Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 451/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il giudice monocratico, dott.ssa Alessia Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile pendente TRA La in persona dell'amministratore delegato sig. , con Parte_1 Parte_2 sede legale in Via Monserrato n. 2 - 80133 Napoli (Na) C.F. e P.IVA: Numero REA NA P.IVA_1
675802, PEC. e difesa unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Email_1
Michele Gelsomino C.F. ed Andrea Gelsomino C.F. ed C.F._1 C.F._2 elett.te dom.ta presso loro studio in Napoli alla Via A. Manzoni n.71 giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegato al presente atto. PEC: Email_2
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- OPPONENTE
E
, nato a [...] il [...][...]e domiciliato ivi alla CP_1 via Canobbio 19, Comune di Massagno (Svizzera) rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Adinolfi, c.f.: con studio in Caserta, Via Roma 11 Parco Europa, presso il quale C.F._3 elettivamente è domiciliato, procura alle liti allegata in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento, iscritto al R.G. n. 19979/2023, valevole anche per la fase esecutiva ed eventuale giudizio di opposizione il quale dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 133, co. 2, c.p.c., di voler ricevere gli avvisi al numero di fax 0823443125 o all'indirizzo PEC: Email_4
- OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 7010/23 (n. 19979/23 r.g.)
Conclusioni: All'udienza del 16.01.2025 i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti introduttivi e chiedevano che decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso monitorio n. 19979/23 r.g. chiedeva al Tribunale di Napoli ingiungersi alla CP_1 il pagamento della somma di € 33.000,00 quale emolumento per l'attività Parte_1 lavorativa prestata in favore della in qualità direttore generale relativamente Parte_1 alle mensilità di giugno, luglio e agosto 2023 (€ 11.000,00 x 3 mesi), tanto in forza di contratto di consulenza sottoscritto in Napoli in data 14.2.2023, avente durata di sei mesi con decorrenza dalla data di cui in parola e scadenza il 30 agosto. Il Tribunale di Napoli, con il decreto ingiuntivo n. 7010/23 ingiungeva alla il pagamento della somma richiesta oltre interessi al tasso legale Parte_1 dalla domanda e sino al soddisfo e spese di procedura.
Avverso il citato decreto ingiuntivo proponeva opposizione deducendo Parte_1 l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, la nullità della domanda, la carenza di legittimazione attiva del poiché da contratto i compensi in questione avrebbero CP_1
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Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in via riconvenzionale per la risoluzione del contratto di consulenza in questione per grave inadempimento dell'opposto, con la condanna del alla restituzione della somma di € 33.000,00 a lui versata per il periodo marzo, aprile, maggio CP_1
2023, Vinte le spese. Si costituiva in giudizio l'opposto il quale, premessa la piena legittimità del monitorio, deduceva che la era una mera delegata all'incasso e che, nel merito mai nessuna contestazione era stata mossa CP_2 dalla al circa la propria attività di direttore generale;
che non rispondeva Parte_1 CP_1 assolutamente al vero la dichiarata circostanza secondo la quale “il non ha svolto le funzioni CP_1 decantate di Direttore Generale e si è disinteressato di predisporre un progetto – piano industriale per incrementare il business dell'azienda”, poiché il “ svolgerà le attività di cui al “piano CP_1 industriale” così come approvato dal CdA, con le eventuali modifiche che verranno eventualmente apportate, impegnandosi al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati”; che il progetto di “piano industriale” doveva essere approvato ed analizzato dal CdA dell'opponente e successivamente a tale passaggio formale trasmesso al per la sua concreta attuazione e che, il contratto prevedeva un CP_1 compenso composto da una parte fissa per la carica di direttore generale e una parte variabile in relazione agli obbiettivi raggiunti, facendo presente che oggetto del giudizio era solo la parte fissa. Concludeva per il rigetto dell'opposizione, conferma del decreto opposto, vinte le spese. Depositate le note istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 16.01.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del a richiedere il CP_1 decreto ingiuntivo.
Dal contratto sottoscritto, art.6, emerge che la società GWH SA era solo il soggetto legittimato all'incasso dei compensi pattuiti e destinataria della fatturazione (”Tale emolumento verrà interamente fatturato alla società GWH SA”…), mentre la parte contrattuale, titolare del diritto di credito, è esclusivamente il soggetto obbligato a rendere la prestazione corrispettiva. CP_1
Nel merito l'opposizione è fondata nei seguenti limiti.
In diritto, giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II,
30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999,
n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993 n. 7448; Corte app. Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62; Trib. Genova, 23 gennaio 2009, n. 347).
A completamento del quadro giurisprudenziale tracciato, deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto], sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore pagina 2 di 5 convenuto [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente] a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cassaz. civile, SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi: Cassaz. civile, sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cassaz. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007, n. 4134/07; Trib. Salerno, sez. II, 31 ottobre 2014, n. 5151; Trib. Salerno, 27 marzo 2015, n. 1439). Va, infine, richiamato l'orientamento della Corte di cassazione secondo il quale in presenza dei reciproci inadempimenti allegati dalle parti a fondamento delle rispettive e contrapposte domande, il giudice di merito deve procedere alla necessaria comparazione dei rispettivi inadempimenti allo scopo di verificare a quale dei contraenti sia addebitabile la mancata esecuzione del contratto.
