto, in assenza di elementi indizianti dell'inabilità del conducente di porsi alla guida del ciclomotore, la mera violazione della circolazione senza patente di guida (in violazione del C.d.s.), non può porsi da sola come comportamento capace eziologicamente di concausare il danno, a fini del riconoscimento del concorso colposo del danneggiato ex art. 1127, co. 1 e 2056 c.c., potendosi in conclusione affermare che il divieto alla circolazione di un veicolo sprovvisto di R.C. obbligatoria e/o condotto da soggetto sprovvisto di patente, rimangono illeciti amministrativi per violazione del Codice della strada, giustamente sanzionati ove accertati, ma incapaci da soli di concorrere alla causazione del sinistro, in presenza di una condotta di guida avventata ed imprudente del conducente del veicolo antagonista. Per quanto concerne, poi, la velocità con cui parte attrice viaggiava a bordo del proprio ciclomotore, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli elementi presenti in atti, non sia possibile stabilire l'eventuale violazione dei limiti di velocità previsti per legge su quel tratto di strada. Ciò posto, tuttavia, non vi è prova in atti del tentativo di parte attrice di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro;
le regole di ordinaria diligenza avrebbero imposto all'attore una manovra di emergenza che, quantomeno, avrebbe potuto concretizzarsi nel tentativo di modificare la propria traiettoria al fine di schivare l'autovettura ed evitare lo scontro che, invece, avveniva proprio con la parte anteriore del veicolo. Peraltro, ai sensi della regola generale di cui all'art. 141, comma 2, C.d.S., il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. Insomma, il ciclomotore ha urtato l'autovettura quando quest'ultima occupava, diagonalmente, la corsia di marcia, inserendosi nella traiettoria del primo. La possibilità che, in tale frangente, un'autovettura occupasse diagonalmente la corsia per effettuare una manovra di inversione a U non era, secondo la condizione dei luoghi al momento del sinistro, astrattamente imprevedibile atteso l'ampio campo visivo da parte del ciclomotore. Per quanto riguarda la misura del contributo causale alla causazione dell'evento dannoso, la stessa deve ritenersi inferiore a quella del convenuto, in quanto la traiettoria tenuta dall'attore era rettilinea, sulla sua corsia, mentre la condotta di guida del conducente della MI CO, che effettuava una vietata e imprudente inversione del senso di marcia con una manovra di svolta cd. a “U", ha avuto un apporto causale senz'altro maggiore, sia in termini di dinamica oggettiva che di rimproverabilità soggettiva. Reputa, pertanto, il Tribunale che possa applicarsi una graduazione delle rispettive responsabilità con attribuzione di una percentuale preponderante del 70% al conducente della MI CO e del 30% all'attore. pagina 8 di 13 Per quanto riguarda, infine, la verifica di un eventuale concorso ex art. 1227, co. 1, c.c. per l'asserito mancato uso del casco, deve evidenziarsi come i danni permanenti riguardino essenzialmente l'arto inferiore sinistro così che non appaiono aver un qualche nesso causale con l'asserito mancato uso dello strumento di protezione. Peraltro, anche la lesione al mento sarebbe stata evitata soltanto dall'uso di un casco integrale. Deve, dunque, escludersi l'applicazione di cui all'art. 1227, co. 1, c.c., invocata dalla compagnia di assicurazione costituita. Accertata la dinamica del sinistro e l'imputabilità dello stesso alla responsabilità preponderante del conducente dell'autoveicolo assicurato, occorre analizzare la sussistenza delle lesioni prospettate da parte attrice. Ebbene, l'ampia documentazione clinica versata in atti è stata sottoposta al vaglio medico-legale del CTU, dott. , il quale ha rassegnato le sue valutazioni Persona_1 sulla base di accertamenti strumentali obiettivi sulla persona del periziando attraverso un corretto approccio metodologico, condiviso con i rispettivi CTP, basato sulla migliore scienza e conoscenza medica del dato momento storico e sulle linee guida della più accreditata letteratura scientifica, della cui bontà non si ha motivo di dubitare. Nello specifico, richiamando il contenuto della relazione tecnica, il nominato C.T.U. ha accertato che "Dai dati anamnestici raccolti, dalla documentazione Sanitaria, dagli atti del fascicolo, si può affermare che il Sig. a seguito Parte_1 dell'evento riferito ebbe a riportare un traumatism re sinistro caratterizzato da lussazione antero mediale del ginocchio, frattura scomposta del piatto tibiale mediale, frattura scomposta della testa peroneale, lesione dell'arteria poplitea ed interessamento traumatico dello SPE a cui seguiva intervento chirurgico di riduzione della lussazione, rivascolarizzazione arteria poplitea e posizionamento di Fissatore Esterno, successivamente rimosso" e che "è possibile accogliere l'ammissibilità dei criteri medico legali, infatti a seguito dell'evento si generava un meccanismo traumatico estrinsecatosi con modalità lesive di tipo contusivo diretto a carico dell'arto inferiore sinistro determinate un grave traumatismo caratterizzato da lussazione antero mediale del ginocchio, frattura scomposta del piatto tibiale mediale, frattura scomposta della testa peroneale, lesione dell'arteria poplitea e coinvolgimento traumatico dello SPE, complesso lesivo diagnosticato in sede di primo intervento sanitario" (vedi relazione di C.T.U. ). Il Consulente ha, quindi, quantificato il danno biologico temporaneo assoluto in gg. 45 ed il danno biologico temporaneo relativo in gg. 20 al 75% ed in gg. 30 al 50%. Ha, poi, riconosciuto una percentuale di compromissione permanente della validità psicofisica pari al 16% oltre che la congruità delle spese sanitarie sostenute per €. 