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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 18/09/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 1051/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice di appello;
- premesso che l'udienza del 16.9.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co.3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- rilevato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza per la discussione;
- lette le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello pendente
TRA
(C.F. , con sede in Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
al Corso Umberto I n. 21, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Mike Matticoli, presso il cui studio elett.te domicilia in al C.so Garibaldi n. 381; Pt_1
APPELLANTE E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza dal Giudice di Pace di n. 94/2021. Pt_1
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 16.9.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il depositava tempestivamente appello avverso la sentenza n. Parte_2
94/2021 emessa dal Giudice di Pace di in data 20 aprile 2021, all'esito del Pt_1 procedimento n. 635/2020, depositata in data 29 aprile 2021, non notificata, avente ad oggetto l'opposizione a sanzione amministrativa di cui al verbale n. 1241/2020 del
13.11.2020, elevato dalla Polizia Municipale del con cui Parte_1 veniva contestata la violazione dell'art. 142 co. 8 del C.d.S., commessa da Controparte_1
in data 22.8.2020, commessa sulla ss 652 al km 5+800, direzione di marcia Roccaraso, nel comune di . Parte_1
Il Giudice di pace, in particolare, accoglieva l'opposizione.
Con l'atto di appello, il sollevava le seguenti censure Parte_1
all'impugnata sentenza: - 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 d. lgs. 150/2011; - 2) nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli: 14, comma 4, l.
689/81; 4, comma 3, della l. 890/1982; 149 c.p.c.; - 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 201 c.d.s.: nullità della sentenza per carenza di motivazione;
- 4) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 d.l. 121/2002: nullità della sentenza per carenza di motivazione;
5) violazione e falsa applicazione dell'art. 183, comma 1, reg. di attuazione al c.d.s.: nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione;
- 6) nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 l.689/1981; assoluta carenza di motivazione.
Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di “- in accoglimento dell'appello proposto, annullare la sentenza n. 94/2021 resa dal giudice di Pace di il 20 aprile 2021, Pt_1
depositata il 29 aprile 2021 e, per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta in primo grado da controparte siccome infondata in fatto e diritto e non provata;
- il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori.” Nonostante la regolarità della notifica del ricorso in appello, non si Controparte_1
costituiva in giudizio rimanendo contumace.
La causa veniva rinviata per la discussione.
*******
L'appello è fondato per le seguenti ragioni.
Il Giudice di prime cure affermava la tardività della costituzione del resistente per Pt_1 non aver lo stesso rispettato il termine di 10 giorni prima dell'udienza di cui al D.Lgs
150/2011.
Invero, come pacificamente affermato dalla Giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sent.
16853/2016), tale termine deve essere “qualificato come ordinatorio, sia in ragione dell'assenza di una specifica previsione in senso diverso (o della previsione di conseguenze in caso di violazione), sia in ragione degli arresti ormai consolidati di questa Corte sulla natura di detto termine, nella specifica materia e nella vigenza della precedente normativa”.
La costituzione dell'amministrazione comunale, dunque, dev'essere considerata tempestiva.
Inoltre, il resistente veniva dichiarato decaduto, ex art. 201 c.d.s., dal diritto di Pt_1
riscuotere le somme dovute per “aver notificato il verbale opposto il 25.11.2020, dopo lo spirare del termine di 90 giorni dalla elevazione avvenuta in data 22.8.2020”.
