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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 25/09/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 153/2025
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Fiorenzi Cesare del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Dappiano Carlotta del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 15/01/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Crescentino (VC) il
05/09/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 16, Parte II -
Serie A, Anno 2015.
Dall'unione è nata, in data 03/12/2014, la figlia , ancora minore. Per_1
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 48 dell'11/02/2025 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 15/09/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
pagina 2 di 4 PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in Crescentino (VC) il 05/09/2015, trascritto nei Registri dello Stato
[...] CP_1
Civile di detto Comune all'Atto n. 16, Parte II - Serie A, Anno 2015, alle seguenti
CONDIZIONI:
1. CONFERMA l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione presso la madre, ove manterrà la residenza anagrafica;
2. CONFERMA l'assegnazione dell'immobile ex abitazione famigliare sito in Crescentino
(VC), Via Felice Chiò n. 44 alla IG.ra che continuerà ad abitarla CP_1 unitamente alla figlia minore;
3. DISPONE che salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori il padre potrà vedere e tenere con sé la minore con i seguenti tempi e modalità:
• tutti i fine settimana, dal venerdì pomeriggio all'uscita della minore da scuola (o in ogni caso alle ore 16.00, durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche) e sino alla domenica alle ore 18.00, quando la madre si recherà a riprendere la minore presso il padre,
a Vercelli;
• un fine settimana al mese, determinato su accordo tra le parti, da comunicarsi con almeno giorni sette di anticipo, il padre terrà con sé la minore dal venerdì all'uscita da scuola (o in ogni caso alle ore 16.00 durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche) e sino al sabato alle ore 18.00, quando riaccompagnerà la minore presso la residenza materna;
• qualora il padre, in occasione di ponti, festività o ferie del medesimo, eserciti il proprio diritto di visita nei giorni infrasettimanali con relativo pernottamento, il fine settimana sarà di competenza materna;
- vacanze estive
DISPONE che nelle vacanze estive, per tali da intendersi il periodo di sospensione delle attività scolastiche, ciascun genitore potrà tenere con la minore per due settimane, anche consecutive, da comunicare all'altro entro il giorno 31 maggio di ciascun anno. Ciascun genitore, qualora sarà in vacanza con la figlia, lascerà all'altro la reperibilità telefonica e l'indicazione del luogo di soggiorno.
- ponti e festività
DISPONE che salvo ogni diverso e migliore accordo, la minore trascorrerà ad anni alterni le festività con l'uno o con l'altro genitore, e precisamente:
• il giorno 24 dicembre con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
• i giorni del 25 e 26 dicembre con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari;
• i giorni del 31 dicembre e 1° gennaio con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
• il giorno dell'Epifania con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari;
• i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
• il giorno del 25 aprile con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari;
• il giorno del 1° maggio con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
• il giorno del 2 giugno con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari;
pagina 3 di 4 • il giorno del 1° novembre con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
• il giorno dell'8 dicembre con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari;
• durante le festività, ogni qualvolta il padre dovrà recarsi a prelevare la figlia, si intenderà alle ore 10.00 del mattino, e dovrà riaccompagnarla presso la residenza materna dopo cena, alle ore 21.00;
• gli altri Ponti e periodi di sospensione dell'attività scolastica seguiranno il normale calendario di frequentazioni;
• le comunicazioni telefoniche con i minori saranno garantite senza alcun limite, fatti salvi gli impegni scolastici ed extrascolastici (ludici/sportivi) degli stessi;
• i prelievi della minore presso gli istituti scolastici e alle altre attività, nonché l'accudimento della medesima, quando i genitori ne siano impossibilitati per motivi di lavoro e/o di salute, potranno essere affidati sia ai nonni materni che paterni;
4. DISPONE che il IG. corrisponda alla IG.ra , a titolo di contributo per il Pt_1 CP_1 mantenimento della minore, l'importo mensile di € 250,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. DISPONE che l'Assegno Unico Universale, nonché ogni altra forma di aiuto, sussidio, bonus etc. erogato in favore dei figli minori, continui ad essere percepito integralmente dalla IG.ra ; CP_1
6. DISPONE che le spese straordinarie continueranno ad essere sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%, così come individuate nel protocollo in essere presso Codesto
Tribunale e che deve intendersi in questa sede espressamente e integralmente richiamato, anche per quanto riguarda le modalità e i termini di concertazione, documentazione e corresponsione delle stesse. Resteranno a carico della IG.ra in via esclusiva le spese CP_1 per l'acquisto di generi alimentari per gli animali domestici;
7. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi pretesa di contributo economico;
8. DÀ ATTO che la IG.ra corrisponderà al IG. a titolo di rimborso per la quota CP_1 Pt_1 parte di propria spettanza del finanziamento dallo stesso acceso presso Findomestic,
l'importo di € 100,00 mensili, e ciò sino a concorrenza di € 10.300,00, previa esibizione del giustificativo attestante l'avvenuto pagamento della reta mensile;
9. DÀ ATTO che i genitori prestano altresì reciprocamente il consenso al rinnovo dei documenti di identità ed al rilascio dei passaporti nonché di altra documentazione valida per l'espatrio;
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 22/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 153/2025
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Fiorenzi Cesare del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Dappiano Carlotta del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 15/01/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Crescentino (VC) il
05/09/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 16, Parte II -
Serie A, Anno 2015.
