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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/11/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
SI RI presidente
Antonio Rizzuti consigliere
NN MA TO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 448 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente a oggetto un contratto per l'erogazione di prestazioni di assistenza ospedaliera e vertente
TRA
difesa dall'avvocato Domenico Francesco Donato Parte_1
Parte appellante
e
, difesa dagli avvocati NN Controparte_1
MU e MA RU
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, riformare integralmente la
1 sentenza n. 13 del 7 gennaio 2019 del Tribunale di Catanzaro e per l'effetto accogliere le domande rassegnate in primo grado da Parte_1
che di seguito si riportano per esteso:
[...]
• in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento dell Controparte_2
rispetto ai propri obblighi di pagamento previsti dal contratto dell'1 aprile
2010 e dalle normative regionali e nazionali ivi richiamate nonché in relazione agli obblighi di buona fede che sovraintendono tutte le relazioni negoziali e, per l'effetto, condannare l Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante
[...]
pro tempore, al pagamento in favore di in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 2.365.602,60
(duemilionitrecentosessantacinquemilaseicentodue/60) ovvero di quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di giudizio, oltre interessi maturati e maturandi dall'emissione di ogni singola fattura sino al saldo, calcolati ai sensi del D.Lgs. 231/2002 ed oltre rivalutazione monetaria;
• ancora , nel caso in cui risultasse che non Parte_1
è stata saldata secondo la corretta applicazione delle norme contrattuali e di legge, allora, accertato e dichiarato comunquel'inadempimento o l'inesatto adempimento, l'errore dell Controparte_3
, condannare quest'ultima alla
[...]
corresponsione in favore di della somma di € Parte_1
2.365.602,60 (duemilionitrecentosessantacinquemilaseicentodue/60),anche ad eventuale titolo di indennizzo, ovvero di quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di giudizio oltre interessi maturati e
2 maturandi dall'emissione di ogni singola fattura sino al saldo, calcolati ai sensi del D.Lgs. 231/2002 ed oltre rivalutazione monetaria;
• in via subordinata, stante l'incontestato avvalimento delle prestazioni Contr rese da a parte dell' nella denegata ipotesi di Parte_1
mancato riconoscimento dell'inadempimento di quest'ultima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 cod. civ., in ogni caso condannare l
[...]
, in persona Controparte_3
del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, della Parte_1
somma di € 2.365.602,60
(duemilionitrecentosessantacinquemilaseicentodue/60) ovvero al pagamento di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare accertata in corso di giudizio, oltre interessi maturati e maturandi dall'emissione di ogni singola fattura al saldo, calcolati ai sensi del D.Lgs.
231/2002, oltre rivalutazione monetaria.
•in via istruttoria, con riserva di avanzare ulteriori richieste, si chiede di essere ammessi alle prove articolate al paragrafo 9.4) dell'atto di appello già richieste in primo grado con memorie 183, comma VI, n. 2, cod. proc. civ.;
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata: rigetto integrale dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE aveva citato in giudizio l Parte_1 [...]
per sentirla condannare al pagamento della somma Controparte_1
di € 2.365.602,60 in ragione dell'inadempimento degli obblighi di pagamento previsti dal contratto del 1° aprile 2010, in via alternativa al
3 pagamento della medesima somma a titolo di risarcimento del danno, in via subordinata a titolo di ingiustificato arricchimento.
L'attore aveva dedotto: a) di aver stipulato, in data 1° aprile 2010 con l' di un contratto per la definizione dei rapporti giuridici CP_3 CP_3
economici per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalla casa di cura per l'anno 2009, col quale, richiamando la legge regionale 19 marzo
2004 n. 11, il d.lgs. 502/92, la D.G.R. 185 del 3 marzo 2010 e il Piano regionale per la salute, avevano pattuito l'acquisto e la remunerazione da parte dell'azienda sanitaria delle prestazioni ospedaliere rese;
b) che il contratto veniva sottoscritto l'anno successivo a quello di produzione e senza adeguato preavviso di convocazione antecedente la data della stipula;
c) che l'Azienda sanitaria non aveva posto limitazioni all'erogazione, e la società era giunta a una produzione, in relazione alle attività in regime di ricovero, pari a € 8.923.957,40, tale produzione veniva utilizzata, riconosciuta e validata dall' la quale, tuttavia, aveva versato alla società erogante la CP_3
sola somma di € 6.558.354,84.
