Ordinanza cautelare 8 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 3661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3661 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03661/2026REG.PROV.COLL.
N. 02892/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2892 del 2024, proposto da Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;
contro
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Cleme Bartesaghi, Gianpaolo Dalessio Clementie Andrea Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima bis ) n.-OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-
Vista l’ordinanza n. 1682 dell’8 maggio 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il consigliere ND EL, nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dal provvedimento prot. n. 413098/2-11del 23 marzo 2023 con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici ha giudicato il signor -OMISSIS- inidoneo ai fini dell’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri in quanto affetto da “ Strabismo convergente alternante OS>OD diplopia con alterazione della visione binoculare ” (Lettera S punto 3), condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall’art.582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dal decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante “ direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare ”;
b) dal bando di concorso per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in forma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022 al suo articolo 10, comma primo;
c) dalle Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in forma quadriennale;
d) dalla graduatoria emessa il 31 marzo 2023 dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento del citato bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
e) dal provvedimento prot. n. 99/9-2-2022 CC di approvazione della graduatoria emesso dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento il 12 aprile 2023;
f) dall’avviso 11 maggio 2023 “ Oggetto: concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale incorporamento al 1° ciclo del 142° corso a seguito di rinunce/assenze ”;
g) da tutti gli atti antecedenti, presupposti, conseguenti o comunque connessi, ivi compresi gli eventuali giudizi diagnostici resi non conosciuti.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) il signor -OMISSIS- partecipava al concorso per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in forma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022;
b) superata in data 22 marzo 2022 la prova di efficienza fisica, in esito alla visita effettuata dal candidato il 23 marzo 2023 presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, la Commissione per gli accertamenti psico-fisici, con provvedimento prot. n. 413098/2-11 in pari data, giudicava il candidato “inidoneo” in quanto riscontrato affetto da “ Strabismo convergente alternante OS>OD diplopia con alterazione della visione binoculare ” (Lettera S punto 3), condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall’art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dal decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante “ direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare ”;
c) il 27 marzo 2023 il -OMISSIS- si sottoponeva a una visita da parte del dr. -OMISSIS- specialista in oculistica e Direttore dell’U.O.C. oculistica presso l’IRCCS “-OMISSIS-” di Genova, all’esito della quale veniva certificato che il ricorrente non risultava essere affetto da “diplopia”;
d) in data 31 marzo 2023, veniva redatta la graduatoria degli ammessi idonei vincitori ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. b), del bando di concorso, che veniva approvata in data 12 aprile 2023 con il provvedimento prot. n. 00/9-2-2022 CC;
e) con la relazione medico-legale dell’11 aprile 2023 il dott. -OMISSIS-specialista in medicina legale e delle assicurazioni e in medicina dello sport, all’esito dell’esame della documentazione clinica relativa al -OMISSIS- stabiliva che “ vi è un’assoluta mancanza di strabismo convergente e diplopia e quindi l’assenza di imperfezione e infermità. Pertanto tale condizione clinica non rientra nella causa di non idoneità al servizio militare (lettera S, punto 3) ”;
f) con ricorso al T.a.r. per il Lazio il ricorrente, odierno appellato, chiedeva, previa sospensione dell’efficacia e/o adozione di idonee misure cautelari, l’annullamento dei provvedimenti sub 1., articolando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 4 a pag. 8):
I. “ La violazione di legge così articolata: Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. dell’art.582 lettera s punto 3 del d.p.r. 15 marzo 2010 n°90” (art. 582 lettera S punto 3) e Violazione e falsa applicazione del D.M. Ministero della Difesa del 4 giugno 2014 “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” L’eccesso di potere per travisamento dei fatti carenza di istruttoria e motivazione, arbitrio e difetto di presupposto ”.
Nella circostanza il ricorrente agiva altresì per l’accertamento della sua idoneità ai fini dell'arruolamento nell'Arma dei carabinieri e per l’ammissione con riserva all’arruolamento nella stessa Arma.
3. Il Ministero della difesa, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il controinteressato-OMISSIS-si sono costituiti nel giudizio di primo grado.
4. Con ordinanza n. 10720 del 26 giugno 2023 il T.a.r. adito ha disposto una verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., volta ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza dell’affezione contestata, onde acclarare l’idoneità o meno del ricorrente, sotto tale profilo, al reclutamento, incaricando di tale incombente la Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica militare in Roma, con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti dipendenti da strutture legate all’amministrazione.