Dall'unione è nata, in data 03/12/2014, la figlia , ancora minore. Per_1
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 48 dell'11/02/2025 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 15/09/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
pagina 2 di 4 PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in Crescentino (VC) il 05/09/2015, trascritto nei Registri dello Stato
[...] CP_1
Civile di detto Comune all'Atto n. 16, Parte II - Serie A, Anno 2015, alle seguenti
CONDIZIONI:
1. CONFERMA l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione presso la madre, ove manterrà la residenza anagrafica;
2. CONFERMA l'assegnazione dell'immobile ex abitazione famigliare sito in Crescentino
(VC), Via Felice Chiò n. 44 alla IG.ra che continuerà ad abitarla CP_1 unitamente alla figlia minore;
3. DISPONE che salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori il padre potrà vedere e tenere con sé la minore con i seguenti tempi e modalità:
• tutti i fine settimana, dal venerdì pomeriggio all'uscita della minore da scuola (o in ogni caso alle ore 16.00, durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche) e sino alla domenica alle ore 18.00, quando la madre si recherà a riprendere la minore presso il padre,
a Vercelli;
• un fine settimana al mese, determinato su accordo tra le parti, da comunicarsi con almeno giorni sette di anticipo, il padre terrà con sé la minore dal venerdì all'uscita da scuola (o in ogni caso alle ore 16.00 durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche) e sino al sabato alle ore 18.00, quando riaccompagnerà la minore presso la residenza materna;
• qualora il padre, in occasione di ponti, festività o ferie del medesimo, eserciti il proprio diritto di visita nei giorni infrasettimanali con relativo pernottamento, il fine settimana sarà di competenza materna;
- vacanze estive
DISPONE che nelle vacanze estive, per tali da intendersi il periodo di sospensione delle attività scolastiche, ciascun genitore potrà tenere con la minore per due settimane, anche consecutive, da comunicare all'altro entro il giorno 31 maggio di ciascun anno. Ciascun genitore, qualora sarà in vacanza con la figlia, lascerà all'altro la reperibilità telefonica e l'indicazione del luogo di soggiorno.
- ponti e festività
DISPONE che salvo ogni diverso e migliore accordo, la minore trascorrerà ad anni alterni le festività con l'uno o con l'altro genitore, e precisamente:
• il giorno 24 dicembre con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
• i giorni del 25 e 26 dicembre con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari;
• i giorni del 31 dicembre e 1° gennaio con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
• il giorno dell'Epifania con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari;
• i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
• il giorno del 25 aprile con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari;
• il giorno del 1° maggio con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
• il giorno del 2 giugno con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari;
pagina 3 di 4 • il giorno del 1° novembre con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
• il giorno dell'8 dicembre con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari;
• durante le festività, ogni qualvolta il padre dovrà recarsi a prelevare la figlia, si intenderà alle ore 10.00 del mattino, e dovrà riaccompagnarla presso la residenza materna dopo cena, alle ore 21.00;
• gli altri Ponti e periodi di sospensione dell'attività scolastica seguiranno il normale calendario di frequentazioni;
• le comunicazioni telefoniche con i minori saranno garantite senza alcun limite, fatti salvi gli impegni scolastici ed extrascolastici (ludici/sportivi) degli stessi;
• i prelievi della minore presso gli istituti scolastici e alle altre attività, nonché l'accudimento della medesima, quando i genitori ne siano impossibilitati per motivi di lavoro e/o di salute, potranno essere affidati sia ai nonni materni che paterni;
4. DISPONE che il IG. corrisponda alla IG.ra , a titolo di contributo per il Pt_1 CP_1 mantenimento della minore, l'importo mensile di € 250,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. DISPONE che l'Assegno Unico Universale, nonché ogni altra forma di aiuto, sussidio, bonus etc. erogato in favore dei figli minori, continui ad essere percepito integralmente dalla IG.ra ; CP_1
6. DISPONE che le spese straordinarie continueranno ad essere sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%, così come individuate nel protocollo in essere presso Codesto
Tribunale e che deve intendersi in questa sede espressamente e integralmente richiamato, anche per quanto riguarda le modalità e i termini di concertazione, documentazione e corresponsione delle stesse. Resteranno a carico della IG.ra in via esclusiva le spese CP_1 per l'acquisto di generi alimentari per gli animali domestici;
7. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi pretesa di contributo economico;
8. DÀ ATTO che la IG.ra corrisponderà al IG. a titolo di rimborso per la quota CP_1 Pt_1 parte di propria spettanza del finanziamento dallo stesso acceso presso Findomestic,
l'importo di € 100,00 mensili, e ciò sino a concorrenza di € 10.300,00, previa esibizione del giustificativo attestante l'avvenuto pagamento della reta mensile;
9. DÀ ATTO che i genitori prestano altresì reciprocamente il consenso al rinnovo dei documenti di identità ed al rilascio dei passaporti nonché di altra documentazione valida per l'espatrio;
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 22/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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