CASS
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2025, n. 21281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21281 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica del tribunale di Torre Annunziata nel procedimento a carico di LL OR nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 09/12/2024 del tribunale di Torre Annunziata;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. ssa Marilia di Nardo che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente avv.to Sparano Giacomo che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di Torre Annunziata dichiarava non doversi procedere nei confronti di LL OR in ordine ai reati edilizi a lui ascritti, limitatamente alla opere di cui alla lettera a) (interventi edili con cambio d'uso) del capo di imputazione, perché estinti per prescrizione e dichiarava altresì non doversi procedere ex art. 131 bis cod. pen. limitatamente alle opere di cui alla lettera b ( scavo di terre e roccia) dell'imputazione. 2. Avverso la predetta sentenza il Pubblico Ministero del tribunale di Torre Annunziata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un solo motivo di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21281 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 14/05/2025 3. Si rappresentano vizi di violazione di legge e di omessa e illogica motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen., atteso che l'intervento abusivo per il quale si è fatta applicazione della fattispecie ex art. 131 bis citato non solo non sarebbe esiguo ma risulta realizzato in assenza di ogni titolo abilitativo, in zona sottoposta a vincoli e non sarebbe sanabile, risultando agli atti un parere negativo su istanza di condono. Né vi sarebbero state iniziative di ripristino a fronte peraltro di una tettoia di 96 mq., oggetto di una giustificazione che il ricorrente definisce inconcepibile in quanto sostanziantesi nella rilevazione per cui la tettoia sarebbe strumentale alla protezione di un immobile abusivo ( quale quello di cui alla lettera a), interessato da prescrizione) nonostante peraltro la incidenza dell'opera su un bosco. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato, non avendo il giudice - a fronte di un'opera abusiva consistente, realizzata in area vincolata, e interessata da plurime tipologie di violazioni edilizie alla luce della contestazione, con riguardo anche al capo 3 (ancorchè oggetto di rilevata prescrizione) - tenuto conto di tutti i criteri che devono essere esaminati (a partire dalla consistenza dell'intervento), e più volte ribaditi in giurisprudenza, secondo cui, come pure sottolineato in ricorso, "quando, come nel caso di specie, la consistenza dell'opera è tale da escludere in radice l'esiguità del danno o del pericolo, correttamente il giudice può escludere la applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen."(cfr. in motivazione Sez. 3 - , Sentenza n. 33414 del 04/03/2021 Rv. 282328 - 01). E' stato altresì precisato che, ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la ricorrenza della speciale causa di non punibilità nel caso di concorrente violazione di legge urbanistica, antisismica e in materia di conglomerato in cemento armato). (Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso, Rv. 266586 - 01). Non deve inoltre trascurarsi che appare manifestamente illogico giustificare la creazione di una tettoia abusiva 2 Così deciso in Roma, il 14 maggio 2025. (comprensiva peraltro di uno sbancamento), ai fini della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen., attraverso la valorizzazione della sua strumentale funzione di protezione di altra prospiciente opera abusiva, come emerge nel caso di specie. Laddove, al contrario, costituisce, come sopra evidenziato, uno dei criteri ostativi al predetto giudizio, "l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti", da intendersi anche nel senso di un collegamento non solo materiale ma anche "funzionale" rispetto ad altro intervento edile illecito, quale quello prospettato in sentenza. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata limitatamente alla dichiarazione di non doversi procedere ex art. 131 bis cod. pen. con rinvio al tribunale di Torre Annunziata in altra composizione fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di non doversi procedere ai sensi dell' art. 131 bis c. p. con rinvio al tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione fisica.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. ssa Marilia di Nardo che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente avv.to Sparano Giacomo che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di Torre Annunziata dichiarava non doversi procedere nei confronti di LL OR in ordine ai reati edilizi a lui ascritti, limitatamente alla opere di cui alla lettera a) (interventi edili con cambio d'uso) del capo di imputazione, perché estinti per prescrizione e dichiarava altresì non doversi procedere ex art. 131 bis cod. pen. limitatamente alle opere di cui alla lettera b ( scavo di terre e roccia) dell'imputazione. 2. Avverso la predetta sentenza il Pubblico Ministero del tribunale di Torre Annunziata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un solo motivo di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21281 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 14/05/2025 3. Si rappresentano vizi di violazione di legge e di omessa e illogica motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen., atteso che l'intervento abusivo per il quale si è fatta applicazione della fattispecie ex art. 131 bis citato non solo non sarebbe esiguo ma risulta realizzato in assenza di ogni titolo abilitativo, in zona sottoposta a vincoli e non sarebbe sanabile, risultando agli atti un parere negativo su istanza di condono. Né vi sarebbero state iniziative di ripristino a fronte peraltro di una tettoia di 96 mq., oggetto di una giustificazione che il ricorrente definisce inconcepibile in quanto sostanziantesi nella rilevazione per cui la tettoia sarebbe strumentale alla protezione di un immobile abusivo ( quale quello di cui alla lettera a), interessato da prescrizione) nonostante peraltro la incidenza dell'opera su un bosco. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato, non avendo il giudice - a fronte di un'opera abusiva consistente, realizzata in area vincolata, e interessata da plurime tipologie di violazioni edilizie alla luce della contestazione, con riguardo anche al capo 3 (ancorchè oggetto di rilevata prescrizione) - tenuto conto di tutti i criteri che devono essere esaminati (a partire dalla consistenza dell'intervento), e più volte ribaditi in giurisprudenza, secondo cui, come pure sottolineato in ricorso, "quando, come nel caso di specie, la consistenza dell'opera è tale da escludere in radice l'esiguità del danno o del pericolo, correttamente il giudice può escludere la applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen."(cfr. in motivazione Sez. 3 - , Sentenza n. 33414 del 04/03/2021 Rv. 282328 - 01). E' stato altresì precisato che, ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la ricorrenza della speciale causa di non punibilità nel caso di concorrente violazione di legge urbanistica, antisismica e in materia di conglomerato in cemento armato). (Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso, Rv. 266586 - 01). Non deve inoltre trascurarsi che appare manifestamente illogico giustificare la creazione di una tettoia abusiva 2 Così deciso in Roma, il 14 maggio 2025. (comprensiva peraltro di uno sbancamento), ai fini della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen., attraverso la valorizzazione della sua strumentale funzione di protezione di altra prospiciente opera abusiva, come emerge nel caso di specie. Laddove, al contrario, costituisce, come sopra evidenziato, uno dei criteri ostativi al predetto giudizio, "l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti", da intendersi anche nel senso di un collegamento non solo materiale ma anche "funzionale" rispetto ad altro intervento edile illecito, quale quello prospettato in sentenza. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata limitatamente alla dichiarazione di non doversi procedere ex art. 131 bis cod. pen. con rinvio al tribunale di Torre Annunziata in altra composizione fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di non doversi procedere ai sensi dell' art. 131 bis c. p. con rinvio al tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione fisica.