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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/04/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 364 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 364 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 26.11.2024 e promossa
DA
Liquidazione Giudiziale n. 3/2024 “ ” con l'Avv. FRANCESCO Parte_1 P.IVA_1
ANDREA BRUNALE, domicilio digitale
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. VALENTINI ALDO VIA GIANNELLI N. 36 Controparte_1 P.IVA_2
60100 ANCONA .
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Pesaro n.699/2021 del 01/10/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Il 9 febbraio 2011 e hanno stipulato un contratto di appalto per la costruzione di Parte_1 CP_1
un impianto fotovoltaico su di un terreno sito nel Comune di Furci (CH) in Località Morelle, della potenza generatrice complessiva pari a 1969,92 kWp.
Ritenendo che detto contratto non comprendesse anche i costi per l'esecuzione delle opere di Pt_1
connessione dell'impianto alla rete Enel Distribuzione Spa, che furono affidate da al Pt_1 CP_2
e dalla prima a questo compensate, ha richiesto a il rimborso dei relativi
[...] Pt_1 CP_1
costi, pari ad euro 62.757,20 iva inclusa.
Il rifiuto di ha determinato a citarla in giudizio onde ottenerne la condanna al CP_1 Pt_1
pagamento. ha inoltre rivendicato il pagamento di ulteriori 200.000,00 euro quale supplemento di prezzo Pt_1
per la realizzazione di altri due impianti fotovoltaici (100.000 euro ciascuno), precisamente, di un impianto su di un terreno sito nel Comune di Campomarino (CB), in Località Nuova Cliternia, censito al Catasto terreni al Foglio n.41, p.lla n.336, della potenza generatrice complessiva pari a 984,96 kWp,
e di un altro su di un terreno sito sempre nel Comune di Campomarino (CB), in Località Ramitelli, censito al Catasto terreni al Foglio n.43, p.lla n.324, della potenza generatrice complessiva pari a
984,96 kpw, appaltatigli da con contratti dell 6.10.2010. CP_1
La pretesa è stata avanzata da sulla scorta di due appendici sottoscritte dalle parti, sia per Pt_1
l'impianto Nuova Cliternia che per l'impianto Ramitelli, nelle quali premessi e richiamati i CP_1
contratti di appalto del 6.10.2010 ed i corrispettivi ivi previsti nonché la propria intenzione di cedere a terzi gli impianti fotovoltaici, si sarebbe impegnata a corrispondere all'appaltatore un “Adeguamento del Corrispettivo” pari a Euro 100.000,00, per ciascun impianto e così per un totale di Euro 200.000,00, nella ipotesi di cessione a terzi degli impianti fotovoltaici sopra indicati, ipotesi verificata senza che pagasse il dovuto, per il che ha chiesto anche la condanna al pagamento di tale somma. CP_1 Pt_1
si è costituita resistendo alle pretese e proponendo domanda riconvenzionale per euro CP_1
430.400,61 assumendo che l'impianto del Comune di Furci non avesse raggiunto le performance minime garantite.
Il Tribunale ha così deciso:
1) respinge la domanda principale e accerta e dichiara non dovuti, per le ragioni di cui in parte motiva, gli importi azionati;
2) respinge la riconvenzionale per assenza di prova;
3) condanna al pagamento in favore di delle spese di giudizio che si Parte_1 Controparte_3
liquidano in € 4.666,00 già applicata la compensazione per 2/3 (importo originario € 14.000,00) oltre
15% spese generali forfettarie ed oltre cassa previdenziale ed iva come per legge.
pagina 2 di 5 Ha appellato la sentenza si è costituita resistendo e proponendo appello incidentale. Pt_1 CP_1
L'appello di si articola in unico motivo, nel quale è criticata la decisione in primo luogo, per Pt_1
aver male interpretato il testo contrattuale del 9 febbraio 2011 ritenendo che questo comprendesse anche le opere necessarie per connessione dell'impianto alla rete Enel Distribuzione Spa, ed in secondo luogo per aver ritenuto prive di efficacia le due appendici relative al pagamento di supplemento di prezzo per gli altri due impianti.
In particolare, quanto al primo aspetto evidenzia che nel contratto non è sancito l'obbligo per Pt_1
l'appaltatore “di realizzare l'impianto connesso alla rete elettrica” bensì “obbligo di realizzare l'impianto per la connessione alla rete”, che ha un significato ben diverso, alla luce della lettura sistematica del contratto nel suo complesso unitamente ai propri allegati: doveva porre in essere Pt_1
tutte le opere di realizzazione dell'impianto affinché questo potesse essere, poi, connesso alla rete e, quindi, va da sé che tutte le attività e le opere relative a detta connessione non rientrassero nei più volte richiamati lavori costituenti unico oggetto dell'appalto.
L'argomento non convince.
