TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/03/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr. Luigi
Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in grado di appello al n. 6827/2019 R.G. avente ad oggetto:
Risarcimento danni e vertente tra:
, elettivamente domiciliato in Scafati alla Via Nazionale n. 95 Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Chirico che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti, pec: Email_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in Controparte_1
virtù di mandato in atti, dall'Avv. Luigi Delle Rose, unitamente al quale elettivamente domicilia in Castellammare alla Via Denza n. 9, pec: Email_2
APPELLATA
NONCHE'
, elettivamente domiciliato in Scafati alla Via Nazionale n. 95 presso lo CP_2
studio dell'Avv. Siriana Cacace che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti, pec: Email_1
ALTRA APPELLATA
ED
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_3 difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Stefano Maria Cotugno Angeloni, unitamente al quale elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni alla Via San Benedetto n. 21, pec:
.salerno.it Email_3 CP_4
ALTRA PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 7 febbraio 2024 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisa- mente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Con atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, , quale CP_2
proprietario dell'autovettura Mercedes targata CV-752-LN, nonché la Controparte_5
quale assicuratrice per la R.C. di legge di tale ultimo veicolo, per ottenere il
[...]
risarcimento dei danni lamentati al motoveicolo di sua proprietà targato X6VWPK in conseguenza dell'incidente stradale del giorno 25.11.2014. Precisamente, assumeva che, in tale circostanza di tempo, egli stava percorrendo in Scafati la Via Catalano e giunto in prossimità dell'incrocio, mentre si accingeva a svoltare a sinistra, veniva impattato dal veicolo Mercedes che sopraggiungeva da dietro. Si costituiva in giudizio CP_2
2 che riferiva una dinamica del tutto differente e, in via riconvenzionale richiedeva il risarcimento dei danni occorsi al proprio motociclo e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del Fondo di garanzia attesa la mancata copertura assicurativa del veicolo di parte attrice. Espletata la prova testimoniale e disposta la CTU, il giudice di pace invitava le parti a concludere. Con la sentenza n. 2705/2019, la domanda veniva parzialmente accolta, avendo il Giudice di pace riconosciuto il concorso di colpa. Avverso tale sentenza proponeva appello lamentando l'errata valutazione da Parte_1
parte del Giudice di primo grado del materiale istruttorio alla luce del quale avrebbe dovuto essere ritenuta provata la esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del conducente l'autovettura Mercedes;
la insufficiente liquidazione del danno al motoveicolo di sua proprietà e la insufficiente liquidazione delle spese e competenze del grado di giudizio. Si costituiva in giudizio la , nella spiegata qualità, che in sostanza Controparte_3
aderiva ai motivi di impugnazione dell'appellante. Si costituivano in giudizio anche
[...]
e l che, di contro, eccepivano l'inammissibilità dell'atto di CP_2 Controparte_5
appello e ne chiedevano il rigetto. Acquisito il fascicolo di primo grado e dopo diversi rinvii all'udienza del 7 febbraio 2024, tenuta da questo Magistrato nella kore divenuto assegnatario del Ruolo, previa ricezione delle note scritte conclusive delle parti, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del proposto appello, individuandosi dall'esame dell'atto di appello le doglianze poste alla decisione giudiziaria, tutte incentrate sulla contraddittorietà della motivazione, in quanto, secondo la ricostruzione dell'appellante, la istruttoria processuale espletata in primo grado sarebbe ampiamente idonea a supportare l'accoglimento della domanda e, comunque, una maggiore gradazione di responsabilità in capo all'appellato. Sul punto, si ricorda che l'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello (in tal senso Cass. Civ. 3115/18).