Si era costituita l' , argomentando per Controparte_3
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda.
Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 13/2019, resa il 7 gennaio
2019 a definizione del giudizio n. 1517/2015 R.G.A.C., aveva rigettato la domanda dell'attore.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto infondata l'azione di adempimento contrattuale, in quanto relativa alla remunerazione delle prestazioni eccedenti i limiti massimi di spesa, nonché quella ex art. 2041
c.c., difettando il richiesto carattere sussidiario dell'azione.
L'appellante ha impugnato la sentenza sulla scorta dei seguenti motivi d'appello: 1) erroneità della sentenza nella parte in cui non sono stati
4 riconosciuti gli abbattimenti progressivi e proporzionali per le erogazioni sopra tetto di spesa;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui nella valutazione del superamento del tetto di spesa non è stato considerato quello complessivo dell 3) l comunque, non avrebbe provato l'esatto CP_3 CP_3
adempimento; 4) omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno;
5) errato rigetto della domanda di arricchimento senza causa.
Si è costituita l'appellata, argomentando per l'infondatezza dell'appello.
Rigettata la richiesta di prova per testi in quanto vertente su circostanze che non provabili per testimoni, all'udienza del 22 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 29.1.2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni che seguono.
I primi tre motivi d'appello, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal decreto legislativo
502/1992, che ha introdotto il sistema di accreditamento delle strutture erogatrici delle prestazioni sanitarie con remunerazione delle prestazioni mediante il sistema "a tariffa"; la Regione, l'azienda ospedaliera e i singoli soggetti erogatori definiscono le specifiche condizioni di scambio, anche in termini di volumi e tipologie di prestazioni scambiate e dei relativi livelli tariffari.
Esigenze di bilancio e contenimento della spesa pubblica hanno imposto una programmazione delle spese, subordinando l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture accreditate alla stipula di appositi accordi contrattuali, nei quali sono definiti
5 gli obiettivi di salute, nonché il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima si impegnano Pt_2
ad assicurare, distinto per tipologia e modalità di assistenza, i requisiti del servizio da rendere, il corrispettivo.
L'art. 8 quinquies, lettera d) D.Lgs. 502/1992 prevede il cosiddetto tetto di spesa, che nel contratto siano indicati i corrispettivi preventivati a fronte delle attività concordate, globalmente risultanti dall'applicazione dei valori tariffari e dalla remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte.
I tetti di spesa sono considerati legittimi dalla giurisprudenza amministrativa, in ragione delle ineludibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica;
e la loro previsione non risulta lesiva del diritto alla salute previsto dall'art. 32 della Costituzione, in quanto esso dev'essere armonizzato, pur tutelandone il nucleo essenziale, col rispetto dei vincoli finanziari.
Nel caso di specie, la società erogatrice chiede il pagamento delle prestazioni erogate nel corso dell'anno 2009 oltre il tetto di spesa fissato annualmente dalla Regione e richiamato nel contratto concluso inter partes nel 2010.
Deve, tuttavia, rilevarsi che, per i principi sopra espressi non possono ritenersi remunerabili le prestazioni rese dalla struttura sanitaria in regime di accreditamento, nell'ambito del rapporto di convenzione, oltre i limiti del tetto di spesa annua.
La giurisprudenza amministrativa ha affermato che la legittimazione della struttura privata a operare per conto e a carico del servizio sanitario pubblico è normativamente limitata dal sistema di remunerazione ancorato a
6 tariffe predeterminate con riferimento a un tetto di spesa (ex multis Cons.