Innanzitutto si tratta di appalto “a corpo” che quindi presuppone l'esecuzione di tutto quanto necessario a fornire l'opera efficiente, ciò che non può escludere la connessione alla rete, senza la quale l'impianto sarebbe inutile.
Del resto, non si capisce perché poi, laddove il collegamento alla rete fosse escluso, la committente non abbia stipulato con l'appaltatore un diverso contratto che ne prevedesse i costi e perché l'appaltatore abbia a sua volta commissionato dette opere ad una terza ditta, per poi rivalersi nei confronti del committente, quando sarebbe stato logico che l'appaltatore, che pretende tra l'altro il rimborso del puro costo sostenuto con la ditta terza, si sia assunto gratuitamente tale impegno, per non averne alcun ricavo.
Il fatto che l'opera di connessione sia da considerarsi compresa nell'appalto, ovviamente assorbe anche la subordinata domanda di arricchimento senza causa: essendo il prezzo dell'appalto comprensivo anche delle opere di collegamento.
Quanto al secondo aspetto, critica la decisione del Tribunale per non aver ritenuto efficaci le Pt_1
due scritture di “adeguamento del corrispettivo” dei due successivi impianti fotovoltaici, lamentando anche l'errore del primo giudice nell'aver ritenuto valido il disconoscimento delle scritture effettuato da e comunque per aver rigettato l'istanza di verificazione proposta a seguito di tale CP_1
disconoscimento.
Le scritture sono state disconosciute da ai sensi dell'art. 214 c.p.c., con la prima memoria ex art. CP_1
183 co. VI c.p.c. espressamente negando la riferibilità delle sottoscrizioni a nelle Testimone_1
pagina 3 di 5 medesime indicato come legale rappresentante della società: non si vedono motivi per ritenere invalido tale disconoscimento.
Quanto alla mancata ammissione del procedimento di verificazione, è jus receptum che il giudice non sia tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l'autenticità della scrittura qualora possa desumere la veridicità o meno del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo (ex multis Cass. civ. n. 25508/2021).
Evidentemente il primo giudice ha ritenuto che le scritture non fossero veridiche, da plurimi elementi:
- la evidente difformità della sottoscrizione contenuta nelle medesime, rispetto a quella, certa, del Tes_1 contenuta nei due contratti a monte, come risultante anche dalla perizia calligrafica del Prof.
[...]
prodotta da con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., nella quale sono evidenziate Persona_1 CP_1
numerose, qualitative e sostanziali differenze di ordine gestuale e dinamico tra le firme certe e quelle disconosciute,
- la equivocità delle due scritture aggiuntive, che essendo prive di data non consentono di stabilire quando sarebbero state redatte, escluso che lo siano state al momento della redazione degli appalti, per non essere menzionate in essi e negli allegati pure analiticamente enumerati in calce agli stessi,
- la mancanza di un timbro di riferibilità della sottoscrizione alla società, pure presente negli appalti,
- la mancanza assoluta di causa, intesa come elemento essenziale del contratto ai sensi dell'art. 1325 c.c., quale sua funzione economico sociale, la quale non si ravvisa affatto: il corrispettivo dell'appalto è stato liberamente determinato nei contratti e non risulta siano state praticate condizioni di favore, da compensarsi con una partecipazione agli utili di una proficua vendita (la quale è semplicemente postulata come tale, senza indicare un prezzo minimo a partire dal quale sarebbe stata ammessa alla compartecipazione Pt_1 al conseguente utile), per modo che la dazione di ulteriori 100.000 euro (a contratto) si appalesa del tutto priva di giustificazione.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito l'appello di deve rigettarsi. Pt_1
con l'appello incidentale lamenta il rigetto della domanda riconvenzionale, che si fonda sulla CP_1 deduzione per cui l'impianto fotovoltaico non abbia offerto per i primi due anni, la produzione garantita.
In disparte il fatto che il danno è quantificato mediante il ricorso i criteri non chiari, difetta il presupposto stesso di una pronuncia che rilevi l'inadempimento di prodromica alla condanna al Pt_1
risarcimento, perché non è in alcun modo chiarito quale difetto imputabile all'appaltatore abbia attinto l'impianto: per cui non si vede come possa imputarsi un inadempimento del quale non è quantomeno descritta la consistenza.