La opponente ha dedotto di essere una società dedita alla lavorazione e alla vendita, sia al dettaglio che all'ingrosso, sia in Italia che all'estero, di capi di abbigliamento (costumi da bagno ed accessori per il mare). Al fine di incrementare il suo Core Business, sia con riferimento al canale di vendita retail, sia alle vendite relative ai canali wholesale online, a livello nazionale ed internazionale, si era rivolta alla società (specializzata nella selezione del personale) per la selezione di Controparte_3 un soggetto da inserire come Direttore Generale a supporto del raggiungimento degli scopi di cui alla lettera I del contratto di consulenza. “Il ruolo del professionista ricercato sarebbe dovuto consistere nell'essere un “braccio destro” della proprietà, sia in ottica di sviluppo imprenditoriale, ma anche, fungendo da figura di riferimento per l'intera azienda”. Secondo la prospettazione fornita dalla opponente le parti si accordarono per un periodo iniziale di collaborazione di 6 mesi (01.03.2023 al
30.08.2023) durante il quale il avrebbe elaborato un progetto dettagliato di attività articolato CP_1 nella forma di “piano industriale” che, una volta analizzato, in ipotesi di approvazione da parte del Parte Consiglio di amministrazione della sarebbe diventato operativo. Il disattendendo le CP_1 obbligazioni assunte con il contratto, si sarebbe reso del tutto inadempiente non provvedendo alla predisposizione del piano e non presentandosi in azienda per svolgere il ruolo di direttore generale.
Orbene, nel caso di specie, con il decreto opposto, ha chiesto la parte fissa del CP_1 compenso pattuito nel contratto di consulenza del 14.2.23, ovvero l'emolumento per la carica di direttore generale, già nominato, della società per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2023, come stabilito agli artt. 5 e 6 del contratto. (“L'emolumento per la carica di Direttore generale è pari ad € 66.000,00 pagabile in 6 rate da € 11.000 al mese...”), deducendo che tale parte fissa fosse del tutto slegata da quella variabile dovuta in caso di successiva predisposizione e attuazione del piano industriale. Dall'esame unitario di tutte le clausole contrattuali, tuttavia, emerge che nel periodo iniziale di collaborazione il oltre a svolgere le funzioni tipiche di Direttore generale, avrebbe dovuto CP_1 realizzare un progetto dettagliato delle attività da svolgersi per la realizzazione degli scopi indicati al punto I del contratto (ossia estendere il business al canale di vendita ratail, riorganizzare le funzioni e le responsabilità del personale, eventualmente selezionare e incrementare le vendite ai canali wholesale e online a livello nazionale e internazionale). Nella premessa del contratto al punto IV si legge testualmente “Le parti si sono intese per un periodo iniziale di collaborazione durante il quale verrà elaborato un progetto dettagliato di attività come guida all'intero percorso triennale di mandato”. A tale scopo il CdA ha nominato Direttore Generale. L'attività di consulenza affidata a tale CP_1 figura professionale era anche diretta alla predisposizione e successiva attuazione del piano concordato, così come approvato dal CdA. Il piano industriale prevedeva fasi formali di avanzamento trimestrale con la produzione di un “rapporto di avanzamento del progetto” da sottoporre al CdA in presenza dello stesso che avrebbe poi dovuto apportare eventuali modifiche e rideterminazioni. CP_1
Ebbene dalla copiosa documentazione prodotta dal e dalle allegazioni di parte opposta emerge CP_1 lo svolgimento di una serie di attività prodromiche alla predisposizione del piano: sono state documentate le interlocuzioni intercorse tra le parti sino al mese di agosto 2023 (c.f.r. scambio mail, relazioni, proposte, progetti, conversazioni whatsapp, etc…); tali documenti dimostrano lo svolgimento di alcune delle attività propriamente connesse alla figura di direttore generale del In CP_1
pagina 3 di 5 proposito, non si può non evidenziare che dagli atti processuali non emergono contestazioni sollevate Parte da al nel corso del rapporto contrattuale, circa la suddetta attività, almeno sino alla lettera CP_1 di recesso del 9.8.2023 nella quale per la prima volta la società contesta la mancata realizzazione del piano industriale. Con riferimento alla ulteriore contestazione secondo cui “il avrebbe dovuto essere la figura di CP_1 riferimento per l'intera azienda […] in ipotesi di assenza della proprietà impegnata in numerosi viaggi di lavoro in Italia e all'estero”, tale deduzione non risulta emergere dal contratto né vi sono ulteriori elementi dai quali desumere il conferimento di tale specifica funzione. Nel contratto, inoltre, non è previsto un impegno giornaliero del Direttore generale, pertanto, a poco rileva la circostanza che il non si recasse quotidianamente in azienda. CP_1
Quanto alla predisposizione del piano industriale, dalle premesse del contratto di consulenza si evince che tale piano doveva essere elaborato dalle parti in collaborazione tra loro, ma non esclusivamente dal come sostiene l'opponente; successivamente tale “piano industriale” doveva essere approvato CP_1 dal C.d.A. ed affidato al per la sua attuazione. CP_1
A parere di questo giudicante, dunque, non emerge con evidenza e ragionevole certezza che la mancata redazione del “piano industriale” sia addebitabile esclusivamente alla condotta del CP_1
Alla luce di quanto esposto, la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di consulenza del 14.02.2023 per grave inadempimento dell'opposto non può essere accolta poiché non vi è prova dell'inadempimento “grave” del in mancanza come detto della dimostrazione che la CP_1 redazione del piano industriale fosse a lui esclusivamente affidata. Quanto invece all'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata da parte opponente per paralizzare l'opposta richiesta di pagamento, va premesso che l'eccezione di inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione, in quanto la gravità dell'inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, mentre l'eccezione d'inadempimento non estingue il contratto, pur potendo il creditore avvalersi dell'eccezione anche nel caso di inesatto inadempimento.