3 Nel merito, ritiene questo giudicante che il proposto appello sia infondato e come tale vada rigettato. Invero, proprio valutando il materiale probatorio acquisito in primo grado deve darsi atto che il Giudice di primo grado abbia fatto buon governo delle regole di diritto. E' noto che nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, il giudice di merito è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. civ., sez. II, 2 agosto 2019 n. 20865). Sotto tale profilo, non v'è dubbio che il giudice di prime cure abbia ritenuto le dichiarazioni testimoniali non derimenti in ordine alla ricostruzione della dinamica certa del sinistro né l'ausiliario dell'Ufficio ha offerto un contributo “certo” in tal senso. Difatti, i testi di parte attrice hanno in sostanza ricostruito la dinamica così come descritta dall'attore e, di contro, i testi di parte convenuta hanno riferito una dinamica fedele a quanto sostenuto dalla parte convenuta. In altre parole, nella fattispecie in esame, alla luce del materiale probatorio acquisito, non è possibile ricostruire la dinamica del sinistro in modo tale da superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c., non potendosi ritenere l'esclusiva responsabili- tà di una delle parti nella causazione del sinistro né una responsabilità prevalente di una piuttosto che dell'altra, essendo le dichiarazioni dei testi e (di parte attrice) Tes_1 Tes_2
contrarie a quella dei e (di parte convenuta). Quanto all'eccezione di CP_6 Per_1
inattendibilità dei testi di parte convenuta, eccepita per la prima volta dalla difesa delle in sede di gravame, questo Giudice si uniforma a quanto statuito dalla Suprema CP_3
Corte a SS.UU.: “L'incapacità a testimoniare disciplinata dall' art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimonia- re prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova. Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò
4 nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., l'interessa- to ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinando- si altrimenti la sanatoria della nullità. La parte che ha tempestivamente formulato
l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione” (Cass. S.U. sentenza 6 aprile 2023, n. 9456).
Orbene, nel caso di specie, il verificarsi del sinistro avvenuto il 25 novembre 2014 alle ore
12:45 che ha visto coinvolti il motociclo e l'autovettura è pacifico tra le parti. Risulta invece controversa tra le parti la dinamica del sinistro e, quindi, le relative responsabilità nella sua causazione. Ciò detto, le responsabilità vanno quindi ricostruire alla stregua del materiale probatorio raccolto nel presente giudizio, tenendo a mente che nella materia di cui è causa la parte che si assume lesa deve provare, da un lato, che il sinistro è dovuto esclusivamente al comportamento colposo altrui, dall'altro la mancanza di colpa propria, per essersi conformato alle regole del C.d.S. e della comune prudenza. Orbene, analizzan- do le prove testimoniali raccolte, emerge quanto segue. Il teste riferisce che Testimone_3
“ho visto il ciclomotore Liberty di colore nero che percorreva via Catalano verso il campo sportivo e giunto all'incrocio con la strada del liceo doveva svoltare a sinistra;
il ciclomotore aveva la freccia direzionale in funzione;
mentre il ciclomotore iniziava a girare a sinistra per immettersi nella strada del liceo è stato sorpassato da una
Mercedes…la Mercedes cercava di superare il ciclomotore sulla sinistra ma lo urtava di striscio;
la Mercedes procedeva a velocità sostenuta tanto che dopo l'impatto si è fermata dopo circa 30-40 metri più avanti del bar che fa angolo con il piazzale del campo sportivo;
preciso che il ciclomotore manteneva la propria destra e veniva urtato quando iniziava a svoltare a sinistra;
il ciclomotore dopo il sinistro non era marciante…”. Il teste
, tra l'altro, riferisce “un ciclomotore, se ben ricordo, Piaggio Liberty, circolava Tes_2
5 nella strada del campo sportivo e giunto all'incrocio con la via del liceo, iniziava una manovra di svolta a sinistra e nel mentre sopraggiungeva una Mercedes di colore scuro che cercava di sorpassarlo ma lo urtò di striscio al lato anteriore;
la Mercedes procedeva
a velocità sostenuta;
al momento dell'impatto il ciclomotore aveva iniziato dalla destra la manovra di svolta a sinistra che era segnalato dalla freccia che era in funzione;
preciso che il ciclomotore aveva danni alla parte anteriore, al bauletto e non era marciante”. Il teste di parte convenuta, , riferisce, dopo aver precisato il luogo del Testimone_4
sinistro ed in estrema sintesi “…mi trovavo a bordo della Mercedes;
giunti all'incrocio con una strada posta sulla sinistra dove sono delle scuole, un motorino provenendo dalla destra non so precisare se era fermo o camminava molto lentamente, dalla destra si è buttato di colpo sulla sinistra;
il ragazzo che portava il motorino si è buttato di colpo senza guardare se veniva qualcuno da dietro e inevitabilmente l'abbiamo preso in pieno anche se tenendo una velocità bassissima;
il ciclomotore era marciante tant'è che i ragazzi dopo lo scambio dei numeri di cellulare si rimisero a bordo del ciclomotore e andarono via”. Infine, l'altro teste di parte convenuta anch'essa trasportata della
Mercedes, ha chiarito che “il motorino circolava nella nostra stessa direzione quando improvvisamente svoltava a sinistra senza azionare la freccia;
ricordo che il motorino era un Piaggio;
non so se è rimasto danneggiato ma sicuro era marciante tant'è che i ragazzi sono andati via da soli a bordo dello stesso”. Alla luce di tali dichiarazioni rese dai testi, in assenza di altri elementi probatori (es. assenza di intervento da parte delle Autorità), risulta lampante che entrambi i conducenti abbiano posto in essere condotte censurabili. In particolare, quanto all'appellante è evidente la violazione dell'art. 154 del C.d.s. per aver effettuato la manovra in spregio della cautela richiesta, e per il convenuto, la violazione dell'art. 145 Cds per non aver apprestato la prudenza richiesta in prossimità di un incrocio.