L'appello è fondato anche in merito a tale profilo
La Suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni (cfr. Ordinanza n. 28388 del 28 novembre 2017) affermato il principio secondo il quale “la scissione degli effetti della notificazione, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 447 del 2002, trova applicazione anche alla notifica del verbale di contestazione degli addebiti di cui al procedimento sanzionatorio amministrativo in materia di violazioni del codice della strada;
in particolare, ci si riferisce a Sez. 1, n. 10844 del 10 luglio 2003 (Rv. 564941) così massimata:«la sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale ha affermato il principio valevole in ogni caso come regola ermeneutica – secondo il quale gli effetti della notificazione debbono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge (essendo l'attività degli organi della notificazione sottratti alla sua sfera di disponibilità). Tale principio trova applicazione anche nel caso previsto dall'art. 8 della medesima legge, e gli effetti de notificazione, per il notificante, si producono dal compimento delle formalità a lui imposte dalla legge. Ne deriva che ove, come in materia di notifica di verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, sia espressamente prevista la notifica a mezzo posta, secondo la relativa disciplina, l'Amministrazione notificante adempie ai suoi obblighi in proposito con il regolare avviamento della procedura di notifica a mezzo posta, così evitando ogni decadenza procedimentale»; tale orientamento è stato confermato da Sez. 2,
n. 4453 del 20 marzo 2012 (Rv. 622052) secondo cui: «In tema di illeciti amministrativi conseguenti a violazioni del codice della strada, è tempestiva la notificazione del verbale di contestazione se, nel termine di centocinquanta giorni dall'accertamento [oggi ridotto a
90 gg.], previsto dall'art. 201 del medesimo testo normativo, tale atto sia stato consegnato all'ufficio postale, irrilevante essendo invece la data di ricezione da parte del destinatario, dovendosi trarre dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il principio generale secondo cui, anche con riferimento ad atti non processuali, per i quali vi sia un espresso richiamo alle norme sulle notificazioni del processo civile, come avviene nel comma terzo del citato art. 201, la decadenza non può discendere dal compimento di un'attività riferibile non direttamente alla part ma a terzi».
Dai documenti depositati nel giudizio di primo grado emerge che la spedizione dell'atto impugnato è stata eseguita il 14 novembre 2020 e, quindi, entro il termine di decadenza di
90 giorni dalla data di commissione dell'infrazione (22 agosto 2020).
La notifica del verbale, dunque, dev'essere considerata tempestiva.
Anche la doglianza relativa all'omessa contestazione immediata proposta da parte appellante è meritevole di accoglimento.
Le statuizioni contenute nella sentenza impugnata sono (oltre che sovrabbondanti, ripercorrendo la funzione della contestazione immediata delle sanzioni) erronee.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 201, co. 1, cod. strada, “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.”
Tuttavia il comma 1bis prevede che “Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: … e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.”
Per quanto concerne il verbale di accertamento oggetto del presente giudizio, è ivi riportato il motivo della mancata contestazione immediata: “la violazione non è stata contestata immediatamente, ai sensi dell'art. 201 comma 1bis lettera E del CDS, il quale esclude esplicitamente l'obbligo della contestazione immediata della violazione, qualora la stessa venga rilevata mediante dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle infrazioni direttamente gestiti dagli organi della Polizia Stradale, decreto-legge 27 giugno 2003, n.
151 recante modifiche ed integrazioni al CDS convertito in legge 1 agosto 2003 n. 214, art. 4; l'agente era visibilmente posizionato nella immediatezza del misuratore al fine di controllarne la corretta funzionalità, come previsto dall'art. 3 della legge n. 160/2007, inoltre si rileva come nel predetto tratto di strada non è comunque possibile procedere alla contestazione immediata per le seguenti specifiche motivazioni: 1) Strada extra urbana secondaria a tre corsie e significativo flusso veicolare caratterizzato da velocità sostenuta con limite massimo di 90 km/h, che rende impossibile fermare in condizioni di sicurezza per l'operatore per la circolazione;
2) servizio espletato da un unico agente di PM in turno di questo Ufficio di Polizia Municipale.”
Ne consegue che il verbale di accertamento è conforme ai crismi di legge, rendendo edotto il trasgressore delle ragioni, quali previste dalla legge, per cui non si è potuto procedere a contestazione immediata. Del resto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n.
3936/2012) hanno precisato che “secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, la indicazione, nel verbale di contestazione notificato, d'una delle ragioni tra quelle indicate dall'art. 384 reg. esec. C.d.S., che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, non è una mera motivazione di stile ma il richiamo d'una specifica disposizione normativa che rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine d'apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell'opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione; pertanto, in riferimento al caso d'infrazione del limite di velocità accertato a mezzo d'apparecchiature elettroniche, qualora nel verbale sia dato atto dell'impossibilità di fermare l'autoveicolo in tempo utile nei modi regolamentari ex art. 384, lett. e), di detto regolamento, il Giudice dell'opposizione non può escludere detta impossibilità con il rilievo dell'astratta possibilità
d'una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere in qualche modo la contestazione immediata (Cass. n. 376 del 2008, cit.; Cass. n. 5861 del 2005; Cass. n.