L'eccezione di inadempimento integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore.
Essa costituisce un mezzo di autotutela che attiene alla fase esecutiva del contratto e non mira, come la risoluzione, allo scioglimento del vincolo, ma anzi ne presuppone la permanenza, consentendo a chi abbia vanamente atteso l'esatto adempimento della prestazione contrattuale dovutagli, di rifiutare l'adempimento della propria prestazione sino a quando il contraente infedele non adempia od offra di adempiere la propria.
L'eccezione di inadempimento è opponibile anche nel caso di inesatto adempimento.
L'istituto previsto dall'art. 1460 c.c. è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede "avuto riguardo alle circostanze", laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune.
3.6. Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppur no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte (ex multis, Sez. 1, Sentenza n.
2720 del 04/02/2009, Rv. 606502 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16822 del 10/11/2003, Rv. 567989 - 01).
Anche per l'eccezione di inesatto adempimento (exceptio non rite adimpleti contractus), il giudice deve accertare l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva (Cassazione civile sez. VI, 26/05/2022, n. 17020).
pagina 4 di 5 L'opponibilità dell'eccezione di inadempimento prescinde invece dalla sussistenza della buona fede in senso soggettivo, cioè dell'ignoranza di ledere l'altrui diritto (così già Cass.
2.10.1951 n. 2595; in seguito nello stesso senso, Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1308 del 21/02/1983, Rv. 426104 - 01, ove il tema è ampiamente trattato;
Cass. Civ, Sez. 2 -, Ordinanza n. 21315 del 14/09/2017, Rv. 645426 - 01;
Sez. L, Sentenza n. 11430 del 16/05/2006, Rv. 589056 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1690 del 26/01/2006,
Rv. 587847 - 01).
L'exceptio inadimpleti contractus non può mai avere effetti liberatori ma solo effetti sospensivi, rientrando nel più generale contesto dell'autotutela e delle eccezioni che il contraente può opporre al fine di garantirsi nei confronti di possibili futuri inadempimenti della controparte.
L'eccezione di inadempimento, infatti, legittima la dilazione temporanea della prestazione, che può condurre alla risoluzione del contratto, liberando l'eccipiente dalla sua prestazione;
se l'inadempimento cessa, viene meno il diritto di autotutela dell'eccepiente, il quale sarà obbligato all'adempimento mentre se l'inadempimento che ha provocato l'eccezione non esisteva, sarà
l'eccepiente ad essere tenuto all'adempimento.
Ebbene nel caso in esame, pur essendo documentato lo svolgimento di alcune attività propedeutiche alla predisposizione del piano industriale, è comunque pacifico che il piano non sia stato mai sottoposto al CdA per l'approvazione (nei suoi stati di avanzamento previsti -cadenza trimestrale); sono documentate interlocuzioni con la dirigenza amministrativa della azienda ed altre attività di ricerca clienti, sino al mese di agosto 2023, ma tali attività non denotano l'esatto adempimento di tutte le prestazioni contrattualizzate.
Non vi è dubbio che la mancata predisposizione della bozza del piano industriale abbia inciso sul sinallagma contrattuale, considerato, come sopra detto, che la nomina del era comunque stata CP_1 compiuta avuto riguardo alla esigenza della azienda di riorganizzare la propria attività.
In applicazione dell'art. 1460 c.c., va quindi ritenuta legittima la sospensione del pagamento da parte della opponente poiché proporzionata all'inadempimento del avuto riguardo all'incidenza CP_1 della condotta sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte. In accoglimento della predetta eccezione di inadempimento, va quindi accolta l'opposizione essendo la sospensione dei pagamenti non contraria a buona fede.
Il decreto ingiuntivo va quindi revocato.
Le spese di lite, stante il rigetto della domanda di pagamento proposta e il rigetto della domanda riconvenzionale di risoluzione, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, sulla opposzione proposta dalla così provvede: Parte_1
- in accoglimento dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 7010/23 (n. 19979/23 r.g.);
- rigetta la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per grave inadempimento spiegata dalla opponente;
Parte_1
- compensa le spese di lite.
Na, 3.2.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessia Notaro
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