440,51. Dette conclusioni trovano condivisione da parte del Tribunale perché fondate su un corretto e motivato percorso logico e medico. Passando, dunque, alla liquidazione del danno si evidenzia, in proposito, che in seguito ai fatti occorsi, così come precedentemente ricostruiti, vengono in rilievo danni di natura non patrimoniale e danni di natura patrimoniale. Quanto ai primi, occorre anzitutto ribadire, per la loro diretta rilevanza nel caso di specie, i principi di diritto espressi dalla più recente ed ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. III, 04/02/2020, n. 2461 e, tra le pagina 9 di 13 altre, Cass. 17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n. 7513; 28/09/2018, n. 23469) secondo cui: la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Corte Cost. n. 233 del 2003; Cass. Sez. U. 11/11/2008, nn. 26972-26975) deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica e di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e del recente intervento del legislatore sul D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 138 e 139 (Codice delle assicurazioni private), modificati dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17 - la cui nuova rubrica ("danno non patrimoniale", sostituiva della precedente, "danno biologico"), ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello morale - deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione), quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto); nella valutazione del danno alla salute il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale - che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso - quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé"); in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (da ultimo Cass., sez. III, 7.10.2021, n. 27269; Cass. n. 16992/2015); nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d. "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.);
pagina 10 di 13 non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss. (ove si legge che la norma di cui all'art. 139 cod. ass. "non è chiusa anche al risarcimento del danno morale"), e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 lett. e), cod. ass., introdotta - con valenza evidentemente interpretativa - dalla legge di stabilità del 2016. Ed ancora, stante l'esplicita richiesta da parte attorea del ristoro del danno da perdita di capacità lavorativa specifica e/o generica, occorre altresì chiarire che la Suprema Corte ha recentemente ricomposto il panorama delle situazioni che di frequente si pongono all'interprete nel momento in cui è chiamato a vagliare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito sulle abilità lavorative del danneggiato (Cass., sez. III, n. 28988/2019). Può così accadere che, in seguito all'evento lesivo, la vittima:
1) conservi il reddito, ma lavori con maggior pena;
2) abbia perso in tutto o in parte il proprio reddito, non producendone al momento e probabilmente non sarà in grado più di produrne in futuro;
3) abbia perso il lavoro ma possa svolgerne altri, compatibili con la propria formazione professionale;
4) era disoccupata, non lavorava all'epoca dell'infortunio e verosimilmente non potrà trovare un lavoro a causa dell'invalidità. Nella prima ipotesi, il danno attinge alla "capacità lavorativa generica", che consiste nella compromissione della sensazione di benessere connessa allo svolgimento del proprio lavoro e si manifesta nella maggiore usura, fatica e difficoltà nell'attendere a ciò che, prima della lesione, si svolgeva con abilità e senza pena. Come tale, esso rientra nell'alveo del danno biologico, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo che va liquidato omnicomprensivamente come danno alla salute e si presta di regola ad essere risarcito attraverso un appesantimento dei valori standard di risarcimento, in via di personalizzazione (ex multis Cass., sez. III, n. 28988/2019; Cass. n. 17931/2019). Tutte le altre ipotesi, invece, sconfinano in un danno che non è (e non può essere) biologico, in quanto vanno oltre la validità psico-fisica della persona e si riflettono sulla capacità della stessa di produrre reddito. Pertanto, ove l'attore alleghi e dimostri - anche attraverso presunzioni, gravi precise e concordanti - che l'illecito ha determinato la perdita e/o riduzione della capacità di produrre reddito, il pregiudizio andrà risarcito (unicamente) come danno patrimoniale, non potendo pretendersi il "cumulo" con ciò che è diverso dal danno stesso. Ora, nel caso di specie, non soltanto manca ab origine l'allegazione circa lo stato occupazionale dell'attore al momento del sinistro ma neppure viene fornita prova circa la perdita e/o riduzione della capacità di produrre reddito. Consequenzialmente tale voce di danno non può trovare ristoro né a titolo di personalizzazione né a titolo di danno patrimoniale. Ciò detto, stante l'inapplicabilità della recentissima Tabella Unica Nazionale adottata con D.P.R. n. 12 del 13 gennaio 2025, perché applicabile ai soli fatti verificatisi successivamente al 04/03/2025, ai fini della quantificazione del danno in parola vanno adottati i parametri ed i valori indicati nelle tabelle edite dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, cui i Giudici di legittimità hanno pagina 11 di 13 riconosciuto una "vocazione" nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011; n. 5243 del 6 marzo 2014). I valori tabellari in questione tengono, peraltro, conto dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11/11/2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico - legale e dei riflessi dinamico relazionali dei postumi sulle normali abitudini di vita della persona. Contemplano, altresì, mediante un incremento del valore punto di danno biologico, la liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale a carattere non organico, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso. In applicazione di tali principi, esclusa qualsiasi personalizzazione in assenza di allegazioni circa le straordinarie, più intense ripercussioni dei postumi sul piano dinamico-relazionale e riconosciuto invece, in relazione agli esiti invalidanti anatomo-funzionali ed estetici, il ristoro del danno morale nella misura prevista dalle citate tabelle nell'edizione aggiornata nell'anno 2024, il danno non patrimoniale risarcibile, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca del sinistro, deve essere quantificato in €. 61.905,00 per danno biologico permanente comprensivo della componente di sofferenza soggettiva interiore (danno morale) oltre €. 8.625,00 per danno biologico temporaneo e così in complessivi €. 70.530,00. Per quanto, invece, riguarda il danno patrimoniale il CTU ha ritenuto congrue e pertinenti le spese sanitarie documentate in fascicolo per complessivi €. 440,51 non prevedendo ulteriori spese sanitarie da sostenere in relazione alle lesioni subite. Tale importo deve senz'altro costituire oggetto di risarcimento al pari del danno rappresentato dal valore commerciale del motociclo Honda SH 300, tg. DP 43092, che il nominato CTU ha ritenuto essere pari, all'epoca del sinistro, Persona_2 ad €. 2.000,00 I.V.A. compresa. Pertanto, il danno patrimoniale è complessivamente quantificabile in €. 2440,51. Considerato il concorso di colpa ascrivibile all'attore nella misura del 30%, deve essergli riconosciuto un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per €. 49.371,00 e del danno patrimoniale per €. 