5. In esito alla relazione di verificazione del 17 luglio 2023, il T.a.r., con ordinanza n. 6895 del 13 ottobre 2023, ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini dell’ammissione con riserva del candidato al prosieguo delle ulteriori prove e verifiche previste dall’iter concorsuale e disposto incombenti ai fini dell’integrazione del contraddittorio.
6. L’impugnata sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto il gravame e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento di inidoneità, nonché, nei soli limiti dell’interesse del ricorrente come evidenziato in motivazione, la graduatoria del concorso approvata con il decreto 12 aprile 2023 del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, condannando l’Arma dei carabinieri al pagamento alla parte ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del quindici per cento, CNPA e IVA (se dovuta) sul coacervo, con ulteriore onere, come per legge, di rimborso dell’importo del contributo unificato versato e al versamento della somma di euro 500,00 (cinquecento/00) all’organismo verificatore.
6.1. In particolare il Tribunale ha ritenuto che:
- “ Alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente e degli esiti della verificazione è emersa l’illegittimità dell’originario provvedimento di esclusione nonché, in via derivata e nei limiti dell’interesse del ricorrente, della graduatoria approvata con il decreto del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri del 12 aprile 2023 n. 99/9-2-2022 CC di prot., nella parte in cui non preveda il ricorrente tra gli idonei ovvero lo preveda con riserva .”.
7. Avverso tale pronuncia il Ministero della difesa, Comando generale dell’Arma dei carabinieri ha interposto l’appello in trattazione, corredato da istanza cautelare, notificato il 5 aprile 2024 e depositato il 9 aprile 2024, lamentando motivi di gravame (estesi da pag. 2 a pag. 4) relativi a “ La verificazione ” e “ L’istruttoria ”.
7.1. L’appellante ha concluso chiedendo, in via preliminare, di accogliere l’istanza di sospensiva e, in via principale, di annullare la sentenza impugnata con vittoria di spese.
8. In data 19 aprile 2024 il signor -OMISSIS- si è costituito in giudizio, chiedendo che il ricorso e la connessa domanda cautelare fossero dichiarati inammissibili, irricevibili, improcedibili e, in quanto infondati nel merito, respinti.
9. Con memoria depositata il 3 maggio 2024 parte appellata ha insistito per la reiezione della domanda cautelare e del ricorso in appello.
10. Con l’ordinanza n. 1682 dell’8 maggio 2024 la sezione ha respinto la domanda cautelare, compensando le spese di lite della fase cautelare.
11. Con la memoria depositata il 27 marzo 2026 parte appellata, dopo avere rappresentato di essere stato incorporato con riserva unitamente agli allievi del 143° Corso allievi a far data dal 4 luglio 2024 e, una volta concluso il suddetto Corso, nominato carabiniere venendo destinato – sempre con riserva – alla Legione carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, con movimento subordinato alla definizione del presente giudizio amministrativo, ha insistito per la reiezione del ricorso.
12. All’udienza pubblica del 28 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
13. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato e deve essere respinto.
14. I motivi di ricorso – che possono essere esaminati congiuntamente, essendo le relative argomentazioni e le censure tra loro interconnesse e sovrapposte – sono nel complesso infondati.
Con il primo motivo si lamenta che il giudice di prime cure avrebbe illegittimamente sovrapposto l'accertamento medico emerso all'esito della verificazione a quello in precedenza svolto dall'Ufficio Sanitario in sede di concorso, il quale sarebbe stato invece irripetibile. La censura non coglie nel segno.
La verificazione, tipizzata nell’art. 66 c.p.a., che per consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, costituisce uno strumento istruttorio che presuppone l’emergere di seri indizi di un uso distorto della discrezionalità amministrativa (Cons. Stato, sez. II, n. 2361/2026), comporta l’intervento, in funzione consultiva del giudice, di un organismo qualificato per la risoluzione di controversie che implicano l’apporto di competenze tecniche essenziali ai fini della definizione della questione (Cons. Stato, sez. IV, n. 138 del 2010) e le cui conclusioni sono autonomamente apprezzabili dal giudice. Questi, infatti, può discostarsi dagli esiti della verificazione a condizione di un’adeguata esplicitazione dei motivi del dissenso, con attenta valutazione di tutti gli elementi esposti nella relazione del verificatore (Cons. Stato, sez. III, n. 330 del 2020; sez. IV, n.5454 del 2013).