Stato sez. III 10 aprile 2015 n. 1832; Cons. Stato. Ad. Plen., 2 maggio 2006,
T.A.R.Calabria, sez. I, 07/07/2017, n. 1056).
Né inficia la validità della previsione del tetto di spesa la circostanza che il contratto sia stato stipulato l'anno successivo, in quanto “in materia di prestazioni sanitarie rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti "imposti" dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto che la determinazione dei tetti di spesa annuali, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, può sopraggiungere, in modo del tutto fisiologico, anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli” (Cass. Sez. I, sentenza 17 giugno 2025, n. 16221).
Quanto, poi, al motivo d'impugnazione fondato sulla considerazione che non era stato superato il tetto globale della spesa sanitaria, cosicché sarebbe stato possibile remunerare le prestazioni sanitarie erogate, in eccesso rispetto al volume del contratto previo abbattimento proporzionale del valore delle prestazioni rese dalle singole strutture sanitarie in eccedenza rispetto ai limiti previsti dal contratto, la corte ne rileva l'infondatezza, osservando come difetti la prova, il cui onere grava sull'attore, dell'esistenza di risorse finanziarie disponibili.
La Corte di cassazione ha, in merito, affermato che, poiché il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione, finalizzati al raggiungimento di una situazione di
7 equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema, con conseguente recessività degli interessi privati rispetto a quelli pubblici, e poiché, quindi, il principio cardine che governa l'intera materia è quello secondo cui l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile, grava sulla struttura sanitaria accreditata l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni rese oltre il tetto di spesa (Cass., sez. III, n. 13884/2020 e
25514/2024).
La corte, alla luce dei superiori principi, condivide la decisione del giudice di primo grado di infondatezza della domanda di esatto adempimento, nulla essendo dovuto per le prestazioni rese sopra il tetto di spesa, avendo l' remunerato la casa di cura entro i limiti di spesa. CP_3
Anche il motivo d'appello relativo all'omessa pronuncia in relazione alla domanda di risarcimento del danno è infondato.
Il giudice di primo grado ha motivato il rigetto in ragione della mancanza della prova dell'inadempimento.
Effettivamente la casa di cura ha genericamente formulato tale domanda e, acclarato l'esatto adempimento dell'azienda sanitaria, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
Parimenti infondato risulta il motivo d'appello relativo al mancato accoglimento della domanda di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, nella sentenza n.
10798/2015, anche in materia di prestazioni rese a vantaggio della pubblica amministrazione, hanno affermato che il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito
8 arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di arricchimento imposto.
Al fine di ravvisare l'imposizione di tale arricchimento, peraltro, è sufficiente che la pubblica amministrazione abbia deliberato, come avvenuto nel caso in esame, un tetto di spesa, adempiendo gli obblighi di legge di sana gestione delle finanze pubbliche, e che lo abbia comunicato agli interessati, in ciò ravvisandosi, inequivocabilmente, il suo diniego a sostenere una spesa superiore e ad accettare prestazioni che siano ulteriori rispetto a quelle che generano un corrispettivo nei limiti di spesa, con conseguente esclusione del diritto all'indennizzo.
Tra l'altro, sullo specifico tema dell'ingiustificato arricchimento in relazione alle prestazioni sociosanitarie rese oltre il tetto di spesa si è pronunciata la Corte di cassazione, affermando che l'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà a una spesa superiore ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite, cosicché
l'arricchimento che la pubblica amministrazione consegue dall'esecuzione delle prestazioni oltre il tetto di spesa assume un carattere “imposto”, come tale preclusivo dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. nei suoi confronti (Cass. sez. III, n. 13884/2020; n. 36654/2021; n.
25514/2024).
9 Dalle considerazioni suesposte discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese che giustificano l'applicazione dei parametri minimi - dello scaglione di riferimento (da € 2.000.001 a € 4.000.000) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 22.102,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NN MA TO SI RI
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
SI RI presidente
Antonio Rizzuti consigliere
NN MA TO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 448 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente a oggetto un contratto per l'erogazione di prestazioni di assistenza ospedaliera e vertente
TRA
difesa dall'avvocato Domenico Francesco Donato Parte_1
Parte appellante
e
, difesa dagli avvocati NN Controparte_1
MU e MA RU
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, riformare integralmente la
1 sentenza n. 13 del 7 gennaio 2019 del Tribunale di Catanzaro e per l'effetto accogliere le domande rassegnate in primo grado da Parte_1
che di seguito si riportano per esteso:
[...]
• in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento dell Controparte_2
rispetto ai propri obblighi di pagamento previsti dal contratto dell'1 aprile
2010 e dalle normative regionali e nazionali ivi richiamate nonché in relazione agli obblighi di buona fede che sovraintendono tutte le relazioni negoziali e, per l'effetto, condannare l Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante
[...]
pro tempore, al pagamento in favore di in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 2.365.602,60
(duemilionitrecentosessantacinquemilaseicentodue/60) ovvero di quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di giudizio, oltre interessi maturati e maturandi dall'emissione di ogni singola fattura sino al saldo, calcolati ai sensi del D.Lgs. 231/2002 ed oltre rivalutazione monetaria;
• ancora , nel caso in cui risultasse che non Parte_1
è stata saldata secondo la corretta applicazione delle norme contrattuali e di legge, allora, accertato e dichiarato comunquel'inadempimento o l'inesatto adempimento, l'errore dell Controparte_3
, condannare quest'ultima alla
[...]
corresponsione in favore di della somma di € Parte_1
2.365.602,60 (duemilionitrecentosessantacinquemilaseicentodue/60),anche ad eventuale titolo di indennizzo, ovvero di quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di giudizio oltre interessi maturati e
2 maturandi dall'emissione di ogni singola fattura sino al saldo, calcolati ai sensi del D.Lgs. 231/2002 ed oltre rivalutazione monetaria;
• in via subordinata, stante l'incontestato avvalimento delle prestazioni Contr rese da a parte dell' nella denegata ipotesi di Parte_1
mancato riconoscimento dell'inadempimento di quest'ultima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 cod. civ., in ogni caso condannare l
[...]
, in persona Controparte_3
del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, della Parte_1
somma di € 2.365.602,60
(duemilionitrecentosessantacinquemilaseicentodue/60) ovvero al pagamento di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare accertata in corso di giudizio, oltre interessi maturati e maturandi dall'emissione di ogni singola fattura al saldo, calcolati ai sensi del D.Lgs.
231/2002, oltre rivalutazione monetaria.
•in via istruttoria, con riserva di avanzare ulteriori richieste, si chiede di essere ammessi alle prove articolate al paragrafo 9.4) dell'atto di appello già richieste in primo grado con memorie 183, comma VI, n. 2, cod. proc. civ.;
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata: rigetto integrale dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE aveva citato in giudizio l Parte_1 [...]
per sentirla condannare al pagamento della somma Controparte_1
di € 2.365.602,60 in ragione dell'inadempimento degli obblighi di pagamento previsti dal contratto del 1° aprile 2010, in via alternativa al
3 pagamento della medesima somma a titolo di risarcimento del danno, in via subordinata a titolo di ingiustificato arricchimento.
L'attore aveva dedotto: a) di aver stipulato, in data 1° aprile 2010 con l' di un contratto per la definizione dei rapporti giuridici CP_3 CP_3
economici per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalla casa di cura per l'anno 2009, col quale, richiamando la legge regionale 19 marzo
2004 n. 11, il d.lgs. 502/92, la D.G.R. 185 del 3 marzo 2010 e il Piano regionale per la salute, avevano pattuito l'acquisto e la remunerazione da parte dell'azienda sanitaria delle prestazioni ospedaliere rese;
b) che il contratto veniva sottoscritto l'anno successivo a quello di produzione e senza adeguato preavviso di convocazione antecedente la data della stipula;
c) che l'Azienda sanitaria non aveva posto limitazioni all'erogazione, e la società era giunta a una produzione, in relazione alle attività in regime di ricovero, pari a € 8.923.957,40, tale produzione veniva utilizzata, riconosciuta e validata dall' la quale, tuttavia, aveva versato alla società erogante la CP_3
sola somma di € 6.558.354,84.