1.708,36 entrambi già decurtati del 30%. Da tali importi devono, poi, detrarsi gli acconti già versati dalla compagnia in fase stragiudiziale e pari ad €. 750,00 al netto degli onorari per il danno materiale ed € 27.200,00 al netto degli onorari per il danno non patrimoniale. Il credito risarcitorio residuo in favore dell'attore è pertanto pari a: Euro 49.371,00 + Euro 1.708,36 – Euro 750,00 – Euro 27.200,00 = Euro 23.129,36. Trattandosi di un debito di valore, su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria. In ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Unite, n. 1712/1995) si ritiene equo riconoscere il pregiudizio da ritardato pagamento (lucro cessante) mediante l'attribuzione di interessi compensativi. Tali interessi vanno calcolati al tasso legale annuo sulla somma capitale devalutata alla data del sinistro e, di anno pagina 12 di 13 in anno, sulla somma progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT, fino alla data della presente sentenza. Sull'importo finale così determinato, comprensivo degli interessi compensativi maturati, decorreranno gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa. Poiché parte attrice risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato (cfr. delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ragusa del l9.07.2021 in atti), ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il pagamento di tali spese va effettuato in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3493/2021 R.G., previa dichiarazione della contumacia di , così provvede: Controparte_1
DICHIARA che le responsabilità per il sinistro stradale oggetto di causa avvenuto il 26/07/2020 a SO vanno attribuite nella misura del 70% al conducente della MI CO e nella misura del 30% all'attore conducente del motociclo. ON e , in solido tra loro, a Controparte_2 Controparte_1 corrispondere a a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale e non subito in conseguenza del sinistro, la somma di € 23.129,36 già al netto gli acconti versati dalla compagnia in fase stragiudiziale, oltre agli interessi compensativi sulla somma, devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT, sino alla pubblicazione della sentenza e, da tale momento, oltre agli interessi al saggio legale sino all'effettivo soddisfo;
ON i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite dell'attore liquidate in € 1.254,14 per spese prenotate a debito, in € 6,50 per spese anticipate dall'Erario, in € 707,43 oltre oneri fiscali e contributivi (compenso al CTU Per_2
) per spese anticipate dall'Erario e in €. 5.077,00 per compenso, oltre
[...] rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., disponendo che il pagamento avvenga a favore dello Stato. Ragusa, 10/12/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3493/2021 R.G. avente a oggetto risarcimento danni da sinistro stradale, promossa da
, C.F.: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04.08.1994 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabio Ferrara (C.F.: ) che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
– attore – contro
, C.F.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
04.08.1951 ed ivi residente in [...];
– convenuto contumace –
e con sede in Verona, Lungadige Controparte_2
Cangrande n. 16, C.F. n. , P.IVA n. , in persona del suo P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Feliciana Ponzio (C.F.: ) presso il cui studio in C.F._4
EL è elettivamente domiciliata;
– convenuta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludevano come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30/09/2025 nei seguenti termini: ATTORE
“Dichiarare e ritenere che il sinistro di cui in oggetto si è verificato per esclusivo fatto e colpa dell'autoveicolo MI CO tg. FR 570 HW, che in violazione delle norme sulla sicurezza e circolazione stradale ometteva di adottare tutte le cautele necessarie al fine di evitare il sinistro per cui è causa;
pagina 1 di 13 - Condannare la in persona del legale Controparte_3 Pt_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Lungadige Cangrande n. 16, Verona (37126), C.F. e P.IVA: e il sig. , nato a P.IVA_1 Controparte_1
SO (RG) il 04.08.1951 ed ivi residente in [...] c.f.:
, in solido tra loro, a risarcire al signor C.F._3 Parte_1 tutti i seguenti danni:
[...]
a) danno materiale per € 1.200,00, già detratta la somma offerta di cui al punto n. 12 della premessa, o in quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà opportuna anche a seguito delle risultanze istruttorie, oltre interessi moratori dal momento del sinistro fino all'effettivo soddisfo, nonché alla rivalutazione monetaria secondo indici Istat;
b) danno fisico, morale e conseguenziale, già detratta la somma offerta di cui al punto n. 12 della premessa, patiti in seguito al sinistro de quo, che ammontano ad € 261.667,00 e così calcolati: € 57.691,00 a titolo di Ip al 20% oltre personalizzazione massima e così per € 100.958,00; € 4.455,00 a titolo di I.T.A. per giorni 45; € 1.485,00 a titolo di I.T. al 75% per giorni 20; € 1.485,00 a titolo di I.T. al 50% per giorni 30; € 30.000,00 a titolo di danno morale;
€ 150.000,00 a titolo di perdita di capacità lavorativa specifica e/o generica;
€ 451,00 per spese mediche documentate;
o in quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà opportuna anche a seguito delle risultanze istruttorie e con l'ausilio del CTU, oltre interessi moratori dal momento del sinistro fino all'effettivo soddisfo, nonché alla rivalutazione monetaria secondo indici Istat;
c) spese legali per la fase stragiudiziale quantificati in € 2.924,75 oltre accessori di legge e per un totale di € 3.500,00, calcolati sulla base del dm 55/2014, somma a cui detrarre quanto corrisposto in sede di offerta per € 2.070,00 per onorari e così per residui € 1.430,00 per la sola fase stragiudiziale;
d) Spese consulenza di parte € 1.800,00; e) E così per un totale complessivo di € 266.097,00 o in quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà opportuna anche a seguito delle risultanze istruttorie e con l'ausilio del CTU, oltre interessi moratori dal momento del sinistro fino all'effettivo soddisfo, nonché alla rivalutazione monetaria secondo indici Istat;
- In subordine, e senza recesso da quanto sopra, Voglia l'Ill.Mo Giudice del Tribunale adito, condannare la in persona del legale Controparte_3 Pt_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Lungadige Cangrande n. 16, Verona (37126), C.F. e P.IVA: e il sig. , nato a P.IVA_1 Controparte_1
SO (RG) il 04.08.1951 ed ivi residente in [...] c.f.:
, in solido tra loro, a risarcire al signor C.F._3 Parte_1 tutti i danni materiali, fisici, morali e materiali e conseguenziali patiti in