Ciò posto, il collegio ritiene di non discostarsi dalla giurisprudenza della sezione, che afferma il principio di tendenziale irripetibilità degli accertamenti d'idoneità psico-fisica condotti in sede concorsuale, in quanto tale giurisprudenza ammette la verificazione, quale mezzo di approfondimento istruttorio dell'attendibilità del giudizio medesimo, qualora la segnalazione al giudice di profili sintomatici di deviazione della funzione sia accompagnata - come nel caso di specie - da allegazioni fattuali sorrette da un ragionevole principio di prova in ordine alla presenza del vizio denunciato e la verifica dei requisiti in capo ai candidati da parte dell'amministrazione appaia ictu oculi viziata da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. II, n. 597 del 2022, n. 8283 del 2021, n. 8131 del 2021, n. 7847 del 2021).
Pertanto, a fronte di un giudizio medico di inidoneità in sede concorsuale, il difforme esito di una verificazione disposta dal giudice può assumere rilievo, qualora sia acclarato che il primo giudizio sia stato conseguenza di un travisamento o che sia palesemente inattendibile (ad es. per l’inaffidabilità delle metodiche e/o delle strumentazioni utilizzate, o per errata interpretazione dei risultati degli accertamenti); in tal caso la verificazione disposta in sede giurisdizionale può essere volta ad appurare se la competente commissione medica nominata dall'amministrazione in ambito concorsuale abbia adottato una metodologia di analisi corretta, potendo formare oggetto di approfondimento istruttorio proprio l'attendibilità del giudizio. Se, dunque, il giudizio espresso in sede di verificazione non può sostituirsi a quello proprio e di spettanza esclusiva dell'amministrazione, può disvelare in via sintomatica l'inattendibilità di quello reso dalla commissione in sede di concorso ovvero il vizio della funzione ravvisabile nel travisamento dei fatti dovuto a incompleta rappresentazione degli elementi di valutazione (Cons. Stato Sez. II, n. 9514 del 2023, n. 4989 del 2021, n. 4518 del 2021).
Dalla documentazione in atti si evince che, come condivisibilmente valutato in sede di esame della domanda cautelare, la verificazione è stata correttamente disposta in primo grado a fronte di un ragionevole principio di prova offerto dal -OMISSIS- sulla base della documentazione medica depositata che attesta l’assenza della patologia e del superamento di prove fisiche concorsuali con risultati evidentemente incompatibili con la visione sdoppiata ed alterata che caratterizza i soggetti affetti da diplopia.
Parimenti priva di pregio è la censura diretta a evidenziare un vizio nell’utilizzazione da parte della commissione di verificazione di test diversi da quelli esperiti il 23 marzo 2023 dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri nei confronti del candidato, in cui per stabilire la sussistenza del possesso di un « coefficiente 1 o 2 nell’apparato VS » unico test valido è quello di WO.
Infatti, nel disporre, con ordinanza n. 10720 del 26 giugno 2023, la citata verificazione, tra le modalità di esecuzione il T.a.r. ha indicato che “ la Commissione provvederà ad accertare la sussistenza della causa di inidoneità sopra richiamata (valutando anche l’opportunità, a tale fine, dell’espletamento dei test di WO, LA, TNO o altri, nonché la storia clinica del candidato) ”. In ossequio a tale indicazione, nella relazione di verificazione redatta dalla Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica militare in data 17 luglio 2023 si legge “ all'esame odierno il ricorrente presenta Motilità Oculare Estrinseca compatibile con i limiti previsti, Visione binoculare e Senso stereoscopico normale ai Test di WO, LA e TNO; ”. Detta circostanza è stata del resto confermata dallo stesso capo sezione visite generali del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, presente, per assicurare un corretto contraddittorio tra le parti, alla richiamata verificazione del 17 luglio 2023, il quale, con nota in pari data, ha indicato “ In data odierna ai test di WO ed allo stero test di LA c’è una buona esecuzione degli esercizi. ”.
15. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 2892/2024), lo respinge.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida nella somma complessiva di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellata e dei terzi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO OR, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
ND EL, Consigliere, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| ND EL | IO OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.