TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/05/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3780 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. Dott. Veronica Zanin GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 3780/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Fisichella Daniela, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
nata a [...] in data [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stabilito Elisa Vigolo, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti: Per_
“Dato atto che la figlia è ormai maggiorenne, e conseguentemente nulla disporsi sulle modalità di visite dello stesso;
Per_
disporre la revoca del contributo di mantenimento della figlia a carico del padre con decorrenza dalla data del presente ricorso, ossia da dicembre 2024, dato atto che la figlia ha raggiunto l'indipendenza economica avendo trovato un'occupazione lavorativa stabile e duratura e terminato il suo percorso formativo, conseguentemente disporre la revoca Per_ dell'obbligo del versamento del contributo di mantenimento a favore della figlia e a carico del padre.
dare atto che il padre provvederà a versare in unica soluzione al momento del deposito del ricorso, sul conto corrente intestato alla Sig.ra l'importo complessivo di € 2.460,69 a titolo di arretrati per rivalutazione Istat del Controparte_1 contributo di mantenimento delle figlie minori da settembre 2019 ad oggi;
dare atto che la madre accetta l'importo di € 2.460,69 a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa senza avere nulla a che pretendere dal Sig. Parte_1 Per_
Dare atto che per la somma di €3.000,00 circa l'acquisto dell'auto targata DX338AP, in uso a
Dare atto che le somme corrisposte dal Sig. alla Sig.ra in costanza di rapporto di lavoro della figlia Pt_1 CP_1 Per_ nulla avrà a che pretendere né nei confronti della figlia né nei confronti della madre”.
Per il P.M.:
“Il Pubblico Ministero si rimette alle decisioni del Giudice”. MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno adito il Tribunale deducendo: Parte_1 Controparte_1
- che con sentenza n. 820/2016, passata in giudicato, il Tribunale di Novara ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, stabilendo, tra l'altro, a carico del sig. l'assegno Parte_1 Per_ di mantenimento delle figlie minori e , tramite versamento alla sig.ra in via Per_2 Controparte_1 anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità l'anno, dell'importo di € 500,00 per Per_ entrambe, quindi € 250,00 per ed € 250,00 per ,- così suddivise euro 400,00 a mezzo di Per_2 bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato alla Sig.ra ed euro 100,00 Controparte_1 accreditate su un libretto postale a nome delle minori, nonché la regolamentazione, tramite calendario, dei rapporti padre-figli. Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto che, a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, fosse revocato il calendario circa le modalità di visita tra il sig. Per_ e la figlia nonché l'obbligo, posto a carico del sig. della corresponsione dell'assegno Pt_1 Pt_1 di mantenimento in favore della stessa, ormai maggiorenne ed economicamente indipendente, chiedendo altresì al Tribunale di prendere atto degli ulteriori accordi economici tra le parti, meglio esplicate in ricorso. Acquisito il parere del Pubblico Ministero, il Giudice relatore ha riferito al Collegio in camera di consiglio.
Ritiene il Collegio che, la modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio, diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti, non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , a parziale modifica della sentenza n. 820/2016 resa dal Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Novara, così provvede:
1. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole maggiorenne ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
2. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 29.4.2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott. Niccolò Bencini
Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. Dott. Veronica Zanin GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 3780/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Fisichella Daniela, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
nata a [...] in data [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stabilito Elisa Vigolo, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti: Per_
“Dato atto che la figlia è ormai maggiorenne, e conseguentemente nulla disporsi sulle modalità di visite dello stesso;
Per_
disporre la revoca del contributo di mantenimento della figlia a carico del padre con decorrenza dalla data del presente ricorso, ossia da dicembre 2024, dato atto che la figlia ha raggiunto l'indipendenza economica avendo trovato un'occupazione lavorativa stabile e duratura e terminato il suo percorso formativo, conseguentemente disporre la revoca Per_ dell'obbligo del versamento del contributo di mantenimento a favore della figlia e a carico del padre.
dare atto che il padre provvederà a versare in unica soluzione al momento del deposito del ricorso, sul conto corrente intestato alla Sig.ra l'importo complessivo di € 2.460,69 a titolo di arretrati per rivalutazione Istat del Controparte_1 contributo di mantenimento delle figlie minori da settembre 2019 ad oggi;
dare atto che la madre accetta l'importo di € 2.460,69 a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa senza avere nulla a che pretendere dal Sig. Parte_1 Per_
Dare atto che per la somma di €3.000,00 circa l'acquisto dell'auto targata DX338AP, in uso a
Dare atto che le somme corrisposte dal Sig. alla Sig.ra in costanza di rapporto di lavoro della figlia Pt_1 CP_1 Per_ nulla avrà a che pretendere né nei confronti della figlia né nei confronti della madre”.
Per il P.M.:
“Il Pubblico Ministero si rimette alle decisioni del Giudice”. MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno adito il Tribunale deducendo: Parte_1 Controparte_1
- che con sentenza n. 820/2016, passata in giudicato, il Tribunale di Novara ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, stabilendo, tra l'altro, a carico del sig. l'assegno Parte_1 Per_ di mantenimento delle figlie minori e , tramite versamento alla sig.ra in via Per_2 Controparte_1 anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità l'anno, dell'importo di € 500,00 per Per_ entrambe, quindi € 250,00 per ed € 250,00 per ,- così suddivise euro 400,00 a mezzo di Per_2 bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato alla Sig.ra ed euro 100,00 Controparte_1 accreditate su un libretto postale a nome delle minori, nonché la regolamentazione, tramite calendario, dei rapporti padre-figli. Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto che, a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, fosse revocato il calendario circa le modalità di visita tra il sig. Per_ e la figlia nonché l'obbligo, posto a carico del sig. della corresponsione dell'assegno Pt_1 Pt_1 di mantenimento in favore della stessa, ormai maggiorenne ed economicamente indipendente, chiedendo altresì al Tribunale di prendere atto degli ulteriori accordi economici tra le parti, meglio esplicate in ricorso. Acquisito il parere del Pubblico Ministero, il Giudice relatore ha riferito al Collegio in camera di consiglio.
Ritiene il Collegio che, la modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio, diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti, non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , a parziale modifica della sentenza n. 820/2016 resa dal Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Novara, così provvede:
1. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole maggiorenne ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
2. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 29.4.2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott. Niccolò Bencini
Pag. 2 di 2