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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 02/10/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 72 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
ED entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. RAMO' Parte_1 Parte_2
MASSIMO e dall'Avv. LAURERI ANDREA, giusta delega in atti
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da d Parte_1 Parte_2
in data 20.06.2015 in Garlenda (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Garlenda al numero 3, parte I, anno 2015, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Garlenda di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“1) la figlia minore , nata a [...] in data [...], resta affidata Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre (in oggi residente in [...]3) e con facoltà per il padre di vederla quando lo desideri,
previo avviso e compatibilmente con la volontà e gli impegni scolastici, ricreativi, ludici e sportivi della figlia;
2) al padre viene inoltre concessa la facoltà di tenere con sé la figlia nel rispetto prioritario Per_1
della volontà e degli impegni scolastici, ludici, sportivi ricreativi della figlia, secondo le seguenti modalità: - per un fine settimana alternato, dal sabato mattina, terminato l'orario scolastico, (o nel periodo estivo dalle ore 9,00), alla domenica sera quando la riaccompagnerà presso la casa della madre,
entro le ore 21.00;
- il martedì o il giovedì pomeriggio, salvo diverso accordo tra le parti, la figlia resterà con il padre sino alle ore 21.00 del giorno stesso, orario entro il quale il padre riaccompagnerà la figlia presso la casa della madre;
3) ogni genitore avrà il diritto di trascorrere nel corso dell'anno un periodo non inferiore a 15 giorni,
anche non consecutivi, con la figlia, in data da concordare almeno con un mese di anticipo con l'altro coniuge, preferibilmente durante le vacanze estive/scolastiche, in coincidenza con le ferie del singolo genitore, salvo diverso accordo fra le parti e comunque compatibilmente con la volontà e gli impegni scolastici, ludici, sportivi e ricreativi del minore;
4) riconosce dovuti e si impegna a versare a , a titolo di contributo per Parte_2 Parte_1
il mantenimento della figlia minore , finché non avrà raggiunto la maggiore età e, in ogni Per_1
caso, sino al compimento di un regolare corso di studi e comunque sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, la somma mensile di € 250,00 (in lettere: € duecentocinquanta/00)
rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50%
delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche (compreso materiale didattico, tasse e imposte, buoni pasto ed eventuali gite scolastiche), universitarie (compreso materiale didattico, tasse e imposte, vitto e alloggio – qualora diverso da quello di residenza – e relativi oneri accessori) ricreative, ludiche e sportive;
5) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti,
consentendo altresì che ciascuno possa inserire il nominativo della figlia nel proprio passaporto;
6) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a qualsiasi richiesta di assegno di mantenimento;
7) i coniugi dichiarano, fatto salvo il corretto adempimento di tutto quanto previsto e regolamentato in sede di separazione, d'aver già risolto e regolato vicendevolmente, anche a titolo transattivo, ogni rapporto economico, patrimoniale ed extrapatrimoniale, dichiarando altresì di non avere reciprocamente null'altro pretendere per ogni titolo e/o ragione derivante dal rapporto coniugale,
né per qualsivoglia altra ragione e/o titolo anche sinora non fatti valere;
8) spese della presente procedura integralmente compensate fra le parti.
Voglia altresì l'Ill.mo Tribunale ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Garlenda di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 2.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo