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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/11/2025, n. 5224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5224 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6273/2023
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6273 /2023
All'esito della riserva assunta all'udienza del 23 ottobre 2025
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il Giudice
dott. ET RI
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. ET RI, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6273/2023 promossa da:
(P.I. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio del prof. avv. e dom. Carlo Berti del foro di Bologna
RICORRENTE contro
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. e dom. Francesco Palmi del foro di Sienza
RESISTENTE
(C.F. /P.I. ) Controparte_2 P.IVA_3
RESISTENTE-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
Per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria del caso, e, comunque, previo accertamento degli inadempimenti e illeciti ascritti alle convenute in danno da parte attrice, condannare le società Controparte_2
in persona del proprio l.r.p.t., anche ex art. 1218 e 1228 c.c., e la società
[...]
in persona del proprio l.r.p.t., in solido, alla restituzione a favore della società Controparte_1
della somma di € 28.141,81 (diconsi €. ventottomilacentoquarantuno/81) Parte_1
I.V.A. ed Oneri di Legge esclusi, pari a quanto risulta essere indebitamente trattenuto sul portafoglio virtuale della stessa società ricorrente, il tutto oltre rivalutazione, interessi e maggior danno dal dì del dovuto al saldo;
Il tutto, con vittoria di spese e compensi
pagina 2 di 8 professionali, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14, IVA e CNPA, come per legge”.
Per la resistente : “In via principale, estromettere dal processo CP_1 Controparte_1
e per l'effetto rigettare la domanda avanzata nei propri confronti da;
In via Parte_1 ulteriormente principale, Voglia il Giudice adito dichiararsi incompetente territorialmente a decidere nei confronti di dichiarando territorialmente competente il Tribunale Controparte_1
Ordinario di Firenze. In denegata e subordinata ipotesi, respingere la domanda avanzata nei confronti di da parte ricorrente perché infondata in fatto ed in Controparte_1 Parte_1 diritto e perché comunque indeterminabile l'an et il quantum debeatur. In ulteriore subordinata ipotesi, condannare esclusivamente tenendo indenne Controparte_2 Controparte_1 respingendo la domanda avanzata nei confronti di perché infondata in fatto ed Controparte_1 in diritto e perché comunque indeterminabile nell'an e nel quantum debeatur. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
pagina 3 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 sexies cpc regolarmente notificato a Controparte_2
e , la società ricorrente chiedeva l'accoglimento
[...] CP_1 Parte_1 delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria del caso, e, comunque, previo accertamento degli inadempimenti e illeciti ascritti alle convenute in danno da parte attrice, condannare le società Controparte_2
in persona del proprio l.r.p.t., anche ex art. 1218 e 1228 c.c., e la società
[...]
in persona del proprio l.r.p.t., in solido, alla restituzione a favore della società Controparte_1
della somma di € 28.141,81 (diconsi € ventottomilacentoquarantuno/81) Parte_1
I.V.A. ed Oneri di Legge esclusi, pari a quanto risulta essere indebitamente trattenuto sul portafoglio virtuale della stessa società ricorrente, il tutto oltre rivalutazione, interessi e maggior danno dal dì del dovuto al saldo;
Il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14, IVA e CNPA, come per legge”.
Si costituiva la resistente contestando le avverse pretese, affermando di non CP_1 essere parte del contratto intercorso tra la ricorrente e Safety TA SR in liquidazione, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia in favore di quello di Firenze, nonché, in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva, con richiesta di estromissione dal giudizio.
All'udienza del 19 ottobre 2023 veniva dichiarata la contumacia della resistente
[...]
e il GI concedeva alle parti i termini per le memorie ex art. 281 Controparte_3 duodecies, comma 4, cpc.
In data 23 ottobre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice si riservava la decisione ex art. 281 sexies cpc.
***
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale svolta dalla resistente in favore del Tribunale di Firenze. CP_1
A sostegno della stessa la resistente ha dedotto che la sede legale della società è a
Firenze con la conseguenza che il giudizio andava radicato dinanzi al giudice territorialmente competente.
Per contro, la ricorrente afferma di aver convenuto in giudizio due società per ottenere la condanna in solido delle stesse, di cui ha sede in Brescia, e sussistendo CP_2 medesimo tiolo ed oggetto, il procedimento veniva radicato dinanzi al Tribunale di Brescia pagina 4 di 8 ai sensi degli artt. 19 e 33 cpc.
Osserva il Tribunale che nel caso in esame sussiste connessione oggettiva ex art. 33 cpc essendo le società resistenti, secondo una valutazione da effettuarsi in astratto, condebitrici della ricorrente, con la conseguenza che il giudizio può essere proposto davanti al giudice della sede legale di una di esse per essere deciso nello stesso processo.
Tutto quanto premesso in punto di competenza, l'eccezione va rigettata e va confermata la competenza territoriale del giudice adito.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva svolta dalla società viene CP_1 esaminata unitamente al merito.
L'attrice svolge la seguente domanda: [Voglia il Tribunale] condannare le società
[...]
in persona del proprio l.r.p.t., anche ex art. 1218 e 1228 c.c., e la Controparte_2 società in persona del proprio l.r.p.t., in solido, alla restituzione a favore della Controparte_1 società della somma di € 28.141,81 (diconsi €. Parte_1 ventottomilacentoquarantuno/81) I.V.A. ed Oneri di Legge esclusi, pari a quanto risulta essere indebitamente trattenuto sul portafoglio virtuale della stessa società ricorrente, il tutto oltre rivalutazione, interessi e maggior danno dal dì del dovuto al saldo.
La ricorrente afferma di essersi rivolta a per ottenere il servizio di sicurezza Controparte_2 per gli scambi dei pagamenti on line denominato “Weldpay” mediante il quale sarebbe stato possibile acquistare e vendere on line in sicurezza, operando l'applicazione quale intermediaria fra acquirente e venditore.
La ricorrente richiama la comunicazione a mezzo email del 6 agosto 2020 prodotta quale doc. 2 con la quale informava di aver stipulato un accordo con la società CP_2 CP_1 per implementare i propri servizi di intermediazione. Nella predetta comunicazione si legge, in particolare, che: “(...) Continuerete quindi a gestire tutti i Vostri ordini dalla nostra piattaforma come avete sempre fatto. (...) Le credenziali di questo Wallet sono personali e Vi preghiamo quindi di conservarle con cura come previsto dall'art. 7 Condizioni Generali di Servizio di
Weldpay by Safepay TA s.r.l.”
Va premesso che il caso in esame non pare sussumibile nello schema tipico della ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.: non vi è una parte che trattenga senza causa il denaro ricevuto dall'altra. Come noto, la ripetizione d'indebito oggettivo, rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento (Cassazione civile sez. II, 28/02/2024, n.5268).
Unico legittimato passivo dell'azione di ripetizione dell'indebito è il destinatario del pagina 5 di 8 pagamento che abbia incassato, personalmente o per mezzo di terzi, la somma non dovuta.
Nella fattispecie il denaro risulterebbe versato da terzi (cioè i clienti della ricorrente) su una sorta di piattaforma virtuale gestita dall'intermediario il quale avrebbe dovuto CP_2 accreditarlo alla ricorrente.
La mancata restituzione del denaro appare, ad avviso di questo giudice, riconducibile all' inadempimento contrattuale.
Tant'è che la stessa ricorrente richiama unicamente gli artt. 1218 e 1228 c.c.
Ora il rapporto negoziale risulta sorto e proseguito tra la ricorrente e Controparte_2
con la conseguenza che è carente di legittimazione passiva.
[...] CP_1
La domanda svolta dalla ricorrente nei confronti di va Controparte_2 accolta.
Come detto, il rapporto negoziale risulta intercorso tra la ricorrente e Controparte_2
la quale, al fine di implementare i protocolli di sicurezza delle transazioni si
[...] avvaleva dei servizi di . CP_1
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte a Sezioni Unite: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare
l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. SU n.
13533/2001).
Nel caso in esame, la ricorrente ha allegato il rapporto negoziale con la resistente pagina 6 di 8 (doc. 2). Controparte_2
Risulta intimazione di pagamento inviata dalla ricorrente a in data 17 Controparte_2 agosto 2021 (doc. 9). Dall'esame della documentazione in atti emerge come la resistente abbia respinto la richiesta restitutoria avanzata dalla ricorrente Controparte_2 attribuendo ogni responsabilità alla società (doc. 10). CP_4
Nondimeno, scegliendo di non costituirsi in giudizio non ha fornito elementi a sostegno della propria tesi, così rinunciando a dimostrare il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento, né ha svolto domanda di manleva.
La mancata restituzione delle somme costituisce inadempimento non di scarsa importanza riguardando una delle obbligazioni principali.
Sulla scorta delle argomentazioni e dei principi sopra richiamati la domanda va accolta e la resistente va condannata alla restituzione dell'importo di € Controparte_2
28.141,81 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In ordine alle spese di lite, nei rapporti tra la ricorrente e , le stesse vengono CP_1 compensate per 1/3 in ragione della soccombenza reciproca ( in punto di eccezione), i due terzi delle spese di lite, liquidate interamente in € 5.261,00 (secondo i parametri vigenti, valore della causa, ai medi, ai minimi per la fase istruttoria e decisionale, stante la natura documentale e la decisone in forma semplificata), vengono poste a carico della ricorrente, oltre anticipazioni, rimborso forfettario (15%), cpa, iva di legge,
Nei rapporti tra ricorrente e in liquidazione, le stesse seguono il principio Controparte_2 di soccombenza e vanno poste a carico della resistente in liquidazione, e Controparte_2 vengono liquidate in € 5.261,00, oltre anticipazioni, rimborso forfettario (15%), cpa, iva di legge, secondo i parametri vigenti, valore della causa, ai medi, ai minimi per la fase istruttoria e decisionale stante la natura documentale e la decisone in forma semplificata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo alla resistente
, rigetta la domanda svolta nei confronti della stessa. CP_1
In accoglimento della domanda svolta dalla ricorrente nei confronti della Parte_2 resistente , condanna quest'ultima al pagamento, in favore della Controparte_2 ricorrete della somma di € 28.141,81, oltre interessi come in parte motiva
Compensa per 1/3 le spese di lite tra la ricorrente e e condanna la ricorrente al CP_1
pagina 7 di 8 pagamento delle spese di lite in favore della resistente motiva
Condanna la resistente Controparte_2 in favore della ricorrente come liquidate in parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 19 novembre 2025
Il Giudice
ET RI
, come liquidate in parte CP_1
al pagamento delle spese di lite pagina 8 di 8
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6273 /2023
All'esito della riserva assunta all'udienza del 23 ottobre 2025
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il Giudice
dott. ET RI
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. ET RI, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6273/2023 promossa da:
(P.I. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio del prof. avv. e dom. Carlo Berti del foro di Bologna
RICORRENTE contro
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. e dom. Francesco Palmi del foro di Sienza
RESISTENTE
(C.F. /P.I. ) Controparte_2 P.IVA_3
RESISTENTE-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
Per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria del caso, e, comunque, previo accertamento degli inadempimenti e illeciti ascritti alle convenute in danno da parte attrice, condannare le società Controparte_2
in persona del proprio l.r.p.t., anche ex art. 1218 e 1228 c.c., e la società
[...]
in persona del proprio l.r.p.t., in solido, alla restituzione a favore della società Controparte_1
della somma di € 28.141,81 (diconsi €. ventottomilacentoquarantuno/81) Parte_1
I.V.A. ed Oneri di Legge esclusi, pari a quanto risulta essere indebitamente trattenuto sul portafoglio virtuale della stessa società ricorrente, il tutto oltre rivalutazione, interessi e maggior danno dal dì del dovuto al saldo;
Il tutto, con vittoria di spese e compensi
pagina 2 di 8 professionali, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14, IVA e CNPA, come per legge”.
Per la resistente : “In via principale, estromettere dal processo CP_1 Controparte_1
e per l'effetto rigettare la domanda avanzata nei propri confronti da;
In via Parte_1 ulteriormente principale, Voglia il Giudice adito dichiararsi incompetente territorialmente a decidere nei confronti di dichiarando territorialmente competente il Tribunale Controparte_1
Ordinario di Firenze. In denegata e subordinata ipotesi, respingere la domanda avanzata nei confronti di da parte ricorrente perché infondata in fatto ed in Controparte_1 Parte_1 diritto e perché comunque indeterminabile l'an et il quantum debeatur. In ulteriore subordinata ipotesi, condannare esclusivamente tenendo indenne Controparte_2 Controparte_1 respingendo la domanda avanzata nei confronti di perché infondata in fatto ed Controparte_1 in diritto e perché comunque indeterminabile nell'an e nel quantum debeatur. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
pagina 3 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 sexies cpc regolarmente notificato a Controparte_2
e , la società ricorrente chiedeva l'accoglimento
[...] CP_1 Parte_1 delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria del caso, e, comunque, previo accertamento degli inadempimenti e illeciti ascritti alle convenute in danno da parte attrice, condannare le società Controparte_2
in persona del proprio l.r.p.t., anche ex art. 1218 e 1228 c.c., e la società
[...]