11971 del 2003)… Ciò, da un lato, perché non è consentito al giudice dell'opposizione sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino specifiche previsioni normative di cui si configuri, in ipotesi, la violazione;
dall'altro, in quanto nessuna norma impone all'Amministrazione il dispiegamento di una pluralità di pattuglie per garantire la immediata contestazione delle violazioni del codice della strada, e in particolare di quelle sui limiti di velocità, legittimamente accertate con il corretto uso della moderna tecnologia (Cass. n. n. 1752 del
2006; Cass. n. 24355 del 2006; Cass. 9308 del 2007; Cass. n. 19032 del 2008)”.
Ancora, “in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, fuori dalle ipotesi elencate dall'art. 201, comma 1 bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (come integrato dall'art. 36, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120), per le quali non è necessaria la contestazione immediata, né l'esplicitazione dei relativi motivi in quanto insiti nella natura stessa delle violazioni, è necessario che, quando si procede a contestazione differita, il verbale notificato agli interessati contenga anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, potendosi configurare altre particolari eventualità in cui, per ragioni contingenti, sia impedito agli organi accertatori di elevare la contestazione contestualmente all'accertamento. Ne deriva che solo per le ipotesi tipizzate nel citato comma 1 bis non può riconoscersi in sede giudiziaria alcun margine di apprezzamento circa l'eventuale possibilità di effettuare la contestazione in forma immediata” (Cass. n. 23222/2013).
Da quanto precede deriva che la motivazione posta alla base della contestazione differita è valida, poiché sostenuta da un'argomentazione coerente e logica, connessa alle concrete modalità del fatto come riportate nel verbale di accertamento
Per quanto concerne il motivo di appello n. 4, relativo alla mancata apposizione di segnaletica di preavviso dell'assoggettamento della strada al controllo elettronico della velocità e alla mancata indicazione del decreto prefettizio che annoverasse la strada in questione tra quelle in cui è consentito solo successivamente l'infrazione, si osserva quanto appresso.
Le statuizioni del Giudice di pace non appaiono condivisibili. Ed infatti, l'obbligo di indicare il decreto prefettizio non sussiste per gli autovelox cd. mobili, come chiarito di recente dalla Suprema Corte pronunciatasi sul punto. Il riferimento è, in particolare, a Cass.
Sez. 6-2, n. 18560/2022, che così si è espressa: “Questa Corte, invero, ha già avuto modo di chiarire che, in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante autovelox, la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione differita integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione, potendo essere desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo dal detto decreto cui è rimesso relativamente alle strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, individuare i tratti ove questa è ammissibile (Cass. n. 24124 del 2018).
Tale principio, tuttavia, vale solo se si tratta delle postazioni fisse e automatiche, le quali, in effetti, possono considerarsi legittimamente installabili, sulle strade urbane a scorrimento e sulle strade extraurbane, solo previa autorizzazione del prefetto.”
Sulle strade extraurbane secondarie (quale quella nella quale, come emerge dal verbale di accertamento, è stata ravvisata l'infrazione oggetto del presente giudizio), senza il decreto prefettizio può essere collocato l'autovelox mobile con presidio degli agenti, i quali, come supra chiarito, sono legittimati a contestare successivamente l'infrazione quando non è possibile, per ragioni di sicurezza stradale, intimare subito l'alt ed elevare il verbale (ciò che, come già detto, è avvenuto nel caso di specie).
Anche le conclusioni relative alla omessa segnaletica di preavviso dell'assoggettamento della strada al controllo elettronico della velocità, e quindi alla visibilità della postazione di controllo non appaiano condivisibili.
È vero che, secondo Cass. civ., Sez. 2, n. 4007/2022, “L'art. 142, comma 6 bis del codice della strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione.”.
Tuttavia, nel verbale di accertamento impugnato si fa riferimento alla collocazione dell'autovelox “sul margine destro della carreggiata al km 5+800 in modo visibile in direzione Roccaraso, rafforzando la visibilità con l'apposizione di un cartello bifacciale, visibile da entrambe le direzioni, raffigurante la figura 111 del Reg. di esecuzione al CDS visibile nei due sensi di marcia, dopo aver collocato la segnaletica verticale temporanea nei due sensi di marcia di avviso all'utenza, al km. 4+550 in direzione Roccaraso e al km.
6 + 250 in direzione Venafro”.