Pertanto la sentenza deve confermarsi, anche riguardo al regolamento delle spese, che ha considerato la reciproca soccombenza e proporzionato il relativo obbligo in relazione alle pretese disattese.
pagina 4 di 5 In definitiva, ogni altro argomento assorbito, entrambi gli appelli devono rigettarsi, con spese compensate in ragione della reciproca soccombenza e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall'articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
Liquidazione Giudiziale n. 3/2024 ” nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
sull'appello incidentale di questa, così provvede: rigetta entrambi gli appelli, compensa le spese ed accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall'articolo 1, comma 17 Legge
24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 364 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 26.11.2024 e promossa
DA
Liquidazione Giudiziale n. 3/2024 “ ” con l'Avv. FRANCESCO Parte_1 P.IVA_1
ANDREA BRUNALE, domicilio digitale
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. VALENTINI ALDO VIA GIANNELLI N. 36 Controparte_1 P.IVA_2
60100 ANCONA .
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Pesaro n.699/2021 del 01/10/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Il 9 febbraio 2011 e hanno stipulato un contratto di appalto per la costruzione di Parte_1 CP_1
un impianto fotovoltaico su di un terreno sito nel Comune di Furci (CH) in Località Morelle, della potenza generatrice complessiva pari a 1969,92 kWp.
Ritenendo che detto contratto non comprendesse anche i costi per l'esecuzione delle opere di Pt_1
connessione dell'impianto alla rete Enel Distribuzione Spa, che furono affidate da al Pt_1 CP_2
e dalla prima a questo compensate, ha richiesto a il rimborso dei relativi
[...] Pt_1 CP_1
costi, pari ad euro 62.757,20 iva inclusa.
Il rifiuto di ha determinato a citarla in giudizio onde ottenerne la condanna al CP_1 Pt_1
pagamento. ha inoltre rivendicato il pagamento di ulteriori 200.000,00 euro quale supplemento di prezzo Pt_1
per la realizzazione di altri due impianti fotovoltaici (100.000 euro ciascuno), precisamente, di un impianto su di un terreno sito nel Comune di Campomarino (CB), in Località Nuova Cliternia, censito al Catasto terreni al Foglio n.41, p.lla n.336, della potenza generatrice complessiva pari a 984,96 kWp,
e di un altro su di un terreno sito sempre nel Comune di Campomarino (CB), in Località Ramitelli, censito al Catasto terreni al Foglio n.43, p.lla n.324, della potenza generatrice complessiva pari a
984,96 kpw, appaltatigli da con contratti dell 6.10.2010. CP_1
La pretesa è stata avanzata da sulla scorta di due appendici sottoscritte dalle parti, sia per Pt_1
l'impianto Nuova Cliternia che per l'impianto Ramitelli, nelle quali premessi e richiamati i CP_1
contratti di appalto del 6.10.2010 ed i corrispettivi ivi previsti nonché la propria intenzione di cedere a terzi gli impianti fotovoltaici, si sarebbe impegnata a corrispondere all'appaltatore un “Adeguamento del Corrispettivo” pari a Euro 100.000,00, per ciascun impianto e così per un totale di Euro 200.000,00, nella ipotesi di cessione a terzi degli impianti fotovoltaici sopra indicati, ipotesi verificata senza che pagasse il dovuto, per il che ha chiesto anche la condanna al pagamento di tale somma. CP_1 Pt_1
si è costituita resistendo alle pretese e proponendo domanda riconvenzionale per euro CP_1
430.400,61 assumendo che l'impianto del Comune di Furci non avesse raggiunto le performance minime garantite.
Il Tribunale ha così deciso:
1) respinge la domanda principale e accerta e dichiara non dovuti, per le ragioni di cui in parte motiva, gli importi azionati;
2) respinge la riconvenzionale per assenza di prova;
3) condanna al pagamento in favore di delle spese di giudizio che si Parte_1 Controparte_3
liquidano in € 4.666,00 già applicata la compensazione per 2/3 (importo originario € 14.000,00) oltre
15% spese generali forfettarie ed oltre cassa previdenziale ed iva come per legge.
pagina 2 di 5 Ha appellato la sentenza si è costituita resistendo e proponendo appello incidentale. Pt_1 CP_1
L'appello di si articola in unico motivo, nel quale è criticata la decisione in primo luogo, per Pt_1
aver male interpretato il testo contrattuale del 9 febbraio 2011 ritenendo che questo comprendesse anche le opere necessarie per connessione dell'impianto alla rete Enel Distribuzione Spa, ed in secondo luogo per aver ritenuto prive di efficacia le due appendici relative al pagamento di supplemento di prezzo per gli altri due impianti.
In particolare, quanto al primo aspetto evidenzia che nel contratto non è sancito l'obbligo per Pt_1
l'appaltatore “di realizzare l'impianto connesso alla rete elettrica” bensì “obbligo di realizzare l'impianto per la connessione alla rete”, che ha un significato ben diverso, alla luce della lettura sistematica del contratto nel suo complesso unitamente ai propri allegati: doveva porre in essere Pt_1
tutte le opere di realizzazione dell'impianto affinché questo potesse essere, poi, connesso alla rete e, quindi, va da sé che tutte le attività e le opere relative a detta connessione non rientrassero nei più volte richiamati lavori costituenti unico oggetto dell'appalto.
L'argomento non convince.