[...] seguito al sinistro de quo, per come espressi al precedente punto, applicando una corresponsabilità graduata, nella causazione del sinistro, valutate tutte le circostanze del caso de quo anche sulla base alle risultanze istruttorie, o in quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà opportuna anche a seguito delle risultanze istruttorie e con l'ausilio del CTU, oltre interessi moratori dal momento del sinistro fino all'effettivo soddisfo, nonché alla rivalutazione monetaria secondo indici Istat;
- In ulteriore subordine, e senza recesso da quanto sopra, Voglia l'Ill.Mo Giudice del Tribunale adito, condannare la in persona del Controparte_3 Pt_2 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Lungadige Cangrande n. pagina 2 di 13 16, Verona (37126), C.F. e P.IVA: e il sig. , nato a P.IVA_1 Controparte_1
SO (RG) il 04.08.1951 ed ivi residente in [...] c.f.:
, in solido tra loro, a risarcire al signor C.F._3 Parte_1 tutti i danni fisici, morali e materiali e conseguenziali patiti in seguito al
[...] sinistro de quo, per come espressi al precedente punto, applicando una corresponsabilità, nella causazione del sinistro, secondo i criteri di cui all'art. 2054 del codice civile, valutate tutte le circostanze del caso de quo anche sulla base alle risultanze istruttorie, o in quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà opportuna anche a seguito delle risultanze istruttorie e con l'ausilio del CTU, oltre interessi moratori dal momento del sinistro fino all'effettivo soddisfo, nonché alla rivalutazione monetaria secondo indici Istat;
- In ogni caso condannare la . e Controparte_3 Pt_2 CP_1
in solido tra loro, ex art. 93 c.p.c. alle spese e compensi del presente
[...] giudizio al sottoscritto procuratore anticipatario”. Controparte_2
“1. Accertare la responsabilità concorsuale dell'attore nello incidente e, per l'effetto dichiarare la domanda attorea infondata e, conseguentemente respingerla integralmente in ragione dell'intervenuto e satisfattivo pagamento in via stragiudiziale;
2. Accertare e Dichiarare la mancanza di prova e l'insussistenza del nesso causale e per l'effetto rigettare la domanda;
3. In ogni caso accertare e dichiarare la concorsuale responsabilità in misura prevalente a carico di ex art. 2054 c.c. e per l'effetto ridurre Parte_1 la quantificazione dei danni in proporzione del concorso di colpa;
4. In subordine, senza recesso accertare e dichiarare la concorsuale responsabilità in misura equivalente del danneggiato e per l'effetto ridurre Parte_1 la quantificazione dei danni;
4. Accertare e Dichiarare l'insussistenza del nesso causale tra i danni lamentati e l'evento incidente e per l'effetto rigettare la domanda;
5. In ogni caso ritenere la domanda non provata e rigettarla ed eventualmente, per i danni materiali limitarla al valore commerciale del veicolo;
6. SUL QUANTUM DEI DANNI In ogni caso, rigettare ai sensi dell'art.1227 II co c.c. il chiesto risarcimento per i danni riconducibili al mancato utilizzo del casco protettivo o di casco protettivo omologato da parte del conducente;
7. in ulteriore subordine, escludere il risarcimento per i danni che il Parte_1 avrebbe potuto evitare ai sensi dell'art. 1227 c.c. indossando il casco
[...] protettivo o casco protettivo omologato;
8. Accertare e Dichiarare l'infondatezza della domanda e/o la mancanza di prova in ordine al danno alla capacità lavorativa specifica e per l'effetto rigettare la domanda, in subordine ritenere la quantificazione eccessiva e ridurla al dovuto e provato in corso di causa;
8. In subordine accertare e dichiarare eccessivi speculativi tutti i danni richiesti dall'attrice e ricondurli al dovuto e provato;
9. In ogni caso entro i limiti del massimale di legge. Spese competenze ed onorari di causa”.
pagina 3 di 13 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi a questo Tribunale, la e Controparte_2
affinché, dichiarata la responsabilità esclusiva del veicolo MI Controparte_1
CO tg. FR 570 HW, di proprietà di quest'ultimo e condotta nell'occasione da
, nella causazione del sinistro verificatosi il 26.07.2020, alle ore 13.15 CP_4 circa, in SO (RG) lungo la via Piave, all'altezza del “Bar delle Rose”, gli stessi fossero condannati, in via solidale, all'integrale risarcimento di tutti i danni materiali, fisici, morali e materiali e conseguenziali patiti in conseguenza del sinistro de quo, previa decurtazione delle somme versate dalla Compagnia e trattenute a titolo di acconto. In subordine, chiedeva che gli stessi fossero condannati, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni fisici, morali e materiali e conseguenziali patiti in seguito al sinistro de quo, applicando una corresponsabilità graduata nella causazione del sinistro. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi dal dì della domanda al soddisfo. A fondamento della proposta domanda, deduceva parte attrice che, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte, mentre percorreva alla guida del proprio motociclo Honda SH 300 tg. DP 43092 la via Piave in SO (RG), giunto all'altezza del “Bar delle Rose” si trovava di fronte la MI CO tg. FR 570 HW, di proprietà del sig.
e condotta da , che, provenendo da un parcheggio, Controparte_1 CP_4 si immetteva in carreggiata e repentinamente, senza azionare gli indicatori di direzione, procedeva ad un'inversione a U per imboccare la corsia riservata ai mezzi provenienti nel senso opposto di marcia. Tuttavia, non riuscendo a completare l'inversione con un'unica manovra, l'autoveicolo MI CO tg. FR 570 HW si arrestava al centro della careggiata e ciò rendeva inevitabile la collisione tra i veicoli che si concretizzava tra la parte anteriore del motociclo e la fiancata lato guidatore della MI CO. A causa del violento impatto l'attore riportava gravi lesioni fisiche che rendevano necessario il trasportato presso il locale P.S. per le cure del caso. Anche il motociclo riportava danni materiali. Nonostante la richiesta di risarcimento stragiudiziale, la convenuta compagnia offriva una somma ritenuta incongrua e trattenuta soltanto a titolo di acconto sul maggior dovuto. Incardinatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_2 la quale, nel merito, contestava an e quantum della pretesa ed insisteva,
[...] pertanto, per l'integrale rigetto delle domande attoree o, comunque, per la limitazione dell'eventuale onere risarcitorio per effetto della concorsuale responsabilità in misura prevalente o, quantomeno, equivalente escludendo il risarcimento per quei danni che avrebbero potuto essere evitati ai sensi dell'art. 1227 c.c. Nonostante la regolarità della notifica ometteva invece di costituirsi CP_1
.