Il verbale, dunque, dà contezza del fatto che la presenza del dispositivo autovelox fosse regolarmente segnalata, con indicazione della chilometrica alla cui altezza era posizionato il segnale prescritto, in posizione ben visibile;
non vi è dubbio che la dichiarazione resa dai pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni fa fede privilegiata della verità del fatto in questione che non possono essere messe in discussione da mere dichiarazioni di parte;
il contrario, quindi, non risulta dimostrato, anche in considerazione dell'efficacia privilegiata delle attestazioni sul punto rese dai pubblici ufficiali accertatori.
Alla luce di tali circostanze, peraltro neppure adeguatamente contestate dal , CP_1 nonché dell'ulteriore circostanza (sempre emergente dal verbale) per cui vi era un agente di
Polizia Municipale addetto in loco alla rilevazione (con ciò che ne consegue in punto di visibilità del veicolo della Polizia Municipale), va riformata, prescindendo anche dal lamentato vizio di ultrapetizione, la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma l'illegittimità del verbale per assenza di visibilità degli agenti, con conseguente accoglimento anche del motivo n. 5 di appello.
In ultimo, l'appello è fondato anche per quanto concerne l'errato riconoscimento, effettuato dal Giudice di Pace, della scriminante di cui all'art. 3 della l. 689/1981.
Ed infatti, deve farsi applicazione dell'orientamento sviluppatosi nella giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. civ., Sez. 6-2, n, 12629/2019, secondo cui “ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 3 l. n. 689/1981, è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa;
[…] pertanto, da un lato non è ammissibile il giudizio di 'pericolosità in concreto' della condotta del trasgressore, e, dall'altro lato, l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa – al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni – solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero può essergli mosso (tra le molte, Cass. 11/06/2007, n. 13610, e più di recente Cass. 31/07/2018, n.
20219)”.
Alla luce della documentazione versata in atti, tenuto conto altresì dell'inconferenza delle argomentazioni spese dal (che nel ricorso introduttivo si limitava a rimarcare la CP_1
mancanza di prova del superamento dei limiti di velocità, in quanto l'infrazione sarebbe stata accertata solo dopo lo sviluppo fotografico), va rilevato come, esclusa ogni valutazione circa la pericolosità in concreto per la privata e pubblica incolumità, emergessero tanto la piena coscienza e volontà della condotta trasgressiva posta in essere dal ricorrente, quanto l'assenza di elementi comprovanti il convincimento in capo alla stessa della liceità del proprio comportamento, quanto ancora la mancata prova che il avesse fatto tutto quanto possibile per rispettare il precetto di legge. Egli, infatti, CP_1
procedeva a velocità superiore di 19 km/h rispetto al limite di 90 km/h, senza addurre elementi tali da poter provare l'inconsapevolezza della condotta violativa del divieto.
Gli altri profili di illegittimità lamentati dall'appellato nel giudizio di primo grado (peraltro assorbiti e non riproposti data la contumacia dello stesso, dunque, da intendersi rinunciati ai sensi dell'art. 346 c.p.c.) appaiono, comunque, superati dalle considerazioni supra sviluppate e dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado.
Il Tribunale ritiene, pertanto, di dover accogliere l'atto di appello proposto dal
[...]
in relazione ai profili di censura dedotti e, pertanto, la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di n. 94/2021 deve essere riformata, con conseguente conferma Pt_1
della legittimità del verbale di contravvenzione impugnato. Giova evidenziare, inoltre, che esulano dalla cognizione del Tribunale, in ossequio al carattere devolutivo del giudizio di appello, le ulteriori domande ed eccezioni non accolte o non vagliate nella sentenza di primo grado, e non riproposte in appello. (cfr., Cass., n.
28454, 19/12/2013 (Rv. 628903 - 01) “il principio sancito dall'art. 346 cod. proc. civ., che intende rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, un posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi,
e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni
(domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole”).