Non è certo che l'autoveicolo viaggiasse a velocità sostenuta, così come non è certo che lo stesso fosse in fase di sorpasso. Derimente ai fini della sicura ricostruzione della dinamica non è neanche la Consulenza che ipotizza la causa principale che ha causato l'impatto tra i veicoli “sia dovuta dal fatto che il motociclo abbia svoltato a sinistra partendo strettamen-
6 te da destra”. Giusta, pertanto, a parere di questo Giudice l'applicazione della regola del concorso di colpa e giusta e congrua deve stimarsi la misura della gradazione della relativa responsabilità da parte del Giudice di primo grado. Quanto all'ulteriore doglianza relativa alla mancata quantificazione di tutti i danni richiesti, va rilevato che al momento della perizia i veicoli risultavano venduti e, dunque, la perizia è stata fatta esclusivamente avuto riguardo al materiale prodotto agli atti (foto e perizie di parte). Materiale di cui il CTU ha tenuto conto e la cui stima è ampiamente condivisibile. Per tali motivi l'appello merita di essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata. Quanto alle spese di questo grado si ritiene in considerazione del valore esiguo della controversia di poter procedere alla compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda o eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) compensa tra le parti le spese di questo giudizio.
Manda la Cancelleria.
Nocera Inferiore, 3/3/2025
Il Giudice
Dr. Luigi Bobbio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr. Luigi
Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in grado di appello al n. 6827/2019 R.G. avente ad oggetto:
Risarcimento danni e vertente tra:
, elettivamente domiciliato in Scafati alla Via Nazionale n. 95 Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Chirico che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti, pec: Email_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in Controparte_1
virtù di mandato in atti, dall'Avv. Luigi Delle Rose, unitamente al quale elettivamente domicilia in Castellammare alla Via Denza n. 9, pec: Email_2
APPELLATA
NONCHE'
, elettivamente domiciliato in Scafati alla Via Nazionale n. 95 presso lo CP_2
studio dell'Avv. Siriana Cacace che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti, pec: Email_1
ALTRA APPELLATA
ED
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_3 difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Stefano Maria Cotugno Angeloni, unitamente al quale elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni alla Via San Benedetto n. 21, pec:
.salerno.it Email_3 CP_4
ALTRA PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 7 febbraio 2024 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisa- mente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Con atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, , quale CP_2
proprietario dell'autovettura Mercedes targata CV-752-LN, nonché la Controparte_5
quale assicuratrice per la R.C. di legge di tale ultimo veicolo, per ottenere il
[...]
risarcimento dei danni lamentati al motoveicolo di sua proprietà targato X6VWPK in conseguenza dell'incidente stradale del giorno 25.11.2014. Precisamente, assumeva che, in tale circostanza di tempo, egli stava percorrendo in Scafati la Via Catalano e giunto in prossimità dell'incrocio, mentre si accingeva a svoltare a sinistra, veniva impattato dal veicolo Mercedes che sopraggiungeva da dietro. Si costituiva in giudizio CP_2
2 che riferiva una dinamica del tutto differente e, in via riconvenzionale richiedeva il risarcimento dei danni occorsi al proprio motociclo e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del Fondo di garanzia attesa la mancata copertura assicurativa del veicolo di parte attrice. Espletata la prova testimoniale e disposta la CTU, il giudice di pace invitava le parti a concludere. Con la sentenza n. 2705/2019, la domanda veniva parzialmente accolta, avendo il Giudice di pace riconosciuto il concorso di colpa. Avverso tale sentenza proponeva appello lamentando l'errata valutazione da Parte_1
parte del Giudice di primo grado del materiale istruttorio alla luce del quale avrebbe dovuto essere ritenuta provata la esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del conducente l'autovettura Mercedes;
la insufficiente liquidazione del danno al motoveicolo di sua proprietà e la insufficiente liquidazione delle spese e competenze del grado di giudizio. Si costituiva in giudizio la , nella spiegata qualità, che in sostanza Controparte_3
aderiva ai motivi di impugnazione dell'appellante. Si costituivano in giudizio anche
[...]