[...]
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante le produzioni documentali e l'assunzione di prova orale. Venivano, altresì, disposte ed espletate una CTU medico-legale atta a stimare i danni fisici patiti e la loro riferibilità e compatibilità con il sinistro per cui è causa nonché una consulenza pagina 4 di 13 tecnica finalizzata ad accertare il costo delle riparazioni occorrenti ed il valore di mercato del motociclo alla data del sinistro. All'udienza del 30.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Tanto premesso in punto di fatto, deve, in primo luogo, dichiararsi la contumacia del convenuto il quale, nonostante la regolarità della notifica Controparte_1 dell'atto di citazione, non si è costituito nel presente giudizio. Deve, altresì, darsi atto della proponibilità in rito della domanda, avendo parte attrice provveduto ad inviare, prima dell'introduzione del presente giudizio, la richiesta stragiudiziale di risarcimento che si pone come condizione di procedibilità della domanda. Nel merito, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Com'è noto, l'art. 2054, primo comma, c.c., prevede che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La norma di cui all'articolo citato stabilisce, quindi, una presunzione di responsabilità, che può essere vinta dal conducente soltanto fornendo la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (cfr. ex multis Cass. n. 19053/2003; Cass. n. 10987/2003). È, tuttavia, opportuno precisare che la presunzione legale di colpa ha funzione meramente sussidiaria ed opera solamente se non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, ossia se non sia possibile accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia determinato l'evento dannoso (vedi Cass. n. 477/2003; conformi Cass. n. 7453/2001; Cass. n. 14412/2001). Al contrario, se è possibile individuare in concreto il diverso grado di colpa dei conducenti coinvolti nell'evento dannoso, il giudice di merito è tenuto a procedere alla graduazione della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, tenendo conto, peraltro, che opera pur sempre la presunzione di colpa di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c.; per cui l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico, ossia la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza (Cass. n. 477/2003; Cass. n. 18941/2003; Cass. n. 12692/98; Cass. n. 11235/97; Cass. n. 1198/97). Da ciò consegue che solo l'accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla circostanza che l'incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti e che, per converso ed in pari tempo, nessuna colpa sia ravvisabile nel comportamento dell'altro, comporta che quest'ultimo resti esonerato dalla presunzione de qua, e non sia, conseguentemente, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 477/2003 anche in motivazione;
Cass. n. 4639/2002; Cass. n. 7453/01; Cass. n. 14412/01; Cass. n. 5671/2000). La colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo - liberatoria, per il conducente di questo ultimo, dall'onere di provare di pagina 5 di 13 aver fatto tutto il possibile per evitarlo - può tuttavia risultare anche indirettamente dall'accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l'evento dannoso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4055 del 2009; Cass. 18/02/1998, n. 1724; Cass. 11/11/1975, n. 3804). Solo ove, in base al materiale probatorio acquisito, nessuna delle parti sia riuscita a fornire al Giudice la prova dell'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente e della responsabilità esclusiva o maggiore dell'altra parte nella causazione del sinistro, deve avere applicazione la presunzione di pari e concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. (Cass. n. 1198/97; Cass. n. 8287/96; Cass. n. 3958/94). In particolare, per superare la presunzione dell'art. 2054 c.c. si richiede che ciascuno dei due conducenti dimostri di aver osservato tutte le norme di comportamento imposte dal codice della strada e di aver comunque tenuto una condotta di guida prudente;
si richiede quindi una prova positiva sui doveri di prudenza che devono essere osservati nella circolazione stradale (Cassazione penale sez. IV, 15 novembre 2012, n. 48439): le norme sulla circolazione stradale impongono, infatti, severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili ed ancora che il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente a quanto richiesto dalle norme che regolano la circolazione stradale rispetto al suo veicolo, ma deve altresì prefigurarsi, nell'ambito della normale prevedibilità, l'altrui condotta imprudente, negligente e persino imperita (vedi Cass. pen. n.36186/2019, n. 44323/2016, n. 32202/2010). Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie occorre anzitutto accertare l'esatta dinamica del sinistro, la cui esistenza è pacifica, al fine di determinare, poi, se la responsabilità del convenuto sia esclusiva oppure se vi sia la sussistenza di una condotta imprudente dell'attore che possa configurare una sua concorrente responsabilità idonea a ridurre la pretesa risarcitoria azionata. In proposito, ritiene il Tribunale che effettivamente la MI CO effettuava una imprudente inversione del senso di marcia con una manovra di svolta cd. a “U" senza accorgersi dell'arrivo dello scooter Honda SH 300, tg. DP 43092, che vedendosi tagliata la strada non aveva il tempo di evitare la collisione concretizzatasi tra la parte anteriore del motociclo e la fiancata lato guidatore della MI CO. Tale manovra costituisce senz'altro un antecedente causale alla verificazione del sinistro. Tale ricostruzione trova conferma nelle dichiarazioni testimoniali acquisite ed a cui deve farsi necessariamente riferimento stante l'assenza di un rapporto di incidente stradale redatto dalla pubblica autorità ovvero di riproduzioni fotografiche che attestino la posizione di quiete post-urto assunta dai veicoli. Nello specifico, le deposizioni testimoniali rese dai testi di parte attrice, Tes_1
e sono risultate concordanti, coerenti e attendibili (cfr.