Innanzitutto si tratta di appalto “a corpo” che quindi presuppone l'esecuzione di tutto quanto necessario a fornire l'opera efficiente, ciò che non può escludere la connessione alla rete, senza la quale l'impianto sarebbe inutile.
Del resto, non si capisce perché poi, laddove il collegamento alla rete fosse escluso, la committente non abbia stipulato con l'appaltatore un diverso contratto che ne prevedesse i costi e perché l'appaltatore abbia a sua volta commissionato dette opere ad una terza ditta, per poi rivalersi nei confronti del committente, quando sarebbe stato logico che l'appaltatore, che pretende tra l'altro il rimborso del puro costo sostenuto con la ditta terza, si sia assunto gratuitamente tale impegno, per non averne alcun ricavo.
Il fatto che l'opera di connessione sia da considerarsi compresa nell'appalto, ovviamente assorbe anche la subordinata domanda di arricchimento senza causa: essendo il prezzo dell'appalto comprensivo anche delle opere di collegamento.
Quanto al secondo aspetto, critica la decisione del Tribunale per non aver ritenuto efficaci le Pt_1
due scritture di “adeguamento del corrispettivo” dei due successivi impianti fotovoltaici, lamentando anche l'errore del primo giudice nell'aver ritenuto valido il disconoscimento delle scritture effettuato da e comunque per aver rigettato l'istanza di verificazione proposta a seguito di tale CP_1
disconoscimento.
Le scritture sono state disconosciute da ai sensi dell'art. 214 c.p.c., con la prima memoria ex art. CP_1
183 co. VI c.p.c. espressamente negando la riferibilità delle sottoscrizioni a nelle Testimone_1
pagina 3 di 5 medesime indicato come legale rappresentante della società: non si vedono motivi per ritenere invalido tale disconoscimento.
Quanto alla mancata ammissione del procedimento di verificazione, è jus receptum che il giudice non sia tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l'autenticità della scrittura qualora possa desumere la veridicità o meno del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo (ex multis Cass. civ. n. 25508/2021).
Evidentemente il primo giudice ha ritenuto che le scritture non fossero veridiche, da plurimi elementi:
- la evidente difformità della sottoscrizione contenuta nelle medesime, rispetto a quella, certa, del Tes_1 contenuta nei due contratti a monte, come risultante anche dalla perizia calligrafica del Prof.
[...]
prodotta da con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., nella quale sono evidenziate Persona_1 CP_1
numerose, qualitative e sostanziali differenze di ordine gestuale e dinamico tra le firme certe e quelle disconosciute,
- la equivocità delle due scritture aggiuntive, che essendo prive di data non consentono di stabilire quando sarebbero state redatte, escluso che lo siano state al momento della redazione degli appalti, per non essere menzionate in essi e negli allegati pure analiticamente enumerati in calce agli stessi,
- la mancanza di un timbro di riferibilità della sottoscrizione alla società, pure presente negli appalti,
- la mancanza assoluta di causa, intesa come elemento essenziale del contratto ai sensi dell'art. 1325 c.c., quale sua funzione economico sociale, la quale non si ravvisa affatto: il corrispettivo dell'appalto è stato liberamente determinato nei contratti e non risulta siano state praticate condizioni di favore, da compensarsi con una partecipazione agli utili di una proficua vendita (la quale è semplicemente postulata come tale, senza indicare un prezzo minimo a partire dal quale sarebbe stata ammessa alla compartecipazione Pt_1 al conseguente utile), per modo che la dazione di ulteriori 100.000 euro (a contratto) si appalesa del tutto priva di giustificazione.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito l'appello di deve rigettarsi. Pt_1
con l'appello incidentale lamenta il rigetto della domanda riconvenzionale, che si fonda sulla CP_1 deduzione per cui l'impianto fotovoltaico non abbia offerto per i primi due anni, la produzione garantita.
In disparte il fatto che il danno è quantificato mediante il ricorso i criteri non chiari, difetta il presupposto stesso di una pronuncia che rilevi l'inadempimento di prodromica alla condanna al Pt_1
risarcimento, perché non è in alcun modo chiarito quale difetto imputabile all'appaltatore abbia attinto l'impianto: per cui non si vede come possa imputarsi un inadempimento del quale non è quantomeno descritta la consistenza.
Pertanto la sentenza deve confermarsi, anche riguardo al regolamento delle spese, che ha considerato la reciproca soccombenza e proporzionato il relativo obbligo in relazione alle pretese disattese.
pagina 4 di 5 In definitiva, ogni altro argomento assorbito, entrambi gli appelli devono rigettarsi, con spese compensate in ragione della reciproca soccombenza e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall'articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
Liquidazione Giudiziale n. 3/2024 ” nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
sull'appello incidentale di questa, così provvede: rigetta entrambi gli appelli, compensa le spese ed accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall'articolo 1, comma 17 Legge
24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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