e l che, di contro, eccepivano l'inammissibilità dell'atto di CP_2 Controparte_5
appello e ne chiedevano il rigetto. Acquisito il fascicolo di primo grado e dopo diversi rinvii all'udienza del 7 febbraio 2024, tenuta da questo Magistrato nella kore divenuto assegnatario del Ruolo, previa ricezione delle note scritte conclusive delle parti, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del proposto appello, individuandosi dall'esame dell'atto di appello le doglianze poste alla decisione giudiziaria, tutte incentrate sulla contraddittorietà della motivazione, in quanto, secondo la ricostruzione dell'appellante, la istruttoria processuale espletata in primo grado sarebbe ampiamente idonea a supportare l'accoglimento della domanda e, comunque, una maggiore gradazione di responsabilità in capo all'appellato. Sul punto, si ricorda che l'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello (in tal senso Cass. Civ. 3115/18).
3 Nel merito, ritiene questo giudicante che il proposto appello sia infondato e come tale vada rigettato. Invero, proprio valutando il materiale probatorio acquisito in primo grado deve darsi atto che il Giudice di primo grado abbia fatto buon governo delle regole di diritto. E' noto che nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, il giudice di merito è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. civ., sez. II, 2 agosto 2019 n. 20865). Sotto tale profilo, non v'è dubbio che il giudice di prime cure abbia ritenuto le dichiarazioni testimoniali non derimenti in ordine alla ricostruzione della dinamica certa del sinistro né l'ausiliario dell'Ufficio ha offerto un contributo “certo” in tal senso. Difatti, i testi di parte attrice hanno in sostanza ricostruito la dinamica così come descritta dall'attore e, di contro, i testi di parte convenuta hanno riferito una dinamica fedele a quanto sostenuto dalla parte convenuta. In altre parole, nella fattispecie in esame, alla luce del materiale probatorio acquisito, non è possibile ricostruire la dinamica del sinistro in modo tale da superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c., non potendosi ritenere l'esclusiva responsabili- tà di una delle parti nella causazione del sinistro né una responsabilità prevalente di una piuttosto che dell'altra, essendo le dichiarazioni dei testi e (di parte attrice) Tes_1 Tes_2
contrarie a quella dei e (di parte convenuta). Quanto all'eccezione di CP_6 Per_1
inattendibilità dei testi di parte convenuta, eccepita per la prima volta dalla difesa delle in sede di gravame, questo Giudice si uniforma a quanto statuito dalla Suprema CP_3
Corte a SS.UU.: “L'incapacità a testimoniare disciplinata dall' art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimonia- re prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova. Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò
4 nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., l'interessa- to ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinando- si altrimenti la sanatoria della nullità. La parte che ha tempestivamente formulato
l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione” (Cass. S.U. sentenza 6 aprile 2023, n. 9456).