[...] Testimone_2 verbali d'udienza del 31/01/2023 e del 16/05/2023). Entrambi i testi, che hanno assistito all'incidente, hanno confermato che la MI CO stava effettuando un'inversione di marcia e che lo scontro con il motociclo avveniva “quasi al centro della carreggiata” (così il teste in risposta all'articolato 5) “nella corsia di Tes_1 marcia riservata ai mezzi con entro città ossia la corsia di marcia in quel frangente percorsa da parte attrice” (così il teste in risposta all'articolato 5). Tes_2
Di diverso tenore, invece, la dichiarazione testimoniale resa dal teste di parte convenuta, (cfr. verbale d'udienza del 19/09/2023), la quale Testimone_3
pagina 6 di 13 dichiarava che “l'urto tra il motociclo e l'autovettura è avvenuto nella corsia di marcia riservata alla percorrenza dei veicoli in direzione opposta sia a quella dell'autovettura sia a quella del motociclo;
l'autovettura in cui mi trovavo stava terminando di effettuare una manovra di svolta a sinistra per entrare in un accesso privato”. Questa deposizione, tuttavia, presenta, ad avviso del Tribunale, un rilevante profilo di contrasto con le risultanze emergenti dalla documentazione probatoria prodotta dalla stessa compagnia assicurativa e, nella specie, con le risultanze dell'allegata relazione investigativa (cfr. all. 4) che, per l'appunto, conferma l'effettuazione di una manovra di inversione a “U” da parte della MI CO. Ebbene, tale elemento di contrasto rileva per escludere l'attendibilità della testimonianza. Peraltro, anche il punto d'urto tra i mezzi, individuato sulla parte postero-laterale sinistra della macchina, rende evidente che la MI CO, al momento dell'impatto, stesse eseguendo una manovra di svolta a sinistra per invertire il proprio senso di marcia. Ed ancora, non può certamente assumere carattere dirimente ai fini dell'accertamento della dinamica la denuncia contenuta nel modulo CAI allegato dalla compagnia assicuratrice e sottoscritto unicamente dal conducente dell'autoveicolo. Del resto, quand'anche fosse stato sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, il modulo in parola avrebbe al più assunto il valore di una presunzione iuris tantum. Tanto precisato in ordine alla dinamica dell'incidente, da cui discende l'affermazione della sussistenza della responsabilità civile del convenuto per il sinistro stradale, è ora necessario verificare se la predetta responsabilità civile sia esclusiva oppure se anche parte attrice abbia posto in essere una condotta imprudente e negligente tale da configurare un concorso colposo ex artt. 1227 e 2054 c.c. Ed invero, richiamando i principi generali su esposti, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico, ossia la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza In merito deve anzitutto chiarirsi, in contrapposizione rispetto a quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta, come nessuna rilevanza assuma la circostanza che parte attrice circolasse senza copertura assicurativa e senza idonea patente di guida. Invero, l'inosservanza di una norma di circolazione stradale, pur comportando responsabilità sotto altro titolo, non è di per sé sufficiente a determinare la responsabilità civile per l'evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima (Cass. Civ. Sez. III 31 maggio 2019 n. 14885; Cass. Civ. Sez. III 22 novembre 2013 n. 26239; Cass. Civ. Sez. III 21 gennaio 1995 n. 699; Cass. Civ. Sez. III 29 novembre 1995 n. 12390). Affinché la violazione di una norma possa costituire causa o concausa di un evento, è necessario che essa sia preordinata ad impedirlo;
in caso contrario la condotta trasgressiva assume autonoma rilevanza giuridica, non però costitutiva di un rapporto di causalità con l'evento, in relazione al quale diviene un mero antecedente storico occasionale (Cass. Civ. Sez. III 9 giugno 2010 n. 13830). È necessario, quindi, valutare se la violazione della norma disciplinante la circolazione stradale abbia esplicato incidenza causale sull'evento dannoso (Cass. Civ. Sez. III 08 aprile 2010 n. 8366). pagina 7 di 13 Nella specie, l'aver circolato senza copertura assicurativa e senza la prescritta patente di guida non costituiscono violazione di regole cautelari dirette ad impedire l'evento dannoso verificatosi. A ben vedere, non si tratta neanche di vere e proprie regole cautelari, in quanto non hanno carattere modale: avere la patente di guida, del resto, è una generale prescrizione imposta dalla legge per assicurare la sicurezza della circolazione, ma nulla specifica in merito a come comportarsi per evitare lo specifico evento dannoso oggetto di giudizio. Pertanto, in assenza di elementi indizianti dell'inabilità del conducente di porsi alla guida del ciclomotore, la mera violazione della circolazione senza patente di guida (in violazione del C.d.s.), non può porsi da sola come comportamento capace eziologicamente di concausare il danno, a fini del riconoscimento del concorso colposo del danneggiato ex art. 1127, co. 1 e 2056 c.c., potendosi in conclusione affermare che il divieto alla circolazione di un veicolo sprovvisto di R.C. obbligatoria e/o condotto da soggetto sprovvisto di patente, rimangono illeciti amministrativi per violazione del Codice della strada, giustamente sanzionati ove accertati, ma incapaci da soli di concorrere alla causazione del sinistro, in presenza di una condotta di guida avventata ed imprudente del conducente del veicolo antagonista. Per quanto concerne, poi, la velocità con cui parte attrice viaggiava a bordo del proprio ciclomotore, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli elementi presenti in atti, non sia possibile stabilire l'eventuale violazione dei limiti di velocità previsti per legge su quel tratto di strada. Ciò posto, tuttavia, non vi è prova in atti del tentativo di parte attrice di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro;