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Per quanto concerne le spese di lite, infine, alla luce della peculiare vicenda processuale e delle evoluzioni interpretative in relazione alla materia in questione, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti in relazione a tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione promossa da avverso il verbale di contestazione n. 1241/2020 del Controparte_1
13.11.2020, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di;
Parte_1
• Dichiara compensate per l'intero le spese di tutti i gradi del giudizio;
Isernia, 16.9.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 1051/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice di appello;
- premesso che l'udienza del 16.9.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co.3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- rilevato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza per la discussione;
- lette le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello pendente
TRA
(C.F. , con sede in Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
al Corso Umberto I n. 21, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Mike Matticoli, presso il cui studio elett.te domicilia in al C.so Garibaldi n. 381; Pt_1
APPELLANTE E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza dal Giudice di Pace di n. 94/2021. Pt_1
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 16.9.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il depositava tempestivamente appello avverso la sentenza n. Parte_2
94/2021 emessa dal Giudice di Pace di in data 20 aprile 2021, all'esito del Pt_1 procedimento n. 635/2020, depositata in data 29 aprile 2021, non notificata, avente ad oggetto l'opposizione a sanzione amministrativa di cui al verbale n. 1241/2020 del
13.11.2020, elevato dalla Polizia Municipale del con cui Parte_1 veniva contestata la violazione dell'art. 142 co. 8 del C.d.S., commessa da Controparte_1
in data 22.8.2020, commessa sulla ss 652 al km 5+800, direzione di marcia Roccaraso, nel comune di . Parte_1
Il Giudice di pace, in particolare, accoglieva l'opposizione.
Con l'atto di appello, il sollevava le seguenti censure Parte_1
all'impugnata sentenza: - 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 d. lgs. 150/2011; - 2) nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli: 14, comma 4, l.
689/81; 4, comma 3, della l. 890/1982; 149 c.p.c.; - 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 201 c.d.s.: nullità della sentenza per carenza di motivazione;
- 4) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 d.l. 121/2002: nullità della sentenza per carenza di motivazione;
5) violazione e falsa applicazione dell'art. 183, comma 1, reg. di attuazione al c.d.s.: nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione;
- 6) nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 l.689/1981; assoluta carenza di motivazione.
Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di “- in accoglimento dell'appello proposto, annullare la sentenza n. 94/2021 resa dal giudice di Pace di il 20 aprile 2021, Pt_1
depositata il 29 aprile 2021 e, per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta in primo grado da controparte siccome infondata in fatto e diritto e non provata;
- il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori.” Nonostante la regolarità della notifica del ricorso in appello, non si Controparte_1
costituiva in giudizio rimanendo contumace.
La causa veniva rinviata per la discussione.
*******
L'appello è fondato per le seguenti ragioni.
Il Giudice di prime cure affermava la tardività della costituzione del resistente per Pt_1 non aver lo stesso rispettato il termine di 10 giorni prima dell'udienza di cui al D.Lgs
150/2011.
Invero, come pacificamente affermato dalla Giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sent.
16853/2016), tale termine deve essere “qualificato come ordinatorio, sia in ragione dell'assenza di una specifica previsione in senso diverso (o della previsione di conseguenze in caso di violazione), sia in ragione degli arresti ormai consolidati di questa Corte sulla natura di detto termine, nella specifica materia e nella vigenza della precedente normativa”.
La costituzione dell'amministrazione comunale, dunque, dev'essere considerata tempestiva.
Inoltre, il resistente veniva dichiarato decaduto, ex art. 201 c.d.s., dal diritto di Pt_1
riscuotere le somme dovute per “aver notificato il verbale opposto il 25.11.2020, dopo lo spirare del termine di 90 giorni dalla elevazione avvenuta in data 22.8.2020”.