Orbene, nel caso di specie, il verificarsi del sinistro avvenuto il 25 novembre 2014 alle ore
12:45 che ha visto coinvolti il motociclo e l'autovettura è pacifico tra le parti. Risulta invece controversa tra le parti la dinamica del sinistro e, quindi, le relative responsabilità nella sua causazione. Ciò detto, le responsabilità vanno quindi ricostruire alla stregua del materiale probatorio raccolto nel presente giudizio, tenendo a mente che nella materia di cui è causa la parte che si assume lesa deve provare, da un lato, che il sinistro è dovuto esclusivamente al comportamento colposo altrui, dall'altro la mancanza di colpa propria, per essersi conformato alle regole del C.d.S. e della comune prudenza. Orbene, analizzan- do le prove testimoniali raccolte, emerge quanto segue. Il teste riferisce che Testimone_3
“ho visto il ciclomotore Liberty di colore nero che percorreva via Catalano verso il campo sportivo e giunto all'incrocio con la strada del liceo doveva svoltare a sinistra;
il ciclomotore aveva la freccia direzionale in funzione;
mentre il ciclomotore iniziava a girare a sinistra per immettersi nella strada del liceo è stato sorpassato da una
Mercedes…la Mercedes cercava di superare il ciclomotore sulla sinistra ma lo urtava di striscio;
la Mercedes procedeva a velocità sostenuta tanto che dopo l'impatto si è fermata dopo circa 30-40 metri più avanti del bar che fa angolo con il piazzale del campo sportivo;
preciso che il ciclomotore manteneva la propria destra e veniva urtato quando iniziava a svoltare a sinistra;
il ciclomotore dopo il sinistro non era marciante…”. Il teste
, tra l'altro, riferisce “un ciclomotore, se ben ricordo, Piaggio Liberty, circolava Tes_2
5 nella strada del campo sportivo e giunto all'incrocio con la via del liceo, iniziava una manovra di svolta a sinistra e nel mentre sopraggiungeva una Mercedes di colore scuro che cercava di sorpassarlo ma lo urtò di striscio al lato anteriore;
la Mercedes procedeva
a velocità sostenuta;
al momento dell'impatto il ciclomotore aveva iniziato dalla destra la manovra di svolta a sinistra che era segnalato dalla freccia che era in funzione;
preciso che il ciclomotore aveva danni alla parte anteriore, al bauletto e non era marciante”. Il teste di parte convenuta, , riferisce, dopo aver precisato il luogo del Testimone_4
sinistro ed in estrema sintesi “…mi trovavo a bordo della Mercedes;
giunti all'incrocio con una strada posta sulla sinistra dove sono delle scuole, un motorino provenendo dalla destra non so precisare se era fermo o camminava molto lentamente, dalla destra si è buttato di colpo sulla sinistra;
il ragazzo che portava il motorino si è buttato di colpo senza guardare se veniva qualcuno da dietro e inevitabilmente l'abbiamo preso in pieno anche se tenendo una velocità bassissima;
il ciclomotore era marciante tant'è che i ragazzi dopo lo scambio dei numeri di cellulare si rimisero a bordo del ciclomotore e andarono via”. Infine, l'altro teste di parte convenuta anch'essa trasportata della
Mercedes, ha chiarito che “il motorino circolava nella nostra stessa direzione quando improvvisamente svoltava a sinistra senza azionare la freccia;
ricordo che il motorino era un Piaggio;
non so se è rimasto danneggiato ma sicuro era marciante tant'è che i ragazzi sono andati via da soli a bordo dello stesso”. Alla luce di tali dichiarazioni rese dai testi, in assenza di altri elementi probatori (es. assenza di intervento da parte delle Autorità), risulta lampante che entrambi i conducenti abbiano posto in essere condotte censurabili. In particolare, quanto all'appellante è evidente la violazione dell'art. 154 del C.d.s. per aver effettuato la manovra in spregio della cautela richiesta, e per il convenuto, la violazione dell'art. 145 Cds per non aver apprestato la prudenza richiesta in prossimità di un incrocio.
Non è certo che l'autoveicolo viaggiasse a velocità sostenuta, così come non è certo che lo stesso fosse in fase di sorpasso. Derimente ai fini della sicura ricostruzione della dinamica non è neanche la Consulenza che ipotizza la causa principale che ha causato l'impatto tra i veicoli “sia dovuta dal fatto che il motociclo abbia svoltato a sinistra partendo strettamen-
6 te da destra”. Giusta, pertanto, a parere di questo Giudice l'applicazione della regola del concorso di colpa e giusta e congrua deve stimarsi la misura della gradazione della relativa responsabilità da parte del Giudice di primo grado. Quanto all'ulteriore doglianza relativa alla mancata quantificazione di tutti i danni richiesti, va rilevato che al momento della perizia i veicoli risultavano venduti e, dunque, la perizia è stata fatta esclusivamente avuto riguardo al materiale prodotto agli atti (foto e perizie di parte). Materiale di cui il CTU ha tenuto conto e la cui stima è ampiamente condivisibile. Per tali motivi l'appello merita di essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata. Quanto alle spese di questo grado si ritiene in considerazione del valore esiguo della controversia di poter procedere alla compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda o eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) compensa tra le parti le spese di questo giudizio.
Manda la Cancelleria.
Nocera Inferiore, 3/3/2025
Il Giudice
Dr. Luigi Bobbio
7