le regole di ordinaria diligenza avrebbero imposto all'attore una manovra di emergenza che, quantomeno, avrebbe potuto concretizzarsi nel tentativo di modificare la propria traiettoria al fine di schivare l'autovettura ed evitare lo scontro che, invece, avveniva proprio con la parte anteriore del veicolo. Peraltro, ai sensi della regola generale di cui all'art. 141, comma 2, C.d.S., il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. Insomma, il ciclomotore ha urtato l'autovettura quando quest'ultima occupava, diagonalmente, la corsia di marcia, inserendosi nella traiettoria del primo. La possibilità che, in tale frangente, un'autovettura occupasse diagonalmente la corsia per effettuare una manovra di inversione a U non era, secondo la condizione dei luoghi al momento del sinistro, astrattamente imprevedibile atteso l'ampio campo visivo da parte del ciclomotore. Per quanto riguarda la misura del contributo causale alla causazione dell'evento dannoso, la stessa deve ritenersi inferiore a quella del convenuto, in quanto la traiettoria tenuta dall'attore era rettilinea, sulla sua corsia, mentre la condotta di guida del conducente della MI CO, che effettuava una vietata e imprudente inversione del senso di marcia con una manovra di svolta cd. a “U", ha avuto un apporto causale senz'altro maggiore, sia in termini di dinamica oggettiva che di rimproverabilità soggettiva. Reputa, pertanto, il Tribunale che possa applicarsi una graduazione delle rispettive responsabilità con attribuzione di una percentuale preponderante del 70% al conducente della MI CO e del 30% all'attore. pagina 8 di 13 Per quanto riguarda, infine, la verifica di un eventuale concorso ex art. 1227, co. 1, c.c. per l'asserito mancato uso del casco, deve evidenziarsi come i danni permanenti riguardino essenzialmente l'arto inferiore sinistro così che non appaiono aver un qualche nesso causale con l'asserito mancato uso dello strumento di protezione. Peraltro, anche la lesione al mento sarebbe stata evitata soltanto dall'uso di un casco integrale. Deve, dunque, escludersi l'applicazione di cui all'art. 1227, co. 1, c.c., invocata dalla compagnia di assicurazione costituita. Accertata la dinamica del sinistro e l'imputabilità dello stesso alla responsabilità preponderante del conducente dell'autoveicolo assicurato, occorre analizzare la sussistenza delle lesioni prospettate da parte attrice. Ebbene, l'ampia documentazione clinica versata in atti è stata sottoposta al vaglio medico-legale del CTU, dott. , il quale ha rassegnato le sue valutazioni Persona_1 sulla base di accertamenti strumentali obiettivi sulla persona del periziando attraverso un corretto approccio metodologico, condiviso con i rispettivi CTP, basato sulla migliore scienza e conoscenza medica del dato momento storico e sulle linee guida della più accreditata letteratura scientifica, della cui bontà non si ha motivo di dubitare. Nello specifico, richiamando il contenuto della relazione tecnica, il nominato C.T.U. ha accertato che "Dai dati anamnestici raccolti, dalla documentazione Sanitaria, dagli atti del fascicolo, si può affermare che il Sig. a seguito Parte_1 dell'evento riferito ebbe a riportare un traumatism re sinistro caratterizzato da lussazione antero mediale del ginocchio, frattura scomposta del piatto tibiale mediale, frattura scomposta della testa peroneale, lesione dell'arteria poplitea ed interessamento traumatico dello SPE a cui seguiva intervento chirurgico di riduzione della lussazione, rivascolarizzazione arteria poplitea e posizionamento di Fissatore Esterno, successivamente rimosso" e che "è possibile accogliere l'ammissibilità dei criteri medico legali, infatti a seguito dell'evento si generava un meccanismo traumatico estrinsecatosi con modalità lesive di tipo contusivo diretto a carico dell'arto inferiore sinistro determinate un grave traumatismo caratterizzato da lussazione antero mediale del ginocchio, frattura scomposta del piatto tibiale mediale, frattura scomposta della testa peroneale, lesione dell'arteria poplitea e coinvolgimento traumatico dello SPE, complesso lesivo diagnosticato in sede di primo intervento sanitario" (vedi relazione di C.T.U. ). Il Consulente ha, quindi, quantificato il danno biologico temporaneo assoluto in gg. 45 ed il danno biologico temporaneo relativo in gg. 20 al 75% ed in gg. 30 al 50%. Ha, poi, riconosciuto una percentuale di compromissione permanente della validità psicofisica pari al 16% oltre che la congruità delle spese sanitarie sostenute per €. 440,51. Dette conclusioni trovano condivisione da parte del Tribunale perché fondate su un corretto e motivato percorso logico e medico. Passando, dunque, alla liquidazione del danno si evidenzia, in proposito, che in seguito ai fatti occorsi, così come precedentemente ricostruiti, vengono in rilievo danni di natura non patrimoniale e danni di natura patrimoniale. Quanto ai primi, occorre anzitutto ribadire, per la loro diretta rilevanza nel caso di specie, i principi di diritto espressi dalla più recente ed ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. III, 04/02/2020, n. 2461 e, tra le pagina 9 di 13 altre, Cass. 17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n. 7513; 28/09/2018, n. 23469) secondo cui: la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Corte Cost. n. 233 del 2003; Cass. Sez. U. 11/11/2008, nn. 26972-26975) deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica e di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e del recente intervento del legislatore sul D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 138 e 139 (Codice delle assicurazioni private), modificati dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17 - la cui nuova rubrica ("danno non patrimoniale", sostituiva della precedente, "danno biologico"), ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello morale - deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione), quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto); nella valutazione del danno alla salute il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale - che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso - quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé"); in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (da ultimo Cass., sez. III, 7.10.2021, n. 27269; Cass. n. 16992/2015); nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d. "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.);
pagina 10 di 13 non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss. (ove si legge che la norma di cui all'art. 139 cod. ass. "non è chiusa anche al risarcimento del danno morale"), e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 lett. e), cod. ass., introdotta - con valenza evidentemente interpretativa - dalla legge di stabilità del 2016. Ed ancora, stante l'esplicita richiesta da parte attorea del ristoro del danno da perdita di capacità lavorativa specifica e/o generica, occorre altresì chiarire che la Suprema Corte ha recentemente ricomposto il panorama delle situazioni che di frequente si pongono all'interprete nel momento in cui è chiamato a vagliare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito sulle abilità lavorative del danneggiato (Cass., sez. III, n. 28988/2019). Può così accadere che, in seguito all'evento lesivo, la vittima:
1) conservi il reddito, ma lavori con maggior pena;
2) abbia perso in tutto o in parte il proprio reddito, non producendone al momento e probabilmente non sarà in grado più di produrne in futuro;
3) abbia perso il lavoro ma possa svolgerne altri, compatibili con la propria formazione professionale;