L'appello è fondato anche in merito a tale profilo
La Suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni (cfr. Ordinanza n. 28388 del 28 novembre 2017) affermato il principio secondo il quale “la scissione degli effetti della notificazione, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 447 del 2002, trova applicazione anche alla notifica del verbale di contestazione degli addebiti di cui al procedimento sanzionatorio amministrativo in materia di violazioni del codice della strada;
in particolare, ci si riferisce a Sez. 1, n. 10844 del 10 luglio 2003 (Rv. 564941) così massimata:«la sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale ha affermato il principio valevole in ogni caso come regola ermeneutica – secondo il quale gli effetti della notificazione debbono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge (essendo l'attività degli organi della notificazione sottratti alla sua sfera di disponibilità). Tale principio trova applicazione anche nel caso previsto dall'art. 8 della medesima legge, e gli effetti de notificazione, per il notificante, si producono dal compimento delle formalità a lui imposte dalla legge. Ne deriva che ove, come in materia di notifica di verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, sia espressamente prevista la notifica a mezzo posta, secondo la relativa disciplina, l'Amministrazione notificante adempie ai suoi obblighi in proposito con il regolare avviamento della procedura di notifica a mezzo posta, così evitando ogni decadenza procedimentale»; tale orientamento è stato confermato da Sez. 2,
n. 4453 del 20 marzo 2012 (Rv. 622052) secondo cui: «In tema di illeciti amministrativi conseguenti a violazioni del codice della strada, è tempestiva la notificazione del verbale di contestazione se, nel termine di centocinquanta giorni dall'accertamento [oggi ridotto a
90 gg.], previsto dall'art. 201 del medesimo testo normativo, tale atto sia stato consegnato all'ufficio postale, irrilevante essendo invece la data di ricezione da parte del destinatario, dovendosi trarre dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il principio generale secondo cui, anche con riferimento ad atti non processuali, per i quali vi sia un espresso richiamo alle norme sulle notificazioni del processo civile, come avviene nel comma terzo del citato art. 201, la decadenza non può discendere dal compimento di un'attività riferibile non direttamente alla part ma a terzi».
Dai documenti depositati nel giudizio di primo grado emerge che la spedizione dell'atto impugnato è stata eseguita il 14 novembre 2020 e, quindi, entro il termine di decadenza di
90 giorni dalla data di commissione dell'infrazione (22 agosto 2020).
La notifica del verbale, dunque, dev'essere considerata tempestiva.
Anche la doglianza relativa all'omessa contestazione immediata proposta da parte appellante è meritevole di accoglimento.
Le statuizioni contenute nella sentenza impugnata sono (oltre che sovrabbondanti, ripercorrendo la funzione della contestazione immediata delle sanzioni) erronee.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 201, co. 1, cod. strada, “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.”
Tuttavia il comma 1bis prevede che “Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: … e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.”
Per quanto concerne il verbale di accertamento oggetto del presente giudizio, è ivi riportato il motivo della mancata contestazione immediata: “la violazione non è stata contestata immediatamente, ai sensi dell'art. 201 comma 1bis lettera E del CDS, il quale esclude esplicitamente l'obbligo della contestazione immediata della violazione, qualora la stessa venga rilevata mediante dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle infrazioni direttamente gestiti dagli organi della Polizia Stradale, decreto-legge 27 giugno 2003, n.
151 recante modifiche ed integrazioni al CDS convertito in legge 1 agosto 2003 n. 214, art. 4; l'agente era visibilmente posizionato nella immediatezza del misuratore al fine di controllarne la corretta funzionalità, come previsto dall'art. 3 della legge n. 160/2007, inoltre si rileva come nel predetto tratto di strada non è comunque possibile procedere alla contestazione immediata per le seguenti specifiche motivazioni: 1) Strada extra urbana secondaria a tre corsie e significativo flusso veicolare caratterizzato da velocità sostenuta con limite massimo di 90 km/h, che rende impossibile fermare in condizioni di sicurezza per l'operatore per la circolazione;
2) servizio espletato da un unico agente di PM in turno di questo Ufficio di Polizia Municipale.”
Ne consegue che il verbale di accertamento è conforme ai crismi di legge, rendendo edotto il trasgressore delle ragioni, quali previste dalla legge, per cui non si è potuto procedere a contestazione immediata. Del resto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n.
3936/2012) hanno precisato che “secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, la indicazione, nel verbale di contestazione notificato, d'una delle ragioni tra quelle indicate dall'art. 384 reg. esec. C.d.S., che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, non è una mera motivazione di stile ma il richiamo d'una specifica disposizione normativa che rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine d'apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell'opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione; pertanto, in riferimento al caso d'infrazione del limite di velocità accertato a mezzo d'apparecchiature elettroniche, qualora nel verbale sia dato atto dell'impossibilità di fermare l'autoveicolo in tempo utile nei modi regolamentari ex art. 384, lett. e), di detto regolamento, il Giudice dell'opposizione non può escludere detta impossibilità con il rilievo dell'astratta possibilità
d'una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere in qualche modo la contestazione immediata (Cass. n. 376 del 2008, cit.; Cass. n. 5861 del 2005; Cass. n.
