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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 12/06/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.________ SENT.
N. 450/2025 R.G.V.G.
N._________CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. IC Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale, pendente tra i coniugi:
, codice fiscale , nata il [...], ad [...]_1 C.F._1
(IS), assistita e difesa dall'Avv. LIDIA DI CIOCCO, codice fiscale C.F._2
e
, codice fiscale , nato il [...], ad [...]_2 C.F._3
(IS), assistito e difeso dall'Avv. LIDIA DI CIOCCO, codice fiscale C.F._2
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
1
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 12.03.2025 i coniugi e la difesa, ai sensi degli artt. 473 – bis.51 cpc e 127 – ter cpc, hanno richiesto di sostituire l'udienza davanti al Presidente relatore con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare, avendo il P.M. in data 29.04.2025 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo e confermati nelle note scritte depositate in data
16.05.2025, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2. Assegnare la casa coniugale sita ad Agnone (IS) alla via Valentino Nero n. 2 (ex via
Monsignor Pascucci snc) censita al catasto del Comune di Agnone al Foglio 62, p.lla 456, di cui i coniugi sono comproprietari, alla sig.ra che ci vivrà con i propri figli Parte_1
Per_ minori e IC, mentre l'altro coniuge se ne allontanerà non oltre la data di deposito del presente ricorso. Data – questa - entro la quale il sig. ritirerà i propri effetti Pt_2
personali;
3. Disporre l'affido condiviso dei figli minorenni e ad entrambi Persona_2 Persona_3
i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4. Il sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro e quelli della sig.ra Pt_2 [...]
Per_
, avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli e IC tutti i week – end: dal Pt_1
2 venerdì dalle ore 17:00 alle ore 21:00 della domenica.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori.
Eventuali impedimenti e/o modifiche di giorni e orari di visita per eventi eccezionali dovranno essere comunicati sulla messaggistica WhatsApp dell'altro genitore almeno 24 ore prima. Il padre avrà diritto di recuperare il tempo perduto degli incontri non tenuti con i bambini per via, ad esempio, di impedimenti da malattia, lavoro, impegni personali di ciascuno dei due genitori, nei giorni successivi alla cessazione dell'impedimento, previa comunicazione all'altro genitore almeno 24 ore prima via WhatsApp.
➢ Per quanto concerne le festività natalizie il sig. avrà facoltà di trascorrere con i figli Pt_2
ad anni alterni il pranzo o la cena del 25 dicembre così come del 26 dicembre, del 1 gennaio e del 6 gennaio. Analogamente si seguirà tale modalità per il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, in modo che i minori possano trascorrere il pranzo o la cena delle festività con ciascun genitore.
➢ In ordine alle vacanze estive, il sig. avrà facoltà di trascorrere con i figli almeno 15 Pt_2
(quindici) giorni anche non consecutivi nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di ciascun genitore. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli. Qualora la sig.ra decida di trascorrere dei periodi di Parte_1
vacanza con i figli dovrà darne notizia al sig. con congruo preavviso, indicando la Pt_2
località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno. I genitori, in tal caso, tenteranno di far recuperare, per quanto possibile e ragionevolmente le giornate perse degli incontri con il padre.
➢ I figli festeggeranno la festa della mamma con la madre e la festa del papà con il padre, come anche i compleanni dei genitori, mentre il proprio compleanno, se i genitori non troveranno accordi condivisi, saranno festeggiati ad anni alterni a pranzo con la madre e a cena con il padre;
➢ I minori parteciperanno a tutte le ricorrenze (compleanno, onomastico, ecc.) dei familiari
(nonni e zii) del rispettivo ramo parentale, a prescindere dal giorno in cui le stesse dovranno cadere.
➢ I figli trascorreranno ora con l'uno ora con l'altro le festività civili (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1°novembre e 8 dicembre);
➢ Resta comunque inteso che i genitori saranno liberi di concordare tra loro modalità ed orari
3 di visita diversi rispetto a quelli innanzi indicati, disciplinando gli stessi in modo da renderli sempre compatibili con gli impegni di lavoro nonché con gli impegni scolastici, di studio ed extrascolastici dei figli;
5. Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra , Pt_2 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00 per ciascun figlio quale contributo al mantenimento dei minori tramite accredito sul codice IBAN:
[...] oltre rivalutazione annuale ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Isernia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia nel 2019.
6. L'assegno unico familiare verrà percepito dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
7. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori metteranno a disposizione i documenti fiscali (fatture, ricevute…) relativi a spese deducibili;
8. Quanto alla regolamentazione dei veicoli le parti – concordemente – stabiliscono:
a) l'autovettura AUDI Q3 SPP targata GV294AM, resterà nella piena disponibilità del sig. il quale, anche ai fini dei pubblici registri, risulta esserne l'esclusivo Pt_2
proprietario;
b) il motociclo YAMAHAXJ6 targata DG70589 resterà nella piena disponibilità del sig. il quale, anche ai fini dei pubblici registri, risulta esserne l'esclusivo Pt_2
proprietario;
c) l'autovettura SEAT LEON targata DX052RF resterà nella piena disponibilità della sig. la quale, anche ai fini dei pubblici registri, risulta esserne l'esclusiva Parte_1
proprietaria;
➢ Per l'effetto, ogni onere – anche economico – relativo agli autoveicoli di cui sopra resterà a carico degli esclusivi proprietari;
➢ Quanto al pagamento del mutuo acceso presso la Banca BPER di Isernia n. 000004018240, la relativa rata mensile sarà posta a carico di entrambi in ragione del 50%;
9. I genitori si danno reciprocamente atto di voler introdurre gli eventuali rispettivi futuri nuovi compagni in modo graduale nella vita dei figli e stabiliscono concordemente che debba trascorrere un periodo di due anni dalla cessazione della convivenza prima di far avere ai loro figli contatti con i nuovi compagni e comunque purché si tratti di una relazione stabile.
10. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla
4 presenza dei figli.
11. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
12. Eventuali e successivi cambiamenti di residenza dei figli dovranno essere sempre previamente concordati tra i genitori e l'eventuale diniego dovrà essere motivato.
13. I coniugi dichiarano di aver regolato in precedenza ogni rapporto di natura patrimoniale e si dichiarano reciprocamente soddisfatti delle predette condizioni.”
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi ai su esposti patti e condizioni, come indicati nel ricorso introduttivo del presente procedimento. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 10.06.2025
IL PRESIDENTE est.
(Dott. IC Caroppoli)
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