4) era disoccupata, non lavorava all'epoca dell'infortunio e verosimilmente non potrà trovare un lavoro a causa dell'invalidità. Nella prima ipotesi, il danno attinge alla "capacità lavorativa generica", che consiste nella compromissione della sensazione di benessere connessa allo svolgimento del proprio lavoro e si manifesta nella maggiore usura, fatica e difficoltà nell'attendere a ciò che, prima della lesione, si svolgeva con abilità e senza pena. Come tale, esso rientra nell'alveo del danno biologico, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo che va liquidato omnicomprensivamente come danno alla salute e si presta di regola ad essere risarcito attraverso un appesantimento dei valori standard di risarcimento, in via di personalizzazione (ex multis Cass., sez. III, n. 28988/2019; Cass. n. 17931/2019). Tutte le altre ipotesi, invece, sconfinano in un danno che non è (e non può essere) biologico, in quanto vanno oltre la validità psico-fisica della persona e si riflettono sulla capacità della stessa di produrre reddito. Pertanto, ove l'attore alleghi e dimostri - anche attraverso presunzioni, gravi precise e concordanti - che l'illecito ha determinato la perdita e/o riduzione della capacità di produrre reddito, il pregiudizio andrà risarcito (unicamente) come danno patrimoniale, non potendo pretendersi il "cumulo" con ciò che è diverso dal danno stesso. Ora, nel caso di specie, non soltanto manca ab origine l'allegazione circa lo stato occupazionale dell'attore al momento del sinistro ma neppure viene fornita prova circa la perdita e/o riduzione della capacità di produrre reddito. Consequenzialmente tale voce di danno non può trovare ristoro né a titolo di personalizzazione né a titolo di danno patrimoniale. Ciò detto, stante l'inapplicabilità della recentissima Tabella Unica Nazionale adottata con D.P.R. n. 12 del 13 gennaio 2025, perché applicabile ai soli fatti verificatisi successivamente al 04/03/2025, ai fini della quantificazione del danno in parola vanno adottati i parametri ed i valori indicati nelle tabelle edite dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, cui i Giudici di legittimità hanno pagina 11 di 13 riconosciuto una "vocazione" nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011; n. 5243 del 6 marzo 2014). I valori tabellari in questione tengono, peraltro, conto dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11/11/2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico - legale e dei riflessi dinamico relazionali dei postumi sulle normali abitudini di vita della persona. Contemplano, altresì, mediante un incremento del valore punto di danno biologico, la liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale a carattere non organico, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso. In applicazione di tali principi, esclusa qualsiasi personalizzazione in assenza di allegazioni circa le straordinarie, più intense ripercussioni dei postumi sul piano dinamico-relazionale e riconosciuto invece, in relazione agli esiti invalidanti anatomo-funzionali ed estetici, il ristoro del danno morale nella misura prevista dalle citate tabelle nell'edizione aggiornata nell'anno 2024, il danno non patrimoniale risarcibile, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca del sinistro, deve essere quantificato in €. 61.905,00 per danno biologico permanente comprensivo della componente di sofferenza soggettiva interiore (danno morale) oltre €. 8.625,00 per danno biologico temporaneo e così in complessivi €. 70.530,00. Per quanto, invece, riguarda il danno patrimoniale il CTU ha ritenuto congrue e pertinenti le spese sanitarie documentate in fascicolo per complessivi €. 440,51 non prevedendo ulteriori spese sanitarie da sostenere in relazione alle lesioni subite. Tale importo deve senz'altro costituire oggetto di risarcimento al pari del danno rappresentato dal valore commerciale del motociclo Honda SH 300, tg. DP 43092, che il nominato CTU ha ritenuto essere pari, all'epoca del sinistro, Persona_2 ad €. 2.000,00 I.V.A. compresa. Pertanto, il danno patrimoniale è complessivamente quantificabile in €. 2440,51. Considerato il concorso di colpa ascrivibile all'attore nella misura del 30%, deve essergli riconosciuto un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per €. 49.371,00 e del danno patrimoniale per €. 1.708,36 entrambi già decurtati del 30%. Da tali importi devono, poi, detrarsi gli acconti già versati dalla compagnia in fase stragiudiziale e pari ad €. 750,00 al netto degli onorari per il danno materiale ed € 27.200,00 al netto degli onorari per il danno non patrimoniale. Il credito risarcitorio residuo in favore dell'attore è pertanto pari a: Euro 49.371,00 + Euro 1.708,36 – Euro 750,00 – Euro 27.200,00 = Euro 23.129,36. Trattandosi di un debito di valore, su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria. In ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Unite, n. 1712/1995) si ritiene equo riconoscere il pregiudizio da ritardato pagamento (lucro cessante) mediante l'attribuzione di interessi compensativi. Tali interessi vanno calcolati al tasso legale annuo sulla somma capitale devalutata alla data del sinistro e, di anno pagina 12 di 13 in anno, sulla somma progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT, fino alla data della presente sentenza. Sull'importo finale così determinato, comprensivo degli interessi compensativi maturati, decorreranno gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa. Poiché parte attrice risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato (cfr. delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ragusa del l9.07.2021 in atti), ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il pagamento di tali spese va effettuato in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3493/2021 R.G., previa dichiarazione della contumacia di , così provvede: Controparte_1
DICHIARA che le responsabilità per il sinistro stradale oggetto di causa avvenuto il 26/07/2020 a SO vanno attribuite nella misura del 70% al conducente della MI CO e nella misura del 30% all'attore conducente del motociclo. ON e , in solido tra loro, a Controparte_2 Controparte_1 corrispondere a a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale e non subito in conseguenza del sinistro, la somma di € 23.129,36 già al netto gli acconti versati dalla compagnia in fase stragiudiziale, oltre agli interessi compensativi sulla somma, devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT, sino alla pubblicazione della sentenza e, da tale momento, oltre agli interessi al saggio legale sino all'effettivo soddisfo;
ON i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite dell'attore liquidate in € 1.254,14 per spese prenotate a debito, in € 6,50 per spese anticipate dall'Erario, in € 707,43 oltre oneri fiscali e contributivi (compenso al CTU Per_2
) per spese anticipate dall'Erario e in €. 5.077,00 per compenso, oltre
[...] rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., disponendo che il pagamento avvenga a favore dello Stato. Ragusa, 10/12/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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