in persona del proprio l.r.p.t., in solido, alla restituzione a favore della società Controparte_1
della somma di € 28.141,81 (diconsi € ventottomilacentoquarantuno/81) Parte_1
I.V.A. ed Oneri di Legge esclusi, pari a quanto risulta essere indebitamente trattenuto sul portafoglio virtuale della stessa società ricorrente, il tutto oltre rivalutazione, interessi e maggior danno dal dì del dovuto al saldo;
Il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14, IVA e CNPA, come per legge”.
Si costituiva la resistente contestando le avverse pretese, affermando di non CP_1 essere parte del contratto intercorso tra la ricorrente e Safety TA SR in liquidazione, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia in favore di quello di Firenze, nonché, in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva, con richiesta di estromissione dal giudizio.
All'udienza del 19 ottobre 2023 veniva dichiarata la contumacia della resistente
[...]
e il GI concedeva alle parti i termini per le memorie ex art. 281 Controparte_3 duodecies, comma 4, cpc.
In data 23 ottobre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice si riservava la decisione ex art. 281 sexies cpc.
***
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale svolta dalla resistente in favore del Tribunale di Firenze. CP_1
A sostegno della stessa la resistente ha dedotto che la sede legale della società è a
Firenze con la conseguenza che il giudizio andava radicato dinanzi al giudice territorialmente competente.
Per contro, la ricorrente afferma di aver convenuto in giudizio due società per ottenere la condanna in solido delle stesse, di cui ha sede in Brescia, e sussistendo CP_2 medesimo tiolo ed oggetto, il procedimento veniva radicato dinanzi al Tribunale di Brescia pagina 4 di 8 ai sensi degli artt. 19 e 33 cpc.
Osserva il Tribunale che nel caso in esame sussiste connessione oggettiva ex art. 33 cpc essendo le società resistenti, secondo una valutazione da effettuarsi in astratto, condebitrici della ricorrente, con la conseguenza che il giudizio può essere proposto davanti al giudice della sede legale di una di esse per essere deciso nello stesso processo.
Tutto quanto premesso in punto di competenza, l'eccezione va rigettata e va confermata la competenza territoriale del giudice adito.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva svolta dalla società viene CP_1 esaminata unitamente al merito.
L'attrice svolge la seguente domanda: [Voglia il Tribunale] condannare le società
[...]
in persona del proprio l.r.p.t., anche ex art. 1218 e 1228 c.c., e la Controparte_2 società in persona del proprio l.r.p.t., in solido, alla restituzione a favore della Controparte_1 società della somma di € 28.141,81 (diconsi €. Parte_1 ventottomilacentoquarantuno/81) I.V.A. ed Oneri di Legge esclusi, pari a quanto risulta essere indebitamente trattenuto sul portafoglio virtuale della stessa società ricorrente, il tutto oltre rivalutazione, interessi e maggior danno dal dì del dovuto al saldo.
La ricorrente afferma di essersi rivolta a per ottenere il servizio di sicurezza Controparte_2 per gli scambi dei pagamenti on line denominato “Weldpay” mediante il quale sarebbe stato possibile acquistare e vendere on line in sicurezza, operando l'applicazione quale intermediaria fra acquirente e venditore.
La ricorrente richiama la comunicazione a mezzo email del 6 agosto 2020 prodotta quale doc. 2 con la quale informava di aver stipulato un accordo con la società CP_2 CP_1 per implementare i propri servizi di intermediazione. Nella predetta comunicazione si legge, in particolare, che: “(...) Continuerete quindi a gestire tutti i Vostri ordini dalla nostra piattaforma come avete sempre fatto. (...) Le credenziali di questo Wallet sono personali e Vi preghiamo quindi di conservarle con cura come previsto dall'art. 7 Condizioni Generali di Servizio di
Weldpay by Safepay TA s.r.l.”