Si era costituita l' , argomentando per Controparte_3
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda.
Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 13/2019, resa il 7 gennaio
2019 a definizione del giudizio n. 1517/2015 R.G.A.C., aveva rigettato la domanda dell'attore.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto infondata l'azione di adempimento contrattuale, in quanto relativa alla remunerazione delle prestazioni eccedenti i limiti massimi di spesa, nonché quella ex art. 2041
c.c., difettando il richiesto carattere sussidiario dell'azione.
L'appellante ha impugnato la sentenza sulla scorta dei seguenti motivi d'appello: 1) erroneità della sentenza nella parte in cui non sono stati
4 riconosciuti gli abbattimenti progressivi e proporzionali per le erogazioni sopra tetto di spesa;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui nella valutazione del superamento del tetto di spesa non è stato considerato quello complessivo dell 3) l comunque, non avrebbe provato l'esatto CP_3 CP_3
adempimento; 4) omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno;
5) errato rigetto della domanda di arricchimento senza causa.
Si è costituita l'appellata, argomentando per l'infondatezza dell'appello.
Rigettata la richiesta di prova per testi in quanto vertente su circostanze che non provabili per testimoni, all'udienza del 22 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 29.1.2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni che seguono.
I primi tre motivi d'appello, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal decreto legislativo
502/1992, che ha introdotto il sistema di accreditamento delle strutture erogatrici delle prestazioni sanitarie con remunerazione delle prestazioni mediante il sistema "a tariffa"; la Regione, l'azienda ospedaliera e i singoli soggetti erogatori definiscono le specifiche condizioni di scambio, anche in termini di volumi e tipologie di prestazioni scambiate e dei relativi livelli tariffari.
Esigenze di bilancio e contenimento della spesa pubblica hanno imposto una programmazione delle spese, subordinando l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture accreditate alla stipula di appositi accordi contrattuali, nei quali sono definiti
5 gli obiettivi di salute, nonché il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima si impegnano Pt_2
ad assicurare, distinto per tipologia e modalità di assistenza, i requisiti del servizio da rendere, il corrispettivo.
L'art. 8 quinquies, lettera d) D.Lgs. 502/1992 prevede il cosiddetto tetto di spesa, che nel contratto siano indicati i corrispettivi preventivati a fronte delle attività concordate, globalmente risultanti dall'applicazione dei valori tariffari e dalla remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte.
I tetti di spesa sono considerati legittimi dalla giurisprudenza amministrativa, in ragione delle ineludibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica;
e la loro previsione non risulta lesiva del diritto alla salute previsto dall'art. 32 della Costituzione, in quanto esso dev'essere armonizzato, pur tutelandone il nucleo essenziale, col rispetto dei vincoli finanziari.
Nel caso di specie, la società erogatrice chiede il pagamento delle prestazioni erogate nel corso dell'anno 2009 oltre il tetto di spesa fissato annualmente dalla Regione e richiamato nel contratto concluso inter partes nel 2010.
Deve, tuttavia, rilevarsi che, per i principi sopra espressi non possono ritenersi remunerabili le prestazioni rese dalla struttura sanitaria in regime di accreditamento, nell'ambito del rapporto di convenzione, oltre i limiti del tetto di spesa annua.
La giurisprudenza amministrativa ha affermato che la legittimazione della struttura privata a operare per conto e a carico del servizio sanitario pubblico è normativamente limitata dal sistema di remunerazione ancorato a
6 tariffe predeterminate con riferimento a un tetto di spesa (ex multis Cons.