11971 del 2003)… Ciò, da un lato, perché non è consentito al giudice dell'opposizione sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino specifiche previsioni normative di cui si configuri, in ipotesi, la violazione;
dall'altro, in quanto nessuna norma impone all'Amministrazione il dispiegamento di una pluralità di pattuglie per garantire la immediata contestazione delle violazioni del codice della strada, e in particolare di quelle sui limiti di velocità, legittimamente accertate con il corretto uso della moderna tecnologia (Cass. n. n. 1752 del
2006; Cass. n. 24355 del 2006; Cass. 9308 del 2007; Cass. n. 19032 del 2008)”.
Ancora, “in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, fuori dalle ipotesi elencate dall'art. 201, comma 1 bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (come integrato dall'art. 36, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120), per le quali non è necessaria la contestazione immediata, né l'esplicitazione dei relativi motivi in quanto insiti nella natura stessa delle violazioni, è necessario che, quando si procede a contestazione differita, il verbale notificato agli interessati contenga anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, potendosi configurare altre particolari eventualità in cui, per ragioni contingenti, sia impedito agli organi accertatori di elevare la contestazione contestualmente all'accertamento. Ne deriva che solo per le ipotesi tipizzate nel citato comma 1 bis non può riconoscersi in sede giudiziaria alcun margine di apprezzamento circa l'eventuale possibilità di effettuare la contestazione in forma immediata” (Cass. n. 23222/2013).
Da quanto precede deriva che la motivazione posta alla base della contestazione differita è valida, poiché sostenuta da un'argomentazione coerente e logica, connessa alle concrete modalità del fatto come riportate nel verbale di accertamento
Per quanto concerne il motivo di appello n. 4, relativo alla mancata apposizione di segnaletica di preavviso dell'assoggettamento della strada al controllo elettronico della velocità e alla mancata indicazione del decreto prefettizio che annoverasse la strada in questione tra quelle in cui è consentito solo successivamente l'infrazione, si osserva quanto appresso.
Le statuizioni del Giudice di pace non appaiono condivisibili. Ed infatti, l'obbligo di indicare il decreto prefettizio non sussiste per gli autovelox cd. mobili, come chiarito di recente dalla Suprema Corte pronunciatasi sul punto. Il riferimento è, in particolare, a Cass.
Sez. 6-2, n. 18560/2022, che così si è espressa: “Questa Corte, invero, ha già avuto modo di chiarire che, in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante autovelox, la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione differita integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione, potendo essere desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo dal detto decreto cui è rimesso relativamente alle strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, individuare i tratti ove questa è ammissibile (Cass. n. 24124 del 2018).
Tale principio, tuttavia, vale solo se si tratta delle postazioni fisse e automatiche, le quali, in effetti, possono considerarsi legittimamente installabili, sulle strade urbane a scorrimento e sulle strade extraurbane, solo previa autorizzazione del prefetto.”
Sulle strade extraurbane secondarie (quale quella nella quale, come emerge dal verbale di accertamento, è stata ravvisata l'infrazione oggetto del presente giudizio), senza il decreto prefettizio può essere collocato l'autovelox mobile con presidio degli agenti, i quali, come supra chiarito, sono legittimati a contestare successivamente l'infrazione quando non è possibile, per ragioni di sicurezza stradale, intimare subito l'alt ed elevare il verbale (ciò che, come già detto, è avvenuto nel caso di specie).
Anche le conclusioni relative alla omessa segnaletica di preavviso dell'assoggettamento della strada al controllo elettronico della velocità, e quindi alla visibilità della postazione di controllo non appaiano condivisibili.
È vero che, secondo Cass. civ., Sez. 2, n. 4007/2022, “L'art. 142, comma 6 bis del codice della strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione.”.
Tuttavia, nel verbale di accertamento impugnato si fa riferimento alla collocazione dell'autovelox “sul margine destro della carreggiata al km 5+800 in modo visibile in direzione Roccaraso, rafforzando la visibilità con l'apposizione di un cartello bifacciale, visibile da entrambe le direzioni, raffigurante la figura 111 del Reg. di esecuzione al CDS visibile nei due sensi di marcia, dopo aver collocato la segnaletica verticale temporanea nei due sensi di marcia di avviso all'utenza, al km. 4+550 in direzione Roccaraso e al km.
6 + 250 in direzione Venafro”.