Va premesso che il caso in esame non pare sussumibile nello schema tipico della ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.: non vi è una parte che trattenga senza causa il denaro ricevuto dall'altra. Come noto, la ripetizione d'indebito oggettivo, rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento (Cassazione civile sez. II, 28/02/2024, n.5268).
Unico legittimato passivo dell'azione di ripetizione dell'indebito è il destinatario del pagina 5 di 8 pagamento che abbia incassato, personalmente o per mezzo di terzi, la somma non dovuta.
Nella fattispecie il denaro risulterebbe versato da terzi (cioè i clienti della ricorrente) su una sorta di piattaforma virtuale gestita dall'intermediario il quale avrebbe dovuto CP_2 accreditarlo alla ricorrente.
La mancata restituzione del denaro appare, ad avviso di questo giudice, riconducibile all' inadempimento contrattuale.
Tant'è che la stessa ricorrente richiama unicamente gli artt. 1218 e 1228 c.c.
Ora il rapporto negoziale risulta sorto e proseguito tra la ricorrente e Controparte_2
con la conseguenza che è carente di legittimazione passiva.
[...] CP_1
La domanda svolta dalla ricorrente nei confronti di va Controparte_2 accolta.
Come detto, il rapporto negoziale risulta intercorso tra la ricorrente e Controparte_2
la quale, al fine di implementare i protocolli di sicurezza delle transazioni si
[...] avvaleva dei servizi di . CP_1
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte a Sezioni Unite: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare
l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. SU n.
13533/2001).
Nel caso in esame, la ricorrente ha allegato il rapporto negoziale con la resistente pagina 6 di 8 (doc. 2). Controparte_2
Risulta intimazione di pagamento inviata dalla ricorrente a in data 17 Controparte_2 agosto 2021 (doc. 9). Dall'esame della documentazione in atti emerge come la resistente abbia respinto la richiesta restitutoria avanzata dalla ricorrente Controparte_2 attribuendo ogni responsabilità alla società (doc. 10). CP_4
Nondimeno, scegliendo di non costituirsi in giudizio non ha fornito elementi a sostegno della propria tesi, così rinunciando a dimostrare il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento, né ha svolto domanda di manleva.
La mancata restituzione delle somme costituisce inadempimento non di scarsa importanza riguardando una delle obbligazioni principali.
Sulla scorta delle argomentazioni e dei principi sopra richiamati la domanda va accolta e la resistente va condannata alla restituzione dell'importo di € Controparte_2
28.141,81 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In ordine alle spese di lite, nei rapporti tra la ricorrente e , le stesse vengono CP_1 compensate per 1/3 in ragione della soccombenza reciproca ( in punto di eccezione), i due terzi delle spese di lite, liquidate interamente in € 5.261,00 (secondo i parametri vigenti, valore della causa, ai medi, ai minimi per la fase istruttoria e decisionale, stante la natura documentale e la decisone in forma semplificata), vengono poste a carico della ricorrente, oltre anticipazioni, rimborso forfettario (15%), cpa, iva di legge,
Nei rapporti tra ricorrente e in liquidazione, le stesse seguono il principio Controparte_2 di soccombenza e vanno poste a carico della resistente in liquidazione, e Controparte_2 vengono liquidate in € 5.261,00, oltre anticipazioni, rimborso forfettario (15%), cpa, iva di legge, secondo i parametri vigenti, valore della causa, ai medi, ai minimi per la fase istruttoria e decisionale stante la natura documentale e la decisone in forma semplificata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo alla resistente
, rigetta la domanda svolta nei confronti della stessa. CP_1
In accoglimento della domanda svolta dalla ricorrente nei confronti della Parte_2 resistente , condanna quest'ultima al pagamento, in favore della Controparte_2 ricorrete della somma di € 28.141,81, oltre interessi come in parte motiva
Compensa per 1/3 le spese di lite tra la ricorrente e e condanna la ricorrente al CP_1
pagina 7 di 8 pagamento delle spese di lite in favore della resistente motiva
Condanna la resistente Controparte_2 in favore della ricorrente come liquidate in parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 19 novembre 2025
Il Giudice
ET RI
, come liquidate in parte CP_1
al pagamento delle spese di lite pagina 8 di 8