Stato sez. III 10 aprile 2015 n. 1832; Cons. Stato. Ad. Plen., 2 maggio 2006,
T.A.R.Calabria, sez. I, 07/07/2017, n. 1056).
Né inficia la validità della previsione del tetto di spesa la circostanza che il contratto sia stato stipulato l'anno successivo, in quanto “in materia di prestazioni sanitarie rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti "imposti" dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto che la determinazione dei tetti di spesa annuali, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, può sopraggiungere, in modo del tutto fisiologico, anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli” (Cass. Sez. I, sentenza 17 giugno 2025, n. 16221).
Quanto, poi, al motivo d'impugnazione fondato sulla considerazione che non era stato superato il tetto globale della spesa sanitaria, cosicché sarebbe stato possibile remunerare le prestazioni sanitarie erogate, in eccesso rispetto al volume del contratto previo abbattimento proporzionale del valore delle prestazioni rese dalle singole strutture sanitarie in eccedenza rispetto ai limiti previsti dal contratto, la corte ne rileva l'infondatezza, osservando come difetti la prova, il cui onere grava sull'attore, dell'esistenza di risorse finanziarie disponibili.
La Corte di cassazione ha, in merito, affermato che, poiché il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione, finalizzati al raggiungimento di una situazione di
7 equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema, con conseguente recessività degli interessi privati rispetto a quelli pubblici, e poiché, quindi, il principio cardine che governa l'intera materia è quello secondo cui l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile, grava sulla struttura sanitaria accreditata l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni rese oltre il tetto di spesa (Cass., sez. III, n. 13884/2020 e
25514/2024).
La corte, alla luce dei superiori principi, condivide la decisione del giudice di primo grado di infondatezza della domanda di esatto adempimento, nulla essendo dovuto per le prestazioni rese sopra il tetto di spesa, avendo l' remunerato la casa di cura entro i limiti di spesa. CP_3
Anche il motivo d'appello relativo all'omessa pronuncia in relazione alla domanda di risarcimento del danno è infondato.
Il giudice di primo grado ha motivato il rigetto in ragione della mancanza della prova dell'inadempimento.
Effettivamente la casa di cura ha genericamente formulato tale domanda e, acclarato l'esatto adempimento dell'azienda sanitaria, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
Parimenti infondato risulta il motivo d'appello relativo al mancato accoglimento della domanda di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, nella sentenza n.
10798/2015, anche in materia di prestazioni rese a vantaggio della pubblica amministrazione, hanno affermato che il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito
8 arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di arricchimento imposto.
Al fine di ravvisare l'imposizione di tale arricchimento, peraltro, è sufficiente che la pubblica amministrazione abbia deliberato, come avvenuto nel caso in esame, un tetto di spesa, adempiendo gli obblighi di legge di sana gestione delle finanze pubbliche, e che lo abbia comunicato agli interessati, in ciò ravvisandosi, inequivocabilmente, il suo diniego a sostenere una spesa superiore e ad accettare prestazioni che siano ulteriori rispetto a quelle che generano un corrispettivo nei limiti di spesa, con conseguente esclusione del diritto all'indennizzo.
Tra l'altro, sullo specifico tema dell'ingiustificato arricchimento in relazione alle prestazioni sociosanitarie rese oltre il tetto di spesa si è pronunciata la Corte di cassazione, affermando che l'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà a una spesa superiore ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite, cosicché
l'arricchimento che la pubblica amministrazione consegue dall'esecuzione delle prestazioni oltre il tetto di spesa assume un carattere “imposto”, come tale preclusivo dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. nei suoi confronti (Cass. sez. III, n. 13884/2020; n. 36654/2021; n.
25514/2024).
9 Dalle considerazioni suesposte discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese che giustificano l'applicazione dei parametri minimi - dello scaglione di riferimento (da € 2.000.001 a € 4.000.000) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 22.102,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
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