Il verbale, dunque, dà contezza del fatto che la presenza del dispositivo autovelox fosse regolarmente segnalata, con indicazione della chilometrica alla cui altezza era posizionato il segnale prescritto, in posizione ben visibile;
non vi è dubbio che la dichiarazione resa dai pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni fa fede privilegiata della verità del fatto in questione che non possono essere messe in discussione da mere dichiarazioni di parte;
il contrario, quindi, non risulta dimostrato, anche in considerazione dell'efficacia privilegiata delle attestazioni sul punto rese dai pubblici ufficiali accertatori.
Alla luce di tali circostanze, peraltro neppure adeguatamente contestate dal , CP_1 nonché dell'ulteriore circostanza (sempre emergente dal verbale) per cui vi era un agente di
Polizia Municipale addetto in loco alla rilevazione (con ciò che ne consegue in punto di visibilità del veicolo della Polizia Municipale), va riformata, prescindendo anche dal lamentato vizio di ultrapetizione, la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma l'illegittimità del verbale per assenza di visibilità degli agenti, con conseguente accoglimento anche del motivo n. 5 di appello.
In ultimo, l'appello è fondato anche per quanto concerne l'errato riconoscimento, effettuato dal Giudice di Pace, della scriminante di cui all'art. 3 della l. 689/1981.
Ed infatti, deve farsi applicazione dell'orientamento sviluppatosi nella giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. civ., Sez. 6-2, n, 12629/2019, secondo cui “ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 3 l. n. 689/1981, è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa;
[…] pertanto, da un lato non è ammissibile il giudizio di 'pericolosità in concreto' della condotta del trasgressore, e, dall'altro lato, l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa – al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni – solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero può essergli mosso (tra le molte, Cass. 11/06/2007, n. 13610, e più di recente Cass. 31/07/2018, n.
20219)”.
Alla luce della documentazione versata in atti, tenuto conto altresì dell'inconferenza delle argomentazioni spese dal (che nel ricorso introduttivo si limitava a rimarcare la CP_1
mancanza di prova del superamento dei limiti di velocità, in quanto l'infrazione sarebbe stata accertata solo dopo lo sviluppo fotografico), va rilevato come, esclusa ogni valutazione circa la pericolosità in concreto per la privata e pubblica incolumità, emergessero tanto la piena coscienza e volontà della condotta trasgressiva posta in essere dal ricorrente, quanto l'assenza di elementi comprovanti il convincimento in capo alla stessa della liceità del proprio comportamento, quanto ancora la mancata prova che il avesse fatto tutto quanto possibile per rispettare il precetto di legge. Egli, infatti, CP_1
procedeva a velocità superiore di 19 km/h rispetto al limite di 90 km/h, senza addurre elementi tali da poter provare l'inconsapevolezza della condotta violativa del divieto.
Gli altri profili di illegittimità lamentati dall'appellato nel giudizio di primo grado (peraltro assorbiti e non riproposti data la contumacia dello stesso, dunque, da intendersi rinunciati ai sensi dell'art. 346 c.p.c.) appaiono, comunque, superati dalle considerazioni supra sviluppate e dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado.
Il Tribunale ritiene, pertanto, di dover accogliere l'atto di appello proposto dal
[...]
in relazione ai profili di censura dedotti e, pertanto, la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di n. 94/2021 deve essere riformata, con conseguente conferma Pt_1
della legittimità del verbale di contravvenzione impugnato. Giova evidenziare, inoltre, che esulano dalla cognizione del Tribunale, in ossequio al carattere devolutivo del giudizio di appello, le ulteriori domande ed eccezioni non accolte o non vagliate nella sentenza di primo grado, e non riproposte in appello. (cfr., Cass., n.
28454, 19/12/2013 (Rv. 628903 - 01) “il principio sancito dall'art. 346 cod. proc. civ., che intende rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, un posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi,
e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni
(domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole”).
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Per quanto concerne le spese di lite, infine, alla luce della peculiare vicenda processuale e delle evoluzioni interpretative in relazione alla materia in questione, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti in relazione a tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione promossa da avverso il verbale di contestazione n. 1241/2020 del Controparte_1
13.11.2020, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di;
Parte_1
• Dichiara compensate per l'intero le spese di tutti i gradi del giudizio;
Isernia, 16.9.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione