Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.4258 /2023 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4258/2023 R.G. riservata in decisione in data 13.12.2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ACCOTO SABINA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Pavia - Piazza Castello n. 28
RICORRENTE
E
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ANRO' IRENE VALENTINA Controparte_1 C.F._2
ANNA e con domicilio eletto in Pavia, C.so Mazzini 14
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“
1. Pronunziare la separazione personale dei coniugi ex art. 151, 1° comma cod. civ.
2. Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”.
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria :
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3) con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di separazione giudiziale
Reputa il Collegio che la domanda di separazione giudiziale proposta dalla ricorrente sia meritevole di accoglimento: infatti, costituendosi in giudizio, il resistente ha aderito a tale domanda;
appare, inoltre, pacifico che l'affectio coniugalis sia venuta meno, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che risulta invero essersi interrotta già dal febbraio del 2023.
Sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia della separazione personale.
Sulla domanda di addebito
Per quanto riguarda, invece, la domanda di addebito della separazione alla moglie formulata dal resistente va premesso che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); ed il nesso di causalità tra la detta violazione e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Cass., Sez. 1civile n. 14840 del
27.06.2006 e più di recente Cass. Sez. I civile, n. 40795 del 20.12.2021).
Ebbene il sig. ha posto a fondamento della domanda di addebito la violazione da parte della moglie dei CP_1 doveri fondamentali derivanti dal matrimonio di assistenza morale e materiale e di fedeltà coniugale.
Tale allegazione non ha, tuttavia, trovato riscontro probatorio posto che il resistente non ha formulato istanze istruttorie volte a provare che la separazione fosse addebitabile alla moglie, né ha prodotto documentazione in merito. Del resto, non si può non rilevare come le molteplici denunce sporte dalla ricorrente evidenzino che l'unione coniugale fosse già compromessa da tempo.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 comma 1 comma c.c.
Sulle spese di lite
In merito alle spese di lite, va considerato l'accordo sulla separazione e la soccombenza del resistente rispetto alla domanda di addebito per cui si ritiene corretta la compensazione per metà delle spese di lite e la condanna del convenuto, soccombente, a rifondere alla ricorrente la restante parte che viene liquidata in dispositivo in base all'attività defensionale in concreto espletata, posto che con separato provvedimento è stata revocata la provvisoria ammissione della ricorrente al beneficio del Patrocinio statale.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 2 di 3 il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato in data 17.10.2023 così decide:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e sposatisi in Cava Parte_1 Controparte_1
Manara in data 30.10.2018 (matrimonio trascritto al Comune di Cava Manara, al n. 5, parte I, anno 2018);
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune suddetto di annotare questa sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dal resistente;
4) compensa per metà le spese di lite e pone a carico di l'obbligo di rifondere a Controparte_1 Parte_1
la restante quota, che liquida in € 2.300,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come
[...] dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% dei compensi;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio in data 7.2.2025
Il Giudice estensore La Presidente
(dott.ssa Claudia Caldore) (dott.ssa Marina Bellegrandi)
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